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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Stato di previsione dell’entrata
ARTICOLO 1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il
versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate
dovute alla Regione per l’anno 2007, dal 1° gennaio al
31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell’entrata
annesso alla presente legge.
ARTICOLO 2
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito ed assetto del territorio è autorizzato, ove
occorra, a disporre con propri decreti l’istituzione
nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli
nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di
base istituite o da istituire col medesimo
provvedimento.
ARTICOLO 3
1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11, il limite alla rinuncia
alla riscossione di poste in entrata è fissato
nell’importo di euro 15.
Totale generale della spesa
ARTICOLO 4
1. È approvato in euro 8.667.451.000 in termini di
competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale
della spesa della Regione per l’anno 2007.
Stati di previsione della spesa
ARTICOLO 5
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i
pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per
l’anno 2007, dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusto lo
stato di previsione della spesa annesso alla presente
legge entro il limite di stanziamento di competenza in
conformità a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41
della legge regionale n. 11 del 2006.
Elenchi
ARTICOLO 6
1. Per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge
regionale n. 11 del 2006 sono considerate spese
obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1
annesso alla presente legge.
ARTICOLO 7
1. Per gli effetti di cui all’articolo 20 della legge
regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese
occorrenti per restituire tributi indebitamente
riscossi, o tasse ed imposte sui prodotti che si
esportano, per integrare le assegnazioni relative a
stipendi, pensioni ed altri assegni fissi,
tassativamente autorizzati e regolati per legge e per
integrare la dotazione del fondo speciale per la
riassegnazione delle somme perente agli effetti
amministrativi (UPB S01.01.003 - cap. SC01.0027), quelle
iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 8
1. Per gli effetti di cui all’articolo 21 della legge
regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese
occorrenti per la restituzione di somme avute in
deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute
ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per
conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso
alla presente legge.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta
regionale per la riassegnazione delle somme di cui
all’articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 11
del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di
legge o di contratto, per le spese a destinazione
vincolata nonché per le somme erroneamente erogate a
terzi non beneficiari.
3. L’applicazione della procedura di cui all’articolo
21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, è
limitata alle somme di importo superiore a euro 250.000,
fatti salvi i casi di cui al comma 2.
Quadro generale riassuntivo
ARTICOLO 9
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2007.
Bilancio annuale
ARTICOLO 10
1. L’Assessore regionale della programmazione, credito
ed assetto del territorio è autorizzato ad iscrivere,
con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta
regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo
di concerto con gli Assessori competenti, per le
assegnazioni a destinazione non vincolata, in appositi
capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di
previsione della spesa nell’ambito delle corrispondenti
unità previsionali di base, istituite o da istituire, in
corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto
dei correlativi capitoli dello stato di previsione
dell’entrata, istituiti o da istituire, i fondi
assegnati con specifica destinazione dallo Stato,
dall’Unione europea, da altri enti, o soggetti pubblici
e/o privati, in applicazione di disposizioni di legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede
alle reiscrizioni di assegnazioni statali di cui sia
stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno
2006 con contestuale minore accertamento della relativa
entrata. Con la medesima procedura si provvede alla
reiscrizione di assegnazioni statali la cui correlativa
entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle
disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001 -
UPB S08.01.001.
3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla
Regione, ivi compresi quelli i cui oneri di ammortamento
sono assunti a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare
attuazione ai programmi integrati d’area approvati a’
termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14,
agli interventi inclusi nella programmazione negoziata e
agli accordi di programma, attingendo, ove occorra, alle
disponibilità del fondo di cui al capitolo SC01.0628
(UPB S01.03.010) e, anche mediante le modalità di cui
all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n.
12.
ARTICOLO 11
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato, con
proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio,
anche mediante applicazione della procedura prevista
dall’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976,
necessarie per l’attuazione delle ordinanze del
Commissario governativo emesse a’ termini dell’articolo
6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 giugno 1995 e dell’articolo 8
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
14 dicembre 2004, n. 3387 e successive modifiche ed
integrazioni.
ARTICOLO 12
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e
delle iniziative comunitarie inseriti nella
programmazione comunitaria nel rispetto delle
disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti
comunitari e dei vincoli imposti dall’Unione europea,
l’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano
finanziario approvato con decisione della Commissione
europea, anche mediante l’applicazione della procedura
di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del
1976, o attingendo dal fondo di cui all’articolo 19
della legge regionale n. 11 del 2006, per eventuali
reiscrizioni di spesa, le necessarie variazioni di
bilancio.
ARTICOLO 13
1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con
il concorso dell’Unione europea e delle relative
modifiche e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla
stessa Unione europea, l’Assessore regionale della
programmazione, bilancio, credito ed assetto del
territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto
da comunicare entro cinque giorni alla competente
Commissione consiliare, le necessarie variazioni di
bilancio, attingendo, per il cofinanziamento regionale,
al fondo di cui all’articolo 25 della legge regionale n.
11 del 2006 (UPB S08.01.001) e, ove occorra, anche con
l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2
della legge regionale n. 12 del 1976.
ARTICOLO 14
1. Per gli obblighi derivanti dall’applicazione del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato
dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, relativi
all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),
l’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato a
disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli
accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata
EC116.015 e EC116.018 (UPB E116.002), l’adeguamento
degli stanziamenti dei capitoli di spesa SC08.0171 (UPB
S08.01.009) e SC08.0287 (UPB S08.02.001) e SC05.0001
(UPB S05.01.001) anche mediante variazioni compensative
tra gli stessi capitoli, ancorché riferiti ad unità
previsionali di base differenti.
ARTICOLO 15
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato a
disporre, con propri decreti, l’adeguamento degli
stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota
capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei
mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni
compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad unità
previsionali di base differenti.
ARTICOLO 16
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
del 19 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi
per l’attuazione del SIOPE per le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano), l’Assessore regionale
della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio, con proprio decreto, provvede alle
necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello
stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio.
ARTICOLO 17
1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da
sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa
analoghe, l’Assessore regionale della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con
proprio decreto, mediante l’utilizzo del fondo di cui
all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2006
(UPB S08.01.004 - cap. SC08.0045) ad incrementare i
capitoli di spesa relativi, rispettivamente,
all’obbligazione principale e agli oneri correlati.
Disposizioni diverse
ARTICOLO 18
1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 31, comma 3
della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,
l’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito ed assetto del territorio, con proprio decreto,
provvede all’iscrizione delle somme derivanti dai
compensi corrisposti da terzi ai dirigenti
dell’Amministrazione regionale in conto del capitolo
SC01.0133 (UPB S01.02.001) previo accertamento in conto
del capitolo d’entrata EC372.022 (UPB E372.004).
ARTICOLO 19
1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 103 del
contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni
1998-2001, il direttore generale dell’Assessorato della
programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio provvede, sulla base della determinazione,
emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale,
del direttore del servizio competente dell’Assessorato
degli affari generali, personale e riforma della
Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di
cui ai capitoli SC01.0135, SC01.0134 (UPB S01.02.001) ai
vari fondi per la retribuzione di rendimento e di
posizione, attribuiti a ciascuna direzione generale.
2. Con la medesima procedura si provvede alle variazioni
di bilancio conseguenti all’utilizzo del fondo di cui al
capitolo SC01.0134 (UPB S01.02.001).
ARTICOLO 20
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli
102 e 102 bis del contratto collettivo regionale del
lavoro 2002-2005, l’Assessore regionale della
programmazione, bilancio, credito ed assetto del
territorio è autorizzato, con proprio decreto, su
proposta dell’Assessore regionale competente in materia
di personale, ad apportare le variazioni di bilancio
necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa
individuate dalle citate disposizioni da destinare ai
fondi medesimi.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del
contratto collettivo regionale di lavoro del personale
con qualifica dirigenziale biennio economico 2000-2001 e
con le stesse modalità indicate al comma 1, sono
apportate le variazioni di bilancio necessarie per
l’utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto
delle risorse destinate alla copertura degli oneri
assicurativi.
ARTICOLO 21
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio, con proprio decreto,
provvede a trasferire, dai corrispondenti capitoli, le
somme relative alle spese di missione destinate
all’attuazione di interventi, progetti, programmi
cofinanziati dall’Unione europea, dallo Stato o da altri
enti pubblici da imputarsi ai capitoli SC01.0237 e SC01.0238(UPB
S01.02.004).
ARTICOLO 22
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 24
della legge regionale n. 11 del 2006, relativi alla
revisione dei prezzi contrattuali, possono essere
disposti a favore dei vari capitoli di spesa compresi
nel titolo II, categoria 01, nonché del capitolo di
spesa SC05.0061 (UPB S05.01.003).
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino
soppressi, i loro corrispondenti sono reistituiti, ai
fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore
regionale della programmazione, bilancio, credito ed
assetto del territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta
regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.
ARTICOLO 23
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito ed assetto del territorio, su conforme
deliberazione della Giunta regionale adottata su
proposta dell’Assessore regionale medesimo, di concerto
con gli Assessori rispettivamente interessati, è
autorizzato a disporre, con proprio decreto,
l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in
corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto
dei capitoli d’entrata EC324.003, EC324.004 (UPB E324.001),
e EC362.097 (UPB E362.010) degli importi corrispondenti,
o delle minori somme effettivamente occorrenti agli
interessi attivi maturati sui conti correnti di cui alla
legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, articolo 4, comma
5, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate
agli enti locali con vincolo di destinazione specifica
ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a
disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9,
comma 3 della medesima legge, al 31 dicembre 2006.
2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali
interessati abbiano richiesto - a’ termini
rispettivamente dell’articolo 4, comma 6 e dell’articolo
9, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1975 - la
rassegnazione degli importi degli interessi e delle
economie realizzate e l’Amministrazione regionale
disponga l’accoglimento di tali richieste prima che
siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle
riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa
l’adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di
cui al comma 1 e sulla base dei correlativi accertamenti
d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti
da commutarsi in quietanze di entrata.
ARTICOLO 24
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito ed assetto del territorio, con proprio decreto,
è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto
del capitolo di entrata EC362.083 (UPB E362.009), le
somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della
Carta tecnica regionale, in conto del capitolo SC04.2492
(UPB S04.09.006) per essere utilizzate ai fini
dell’aggiornamento della Carta medesima e della
produzione di materiale cartografico.
ARTICOLO 25
1. Gli stanziamenti sussistenti in conto competenza e in
conto residui sul capitolo SC02.0898 (UPB S02.03.007) di
cui all’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre
1998, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni,
sono trasferiti al capitolo SC02.0900 (UPB S02.03.007).
Al trasferimento provvede, con proprio decreto,
l’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio, su proposta
dell’Assessore regionale degli enti locali, finanze e
urbanistica, anche mediante l’applicazione della
procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n.
12 del 1976.
ARTICOLO 26
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3 della legge
regionale 11 ottobre 1985, n. 23, l’Assessore regionale
della programmazione, bilancio, credito ed assetto del
territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti,
in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto
del capitolo di entrata EC362.082 (UPB E362.009)
l’iscrizione ai capitoli di spesa SC04.2446, SC04.2447
(UPB S04.09.003) e SC04.2775 (UPB S04.10.006) delle
somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse
a favore dei comuni per la redazione e l’attuazione dei
piani di risanamento urbanistico.
ARTICOLO 27
1. Ai fini dell’applicazione del decreto ministeriale 3
settembre 1998, n. 370, l’Assessore regionale della
programmazione, bilancio, credito ed assetto del
territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti,
in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto
del capitolo di entrata EC349.004 (UPB E349.001)
l’iscrizione al capitolo di spesa SC04.1134 (UPB S04.05.001)
delle somme relative alla riscossione delle spese
amministrative per le procedure di notifica e di
sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere.
ARTICOLO 28
1. All’utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei
capitoli SC04.1133 (UPB S04.05.001) e SC04.1155 (UPB S04.05.002)
si provvede previo accertamento delle correlative
entrate in conto del capitolo EC116.013 (UPB E116.002).
ARTICOLO 29
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è
autorizzato a disporre, in corrispondenza degli
accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata
EC362.031 (UPB E362.004), l’iscrizione al capitolo di
spesa SC06.1145 (UPB S06.04.015) delle somme relative
alla riscossione delle spese di partecipazione alle
fiere agro-alimentari.
2. Le somme iscritte in conto del capitolo SC06.1145
(UPB S06.04.015) possono essere utilizzate anche ai fini
di eventuali restituzioni di versamenti per la mancata
partecipazione alle fiere.
ARTICOLO 30
1. Lo stanziamento di cui alla legge regionale 9 agosto
2002, n. 13, (UPB S06.04.006 – capitolo SC06.0970), è
trasferito ai competenti centri di responsabilità di cui
al capitolo SC06.0972, sulla base dei fabbisogni di
pagamento rappresentati dagli stessi; al relativo
trasferimento provvede, con proprio decreto, l’Assessore
regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio, su proposta dell’Assessore
regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale,
secondo le disposizioni previste dalla legge regionale
n. 12 del 1976.
ARTICOLO 31
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, lettera
f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, l’Assessore
regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio è autorizzato a disporre, con
propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti
effettuati in conto del capitolo d’entrata EC361.089
(UPB E361.008), l’iscrizione al capitolo di spesa SC04.2677
(UPB S04.10.003) delle somme da versare alla Cassa
depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei
contributi erogati per gli interventi di edilizia
agevolata.
2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di
contributo per gli interventi di edilizia rurale,
attivati ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 457
del 1978, fanno carico allo stanziamento iscritto nel
capitolo di spesa SC04.2920 (UPB S04.11.003).
ARTICOLO 32
1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo SC08.004
(UPB S08.01.001) possono essere utilizzati, oltre che
per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici
di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per
i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati
dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione
degli interventi nelle zone interne previsti dalla
delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all’azione
organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.
ARTICOLO 33
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è
autorizzato ad iscrivere in conto del capitolo SC04.2671
(UPB S04.10.003), previo accertamento in conto del
capitolo di entrata EC361.089 (UPB E361.008), le somme
derivanti da recuperi relativi ai contributi erogati per
interventi di edilizia agevolata, ai fini della tenuta,
manutenzione e informatizzazione dell’anagrafe dei
beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia
residenziale.
ARTICOLO 34
1. Per le finalità previste dall’articolo 164, comma 4,
del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’Assessore
regionale della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio è autorizzato a disporre, con
proprio decreto, in corrispondenza degli accertamenti
effettuati in conto del capitolo d’entrata EC350.034
(UPB E350.002), l’iscrizione in conto dei capitoli di
spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005), in capo ai rispettivi
centri di responsabilità delle somme provenienti dalle
sanzioni erogate a’ termini dell’articolo 15 della legge
25 giugno 1939, n. 1497.
ARTICOLO 35
1. L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito ed assetto del territorio, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, adottata su
proposta dell’Assessore regionale medesimo di concerto
con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con
propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai
fondi da ripartire di cui ai capitoli SC05.005, SC05.002
e SC05.003 (UPB S05.01.001), ai vari capitoli istituiti
o da istituire nell’ambito delle corrispondenti unità
previsionali di base, istituite o da istituire, per
l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Con la stessa procedura è autorizzato il ripristino -
mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati
dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota
regionale del Fondo sanitario nazionale - delle
disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui
ai precitati capitoli SC05.005 e SC05.002(UPB S05.01.001).
ARTICOLO 36
1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora
operanti, effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell’anno
1998, per l’utilizzazione degli stanziamenti, relativi
agli interventi straordinari affidati alla realizzazione
della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione
di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, restano valide
anche per l’anno 2007.
ARTICOLO 37
1. All’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 5
della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, ed iscritte
nell’UPB S01.06.001 - cap. SC01.1079 e SC01.1080 si
provvede previo accertamento della correlativa entrata.
Bilancio pluriennale
ARTICOLO 38
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per
il quadriennio 2007-2008-2009-2010 nel testo allegato
alla presente legge.
Quadro generale riassuntivo Bilancio pluriennale
ARTICOLO 39
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio
2007-2008-2009-2010.
Entrata in vigore
ARTICOLO 40
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 29 maggio 2007.
Soru
ALLEGATO 1
Bilancio di previsione per l’anno 2007 e bilancio
pluriennale per gli anni 2007-2010.
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)
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