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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n.
59), ed in particolare l’articolo 89, comma 1, lettera
b);
Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme
per la
difesa del suolo), ed in particolare l’articolo 12,
comma 1, lettera f) e l’articolo 14, comma 1, lettera
f);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) ed in particolare
l’articolo 61, comma 3;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie
locali
espresso nella seduta del 24 luglio 2009;
Considerato quanto segue:
1. Si è manifestata la necessità di modificare le
disposizioni
della legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina
delle
funzioni amministrative attribuite alla Regione in
materia di
progettazione, costruzione ed esercizio degli
sbarramenti di
ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), che
disciplina le
funzioni attribuite alle regioni ai sensi dell’abrogata
legge 18
maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto
organizzativo e
funzionale della difesa del suolo), in materia di difesa
del suolo e della legge 21 ottobre 1994, n. 584
(Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
recante: “Misure urgenti in materia di dighe”);
2. È emersa l’esigenza di una nuova legge al fine di
prendere
atto del mutato quadro normativo di riferimento in
ordine alle
funzioni amministrative, attualmente delineato dal
d.lgs. 112/1998, dal d.lgs. 152/2006, nonché del nuovo
assetto delle competenze determinato dalla l.r. 91/1998,
che ha attribuito alle province tutte le funzioni che
prima erano svolte dagli uffici del genio civile;
3. È necessario tener conto del nuovo assetto
costituzionale
delle competenze nell’ambito del quale la disciplina in
oggetto, per quanto concerne la progettazione e
costruzione degli impianti, si colloca sul piano della
normativa tecnica “trasversale”, finalizzata alla tutela
della pubblica incolumità, mentre, per l’aspetto della
tutela ambientale, è riconducibile alla “difesa del
suolo”, presentando punti di stretta interconnessione
con materie di legislazione concorrente, tra le quali il
”governo del territorio” e la “protezione civile”;
4. Nell’ambito delle competenze già riservate alla
Regione
dalla l.r. 91/1998, si è posta la necessità di
assicurare il
raccordo con le funzioni regionali in materia di difesa
del suolo
attraverso l’espressione del relativo parere regionale
di
conformità agli atti di pianificazione e programmazione
regionale
nonché specificare le funzioni amministrative
corrispondenti a
specifici interessi di carattere unitario che la Regione
svolge in
ordine al monitoraggio idrogeologico ed idraulico e che
trovano
concreta esplicazione nell’invio da parte della
provincia dei dati
relativi ai provvedimenti adottati e alle
caratteristiche essenziali degli impianti oggetto dei
provvedimenti;
5. Si è reso necessario adeguare la parte che disciplina
le
fasi della progettazione alle nuove norme in materia di
lavori
pubblici, con l’introduzione delle corrette definizioni
di “progetto preliminare” e “progetto definitivo”, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), in luogo del progetto di
“massima” ed “esecutivo” che attualmente costituisce la
normativa di riferimento ai sensi all’articolo 2 della
l. 584/1994 e dell’articolo 61, comma 3, del d.lgs.152/2006;
6. Si è riscontrata la necessità di introdurre
specifiche
disposizioni finalizzate a garantire, nell’ambito dei
poteri di
controllo e vigilanza attribuiti alla province, il
necessario
coordinamento con le competenti strutture in materia di
protezione
civile;
7. Con il regolamento di attuazione della legge sono
disciplinati il procedimento per l’approvazione dei
progetti ed il
controllo sull’esercizio delle opere, nonché la
suddivisione in
classi degli impianti e la classificazione di rischio
connessa;
quanto agli aspetti procedurali, si è posta l’esigenza
di:
a) definire più chiaramente le ipotesi di
regolarizzazione,
autorizzazione in sanatoria e denuncia di esistenza
degli impianti
esistenti;
b) integrare le casistiche contemplate introducendo una
specifica disciplina per i casi di chiusura temporanea o
di
cessazione definitiva dell’impianto e, in connessione a
tale ultima previsione, l’ipotesi di demolizione su
istanza del soggetto interessato ovvero d’ufficio ove
necessaria per la tutela della pubblica incolumità;
8. Si è ritenuto altresì opportuno rinviare alla
disciplina di
dettaglio del regolamento:
a) l’individuazione di parametri e specifiche tecniche
univoci
e coerenti con le definizioni adottate dalla normativa
statale;
b) la suddivisione degli impianti in classi e la
creazione di
un connesso sistema di classificazione del rischio, al
fine di
diversificare le modalità dei progetti da presentare,
individuare i criteri di effettuazione del collaudo,
ottimizzando tempi e modi
dell’attività di controllo, in connessione alla
rilevanza ed
incidenza sul territorio dei singoli impianti;
Si approva la presente legge
ARTICOLO 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,
costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di
ritenuta e dei relativi bacini di accumulo conferite
alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997,
n. 59) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), nonchè attribuite alle
province dall’articolo 14, comma 1, lettera f), della
legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la
difesa del suolo).
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a
tutti gli
sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza
e che determinano un invaso non superiore ad un milione
di metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al
servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza
statale.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si
applicano anche alle opere di ritenuta destinate alla
formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati
fuori alveo.
4. Sono escluse dall’applicazione della presente legge:
a) le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette
ad autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
b) le opere di sbarramento che determinano invasi
adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o
lavaggio di residui industriali, in quanto riservate
alla competenza statale.
5. Sono altresì esclusi dalla disciplina di cui alla
presente legge:
a) gli impianti il cui bacino di accumulo è ricavato
mediante semplice escavazione dal piano di campagna e
che risultano sprovvisti di rilevato o di altra
struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali
impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate,
ovvero di particolari conformazioni
del terreno che determinano la formazione di un corpo
terroso assimilabile ad un struttura di ritenuta;
b) i manufatti di altezza non superiore a due metri e
che determinano un accumulo di acqua di volume non
superiore a 5.000 metri cubi.
ARTICOLO 2
Competenze regionali
1. Nell’ambito delle funzioni riservate alla Regione
dall’articolo 12, comma 1, della l.r. 91/1998, la
struttura regionale competente esprime parere in ordine
alla conformità degli invasi rispetto agli atti di
pianificazione e programmazione regionale in materia di
difesa del suolo, limitatamente alle tipologie
d’impianto individuate dal regolamento di cui
all’articolo 14 e con le modalità ivi previste.
2. La Regione esercita altresì le funzioni
amministrative in ordine al monitoraggio idrogeologico e
idraulico, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera
f), della l.r. 91/1998. A tal fine le province, con le
modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo
14, comunicano alla Regione i dati relativi:
a) alle caratteristiche essenziali degli impianti ed
all’uso cui sono destinati;
b) alle autorizzazioni alla costruzione di cui
all’articolo 4;
c) ai provvedimenti che autorizzano o dispongono gli
interventi di
ripristino dei luoghi e di messa in sicurezza di cui
agli articoli 9 e 11, comma 10, e le demolizioni di cui
agli articoli 10 e 11, comma 11;
d) alle denunce di esistenza ed ai provvedimenti di
regolarizzazione e sanatoria di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 3
Domanda di autorizzazione e progetto preliminare
1. Per ogni intervento riguardante la costruzione di
sbarramenti e opere di ritenuta di cui all’articolo 1,
comma 2, ovvero la modifica di sbarramenti e opere di
ritenuta già esistenti che mantiene o fa rientrare le
opere stesse nella competenza delle province, la
relativa domanda di autorizzazione è rivolta alla
provincia territorialmente competente.
2. La domanda di cui al comma 1, è corredata dal
progetto preliminare redatto con i contenuti di cui
all’articolo 93, comma 3 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
specificati dalle norme del regolamento di attuazione di
cui all’articolo 14.
3. L’approvazione del progetto preliminare è
immediatamente comunicata, a cura della provincia, al
soggetto richiedente che può procedere alla
presentazione del progetto definitivo redatto con i
contenuti di cui all’articolo 93, comma 4, del d.lgs.
163/2006, come specificati dalle norme
del regolamento di attuazione di cui all’articolo 14. La
presentazione del progetto definitivo è corredata dalla
valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla
normativa vigente in materia.
ARTICOLO 4
Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione
alla costruzione
1. La provincia, effettuata l’istruttoria del progetto
definitivo, lo approva e rilascia l’autorizzazione alla
costruzione, previa sottoscrizione di due distinti fogli
di condizioni, riguardanti rispettivamente le norme da
rispettare durante la costruzione dell’impianto e le
norme relative alla manutenzione e all’esercizio dello
stesso concernenti anche la
regolamentazione circa l’uso della risorsa idrica in
caso di emergenza.
2. Quando lo sbarramento per il quale viene chiesta
l’autorizzazione comporta l’utilizzo di acque pubbliche,
l’approvazione di cui al comma 1 è subordinata al
rilascio della relativa concessione di derivazione. È
fatto
salvo quanto disposto dall’articolo 13 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici),
in merito ai casi di accertata urgenza.
3. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la
costruzione delle opere di cui all’articolo 1, da parte
del comune competente, è subordinato all’approvazione
del progetto definitivo ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 5
Esecuzione lavori
1. Il soggetto autorizzato ad attuare gli interventi di
cui alla presente legge, prima dell’inizio dei lavori,
nomina il direttore dei lavori stessi, quale
responsabile della loro corretta esecuzione, nel
rispetto delle norme contenute nel foglio di condizioni
per la costruzione di cui all’articolo 4, comma 1.
2. L’esecuzione dei lavori è subordinata agli
adempimenti per inizio lavori in zone soggette a rischio
sismico di cui agli articoli da 95 a 118 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio).
3. Il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1, dà
tempestiva comunicazione dell’inizio dei lavori alla
provincia competente, indicando contestualmente il
nominativo del direttore prescelto.
4. Durante l’esecuzione dell’opera la provincia
competente può effettuare visite di controllo per
accertarne la corretta attuazione.
ARTICOLO 6
Collaudo
1. Entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio
lavori di cui
all’articolo 5, comma 3, il titolare dell’autorizzazione
comunica alla provincia il nominativo del collaudatore
delle opere.
2. Il collaudatore è nominato dal titolare
dell’autorizzazione tra
soggetti aventi i requisiti professionali di cui
all’articolo 188, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento
di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge
quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni), nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti professionali per quanto attiene
la specifica competenza in materia di sbarramenti. Non
possono essere nominati collaudatori coloro che siano
intervenuti nelle attività di autorizzazione,
progettazione, direzione, esecuzione, vigilanza e
controllo delle opere da sottoporre a collaudo e che,
nel caso di impianti di proprietà privata, siano alle
dipendenze di enti pubblici cui compete l’emanazione
degli atti inerenti alle suddette attività.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14, disciplina le
modalità di esecuzione del collaudo, la comunicazione
dell’esito di detto collaudo alla provincia, nonché le
tipologie degli invasi per i quali il collaudo non è
richiesto.
4. Le spese di collaudo ed i compensi spettanti ai
collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato.
ARTICOLO 7
Esercizio e vigilanza
1. L’esercizio dell’impianto è vincolato all’avvenuto
collaudo a norma dell’articolo 6. Gli atti del collaudo
sono inviati alla provincia entro quindici giorni dal
loro rilascio.
2. Il titolare dell’autorizzazione o il soggetto che a
qualunque titolo ha l’esercizio dell’impianto dà
tempestiva comunicazione alla provincia dell’entrata in
esercizio dell’opera realizzata.
3. Il soggetto di cui al comma 2, provvede, in maniera
continuativa e per tutta la durata dell’impianto, al
controllo ed alla vigilanza sulla efficienza di tutte le
relative opere, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel foglio di condizioni per l’esercizio e la
manutenzione dell’impianto. Alle scadenze indicate nel
predetto foglio di condizioni, il medesimo soggetto
presenta alla provincia appositi rapporti, redatti da
professionista avente i requisiti per la nomina a
collaudatore ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
attestanti la funzionalità dell’impianto ed il perfetto
stato di manutenzione e di efficienza di tutte le opere
relative al medesimo.
4. La provincia in qualunque momento può apportare le
modifiche ritenute necessarie al foglio di condizioni
per la manutenzione e l’esercizio dell’impianto di cui
all’articolo 4, comma 1. Il titolare dell’autorizzazione
o il soggetto che a qualunque titolo ha l’esercizio
dell’impianto è tenuto al rispetto di tali eventuali
successive modifiche.
ARTICOLO 8
Poteri di controllo
1. La provincia effettua periodiche visite di controllo
sullo stato di manutenzione e di esercizio degli
impianti appartenenti alle tipologie individuate nel
regolamento di attuazione di cui all’articolo 14, in
relazione alla loro maggior rilevanza ed incidenza sul
territorio.
2. La provincia che, nel corso del controllo ad un
impianto, rileva difformità di esecuzione dei lavori
autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri
fatti che possono costituire pregiudizio alla
funzionalità delle opere, nonché potenziale pericolo per
la pubblica incolumità, prescrive gli interventi e le
opere indispensabili, che il titolare
dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo
ha l’esercizio dell’impianto è tenuto a realizzare,
dandone immediata comunicazione alle strutture
competenti in materia di protezione civile.
3. La provincia che, a seguito di visita di controllo,
accerta
l’esistenza di manifestazioni nell’impianto che possono
far temere un immediato pericolo per la pubblica
incolumità, ordina direttamente al titolare
dell’autorizzazione o al soggetto che a qualunque titolo
ha l’esercizio dell’impianto, la realizzazione immediata
degli interventi e delle opere di cui al comma 2 e, in
caso di inosservanza, provvede alla esecuzione d’ufficio
e a spese dello stesso soggetto, dando di ciò immediata
comunicazione alle strutture competenti in materia di
protezione civile.
4. La provincia assicura alla Regione ed alla autorità
di bacino
competente periodici rapporti informativi, almeno con
frequenza annuale, sulle attività di controllo svolte
nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto
conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla
vigilanza ai sensi dell’articolo 7, comma 3.
ARTICOLO 9
Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell’invaso
1. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione
delle opere di ritenuta ovvero il proprietario del
terreno su cui il medesimo sorge, comunica
tempestivamente la temporanea o definitiva chiusura
dell’esercizio delle stesse alla provincia
territorialmente competente che può, in ogni momento,
prescrivere i necessari adempimenti finalizzati alla
messa in sicurezza del medesimo impianto.
2. In caso di cessazione definitiva dell’esercizio
dell’impianto e di abbandono dell’invaso, il soggetto
che a qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero il
proprietario del terreno su cui il medesimo sorge,
esegue, a proprie cura e spese e secondo le prescrizioni
impartite, i lavori di ripristino dello stato dei luoghi
ovvero gli interventi necessari per assicurare la messa
in sicurezza delle opere, previa autorizzazione della
provincia territorialmente competente.
3 La provincia, in caso di pericolo per la pubblica
incolumità ordina al soggetto che a qualunque titolo ha
la gestione dell’impianto dismesso, ovvero del
proprietario del terreno su cui il medesimo sorge,
l’immediata realizzazione dei lavori e gli interventi di
cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, provvede alla
esecuzione d’ufficio con spese a carico dello stesso
soggetto interessato.
4. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce i
tempi e le modalità delle comunicazioni di cui al comma
1, nonché i contenuti essenziali della domanda di
autorizzazione dei lavori e degli interventi cui al
comma 2 e la documentazione tecnica da allegare alla
stessa.
ARTICOLO 10
Demolizioni
1. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti senza la
prescritta
autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni previste all’articolo 13, comma 2, la provincia
ordina la demolizione a cura e spese degli interessati
entro un congruo termine all’uopo fissato. Ove tale
termine trascorra inutilmente, la provincia dispone
l’esecuzione d’ufficio dei lavori di demolizione con
spese a carico del soggetto che a qualunque titolo
esercisce attualmente l’impianto, ovvero ne ha
intrapreso la realizzazione.
2. In caso di cessazione definitiva delle opere di
ritenuta e di
abbandono dell’invaso, la provincia può altresì
autorizzare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, la
demolizione dell’impianto su istanza del soggetto che a
qualunque titolo ne ha la gestione, ovvero del
proprietario del fondo in cui lo stesso sorge. In ogni
caso, ove necessario alla tutela della pubblica
incolumità, la provincia può ordinare la demolizione
dell’impianto dismesso ai sensi dell’articolo 9, comma
3.
ARTICOLO 11
Norme transitorie
1. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere
indicate
all’articolo 1, esistenti o in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione di cui all’articolo 14, inoltra alla
provincia competente per territorio la denuncia di
esistenza delle opere sopra richiamate, entro
centottanta giorni dalla predetta data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione.
2. Per le opere di cui al comma 1, che sono state
regolarmente
autorizzate, gli interessati inviano, in allegato alla
denunzia di esistenza, una dichiarazione giurata,
corredata da documentazione fotografica dalla quale
risulta:
a) la conformità delle opere medesime al progetto
originario in base al quale fu autorizzata la loro
esecuzione;
b) il rispetto delle prescrizioni riguardanti la
manutenzione e
l’esercizio dell’impianto.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, è rilasciata da
soggetti abilitati secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti professionali. Su richiesta della
provincia, l’interessato presenta altresì copia del
progetto originario e copia dei fogli di condizioni per
la costruzione e l’esercizio. Resta comunque ferma la
facoltà della provincia di accertare con visite in sito
la veridicità della dichiarazione.
4. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 14,
individua i contenuti essenziali della denuncia di
esistenza, nonché l’ulteriore documentazione da allegare
alla medesima.
5. Gli impianti di cui al comma 2 che, pur risultando
conformi al
progetto originario in base al quale ne fu autorizzata
la costruzione,
contrastano con le disposizioni contenute nella presente
legge e nel regolamento di cui all’articolo 14, sono
valutati caso per caso dalla provincia che, in base alla
loro pericolosità, dispone quali di essi sono da
assoggettare ad adeguamento, indicando altresì modalità
e tempi di
realizzazione dei relativi progetti e delle successive
opere. In ogni caso, la provincia prescrive i necessari
adeguamenti quando accerta che gli impianti di cui al
comma 2, determinano un’oggettiva situazione di rischio
per la pubblica incolumità.
6. Per gli impianti esistenti regolarmente autorizzati,
per i quali non è possibile produrre la documentazione
di cui al comma 2, i soggetti interessati inviano alla
provincia territorialmente competente domanda di
regolarizzazione corredata da idonea documentazione
attestante la situazione di fatto degli impianti stessi
per il loro eventuale adeguamento alle norme contenute
nella presente legge e nel regolamento attuativo di cui
all’articolo 14, e per la regolamentazione mediante
foglio di condizioni della loro manutenzione ed
esercizio. Il regolamento attuativo di cui all’articolo
14, individua i contenuti essenziali della domanda di
regolarizzazione e la documentazione da allegare alla
stessa.
7. Quando le opere di cui al comma 1, sono state
realizzate in difetto di regolare autorizzazione, gli
interessati, entro trecentosessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui
all’articolo 14, inoltrano alla provincia competente per
territorio, domanda diretta ad ottenere,
l’autorizzazione in via di sanatoria dell’opera. Tale
domanda è corredata dal progetto dell’impianto, redatto
con i contenuti del progetto definitivo richiesto per i
nuovi impianti. In caso di opere difformi rispetto alle
disposizioni della presente legge, il progetto è
corredato anche degli elaborati relativi agli interventi
di adeguamento necessari. Il regolamento attuativo di
cui all’articolo 14 individua i contenuti essenziali
della domanda di autorizzazione in sanatoria e
l’ulteriore documentazione da allegare alla medesima.
8. La provincia, esaminate le domande di
regolarizzazione o di sanatoria e la relativa
documentazione, se non vi sono interventi di adeguamento
da effettuare, dichiara l’opera regolarizzata ovvero
sanata e predispone il foglio di condizioni per
l’esercizio e la manutenzione. Nel caso di interventi di
adeguamento, la provincia approva il relativo progetto,
richiedendo le eventuali modifiche ed integrazioni, e ne
autorizza l’esecuzione secondo quanto previsto
dall’articolo 4, indicando il termine di ultimazione dei
lavori. Ultimati gli interventi, la provincia dichiara
l’opera regolarizzata ovvero sanata e predispone il
foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione.
9. Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e di
approvazione in sanatoria di cui ai commi 6 e 7, e senza
pregiudizio per le determinazioni
delle autorità competenti, gli interessati possono
proseguire l’esercizio dell’opera di ritenuta e del
relativo invaso, ferma restando la loro responsabilità
per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato
anche una perizia giurata attestante l’assenza di
pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato
delle opere, comprese le apparecchiature, alla
manutenzione e all’efficienza nonchè alle eventuali
difformità delle opere stesse rispetto alla vigente
normativa. La perizia giurata è rilasciata da
professionisti abilitati secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti professionali.
10. Entro un congruo termine la provincia dispone la
chiusura definitiva dell’esercizio degli impianti per i
quali non è stata richiesto od ottenuta la
regolarizzazione o l’autorizzazione in sanatoria ai
sensi del presente articolo secondo le modalità previste
dall’articolo 9, commi 2 e 3.
11. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la
provincia può ordinare la demolizione degli impianti in
atto per i quali non sia stata dichiarata la
regolarizzazione o la sanatoria ai sensi del presente
articolo.
A tal fine la provincia assegna al titolare
dell’impianto un termine perentorio, trascorso
inutilmente il quale, dispone l’esecuzione d’ufficio con
spese a carico degli interessati.
12. Per le opere di cui al presente articolo restano
ferme tutte le disposizioni in materia urbanistica ed
edilizia per quanto riguarda gli eventuali titoli
abilitativi prescritti anche in sanatoria .
ARTICOLO 12
Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge
l’impianto
1. Quando il soggetto titolare dell’autorizzazione o il
soggetto che a qualunque titolo esercisce l’impianto è
diverso dal proprietario del terreno su cui l’impianto
sorge, quest’ultimo, se il primo non provvede, è
comunque tenuto all’osservanza delle disposizioni della
presente legge, salvo il suo diritto di rivalsa secondo
le norme della legge civile.
2. Il proprietario del terreno su cui sorge l’impianto è
altresì tenuto a comunicare alla provincia
territorialmente competente entro trenta giorni dal
perfezionamento dei relativi atti, l’avvenuta cessione
della proprietà o la variazione del soggetto cui a
qualunque titolo è affidata la gestione dell’impianto.
ARTICOLO 13
Sanzioni
1. Chiunque omette di inoltrare la denuncia di esistenza
delle opere esistenti o in corso di realizzazione, di
cui all’articolo 11, comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
3.000,00 a euro 21.000,00. La medesima sanzione si
applica a chi, pur avendo inoltrato la predetta denuncia
di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti esistenti
in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui
all’articolo 11, commi 5, 6, 7, 9 e 10.
2. Chiunque, dalla data di entrata in vigore del
regolamento di
attuazione previsto all’articolo 14, realizza opere di
cui all’articolo 1, comma 2, senza la prescritta
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di euro 3,00 per metro cubo
di volume invasabile dall’opera di ritenuta. In ogni
caso la sanzione non può essere inferiore a euro
5.000,00.
3. Chiunque realizza opere di cui all’articolo 1, comma
2, in violazione delle prescrizioni contenute nei
provvedimenti di approvazione dei progetti, sono
sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 3.000,00 a euro 21.000,00.
4. Chiunque gestisce opere di cui all’articolo 1, comma
2, in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di
cui agli articoli 7, 8, comma 2, e all’articolo 9, commi
1 e 2, sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro
12.000,00.
5. Se le opere indispensabili di cui all’articolo 8,
comma 2, e gli interventi di urgenza di cui all’articolo
8, comma 3, e all’articolo 9, comma 3, sono stati resi
necessari a seguito di incauta custodia, deficienza di
manutenzione o imperizia di gestione, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
6. In caso di inosservanza degli ordini di immediata
realizzazione di cui all’articolo 8, comma 3 e
all’articolo 9, comma 3, nonché degli ordini di
demolizione di cui all’articolo 10, comma 1,
all’articolo 11, comma 11, si applica una sanzione
amministrativa pari al 20 per cento del costo degli
interventi eseguiti d’ufficio.
7. Il proprietario del terreno su cui sorge l’impianto
che omette di comunicare la cessione della proprietà o
il cambio di gestione ai sensi dell’articolo 12, comma
2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.
8. Per le opere superiori ai dieci metri d’altezza e che
determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi
l’importo delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo è raddoppiato.
9. Nel caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi
precedenti del
presente articolo sono raddoppiate. Ai fini della
presente legge è considerato recidivo chi, dopo aver
commesso una delle infrazioni previste dal presente
articolo, commette, nei cinque anni successivi, la
stessa violazione.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente
articolo sono applicate dalla provincia territorialmente
competente, la quale incamera i relativi introiti.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni della legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative).
12 Il pagamento della sanzione amministrativa, anche in
misura ridotta, non estingue l’obbligo degli adempimenti
connessi alle prescrizioni fissate dalla presente legge.
ARTICOLO 14
Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale approva il regolamento per la
disciplina del procedimento di approvazione dei progetti
e del controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle
opere di cui all’articolo 1, nel rispetto delle norme
tecniche relative alla progettazione e costruzione delle
dighe di sbarramento dell’articolo 61, comma 4, del
d.lgs. 152/2006 .
2. Il regolamento di cui al comma 1, definisce in
particolare i seguenti elementi:
a) contenuti essenziali delle domande di autorizzazione;
b) forme e contenuti per la redazione dei progetti;
c) forme e contenuti dei fogli di condizioni;
d) modalità di indagine e controlli e poteri di
prescrizione in fase di esecuzione dei lavori di
costruzione degli impianti e criteri per l’effettuazione
del collaudo;
e) forme e periodicità dei rapporti tecnici sullo stato
di manutenzione e di efficienza delle opere;
f) criteri per l’individuazione degli invasi da
sottoporre a controlli periodici sullo stato di
manutenzione ed esercizio;
g) contenuti essenziali delle denunce di esistenza,
nonché delle domande di regolarizzazione e di
autorizzazione in sanatoria e documentazione da allegare
alle stesse, e relativi poteri di prescrizione
finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza
degli impianti.
3. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:
a) la definizione omogenea di nozioni, parametri e
specifiche tecniche di riferimento, in coerenza con la
normativa tecnica statale;
b) la suddivisione in classi degli impianti soggetti
alle disposizioni della presente legge, in base
all’altezza dell’opera di ritenuta ed al volume
d’invaso;
c) la definizione degli stati di rischio indotto in
rapporto
all’incidenza sul territorio e alla vulnerabilità
dell’ambiente circostante, individuati su un’area
significativa calcolata in proporzione al volume
dell’invaso;
d) la classificazione di rischio degli impianti, sulla
base della classe d’invaso attribuita ai sensi della
lettera b) e dello stato di rischio determinati con le
modalità di cui alla lettera c);
e) le modalità di comunicazione della chiusura
dell’esercizio delle opere di ritenuta e gli eventuali
adempimenti per la messa in sicurezza delle stesse,
nonché, in caso di cessazione definitiva dell’impianto e
abbandono dell’invaso, l’iter procedurale di
autorizzazione degli interventi di ripristino dei
luoghi, demolizione e messa in sicurezza, la
documentazione da
allegare, ed i relativi poteri di prescrizione;
f) l’individuazione delle tipologie di impianto per le
quali è richiesto il parere di conformità di cui
all’articolo 2, comma 1, nonché delle modalità di
acquisizione del medesimo;
g) la definizione delle modalità di comunicazione dei
dati di cui
all’articolo 2, comma 2;
h) l’individuazione dei contenuti essenziali del piano
di gestione
dell’invaso ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs.
152/2006, nelle more dell’emanazione delle disposizioni
tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 sexies della
legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e
dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e
gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,
viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs.
31
marzo 1998, n. 112).
4. Le disposizioni del regolamento tengono conto di
quanto previsto dalla disciplina di cui alla legge
regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione
dell’amministrazione elettronica e della società
dell’informazione e della conoscenza nel sistema
regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale
toscana") e alla normativa regionale in materia di
amministrazione digitale e semplificazione.
ARTICOLO 15
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi :
a) legge regionale 7 gennaio 1994, n. 1 (Disciplina
delle funzioni
amministrative attribuite alla Regione in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio degli
sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di
accumulo);
b) legge regionale 1 marzo 1996, n. 17 (Modifiche ed
integrazioni alla L.R. n. 1 del 7 gennaio 1994, in
materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di
accumulo).
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 5 novembre 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio
regionale nella
seduta del 27.10.09. |