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L'Assemblea
regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la
seguente legge
Titolo I
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
ARTICOLO 1
Articolazione dei dipartimenti regionali
1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è
sostituita dalla seguente:
Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
Presidenza della Regione siciliana
- Segreteria generale.
- Dipartimento regionale del personale, dei servizi
generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari
extraregionali.
- Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d’Orleans e dei
siti presidenziali.
Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
- Dipartimento regionale degli interventi strutturali.
- Dipartimento regionale degli interventi
infrastrutturali.
- Dipartimento regionale delle foreste.
- Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione
- Dipartimento regionale dei beni culturali ed
ambientali, dell’educazione permanente e
dell’architettura e dell’arte contemporanea.
- Dipartimento regionale della pubblica istruzione e
della ricerca scientifica e tecnologica.
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell’artigianato e della pesca
- Dipartimento regionale della cooperazione, del
commercio e dell’artigianato.
- Dipartimento regionale della pesca.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali
- Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Assessorato regionale dell’industria
- Dipartimento regionale dell’industria e delle miniere.
- Dipartimento regionale dell’energia.
Assessorato regionale del lavoro
- Dipartimento regionale del lavoro.
- Dipartimento regionale della formazione professionale.
- Agenzia regionale per l’impiego e la formazione
professionale.
Assessorato regionale dei lavori pubblici
- Dipartimento regionale dei lavori pubblici.
- Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici.
Assessorato regionale della sanità
- Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico.
Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente-
Dipartimento regionale del territorio e dell’ambiente.
- Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e
dei trasporti- Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo.
- Dipartimento regionale dei trasporti e delle
comunicazioni.
ARTICOLO 2
Abrogazioni e modifiche di norme
1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 58 della
legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal
seguente: "Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ferme restando le rispettive competenze
attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici
alle dirette dipendenze del Presidente della Regione
esclusivamente l’Ufficio di rappresentanza e del
cerimoniale, l’Ufficio stampa e documentazione e
l’Ufficio della segreteria di Giunta;".
2. Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari
extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo
personale, le competenze e le disposizioni riferite, con
legge o decreto presidenziale, all’Ufficio di Bruxelles,
all’Ufficio di Roma ed all’Ufficio delle relazioni
diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi,
ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 92
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che è cosi
modificato: al comma 1 le parole "dirigente regionale ad
esso preposto" sono sostituite con le parole "dirigente
generale del dipartimento".
3. Al comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 3
dicembre 2003, n. 20, le parole "20 per cento" sono
sostituite dalle parole "trenta per cento". A decorrere
dall’esercizio finanziario 2009, l’onere relativo al
trattamento fondamentale discendente dall’applicazione
del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro,
trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione,
UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l’onere
relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di
risultato, trova riscontro nelle apposite risorse
previste nello specifico fondo per il salario accessorio
della dirigenza previsto dai vigenti contratti
collettivi regionali di lavoro dell’area dirigenziale
della Regione.
4. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente:
"2. Per l’ufficio di cui all’articolo 4, comma 7, della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, il quale per propria
destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti
i rami di amministrazione con funzioni di Autorità di
Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione
europea e per quello con funzioni di Autorità di
Certificazione dei programmi cofinanziati dalla
Commissione europea,
l’individuazione del dirigente preposto è operata ai
sensi e per gli effetti giuridici ed economici
dell’articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3
dicembre 2003, n. 20.".
5. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6
febbraio 2008, n. 2, le parole "a decorrere dalla data
di definizione della contrattazione per il biennio
2008-2009" sono sostituite dalle seguenti ", nelle more
della definizione in sede di contrattazione regionale
collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle
vigenti disposizioni legislative e contrattuali
dell’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare
più di tre incarichi.".
6. Il Presidente della Regione, avvalendosi del
dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria
generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni
relative alla costituzione di società da parte della
Regione nonché i diritti inerenti la qualità di socio.
Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria
generale della Regione svolge le funzioni di cui al
presente comma di concerto con gli Assessori regionali,
ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti
della Regione con le società partecipate per
l’erogazione di servizi rientranti nell’oggetto sociale
sono conclusi dall’Assessorato competente per materia.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in contrasto con le disposizioni del
presente comma.
7. Il numero dei componenti nominati in rappresentanza
della Regione negli organi delle società partecipate e
degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non può
eccedere le tre unità.
8. Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7
siano previsti più di tre componenti effettivi in
rappresentanza della Regione e gli stessi siano
designati o nominati da diversi rami
dell’Amministrazione regionale, al momento del rinnovo,
i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con
decreto del Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale.
ARTICOLO 3
Disposizioni organizzative di attuazione
1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima
dimensione risultanti dalla presente legge sono
conferiti entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della stessa, secondo la procedura di cui all’articolo
11, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20, ferme restando, sino al suddetto conferimento, le
funzioni di direzione delle strutture di massima
dimensione anteriormente conferite o mantenute.
2. La specificazione delle materie attribuite ai singoli
dipartimenti
regionali in base alla presente legge e la relativa
articolazione delle strutture intermedie sono
determinate, fermo restando il limite massimo di cui
all’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003,
secondo l’iter di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. L’articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2, è abrogato.
4. Con cadenza biennale, il Ragioniere generale della
Regione riferisce al Governo regionale circa l’andamento
della spesa a seguito della riorganizzazione.
5. Nel caso di compimento dell’anzianità contributiva di
quaranta anni del personale dipendente,
l’Amministrazione regionale e gli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e successive modifice ed integrazioni possono
risolvere, fermo restando quanto previsto dalla
disciplina vigente in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un
preavviso di sei mesi.
6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le variazioni al
bilancio della Regione derivanti dall’applicazione della
presente legge.
Titolo II
ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
REGIONE
ARTICOLO 4
Amministrazione centrale
1. L’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1962,
n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Amministrazione centrale - 1.
L’Amministrazione della Regione è ordinata nella
Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati
regionali:
a) Assessorato regionale delle attività produttive;
b) Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana;
c) Assessorato regionale dell’economia;
d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità;
e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro;
f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica;
g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità;
h) Assessorato regionale dell’istruzione e della
formazione;
i) Assessorato regionale delle risorse agricole ed
alimentari;
l) Assessorato regionale della salute;
m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo.".
ARTICOLO 5
Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre
1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è
aggiunto il seguente:
"Art. 6 bis. - Organizzazione della Presidenza e degli
Assessorati - 1. Il Presidente della Regione esercita i
propri compiti a mezzo della Segreteria generale,
dell’Ufficio legislativo e legale e degli altri
dipartimenti della Presidenza della Regione nonché degli
uffici di diretta collaborazione e degli uffici alle sue
dirette dipendenze già istituiti con legge.
2. Gli Assessori regionali esercitano i propri compiti a
mezzo dei dipartimenti e degli uffici di diretta
collaborazione e alle dirette dipendenze.".
ARTICOLO 6
Attribuzioni della Presidenza
1. L’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962,
n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Attribuzioni della Presidenza - 1. Alla
Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti
compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e
di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni
dell’Unione europea. Organizzazione dei lavori della
Giunta regionale. Organizzazione amministrativa
generale. Direttive generali per lo svolgimento
dell’azione amministrativa regionale e relativo
coordinamento. Vigilanza sull’attuazione delle
deliberazioni della Giunta regionale. Attività inerenti
all’esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p)
dell’articolo 2. Consulenza e assistenza legislativa e
patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta
ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei
decreti presidenziali relativi ad atti di governo.
Collaborazione all’attività del Presidente per quanto
concerne l’esercizio delle funzioni indicate nella
lettera q) dell’articolo 2. Ordinamento della
comunicazione. Coordinamento della protezione civile
regionale. Programmazione regionale. Funzione di
soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti
presidenziali.".
ARTICOLO 7
Attribuzioni degli Assessorati regionali
1. L’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962,
n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Attribuzione degli Assessorati regionali - 1.
Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie
per ciascuno appresso indicate:
a) Assessorato regionale delle attività produttive:
industria. Cooperazione, escluse le attività delle
cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati.
Artigianato. Commercio con l’estero, attività
promozionali all’estero e internazionalizzazione delle
imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle
cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e
vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed
innovazione dei processi produttivi;
b) Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana:
patrimonio archeologico, architettonico, archivistico,
bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico.
Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici.
Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni
e dell’identità siciliana;
c) Assessorato regionale dell’economia: bilancio.
Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro.
Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza
pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli
interni
all’Amministrazione regionale di regolarità
amministrativo-contabile.
Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici.
Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti
finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito
regionale. Risparmio;
d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità:
energia e fonti energetiche, miniere, attività
estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica
utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di
settore;
e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro:
programmazione, funzionamento e qualità del sistema
integrato dei servizi e degli interventi
socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e
sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo
settore. Inclusione sociale.
Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile.
Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro.
Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro.
Fondo siciliano per l’occupazione. Servizi pubblici per
l’impiego.
Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro.
Orientamento e servizi
formativi e per l’impiego. Ciapi. Incentivi per
l’occupazione. Formazione in azienda e nell’ambito dei
rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda.
Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per
l’occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e
workfare. Statistiche. Diritti civili.
Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai
lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;
f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica:
gestione del personale regionale in servizio ed in
quiescenza. Formazione e qualificazione professionale
del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed
accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione
di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la
competenza della soprintendenza di Palazzo d’Orleans e
dei siti presidenziali. Attività informatiche della
Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e
locale; coordinamento dei sistemi informativi. Rapporti
con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i
compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale,
fatte salve le competenze dell’Assessorato regionale
dell’economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e
referendarie in ambito regionale;
g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di
interesse nazionale. Interventi di edilizia
cooperativistica, economica e popolare o comunque
sovvenzionata.
Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di
infrastrutture di comunicazione e trasporti.
Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica
utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei
porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e
controlli concernenti le opere pubbliche di competenza
regionale. Vigilanza enti di settore;
h) Assessorato regionale dell’istruzione e della
formazione professionale:
funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di
ogni ordine e grado.
Formazione professionale. Assistenza scolastica ed
universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica
ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;
i) Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari: programmazione e coordinamento interventi
nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare,
rurale e forestale. Interventi strutturali ed
infrastrutturali in agricoltura.
Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione
industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio
trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore.
Pesca. Demanio forestale;
l) Assessorato regionale della salute: sanità.
Programmazione sanitaria.
Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed
edilizia sanitaria.
Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e
degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende
sanitarie. Vigilanza enti di settore;
m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente:
urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza
ambientale. Valutazione ambientale strategica e
valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo.
Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale.
Tutela dall’inquinamento. Parchi e riserve naturali
regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di
settore;
n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche.
Promozione turistica in Italia e all’estero.
Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema,
teatri e orchestre.
Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche
ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.".
ARTICOLO 8
Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10
1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è
sostituita dalla seguente:
Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
Presidenza della Regione
- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari
extraregionali.
Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento regionale delle attività produttive.
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana- Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana.
Assessorato regionale dell’economia
- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -
Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità- Dipartimento regionale dell’acqua e
dei rifiuti.
- Dipartimento regionale dell’energia.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro- Dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale del lavoro.
- Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i
servizi e le attività formative.
Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica- Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità
- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti.
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale- Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale.
Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari
- Dipartimento regionale degli interventi strutturali
per l’agricoltura.- Dipartimento regionale degli
interventi infrastrutturali per l’agricoltura.
- Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.
- Dipartimento regionale Azienda regionale foreste
demaniali.
Assessorato regionale della salute
- Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico.
Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
- Dipartimento regionale dell’ambiente.
- Dipartimento regionale dell’urbanistica.
- Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo- Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo.
ARTICOLO 9
Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque
1. L’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è
soppresso.
2. Le funzioni e i compiti esercitati dall’Agenzia
regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale n.
19 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, unitamente al personale in servizio presso
la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove
competenze assessoriali, sono trasferiti all’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità. Il personale in servizio mantiene la medesima
posizione giuridica, con eccezione degli incarichi
dirigenziali.
3. L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità cura la liquidazione conseguente alla
soppressione di cui al comma 1.
ARTICOLO 10
Decorrenza e disposizioni attuative
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo,
dall’articolo 4 all’articolo 9, si applicano a decorrere
dall’1 gennaio 2010.
2. Gli Assessori regionali sono nominati e preposti ai
rami di amministrazione, secondo l’assetto delineato dal
presente Titolo, a decorrere dall’1 gennaio 2010.
3. Entro il 30 ottobre 2009, con decreto del Presidente
della Regione, adottato previa delibera della Giunta
regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono specificate, con effetto dall’1
gennaio 2010, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti
di cui all’articolo 8 nonché l’articolazione delle
relative strutture intermedie, fermo restando il limite
massimo di cui all’articolo 11 della legge regionale 3
dicembre 2003, n. 20, in conformità agli ambiti di
competenza di cui agli articoli 6 e 7 e sono
disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e
funzioni, secondo i seguenti principi:
a) principio di completezza;
b) principio di efficienza ed economicità, anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti
superflui;
c) principio di responsabilità ed unicità
dell’amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo
di amministrazione di funzioni e compiti connessi;
d) principio di omogeneità;
e) principio di adeguatezza, in relazione all’idoneità
organizzativa del ramo di amministrazione.
4. Il Governo della Regione predispone il progetto di
bilancio per l’esercizio finanziario 2010 secondo le
previsioni di cui agli articoli 4 e 5 e le disposizioni
del decreto presidenziale di cui al comma 3 e pone in
essere ogni altra attività contabile e finanziaria
necessaria a garantire la continuità dell’azione
amministrativa e finanziaria della Regione.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008. |