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L'Assemblea
regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la
seguente legge
ARTICOLO 1
Istituzione della Conferenza
1. In attuazione del comma 2 bis dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche e integrazioni, presso
l’Assessorato regionale della sanità, è istituita la
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale, di seguito denominata
Conferenza, quale organismo rappresentativo delle
autonomie locali nell’ambito della programmazione
sanitaria e socio-sanitaria, con funzioni di indirizzo e
programmazione in materia sanitaria e sociale.
ARTICOLO 2
Composizione
1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente
della Regione ed è così composta:
a) dall’Assessore regionale per la sanità, o suo
delegato, che la presiede;
b) dall’Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali, o suo delegato;
c) dai Presidenti delle conferenze dei sindaci dei
comuni ricompresi nell’ambito territoriale delle Aziende
unità sanitarie locali;
d) da un rappresentante dell’Associazione regionale dei
comuni siciliani - A.N.C.I. Sicilia;
e) da un rappresentante dell’Unione delle province
regionali siciliane.
2. I componenti della Conferenza restano in carica fino
a quando conservano il rispettivo titolo di
rappresentanza.
3. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 6 e 7
dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, la
Conferenza è integrata, ai sensi del predetto comma 7,
con il sindaco del comune capoluogo della provincia in
cui è situata l’azienda.
4. La Conferenza può decidere di sentire, su materie e
temi specifici, i rappresentanti di enti, categorie,
associazioni o movimenti comunque interessati agli
argomenti posti all’ordine del giorno. La Conferenza può
avvalersi altresì della collaborazione, a titolo
gratuito, di esperti nelle materie di propria
competenza.
5. La partecipazione alle sedute della Conferenza è a
titolo gratuito.
Eventuali spese per missioni saranno regolate secondo
l’ordinamento degli enti di appartenenza.
ARTICOLO 3
Competenze
1. La Conferenza esprime parere obbligatorio sul
progetto del Piano sanitario regionale eventualmente
formulando osservazioni e proposte. Il parere si intende
favorevolmente reso decorsi infruttuosamente
quarantacinque giorni dalla relativa richiesta.
2. La Conferenza altresì:
a) partecipa alla verifica della realizzazione dei piani
attuativi locali delle aziende ospedaliere;
b) esprime parere nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7
dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
c) esprime parere obbligatorio, con le modalità di cui
al comma precedente, sui programmi regionali di edilizia
sanitaria e dotazioni tecnologiche connessi con
l’attuazione del Piano sanitario regionale;
d) esercita ogni altra competenza ad essa riservata
dalle norme nazionali e regionali vigenti.
3. Il parere di cui al comma 2, lettera b), si intende
favorevolmente reso decorsi infruttuosamente dieci
giorni dalla relativa richiesta.
ARTICOLO 4
Modalità di funzionamento
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Regione
adottato, su proposta dell’Assessore regionale per la
sanità, previa delibera della Giunta regionale e previo
parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le
modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità
di raccordo della stessa con la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali prevista dall’articolo 43 della
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 5
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Catania, 9 ottobre 2008.
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