|
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
emana il
seguente regolamento:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117 comma 6 della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;
Visto l’articolo 42, comma 2 dello Statuto;
Visto l’articolo 58 dello Statuto;
Visto l’articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
Visto l’articolo 18 della legge regionale 10 dicembre
1998, n. 87
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale
delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia
di artigianato, industria,
fiere e mercati, commercio, turismo, sport,
internazionalizzazione
delle imprese e camere di commercio, industria,
artigianato e
agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione
espresso nella
seduta del 27/8/2009;
Visto il parere della Direzione generale presidenza ai
sensi
dell’articolo 16, comma 4 del regolamento interno della
Giunta
regionale 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la deliberazione n. 841 della Giunta regionale del
28/9/2009
che trasmetteva il regolamento al Consiglio regionale
per il parere ai sensi dell’art. 42, comma 2 dello
Statuto;
Visto il parere della competente commissione consiliare
espresso
nella seduta del 15/10/2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 30/10/2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30
novembre 2009, n.
1110;
Considerato quanto segue:
1. il regolamento costituisce attuazione dell’articolo
18, comma 6
della l.r. 87/98 con il quale veniva rinviata ad un
apposito atto
regolamentare la definizione degli aspetti di maggior
rilievo per
rendere applicabile la disciplina sulle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (APEA);
2. le disposizioni del presente regolamento sono emanate
in
conformità alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il
governo del territorio) ed in coerenza con il
regolamento di cui al
D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n.2/R (Disposizioni per la
tutela e
valorizzazione degli insediamenti) di attuazione
dell’articolo 37,
comma 3 della l.r. 1/2005 e persegue i seguenti
obiettivi: a)
aumentare la qualità ambientale degli insediamenti
produttivi
toscani siano essi di nuova realizzazione che esistenti;
b) ridurre il consumo di nuovo suolo e minimizzare
l’impermeabilizzazione dei terreni; c) consentire alle
imprese, alle loro aggregazioni ed ai sistemi produttivi
locali di beneficiare delle economie di scala e degli
altri vantaggi associati ad un percorso APEA; d)
indirizzare l’individuazione, la progettazione, la
realizzazione e la gestione delle APEA con un sistema di
relazioni tra attori pubblici e privati che possa
identificare una vero e proprio modello di governance
sostenibile; e) favorire la semplificazione nelle
autorizzazioni e
nei controlli ambientali per le imprese localizzate
nelle APEA; f)
rendere più agevole, grazie all’approccio cooperativo e
territoriale, per le singole imprese insediate il
rispetto delle
normative ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro,
così come
la loro adesione agli schemi di certificazione
ambientale e sociale;
g) controllare in modo non estemporaneo le prestazioni
delle APEA ed il funzionamento del sistema regionale
anche al fine di apportare le opportune modifiche al
presente regolamento;
3. la disciplina APEA, introdotta dal regolamento è
stata formulata tenendo conto dell’evoluzione che la
materia di carattere interdisciplinare delle Aree
Ecologicamente Attrezzate incontrava nelle altre regioni
e traendo ispirazione dalle iniziative sperimentali
coerenti con i principi contenuti nella L.R. 87/98 (così
come modificata dalla L.R. 61/2003) promosse in Toscana;
4. l’opportunità di emanare una disciplina in questa
materia era
stata evidenziata dal piano regionale di azione
ambientale 2007-
2010, approvato dal consiglio regionale con
deliberazione n. 32 del 14 marzo 2007, e più
precisamente dall’allegato A “Disciplinare di Piano” che
al Macro obiettivo E5 “Implementazione e valutazione
dello sviluppo sostenibile” prevede l’obiettivo
specifico “Promozione delle Aree Produttive
Ecologicamente
Attrezzate” (APEA) per il cui conseguimento è previsto
l’intervento “Definizione del regolamento attuativo
della LR 61/2003 (Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate).Partecipazione al Network nazionale sulla
Gestione Ambientale di livello territoriale e sostegno a
casi pilota”;
5. il regolamento, colmando quindi una lacuna presente
nell’ordinamento regionale, mette a disposizione del
sistema
produttivo regionale un ulteriore strumento volontario
per la
sostenibilità negli ambiti produttivi, capace di
valorizzare la
convergenza tra politiche ambientali pubbliche e
strumenti
sviluppati nell’ambito della gestione ambientale
d’impresa
attraverso un nuovo modo di affrontare le tematiche
ambientali a
livello territoriale;
6. in attuazione dell’art. 18, l.r. 87/98 si è
provveduto ad
adeguare la definizione di APEA distinguendo le
tipologie
fondamentali, comprese le APEA di rango sovracomunale;
7. i criteri per il riconoscimento delle APEA sono di
natura sia
obbligatoria che facoltativa ed attengono alle diverse
sfere di
intervento possibili in ambito APEA, ovvero
urbanistico-edilizio,
infrastrutturale e gestionale; fermo restando
l’impostazione
classificatoria appena descritta ragioni di
semplificazione e
flessibilità, nonché la natura prettamente tecnica di
tali criteri, rendono necessaria l’individuazione
tramite delibera di Giunta;
8. il fatto che l’APEA sia dotata di un sistema
formalizzato di
documenti risponde all’esigenza di presidiare
sistematicamente gli
aspetti ambientali in qualsiasi fase della vita di
un’area essi si
presentino. Il controllo sull’operato del soggetto
gestore dei
servizi e delle infrastrutture ambientali comuni da
parte degli enti locali competenti avviene soprattutto
attraverso l’esame di tale documentazione;
9. in attuazione corretta dei principi di sussidiarietà
sanciti
dalla Costituzione e dallo Statuto, si è ritenuto di
affidare la
gestione delle banche dati APEA alle province e di
riservare alla
Regione l’attività di controllo e vigilanza sulla
corretta
applicazione del regolamento;
10. il regolamento, interpretando la previsione della
lettera g),
comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 87/98, non
istituisce nessun
ulteriore schema di certificazione, ma consente di
promuovere la
diffusione di sistemi di gestione aziendale
certificabili,
applicabili sia a livello di singola organizzazione che
di area; il motivo di tale scelta sta nel fatto che le
APEA, essendo fondate sull’approccio cooperativo e
territoriale, offrono uno scenario particolarmente
adatto per facilitare l’adesione anche delle piccole
imprese agli strumenti di gestione ambientale, di
processo e di prodotto. Tra questi strumenti è
particolarmente importante il Regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, n.
761 (sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit “EMAS”);
11. al fine di rendere più agevole la transizione
dall’attuale
modello di insediamento produttivo al modello
prefigurato dal
presente regolamento é stato previsto che la Regione
elabori un
sistema di calcolo capace di rendere consapevoli le aree
potenzialmente interessate ad intraprendere un percorso
APEA
dell’impegno necessario a raggiungere il livello di
qualità
ambientale atteso;
12. il modello di APEA delineato dal regolamento
persegue
l’obiettivo, inoltre, di promuovere una nuova concezione
di impresa esplicitata nella visione strategica della
responsabilità sociale delle organizzazioni ed intende
quindi contribuire a realizzare i principi e le finalità
di cui all’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2006,
n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale
delle imprese);
13. il dibattito a livello nazionale sulle APEA
evidenzia la
difficoltà delle Regioni ad integrare uno strumento così
innovativo e complesso nel quadro normativo inerente il
governo del territorio.
Le difficoltà maggiori sono riconducibili sia al
radicale mutamento dell’oggetto di intervento (dal
singolo sito produttivo al contesto che lo accoglie) che
al coordinamento dei numerosi attori chiamati in causa
nelle varie fasi che contraddistinguono un’APEA
(individuazione, progettazione, realizzazione,
gestione);
14. anche in vista di superare le difficoltà appena
evidenziate, il regolamento vuole costituire attuazione
dei principi del “Protocollo di intesa della Rete
CARTESIO per la gestione sostenibile di Cluster, ARee
TErritoriali e Sistemi d’Impresa Omogenei”
(www.retecartesio.it) sottoscritto nel novembre 2007 da
importanti regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana cui si è aggiunta di recente la
Sardegna); la Giunta regionale ha approvato tale
protocollo con delibera n.329 del 14 maggio 2007. Il
protocollo ha la finalità principale di promuovere,
sostenere e diffondere un approccio cooperativo alla
governance territoriale mirato a potenziare e
valorizzare i percorsi locali verso la sostenibilità:
in tale ambito le APEA costituiscono una priorità di
intervento
della Rete Cartesio;
15. le Apea, in quanto volte a costituire un modello di
governance
sostenibile possono essere valorizzate da progetti
inseriti nei PASL provinciali di cui all’articolo 12 bis
della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49. Le relative
opere infrastrutturali possono
costituire oggetto di accordi di programma tra enti;
16. al fine di assicurare la corretta applicazione del
presente
regolamento e di monitorarne l’efficacia, considerato
l’approccio
innovativo proposto e l’evidente complessità dello
strumento, si è
posta l’esigenza di prevedere che il documento di
reporting
ambientale in cui sono registrati i risultati ottenuti
con la
gestione ambientale di area sia inviato anche alla
Regione Toscana
che se ne serve per ricavare le informazioni necessarie
a monitorare l’efficacia del presente regolamento e a
vigilare sulla sua corretta applicazione.
17. alla luce della novità che l’attuale regolamento
rappresenta per il sistema Toscana e nel panorama
nazionale è emersa la necessità di sottoporre i
risultati dell’azione regionale di monitoraggio e
verifica di efficacia della disciplina APEA ad un
periodico confronto con gli enti locali, anche al fine
di valutare
l’opportunità di correttivi o integrazioni da apportare
alle norme
regolamentari ed ai loro allegati;
18. in accoglimento del parere della competente
commissione
consiliare si reputa opportuno ed auspicabile che nel
procedimento
di realizzazione delle APEA gli enti locali coinvolgano,
nelle
modalità individuate dalla loro autonomia, le
rappresentanze sia del mondo produttivo che di quello
sindacale;
19. il Consiglio delle autonomie locali ha espresso
parere
favorevole, allegando le osservazioni UNCEM presentate
al tavolo di concertazione istituzionale e di cui
l’attuale formulazione del
regolamento tiene conto;
Si approva il presente regolamento
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità (art. 18, commi 1 e 2 l.r. 87/1998)
1 Il presente regolamento disciplina le Aree produttive
ecologicamente attrezzate (di seguito denominate APEA)
definite dall’articolo 2, in attuazione dell’articolo 18
della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale
delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia
di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio,
turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e
camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,
conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112).
2 La Regione e gli enti locali, attraverso le APEA
contribuiscono alla creazione di un modello di governo
del territorio orientato alla sostenibilità, fondato su
relazioni collaborative tra soggetti pubblici e privati.
ARTICOLO 2
Definizioni (art. 18, commi 1 e 2 l.r. 87/1998)
1 Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) APEA: aree produttive industriali, artigianali, o
miste, anche
inserite in contesti ispirati alla multifunzionalità,
dotate di un sistema di controllo delle emissioni di
inquinanti e di riduzione dei gas climalteranti;
le APEA sono caratterizzate dalla presenza e dalla
gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e
servizi idonei a garantire il rispetto dell’ambiente in
un’ottica di sviluppo sostenibile, in conformità ai
principi di prevenzione e controllo integrati
dell’inquinamento, con la finalità di conseguire,
unitamente alla competitività del sistema produttivo, la
salvaguardia dell’ambiente, della salute e della
sicurezza;
b) Comitato di indirizzo (di seguito CI): organismo
collegiale composto da rappresentanti degli enti locali
e del sistema produttivo locale di riferimento, con
funzioni di indirizzo e di controllo sulla gestione; la
costituzione del CI è obbligatoria per le APEA
sovracomunali di cui al comma 2, lettera c).
c) Soggetto gestore (SG): organismo dotato di
personalità giuridica con compiti di gestione delle APEA
in un’ottica di sviluppo sostenibile; per ogni APEA è
costituito un unico SG che può gestire anche più APEA.
2 Le APEA si distinguono in:
a) aree nuove da realizzare come APEA: aree produttive
da realizzare su terreni non edificati o su aree
appartenenti ad insediamenti dismessi; sono ricomprese
le aree derivanti da interventi di trasformazione di
insediamenti esistenti che comportano, anche a causa
della rilevanza urbanistico-territoriale, la
realizzazione di un insediamento del tutto diverso dal
precedente;
b) aree esistenti da riqualificare come APEA: aree
produttive per le quali sussiste un programma di
miglioramento delle dotazioni e delle prestazioni
ambientali, finalizzato al raggiungimento dei caratteri
e dei requisiti di APEA, sulla base di accordi o intese
stipulate tra gli enti ed organismi pubblici competenti
e le imprese presenti nell’area in conformità con le
normative statali e regionali;
c) APEA sovracomunali: aree produttive il cui rilievo
dimensionale o qualitativo produce effetti sociali,
territoriali ed ambientali diffusi su più comuni, anche
quando l’area interessi il territorio amministrato da un
solo comune; le APEA sovracomunali di nuova
realizzazione favoriscono la riqualificazione e
rilocalizzazione in modo da limitare la proliferazione
di nuove aree di piccola dimensione.
CAPO II
Soggetti, competenze, responsabilità
ARTICOLO 3
Competenze della Regione (art. 18, commi 1 e 2 l.r.
87/1998)
1 La Regione provvede:
a) a predisporre ed attuare il sistema di vigilanza,
indirizzo e
controllo sull’applicazione del presente regolamento di
cui all’articolo 18;
b) a definire con delibera di Giunta i criteri
prestazionali di cui all’articolo 13 idonei a
qualificare un’area produttiva come APEA;
c) ad esercitare i poteri sostitutivi ai sensi
dell’articolo 6 della l.r. 87/1998;
d) a monitorare l’efficacia della disciplina APEA anche
attraverso la verifica periodica con gli enti locali.
ARTICOLO 4
Competenze delle province (art. 18, comma 4 l.r.
87/1998)
1. Le province:
a) individuano gli ambiti territoriali nei quali
l’accordo fra i comuni interessati procede alla
localizzazione delle APEA sovracomunali;
b) gestiscono la banca dati APEA di cui all’articolo 16;
c) esercitano le competenze di cui all’articolo 18,
comma 4 della l.r. 87/1998;
d) garantiscono ai comuni la loro collaborazione nello
svolgimento delle funzioni di controllo di cui
all’articolo 5, comma 3, lettera c), anche mediante
convenzione.
2. Le province costituiscono un CI anche a fini di
coordinamento
dell’esercizio delle competenze comunali, nell’ambito
delle pianificazioni riguardanti le APEA sovracomunali.
ARTICOLO 5
Competenze dei comuni (art. 18, comma 5 l.r. 87/1998)
1. I comuni nell’ambito delle competenze ad essi
attribuite dalla l.r. 1/2005 provvedono:
a) alla localizzazione delle APEA nel rispetto delle
prescrizioni dettate dalle province ai sensi
dell’articolo 7;
b) alla realizzazione delle APEA.
2. Il comune esercita le funzioni di cui al comma 1
mediante:
a) il recepimento, nei propri strumenti della
pianificazione territoriale o atti di governo del
territorio, dei criteri di cui all’articolo 13;
b) l’adozione di ogni provvedimento che possa
incentivare l’insediamento delle aziende nelle APEA;
c) l’inserimento nelle convenzioni di urbanizzazione che
interessano le aree incluse nelle APEA di obblighi
finalizzati alla realizzazione degli interventi
necessari, nel rispetto della l.r. 1/2005;
d) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11
comma 1;
e) la valutazione delle prestazioni necessarie a
conseguire la
denominazione di APEA;
f) la verifica della corretta esecuzione delle opere e
degli interventi necessari ai sensi del presente
regolamento in sede di collaudo dei lotti realizzati o
del rilascio del certificato di agibilità.
3. I comuni, altresì:
a) promuovono la costituzione, anche su proposta dei
privati interessati, del SG; si considerano privati
interessati i titolari di diritti reali o
personali di godimento sulle aree ricompresse nelle APEA;
b) stabiliscono le linee di indirizzo per una gestione
sostenibile
dell’APEA secondo quanto indicato dall’allegato 2;
c) esercitano il controllo sulle attività del SG anche
mediante la
collaborazione delle province;
d) assumono iniziative idonee, fino alla risoluzione
della convenzione, nel caso di atti o comportamenti non
conformi alla convenzione di cui all’articolo 11, comma
1.
4. Alle funzioni di indirizzo e controllo i comuni
provvedono
direttamente ovvero mediante i CI.
5. Il comune può provvedere alla acquisizione delle aree
destinate ad APEA anche mediante il ricorso a procedure
espropriative, ai sensi delle leggi statali e della
normativa regionale in materia.
CAPO III
Procedure per l’attuazione delle APEA
Sezione I
Disposizioni generali sulla individuazione delle APEA
ARTICOLO 6
Criteri di individuazione delle APEA (art. 18, comma 4
l.r. 87/1998)
1. Le province definiscono nel piano territoriale di
coordinamento i criteri e le priorità strategiche per
l’individuazione delle APEA in modo da assicurare:
a) il contenimento del consumo di nuovo suolo;
b) il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo;
c) la razionalizzazione delle funzioni produttive
esercitate sul
territorio anche mediante processi di rilocalizzazione.
ARTICOLO 7
APEA sovracomunali (art. 18, comma 4 l.r. 87/1998)
1. Le province, sulla base dei criteri di cui
all’articolo 6, individuano gli ambiti in cui
localizzare le APEA sovracomunali; qualora l’APEA
insista sul territorio di più di una provincia, la
relativa intesa tra le province interessate tiene conto
dei rispettivi piani territoriali di coordinamento.
2. I comuni interessati alla costituzione di APEA
sovracomunali:
a) attuano le disposizioni di cui all’articolo 5
preferibilmente mediante l’esercizio associato delle
proprie competenze ovvero mediante gli accordi di cui
agli articoli da 21 a 23 della l.r. 1/2005;
b) partecipano al CI costituito dalla provincia.
3. I comuni sui quali ricadono gli effetti di un APEA
sovracomunale e che non intendono partecipare alle
procedure della sua localizzazione, possono richiedere
interventi perequativi ai sensi dell’articolo 48, comma
4, lettera a) della l.r. 1/2005 nel caso in cui
rinunciano a nuovi insediamenti produttivi.
Sezione II
Attivazione delle APEA
ARTICOLO 8
Aree nuove da realizzare come APEA (art. 18, comma 6
l.r. 87/1998)
1. Fermo restando quanto disposto dalla l.r. 1/2005, gli
strumenti di pianificazione territoriale o gli atti di
governo del territorio riguardanti aree sulle quali il
comune intende realizzare APEA, contengono:
a) un’analisi ambientale del contesto produttivo di cui
all’allegato 1, idonea a valutare le pressioni
ambientali determinate dalle attività previste,
con la finalità di garantirne l’inserimento ottimale nel
territorio interessato;
b) la definizione di priorità nell’assegnazione dei
lotti coerenti con gli esiti dell’analisi di cui alla
lettera a); le priorità tengono conto delle eventuali
attività già insediate e delle opportunità legate alle
logiche ispirate al concetto di chiusura dei cicli;
c) la previsione di infrastrutture e sistemi necessari
al fine di
garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell’ambiente in coerenza con i criteri di cui
all’articolo 13;
d) norme tecniche finalizzate a recepire i criteri di
cui all’articolo 13 mediante il coordinamento degli
interventi ed al fine di ottenere le prestazioni
richieste;
e) criteri, modalità e requisiti per l’individuazione
del SG;
f) schema della convenzione di cui all’articolo 11,
comma 1 in cui sono specificate le linee di indirizzo
per le politiche ambientali dell’APEA.
2. Quando l’area da realizzare come nuova APEA è attuata
per comparti successivi, la progettazione dei singoli
comparti si adegua ai criteri minimi urbanistico-edilizi
ed infrastrutturali di cui all’articolo 13, comma 3,
lettera a) ed a quelli flessibili di cui all’articolo
13, comma 3, lettera b), indipendentemente dalla
dimensione dei comparti stessi.
3. Con riferimento alle APEA disciplinate dal presente
articolo, la convenzione di urbanizzazione di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera c)
contiene:
a) al’obbligo del proprietario dell’area o del suo
avente causa ad
applicare il disciplinare di cui all’articolo 12;
b) l’accettazione della costituzione e del ruolo del SG;
c) l’obbligo del comune firmatario di dare attuazione ed
applicare:
1) ogni modalità idonea a semplificare ed accelerare,
nel rispetto delle normative vigenti, l’iter delle
procedure autorizzative;
2) nei confronti dell’acquirente, le condizioni ed i
benefici economici suscettibili di incentivare
l’insediamento nell’APEA, nel rispetto delle normative
vigenti;
d) eventuali sanzioni per inadempienze o difformità.
4. Il comune assicura attraverso il collaudo la
compatibilità delle opere di urbanizzazione con i
criteri minimi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali
di cui all’articolo 13, comma 3, lettera a), nonché con
i criteri flessibili applicabili di cui all’articolo 13,
comma 3, lettera b).
5. L’attestazione di agibilità di cui all’articolo 86
della l.r. 1/2005 dà atto della conformità delle opere
ai criteri di cui all’articolo 13 applicabili ai singoli
lotti; alle eventuali inadempienze o difformità si
applicano le sanzioni previste dall’ordinamento o dalla
convenzione.
ARTICOLO 9
Aree esistenti da riqualificare come APEA (art. 18,
comma 6 l.r. 87/1998)
1. Le aree produttive esistenti possono essere
riqualificate come APEA, previa verifica da parte dei
comuni della compatibilità con gli strumenti di
pianificazione territoriale e con gli altri atti di
governo del territorio.
2. I comuni accertano la compatibilità degli eventuali
interventi di completamento dell’area interessata con i
criteri minimi urbanistico-edilizi indicati dalla
delibera di Giunta di cui all’articolo 13.
3. Il processo di riqualificazione finalizzato ad
acquisire la
denominazione APEA presuppone un accordo fra comune
competente, le imprese insediate e i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull’area interessata;
l’accordo contiene:
a) l’individuazione del SG;
b) lo schema della convenzione di cui all’articolo 11,
comma 1 in cui sono specificate le linee di indirizzo
per le politiche ambientali dell’APEA;
c) l’obbligo delle imprese insediate e dei titolari dei
diritti reali firmatari di adottare il disciplinare di
cui all’articolo 12;
d) l’individuazione, nel rispetto delle normative
vigenti, delle misure incentivanti e delle
semplificazioni amministrative e procedurali che il
comune si obbliga a porre in essere e ad attuare nonché
delle azioni e delle misure idonee a prevenire
l’inosservanza degli obblighi assunti.
4. Gli interventi all’interno delle APEA di cui al
presente articolo sono subordinati alla stipula della
convenzione di urbanizzazione di cui all’articolo 8,
comma 3.
5. In caso di interventi di completamento il comune
verifica, attraverso l’attestazione di agibilità di cui
all’articolo 86 della l.r. 1/2005, la conformità delle
opere ai criteri urbanistico-edilizi applicabili ai
singoli lotti di cui al comma 1.
Sezione III
Il Soggetto gestore
ARTICOLO 10
Requisiti (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Il SG è istituito al fine di ottimizzare il
conseguimento degli
obiettivi di sostenibilità ambientale del presente
regolamento, nel rispetto delle esigenze delle imprese
interessate.
2. Il SG é costituito dai titolari di diritti reali o
personali di
godimento sulle aree APEA.
3. Ai fini di cui al comma 1, il SG, fermi restando i
presupposti per la sua istituzione, garantisce altresì
il possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi per
una gestione ambientale integrata dell’APEA.
4. Il SG coniuga la conduzione efficiente delle
infrastrutture presenti nella APEA con il coordinamento
delle attività a rilevanza ambientale delle imprese
insediate nell’area.
5. Il finanziamento delle attività del SG avviene
attraverso:
a) il corrispettivo dei servizi forniti nella gestione
dell’APEA;
b) i contributi volontari e le sponsorizzazioni dei
privati.
6. Nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità
ambientale il SG può affidare la conduzione di
infrastrutture e servizi dell’area anche a soggetti
terzi, nel rispetto della normativa nazionale e
regionale sui contratti.
ARTICOLO 11
Funzioni (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Il SG stipula con il comune interessato, o i comuni
interessati nel caso di APEA sovracomunale, una
convenzione nella quale sono dettagliati gli obblighi
reciproci e la durata.
2. Il SG cura e amministra l’APEA e ne assicura il
miglioramento nel tempo delle prestazioni ambientali
attraverso iniziative che consentono alle imprese
insediate di beneficiare delle economie di scala e dei
risparmiconseguenti alla corretta gestione degli aspetti
ambientali di area.
3. In particolare il SG svolge le seguenti attività:
a) sensibilizza e vigila sul rispetto delle regole da
parte dei titolari dei diritti reali o personali di
godimento;
b) riscuote i contributi e sostiene le spese occorrenti
per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni e per
l’esercizio dei servizi comuni;
c) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell’APEA;
d) stipula contratti per l’ordinaria manutenzione, l’uso
dei beni comuni e l’esercizio dei servizi comuni;
e) nelle aree di cui all’articolo 8 da realizzare come
APEA, favorisce l’insediamento di attività e di imprese
coerenti con le priorità stabilite dagli atti di governo
del territorio;
f) effettua l’analisi ambientale del contesto produttivo
da riqualificare ai fini di un’APEA, e provvede
all’aggiornamento della medesima secondo quanto disposto
dall’allegato 1;
g) definisce ed attua la politica ambientale dell’area
in attuazione dell’allegato 2;
h) definisce ed attua, anche in collaborazione con i
titolari dei diritti reali o personali di godimento, il
programma di miglioramento ambientale di durata
triennale di cui all’allegato 3, volto a migliorare gli
aspetti di criticità evidenziati dall’analisi ambientale
del contesto produttivo;
i) effettua i monitoraggi necessari per l’aggiornamento
dell’analisi ambientale del contesto produttivo e per la
revisione del programma di miglioramento ambientale;
l) richiede l’inserimento nella banca dati APEA di cui
all’articolo 16 quando é completato ed insediato almeno
un comparto dell’area amministrata;
m) trasmette annualmente una relazione di gestione APEA
secondo il
modello dell’allegato 4 al comune ovvero al CI, alla
Regione e alla provincia;
n) fornisce alla Regione ogni informazione richiesta in
aggiunta a quelle previste dalla lettera m).
4. Il SG provvede altresì all’acquisizione di ogni
autorizzazione
ambientale finalizzata all’esercizio delle attività,
impianti e infrastrutture collettivi a servizio dell’APEA.
5. Al SG si applicano le normative ordinarie nazionali e
regionali sui contratti per le attività o servizi che:
a) non siano svolti a favore dei titolari dei diritti
reali o personali di godimento sul territorio APEA nel
caso in cui l’ente locale faccia parte del SG;
b) siano svolte a favore del comune, della provincia nel
caso in cui questi enti non facciano parte del SG.
ARTICOLO 12
Disciplinare di gestione APEA (art. 18, comma 6 l.r.
87/1998)
1. I rapporti tra il SG, i proprietari e le imprese
presenti in un’APEA sono regolati da un apposito
disciplinare che definisce e disciplina i diritti e gli
obblighi di ogni contraente e dei loro aventi causa.
2. Il disciplinare di cui al comma 1 contiene il mandato
delle parti private al SG ad agire in loro nome e per
loro conto per ciò che concerne la gestione del
territorio APEA.
3. Il disciplinare è predisposto dal SG preliminarmente
alla operatività dell’incarico conferitogli e sulla base
dei principi e degli indirizzi di cui all’articolo 5,
comma 3, lettera b); l’atto contiene le disposizioni
per:
a) l’amministrazione dell’APEA;
b) l’utilizzo di beni e dei servizi comuni;
c) la ripartizione delle spese tra i proprietari
interessati;
d) l’impiego dei ricavi ottenuti dall’esercizio della
gestione;
e) la tutela del decoro dell’APEA;
f) le clausole inerenti i diritti e gli obblighi dei
proprietari e delle imprese insediate nell’APEA.
4. Le forme del disciplinare sono libere fatti salvi i
contenuti di cui ai commi 2 e 3.
5. Il disciplinare è sottoscritto dalle parti ed
allegato ai contratti inerenti diritti reali e personali
di godimento sull’area.
CAPO IV
Sistema regionale delle APEA
Sezione I
Procedure per la valutazione dei criteri APEA
ARTICOLO 13
Criteri per il riconoscimento come APEA (art. 18, comma
6 l.r. 87/1998)
1. La Giunta regionale, mediante delibera, stabilisce i
criteri necessari ad individuare le prestazioni delle
APEA.
2. Le aree produttive che hanno i requisiti di cui al
presente
regolamento acquisiscono, a domanda, la denominazione
APEA quando soddisfano i criteri stabiliti dalla
delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.
3. I criteri di cui al comma 1 si distinguono in:
a) obbligatori a carattere inderogabile definiti come
criteri minimi di tipo urbanistico-edilizio,
infrastrutturale e gestionale;
b) facoltativi, classificati per tematica ambientale,
definiti criteri flessibili ed a ciascuno dei quali é
associato un punteggio stabilito dalla medesima
delibera.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce anche il
valore soglia che le aree candidate ad acquisire la
denominazione APEA sono tenute a raggiungere
relativamente ai criteri flessibili.
ARTICOLO 14
Sistema di valutazione delle APEA(art. 18, comma 6 l.r.
87/1998)
1. Per le aree nuove da realizzare come APEA di cui
all’articolo 8, la valutazione di conformità ai criteri
di cui all’articolo 13 è effettuata mediante verifica:
a) dell’osservanza di tutti i criteri minimi di cui
all’articolo 13, comma 3, lettera a);
b) del raggiungimento tra i criteri flessibili di cui
all’articolo 13, comma 3, lettera b) di un punteggio non
inferiore al valore soglia di cui all’articolo 13, comma
4.
2. Per le aree produttive esistenti da riqualificare
come APEA di cui all’articolo 9 la valutazione di
conformità delle prestazioni conseguite è effettuata
mediante verifica:
a) dell’osservanza dei criteri minimi di cui
all’articolo 13, comma 3, lettera a) di tipo gestionale
;
b) del raggiungimento di un punteggio non inferiore al
valore soglia di cui all’articolo 13, comma 4; il valore
soglia è ottenuto mediante scelta tra i criteri di cui
all’articolo 13, comma 3.
3. Nel caso di completamenti delle aree da riqualificare
come APEA, la valutazione è effettuata in osservanza dei
criteri indicati dagli strumenti di pianificazione
territoriale o dagli atti di governo del territorio.
4. Le valutazioni di conformità di cui al presente
articolo sono
effettuate dal comune, in forma associata per le APEA
sovracomunali.
ARTICOLO 15
Valutazione semplificata delle aree esistenti da
riqualificare come APEA (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Si prescinde dal sistema di valutazione di cui
all’articolo 14, comma 2 nei casi in cui il SG dimostra:
a) il possesso dei criteri minimi di cui all’articolo
13, comma 3,
lettera a) di tipo gestionale;
b) di aver effettuato la pianificazione, all’interno del
programma di miglioramento ambientale, delle azioni per
ottenere fino al 50 per cento del punteggio di cui
all’articolo 13, comma 4.
2. Le azioni necessarie per ottenere il punteggio di cui
al comma 1, lettera b) sono adempiute entro tre anni dal
conseguimento della denominazione di APEA ed a tal fine
il SG indica nel piano di miglioramento ambientale le
fonti e le risorse finanziare ad esse dedicate.
3. Ai fini delle agevolazioni e delle altre forme di
incentivazione previste per le APEA, le aree che
ottengono tale denominazione secondo quanto disposto dai
commi 1 e 2 sono equiparate alle aree che sono state
riconosciute APEA in base al procedimento ordinario.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza la
realizzazione completa delle azioni programmate, l’area
interessata perde la denominazione di APEA e può
ottenere il riconoscimento solo attraverso il
procedimento ordinario.
5. Il comune trasmette alla Regione e alla provincia
l’esito della
verifica conclusiva disposta al fine di accertare le
prestazioni raggiunte a seguito della realizzazione
delle azioni di cui al comma 2.
Sezione II
Banca dati APEA, vigilanza, indirizzo e controllo
ARTICOLO 16
Banca dati APEA e funzioni di controllo (art. 18, commi
4 e 6 l.r. 87/1998)
1. La provincia predispone e gestisce la banca dati
delle APEA del
proprio territorio.
2. La banca dati di cui al comma 1:
a) ha caratteristiche di omogeneità, interoperabilità e
accessibilità conformi agli standard tecnologici e
informativi regionali, definiti ai sensi della l.r.
1/2004 nonche dalle ulteriori disposizioni regionali in
materia di sistema informativo e piattaforme
tecnologiche di interoperabilità di cui alla legge
regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema
informativo e del sistema statistico regionale. Misure
per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi
per lo sviluppo della società dell’informazione e della
conoscenza);
b) è implementata dalle domande di cui all’articolo 17 e
dalla documentazione allegata anche mediante le modalità
telematiche di cui agli articoli 3 e 4 della legge
regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di
semplificazione e riordino normativo 2009).
3. La banca dati è aggiornata con le modalità di cui al
comma 2, sulla base:
a) delle relazioni annuali inviate dai SG ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera m);
b) delle altre informazioni acquisite in sede di
verifica e di controllo.
4. Mediante la banca dati la provincia assicura la
completezza dei dati inerenti al sistema delle APEA,
collaborando a tal fine con le amministrazioni comunali
competenti all’effettuazione delle verifiche e dei
controlli.
5. Per l’esercizio più efficace dei compiti di cui al
presente articolo, la provincia può richiedere ai SG
chiarimenti e integrazioni in ordine alle relazioni
inviate.
6. La provincia vigila sui risultati dei SG.
ARTICOLO 17
Domanda per l’ iscrizione nella banca dati APEA (art.
18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Ai fini dell’inserimento dell’area nella banca dati
APEA, il SG, quando é completato ed insediato almeno un
comparto dell’area interessata, presenta domanda alla
provincia ed allega:
a) l’analisi ambientale del contesto produttivo
(allegato 1);
b) la politica ambientale dell’area candidata a
diventare APEA (allegato 2);
c) il programma di miglioramento ambientale (allegato
3);
d) la relazione di gestione APEA (allegato 4).
2. Il SG può completare l’elenco di cui al comma 1 con
qualsiasi
documento utile per la miglior comprensione del percorso
attuativo e gestionale svolto.
3. La provincia, sentito il comune interessato,
inserisce l’area nella banca dati APEA oppure comunica
al SG la necessità di integrazioni o chiarimenti da
trasmettere entro quindici giorni.
4. Il procedimento, oltre ai quindici giorni di cui al
comma 3, si
conclude entro trenta giorni.
5. Dalla data di inserimento l’area acquisisce la
denominazione APEA e decorrono i benefici e le
agevolazioni regionali.
ARTICOLO 18
Funzioni regionali di controllo (art. 18, comma 6 l.r.
87/1998)
1. La Regione vigila sulla corretta applicazione del
regolamento, assiste i soggetti interessati
nell’interpretazione delle norme regolamentari, riceve
le relazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
m), e pubblicizza le migliori esperienze.
2. La Regione effettua verifiche a campione secondo
modalità definite con delibera della Giunta regionale;
la programmazione dei controlli avviene
tenendo conto, anche alternativamente:
a) della certificazione ISO 14001 del SG;
b) della registrazione del SG ai sensi del Regolamento
(CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, n.
761/2001
(sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit “EMAS”);
c) dell’attestato per gli ambiti produttivi omogenei
rilasciato
dall’organismo competente nazionale ai sensi del
regolamento (CE) 761/2001 (EMAS) .
3. In caso di esito negativo, la verifica si conclude
con la
predisposizione di un rapporto trasmesso ai soggetti
interessati che contiene anche i tempi eventualmente
concordati per attuare misure correttive.
4. Qualora le anomalie riscontrate ai sensi del comma 3
non consentono di ripristinare la conformità al presente
regolamento in tempi ragionevolmente brevi, l’esito
della verifica è comunicato alla competente provincia
per essere annotato nella banca dati APEA; l’annotazione
sospende i benefici
riservati alle APEA per l’area interessata fino al
ripristino della conformità.
5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo la Giunta regionale si avvale del supporto
tecnico-scientifico di ARPAT.
CAPO V
Promozione delle APEA
Sezione I
Certificazioni e sistema di calcolo per la promozione
delle APEA
ARTICOLO 19
Promozione delle certificazioni ambientali (art. 18,
comma 6 l.r. 87/1998)
1. La Regione promuove la diffusione di sistemi di
gestione aziendale certificati, anche integrati tra
loro, ed ispirati ai principi della responsabilità
sociale delle organizzazioni, tra i quali EMAS di cui al
Regolamento (CE) 761/2001.
2. L’adesione ai sistemi di certificazione ambientale è
valutata come un elemento prioritario nella selezione
delle imprese che intendono insediarsi in un’APEA.
3. I comuni promuovono e la Regione incentiva i progetti
finalizzati a qualificare le APEA ai sensi del
regolamento (CE) 761/2001.
ARTICOLO 20
Sistema di calcolo per la promozione delle APEA (art.
18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. La Giunta regionale, mediante delibera, elabora un
sistema di calcolo per aree produttive interessate ad
acquisire al denominazione APEA.
2. Il sistema di calcolo di cui al comma 1 quantifica la
misura:
a) di allineamento ai requisiti stabiliti dal presente
regolamento;
b) dello scostamento dell’area produttiva dallo standard
APEA attraverso la sintesi dei risultati ottenuti per
ciascun requisito del regolamento.
3. La quantificazione di cui al comma 2 produce effetti
soltanto ai fini delle agevolazioni di cui all’articolo
22.
4. La domanda di applicazione del sistema di calcolo è
presentata da un soggetto rappresentativo dei titolari
di diritti reali o personali di godimento sull’area
produttiva.
5. La domanda è corredata dal documento di analisi
ambientale di cui all’allegato 1.
Sezione II
Semplificazioni e agevolazioni
ARTICOLO 21
Semplificazioni amministrative nelle APEA (art. 18,
comma 7 l.r. 87/1998)
1. Ai sensi dell’articolo 18 comma 7 della l.r. 87/98,
le autorizzazioni attribuibili ad un unico soggetto per
conto dell’intera area che ha la denominazione di APEA
sono le seguenti:
a) autorizzazione allo scarico di acque reflue, nel caso
in cui esista un unico scarico per tutta l’area, del
quale è titolare il SG;
b) concessione di derivazione d’acqua, nel caso in cui
esista un’unica opera di presa per tutta l’area, della
quale è titolare il SG;
c) autorizzazione alla realizzazione di impianti di
smaltimento e
recupero, nel caso in cui esista un unico impianto
gestito dal SG;
d) autorizzazione all’esercizio di operazioni di
smaltimento e recupero, nel caso in cui il SG effettui
tali operazioni nell’area;
e) comunicazione per l’esercizio di operazioni di
recupero di rifiuti, nel caso in cui il SG effettui tali
operazioni nell’area;
f) autorizzazioni per servizi ed attività gestiti
tramite consorzi.
2. I comuni mediante il SUAP attivano percorsi di
semplificazione per garantire un supporto adeguato alle
iniziative promosse in ambito di APEA.
ARTICOLO 22
Agevolazioni (art. 18, commi 6 e 8 l.r. 87/1998)
1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 8, della l.r. 87/98,
le APEA
costituiscono ambito di intervento per la programmazione
regionale in attuazione dell’articolo 3, comma 1,
lettera h) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35
(Disciplina degli interventi regionali in materia di
attività produttive”).
2. I progetti presentati da un comune o da un SG per la
realizzazione di APEA nuove o originate da azioni di
riqualificazione, costituiscono titolo di premialità per
la destinazione delle risorse finalizzate agli
insediamenti produttivi o alle infrastrutture e servizi
ambientali.
3. Ai sensi dell’articolo 18, comma 6, lettera g), l.r.
87/98, una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 può
essere destinata alle aree produttive che presentano:
a) domanda di applicazione di calcolo di cui
all’articolo 20;
b) progetti di riqualificazione ambientale volti a
colmare gli
scostamenti di cui all’articolo 20, comma 2, lettera b).
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli
atti di governo del territorio incentivano gli
interventi per la realizzazione e la ulteriore
qualificazione delle APEA e la realizzazione di
ampliamenti nelle aree
produttive esistenti.
5. Gli ampliamenti di cui al comma 4, mediante il
sistema di calcolo di cui all’articolo 20, sono
finalizzati ad ottenere i miglioramenti ambientali
idonei a raggiungere almeno i livelli prestazionali
individuati dai criteri di cui all’articolo 13, comma 3,
lettera a) di tipo urbanistico-edilizio.
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 23
Trasmissione documenti (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la
presentazione o trasmissione di documentazione, tali
attività possono essere svolte in forma telematica, ai
sensi della normativa statale e regionale in materia.
ARTICOLO 24
Fase transitoria (art. 18, comma 6 l.r. 87/1998)
1. Al fine di abbreviare i tempi per la nascita delle
APEA è consentito ai SG di aree da riqualificare come
APEA che soddisfano i criteri previsti dall’articolo 13
di attivare in via sperimentale il procedimento previsto
dall’articolo 17 sulla base di un protocollo di intesa
con il comune e la provincia interessati.
Formula Finale:
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare
come regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 2 dicembre 2009
Deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2009,
n. 1110 di
approvazione del regolamento.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 1 (Articoli 8, 11 e 17) Analisi ambientale del
contesto produttivo
L’Analisi ambientale del contesto produttivo rappresenta
lo strumento base per definire le criticità esistenti
nell’area e per fornire gli elementi conoscitivi
necessari ad individuare i principi e gli indirizzi che
devono informare l’attività del soggetto gestore.
L’esito dell’analisi consente di
trarre utili indicazioni per l’individuazione delle
priorità da considerare nell’assegnazione dei lotti e
per la definizione di obiettivi di area da raggiungere
attraverso le azioni previste nel Programma di
miglioramento ambientale. Attraverso tale Analisi sono
evidenziati gli aspetti significativi connessi alle
attività produttive presenti nell’Area produttiva o a
quelle di cui si prevede l’insediamento.
L’Analisi prende in esame il sistema produttivo di
riferimento nelle varie componenti ambientale, sociale
ed economica valutando come le attività presenti e/o
attese nell’area, incidano su di esse sia a livello
locale che globale.
Attraverso l’Analisi ed i suoi aggiornamenti possono
inoltre essere individuate e proposte modalità
applicative alternative a quelle individuate dai criteri
di cui all’articolo 13 a condizione che tali soluzioni
consentano di raggiungere livelli prestazionali
equivalenti.
I contenuti del documento devono quindi prevedere:
1. l’inquadramento territoriale dell’area con
l’identificazione e la misurazione delle problematiche
che caratterizzano lo stato dell’ambiente, anche
mediante la definizione di una serie di indicatori in
grado di caratterizzare tutte le componenti ambientali
di riferimento. Tali indicatori, misurabili e
comparabili, permetteranno in futuro sia la valutazione
dei miglioramenti o dei peggioramenti dell’area, sia il
confronto con altri contesti territoriali simili;
2. l’identificazione, la quantificazione e la
valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali
determinati dalle attività svolte e/o attese nell’area.
Tale ricognizione deve mettere in luce il contributo
dell’insediamento e delle sue attività alle criticità
ambientali locali tenendo conto delle risposte messe in
atto in ambito APEA. Qualora l’area presenti condizioni
di omogeneità produttiva l’analisi dovrà focalizzare
l’attenzione sulle criticità derivanti dai processi
produttivi del settore caratterizzante;
3. le priorità di intervento individuate per la
mitigazione degli effetti indesiderati, per la
qualificazione dell’area e/o per il suo adeguamento ai
criteri di cui all’articolo 13;
4. una valutazione circa le attività che potrebbero
risultare
maggiormente compatibili con i processi produttivi
insediati ed in generale con il sistema economico locale
anche in relazione ad iniziative di simbiosi industriale
e di chiusura dei cicli produttivi;
5. informazioni circa l’evoluzione nel tempo dei
parametri monitorati anche attraverso grafici e
indicatori di tendenza.
L’Analisi deve essere aggiornata con cadenza almeno
triennale, e in ogni caso tutte le volte in cui
intervengano modifiche significative nell’ambito
dell’assetto produttivo, organizzativo o gestionale
dell’area (es.: insediamento di un numero rilevante di
nuove imprese) nella pianificazione o nella situazione
territoriale (es.: realizzazione di una nuova
infrastruttura a servizio dell’area). L’aggiornamento
dell’Analisi può consistere in una relazione sintetica
che descriva i principali cambiamenti intervenuti e
riporti l’andamento degli indicatori relativi
all’analisi territoriale e settoriale.
Gli eventuali aggiornamenti del documento di Analisi
verranno allegati alla prima relazione annuale di cui
all’allegato 4 successiva alla data di aggiornamento
ALLEGATO 2
ALLEGATO 2 (Articoli 11 e 17) Politica ambientale dell’APEA
Attraverso la Politica ambientale (PA) il SG definisce i
principi e gli indirizzi ai quali ispirare la propria
attività attenendosi agli orientamenti ricevuti con la
Convenzione. Il contenuto della PA deve essere coerente
con le valutazioni effettuate in sede di Analisi
ambientale del contesto produttivo.
Considerata la valenza strategica di questo documento e
poiché rappresenta anche l’espressione dei principi e
dei valori condivisi tra i diversi soggetti coinvolti
nel percorso di qualificazione ambientale dell’area, la
politica ambientale per la gestione dell’APEA deve:
? coadiuvare le politiche di pianificazione e sviluppo
sostenibile
stabilite dagli Enti Locali competenti sul territorio;
? essere condivisa con i proprietari di aree e le
imprese eventualmente presenti nell’area;
? individuare gli obiettivi di miglioramento su cui
incentrare la
gestione sostenibile dell’area;
? impegnare il SG a ricercare soluzioni che comportino
risparmi per le imprese insediate in modo da rendere
efficace il loro coinvolgimento nella qualificazione
ambientale dell’area;
? tenere conto del ruolo che il SG può avere sia come
modello che come nodo di una rete di organizzazioni
nell’adeguare gradualmente al profilo di area
ecologicamente attrezzata il comportamento, le politiche
e le strategie ambientali di impresa (comprensione del
quadro legislativo, conoscenza degli aspetti ambientali,
diffusione di tecnologie e modalità gestionali
innovative, ...).
ALLEGATO 3
ALLEGATO 3 (Articoli 11 e 17) Programma di miglioramento
ambientale diarea
Il Programma di miglioramento ambientale di area è il
documento predisposto dal SG che ha lo scopo di definire
le attività volte prioritariamente al miglioramento
delle prestazioni ambientali e di sicurezza dell’area
definite sulla base di:
- Analisi ambientale del contesto produttivo
- Politica ambientale dell’APEA
Il Programma deve indicare le azioni da intraprendere
per raggiungere gli obiettivi di miglioramento
individuati dal SG. In particolare il documento deve:
? indicare obiettivi e traguardi il più possibile
quantificati; ove possibile obiettivi, traguardi e
relative azioni devono essere declinati in modo da
tenere conto del contributo delle singole organizzazioni
insediate;
? elencare le azioni associate a ciascun
obiettivo/traguardo, per
ciascuna azione devono essere indicati rispettivamente i
mezzi, le risorse, i tempi e le responsabilità previste;
? essere aggiornato dal SG con cadenza annuale;
? definire un sistema di monitoraggio dello stato di
avanzamento nella realizzazione del programma,
attraverso la raccolta e l’elaborazione di opportuni
indicatori periodicamente riesaminati
L’estensione della gamma degli obiettivi del Programma
di miglioramento ambientale anche a quelli di natura
economica e sociale coerenti con le finalità dello
sviluppo sostenibile è fortemente auspicata. Questa
traduzione operativa e a livello di area dei principi
dello sviluppo sostenibile deve trovare un adeguato
sostegno analitico ed una logica rappresentazione nei
documenti precedenti e seguenti.
ALLEGATO 4
ALLEGATO 4 (Articoli 11 e 17) Relazione di gestione APEA
Il SG ogni anno elabora la Relazione di gestione APEA
sullo stato
d’avanzamento del Programma di miglioramento ambientale
che deve contenere un resoconto sulla gestione unitaria
dell’area e sul grado di raggiungimento degli obiettivi,
comprese le motivazioni degli eventuali scostamenti.
La Relazione deve essere resa disponibile a tutte le
organizzazioni insediate nell’APEA ed essere trasmessa
a:
a) Comune, o al CI, per controllare il rispetto del
mandato assegnato al SG e valutare le performance
raggiunte dall’APEA;
b) alla provincia per i provvedimenti di competenza;
c) alla Regione per la valutazione sul funzionamento del
sistema APEA nel suo complesso.
Il contenuto della Relazione deve includere tutte le
informazioni necessarie ad una completa valutazione
circa l’attività del SG, in particolare deve essere
relazionato circa:
- stato di realizzazione del Programma di miglioramento
ambientale;
- evoluzione circa i principali parametri di area
oggetto di
monitoraggio;
- eventi significativi avvenuti durante l’anno in
relazione alla
gestione dell’APEA e dinamiche di ricambio dell’area;
- iniziative itraprese per il coinvolgimento delle
attività produttive presenti;
- aggiornamento e/o revisione del Programma di
miglioramento ambientale.
Le aree produttive esistenti da riqualificare come APEA,
qualora abbiano usufruito della modalità straordinaria
di valutazione delle prestazioni di cui all’articolo 15,
devono porre particolare cura nell’informare
sull’attuazione delle azioni inserite nel Programma di
miglioramento ambientale allo scopo di
soddisfare uno o più dei criteri necessari a raggiungere
il valore soglia previsto.
Per la presentazione della relazione di gestione APEA
possono essere utilizzati anche sistemi previsti per la
contabilità ambientale e sociale, il reporting
ambientale ed ogni altro strumento di accountability
riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. |