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L'Assemblea
regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la
seguente legge
ARTICOLO 1
Norme per la continuità del reddito minimo d’inserimento
1. La spesa autorizzata con la tabella "G" della legge
regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalità di cui
alla UPB 7.2.2.6.2, capitolo 712402, è incrementata per
l’esercizio finanziario 2008 di 1.500 migliaia di euro
cui si provvede con parte delle disponibilità della UPB
4.2.2.8.2, capitolo 613901, accantonamento 2001 del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
medesimo.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale
19 maggio 2005, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
"5 bis. A decorrere dall’1 gennaio 2009
l’Amministrazione regionale può prevedere il
rifinanziamento dei cantieri di cui al comma 2, nella
misura massima dell’80 per cento per i comuni con
popolazione pari o superiore a 10 mila abitanti e del 90
per cento per i comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti del fabbisogno segnalato dai comuni di
cui al comma 1, da destinare in favore dei soggetti di
cui al comma 3.
5 ter. Ai fini dell’accesso ai cantieri di servizi di
cui al comma 5 bis i soggetti destinatari devono:
a) avere prestato nell’anno 2008 attività lavorativa
esclusiva nei cantieri di cui al comma 2;
b) dichiarare, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, di essere privi di qualsiasi
altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e di
qualsiasi tipo di patrimonio sia mobiliare sotto forma
di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi
comuni di investimento e depositi bancari, che
immobiliare fatta eccezione per:
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
che, se posseduta a titolo di proprietà, non può
eccedere la soglia minima indicata dal comune;
- i terreni agricoli posseduti il cui valore complessivo
non può superare il 25 per cento del limite massimo
previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5 quater. La perdita del requisito di cui alla lettera
b) del comma 5 ter comporta la cancellazione dalle liste
comunali dei soggetti destinatari dei programmi di
lavoro di cui al comma 2.
5 quinquies. I comuni esercitano il controllo sulle
attività di cui al presente articolo, provvedendo al
recupero delle somme indebitamente percepite in caso di
accertamento di dichiarazione mendace o falsità negli
atti prodotti dai soggetti destinatari dell’attività
lavorativa di cui al comma 2".
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 novembre 2008.
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