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L'Assemblea
regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la
seguente legge
ARTICOLO 1
Stato di disoccupazione
1. Lo stato di disoccupazione del soggetto privo di
lavoro che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di una
attività lavorativa è comprovato dalla presentazione
dell’interessato presso il Centro per l’impiego
competente nel cui ambito territoriale si trovi il
domicilio del medesimo.
2. Il soggetto interessato, per le finalità delle
disposizioni di legge vigenti in materia di agevolazioni
per l’inserimento lavorativo, presenta al Centro per
l’impiego competente una dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti:
a) immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa;
b) immediata disponibilità alla partecipazione alle
misure di
orientamento, formazione e politiche attive del lavoro
proposte
dal Centro per l’impiego competente;
c) eventuale attività lavorativa precedentemente svolta;
d) data dalla quale risulti essere direttamente alla
ricerca di
lavoro anche attraverso altri organismi autorizzati o
accreditati
ovvero partecipazioni a bandi o concorsi pubblici o
privati.
3. I Centri per l’impiego procedono ad erogare ai
soggetti di cui
alla presente legge i servizi di cui alle lettere a) e
b) dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181 e di cui alle leggi vigenti in materia di
agevolazioni per l’inserimento lavorativo.
4. I Centri per l’impiego rilasciano certificazione
sullo stato di disoccupazione e sulla decorrenza
iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in
materia di agevolazioni per l’inserimento lavorativo,
anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti di
cui al presente articolo e sottopongono le stesse ai
controlli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I Centri per l’impiego verificano lo stato di
disoccupazione sulla scorta dei criteri adottati con
decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e
l’emigrazione, sentita la Commissione regionale per
l’impiego, secondo i principi di cui alle lettere a),
b), c) e d) dell’articolo 4 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181.
ARTICOLO 2
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 ottobre 2009.
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