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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione ed integrazione all’articolo 1)
1. Alla lettera d) del comma 2, dell’articolo 1 della
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per
l’attività edilizia) la locuzione: “, così come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.” è sostituita dalle parole: “e successive
modificazioni ed integrazioni;”.
2. Dopo la lettera d) del comma 2, dell’articolo 1 della
l.r. 1/2004 è aggiunta la seguente:
“d bis) il rilascio, per i lavori di cui all’articolo
11, comma 1, prima dell’inizio dei lavori, del documento
unico di regolarità contributiva di cui alla lettera d)
ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di
regolarità contributiva, attestante la regolarità
contributiva e la congruità dell’incidenza della
manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere
interessato dai lavori, rilasciato dallo Sportello
costituito da Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile.”.
ARTICOLO 2
(Integrazioni all’articolo 3)
1. Dopo la lettera g) del comma 1, dell’articolo 3 della
l.r. 1/2004, è aggiunta la seguente:
“g bis) “congruità dell’incidenza della manodopera
impiegata nel cantiere interessato dai lavori”, la
congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello
specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro
necessarie alla sua realizzazione.”.
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 11)
1. L’articolo 11 della l.r. 1/2004 è sostituito dal
seguente:
“Art. 11 (Adempimenti sulla regolarità contributiva
delle imprese)
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3 del
d.lgs. 494/1996, per i lavori privati il cui costo di
costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25,
superi l’importo di euro cinquantamila o per le opere
esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie
utile coperta superiore a metri quadrati cento, il
direttore dei lavori provvede a:
a) acquisire prima dell’inizio dei lavori, copia delle
denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori
agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici,
compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;
b) trasmettere per via telematica, prima dell’inizio dei
lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT),
all’Azienda sanitaria locale territorialmente
competente, alla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, nonché ad altri enti od
organismi che ne facciano richiesta con le modalità
disciplinate con apposito regolamento da emanare in
attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera d), la
notifica preliminare e gli eventuali successivi
aggiornamenti di cui all’articolo 11 del d.lgs. 494/1996
indicando, sentita l’impresa esecutrice, l’incidenza
percentuale della manodopera presuntivamente necessaria
per l’esecuzione dei lavori;
c) controllare, durante l’esecuzione dei lavori, sulla
presenza in cantiere delle imprese e del personale
autorizzato. Le attività di controllo consistono
nell’annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del
direttore dei lavori, delle visite che effettua in
cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri
che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo
cantiere;
consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali
irregolarità al committente, agli enti previdenziali,
assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché
al coordinatore per la sicurezza;
d) trasmettere allo Sportello unico per l’edilizia,
all’inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i
documenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d
bis), nonché le eventuali variazioni o l’accertamento
delle violazioni agli stessi.
2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1,
prima di procedere al pagamento della rata di saldo,
acquisisce dall’impresa esecutrice dei lavori il
documento unico di regolarità contributiva, attestante
la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza
della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere
interessato dai lavori, di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera d bis).
3. Nel caso in cui dal documento unico di regolarità
contributiva di cui al comma 1, lettera d), risulta che
l’impresa esecutrice dei lavori non è in regola, lo
Sportello unico per l’edilizia ne dà comunicazione alla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente e alla Regione.
4. L’impresa, anche in caso di realizzazione di opere
private di qualsiasi importo deve applicare
integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali,
provinciali e aziendali di lavoro del settore.
5. La Regione, d’intesa con le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, promuove l’attivazione
dello Sportello di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
d bis), con INPS, INAIL e Cassa edile mediante apposita
convenzione che dovrà disciplinare, in relazione ai
soggetti obbligati, la documentazione da produrre, le
modalità ed i tempi di rilascio del documento unico di
regolarità contributiva, anche nel caso di lavori
effettuati da più imprese, le modalità di accertamento
della congruità dell’incidenza della manodopera del
cantiere, nonché il rafforzamento dell’attività di
controllo e vigilanza. La convenzione dovrà altresì
favorire la costituzione di una banca dati
informatizzata sull’attività edilizia.
6. La Regione, d’intesa con gli Ordini e i Collegi
professionali, nonché con i soggetti di cui agli
articoli 17 e 18 della legge regionale 12 agosto 1994,
n. 27 (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) e
successive modifiche e integrazioni, promuove iniziative
finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e
tutela della salute e sicurezza nei cantieri privati,
anche con specifiche campagne di informazione e
comunicazione rivolte ai tecnici iscritti agli ordini e
ai collegi professionali, alle imprese e alle
maestranze.
7. La Regione, al fine di facilitare l’espletamento
delle attività previste nella presente legge, predispone
capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo.
Intraprende inoltre iniziative condivise e comuni agli
organismi deputati allo svolgimento delle attività di
controllo e vigilanza.
8. I Comuni sono obbligati, al momento del rilascio del
titolo abilitativo, ovvero al momento della ricezione
della denuncia di inizio attività, ad assicurare
adeguata informazione ai soggetti richiedenti sugli
effetti di eventuali irregolarità rispetto agli obblighi
contenuti nel presente articolo e su quanto previsto
all’articolo 39, commi 7, 8, 9 e 10.”.
ARTICOLO 4
(Integrazione alla l.r. 1/2004)
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 1/2004 è aggiunto il
seguente:
“Art. 11 bis (Irregolarità contributiva delle imprese)
1. La Regione, nel caso previsto all’articolo 11, comma
3, applica all’impresa non risultata in regola una
sanzione amministrativa pecuniaria pari all’uno per
cento dell’importo complessivo dei lavori direttamente
eseguiti dalla stessa impresa. La sanzione è comunque
ricompresa tra un minimo di euro duemila e un massimo di
euro diecimila ed è applicata con le modalità e le
procedure stabilite nel regolamento di cui all’articolo
39, comma 9.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma
1 è applicata al subappaltatore, al subaffidatario o al
lavoratore autonomo, se risultati non in regola.
3. Nel caso in cui l’impresa non sia risultata in regola
a seguito della verifica di congruità dell’incidenza
della manodopera impiegata nello specifico cantiere, il
committente paga all’impresa la somma dovuta quale rata
di saldo, detraendo l’importo dei contributi non versati
di cui l’impresa è risultata debitrice nei confronti
della Cassa edile. Tale importo è quantificato e
comunicato dalla Cassa edile al committente,
specificando le forme e i modi per effettuare il
pagamento.
4. Il pagamento totale dei contributi di cui al comma 3
consente, in presenza di completezza e regolarità della
restante documentazione di cui all’articolo 30, comma 1,
il rilascio del certificato di agibilità da parte dello
Sportello unico per l’edilizia. Al ricevimento della
somma la Cassa edile rilascia apposita attestazione
idonea ai soli fini del rilascio del certificato di
agibilità di cui all’articolo 30. Resta ferma, qualora
ne ricorrano i presupposti, l’iscrizione dell’impresa
risultata irregolare nell’elenco di cui all’articolo 39,
comma 10.”.
ARTICOLO 5
(Modificazioni all’articolo 30)
1. Alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 30 della
l.r. 1/2004 le parole: “acquisito nei limiti e con le
modalità di cui all’articolo 11.” sono sostituite dalle
seguenti: “e successive modificazioni ed integrazioni,
ovvero, per i lavori indicati all’articolo 11, comma 1,
copia del documento unico di regolarità contributiva,
attestante la regolarità contributiva e la congruità
dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa
nel cantiere interessato dai lavori, di cui all’articolo
1, comma 2, lettera d bis).”.
2. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 1/2004 è
sostituito dal seguente:
“2. Lo Sportello unico per l’edilizia, in caso di
incompletezza o irregolarità della documentazione,
dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del
certificato di agibilità. Per i lavori al di fuori della
fattispecie di cui all’articolo 11, comma 1, in caso di
irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità
contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato
ferma restando l’applicazione dell’articolo 39, commi 9
e 10.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 1/2004 il
secondo capoverso è soppresso.
ARTICOLO 6
(Modificazioni all’articolo 39)
1. Il comma 9, dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è
sostituito dal seguente:
“9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala
le inadempienze dell’impresa alla Direzione regionale
del lavoro e alla Regione la quale provvede
all’inserimento dell’impresa inadempiente nell’elenco di
cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con
apposito regolamento da emanare in attuazione
dell’articolo 12, comma 1, lettera d).”.
2. Il comma 10, dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è
sostituito dal seguente:
“10. La Regione pubblica semestralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione l’elenco delle imprese
inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo
di due anni dagli appalti e subappalti per l’affidamento
dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza
della Regione, degli enti locali, delle Aziende
erogatrici di servizi pubblici e di altre
amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono
escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti
pubblici.”.
ARTICOLO 7
(Integrazione all’articolo 50)
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 50 della l.r. 1/2004 è
aggiunto il seguente:
“1 bis. Per il finanziamento delle attività previste
all’articolo 11, comma 6, è autorizzata per l’anno 2008
la spesa di euro diecimila da iscrivere alla unità
previsionale di base 12.1.015 denominata “Sicurezza nei
luoghi di lavoro in edilizia” (Cap. 4993 N.I.).”.
2. Al comma 2, dell’articolo 50 della l.r. 1/2004 dopo
la locuzione: “comma 1” è aggiunta la locuzione: “e 1
bis”.
ARTICOLO 8
(Norma transitoria)
1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni che
modificano la procedura nazionale per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva, per i lavori
di cui all’articolo 11, comma 1 della legge 18 febbraio
2004, n. 1, così come sostituito dalla presente legge,
la verifica della congruità dell’incidenza della
manodopera è effettuata dalla Cassa edile. Il
certificato di congruità di incidenza della manodopera
nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte
integrante e sostanziale del certificato di regolarità
contributiva. L’impresa è considerata in regola quando
soddisfa ambedue i requisiti.
2. Fino all’emanazione dei decreti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che individuano gli
indici di congruità ai sensi dell’articolo 1, commi 1173
e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”),
l’individuazione degli indici di congruità è fatta dalla
Giunta regionale.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. Per consentire lo svolgimento dei compiti previsti
all’articolo 8, al fine di garantire l’avviamento delle
attività anche attraverso adeguati supporti informatici,
è autorizzata per il solo anno 2008 la spesa complessiva
di euro quarantamila a favore delle Casse edili di
Perugia e Terni, da iscrivere nella unità previsionale
di base 12.1.015 denominata “Sicurezza nei luoghi di
lavoro in edilizia” (Cap. 4994 N.I.).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 del
presente articolo e al comma 1 bis dell’articolo 50
della l.r. 1/2004, così come aggiunto dalla presente
legge, si fa fronte per l’anno 2008 quanto a euro
venticinquemila con riduzione dello stanziamento della
unità previsionale di base 04.2.002 denominata “Opere
pubbliche eseguite direttamente dalla Regione” (Cap.
8900) e quanto a euro venticinquemila con riduzione
dello stanziamento della unità previsionale di base
05.1.007 denominata “Progetti e ricerche in materia di
difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (Cap.
5010).
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge
regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le
conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia
in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 10
(Norma finale)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 11 bis
della legge regionale 1/2004, così come sostituito ed
integrato dalla presente legge, si applicano agli
interventi edilizi privati per i quali la trasmissione
della notifica preliminare sia stata effettuata
successivamente all’entrata in vigore della presente
legge.
2. I capitolati, i contratti e il giornale dei lavori
tipo di cui all’articolo 11, comma 7 della l.r. 1/2004,
sono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese
dall’entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 21 maggio 2008
LORENZETTI |