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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Fondo di c(Attuazione dell’articolo 65 dello Statuto di
autonomia)
1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1, come sostituito con il comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2004,
n. 7, è aggiunto il seguente periodo: “Il comune sulla
base di quanto disposto dall’articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
provvede a disciplinare l’ordinamento del personale
compresa la disciplina delle modalità di conferimento
degli incarichi dirigenziali, i titoli di studio ed i
requisiti professionali necessari per l’affidamento
degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti
principi generali:
a) l’economicità, la trasparenza, l’imparzialità e la
rispondenza al pubblico interesse dell’azione
amministrativa, perseguendo l’efficienza del sistema
organizzativo comunale;
b) la distinzione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di gestione nei
comuni dotati di figure dirigenziali;
c) la funzionalità e l’ottimizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
d) l’adeguatezza delle competenze professionali alla
complessità degli affari demandati alle singole
strutture organizzative dell’ente;
e) l’armonizzazione delle posizioni funzionali nel
rispetto dei contratti collettivi di intercomparto e di
comparto, a livello provinciale;
f) l’equivalenza dell’abilitazione all’esercizio di
funzioni dirigenziali conseguita presso le pubbliche
amministrazioni del medesimo intercomparto
provinciale.”.
2. Sono abrogati i commi 104, 105 e 106 dell’articolo 18
della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Trento, 20 marzo 2007
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI |