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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto
della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;
Visto l’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato “legge finanziaria 2002”);
Visto l’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato “legge finanziaria 2003”);
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
(Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla
formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c)
della legge 28 marzo 2003, n. 53);
Visto l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della
normativa della Regione Toscana in materia di
educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro);
Considerato quanto segue1. È necessario diversificare le
tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia
per rispondere alle molteplicità e flessibilità dei
bisogni delle famiglie mediante l’offerta di servizi
mirati alla conciliazione tra vita familiare e vita
lavorativa, introducendo una nuova tipologia di servizio
“nido aziendale”;
2. È opportuno prevedere uno snellimento delle modalità
di
nomina dei componenti della Conferenza regionale per il
diritto allo studio universitario, al fine di renderne
più semplice la
costituzione;
3. L’istruzione obbligatoria è impartita per una durata
di
almeno dieci anni ed è finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il
diciottesimo anno di età ai sensi dell’articolo 1, comma
622 della
l. 296/2006 come modificato dall’articolo 64, comma 4
bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria);
4. Si pone l’esigenza di rendere articolata l’offerta di
percorsi finalizzati a conseguire una specializzazione
tecnica
superiore rafforzando l’istruzione tecnica e
professionale e
promuovendo la collaborazione con il territorio, il
mondo del
lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica;
5. Di garantire ai giovani gli strumenti indispensabili
per
esercitare le forme di cittadinanza attiva e di
utilizzare le
possibili occasioni di apprendimento anche in un’ottica
di
inclusione sociale;
6. Di realizzare l’offerta di percorsi integrati tra
istruzione
e formazione professionale nell’ambito dell’attuazione
del diritto
dovere all’istruzione e formazione con l’obiettivo
primario di
sviluppare le competenze trasversali e di base e le
competenze
professionalizzanti;
7. Di rafforzare le motivazioni dei ragazzi e delle
ragazze
nella scelta del percorso e nel raggiungimento delle
competenze
attraverso l’orientamento, al fine di prevenire la
dispersione e
l’abbandono scolastico;
Si approva la presente legge
ARTICOLO 1
Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro), è sostituito dal
seguente:
“Art. 4Tipologie degli interventi e servizi educativi
per la prima infanzia.
1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità di
cui all’articolo 3, sono rivolti ai bambini in età
compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:
a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale
per la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza
alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie
alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei
bambini, assicurando la realizzazione di programmi
educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
b) servizi integrativi che hanno l’obiettivo di ampliare
l’azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte
flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie
e dei bambini, che possono comprendere servizi con
caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o
saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai
bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e
servizi educativi e di cura presso il domicilio della
famiglia o dell’educatore;
c) nido aziendale, quale servizio educativo localizzato
nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze,
promosso da uno o più enti o aziende pubbliche o private
per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei
lavoratori dipendenti.
2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, si
attengono agli standard strutturali, qualitativi ed alle
qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui
all’articolo 32, comma 2.
3. Il comune è titolare delle funzioni amministrative in
materia di servizi ed interventi educativi che gestisce
in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti
i comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui
all’articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.
72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti
di cittadinanza e di pari opportunità:
riordino dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari integrati), anche attraverso gli
strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali).
4. I comuni, per l’erogazione dei servizi nell’ambito
delle risorse programmate, possono convenzionarsi con
soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del
regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, ed
ammettere gli interessati alla fruizione delle
prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi
buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono
disciplinate da apposito regolamento comunale, da
adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 32, comma 2.
5. I comuni, con riferimento agli standard previsti dal
regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, autorizzano
soggetti privati e pubblici ad istituire e gestire
servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti
autorizzati che ne facciano richiesta, l’accreditamento.
6. L’esercizio dei servizi educativi per la prima
infanzia privo
dell’autorizzazione di cui al comma 5, comporta la
cessazione del servizio ad iniziativa del comune, con
procedure definite dai regolamenti comunali.”.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 quinquies della l.r.
32/2002 è inserito il seguente:
“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale può
adottare il decreto di cui al comma 2, quando sia
possibile nominare almeno la metà più uno dei membri.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 10 quinquies della l.r.
32/2002 dopo la parola: “componenti” sono aggiunte le
seguenti: “effettivamente nominati”.
ARTICOLO 3
Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 13 della l.r. 32/2002 è sostituito dal
seguente:
“Art. 13 Obbligo di istruzione
1. Nell’ambito dell’attuazione del diritto dovere
all’istruzione e alla formazione, la Regione promuove e
sostiene l’offerta qualitativamente e quantitativamente
adeguata di percorsi formativi rivolti sia all’ambito
della formazione professionale e dell’apprendistato a
completamento dei percorsi nell’ambito dell’istruzione,
sia al rientro nel sistema di istruzione per il
completamento del ciclo di studio. A tal fine la Regione
favorisce tutte le opportunità di integrazione e di
personalizzazione per il successo formativo e per
prevenire l’abbandono scolastico.
2. La Regione adotta le misure necessarie per
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel sistema
della formazione professionale con un percorso triennale
destinato al conseguimento di una qualifica
professionale, strutturato da un primo biennio
scolastico, integrato da specifiche finalità formative
diversamente graduate tra il primo e il secondo anno, e
un terzo anno interamente professionalizzante che è
realizzato:
a) dalle scuole accreditate per la formazione
professionale secondo il sistema regionale toscano anche
in collaborazione con agenzie formative accreditate ed
eventualmente con altre scuole;
b) dalle agenzie formative accreditate per la formazione
professionale secondo il sistema regionale toscano anche
in collaborazione con una scuola o reti di scuole;
c) dalle scuole non accreditate purché in collaborazione
con agenzie formative accreditate per la formazione
professionale secondo il sistema regionale toscano, o
con un’altra scuola accreditata o reti di scuole.
3. Per il terzo anno professionalizzante possono essere
eventualmente previste modalità formative a distanza.
4. Nell’ambito delle competenze regionali l’offerta di
percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale
le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene
conto dei giovani stranieri o in stato di disabilità.
5. Al fine di sostenere i giovani nella scelta per
l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione tra il sistema
dell’istruzione e quello della formazione professionale
è garantito il servizio di orientamento svolto dalle
province a partire dall’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado.
6. Il progetto del percorso formativo individualizzato
indica le
procedure di accertamento delle competenze per il
conseguimento della qualifica finale, secondo le
modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo
32, comma 2, lettera c).”.
ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 della
l.r. 32/2002 è inserita la seguente:
“b bis) percorsi formativi realizzati attraverso gli
istituti tecnici superiori;”.
ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 32/2002
1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 22 della l.r.
32/2002 è
sostituita dalla seguente:
“d) le attività di orientamento di cui all’articolo 12 e
le attività relative all’obbligo di istruzione di cui
all’articolo 13.”.
ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002
1. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 è
sostituito dal seguente:
“3. Le funzioni relative all’obbligo di istruzione di
cui all’articolo 13 sono attribuite alle province che le
esercitano tramite l’attività dei centri per
l’impiego.”.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 5 novembre 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio
regionale nella
seduta del 27.10.09. |