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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa per la
protezione degli animali da compagnia, approvata a
Strasburgo il 13 novembre 1987;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio n.
882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e il benessere degli animali;
Vista la legge del 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela degli
animali
d’affezione e prevenzione del randagismo);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28
febbraio 2003, concernente il recepimento (Accordo tra
il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie
locali,
espresso nella seduta del 20 marzo 2009;
Considerato quanto segue:
1. La necessità di addivenire, in seguito all’Accordo
tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, all’adozione di
specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare: il
benessere degli animali, evitarne gli utilizzi
riprovevoli, consentirne l’identificazione attraverso
appositi “microchip” ed utilizzare la “pet-therapy” per
la cura di
anziani e bambini.
2. Che la Giunta regionale, per ottemperare ad esigenze
funzionali, ha emanato specifiche direttive alle aziende
sanitarie
con deliberazione 23 aprile 2007, n. 283 (Direttive alle
Aziende USL per la sorveglianza sul benessere degli
animali), estendendo
l’ambito della sorveglianza alle categorie di animali ed
alle
attività che non risultavano altrimenti contemplate.
3. L’esigenza di regolare le relazioni tra gli esseri
umani e
gli animali, in seguito alla sensibilità crescente delle
norme verso i bisogni degli animali in quanto “esseri
senzienti e non quali cose messe a disposizione del
genere umano”, come riconosciuto dal Trattato
dell’Unione europea di Lisbona, sottoscritto il 13
dicembre 2007 da ventisette Stati.
4. L’opportunità di dover riorganizzare la normativa
regionale
vigente in materia con apposita legge regionale che
ricomprenda la
revisione e l’adeguamento della legge regionale 8 aprile
1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del
cane, la tutela degli
animali d’affezione e la prevenzione del randagismo),
della quale
infatti se ne dispone l’abrogazione.
5. Di addivenire ad una legge di principi generali a
tutela del
benessere degli animali che si proponga di combattere le
forme di
maltrattamento degli animali attraverso la codificazione
di norme
che indichino i comportamenti corretti, nonché
sensibilizzino i
proprietari verso una corretta conduzione dell’animale
nei luoghi
pubblici garantendo al contempo l’incolumità delle
persone e il
rispetto dell’animale e ponendo fine a pratiche
disdicevoli, quali
l’addestramento a cui sono sottoposti alcuni animali;
l’eliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio, dei
comportamenti scorretti; la facilitazione
dell’accertamento degli
illeciti per gli agenti incaricati. Una legge che
intervenga nel
complesso della materia riguardante la gestione, il
trasporto e il
commercio dell’animale rimandando le specifiche
disposizioni al
regolamento di attuazione della legge.
Si approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalità
dell’articolo 4 del proprio Statuto, promuove e
disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di
crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce
interventi volti a contrastare il randagismo ed opera
affinché sia promosso, nel sistema educativo dell’intera
popolazione, il rispetto degli animali ed il valore
della corretta convivenza tra animali e uomo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale
valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di
lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte
in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità
di protezione e difesa degli animali, sostiene la
cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata
al rispetto ed alla protezione degli animali.
ARTICOLO 2
Oggetto
1. La presente legge individua i comportamenti necessari
a garantire il benessere degli animali nelle situazioni
in cui si esplica una forma di interazione con l’uomo e
nelle attività in cui essi vengano impiegati;
disciplina inoltre le modalità per il controllo della
riproduzione, l’identificazione dei cani e le altre
misure necessarie per il controllo del randagismo canino
e felino.
2. La legge individua i contenuti dei programmi di
informazione ed
educazione volti a favorire la l’applicazione dei
principi in essa contenuti, nonché la diffusione delle
conoscenze relative alle necessità ed alle abitudini
degli animali.
ARTICOLO 3
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica agli animali che vivono
sul territorio regionale nell’ambito di un rapporto di
interazione e convivenza con l’uomo. 2. Sono esclusi
dall’ambito di applicazione della legge:
a) gli animali impiegati in attività già oggetto di
specifica disciplina, per gli aspetti espressamente
considerati, quali allevamento zootecnico, caccia,
pesca, sperimentazione, derattizzazione,
disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri
di recupero;
b) gli animali che vivono allo stato libero e non
interagiscono con l’uomo;
c) i feti e gli embrioni animali.
3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b),
rientrano nell’ambito di applicazione della presente
legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed
interazione tra di essi e l’uomo.
4. Ogni attività economica concernente animali, incluse
l’attività di cura e toelettatura, è svolta, oltre a
quanto previsto agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16,
nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
ARTICOLO 4
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) “interazione”: rapporto tra animale e uomo per
finalità di affezione, sociali, terapeutiche o
economiche, senza sfruttamento dell’animale per finalità
alimentari;
b) “convivenza”: situazione di fatto in cui si realizza
una forma di interazione tra animale e uomo;
c) “necessità”: insieme dei bisogni minimi e delle
esigenze degli
animali, compatibili con le modalità di convivenza;
d) “responsabile di un animale”: il proprietario o
chiunque conviva con animali; chiunque accetti di
detenere un animale non di sua proprietà per un periodo
determinato; il rappresentante legale, qualora
proprietaria sia una persona giuridica; il sindaco per
quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1979;
e) “attività di commercio”: lo scambio di animali a fini
di lucro.
CAPO II
Tutela e controllo del benessere degli animali
ARTICOLO 5
Obblighi del responsabile
1. Il responsabile di un animale ha l’obbligo di
garantire la salute ed il benessere del medesimo, di
provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed
attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare
il responsabile:
a) assicura all’animale cibo ed acqua di tipo ed in
quantità conveniente e con periodicità adeguata;
b) garantisce le necessarie cure sanitarie;
c) garantisce l’equilibrio fisico dell’animale mediante
adeguate
possibilità di movimento;
d) garantisce l’equilibrio comportamentale e psicologico
dell’animale evitando situazioni che possono costituire
fonte di paura o angoscia;
e) adotta misure idonee a prevenire l’allontanamento dai
luoghi di
abituale soggiorno;
f) assicura all’animale un ricovero idoneo e pulito;
g) garantisce l’adeguato e costante controllo
dell’animale al fine di evitare rischi per la pubblica
incolumità.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 41
individua i
criteri e le modalità per il ricovero dell’animale e la
prevenzione dell’allontanamento.
ARTICOLO 6
Trasporto di animali
1. E’ consentito il trasporto di animali in contenitori
o in vani di veicoli a condizione che:
a) vi sia sufficiente circolazione d’aria;
b) vi sia spazio sufficiente a consentire all’animale la
stazione eretta quadrupedale e la possibilità di
sdraiarsi;
c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali
da urti,
intemperie e rilevanti escursioni termiche.
2. E’ vietato, comunque, il trasportare animali, nei
vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per
qualsiasi periodo di tempo.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41 definisce le
norme e le modalità di viaggio, nonché le
caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto
degli animali.
ARTICOLO 7
Controllo della riproduzione
1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve
considerare le
caratteristiche fisiologiche e comportamentali
dell’animale in modo da non mettere a repentaglio la
salute e il benessere della progenie, della femmina
gravida o allattante e la pubblica incolumità.
2. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da
medici veterinari.
ARTICOLO 8
Amputazioni
1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a
modificare
l’aspetto di un animale o ad altri scopi non
terapeutici; in particolare sono vietati:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’asportazione di speroni e artigli;
e) l’asportazione o la limatura dei denti.
2. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche,
gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo
da medici veterinari su animali identificati. Il medico
veterinario rilascia al responsabile dell’animale un
certificato da cui risulti la necessità terapeutica
dell’intervento e ne invia
copia all’azienda unità sanitaria locale (azienda USL)
di riferimento, entro quindici giorni dall’effettuazione
dell’intervento.
3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), è
consentito solo per i cani appartenenti alle razze
riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale
(FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio
della
coda deve essere eseguito e certificato da un medico
veterinario entro la prima settimana di vita del cane.
ARTICOLO 9
Divieto di soppressione
1. E’ vietato sopprimere gli animali se non perché
gravemente malati e incurabili.
2. E’ consentita la soppressione di soggetti ritenuti di
comprovata pericolosità per l’incolumità delle persone,
secondo la procedura definita dal regolamento di cui
all’articolo 41.
3. La soppressione è effettuata in modo eutanasico;
provvedono alla soppressione degli animali solo i medici
veterinari che rilasciano al responsabile dell’animale
un certificato dal quale risulti la causa della
soppressione.
ARTICOLO 10
Sperimentazione su animali
1. La Giunta regionale tutela gli animali dall’utilizzo
a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la
diffusione di metodologie sperimentali innovative che
non prevedano l’uso di animali vivi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale può realizzare appositi accordi con le
università degli studi e con gli istituti scientifici
aventi sede nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale raccoglie e presenta, entro il 28
febbraio, al Consiglio regionale i dati sulle attività
di sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di
riferimento.
4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta
presenta, con cadenza biennale, una relazione sugli
accordi intrapresi ai sensi del comma 2, ai fini della
valutazione delle attività svolte per l’individuazione
di metodologie sperimentali alternative.
5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati
presso le
strutture di cui al capo quinto della presente legge non
possono essere destinati alla sperimentazione.
CAPO III
Attività con impiego di animali
ARTICOLO 11
Addestramento ed educazione
1. L’attività di addestramento di animali è sottoposta a
vigilanza
veterinaria permanente.
2. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze,
percosse o
costrizione fisica, in ambienti che impediscano
all’animale di manifestare i comportamenti tipici della
specie; è vietato l’uso di collari con punte,
elettronici o elettrici.
3. E’ vietata ogni forma di addestramento teso ad
esaltare l’aggressività.
4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo,
professionale o
privato, devono dare comunicazione di inizio della
propria attività al comune ove viene praticato
l’addestramento e all’azienda USL di riferimento.
5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i
dati e gli
elementi identificativi riferiti a ciascun animale o
gruppo di animali soggetti all’addestramento; il
registro è vidimato dall’azienda USL.
6. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali
appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto
all’articolo 3, comma 3, della presente legge.
ARTICOLO 12
Esposizione e vendita
1. La vendita degli animali deve avvenire nel rispetto
delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Non è consentita la vendita di cani al di sotto dei
tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di
età.
3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno
l’obbligo di tenere gli animali in esposizione per non
più di cinque ore giornaliere e con le modalità previste
dal regolamento; a tal fine, l’esercizio deve disporre
di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia
trascorso il periodo di esposizione.
4. Le attività commerciali in forma ambulante ed
occasionale, inerenti la vendita e/o l’esposizione di
animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in
esposizione per non più di dodici ore e con le modalità
previste dal regolamento in relazione alla specie ed
alle condizioni ambientali.
5. Non è consentita la permanenza negli esercizi
commerciali fissi o in forma ambulante di cani e gatti
per più di trenta giorni in attesa di vendita.
6. E’ fatto obbligo per chiunque vende un animale di
fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche
avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare
all’acquirente previa presa d’atto.
7. E’ fatto obbligo di garantire la certificazione di
provenienza degli animali posti in vendita e
l’identificazione degli stessi laddove obbligatoria.
8. Il titolare dell’esercizio commerciale deve avere
specifica competenza e conoscenza in materia di gestione
tecnica ed igienico-sanitaria degli animali acquisita
attraverso apposito percorso formativo documentabile. La
Giunta regionale promuove, d’intesa con le aziende USL e
le associazioni di categoria, percorsi formativi ed
attività di formazione professionale a cadenza periodica
finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni
della presente legge nell’esercizio del commercio di
animali.
ARTICOLO 13
Canili privati e pensioni per animali
1. I canili privati e le pensioni per animali devono
operare in
conformità all’articolo 32 ed alle disposizioni del
regolamento di cui all’articolo 41.
ARTICOLO 14
Mostre e spettacoli
1. Sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento
con l’utilizzo di animali entro i limiti della presente
legge.
2. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e
culturali registrate di cui all’articolo 15, le
manifestazioni agricolo-zootecniche e l’attività
circense.
3. La detenzione degli animali impiegati nelle attività
circensi è
soggetta alla tutela prevista nella Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali
selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata
ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.
4. E’ consentita la mostra di animali nel rispetto delle
disposizioni della presente legge; è comunque vietata
l’esposizione di cani e gatti di età inferiore ai
quattro mesi.
5. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono soggette ad
autorizzazione del comune su parere dell’azienda USL.
ARTICOLO 15
Manifestazioni storiche e culturali
1. E’istituito l’elenco regionale delle manifestazioni
popolari a
carattere storico e culturale che si svolgono sul
territorio della Regione e nelle quali è previsto
l’impiego di animali; a tale elenco, la Giunta regionale
iscrive di diritto tutte le manifestazioni in corso da
almeno dieci anni.
2. Per le manifestazioni non iscritte nell’elenco di cui
al comma 1, la prima iscrizione è richiesta entro
centoventi giorni dalla data prevista per la
manifestazione alla struttura regionale competente in
materia di sanità pubblica veterinaria, che provvede
all’aggiornamento dell’elenco, previo parere favorevole
delle strutture regionali competenti in materia di
attività culturali.
3. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte
all’elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal comune
ove si svolgono, previo parere favorevole dell’azienda
USL, secondo i criteri e le modalità stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 41, anche in relazione
allo svolgimento di competizioni di animali.
4. L’iscrizione di cui al comma 2 è obbligatoria a far
data dall’anno successivo all’entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 16
Attività e terapie assistite da animali
1. L’impiego di animali nell’ambito di percorsi
assistenziali o
terapeutici deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni della presente legge. E’ vietato il ricorso
ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei
mesi.
2. La programmazione e l’attuazione di attività e
terapie assistite da animali devono avvenire sotto il
controllo dell’azienda USL. Il regolamento di cui
all’articolo 41, definisce i requisiti degli operatori e
degli animali per l’attivazione dei programmi.
ARTICOLO 17
Divieto di accattonaggio con animali
1. E’ vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella
pratica
dell’accattonaggio.
ARTICOLO 18
Divieto di offrire animali in premio o vincita
1 E’ vietato offrire animali in premio o vincita di
giochi nell’ambito di attività ed iniziative
commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
CAPO IV
Cani
ARTICOLO 19
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro
detentore è
consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso
pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in
tali luoghi, è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della
museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e
attrezzate per
particolari scopi, come le aree giochi per bambini,
quando a tal fine sono chiaramente delimitate e
segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di
strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle
stesse.
ARTICOLO 20
Aree e percorsi destinati ai cani
1. I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi,
spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico,
individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni,
spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune
attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono
muoversi, correre e giocare liberamente, senza
guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del
responsabile, senza determinare danni alle piante o alle
strutture presenti.
ARTICOLO 21
Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei
locali ed uffici aperti al pubblico
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore,
hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e
commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al
pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli
esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono
tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora
previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non
sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le
misure generali di sicurezza e le forme di promozione
dell’accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e
commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al
pubblico può adottare misure limitative all’accesso,
previa comunicazione al sindaco.
ARTICOLO 22
Norme igieniche
1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei
alla rimozione delle deiezioni del cane.
2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le
deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi
pubblici. Nel caso di deiezioni all’interno di locali,
il responsabile del cane ha l’obbligo di pulire e di
risarcire gli eventuali danni.
ARTICOLO 23
Cani morsicatori
1. Ai fini della valutazione del rischio e dei
successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia
veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani
devono essere segnalate al servizio veterinario
dell’azienda USL di riferimento.
2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da
parte di medici veterinari dell’azienda USL di
riferimento.
3. I medici veterinari del servizio veterinario
regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale
elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a
persone, animali o cose, stabiliscono le misure di
prevenzione e la eventuale necessità di un intervento
terapeutico comportamentale da parte di medici
veterinari esperti in comportamento animale, con spese a
carico del proprietario o del detentore.
4. Qualora, al termine dell’intervento terapeutico
comportamentale, i servizi veterinari dell’azienda USL
accertino l’incapacità di gestione del cane da parte del
proprietario o del detentore, l’autorità sanitaria
territorialmente competente adotta un provvedimento di
sequestro finalizzato
alla confisca del cane.
5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di
rinunciare alla
custodia del cane dichiarato a rischio potenziale
elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di
mantenimento e dell’intervento terapeutico
comportamentale, sino al momento di un’eventuale
cambiamento di proprietà.
6. Qualora un cane venga certificato come
“irrecuperabile” può essere mantenuto, a spese del
proprietario o del detentore, presso strutture
autorizzate che garantiscano l’incolumità a persone e
altri animali nonché le condizioni di cui alla presente
legge, o con le stesse garanzie ceduto ad
un’associazione per la protezione degli animali.
7. I servizi veterinari devono tenere un registro
aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale
elevato.
CAPO V
Prevenzione e controllo del randagismo
ARTICOLO 24
Istituzione dell’anagrafe canina
1. In ogni comune è istituita l’anagrafe del cane che
viene gestita dalle aziende USL tramite le competenti
strutture organizzative.
2. Il responsabile del cane provvede, entro il
sessantesimo giorno di vita dell’animale, all’iscrizione
ed alla identificazione dello stesso all’anagrafe
canina.
3. Il responsabile del cane segnala per iscritto
all’azienda USL:
a) la scomparsa dell’animale, entro il terzo giorno
successivo all’evento;
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo
dell’animale, nonché il trasferimento della propria
residenza, entro trenta giorni da quando il fatto si è
verificato.
ARTICOLO 25
Identificazione elettronica dei cani iscritti
all’anagrafe canina
1. L’identificazione dei cani iscritti all’anagrafe
canina è effettuata mediante inoculazione di “microchip”
nella regione del collo nel terzo craniale del lato
sinistro.
2. L’inoculazione è effettuata solo da medici
veterinari, che devono darne comunicazione all’azienda
USL entro cinque giorni mediante la scheda di anagrafe
canina.
3. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza
con tatuaggio sono validi ai fini dell’identificazione
degli animali così contrassegnati.
4. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le
caratteristiche dei “microchip”, le procedure di
anagrafe canina e le modalità di costituzione della
banca dati regionale.
ARTICOLO 26
Cani provenienti da altre regioni
1. I responsabili di cani già iscritti all’anagrafe
canina di altre regioni provvedono alla sola iscrizione
di cui all’articolo 24, entro trenta giorni dalla data
di ingresso dell’animale nel territorio regionale,
restando validi i contrassegni già apposti, previa
verifica della compatibilità con le caratteristiche
tecniche dei “microchip” in uso nel territorio della
Regione.
ARTICOLO 27
Esenzioni e norme particolari per l’iscrizione
all’anagrafe canina
1. Le norme relative all’iscrizione all’anagrafe canina
ed alla
identificazione non si applicano:
a) ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di
polizia;
b) ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno
temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio
regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento,
turismo.
ARTICOLO 28
Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio
1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe
canina regionale ed identificato, nel caso in cui per
gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé
l’animale, può far domanda al sindaco del comune di
residenza per l’autorizzazione a consegnare il cane ad
una struttura canile rifugio.
2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 e le
forme di
partecipazione alla spesa, di cui all’articolo 23, comma
5, sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo
41.
3. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici
giorni dal
ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in
strutture rifugio, il comune provvede alla diversa
sistemazione dell’animale, in strutture che ne
garantiscano comunque un adeguata condizione di vita;
decorsi quindici giorni,
la domanda si intende accolta.
ARTICOLO 29
Servizio cattura
1. I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un
servizio
finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile
tramite i competenti servizi delle aziende USL.
2. Nel caso in cui i comuni provvedano in forma
autonoma, l’azienda USL garantisce la verifica della
rispondenza a criteri di appropriatezza
dell’organizzazione del servizio e la formazione degli
operatori.
3. I comuni provvedono alla rimozione dal suolo pubblico
ed alla
successiva distruzione delle carcasse animali di
qualunque specie.
4. A fronte della inadempienza del comune, i servizi
veterinari delle aziende USL sono tenuti ad attivare i
servizi sostitutivi, previa segnalazione scritta al
sindaco, nei casi di manifesta pericolosità.
ARTICOLO 30
Canili sanitari e rifugio
1. I comuni provvedono alla costruzione o al risanamento
dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti
stabiliti dalla presente legge, anche tramite
finanziamenti regionali di cui all’articolo 33.
2. Le strutture, sia pubbliche che private, di cui i
comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di
canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 31
e 32, devono essere accreditate dall’azienda USL, sulla
base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e
secondo le procedure previste dal regolamento di cui
all’articolo 41.
3. L’azienda USL garantisce la verifica della
rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento
e accessibilità di cui al regolamento, l’appropriatezza
dell’organizzazione del servizio e la formazione degli
operatori, al fine di promuovere l’adozione dei cani.
ARTICOLO 31
Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali
del canile sanitario
1. Il canile sanitario è la struttura a cui devono
affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati.
2. Presso il canile sanitario è svolto dall’azienda USL,
con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e
profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta
giorni.
3. Al termine del periodo di osservazione, previa
valutazione favorevole dell’azienda USL, il cane viene
trasferito al canile rifugio. Trascorsi sessanta giorni
dalla data di cattura, il responsabile, qualora non
richieda la restituzione del cane, ne perde la
titolarità. Qualora il responsabile sia individuabile e
reperibile, non perde la titolarità dell’animale salvo
che non dimostri di non poterlo tenere presso di sé,
secondo i criteri previsti dal regolamento di cui
all’articolo 41, in relazione all’articolo 28.
4. Gli animali abbandonati sono sottoposti a
sterilizzazione
obbligatoria, secondo le modalità di cui all’articolo 7,
comma 2.
5. I comuni provvedono alle necessità degli animali
ospiti dei canili sanitari; ove ciò non sia possibile, i
comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora
le aziende USL non dispongano di personale, i comuni
possono garantire tale servizio tramite convenzioni da
stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo
di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in
albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di
protezione degli animali, o con altri soggetti privati,
quando non
sia altrimenti possibile.
6. Il canile sanitario è dotato almeno delle seguenti
strutture:
a) infermeria;
b) locale di degenza per gli animali;
c) reparto ricovero per cuccioli;
d) cucina;
e) magazzino;
f) servizi igienici per il personale addetto;
g) box di isolamento in numero tale da rispettare il
rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare.
7. I box e le strutture sono conformi ai requisiti
strutturali ed alle caratteristiche costruttive previste
dal regolamento di cui all’articolo 41.
ARTICOLO 32
Organizzazione, compiti e caratteristiche strutturali
del canile rifugio
1. Il canile rifugio è la struttura a cui afferiscono i
cani già
identificati, al termine del periodo di osservazione di
cui all’articolo 31, comma 3, non restituiti ai
responsabili.
2. Il canile rifugio riceve inoltre i cani di cui
all’articolo 28, ed altri soggetti non catturati come
vaganti, bisognosi di custodia temporanea.
3. Presso il canile rifugio è garantita in maniera
continuativa
l’assistenza sanitaria nella forma di reperibilità per i
cani custoditi.
4. Il titolare delle funzioni di assistenza è un medico
veterinario, che provvede anche all’aggiornamento del
registro obbligatorio di carico e scarico degli animali
ed è responsabile della gestione dei farmaci.
5. Il canile rifugio è dotato almeno delle seguenti
strutture:
a) ambulatorio;
b) magazzino;
c) cucina;
d) servizi igienici;
e) spogliatoi del personale.
6. I locali di cui al comma 5, lettere b), c), d),
possono essere gli stessi usati dal canile sanitario. I
box e le strutture di cui al comma 5, devono essere
conformi ai requisiti strutturali ed alle
caratteristiche previste dal regolamento di cui
all’articolo 41.
7. Nel caso in cui il comune intenda ospitare nel canile
rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire
reparti a ciò esclusivamente adibiti.
8. I comuni provvedono alla conduzione dei canili
rifugio in forma
diretta o tramite convenzioni da stipulare con
associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali,
riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi
regionali, aventi finalità di protezione degli animali,
o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti
possibile.
9. In via temporanea, i comuni che non dispongono di
strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri
di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio
regionale o di comuni limitrofi anche se appartenenti ad
altre regioni.
ARTICOLO 33
Contributi ai comuni
1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di
contributi per la costruzione o il risanamento dei
canili presentando domanda alla Giunta regionale. Il
regolamento di cui all’articolo 41, disciplina le
modalità di accesso al contributo regionale ed i criteri
per la valutazione delle domande.
2. I contributi sono erogati a condizione che il comune
o i comuni
interessati abbiano approvato un progetto di costruzione
o risanamento di un canile da cui risulti il
finanziamento del relativo progetto per la parte non
coperta da contributo, la data di inizio e di
ultimazione dei lavori e le modalità di gestione della
struttura. La conformità del progetto alle
caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla
presente legge deve
risultare da una relazione tecnica redatta dai
competenti uffici comunali.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro
tre anni
dall’erogazione del contributo i lavori non siano
ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del
contributo.
CAPO VI
Colonie di gatti e custodi delle colonie
ARTICOLO 34
Colonie di gatti
1. Ai fini della presente legge, si definisce “colonia
di gatti” un
gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono
presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente
con il territorio e con l’uomo, dipendente dal punto di
vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici,
e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. I comuni redigono una mappa del territorio ove siano
segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie
feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al
pubblico come previste dal regolamento presenti in tali
zone, i punti idonei per lo svolgimento delle attività
necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono
soggette a vigilanza da parte delle aziende USL.
3. I comuni provvedono al controllo della crescita della
popolazione felina, con interventi di cattura e
reimmissione a cura dei soggetti individuati
dall’articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di
sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri
a carico delle aziende stesse.
4. I comuni, d’intesa con le aziende USL, possono
affidare la tutela e la cura delle colonie, su
richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi
finalità di protezione degli animali o ai soggetti di
cui all’articolo 35, sulla base di accordi che
individuino il territorio abitualmente frequentato dalla
colonia, le modalità per la tutela delle condizioni
igieniche del territorio, le modalità per la cura e il
sostentamento dei gatti, con riferimento anche
all’eventuale utilizzazione dei residui e delle
eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense
presenti sul territorio.
5. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona
abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente
individuata solo per gravi necessità delle colonie
stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo
parere dell’azienda USL competente e sentita, nel caso
di cui al comma 4, l’associazione incaricata della
tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia
dovuto ad opere edilizie, l’inizio delle opere è
subordinato all’autorizzazione del sindaco allo
spostamento della colonia.
ARTICOLO 35
Custodi delle colonie di gatti
1. La Giunta regionale riconosce, anche tramite
specifici interventi formativi, il ruolo delle persone
che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti
comunali, provvedono all’alimentazione ed alla cura
delle colonie di gatti.
2. E’ fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1, di
garantire la
pulizia ed il decoro delle aree adibite alle attività
necessarie alla tutela delle colonie.
CAPO VII
Informazione e formazione
ARTICOLO 36
Formazione e aggiornamento professionale
1. La Giunta regionale, tramite la struttura competente,
approva
indirizzi per gli interventi di formazione e
aggiornamento a favore delle guardie zoofile volontarie
e delle associazioni riconosciute iscritte in albi
istituiti con legge regionale, aventi finalità di
protezione degli animali.
2. I comuni promuovono corsi di formazione per i custodi
delle colonie di gatti di cui all’articolo 35,
avvalendosi delle aziende USL con il rilascio di
specifico attestato.
3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione
rivolti ai
proprietari dei cani morsicatori di cui all’articolo 23.
ARTICOLO 37
Campagna di informazione e sensibilizzazione
1. Al fine di favorire un corretto rapporto tra uomo e
animale, la Giunta regionale promuove e sostiene
interventi di informazione e sensibilizzazione della
popolazione sulle materie della presente legge, con
particolare riguardo ad iniziative educative rivolte ai
soggetti in età scolare.
2. Al fine di favorire il rispetto delle norme igieniche
di cui
all’articolo 22, la Giunta regionale promuove la
realizzazione di una rete di distribuzione di attrezzi
idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.
CAPO VIII
Commissione per la tutela degli animali
ARTICOLO 38
Commissione regionale per la tutela degli animali
1. E’istituita la Commissione regionale per la tutela
degli animali, con compiti consultivi sull’applicazione
della presente legge e
sull’individuazione di strumenti per la tutela del
benessere degli animali di seguito denominata
“commissione”.
2. La commissione è composta da:
a) l’assessore regionale per il diritto alla salute, o
suo delegato, che la presiede;
b) un funzionario della struttura della Giunta regionale
competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle
aziende USL
individuati dalla struttura della Giunta regionale
competente in materia di sanità pubblica veterinaria;
d) un veterinario designato dalla federazione regionale
degli ordini dei medici veterinari;
e) un rappresentante della facoltà di medicina
veterinaria delle
università degli studi aventi sede in Toscana;
f) un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio;
g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza
scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed
iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi
finalità di protezione e difesa degli animali;
h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante
delle province, designati dal Consiglio delle autonomie
locali;
i) un dirigente della struttura della Giunta regionale
competente in materia di tutela della fauna.
3. I membri della commissione sono individuati secondo
le procedure definite nel regolamento di cui
all’articolo 41.
4. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta
regionale e dura in carica cinque anni. La commissione
approva con proprio regolamento l’articolazione interna.
5. La commissione istituita ai sensi dell’articolo 14
della legge
regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione
dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali
d’affezione e la prevenzione del randagismo), denominata
Commissione regionale affari animali, cessa le proprie
funzioni con l’insediamento della commissione di cui al
presente articolo.
6. La partecipazione alla commissione è a titolo
gratuito, fatti salvi i rimborsi spese per i soggetti di
cui al comma 2, lettera g), determinati con
deliberazione della Giunta regionale.
CAPO IX
Assistenza veterinaria
ARTICOLO 39
Assistenza veterinaria
1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza
veterinaria per gli animali d’affezione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può
contribuire all’attivazione di forme di copertura
assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.
3. La Giunta regionale promuove l’istituzione di un
fondo sanitario per l’assistenza veterinaria, al quale
possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi
è concesso un apposito marchio di riconoscimento.
4. Il fondo di cui al comma 3, è utilizzato su base
annuale per il
finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i
criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 41.
CAPO X
Norme finali
ARTICOLO 40
Sanzioni
1. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni
previste dalla
normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni
della presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) chiunque viola le disposizioni contenute negli
articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18,
24, comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro
600,00;
b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e
salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’autorità
competente accerti la violazione degli obblighi di cui
all’articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il
rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e
relativo termine di adeguamento; la mancata attuazione
di tali prescrizioni è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
c) chiunque viola la disposizione di cui all’articolo 6,
comma 2, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 150,00 a euro 900,00;
d) il medico veterinario che viola le disposizioni di
cui all’articolo 8, commi 2 e 3, all’articolo 9, comma
3, e all’articolo 25, comma 2, è soggetto a
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro
900,00;
e) gli addestratori di animali che non adempiono agli
obblighi di cui all’articolo 11, commi 4 e 5, sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
80,00 a euro 480,00;
f) il gestore di esercizio commerciale che viola le
disposizioni di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, è
soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro
80,00 a euro 480,00;
g) chiunque organizza mostre di animali di cui
all’articolo 14, comma 4, senza autorizzazione comunale
è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro
80,00 a euro 480,00;
h) chiunque viola la disposizione di cui all’articolo
24, comma 3,
lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00;
i) chiunque viola la disposizione di cui all’articolo
24, comma 3,
lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
j) chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo
22, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 80,00 a euro 480,00.
2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al
comma 1, lettera j), è ammesso il test del DNA del cane,
con oneri a carico del proprietario o detentore del cane
stesso.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al comma 1, è attribuita al comune in
cui si è verificata l’infrazione; i relativi proventi
rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono
destinati alle finalità della presente legge.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
12 è punita, con la sospensione dell’attività da uno a
tre giorni, oltre all’applicazione dellasanzione di cui
al comma 1.
5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo
14 è punita con la cessazione dell’attività, oltre
all’applicazione della sanzione di cui al comma 1.
ARTICOLO 41
Regolamento
1. La Giunta regionale approva le disposizione di
attuazione della
presente legge con regolamento da emanarsi entro
centoventi giorni dalla pubblicazione della presente
legge.
ARTICOLO 42
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari di cui alla
presente legge sono stanziati annualmente euro
200.000,00 a partire dall’anno 2009 sull’unità
previsionale di base (UPB) 264 “Servizi di prevenzione –
Spese correnti”.
2. Per il finanziamento dei progetti di formazione ed
informazione sono stanziati annualmente euro 40.000,00 a
partire dall’anno 2009 sulla UPB 264 “Servizi di
prevenzione – Spese correnti”.
ARTICOLO 43
Abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 8 aprile
1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del
cane, la tutela degli animali d’affezione e la
prevenzione del randagismo) sono applicate fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
della presente legge; dalla medesima data la l.r.
43/1995 è abrogata.
2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 3
della l.r. 43/1995, emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 33/R
(Regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge
regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione
dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali
d’affezione e la prevenzione del randagismo” relativo
all’identificazione elettronica dei cani iscritti
all’anagrafe canina), è abrogato dalla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione della presente
legge.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 20 ottobre 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio
regionale nella
seduta del 13.10.09. |