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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il
versamento delle entrate dovute alla Regione per l’anno
2009, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di
previsione dell’entrata annesso alla presente legge.
ARTICOLO 2
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio è autorizzato, ove occorra, a disporre, con
propri decreti, l’istituzione nello stato di previsione
dell’entrata di nuovi capitoli nell’ambito delle
corrispondenti unità previsionali di base istituite o da
istituire col medesimo provvedimento.
ARTICOLO 3
1. Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi
regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e
9 giugno 1999, n. 23) il limite alla rinuncia alla
riscossione di poste di entrata è fissato nell’importo
di euro 15.
ARTICOLO 4
1. È approvato in euro 9.045.152.000 in termini di
competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale
della spesa della Regione per l’anno 2009.
ARTICOLO 5
1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i
pagamenti delle spese, per l’anno 2009, dal 1° gennaio
al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione della
spesa annesso alla presente legge entro il limite di
stanziamento di competenza in conformità a quanto
disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge
regionale n. 11 del 2006.
ARTICOLO 6
1. Per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge
regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese
obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1
annesso alla presente legge.
ARTICOLO 7
1. Per gli effetti di cui all’articolo 20 della legge
regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese
occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla
restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli
relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi,
tassativamente autorizzati e regolati per legge e per
integrare la dotazione del fondo speciale per la
riassegnazione delle somme perente agli effetti
amministrativi (UPB S08.01.004 - cap. SC08.0045), quelle
iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 8
1. Per gli effetti di cui all’articolo 21 della legge
regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese
occorrenti per la restituzione di somme avute in
deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute
ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per
conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso
alla presente legge.
2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta
regionale per la
riassegnazione delle somme di cui all’articolo 21, comma
2, della legge regionale n. 11 del 2006, relative a
spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per
le spese a destinazione vincolata nonché per le somme
erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
3. L’applicazione della procedura di cui all’articolo
21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 è
limitata alle somme di importo superiore a euro 500.000,
fatti salvi i casi di cui al comma 2.
ARTICOLO 9
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2009.
ARTICOLO 10
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio è autorizzato a iscrivere, con proprio
decreto (previa
deliberazione della Giunta regionale, adottata su
proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli
Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione
non vincolata) in appositi capitoli, istituiti o da
istituire, nello stato di previsione della spesa
nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di
base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le
iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli
dello stato di previsione dell’entrata, istituiti o da
istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione
dallo Stato, dall’Unione europea, da altri enti o
soggetti pubblici e/o privati, in applicazione di
disposizioni di legge.
2. Con il procedimento di cui al comma 1 si provvede
alle reiscrizioni di assegnazioni statali di cui sia
stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno
2008 con contestuale minore accertamento della relativa
entrata. Con la medesima procedura si provvede alla
reiscrizione di assegnazioni statali la cui correlativa
entrata risulti riscossa o versata, attingendo alle
disponibilità del fondo di cui al capitolo SC08.0001
(UPB S08.01.001).
3. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:
a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla
Regione, ivi
compresi quelli i cui oneri di ammortamento sono assunti
a carico del bilancio dello Stato;
b) le variazioni di bilancio necessarie a dare
attuazione ai programmi di spesa relativi a fondi
assegnati con specifica destinazione dallo Stato, ai
programmi integrati d’area approvati a’ termini della
legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi
integrati d’area), agli interventi inclusi nella
progettazione integrata, nella programmazione negoziata
e agli accordi di programma, attingendo, ove occorra,
alle disponibilità del fondo di cui al capitolo SC01.0628
(UPB S01.03.010), del fondo di cui al capitolo SC08.0045
(UPB S08.01.004), qualora le somme da utilizzare siano
perente, mediante variazioni di bilancio in conto dei
residui e anche mediante le modalità di cui all’articolo
2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12 (Modifiche
al termine stabilito nel secondo comma dell’ articolo 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito
dall’articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, e
modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627);
c) le variazioni di bilancio necessarie a dare
attuazione al disposto di cui all’articolo 6, comma 1,
della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge
finanziaria 2008).
ARTICOLO 11
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad
apportare le variazioni di bilancio, anche secondo le
modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale n.
12 del 1976, necessarie per l’attuazione delle ordinanze
emesse dai commissari governativi operanti nella Regione
a seguito delle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei ministri.
ARTICOLO 12
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e
delle iniziative
comunitarie inseriti nella programmazione comunitaria,
nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi
regolamenti comunitari e dei vincoli imposti dall’Unione
europea, l’Assessore della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, fermo restando il piano
finanziario approvato con decisione della Commissione
europea, e con variazioni di bilancio in conto dei
residui e anche con le modalità di cui all’articolo 2
della legge regionale n. 12 del 1976, o attingendo dal
fondo di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 11
del 2006 per eventuali reiscrizioni di spesa, le
necessarie variazioni di bilancio.
ARTICOLO 13
1. Al fine del recepimento dei programmi finanziati con
il concorso
dell’Unione europea e delle relative modifiche e sulla
base delle
autorizzazioni emesse dalla stessa Unione europea,
l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio è autorizzato a disporre, con
proprio decreto, da comunicare entro cinque giorni alla
competente Commissione consiliare, le necessarie
variazioni di bilancio, attingendo, per il
cofinanziamento regionale, al fondo di cui all’articolo
25 della legge regionale n. 11 del 2006 (UPB S08.01.003
- cap. SC08.0034) e, ove occorra, secondo le modalità di
cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976.
ARTICOLO 14
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti,
l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa
relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di
ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, anche
mediante variazioni compensative tra gli stessi,
ancorché riferiti a unità previsionali di base
differenti.
ARTICOLO 15
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
al decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2007
(Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del
SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, L. 27
dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, L. 30
dicembre 2004, n. 311), l’Assessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio, con proprio decreto, provvede alle
necessarie variazioni di bilancio nel rispetto dello
stanziamento autorizzato per unità previsionali di base
dalla legge di bilancio e dalle disposizioni di legge.
ARTICOLO 16
1. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da
sentenze, liti, arbitrati ed altre tipologie di spesa
analoghe, l’Assessore della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio provvede, con proprio
decreto, mediante l’utilizzo del fondo di cui
all’articolo 19 della egge regionale n. 11 del 2006 (UPB
S08.01.001 - cap. SC08.0001) ad incrementare i capitoli
di spesa relativi, rispettivamente, all’obbligazione
principale e agli oneri correlati.
DISPOSIZIONI DIVERSE
ARTICOLO 17
1. Al fine dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 31
della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
(Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione),
l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio, con proprio decreto, provvede
all’iscrizione delle somme derivanti dai compensi
corrisposti da terzi ai dirigenti dell’Amministrazione
regionale in conto del capitolo SC01.0133 (UPB S01.02.001)
con contestuale accertamento in conto del capitolo
d’entrata EC372.022 (UPB E372.004).
ARTICOLO 18
1. Al fine dell’attuazione degli articoli 30 e 31 del
Contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni
2006-2009, il direttore generale dell’Assessorato della
programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio provvede, sulla base della determinazione,
emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale,
del direttore del servizio competente dell’Assessorato
degli affari generali, personale e riforma della
Regione, a ripartire lo stanziamento dei fondi unici di
cui ai capitoli SC01.0134 e SC01.0135 (UPB S01.02.001)
ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di
posizione attribuiti a ciascuna direzione generale. Con
decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio, si provvede alle
variazioni di bilancio conseguenti all’utilizzo del
fondo di cui al capitolo SC01.0139 (UPB S01.02.001).
ARTICOLO 19
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
contrattuali in materia di fondi di cui agli articoli
30, 31 e 32 del Contratto collettivo regionale di lavoro
2006- 2009 l’Assessore della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio è autorizzato, con
proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente
in materia di personale, ad apportare le variazioni di
bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di
spesa individuate dalle citate disposizioni da destinare
ai fondi medesimi.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 57, comma 5,
del Contratto collettivo regionale di lavoro del
personale con qualifica dirigenziale, biennio economico
2008-2009, e con le stesse modalità indicate al comma 1,
sono apportate le variazioni di bilancio necessarie per
l’utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto
delle risorse destinate alla copertura degli oneri
assicurativi.
ARTICOLO 20
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio, con proprio decreto, provvede al
trasferimento, ai corrispondenti capitoli di spesa,
delle somme relative agli oneri del personale, ivi
compresi quelli di missione e straordinario, anticipate
per l’attuazione di interventi, progetti e programmi
finanziati dalla Regione, dall’Unione europea, dallo
Stato e da altri enti pubblici o privati.
2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, si
provvede al trasferimento, ai corrispondenti capitoli di
bilancio, delle somme anticipate dalla Regione relative
alle procedure di attuazione dei programmi operativi
regionali e ritenute ammissibili ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.
ARTICOLO 21
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio, con proprio decreto, è autorizzato a
iscrivere, con contestuale accertamento, nei capitoli di
entrata di cui alle UPB E611.001 e E613.001 le somme
relative alle partite di giro sui competenti capitoli di
spesa di cui alla UPB S08.02.004.
ARTICOLO 22
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 maggio
2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), l’Assessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti,
su proposta dell’Assessore competente in materia di
personale, il trasferimento delle somme iscritte sui
capitoli SC01.0128 e SC01.0129 (UPB S02.01.001), al
capitolo SC01.1084 (UPB S01.06.001).
ARTICOLO 23
1. I trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 24
della legge regionale n. 11 del 2006, relativi alla
revisione dei prezzi contrattuali, possono essere
disposti a favore dei vari capitoli di spesa compresi
nel titolo II, categoria 01, nonché del capitolo di
spesa SC05.0061 (UPB S05.01.003).
2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza risultino
soppressi, i loro corrispondenti sono restituiti, ai
fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio.
3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta
regionale per i trasferimenti sino a euro 260.000.
ARTICOLO 24
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio, su conforme deliberazione della Giunta
regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo,
di concerto con gli Assessori
rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre,
con proprio decreto, l’iscrizione ai competenti capitoli
di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti
effettuati in conto dei capitoli d’entrata EC324.003,
EC324.004 (UPB E324.001) ed EC362.097 (UPB E362.010)
degli importi corrispondenti, o delle minori somme
effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati
sui conti correnti accesi ai sensi dell’articolo 4,
comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1
(Norme per la semplificazione delle procedure
amministrative e l’acceleramento della spesa), agli
interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti
locali con vincolo di destinazione specifica ed alle
economie realizzate rispetto ai fondi messi a
disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9,
comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2008.
ARTICOLO 25
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad
iscrivere, con contestuale accertamento, in conto del
capitolo di entrata EC362.083 (UPB E362.009), le somme
derivanti dalla vendita delle riproduzioni della Carta
tecnica regionale, in conto del capitolo SC04.2492 (UPB
S04.09.006) per essere utilizzate ai fini
dell’aggiornamento della Carta medesima e della
produzione di materiale cartografico.
ARTICOLO 26
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 35 della legge
regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di
risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti
ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle
procedure espropriative), l’Assessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti,
in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto
del capitolo di entrata EC362.082 (UPB E362.009)
l’iscrizione ai capitoli di spesa SC04.2446, SC04.2447
(UPB S04.09.003) e SC04.2775 (UPB S04.10.006) delle
somme relative ai rimborsi delle anticipazioni concesse
a favore dei comuni per la redazione e l’attuazione dei
piani di risanamento urbanistico.
ARTICOLO 27
1. Ai fini dell’applicazione del decreto ministeriale 3
settembre 1998, n. 370, l’Assessore della
programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio è autorizzato a disporre, con propri decreti,
l’iscrizione al capitolo di spesa SC04.1134 (UPB S04.05.001),
delle somme relative alla riscossione delle spese
amministrative per le procedure di notifica e di
sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere, con
contestuali accertamenti effettuati in conto del
capitolo di entrata EC349.004 (UPB E349.001).
ARTICOLO 28
1. All’utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei
capitoli SC04.1133 (UPB S04.05.001) e SC04.1155 (UPB S04.05.002)
si provvede previo accertamento delle correlative
entrate in conto dei capitoli EC116.013 ed EC116.005
(UPB E116.002).
2. All’utilizzo degli stanziamenti iscritti in conto dei
capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005) e SC04.2445
(UPB S04.10.003) si provvede previo accertamento in
conto del capitolo d’entrata EC350.034 (UPB E350.002).
ARTICOLO 29
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio, con proprio decreto, è autorizzato a
disporre l’iscrizione al capitolo di spesa SC06.1145
(UPB S06.04.015) delle somme relative alla riscossione
delle spese di partecipazione alle fiere agro-alimentari
con contestuale accertamento in conto del capitolo di
entrata EC362.031 (UPB E362.004).
2. Le somme iscritte in conto del capitolo SC06.1145
(UPB S06.04.015) possono essere utilizzate anche ai fini
di eventuali restituzioni di versamenti per la mancata
partecipazione alle fiere.
ARTICOLO 30
1. Gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo SC08.0004
(UPB S08.01.001) possono essere utilizzati, oltre che
per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici
di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per
i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati
dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione
degli interventi nelle zone interne previsti dalla
delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all’azione
organica 6.3 -Interventi nelle zone interne.
ARTICOLO 31
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad
iscrivere in conto del capitolo SC04.2671 (UPB S04.10.003),
con contestuale accertamento in conto del capitolo di
entrata EC361.089 (UPB E361.008), le somme derivanti da
recuperi relativi ai contributi erogati per interventi
di edilizia agevolata, ai fini della tenuta,
manutenzione e informatizzazione dell’anagrafe dei
beneficiari delle agevolazioni in materia di edilizia
residenziale.
ARTICOLO 32
1. Per le finalità previste dall’articolo 167, comma 6,
del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive
modificazioni, l’Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato
a disporre, con proprio decreto, l’ulteriore iscrizione
in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 (UPB S04.06.005)
e SC04.2445 (UPB S04.09.003), in capo ai rispettivi
centri di responsabilità, delle somme provenienti dalle
sanzioni erogate a’ termini dell’articolo 167, comma 5,
del decreto legislativo n. 42 del 2004, con contestuale
accertamento in conto del capitolo d’entrata EC350.034
(UPB E350.002).
ARTICOLO 33
1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e
assetto del
territorio, su conforme deliberazione della Giunta
regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo
di concerto con l’Assessore dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con
propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte al
fondo da ripartire di cui al capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001),
ai vari capitoli, istituiti o da
istituire, nell’ambito delle corrispondenti unità
previsionali di base, istituite o da istituire, per
l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale).
2. Con la stessa procedura è autorizzato il ripristino
delle disponibilità occorrenti nel fondo da ripartire di
cui al precitato capitolo SC05.0001 (UPB S05.01.001),
mediante riduzione degli stanziamenti dei vari capitoli
di spesa alimentati dal fondo stesso.
ARTICOLO 34
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per
il quadriennio 2009-2012 nel testo allegato alla
presente legge.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO PLURIENNALE
ARTICOLO 35
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio pluriennale della Regione per il quadriennio
2009-2012.
ARTICOLO 36
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Sardegna.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 14 maggio 2009
Cappellacci
ALLEGATO 1
ALLEGATO Bilancio di previsione per l’anno 2009 e
bilancio luriennale pergli anni 2009-2012
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
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