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L'Assemblea
regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la
seguente legge
ARTICOLO 1
Decorrenza dei termini per l’inizio dell’attività delle
strutture di vendita
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 22 della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, come integrato
dal comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 20, è sostituita dalla seguente:
"a) non inizi l’attività di una media struttura di
vendita entro un anno o entro due anni se la media
struttura è di nuova costruzione dalla data del rilascio
o entro tre anni decorrenti dalla data della
deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di
cui al comma 3 dell’articolo 9, cui compete la previa
valutazione delle richieste di proroga se trattasi di
una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso
di comprovata necessità dipendente da fatti non
imputabili all’impresa, che nel caso di istanze
riguardanti una grande struttura di vendita sono
sottoposte al vincolante parere della predetta
conferenza di servizi; limitatamente alle aree
commerciali integrate siccome definite dall’articolo 4,
comma 4, dell’Allegato 1 del decreto del Presidente
della Regione 11 luglio 2000, il predetto termine di tre
anni è incrementato di un ulteriore anno. Per le
autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20, ivi comprese quelle
per le quali è in corso il procedimento di proroga, i
superiori termini di decadenza si applicano dalla data
del rilascio.".
ARTICOLO 2
Procedure in materia di ampliamento di strutture di
vendita
1. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "strutture
esistenti" sono aggiunte le parole "come sopra
autorizzate".
ARTICOLO 3
Trasferimento di strutture di vendita
1. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "il trasferimento"
sono aggiunte le parole "anche parziale".
ARTICOLO 4
Promozione di centri commerciali naturali
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 15
settembre 2005, n. 10, sono soppresse le parole "di
concerto con l’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti".
ARTICOLO 5
Consorzi per il ripopolamento ittico. Organi di gestione
1. Al comma 2 dell’articolo 172 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, come sostituito dall’articolo 10
della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, ed
integrato dall’articolo 63, comma 15, della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono soppresse le
parole "I commissari straordinari rimangono in carica
sino all’insediamento dei consigli di amministrazione".
ARTICOLO 6
Consiglio regionale della pesca. Modifica della
composizione
1. Al comma 1 dell’articolo 147 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le lettere d), g), n), q), t), u), v) sono soppresse;
b) la lettera f) viene così sostituita:
"f) due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), operanti in Sicilia";
c) alla lettera m), le parole "quattro rappresentanti"
sono sostituite con le parole "cinque rappresentanti";
d) la lettera o) viene così sostituita:
"o) due rappresentanti delle imprese di pesca".
ARTICOLO 7
Provvedimenti inerenti la rendicontazione delle misure
del POR/FSE 2000-2006
1. Al fine di definire le procedure di chiusura delle
iniziative realizzate nell’ambito degli interventi
finanziati dal POR Sicilia 2000-2006, i dipartimenti
regionali e gli uffici equiparati titolari delle misure
del fondo sociale europeo sono autorizzati a liquidare e
pagare le spese discendenti dalle predette iniziative
utilizzando le dichiarazioni, redatte ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciate dai
beneficiari del finanziamento ed asseverate da un
professionista fra quelli indicati all’articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tali attestazioni
costituiscono quantificazione delle certificazioni di
spesa dei finanziamenti ricevuti e sono assoggettate ai
controlli a campione in conformità alle vigenti
disposizioni comunitarie.
ARTICOLO 8
Disposizioni in materia di spesa dell’Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della
pesca
1. L’articolo 6, comma 4, della legge regionale 30
gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed
integrazioni, non si applica alle attività
dell’Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell’artigianato e della pesca.
ARTICOLO 9
Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in
materia di occupazione
1. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e
integrazioni, trovano applicazione per gli stanziamenti
di bilancio finalizzati alla legge regionale 6 marzo
1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, e
possono, con decreto del Ragioniere generale della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l’emigrazione, essere destinati ad
interventi finalizzati alla medesima legge ed
all’occupazione, sulla base della vigente legislazione
regionale, ivi comprese le finalità previste dal Fondo
unico per il precariato.
ARTICOLO 10
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 novembre 2007.
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