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IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
emana il
seguente regolamento
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
visto l’articolo 42 dello Statuto;
vista la legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina
per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)
e in particolare l’articolo 18;
visto il parere del Comitato tecnico di direzione
espresso nella
seduta del 2 luglio 2009;
visto il parere della direzione generale della
Presidenza di cui
all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta
regionale 18
maggio 2009, n. 1;
vista la preliminare deliberazione della Giunta
regionale del 13
luglio 2009, n. 612;
visto il parere della Commissione consiliare competente
espresso
nella seduta del 22 luglio 2009;
visto il parere del Consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 24 luglio 2009;
visto l’ulteriore parere della direzione generale della
Presidenza
di cui all’articolo 16, comma 4 del regolamento interno
della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;
vista la deliberazione della Giunta regionale 31 agosto
2009, n. 724;
Considerato quanto segue
1. la corretta e uniforme attivazione degli interventi
sul
potenziale viticolo e la gestione degli albi dei vigneti
per vini a denominazione di origine (DO) e degli elenchi
delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (IGT)
rendono opportuno definire con precisione, in linea con
i regolamenti comunitari, i termini tecnici utilizzati
nel presente regolamento;
2. il registro informatico pubblico dei diritti di
reimpianto,
di seguito indicato registro dei diritti, è lo strumento
per
assicurare la corretta gestione del potenziale viticolo
in Toscana e pertanto tutti i diritti di impianto e
reimpianto, compreso i
diritti di reimpianto anticipati e quelli acquisiti
mediante
trasferimento, devono risultare iscritti nello stesso;
3. il ruolo strategico del registro dei diritti
determina la
necessità di garantirne il contenuto e pertanto
l’iscrizione nel
registro viene effettuata dagli enti competenti previa
certificazione. Fanno eccezione i diritti di reimpianto
anticipato, la cui iscrizione avviene automaticamente a
seguito della presentazione della dichiarazione unica
aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge
regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di
imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa
agricola) con la quale il conduttore comunica
l’intenzione di voler procedere ad un reimpianto con
estirpazione successiva;
4. nell’ottica della semplificazione amministrativa, la
registrazione dell’uscita dei diritti dal registro dei
diritti
avviene sulla base delle dichiarazioni di avvenuto
impianto
rilasciate dal conduttore;
5. la corretta gestione del registro dei diritti e dello
schedario viticolo presuppone la definizione da parte
della
struttura della Giunta regionale competente di precise
modalità di
gestione che è opportuno siano oggetto di apposito
provvedimento
dirigenziale;
6. la riserva regionale dei diritti di impianto e
reimpianto,
di seguito indicata con riserva regionale, è uno
strumento
necessario per la gestione a livello regionale di
diritti di
impianto e reimpianto facenti capo direttamente alla
Regione, in
quanto esistenti sul territorio ma non appartenenti ad
alcun
conduttore; si rende pertanto necessario individuare i
diritti che
confluiscono nella riserva regionale e le condizioni
generali per la loro concessione;
7. la concessione di diritti della riserva regionale può
essere
finalizzata alla conservazione di vigneti di particolare
pregio
sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico; è
necessario, pertanto, che siano individuati i criteri e
le
caratteristiche dei vigneti che possono usufruire di
tale
opportunità e sia definita la procedura per la loro
assegnazione;
8. il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22
ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento
unico OCM) stabilisce il principio per cui deve essere
garantito il non aumento del potenziale viticolo in caso
di trasferimento di un diritto di reimpianto e in caso
di concessione di un diritto di
reimpianto dalla riserva, in particolare se tale
trasferimento e
tale concessione sono relativi a diritti di impianto
provenienti
dalla estirpazione di superfici non irrigue e siano
destinati alla
realizzazione di superfici irrigue. A tal fine è stata
fissata a
livello regionale una resa media unica dei diritti di
reimpianto,
calcolata tenendo conto della resa effettiva della
produzione di
vino regionale nelle ultime cinque campagne vendemmiali,
ed è stato ritenuto congruo, nel passaggio da superficie
non irrigua a irrigua, applicare un coefficiente di
riduzione pari al 10 per cento della superficie;
9. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che la concessione dei
diritti di reimpianto a partire dalla riserva regionale
possa
avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo ad
eccezione dei
giovani conduttori aventi specifici requisiti, per i
quali la
concessione può avvenire a titolo gratuito. Pertanto si
rende
necessario stabilire il valore di un diritto di
reimpianto prelevato dalla riserva. Inoltre al fine di
agevolare la realizzazione di vigneti nelle zone di
montagna e fortemente terrazzate il corrispettivo da
versare per la concessione di un diritto della riserva
in tali zone è stato ridotto;
10. ai sensi della l.r. 9/2009 le domande e le
dichiarazioni
relative ai procedimenti sul potenziale viticolo e sulla
gestione
degli albi DO ed elenchi IGT sono presentate alla
Agenzia regionale toscana per l’erogazione in
agricoltura (ARTEA) tramite la DUA. Si è ritenuto
opportuno stabilire i contenuti essenziali di tali
domande e dichiarazioni, rimandando ad ARTEA la
predisposizione della modulistica, d’intesa con la
competente struttura della Giunta regionale e nel quadro
delle disposizioni regionali afferenti alla
semplificazione amministrativa e al sistema informativo
regionale;
11. per quanto riguarda la realizzazione di impianti
destinati
alla sperimentazione vitivinicola è necessario definire
i contenuti dei progetti in base ai quali si chiede di
realizzare le superfici vitate stesse, nonché le
modalità di acquisizione del parere dell’Agenzia
regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore
agricolo forestale (ARSIA);
12. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che vengano concessi
diritti
di reimpianto anticipato a chi s’impegna a estirpare una
superficie vitata equivalente entro tre anni
dall’impianto. Si è reso necessario pertanto prevedere
la creazione del diritto di reimpianto anticipato e la
sua iscrizione all’interno del registro dei diritti;
13. il reg. (CE) 1234/2007 prevede all’articolo 85
decies, comma
5 la possibilità di trasferire i diritti di reimpianto
parzialmente o totalmente ad un’altra azienda in
specifici casi e stabilisce la necessità di garantire
che tale trasferimento avvenga nel rispetto della
normativa vigente. Sono pertanto individuate le
procedure finalizzate al controllo, in particolare per
quanto concerne il trasferimento di diritti provenienti
dalle altre regioni italiane;
14. gli interventi di sovrainnesto e di ripristino della
densità
di impianto persa a seguito di fallanze influiscono
sugli elementi
strutturali dell’impianto. E’ pertanto necessario, al
fine di
garantire l’aggiornamento dello schedario, definire le
modalità con cui le aziende procedono alla comunicazione
degli interventi
effettuati;
15. i principi sulla gestione degli albi DO e degli
elenchi IGT
sono stabiliti a livello nazionale. Si rende necessario
tuttavia
specificare alcuni aspetti relativi alla gestione degli
albi DO e
degli elenchi IGT. In particolare è stabilito che il
rispetto della base ampelografica, intesa come rapporto
percentuale fra i vitigni, deve essere garantito a
livello di unità ecnica-economica (UTE) sulle superfici
vitate oggetto di rivendicazione;
16. al fine di assicurare il coordinamento delle
attività di
controllo svolte dalle province con l’esigenza di
disporre di uno
schedario viticolo aggiornato, è necessario che le
province
comunichino ad ARTEA l’esito dei controlli effettuati,
affinché
ARTEA proceda all’aggiornamento dello schedario;
17. in considerazione che la l.r. 9/2009 prevede che lo
schedario viticolo sia tenuto da ARTEA, si rende
necessario
individuare in ARTEA il soggetto per la verifica della
corrispondenza fra la situazione strutturale risultante
dallo
schedario e la situazione reale, nel rispetto del
regolamento (CE)
n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009,
recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.
479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario
viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti
che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo;
18. è necessario stabilire delle disposizioni
transitorie per la
gestione dei procedimenti amministrativi avviati prima
dell’entrata in vigore del regolamento e non ancora
conclusi. Sono pertanto definite le modalità di gestione
dei suddetti procedimenti in attesa di autorizzazione;
19. di accogliere il parere della II commissione
consiliare -
Agricoltura - espresso nella seduta del 22 luglio 2009 e
di adeguare conseguentemente il testo;
si approva il presente regolamento
Capo I
Oggetto e definizioni
ARTICOLO 1
Oggetto e definizioni (articolo18 l.r. 9/2009)
1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo
18 della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina
per la gestione ed il controllo del potenziale
viticolo), di seguito indicata con legge, disciplina gli
interventi sul potenziale produttivo viticolo e la
gestione degli albi dei vigneti per vini a denominazione
di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini a
indicazione geografica tipica (IGT).
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la
data in cui si completa l’eliminazione di tutti i ceppi
che si trovano su una superficie vitata;
b) data di realizzazione dei lavori di impianto: la data
in cui si completa la messa a dimora di barbatelle di
vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non
innestate, per la produzione di uve, per la coltura di
piante madri marze o destinate alla sperimentazione
vitivinicola;
c) data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la
data in cui si completa su una superficie vitata
l’innesto di viti già precedentemente innestate;
d) ripristino della densità di impianto: il reimpianto
di viti finalizzato a ripristinare la densità di
impianto iniziale persa a seguito di fallanze;
e) data di inizio raccolta: la data di inizio della
raccolta delle uve riportata dal produttore negli
appositi registri di cui al titolo III, capo III del
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine
allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie
e alle informazioni per il controllo del mercato, ai
documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
f) unità vitata (UV): la superficie continua coltivata a
vite che ricade su una sola particella catastale e che è
omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di
possesso, destinazione produttiva, tipo di coltura,
forma di allevamento, sesto di impianto, età
dell’impianto ed eventualmente vitigno se esattamente
localizzato in modo da consentirne l’individuazione
grafica;
g) vigneto o appezzamento vitato: una superficie
continua coltivata a vite, costituita da una o più unità
vitate contigue ed omogenee per le seguenti
caratteristiche: tipo di possesso, destinazione
produttiva, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto
di impianto ed età dell’impianto. Sono da ritenersi
contigue anche unità vitate tra le quali sono incluse
superfici a servizio del vigneto di larghezza non
superiore ai tre metri;
h) superficie vitata: ai fini della misurazione dei
vigneti la superficie all’interno del sesto di impianto,
da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle
fasce laterali e nelle testate, della superficie
realmente esistente al servizio del vigneto ed in
particolare:
1) superficie vitata ricadente su un’intera particella
catastale: in questo caso la superficie vitata da
considerarsi è l’intera superficie catastale della
particella;
2) superficie vitata ricadente solo su una parte della
particella catastale:
in questo caso la superficie vitata da considerarsi è
quella all’interno del sesto di impianto, da filare a
filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali
e nelle testate, in misura del 50 per cento del sesto
d’impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le
aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora
effettivamente esistenti;
3) superficie vitata di filari singoli: la superficie
vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce
laterali, è fino ad un massimo di 1,5 metri sul lato e
di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi
comprese le capezzagne, qualora effettivamente
esistenti;
4) superficie vitata di viti sparse: la superficie
vitata di insidenza media per ceppo che non superi
comunque i 5 metri quadrati;
i) superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale
sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla
quale non venga praticata la sola irrigazione di
soccorso;
l) certificazione: l’operazione effettuata nel sistema
informativo
dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in
agricoltura (ARTEA) mediante l’attivazione della
funzione “certifica” da parte di un operatore
autorizzato la cui identità è accertata mediante accesso
al sistema tramite smart-card e registrata con
apposizione di firma digitale o della firma elettronica
qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
m) validazione: l’operazione effettuata nel sistema
informativo ARTEA mediante l’attivazione della funzione
“convalida” da parte di un operatore autorizzato la cui
identità è accertata mediante accesso al sistema tramite
smart-card e registrata con apposizione di firma
digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi
del d.lgs. 82/2005;
n) diritto di nuovo impianto: il diritto ad impiantare
una superficie vitata destinata a nuovi impianti
nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di
esproprio per motivi di pubblica utilità, o a scopi di
sperimentazione vitivinicola, o alla coltura di piante
madri per marze o a impianti i cui prodotti vitivinicoli
sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei
viticoltori;
o) resa di riferimento regionale dei diritti di
reimpianto: la resa di riferimento dei diritti di
reimpianto, compresi i diritti della riserva regionale,
indipendentemente dalla destinazione produttiva della
superficie vitata dalla quale si sono originati (DO, IGT,
tavola) calcolata pari a 70 quintali di uva per ettaro;
p) viticoltura di montagna e fortemente terrazzata: la
viticoltura esercitata nelle zone di produzione dei vini
a DO “Elba”, “Candia dei Colli Apuani”, “Colli di Luni”,
“Ansonica Costa dell’Argentario”, “Orcia”, “Colline
Lucchesi”, “Montecarlo” e nel territorio amministrativo
delle comunità montane.
ARTICOLO 2
(articolo 18 l.r. 9/2009)Registrazione dei procedimenti
e modulistica
1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente
regolamento sono registrati, da parte degli enti
competenti, nel sistema informativo regionale tramite le
apposite procedure predisposte da ARTEA e conclusi con
la validazione o con la certificazione tramite
l’apposizione della firma digitale o della firma
elettronica qualificata ai sensi del d.lgs. 82/2005 nel
quadro delle disposizioni attuative regionali in
materia.
2. La modulistica delle domande e delle dichiarazioni
prevista dal presente regolamento è predisposta da ARTEA
d’intesa con la competente struttura della Giunta
regionale nel rispetto della legge regionale 26 gennaio
2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica
e della società dell’informazione e della conoscenza nel
sistema regionale. Disciplina della Rete telematica
regionale toscana) e delle disposizioni regionali sulla
semplificazione amministrativa e sul sistema informativo
regionale.
Capo II
Potenziale produttivo viticolo
ARTICOLO 3
(articolo 2 l.r. 9/2009)Registro informatico pubblico
dei diritti di reimpianto
1. Nel registro informatico pubblico dei diritti di
reimpianto tenuto da ARTEA ai sensi dell’articolo 2,
comma 2 della l.r. 9/2009, di seguito indicato con
registro dei diritti, sono iscritti tutti i diritti di
nuovo impianto e di reimpianto, compresi i diritti di
reimpianto anticipato o acquisiti mediante
trasferimento, esistenti in Toscana.
2. Con decreto del dirigente della competente struttura
della Giunta regionale sono definite le modalità per la
gestione del registro dei diritti.
ARTICOLO 4
Schedario viticolo (articolo 3 l.r. 9/2009)
1. Con decreto del dirigente della competente struttura
della Giunta regionale sono definite le modalità per la
gestione dello schedario viticolo tenuto da ARTEA ai
sensi dell’articolo 3, comma 5 della l.r. 9/2009.
ARTICOLO 5
Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto
(articolo 4, comma 4 l.r. 9/2009)
1. La riserva regionale dei diritti di impianto e
reimpianto, di seguito indicata con riserva regionale, è
tenuta dalla competente struttura della Giunta
regionale.
2. Nella riserva regionale confluiscono i seguenti
diritti:
a) i diritti di nuovo impianto di cui all’articolo 5
della legge, se non utilizzati entro i periodi
prescritti;
b) i diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati
entro i periodi prescritti;
c) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva
regionale volontariamente dai detentori;
d) i diritti provenienti da altre riserve regionali e
nazionale;
e) i diritti eccedenti quelli fatti valere per la
regolarizzazione delle superfici vitate ai sensi
dell’articolo 2, comma 6, lettera b) del regolamento
(CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo;
f) i diritti di impianto concessi a partire dalla
riserva regionale e non utilizzati entro la fine della
seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui
è stato autorizzato l’impianto;
g) altri diritti assegnati alla riserva regionale in
applicazione di norme comunitarie e nazionali.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno la competente
struttura della Giunta regionale, tramite le
funzionalità del sistema ARTEA, verifica la consistenza
dei diritti scaduti contenuti nel registro dei diritti e
ne dà comunicazione ai titolari dei medesimi. Entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione i
conduttori titolari dei diritti scaduti possono
presentare eventuali osservazioni. La competente
struttura della Giunta regionale si avvale delle
province per la verifica di tali osservazioni.
4. La competente struttura della Giunta regionale
provvede alla registrazione dei diritti di reimpianto
nella riserva regionale e alla cancellazione dei
medesimi dal registro dei diritti.
ARTICOLO 6
Concessione dei diritti della riserva regionale dei
diritti di impianto e reimpianto (articolo 4 l.r.
9/2009)
1. I diritti di impianto presenti nella riserva
regionale sono utilizzati:
a) per realizzare superfici vitate atte alla produzione
di vini a DO e ad IGT;
b) per produrre vino a DO e ad IGT su superfici che sono
giunte al termine del periodo di sperimentazione
vitivinicola e del periodo di produzione del materiale
di moltiplicazione vegetativo della vite.
2. I diritti della riserva regionale sono concessi
tenendo conto, in particolare:
a) delle condizioni di mercato;
b) delle condizioni strutturali e produttive dell’unità
tecnica-economica (UTE), quali la dimensione della
superficie vitata, la dimensione della superficie vitata
iscritta ad albi DO e ad elenchi IGT e la quantità di
vino prodotto;
c) delle caratteristiche del conduttore.
3. Ai fini dell’istruttoria necessaria alla concessione
dei diritti della riserva regionale la Regione può
avvalersi delle province competenti per territorio.
4. Con la concessione, il diritto esce dalla riserva
regionale e viene contestualmente iscritto e certificato
nel registro dei diritti.
5. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla
riserva regionale ai sensi del presente articolo non
possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di
trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a
decorrere da quella successiva all´impianto.
6. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla
riserva regionale ai sensi del presente articolo devono
mantenere l’iscrizione all’albo DO o all’elenco IGT per
il quale sono stati concessi per un periodo di almeno
cinque campagne. E’ consentito iscrivere tali impianti
anche ad altri albi DO ed elenchi IGT.
7. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo
viticolo nell´utilizzo dei diritti di reimpianto
prelevati dalla riserva, ai sensi dell’articolo 85
duodecies, comma 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e
dell’articolo 65, comma 1 del regolamento (CE) n. 555
della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi
di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo, nel passaggio da superficie non irrigua a
irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al
10 per cento della superficie.
8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera
b) del reg. (CE) 1234/2007 il conduttore deve versare
alla Regione per la concessione di un diritto prelevato
dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 400 euro
a decara o frazione di decara. L’importo è ridotto ad un
terzo nel caso di viticoltura di montagna e fortemente
terrazzata.
9. Il corrispettivo di cui al comma 8 può essere
soggetto a variazioni con delibera della Giunta
regionale sulla base dell’andamento del valore di
mercato dei diritti di reimpianto.
10. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1,
lettera a) del reg. (CE) 1234/2007 i diritti della
riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai
giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni
dotati di sufficiente capacità e competenza
professionale, che si sono insidiati per la prima volta
in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda
nei cinque anni precedenti alla richiesta di concessione
del diritto.
ARTICOLO 7
Concessione dei diritti della riserva regionale dei
diritti di impianto e reimpianto da far valere su
superfici vitate di particolare pregio (articolo 4,
comma 3 l.r. 9/2009)
1. I diritti di impianto della riserva regionale di cui
all’articolo 4, comma 3 della legge, sono richiesti dal
conduttore tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA)
di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio
2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e
imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
2. Alla DUA il conduttore allega una relazione
sottoscritta da un tecnico abilitato in materie
agronomiche nella quale è indicato il particolare pregio
sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico
dell’impianto, integrata dalla documentazione necessaria
a comprovare quanto dichiarato.
3. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della
DUA di cui al comma 1, chiede un parere vincolante alla
provincia competente per UTE.
4. La provincia, entro sessanta giorni dalla richiesta,
esprime il parere sulla base di una valutazione
complessiva, verificato il possesso di almeno tre dei
requisiti di seguito riportati:
a) età dell’impianto superiore ai quaranta anni;
b) localizzazione dell’impianto in area sottoposta a
vincolo paesaggistico;
c) impianto realizzato totalmente con viti maritate o
impianto promiscuo;
d) presenza di terrazzamenti o di altre particolari
sistemazioni idraulico agrarie;
e) presenza su almeno il 50 per cento del numero dei
ceppi di vitigni idonei alla coltivazione in Toscana e
dichiarati in estinzione ai sensi della legge regionale
16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del
patrimonio di razze e varietà locali di interesse
agrario, zootecnico e forestale).
5. La Regione, acquisito il parere di cui al comma 3,
procede entro trenta giorni alla concessione del diritto
o al diniego dello stesso in conformità al parere
acquisito.
6. Con la concessione il diritto esce dalla riserva
regionale e viene contestualmente iscritto e certificato
nel registro dei diritti.
7. Il diritto concesso ai sensi del presente articolo
consente di realizzare un impianto con superficie vitata
equivalente. L’eventuale iscrizione di tale superficie
ad albi DO e ad elenchi IGT avviene secondo le procedure
previste all’articolo 10 della legge.
8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera
b) del reg. (CE) 1234/2007 il conduttore deve versare
alla Regione per la concessione di un diritto prelevato
dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 400 euro
a decara o frazione di decara. L’importo è ridotto ad un
terzo nel caso di viticoltura di montagna o fortemente
terrazzata.
9. Il corrispettivo di cui al comma 8 può essere
soggetto a variazioni con delibera della Giunta
regionale sulla base dell’andamento del valore di
mercato dei diritti di reimpianto.
10. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1,
lettera a) del reg. (CE) 1234/2007 i diritti della
riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai
giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni
dotati di sufficiente capacità e competenza
professionale, che si sono insidiati per la prima volta
in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda
nei cinque anni precedenti alla richiesta di concessione
del diritto.
Capo III
Realizzazione di superfici vitate
ARTICOLO 8
Concessione di diritti di nuovo impianto destinati alla
coltura di piante madri marze (articolo 5 l.r. 9/2009)
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del
diritto di nuovo impianto destinato alla coltura di
piante madri marze, presenta la DUA ai sensi
dell’articolo 5, comma 2 della legge contenente almeno
le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell’autorizzazione all’attività
vivaistica;
b) l’ubicazione catastale dell’impianto;
c) la dimensione dell’impianto;
d) i vitigni da impiantare ed eventuali cloni;
e) la categoria del materiale da impiantare come
definito dalla direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio,
dell’11 febbraio 2002, che modifica la direttiva
69/193/CEE relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che
abroga la direttiva 74/649/CEE;
f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili
con le norme vigenti in materia di tutela del territorio
e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli
abilitativi acquisiti.
2. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel
registro dei diritti.
3. Il conduttore, successivamente alla realizzazione
dell’impianto destinato alla coltura di piante madri
marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5, comma 7
della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato
iscritto nel registro dei diritti;
b) l’ubicazione catastale dell’impianto;
c) la dimensione dell’impianto;
d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;
e) le caratteristiche dell’impianto effettuato con
riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento,
vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni,
eventuale indicazione del sistema di sostegno se già
realizzato;
f) la categoria del materiale impiantato come definito
dalla dir. 02/11/CE.
4. Il conduttore, al termine del periodo produttivo
dell’impianto destinato alla coltura di piante madri
marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5, comma 8
della legge indicando alternativamente:
a) la superficie vitata che ha estirpato;
b) il diritto che utilizza per una superficie
equivalente al fine di destinare la superficie
individuata alla produzione di vino commercializzabile.
5. Le dichiarazioni di cui comma 3, lettera a) e al
comma 4, lettera b) aggiornano il registro dei diritti.
ARTICOLO 9
Concessione di diritti di nuovo impianto destinati a
sperimentazione vitivinicola (articolo 5 l.r. 9/2009)
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del
diritto di nuovo impianto destinato alla sperimentazione
vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5,
comma 2 della legge contenente almeno le seguenti
indicazioni:
a) l’ubicazione catastale dell’impianto;
b) la dimensione dell’impianto;
c) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili
con le norme vigenti in materia di tutela del territorio
e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli
abilitativi acquisiti.
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato un
progetto proposto dalla stessa azienda vitivinicola
nella cui UTE viene realizzato l’impianto o da aziende
associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di
tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche,
compresa l’Agenzia regionale per lo sviluppo e
l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA),
operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è
corredato da una relazione di una istituzione
scientifica a carattere pubblico, operante nella ricerca
o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura,
contenente in particolare:
a) gli obiettivi;
b) la metodologia di sperimentazione;
c) i risultati che si prevede di raggiungere;
d) il carattere innovativo della sperimentazione
proposta;
e) il responsabile scientifico;
f) le caratteristiche dell’area oggetto di impianto ed
in particolare:
esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;
g) i lavori di impianto previsti ed in particolare:
modellamento delle superfici, modalità di lavorazione
profonda e successive lavorazioni superficiali, sistema
drenante e altre sistemazioni idraulico-agrarie,
strutture di sostegno;
h) i vitigni da impiantare.
3. L’ARSIA emette il parere di cui all’articolo 5, comma
5 della legge entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta. Nel caso in cui l’ARSIA necessiti di
ulteriore documentazione, la richiede al conduttore
dell’UTE dove viene realizzato l’impianto entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta di parere,
dandone comunicazione alla struttura della Giunta
regionale competente.
4. Acquisito il parere di cui all’articolo 5, comma 5
della legge la struttura della Giunta regionale
competente concede i diritti di impianto per
sperimentazione vitivinicola, dandone comunicazione al
conduttore, al responsabile scientifico, all’ARSIA e
alla provincia in cui ricade l’UTE.
5. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel
registro dei diritti.
6. Il conduttore, successivamente alla realizzazione
dell’impianto destinato alla sperimentazione
vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5,
comma 7 della legge contenente almeno le seguenti
indicazioni:
a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato
iscritto nel registro dei diritti;
b) l’ubicazione catastale dell’impianto;
c) la dimensione dell’impianto;
d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;
e) le caratteristiche dell’impianto effettuato con
riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento,
vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni,
eventuale indicazione del sistema di sostegno se già
realizzato.
7. Il conduttore, al termine del periodo di
sperimentazione dell’impianto, presenta la DUA ai sensi
dell’articolo 5, comma 8 della legge indicando
alternativamente:
a) la superficie vitata che ha estirpato;
b) il diritto che utilizza per una superficie
equivalente al fine di destinare la superficie
individuata alla produzione di vino commercializzabile.
8. Le dichiarazioni di cui al comma 6, lettera a) e al
comma 7, lettera b) aggiornano il registro dei diritti.
9. Il responsabile scientifico del progetto di
sperimentazione trasmette entro il 31 dicembre di ogni
anno all’ARSIA una relazione concernente lo stato di
avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti.
10. L’ARSIA tiene un archivio di tutte le
sperimentazioni vitivinicole operanti in Toscana e
annualmente redige e trasmette alla struttura della
Giunta regionale competente una relazione sull’andamento
e sui risultati conseguiti dalle sperimentazioni
vitivinicole.
ARTICOLO 10
Concessione di diritti di nuovo impianto nell’ambito di
misure di
ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di
pubblica utilità (articolo 5 l.r. 9/2009)
1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del
diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di
ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di
pubblica utilità, presenta la DUA ai sensi dell’articolo
5 della legge che contiene almeno le seguenti
indicazioni:
a) l’ubicazione catastale dell’impianto;
b) la dimensione dell’impianto;
c) la dichiarazione che la superficie vitata individuata
è oggetto di misure di ricomposizione fondiaria o di
esproprio per motivi di pubblica utilità.
2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato il
provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui si
origina la ricomposizione fondiaria.
3. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel
registro dei diritti.
ARTICOLO 11
Estirpazione delle superfici vitate e concessione di
diritti di reimpianto (articolo 6 l.r. 9/2009)
1. Il conduttore che intende procedere all’estirpazione
di una superficie vitata presenta la DUA ai sensi
dell’articolo 6, comma 1 della legge contenente
l’indicazione della superficie vitata che intende
estirpare.
2. Il conduttore che intende comunicare l’avvenuta
estirpazione e richiedere la concessione del diritto di
reimpianto presenta la DUA ai sensi
dell’articolo 6, comma 5 della legge contenente almeno
le seguenti indicazioni:
a) l’ubicazione della superficie vitata che ha
estirpato;
b) la dimensione della superficie vitata che ha
estirpato;
c) la data di realizzazione dei lavori di estirpazione.
3. La provincia, effettuati i controlli ai sensi
dell’articolo 6, comma 6 della legge, concede il diritto
di reimpianto attraverso l’iscrizione e la
certificazione del diritto nel registro dei diritti.
ARTICOLO 12
Reimpianto dei vigneti con diritto iscritto nel registro
informatico pubblico dei diritti di reimpianto (articolo
7 l.r. 9/2009)
1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di
una superficie vitata presenta la DUA ai sensi
dell’articolo 7, comma 1 della legge contenente in
particolare l’indicazione del diritto di reimpianto,
certificato nel registro dei diritti, che intende
utilizzare per l’intervento.
2. E’ consentito utilizzare un diritto di reimpianto
diverso da quello indicato nella DUA di cui al comma 1.
3. Il conduttore che intende comunicare l’avvenuta
realizzazione di un impianto presenta la DUA ai sensi
dell’articolo 7, comma 6 della legge contenente almeno
le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del diritto di reimpianto utilizzato
iscritto nel registro dei diritti;
b) l’ ubicazione catastale dell’impianto;
c) la dimensione dell’impianto, evidenziando l’eventuale
riduzione della superficie prevista all’articolo 14,
comma 13;
d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;
e) le caratteristiche dell’impianto in termini di
esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;
f) le caratteristiche dell’impianto effettuato con
riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento,
vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni,
eventuale indicazione del sistema di sostegno se già
realizzato.
4. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera a)
aggiorna il registro dei diritti.
5. Nel caso di reimpianto di viti finalizzato al
ripristino della densità di impianto persa a seguito di
fallanze, il conduttore, ai fini
dell’aggiornamento dello schedario e della eventuale
iscrizione ad albi DO e ad elenchi IGT, presenta la DUA
ai sensi dell’articolo 7, comma 6 della legge contenente
almeno le seguenti indicazioni:
a) identificazione dell’impianto;
b) percentuale di viti reimpiantate;
c) vitigni impiegati con l’indicazione di eventuali
cloni;
d) data di realizzazione dei lavori.
ARTICOLO 13
Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato
(articolo 7 l.r. 9/2009)
1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di
una superficie vitata, a fronte dell’impegno a estirpare
una superficie vitata equivalente prima della fine del
terzo anno successivo a quello in cui viene impiantato
il vigneto, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 7,
comma 1 della legge, utilizzando l’apposita modulistica
contenente l’indicazione della superficie vitata che
intende estirpare.
2. Il conduttore allega una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari a 400 euro per ogni decara
di superficie vitata da estirpare a titolo di cauzione
per l’impegno assunto a favore della provincia
competente per UTE.
3. E’ consentito effettuare l’estirpazione successiva in
una UTE diversa da quella in cui viene effettuato il
reimpianto.
4. Nel caso in cui la superficie vitata che si intende
estirpare ricada in una UTE localizzata nel territorio
di una provincia diversa da quella in cui ricade l’UTE
in cui il conduttore intende esercitare il diritto di
reimpianto, la provincia competente sul reimpianto
comunica la DUA alla provincia in cui
il conduttore intende effettuare l’estirpazione. In tal
caso la polizza fideiussoria allegata alla DUA deve
essere rilasciata a favore della provincia in cui viene
effettuata l’estirpazione.
5. La dichiarazione di reimpianto con estirpazione
successiva determina l’iscrizione di un diritto di
reimpianto anticipato nel registro dei diritti allo
scadere dei sessanta giorni dalla data di presentazione
della DUA di cui al comma 1, salvo un esisto negativo
del controllo di cui all’articolo 7 comma 4 della legge.
6. Nel caso di cui al comma 4, l’esito del controllo di
cui all’articolo 7 comma 8 della legge deve essere
trasmesso alla provincia in cui viene realizzato
l’impianto.
7. Il conduttore comunica l’avvenuta realizzazione
dell’impianto tramite la DUA ai sensi dell’articolo 7,
comma 6 della legge contenente almeno le seguenti
indicazioni:
a) gli estremi del diritto di reimpianto anticipato
utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
b) la superficie vitata sulla quale intende procedere
alla raccolta delle uve;
c) l’ ubicazione catastale dell’impianto;
d) la dimensione dell’impianto;
e) la data di realizzazione dei lavori di impianto;
f) le caratteristiche dell’impianto in termini di
esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;
g) le caratteristiche dell’impianto effettuato con
riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento,
vitigni impianti con l’indicazione di eventuali cloni,
eventuale indicazione del sistema di sostegno se già
realizzato.
8. La dichiarazione di cui al comma 7, lettera a)
aggiorna il registro dei diritti.
9. Il conduttore comunica l’avvenuta realizzazione
dell’estirpazione tramite
la DUA ai sensi dell’articolo 7, comma 7 della legge
contenente l’indicazione della superficie vitata che ha
estirpato e la richiesta di svincolo della polizza. Nel
caso di cui al comma 4, l’avvenuta estirpazione deve
essere comunicata alla provincia in cui ha sede l’UTE in
cui è stata effettuata l’estirpazione.
ARTICOLO 14
Trasferimento dei diritti di reimpianto (articolo 18
l.r. 9/2009)
1. Ai sensi dell’articolo 85 decies del reg.(CE)
1234/2007 è consentito il trasferimento dei diritti di
reimpianto:
a) in caso di trasferimento della conduzione totale o
parziale di una azienda;
b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto.
2. Non è considerato trasferimento di diritto il
passaggio di un diritto da una UTE ad un’altra condotta
dal medesimo conduttore, anche nel caso in cui la
proprietà delle due UTE sia diversa.
3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento
devono essere validi e privi di vincoli al
trasferimento.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il diritto di
reimpianto oggetto di trasferimento deve essere
esplicitamente citato nell’atto di trasferimento
dell’azienda.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la
compravendita deve essere effettuata con scrittura
privata registrata tra le parti contraenti.
6. Negli atti di cui al comma 4 e al comma 5, devono
essere indicati gli estremi identificativi del diritto
di reimpianto oggetto di trasferimento.
7. Con i diritti di reimpianto provenienti da un
trasferimento di cui al comma 1, lettera b) possono
essere realizzate superfici vitate solo se destinate
alla produzione di vini a DO o ad IGT.
8. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve
essere registrato nel registro dei diritti su richiesta
del conduttore che ha acquisito il diritto.
Nel caso in cui il diritto risulti già presente nel
registro dei diritti il conduttore chiede la variazione
dell’intestazione.
9. La richiesta di variazione di intestazione o la
richiesta di registrazione di cui al comma 8 sono
presentate tramite la DUA allegando l’atto di
trasferimento del diritto.
10. Nel caso in cui la provenienza del diritto acquisito
sia regionale, la provincia procede al cambio di
intestazione salvo motivi ostativi.
11. Nel caso in cui il diritto di reimpianto acquisito
provenga da altre Regioni italiane, la provincia, entro
trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui al
comma 9, richiede alla amministrazione di provenienza
del diritto il riscontro sulla effettiva sussistenza del
diritto di reimpianto e sull’assenza di vincoli al
trasferimento. Nel caso di esito positivo della
verifica, la provincia iscrive e certifica il diritto di
reimpianto nel registro dei diritti nel rispetto di
quanto previsto al comma 12, dandone contestuale
comunicazione all’amministrazione di provenienza del
diritto.
12. Ai fini del rispetto del non incremento del
potenziale produttivo regionale, come previsto
all’articolo 85 decies, comma 5 del reg. (CE) 1234/2007,
la provincia, al momento dell’iscrizione del diritto di
reimpianto proveniente da altre Regioni italiane nel
registro dei diritto, applica un coefficiente di
riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del
diritto di reimpianto sia inferiore a quella media
regionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o).
13. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo
nell´utilizzo dei diritti di reimpianto provenienti da
trasferimento, nel passaggio da superficie non irrigua a
irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al
10 per cento della superficie.
ARTICOLO 15
Superfici vitate per il consumo familiare (articolo 8
l.r. 9/2009)
1. Il conduttore che intende procedere all’impianto di
una superficie vitata destinata al consumo familiare
presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi
dell’articolo 8, comma 1 della legge.
2. Il conduttore, successivamente alla realizzazione
dell’impianto destinato al consumo familiare, presenta
la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi
dell’articolo 8, comma 4 della legge che contiene almeno
le seguenti indicazioni:
a) l’ubicazione catastale dell’impianto;
b) la dimensione dell’impianto;
c) le caratteristiche dell’impianto con riferimento ai
sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni
impiantati con l’indicazione di eventuali cloni,
eventuale indicazione del sistema di sostegno se già
realizzato;
d) la data di realizzazione dei lavori di impianto.
3. Il conduttore che estirpa la superficie vitata
realizzata ai sensi del comma 1, presenta la DUA o una
dichiarazione cartacea ai sensi dell’articolo 8, comma 5
della legge.
4. Le dichiarazioni cartacee di cui al presente articolo
sono presentate ad ARTEA.
ARTICOLO 16
Sovrainnesto (articolo 9 l.r. 9/2009)
1. Il conduttore che intende procedere al sovrainnesto
presenta la DUA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della
legge, contenente l’indicazione della superficie vitata
che intende sovrainnestare.
2. Il conduttore successivamente alla realizzazione
dell’intervento di sovrainnesto presenta la DUA, ai
sensi dell’articolo 9, comma 4 della legge, contenente
almeno le seguenti indicazioni:
a) l’identificazione della superficie vitata;
b) la percentuale di viti sovrainnestate;
c) la base ampelografica della superficie vitata al
termine dell’intervento;
d) la data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto.
Capo IV
Gestione albi DO ed elenchi IGT
ARTICOLO 17
Albi DO ed elenchi IGT (articolo 10 l.r. 9/2009)
1. Agli albi DO e agli elenchi IGT sono iscritte le
singole unità vitate, anche parzialmente, o l’intero
appezzamento vitato. Una unità vitata può essere
associata ad un solo appezzamento vitato.
2. Le unità vitate possono essere iscritte a più albi DO
e più elenchi IGT. Ai soli fini statistici al momento
della iscrizione il conduttore indica la DO di base o,
in assenza di iscrizioni ad albi DO, l’IGT di base.
3. Le unità vitate, purché realizzate con vitigni
ammessi dal disciplinare di produzione, possono essere
iscritte ad albi DO e ad elenchi IGT anche se,
nell’ambito dell’UTE, il rapporto percentuale fra i
vitigni è diverso da quello stabilito dal disciplinare
per la produzione del vino a DO o IGT, fermo restando
l’obbligo, per le superfici vitate oggetto di
rivendicazione delle produzioni, di rispettare, alla
data di inizio della raccolta delle uve, la base
ampelografica ammessa dal disciplinare di produzione,
intesa come rapporto percentuale fra i vitigni a livello
di UTE.
4. La composizione ampelografica dei vigneti è riferita
alla superficie vitata effettivamente investita da
ciascun vitigno e non al numero dei ceppi.
5. Le superfici vitate iscritte agli albi DO che per tre
anni consecutivi non sono state oggetto di denuncia di
produzione delle uve per nessuna
denominazione sono cancellate dagli albi medesimi da
ARTEA, che provvede a darne comunicazione agli
interessati.
6. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e
tipologie, le percentuali massime di produzione di uva
nei primi anni di vita dell’impianto sono, in relazione
alla data di impianto, il 60 per cento per il terzo anno
vegetativo e il 100 per cento a partire dal quarto anno
vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati
dai disciplinari di produzione.
7. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e
tipologie, in caso di sovrainnesto, le percentuali
massime di produzione di uva sono il 60 per cento per il
secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal
terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi
limiti fissati dai disciplinari di produzione.
8. Qualora l’impianto o il sovrainnesto siano realizzati
entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo
coincide con l’anno di impianto o di sovrainnesto.
ARTICOLO 18
Iscrizione delle superfici vitate agli albi DO e agli
elenchi IGT (articolo 10 l.r. 9/2009)
1. La dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 4,
comma 9 e comma 10 della legge e la richiesta di cui
all’articolo 10, comma 5 della legge, sono presentate
tramite la DUA contenente almeno le seguenti
indicazioni:
a) per ogni unità vitata e per ogni appezzamento vitato
la DO o la IGT di base ed eventualmente le altre DO e
IGT;
b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone e
tipologie;
c) limitatamente alle DO la eventuale menzione “vigna”
seguita dal toponimo, a condizione che esso figuri nella
mappa catastale o sia tradizionalmente utilizzato e
riferito ad uno o più appezzamenti contigui.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1
sia relativa alla iscrizione di una superficie vitata
agli albi DO ed elenchi IGT realizzata a fronte di un
diritto di reimpianto originato dall’estirpazione di una
superficie vitata iscritta al medesimo albo o elenco,
l’iscrizione è effettuata con le stesse modalità
previste dall’articolo 10, comma 4 della legge.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 determinano un
aggiornamento
dell’iscrizione.
4. Qualora le variazioni tecniche di cui all’articolo
10, commi 9 e 10 della legge, comunicate con le modalità
di cui al comma 1, comportino la perdita dei requisiti
per il mantenimento dell’iscrizione, il conduttore è
tenuto a comunicare la sospensione dell’iscrizione per
un periodo di tempo non superiore ai cinque anni dalla
data di presentazione della dichiarazione di
cui al comma 1 o la cancellazione dall’albo DO o
dall’elenco IGT.
Capo V
Controlli, norme finali e transitorie
ARTICOLO 19
Controlli (articolo 15 l.r. 9/2009)
1. Le province, effettuati i controlli di cui
all’articolo 15, comma 1 della legge, ne comunicano
l’esito ad ARTEA che, se necessario, provvede ad
aggiornare lo schedario.
2. In applicazione dell’articolo 5 del reg (CE) n.
436/2009 ARTEA procede per ogni conduttore, almeno ogni
cinque anni, alla verifica della corrispondenza tra la
situazione strutturale risultante dallo schedario e la
situazione reale e, se necessario, provvede ad
aggiornare lo schedario, dandone comunicazione alla
provincia competente per UTE ai fini della applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge.
ARTICOLO 20
Norme transitorie (articolo 18 l.r. 9/2009)
1. Le istanze presentate prima dell’entrata in vigore
del presente regolamento restano valide e vengono
autorizzate in base alla legge regionale 20 giugno 2002,
n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del
potenziale viticolo), alla deliberazione della Giunta
Regionale 18 luglio 2000, n. 793 (Modalità tecnico
procedurali per la realizzazione di superfici vitate in
Toscana), e sulla base del decreto del Presidente della
Giunta Regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento
per la disciplina della iscrizione delle superfici
vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di
origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad
indicazione geografica tipica (IGT) e per
l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi).
2. Le comunicazioni successive all’entrata in vigore del
presente regolamento relative a interventi già
autorizzati ai sensi della normativa richiamata al comma
1 sono effettuate sulla base delle disposizioni
disciplinate dal presente regolamento.
3. E’ facoltà del conduttore che ha presentato una
istanza prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento ritirare la medesima istanza e procedere con
le nuove disposizioni.
ARTICOLO 21
Abrogazioni (articolo 20 l.r. 9/2009)
1. Alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati:
a) il regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R
(Regolamento per la disciplina della iscrizione delle
superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a
denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne
per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per
l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi);
b) il regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 3 agosto 2005, n. 51/R (Modifiche
al regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante
“Regolamento per la disciplina della iscrizione delle
superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a
denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne
per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per
l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli
elenchi”).
2. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2 della legge dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate:
a) la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina
per la gestione ed il controllo del potenziale
viticolo);
b) la legge regionale 14 aprile 2003, n. 22 (Modifiche
alla legge
regionale 20 giugno 2002, n. 21 “Disciplina per la
gestione ed il controllo del potenziale viticolo” e alla
legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 “Norme generali
per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura, foreste, caccia e pesca”).
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare
come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 7 settembre 2009 |