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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli
articoli 10 e 11 dello Statuto, riconosce le
manifestazioni storiche quali espressioni del patrimonio
storico e culturale della comunità regionale.
2. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni
storiche al fine di favorire:
a) la conoscenza delle tradizioni regionali e del
territorio e lo sviluppo del turismo culturale;
b) la rivitalizzazione dei centri storici in cui le
manifestazioni hanno luogo;
c) l’aggregazione e la coesione sociale attraverso il
ruolo del volontariato e dell’associazionismo.
ARTICOLO 2
(Manifestazioni storiche)
1. Sono manifestazioni storiche, ai fini della presente
legge, le rappresentazioni di tipo rievocativo che
rispettano criteri di veridicità storica mediante forme
di espressione artistica.
2. Sono considerate manifestazioni storiche per gli
effetti della presente legge, anche quelle
manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità
locali che richiamano modi di vita, usi, costumi
caratteristici dell’immagine e dell’identità regionale e
che si contraddistinguono per il particolare valore
culturale espresso.
ARTICOLO 3
(Festa dei Ceri)
l. La Regione riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio come
la più arcaica espressione culturale dell’identità
regionale.
ARTICOLO 4
(Elenco delle manifestazioni storiche dell’Umbria)
l. È istituito, presso la competente struttura
organizzativa della Giunta regionale, l’Elenco delle
manifestazioni storiche dell’Umbria, di seguito
denominato Elenco.
2. Alla gestione dell’Elenco provvede la struttura
organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1,
assicurandone tempestivamente l’aggiornamento e le
eventuali cancellazioni.
3. Il regolamento di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), determina i requisiti per l’iscrizione
nell’Elenco delle manifestazioni storiche, che devono
essere organizzate in maniera continuativa da almeno
cinque anni, e disciplina il procedimento per
l’iscrizione e per l’aggiornamento annuale dello stesso.
4. L’Elenco aggiornato è pubblicato annualmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
ARTICOLO 5
(Calendario annuale delle manifestazioni storiche
dell’Umbria)
l. Le manifestazioni storiche iscritte nell’Elenco sono
inserite nel Calendario annuale delle manifestazioni
storiche dell’Umbria, di seguito denominato Calendario,
sulla base dei programmi degli eventi, trasmessi dagli
enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati
che le organizzano, secondo le modalità stabilite nel
regolamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).
2. La Regione, per la formazione del Calendario, procede
con cadenza annuale alla ricognizione dei programmi
degli eventi ai sensi del comma 1 e convoca apposita
conferenza regionale a cui invita a partecipare gli enti
pubblici e gli altri soggetti pubblici e privati che
organizzano le manifestazioni storiche al fine di:
a) evitare, ove possibile, la sovrapposizione delle
manifestazioni storiche e delle eventuali attività
collaterali nell’ambito delle comunità locali limitrofe;
b) favorire la distribuzione delle manifestazioni
storiche nell’arco temporale dell’intero anno di
riferimento.
3. L’inserimento delle manifestazioni storiche nel
Calendario comporta l’autorizzazione ai sensi
dell’articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189.
ARTICOLO 6
(Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni
storiche dell’Umbria)
1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale
per le manifestazioni storiche dell’Umbria, di seguito
denominato Comitato, composto da:
a) il dirigente del Servizio regionale per le attività
culturali e lo spettacolo;
b) il dirigente del Servizio regionale per il turismo;
c) due esperti in materia di cultura e storia regionale
locale, di cui uno indicato dalla Federazione Italiana
Giochi Storici (FIGS).
2. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale, che
resta in carica per la durata della legislatura, esprime
parere ai fini dell’iscrizione delle manifestazioni
storiche nell’Elenco di cui all’articolo 4 e per il
relativo aggiornamento, nonché ai fini della concessione
dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 9.3. Le
modalità di funzionamento del Comitato ed i requisiti
per la scelta dei soggetti di cui al comma l, lettera
c), sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio
atto da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
4. La Regione provvede alle spese di funzionamento del
Comitato.
ARTICOLO 7
(Promozione delle manifestazioni storiche dell’Umbria)
1. Le manifestazioni storiche iscritte nell’Elenco fanno
parte dell’offerta turistica integrata delle eccellenze
dell’Umbria e possono essere inserite nell’ambito dei
progetti e prodotti integrati e collettivi di cui
all’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2006,
n. 18 (Legislazione turistica regionale).
ARTICOLO 8
(Somministrazione di alimenti e bevande)
1. Le attività di somministrazione di alimenti e
bevande, di distribuzione e di vendita dei prodotti
tipici nelle attività collaterali alle manifestazioni
storiche sono sottoposte a registrazione ai sensi del
regolamento n. 852 del Parlamento e del Consiglio
europeo del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari e relativi provvedimenti applicativi
regionali. Tali attività sono altresì disciplinate
secondo le previsioni di cui alla legge regionale 10
dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte
dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla
somministrazione di alimenti e di bevande in occasione
di sagre).
ARTICOLO 9
(Finanziamenti)
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione
interviene con finanziamenti propri o derivati da altri
soggetti pubblici e privati.
2. Le manifestazioni storiche che possono ricevere
contributi sono individuate tra quelle inserite nel
Calendario.
3. I contributi sono concessi secondo i criteri e le
modalità stabiliti dal regolamento di cui all’articolo
10, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 10
(Norma regolamentare)
1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, determina:
a) come previsto dall’articolo 4, comma 3, i requisiti e
le modalità per l’iscrizione nell’Elenco tenendo conto
della definizione di manifestazione storica formulata
all’articolo 2;
b) come previsto dall’articolo 5, comma 1, le modalità
per l’inserimento delle manifestazioni storiche nel
Calendario;
c) come previsto dall’articolo 9, comma 3, i criteri e
le modalità di assegnazione dei contributi finanziari
perseguendo l’obiettivo della qualificazione delle
manifestazioni storiche e privilegiando le
manifestazioni storiche che:
1) hanno rilevanza nazionale e internazionale;
2) hanno una rilevanza storico-culturale particolarmente
significativa ai fini della valorizzazione del
territorio e della promozione turistica anche per
effetto di eventi connessi che si protraggono nell’arco
di tutto l’anno;
3) privilegiano i centri storici quale sede degli
eventi;
4) privilegiano la valorizzazione dei prodotti tipici
legati alla comunità locale di riferimento;
5) privilegiano l’elemento storico rievocativo.
ARTICOLO 11
(Clausola valutativa)
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente
legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta
regionale rende conto al Consiglio regionale dei
risultati ottenuti nella qualificazione e promozione
delle manifestazioni storiche dell’Umbria.
2. A tal fine la Giunta regionale invia al Consiglio una
relazione che risponde ai seguenti quesiti:
a) in che modo l’istituzione del calendario ha
contribuito a risolvere il problema della
sovrapposizione delle manifestazioni storiche favorendo
la distribuzione nell’intero anno di riferimento;
b) quali manifestazioni storiche svolte nei centri
storici hanno beneficiato dei contributi: in che misura
e per quali interventi;
c) nel periodo di svolgimento della manifestazione
storica, considerata come parte dell’offerta turistica
integrata delle eccellenze dell’Umbria, come si sono
evoluti i flussi turistici nelle zone territoriali dove
ha sede la manifestazione.
3. La Giunta regionale comunica, alla Commissione
consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua
definizione, il calendario delle manifestazioni
storiche.
ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento delle spese previste all’articolo 6
si provvede con le risorse allocate nella unità
previsionale di base 02.1.005
denominata “Amministrazione del personale” (cap. 560)
del Bilancio di previsione regionale.
2. Al finanziamento degli interventi previsti
all’articolo 10 si fa fronte con lo stanziamento della
unità previsionale di base 09.1.001,
denominata “Interventi a favore della promozione e
commercializzazione del turismo”, del bilancio di
previsione 2009, parte spesa (cap. 5230 n.i.).
3. La quantificazione del finanziamento di cui al comma
2 è determinata annualmente con legge finanziaria
regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera
c) della vigente legge regionale di contabilità.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 29 luglio 2009
LORENZETTI
Nota all’art. 1, comma 1:
? Il testo degli artt. 10 e 11 della legge regionale 16
aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione
Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005,
n. 17), è il seguente:
«Art. 10 Integrazione e interazione regionale.
1. La Regione riconosce nella complessità delle radici
storiche, sociali e culturali dei propri territori una
risorsa, opera per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali e ne promuove lo sviluppo e l’integrazione,
nel rafforzamento dell’identità regionale.
2. La Regione, per la natura policentrica della sua
struttura territoriale e per la propria collocazione
geografica, opera per la piena cooperazione con le altre
Regioni, e in particolare per l’interazione con quelle
confinanti.
Art. 11 Ambiente, cultura e turismo.
1. La Regione riconosce l’ambiente, il paesaggio e il
patrimonio culturale quali beni essenziali della
collettività e ne assume la valorizzazione ed il
miglioramento come obiettivi fondamentali della propria
politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale,
idrico e forestale. Assicura la conservazione e la
valorizzazione delle specie vegetali ed animali di
carattere autoctono.
3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale, storico, archeologico,
artistico e paesistico umbro.
4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel
rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
5. La Regione promuove e sostiene l’attività agricola.
6. La Regione assicura la qualificazione degli
insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture,
diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale,
in armonia con la tutela dell’ambiente e la
valorizzazione del territorio, avendo particolare
riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.
7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione
sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del
territorio.
8. La Regione assume tra le proprie finalità la
qualificazione dell’ambiente urbano, favorendo a tal
fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri
storici.».
Nota all’art. 5, comma 3:
? Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 20 luglio
2004, n. 189, recante “Disposizioni concernenti il
divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate” (pubblicata nella G.U. 31
luglio 2004, n. 178):
«3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale.
1. Dopo l’ articolo 19-bis delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale sono
inseriti i seguenti:
«Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali).
- Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del
codice penale non si applicano ai casi previsti dalle
leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di
allevamento, di trasporto, di macellazione degli
animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di
attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle
altre leggi speciali in materia di animali. Le
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano altresì alle manifestazioni
storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati
o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di
sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o
enti che ne facciano richiesta individuati con decreto
del Ministro della salute, adottato di concerto con il
Ministro dell’interno»:
2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.».
Nota all’art. 7:
? Il testo dell’art. 9 della legge regionale 27 dicembre
2006, n. 18, recante “Legislazione turistica regionale”
(pubblicata nel B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60), è il
seguente:
«Art. 9 Progetti e prodotti integrati e collettivi.
1. La Regione promuove progetti finalizzati alla
valorizzazione di una offerta turistica integrata delle
eccellenze dell’Umbria relative al patrimonio storico,
culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale,
enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in
materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere.
Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e
operatori pubblici.
2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e
modalità con cui promuovere l’attuazione dei progetti di
cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da
parte di specifiche Unioni di prodotto cui partecipano
imprese o imprese e enti pubblici.
3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e
modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti
turistici d’area, anche a scala interregionale che
nascono dall’integrazione di una pluralità di risorse
storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni
di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro
realizzazione concorrono operatori privati e pubblici.
Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di
Sistemi turistici locali.
4. La Regione promuove forme di sostegno alla
realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al
presente articolo nell’ambito dei programmi regionali o
interregionali e nei limiti delle risorse a
disposizione.».
Note all’art. 8:
? Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004,
recante “Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, è
pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
? La legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46, recante
“Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle
autorizzazioni amministrative alla somministrazione di
alimenti e di bevande in occasione di sagre”, è
pubblicata nel B.U.R. 16 dicembre 1998, n. 75.
Note all’art. 12, commi 2 e 3:
? La legge regionale 5 marzo 2009, n. 5, recante
“Bilancio di previsione annuale per l’esercizio
finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011”, è
pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10.
? Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina
generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2
marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi
regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è
espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.». |