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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma , della
Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
servizio
nazionale della protezione civile);
Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo del
31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi
dello stato alle regioni ed enti locali, in attuazione
del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343
(Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture
preposte alle attività di protezione civile e per
migliorare le
strutture logistiche nel settore della difesa civile),
convertito,
con modificazioni con la legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge regionale 1 dicembre 2003, n. 67
(Ordinamento del
sistema regionale della protezione civile e disciplina
della
relativa attività);
Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in
materia di programmazione regionale);
Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14
(Istituzione del piano regionale di azione ambientale);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per
il governo del territorio);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie
locali,
espresso nella seduta del 7 settembre 2009;
Considerato quanto segue:
1. A seguito della riforma della parte seconda, titolo
V, della
Costituzione le materie “protezione civile ” e
“territorio”
rientrano nella competenza legislativa concorrente delle
regioni;
2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, lettera a), del
d.lgs.
112/1998 sono trasferite alle regioni tutte le funzioni
concernenti la predisposizione dei programmi di
previsione e prevenzione dei rischi di eventi calamitosi
e catastrofi in genere sulla base degli indirizzi
nazionali;
3. Con la sentenza della Corte costituzionale 30 ottobre
2003,
n. 327, in osservanza ai principi di sussidiarietà,
cooperazione ed adeguatezza, la Corte costituzionale ha
avuto modo di precisare che, nell’esercizio
dell’attività di previsione e prevenzione le regioni
devono tenere presenti gli indirizzi operativi
predisposti dal presidente del Consiglio dei ministri;
4. Il d.l. 343/2001 attribuisce rilevanza all’attività
consultiva e propositiva della Commissione nazionale per
la
previsione e prevenzione dei grandi rischi e ai criteri
generali
formulati dal Dipartimento della protezione civile;
5. L’articolo 4 della l.r. 67/2003 prevede che
l’attività di
prevenzione ovvero le azioni connesse alla riduzione dei
rischi da
calamità possano essere svolte anche nell’ambito di
specifiche
materie attinenti alle diverse tipologie di rischio;
6. Dato il loro rilievo, si ravvisa l’opportunità di
regolare
in modo specifico le attività finalizzate alla
previsione e alla
prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi sismici;
7. Si rileva l’esigenza di introdurre nell’ambito della
legislazione regionale un sistema di azioni integrate e
coordinate
tra di loro volte a prevenire i danni derivanti dal
sisma;
8. È importante delineare un doppio ordine di interventi
secondo la distinzione tradizionale tra interventi
finalizzati alla previsione del rischio sismico, da un
lato, ed interventi
finalizzati alla prevenzione di detto rischio,
dall’altro lato;
9. Tra gli interventi finalizzati alla previsione del
rischio
sismico appare importante comprendere le attività di
analisi,
valutazione e studio svolte dalle strutture regionali
competenti, da enti di ricerca o università e le altre
attività concernenti il
sistema di previsione degli eventi sismici in coerenza
con le
disposizioni della normativa regionale in materia di
programmazione;
10. Tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del
rischio
sismico appare importante comprendere ad esempio,
l’erogazione di
contributi per il miglioramento del patrimonio edilizio
con priorità per gli edifici pubblici strategici e
rilevanti situati nei comuni a maggior rischio sismico,
le campagne di informazione alla cittadinanza,
l’attività di formazione del personale coinvolto a vario
titolo nelle attività antisismiche;
11. È importante prevedere, come risultato delle
attività di
ricerca effettuate, la redazione periodica di un
documento tecnico
conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta
regionale,
che può costituire:
a) la base delle conoscenze tecniche per fissare gli
obiettivi
del piano per la prevenzione del rischio sismico a
seconda delle
varie necessità ed evenienze;
b) la base informativa per la redazione dei piani della
protezione civile e degli strumenti della pianificazione
territoriale;
12. È importante che il documento tecnico conoscitivo
sul
rischio sismico approvato dalla Giunta regionale faccia
parte del
quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT)
di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005, al fine di
costituire punto di riferimento per gli strumenti della
pianificazione territoriale di province e comuni;
13. È fondamentale disciplinare con legge regionale le
modalità
di spesa delle risorse regionali destinate alla
previsione e alla
prevenzione del rischio sismico in coerenza con il
sistema della
programmazione regionale di cui alla l. 49/1999 mediante
il piano
regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla l.r.
14/2007.
Si approva la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina le attività dirette a
garantire la
maggiore sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai
fattori di rischio sismico del territorio, mediante la
realizzazione di interventi aventi la finalità di
eliminare o ridurre il grado di pericolosità,
vulnerabilità ed esposizione agli eventi sismici.
ARTICOLO 2
Strumenti ed attività
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione,
anche in
collaborazione con enti locali ed enti di ricerca:
a) promuove, programma e svolge attività di studio,
analisi e ricerca sul rischio sismico;
b) eroga contributi per il miglioramento della sicurezza
sismica del patrimonio edilizio esistente;
c) promuove la diffusione della conoscenza delle
problematiche sul
rischio sismico a favore della collettività e, altresì,
la formazione e l’aggiornamento degli operatori del
settore;
d) detta indirizzi per lo svolgimento dell’attività di
controllo
dell’attività edilizia, per lo svolgimento delle
indagini sul rischio sismico, ai sensi dell’articolo 95
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio) e coordina lo svolgimento di
tali attività;
e) supporta gli enti locali per l’effettuazione delle
indagini e la realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 1.
ARTICOLO 3
Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio
sismico
1. La struttura regionale competente:
a) monitora il livello di sismicità del territorio
regionale e i
parametri precursori ad essa connessi, attraverso la
realizzazione e il monitoraggio continuo di reti di tipo
sismometrico, accelerometrico, geodetico e geochimico;
b) compie indagini ed analisi di microzonazione sismica
per la
valutazione degli effetti locali nei centri urbani e
sugli edifici strategici e rilevanti in raccordo e ad
integrazione con quanto previsto dal regolamento emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 27
aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione
dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1 “Norme per il governo del territorio” in materia di
indagini geologiche);
c) compie indagini e studi di valutazione sulla
vulnerabilità sismica dei centri urbani ed, in
particolare, sugli edifici strategici e rilevanti
individuati ai sensi del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n.
36/R ((Regolamento di attuazione dell’articolo 117,
commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
“Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle
modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e
verifica delle opere e delle costruzioni in zone
soggette a rischio sismico).
ARTICOLO 4
Documento conoscitivo del rischio sismico
1. Con cadenza triennale, sulla base dell’attività di
studio, analisi e ricerca di cui all’articolo 3, la
Giunta regionale approva un documento conoscitivo sul
rischio sismico.
2. Il documento conoscitivo di cui al comma 1, fa parte
del quadro
conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di
cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005.
ARTICOLO 5
Programmazione delle attività e degli interventi di
prevenzione del rischio sismico
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del
comma 2 e del comma 3, della legge regionale 19 marzo
2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione
ambientale), in raccordo con il PIT di cui all’articolo
48 della l.r. 1/2005 e tenuto conto del documento
conoscitivo di cui all’articolo 4, il piano regionale di
azione ambientale (PRAA) individua gli obiettivi e le
finalità della politica di prevenzione del rischio
sismico della Regione, gli interventi necessari per
l’attuazione della politica di prevenzione ed in
particolare:
a) definisce i criteri di priorità per l’individuazione
dei comuni ove eseguire le attività di indagini
conoscitive di pericolosità sismica, di vulnerabilità
sismica del patrimonio edilizio e gli interventi di
prevenzione sismica, in ragione anche della
classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 96
della l.r. 1/2005;
b) stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi
per gli interventi di cui all’articolo 2 della presente
legge;
c) definisce criteri e indirizzi per l’individuazione
delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza
delle problematiche sul rischio sismico, attraverso
l’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, e
per la formazione e l’aggiornamento degli operatori del
settore;
d) programma lo svolgimento delle indagini e degli studi
necessari per la sperimentazione di tecniche
d’intervento, con la collaborazione delle università e
degli enti di ricerca.
2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA
di cui
all’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto
1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione
regionale), la Giunta regionale indica gli obiettivi
operativi, le attività da svolgere con le risorse
stanziate, le modalità di intervento ed il relativo
quadro finanziario.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui
alla presente legge sono definite, in coerenza con gli
stanziamenti di bilancio, con il PRAA di cui alla l.r.
14/2007.
2. Per il biennio 2010 – 2011 tali risorse sono stimate
annualmente in euro 2.415.000,00, cui si fa fronte per
euro 1.377.000,00 con gli stanziamenti dell’unità
previsionale di base (UPB) 422 (Difesa del suolo,
riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del
rischio sismico - Spese correnti), e per euro
1.038.000,00 con gli stanziamenti della UPB 421 (Difesa
del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e
prevenzione del rischio sismico - Spese di investimento)
del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 –
2011, annualità 2010 e 2011.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma
2, al bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011,
annualità 2010 e 2011, è apportata la seguente
variazione per sola competenza:
Anno 2010
In diminuzione
UPB 743 (Fondi – Spese di investimento) per euro
2.152.000,00
UPB 432 (Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente –
Spese correnti) per euro 25.000,00
In aumento
UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio
idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese
correnti) per euro 1.377.000,00UPB 421 (Difesa del
suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione
del rischio sismico – Spese di investimento) per euro
800.000,00
Anno 2011
In diminuzione
UPB 743 (Fondi – Spese di investimento) per euro
2.152.000,00
In aumento UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del
rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico
– Spese correnti) per euro 1.352.000,00
UPB 421 (Difesa del suolo, riduzione del rischio
idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – Spese
di investimento) per euro 800.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte
con legge di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 16 ottobre 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio
regionale nella
seduta del 13.10.09. |