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Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 10
Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione del soggetto privo di lavoro che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attività lavorativa è comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il Centro per l’impiego competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo.
2. Il soggetto interessato, per le finalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di agevolazioni per l’inserimento lavorativo, presenta al Centro per l’impiego competente una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
a) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
b) immediata disponibilità alla partecipazione alle misure di
orientamento, formazione e politiche attive del lavoro proposte
dal Centro per l’impiego competente;
c) eventuale attività lavorativa precedentemente svolta;
d) data dalla quale risulti essere direttamente alla ricerca di
lavoro anche attraverso altri organismi autorizzati o accreditati
ovvero partecipazioni a bandi o concorsi pubblici o privati.
3. I Centri per l’impiego procedono ad erogare ai soggetti di cui
alla presente legge i servizi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l’inserimento lavorativo.
4. I Centri per l’impiego rilasciano certificazione sullo stato di disoccupazione e sulla decorrenza iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l’inserimento lavorativo, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti di cui al presente articolo e sottopongono le stesse ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I Centri per l’impiego verificano lo stato di disoccupazione sulla scorta dei criteri adottati con decreto dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Commissione regionale per l’impiego, secondo i principi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

ARTICOLO 2
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 ottobre 2009.

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