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La Giunta
regionale ha approvato
Il
Presidente della Giunta
emana il
seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma 3 e comma 6 della
Costituzione;
Visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;
Visto l’articolo 44 dello Statuto;
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
(Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per
il governo
del territorio), ed in particolare l’articolo 117, commi
1 e 2 di
tale legge;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione
espresso nella
seduta del 19 marzo 2009;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui
all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n.44
(Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo
2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale));
Vista la preliminare deliberazione della Giunta
regionale 11 maggio
2009, n. 387 con la quale è stato adottato il
regolamento;
Visto il parere della commissione consiliare ambiente e
territorio
del 28 maggio 2009 ai sensi dell’articolo 42, comma 2
dello Statuto
della regione Toscana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio
2009, n. 585;
Considerato in particolare:
- la necessità di dare attuazione al dettato della l.r.1/2005
nella
parte in cui demanda al regolamento l’individuazione di
modalità
puntuali, chiare, semplificative con riferimento alle
modalità di
redazione e di presentazione dei progetti nelle zone
classificate a
rischio sismico;
- la necessità di differenziare i procedimenti a seconda
che si
tratti di interventi edilizi da realizzare in zone ad
alta sismicità
ovvero in zone a bassa sismicità, prevedendo modalità
semplificate
nelle zone a bassa sismicità in applicazione del
principio di semplificazione e congruità delle
procedure;
- l’opportunità di declinare in dettaglio la tipologia
delle indagini
geologiche, geofisiche e geotecniche e le relative
classi, allo scopo
di agevolare il cittadino utente nella redazione degli
elaborati
progettuali;
- la necessità di disciplinare in dettaglio, anche con
finalità garantistiche per l’utente, le regole
procedimentali da seguire nella
attività di vigilanza e verifica;
- la necessità, per le zone ad alta sismicità, di
individuare il novero delle varianti sostanziali al
progetto per le quali si mantiene inalterato il regime
del previo ottenimento della autorizzazione allo
svolgimento dei lavori da cui consegue, di riflesso, la
semplificazione delle procedure relative alle varianti
che sono da considerarsi non sostanziali;
- la necessità di individuare le opere di trascurabile
importanza ai
fini della pubblica incolumità, che non sono
assoggettate al procedimento di autorizzazione o del
preavviso;
- la necessità di individuare gli edifici strategici e
rilevanti da realizzare nelle zone a bassa sismicità, i
progetti dei quali sono assoggettati obbligatoriamente a
verifica;
- al fine di assicurare la completa informatizzazione
delle procedure
previste nel presente regolamento nel quadro delle norme
di livello
nazionale e regionale volte alla semplificazione, la
necessità di
prevedere un adeguato periodo transitorio in cui
definire gli standard digitali delle istanze e della
documentazione, nonché le
modalità della loro presentazione alla Regione in via
telematica
si
approva il presente regolamento
ARTICOLO 1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della
legge
regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del
territorio)
il presente regolamento individua:
a) le modalità di presentazione della richiesta di
autorizzazione e
dei relativi progetti concernenti interventi da
realizzare nelle zone
ad alta sismicità ai sensi degli articoli 105 e 105 bis
della l.r.1/2005;
b) le modalità di presentazione del preavviso scritto
con contestuale
deposito del progetto per le opere da realizzare nelle
zone a bassa
sismicità ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005;
c) le modalità di redazione degli elaborati progettuali
che devono
essere allegati ai progetti di cui alle lettere a) e b);
d) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e
geotecniche
da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di
inizio
attività;
e) le varianti che comportano mutamenti sostanziali alle
strutture
portanti ai sensi dell’articolo 105 bis, comma 9, della
l.r.1/2005;
f) le opere di trascurabile importanza ai fini della
pubblica
incolumità da non assoggettare al procedimento di
autorizzazione
ovvero al procedimento di preavviso con contestuale
deposito;
g) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a
bassa sismicità da assoggettare alla verifica
obbligatoria ai sensi dell’articolo 105 ter, commi 4 e
5, della l.r.1/2005, indicati nell’allegato A del
presente regolamento.
ARTICOLO 2
Richiesta di autorizzazione per gli interventi da
realizzare nelle
zone ad alta sismicità
1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali
nelle zone ad
alta sismicità, è tenuto a presentare la richiesta di
autorizzazione
alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui
all’articolo 24
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
(Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59),
secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati i
dati anagrafici
e fiscali del committente, del progettista, del
direttore dei lavori,
del costruttore, del legale rappresentante in caso di
società, nonché
del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti
normative, e dagli
stessi è sottoscritta.
3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i
documenti di cui
all’articolo 3.
4. Affinché la richiesta di autorizzazione di cui al
presente articolo possa essere valida anche come
denuncia ai sensi dell’articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal
costruttore, ove esso sia già stato individuato.
5. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi del comma
4, il costruttore trasmette la denuncia di cui
all’articolo 65 del d.p.r.380/2001, secondo le modalità
ivi previste, autonomamente dalla richiesta di
autorizzazione.
6. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi
dell’articolo 67,
comma 1 del d.p.r.380/2001, sono assoggettate al
collaudo statico, la nomina del collaudatore e
l’accettazione dell’incarico di collaudo
sono comunicati alla struttura regionale competente al
momento della richiesta di autorizzazione di cui al
presente articolo.
7. Gli estremi dell’autorizzazione sono registrati con
numerazione
progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero
del progetto principale.
8. Dal momento del rilascio dell’autorizzazione possono
essere
iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi
alla nomina
del costruttore e del collaudatore di cui al commi 4, 5
e 6.
9. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo
sono effettuati
anche con riferimento alle varianti sostanziali al
progetto autorizzato.
ARTICOLO 3
Documenti da allegare alla richiesta di
autorizzazione.Modalità di
redazione e modalità di presentazione dei progetti
relativi agli
interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicità
1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo
2, è allegata
la documentazione prevista all’articolo 105, comma 4,
della
l.r.1/2005.
2. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione
è conforme
ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai
sensi
dell’articolo 52 del d.p.r.380/2001 ed è accompagnato,
oltre che
dalla relazione di calcolo asseverata dal progettista,
dai seguenti
elaborati:
a) la relazione tecnica generale;
b) la relazione dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità
e le dosature dei materiali, impiegati nella
costruzione;
c) la relazione geologica firmata da un geologo iscritto
nell’albo;
d) la relazione geotecnica e sulle fondazioni;
e) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti,
sia in fondazione sia in elevazione;
f) la planimetria generale;
g) gli elaborati grafici architettonici degli interventi
da realizzare;
h) gli elaborati grafici strutturali degli interventi da
realizzare;
i) l’elenco dettagliato degli allegati.
3. Quando la richiesta di autorizzazione di cui
all’articolo 2 ha ad
oggetto interventi che non determinano un incremento di
carico
significativo sulle fondazioni o un cambio di tipologia
delle
fondazioni ovvero siano relative ad opere di limitata
importanza
statica possono essere omessi gli allegati di cui al
comma 2 lettere
c) e d).
4. Quando la richiesta di autorizzazione ha ad oggetto
interventi che
non necessitano di elaborazioni di calcolo complesse,
quali
modellazioni con elementi finiti generalmente da
eseguire con
specifici programmi di calcolo, può essere omesso
l’allegato di cui
al comma 2 lettera e).
ARTICOLO 4
Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto
per le opere
da realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Chiunque intenda realizzare interventi strutturali
nelle zone a
bassa sismicità è tenuto a presentare un preavviso
scritto alla
struttura regionale competente o al SUAP, secondo le
modalità di cui al presente articolo.
2. Nel preavviso scritto sono indicati i dati anagrafici
e fiscali
del committente, del progettista, del direttore dei
lavori, del
costruttore, del legale rappresentante in caso di
società, nonché del
collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative
ed è sottoscritto da tali soggetti.
3. Al preavviso scritto di cui al comma 2, è allegata la
documentazione prevista all’articolo 105-quater, comma
2, della
l.r.1/2005, nonché gli elaborati allegati alla richiesta
di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, redatti e
presentati secondo le modalità ivi indicate.
4. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni previste per l’autorizzazione
dall’articolo 2, commi 4, 5, 6.
ARTICOLO 5
Modalità di verifica del preavviso relativo a progetti
aventi ad oggetto interventi da realizzare nelle zone a
bassa sismicità
1. Al momento della presentazione del preavviso, la
struttura
regionale competente effettua l’accertamento formale
della
completezza dei documenti presentati ai sensi
dell’articolo 4 senza
esaminarne il merito ed entro quindici giorni dalla
presentazione del
preavviso, rilascia all’interessato attestazione di
avvenuto deposito.
2. L’attestazione di cui al comma 1 è inviata al comune
nel cui
territorio i lavori devono essere eseguiti, per le
determinazioni che
ad esso competono.
3. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni previste per l’autorizzazione
dall’articolo 2, commi 7 e 8.
4. Ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.1/2005,
l’obbligo di dare
il preavviso con contestuale deposito del progetto
sussiste anche con riferimento alle varianti che nel
corso dei lavori si intenda
apportare al progetto originario depositato.
ARTICOLO 6
Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e
geotecniche da
allegare al permesso di costruire o alla denuncia di
inizio attività
1. La relazione geologica e quella geotecnica di cui
all’articolo
3, comma 2, lettere c) e d) danno conto ed illustrano
compiutamente le indagini geologiche effettuate in
relazione all’intervento da realizzare e alle classi
d’indagine di cui all’articolo 7.
2. La relazione geologica è redatta tenuto conto delle
valutazioni
effettuate e delle aree di pericolosità geomorfologica
come
individuate negli strumenti di pianificazione
territoriale e negli
atti di governo del territorio ai sensi di quanto
previsto
nell’allegato A del regolamento emanato con il decreto
del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n.26
(Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del
territorio) in materia di indagini geologiche), al fine
di fornire la ricostruzione del modello
geologico del sito, rispettando le indicazioni, le
prescrizioni, i
criteri, le condizioni di attuazione ed altresì le
condizioni di
fattibilità indicate negli strumenti di pianificazione
territoriale e negli atti di governo del territorio
medesimi.
3. La relazione geotecnica ricostruisce il modello
geotecnico del
sottosuolo, definendone i parametri caratteristici e il
comportamento geomeccanico del volume di terreno
direttamente o indirettamente interessato.
4. I parametri utilizzati per le relazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 e
quelli utilizzati per le verifiche previste nella
relazione sulle
fondazioni di cui all’articolo 3, comma 2 lettera d)
sono tutti coerenti tra di loro.
5. Tenuto conto della complessità, dell’importanza,
della rilevanza,
dell’uso dell’opera in progetto ed altresì delle
conseguenze che gli
interventi in progetto possono produrre sulle aree
circostanti, nella
relazione geologica e nella relazione geotecnica sono
definite:
a) l’estensione delle indagini, sia come superficie sia
come
profondità da indagare;
b) la scelta delle metodologie delle indagini, il
puntuale dimensionamento e la sequenza di esecuzione di
dette indagini;
c) i limiti di ciascuna metodologia utilizzata e il
conseguente
margine di errore dei dati di ciascuna indagine.
6. Al fine di garantire la conoscibilità, la diffusione
e la pubblicità dei dati relativi alle indagini
geologiche, geofisiche e geotecniche ed altresì al fine
di aggiornare la base informativa geografica regionale
di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio
2007, n.6/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 29,
comma 5, della
legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il
governo del
territorio)- Disciplina del sistema geografico
regionale), i risultati di tali indagini sono presentati
nei formati cartacei e digitali indicati dalla struttura
regionale competente.
ARTICOLO 7
Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche
1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono
“problematiche di
versante” le caratteristiche peculiari dei versanti
interessati da
fenomeni di dissesto gravitativi o erosivi, potenziali o
in atto, in
relazione a cui sono necessarie specifiche indagini
geologiche,
geofisiche e geotecniche.
2. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni
contenute negli
strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di
governo del
territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, si
distinguono
quattro classi di indagine in considerazione delle
problematiche di
versante e della diversa rilevanza delle opere e della
pericolosità
del sito.
3. Le classi di indagine sono quattro come di seguito
indicate:
- classe d’indagine n.1, riferita alle opere di volume
lordo
inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in
gronda inferiore
a sei metri. Con riferimento a tale classe d’indagine
sono
sufficienti considerazioni di natura geologica,
geofisica e
geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al
progetto, già
eseguite in prossimità dell’intervento o desunte da
studi già
compiuti e pubblicati con riferimento alle aree
interessate. Tali
considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate
ed
argomentate e sono compiute anche in presenza di
problematiche di versante;
- classe d’indagine n.2, riferita alle opere di volume
lordo
inferiore a millecinquecento metri cubi con altezza in
gronda
inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe
d’indagine, la
categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte
si
determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle
sismiche a
rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche
elaborate
mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le
indagini sono
effettuate nel sito oggetto di studio o in aree
adiacenti caratterizzati dagli stessi contesti
geologici, geomorfologici e geotecnici. In presenza di
problematiche di versante è prodotta, altresì, la
verifica di stabilità del pendio e del complesso
opera-pendio;
- classe d’indagine n.3, riferita alle opere di volume
lordo
inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda
inferiore a
venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine,
la categoria
di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si
determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle
sismiche a rifrazione o
riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In
presenza di
problematiche di versante sono altresì prodotte
verifiche di
stabilità del pendio e del complesso opera-pendio basate
su sondaggi geognostici. La definizione dei parametri
geotecnici è basata su sondaggi geognostici;
- classe d’indagine n. 4, riferita ad opere di volume
lordo
superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se
l’altezza in
gronda è superiore a venti metri. Con riferimento a tale
classe
d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le
geometrie
sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro.
In presenza di problematiche di versante sono altresì
prodotte verifiche di stabilità del pendio e del
complesso opera-pendio. La definizione dei parametri
geotecnici è basata su sondaggi geognostici, attrezzati
con inclinometri ove si ricada nella zona classificata
dal piano strutturale o dal regolamento urbanistico di
pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo
la definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del
d.p.g.r.26/R/2007.
4. Le opere da realizzare nelle zone classificate dal
piano
strutturale o dal regolamento urbanistico di
pericolosità
geomorfologica molto elevata (G4), secondo la
definizione di cui
all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007 e le
opere di
carattere strategico e rilevante ricadono nella classe
d’indagine
superiore a quella individuata in base al volume o
all’altezza ai
sensi del comma 3.
ARTICOLO 8
Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli
interventi da
realizzare nelle zone ad alta sismicità
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di
cui all’articolo 115 della l.r. 1/2005, la struttura
regionale competente può invitare il progettista ad
intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei
lavori in corso o ultimati.
2. Ove necessario, la struttura regionale competente può
altresì
richiedere con parere scritto, debitamente motivato,
integrazioni
della documentazione progettuale depositata.
3. L’attività di vigilanza e verifica, che può prevedere
anche
misurazioni e saggi a campione, rileva la situazione
delle opere al
momento della verifica e può essere svolta anche alla
presenza del
direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di
consentire un
opportuno confronto tecnico. Il direttore dei lavori e
il costruttore
sono comunque informati circa l’esito di eventuali
sopraluoghi
effettuati in loro assenza, entro e non oltre i tre
giorni successivi
dallo svolgimento del sopraluogo.
ARTICOLO 9
Attività di vigilanza e verifica con riferimento agli
interventi da
realizzare nelle zone a bassa sismicità
1. Nel corso delle attività di vigilanza e verifica di
cui all’articolo 105 ter, comma 3 della l.r. 1/2005, la
struttura regionale competente può invitare il
progettista ad intervenire per un esame contestuale dei
progetti o dei lavori in corso o ultimati. All’attività
di vigilanza e verifica svolta ai sensi del presente
articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 8, commi 2 e 3.
ARTICOLO 10
Varianti sostanziali
1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della
l.r.1/2005, è
considerata variante sostanziale la variante che:
a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello
previsto nel
progetto originario;
b) comporta una nuova verifica globale dell’intera
opera, in quanto
contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da
quello
originariamente previsto, ovvero dimensioni
planivolumetriche, o
destinazioni d’uso diverse;
c) comporta una nuova verifica globale dell’intera
sottostruttura, in
quanto contempla, ad esempio, una tipologia di
fondazione diversa
ovvero una variazione della destinazione d’uso di un
piano;
d) tutti gli interventi che non rientrano tra quelli
espressamente
previsti dall’articolo 11 comma 1.
ARTICOLO 11
Varianti non sostanziali
1. Ai fini di cui all’articolo 105 bis, comma 9 della
l.r.1/2005, è
considerata variante non sostanziale:
a) l’integrazione al progetto originario per gli
esecutivi dei solai,
che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di
massa rispetto
a tale progetto;
b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di
strutture
intelaiate, purché inferiore al 5 per cento degli
interassi o delle
quote;
c) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento
strutturale;
d) ogni piccola modifica agli elementi secondari già
previsti nel
progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde,
scannafossi, parapetti, tamponature;
e) la variante che riguarda le strutture in muratura
quali i piccoli
spostamenti di porte o finestre nell’ambito dello stesso
allineamento
murario di piano;
f) la mancata esecuzione di interventi già autorizzati,
purché tali
interventi non abbiano influenza determinante sulle
opere già
eseguite.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 105 bis,
comma 8, le
varianti non sostanziali relative ad interventi per i
quali sia già
stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo
105 bis
della l.r.1/2005, non sono soggette a preventiva
autorizzazione ma
soltanto al preavviso scritto con contestuale deposito
del progetto.
ARTICOLO 12
Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica
incolumità
1. Non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione di
cui all’articolo 105 della l.r.1/2005 ovvero il
preavviso di cui all’articolo 105 ter della l.r.1/2005:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purché
essi in alcun
modo non compromettano la sicurezza statica della
costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti
e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione
dei carichi;
b) per gli interventi di manutenzione straordinaria,
purché essi in
alcun modo non compromettano la sicurezza statica della
costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti
e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione
dei carichi.
2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1,
non è
richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 105
della l.r.1/2005 ovvero il preavviso di cui all’articolo
105 ter,
qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto:
a) la sostituzione di alcuni elementi dell’orditura
secondaria dei
solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento
parziale;
b) gli interventi che riguardino strutture di modesta
importanza e
di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo.
c) le piccole aperture nei solai che non interessino le
strutture principali;
d) gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di
fondazione
mediante cordolature affiancate;
e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante
iniezioni di
resine sintetiche o altre tecniche similari purché non
alterino il
comportamento globale dell’edificio;
f) la creazione di aperture, anche per passaggio di
impianti, di
dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché
debitamente
architravate;
g) la semplice sostituzione di architravature con altre
in acciaio o
cemento armato senza ampliamento della dimensione del
vano;
h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque
leggera, con
peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro
quadrato, a
destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e
superficie inferiore a dieci metri quadrati;
i) le riparazioni localizzate di danni non causate da
dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con
cuci-scuci;
j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in
genere sopra
finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle
strutture portanti principali inferiori a ottanta
centimetri e superficie inferiore a cinque metri
quadrati;
k) la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in
copertura di
superficie in pianta inferiore a due metri quadrati,
purché non interessino l’orditura principale;
l) l’inserimento di travi rompitratta all’intradosso di
solai o coperture;
m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo,
generalmente prefabbricate, per un solo piano e di
larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la
necessaria demolizione di porzione del solaio non
comprometta la staticità della struttura né il suo
comportamento sismico;
n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo
destinate ad
uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da
cortile,
siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con
copertura leggera;
o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a
gravità o in
calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e
mezzo di
altezza;
p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a
due metri,
salvo il caso di condizioni geologico-tecniche
sfavorevoli di
pericolosità elevata e molto elevata, così definite
dagli strumenti
di pianificazione del comune;
q) i locali tecnologici ed i serbatoi di volume
inferiore a trenta
metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte
interrata, il
volume di tale parte è computato al cinquanta per cento.
ARTICOLO 13
Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa
sismicità assoggettati a verifica obbligatoria
1. I progetti relativi ad interventi aventi ad oggetto
opere di carattere strategico e rilevante, ai sensi
dell’articolo 105 ter, comma 4 della l.r.1/2005, sono
assoggettati obbligatoriamente a
verifica, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso
di interventi di adeguamento e miglioramento sismico
così come definiti dalla normativa tecnica emanata ai
sensi dell’articolo 83 del d.p.r.
380/2001.
2. Sono esclusi dalle verifiche gli interventi locali o
di riparazione così come definiti dalla normativa
tecnica emanata ai sensi dell’articolo 83 del d.p.r.
380/2001.
3. In sede di verifica dei contenuti dei preavvisi
presentati ai sensi dell’articolo 105 ter della l.r.
1/2005, la struttura regionale
competente individua i progetti delle opere da
sottoporre comunque a verifica.
4. L’elenco degli edifici ed opere a carattere
strategico e rilevante, è riportato nell’allegato A del
presente regolamento.
ARTICOLO 14
Moduli esemplificativi
1. Con decreto del dirigente della competente struttura
regionale
sono predisposti moduli esemplificativi:
a) della richiesta di autorizzazione di cui all’articolo
2;
b) del preavviso scritto di cui all’articolo 4;
c) dello schema di relazione sulle strutture ultimate di
cui all’articolo 109 della l.r. 1/2005;
d) della richiesta di accesso agli atti relativa ai
progetti depositati;
e) della presentazione dei risultati della relazione di
calcolo.
2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 indica
l’indirizzo web
su cui sono reperibili e resi disponibili i moduli
esemplificativi.
ARTICOLO 15
Norma transitoria. Modalità di presentazione su supporto
cartaceo ed in via telematica della richiesta di
autorizzazione o del preavviso
scritto
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del
presente
regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta
regionale individua
gli standard digitali delle istanze e della
documentazione previste
nel presente regolamento, le modalità della loro
presentazione in via telematica alle strutture regionali
competenti, nonché le modalità di trasmissione in via
telematica agli interessati degli atti da parte delle
strutture regionali competenti.
2. Fino alla definizione delle nuove modalità di
presentazione
secondo quanto previsto al comma 1, le istanze e la
documentazione sono presentate alla Regione in forma
cartacea. La richiesta di autorizzazione di cui
all’articolo 2, comma 2 ed il preavviso scritto di cui
all’articolo 4, comma 2, sono presentati alla Regione in
triplice copia. Il progetto di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a) è presentato in duplice copia, secondo
quanto previsto agli articoli 105, comma 4 e 105 quater,
comma 2.
3. Successivamente all’accertamento di cui all’articolo
5, comma 1,
la Regione rilascia all’interessato, quale attestato di
avvenuto
deposito, due copie del preavviso scritto ed una copia
degli
elaborati progettuali debitamente timbrati. Una delle
due copie del
preavviso scritto è inviata, a cura dell’interessato, al
comune nel
cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le
determinazioni
che ad esso competono.
ARTICOLO 16
Norma finale
1. Alla data di entrata in vigore del presente
regolamento le disposizioni contenute nella decisione di
Giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 514 (Legge
regionale 6 dicembre 1982, n. 88 –
Disposizioni agli uffici regionali del genio civile
circa il deposito
dei progetti e le modalità di controllo) cessano di
avere applicazione.
ARTICOLO 17
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni
dopo la data
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione
Toscana (BURT).
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della
Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare
come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 9 luglio 2009
ALLEGATO 1
ALLEGATO A Elenco degli edifici strategici e rilevanti
situati in
zonaa bassa sismicità da assoggettare alla verifica
obbligatoria ai
sensi dell’articolo105 ter, comma 4, l.r. 1/2005.
A) “Edifici di interesse strategico e opere
infrastrutturali la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale
per le finalità di protezione civile”Gli edifici, il cui
uso
prevalente è da considerarsi strategico, sono: B)
“Edifici e opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso” Gli edifici, il
cui uso
prevalente è da considerarsi rilevante, sono: 1.
Strutture
ospedaliere e sanitariea) ospedali, case di cura e
strutture
funzionali primarie annesse;b) aziende sanitarie,
presidi medici,
poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di
pronto
soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e
accettazione;c)
centrali operative 118 2. Strutture civilia) sedi
istituzionali di
enti pubblici;b) sedi di sale operative per la gestione
delle
emergenze (centro operativo mobile, centro operativo
comunale);c)
centri funzionali di supporto alle attività di
protezione civile;d)
edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in
altre
disposizioni per la gestione dell’emergenza 3. Strutture
militari e
assimilabilia) caserme delle forze armate, dei
carabinieri, della
pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia
di finanza,
del corpo forestale dello Stato 4. Infrastrutturea)
centrali
elettriche di importanza primaria;b) strutture primarie
per le
telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e
portatile,
ponti radio della rete nazionale);c) vie di
comunicazione (strade,
ferrovie) ed opere d’arte annesse, limitatamente a
quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o
in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;d)
porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di
emergenza o in altre disposizioni per la gestione
dell’emergenza;e) strutture primarie connesse con la
produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali
combustibili (oleodotti, gasdotti);f) strutture primarie
connesse con il funzionamento di acquedotti locali 5.
Altre strutture e infrastrutture specificate nei piani
di emergenza o in altre disposizioni per la gestione
dell’emergenza. 1. Strutture per l’istruzione sia
pubbliche che privatea) scuole di ogni ordine e grado,
comprese le strutture
funzionali primarie annesse;b) palestre annesse agli
edifici
scolastici;c) sedi universitarie, accademie,
conservatori e
relative strutture gestionali e di coordinamento 2.
Strutture
Civilia) uffici amministrativi degli enti pubblici;b)
uffici con
notevole accesso al pubblico (uffici postali e bancari
principali,
centri civici, centri per convegni, mense);c) edifici
con elevato
contenuto artistico o patrimoniale (musei,
biblioteche);d) edifici
per il culto con superficie utile > 200 metri quadri;e)
sale per lo
spettacolo, teatri, cinema, sale da ballo, con capienza
utile > 100
persone;f) edifici adibiti ad attività sportive o ad
esse
funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile >
100 persone
(stadi, tribune, palazzetti dello sport);g) grandi
magazzini di
vendita, mercati coperti, centri commerciali con
superficie di
vendita > 2500 metri quadri;h) edifici a destinazione
residenziale
con cubatura >5.000 metri cubi ed altezza > 25 metri;i)
edifici
con destinazione alberghiera con capacità ricettiva > 50
persone;j)
strutture sanitarie o socio-assistenziali con ospiti non
autosufficienti (ospizi, orfanotrofi) 3. Strutture
industrialia)
edifici industriali ove sia prevista una presenza
contemporanea media > 200 addetti;b) edifici industriali
nei quali avvengono
lavorazioni di materie insalubri o pericolose 4.
Infrastrutturea)
vie di comunicazione (strade, ferrovie, banchine
portuali, piste
aeroportuali, funivie) ed opere d’arte annesse, il
collasso delle
quali può determinare gravi conseguenze in termini di
perdite di vite
umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico;b)
opere di
ritenuta (dighe) con volume di acqua invasato > 50000
metri cubi o
altezza dello sbarramento > 5 metri;c) impianti primari
di
depurazione 5. Altre strutture e infrastrutture
individuate nei piani
di emergenza o in altre disposizioni di protezione
civile. |