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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Capo I
Disposizioni di carattere finanziario e programmatico
Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario
1. Ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5
maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità della Regione), e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzato, nell’anno 2005, il ricorso
ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a
prestiti obbligazionari, dall’Amministrazione regionale
esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di
euro 568.000.000, a copertura delle spese elencate nella
tabella F, allegata alla presente legge (UPB E03.032).
2. Le condizioni e le modalità previste dai commi 5, 6,
11, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 1 della legge
regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997),
trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o
l’emissione dei prestiti obbligazionari di cui al comma
1.
3. I mutui ed i prestiti obbligazionari di cui al comma
1 possono essere stipulati per una durata massima di
ammortamento di trent’anni. La Giunta regionale, con
propria delibera, stabilisce i criteri di contrazione e
di emissione, anche con specifico riferimento alla
scelta tra tasso fisso e variabile, nonché il tasso
massimo da corrispondere, che comunque deve essere tale
da garantire l’economicità dell’operazione rispetto a
quella eventualmente realizzabile con la cassa depositi
e prestiti.
4. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre
dal 1° gennaio 2006; il relativo onere è valutato in
euro 32.848.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035
(UPB S03.050 e S03.051).
5. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura
al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre
2004, stimato in euro 2.811.887.000 (UPB E03.032) e
derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a
tutto il 2003 (pari ad euro 2.918.567.000) e del saldo
finanziario dell’anno 2004 - calcolato come differenza
tra l’ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello
stesso anno (pari ad euro 643.320.000) e il risultato
dell’applicazione del disposto di cui al comma 2
dell’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2004,
n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria
2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24
(Istituzione dell’Ente Foreste) stimato in euro
750.000.000 - mediante ricorso all’indebitamento con le
condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 (UPB
E03.032); i relativi oneri sono valutati in euro
162.500.000 per ciascuno degli anni dal 2006 al 2035 (UPB
S03.050 e UPB S03.051).
6. Il ricorso all’indebitamento di cui al comma 5 è
ridotto in relazione all’acquisizione di maggiori
entrate, nell’anno 2005, derivanti da operazioni di
privatizzazione del patrimonio disponibile regionale.
7. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge,
sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel corso degli anni
2005, 2006 e 2007; i relativi stanziamenti sono
determinati come segue:
a) Fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006)
2005 euro 6.600.000
2006 euro 10.000.000
2007 euro 10.000.000
b) Fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007)
2005 euro 1.750.000
8. Le autorizzazioni di spesa per le quali le
disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la
loro determinazione, a’ termini della lettera b bis) del
comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 29 aprile
2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate
nella misura indicata nell’allegata tabella C.
9. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un
decremento, a’ termini della lettera b ter) del comma 6
dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003,
sono determinate nella misura indicata nell’allegata
tabella D.
10. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone
un incremento restano determinate, per gli anni 2005 -
2007, nella misura indicata nell’allegata tabella E.
11. Ai fini del concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007,
ai sensi del comma 39 dell’articolo 1 della Legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2005)), gli enti locali calcolano il
complesso delle spese di cui al comma 24 del succitato
articolo 1, al netto delle spese d’investimento che nel
triennio 2001-2003 risultavano gestite fuori bilancio a’
termini dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio
1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure
amministrative e l’acceleramento della spesa), nonché al
netto dei finanziamenti regionali destinati a spese di
investimento ed a funzioni trasferite o delegate dalla
Regione agli enti locali medesimi.
12. La limitazione disposta dal comma 116 dell’articolo
1 della Legge n. 311 del 2004 non si applica alle
assunzioni di personale, a tempo determinato o con
convenzione o con contratti di collaborazione a
progetto, il cui onere è finanziato con risorse
regionali a destinazione vincolata.
Art. 2
Chiusura di contabilità speciali e conti correnti ai
sensi della legge regionale n. 1 del 1975
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la contabilità
speciale di cui ai titoli I e II della Legge 24 giugno
1974, n. 268 (Rifinanziamento, integrazione e modifica
della Legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario
per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e
riforma dell’assetto agropastorale in Sardegna), è
soppressa.
2. Le disponibilità finanziarie rivenienti da tale
chiusura sono destinate:
a) per complessivi euro 166.518.548 al programma
d’intervento per gli anni 1994-1999 di cui alla Legge 23
giugno 1994, n. 402 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 26 aprile 1994, n. 248,
recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico
e sociale della Sardegna, in attuazione dell’articolo 13
dello Statuto speciale) e in particolare per euro:
1) 29.440.768 al titolo di spesa 12.3.01 - incentivi al
settore industriale, legge regionale 15 aprile 1994, n.
15 (Nuovi incentivi per le attività industriali);
2) 70.570 al titolo di spesa 12.3.02, lettera b) -
imprenditoria giovanile nel settore turistico;
3) 2.582.284 al titolo di spesa 12.3.02, lettera c) -
interventi nel settore ittico;
4) 5.164.569 al titolo di spesa 12.5.01 - interventi per
la continuità territoriale;
5) 44.260.357 al titolo di spesa 12.5.02 - problema
energetico regionale;
6) 85.000.000 al titolo di spesa 12.6.00 - fondo di
riserva;
b) alle entrate della Regione (UPB E03.008) le
disponibilità residue, valutate in euro 64.496.000,
delle quali una quota pari ad euro 15.501.000 è iscritta
in un apposito capitolo dell’UPB S03.079 per essere
destinata alle finalità di cui al titolo di spesa
11.3.10/I del programma d’intervento per gli anni
1988-1990 di cui alla Legge n. 268 del 1974.
3. È disposta la chiusura dei conti correnti bancari
intestati alla Regione ed accesi, ai sensi dell’articolo
4 della legge regionale n. 1 del 1975, a tutto il 31
dicembre 1999; le relative disponibilità, valutate in
euro 25.000.000, sono riversate alle entrate della
Regione (UPB E01.026).
4. All’assolvimento degli obblighi persistenti in capo
all’Amministrazione regionale si provvede mediante
attingimento, per quelli discendenti dal comma 1, dal
fondo di riserva di cui al titolo di spesa 12.6.00,
secondo le procedure previste dall’articolo 31 della
legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche
ed integrazioni, e, per quelli discendenti dal comma 3,
mediante attingimento dai fondi di cui al medesimo
articolo 31.
5. In caso di carenza di disponibilità finanziarie sul
titolo di spesa 12.6.00 per l’assolvimento degli
obblighi di cui al comma 4, si provvede ad impinguare lo
stesso titolo mediante attingimento dal fondo di cui
all’UPB S03.015.
Art. 3
Recuperi e soppressione di fondi di rotazione o
assimilati
1. È disposta, nell’anno 2005, la soppressione dei
seguenti fondi, le cui relative disponibilità sono
riversate alle entrate del bilancio regionale (UPB E03.031):
a) fondo istituito presso la Banca CIS, ai sensi della
Legge 1° febbraio 1965, n. 60 (Costituzione di fondi di
rotazione presso l’ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle
piccole e medie industrie);
b) fondi istituiti presso la Banca Nazionale del Lavoro
e il Banco di Sardegna, ai sensi della legge regionale
18 novembre 1968, n. 47 (Interventi per le zone
industriali); sono abrogati gli articoli da 1 a 5, 12 e
13 della succitata legge regionale n. 47 del 1968.
2. È disposta la soppressione del fondo istituito presso
la Banca CIS, ai sensi dell’articolo 4 della legge
regionale 7 maggio 1953, n. 22 (Provvidenze dirette a
promuovere e favorire lo sviluppo delle attività
industriali e commerciali in Sardegna), le cui
disponibilità, al netto delle competenze dovute a Banca
CIS, sono iscritte, previo accertamento in conto
entrate, con provvedimento dell’Assessore competente in
materia di bilancio, in conto dell’UPB S09.046 per
essere destinate alla gestione liquidatoria della
Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest
Spa e INTEX Spa e loro collegate, per il quale
intervento è, altresì, autorizzata, nell’anno 2005, la
spesa di euro 6.500.000. (UPB S09.046).
3. Le somme derivanti da rientri, recuperi,
disponibilità e interessi sui fondi di rotazione non
operativi di cui ai sottoelencati fondi:
a) legge regionale n. 8 del 1997, articolo 16,
Interventi a favore delle aziende cooperative
agroindustriali c/o Banca CIS;
b) legge regionale n. 8 del 1997, articolo 16,
Interventi a favore delle aziende cooperative
agroindustriali c/o SFIRS;
c) legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, Provvidenze
a favore della piccola industria cantieristica e
peschereccia c/o il CIS;
d) legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, Provvidenze a
favore delle imprese di navigazione c/o il CIS;
devono essere semestralmente riversate alle entrate del
bilancio regionale (UPB E03.031 - Cap. 36103); le
suddette somme devono essere riversate al netto delle
spese relative ai costi di tenuta dei fondi medesimi.
Nell’eventualità di mancanza di disponibilità sul fondo
per la copertura di tali spese si provvede mediante
attingimento dal fondo di cui all’articolo 31 della
legge regionale n. 11 del 1983, secondo le procedure
previste nello stesso articolo.
4. È disposto, nell’anno 2005, il versamento, in conto
entrate del bilancio regionale, della somma complessiva
di euro 20.000.000 riveniente dai sottoelencati fondi di
rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):
a) euro 15.000.000 dal fondo relativo all’articolo 6
della legge regionale n. 22 del 1953 (Fondo di
garanzia), costituito presso la Banca CIS;
b) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge
regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un
fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi
nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS;
c) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge
regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;
e) euro 1.000.000 dal fondo relativo all’articolo 32
della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 (Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n.
9 (legge finanziaria 1996), integrata dalla legge
regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della
legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in
favore del Consorzio di ricerca CORISA di Alghero)),
costituito presso la SFIRS.
5. È disposto, con atto amministrativo del direttore di
servizio competente in materia di credito, il
riversamento alle entrate del bilancio regionale delle
eccedenze di disponibilità sussistenti sui fondi di
garanzia istituiti ai sensi delle vigenti leggi di
settore, presso gli istituti convenzionati (UPB E03.031).
Art. 4
Razionalizzazione e controllo della spesa
1. Ai sensi dell’articolo 11 del reg. CE n. 1260 del 21
giugno 1999, l’Assessorato della programmazione,
bilancio, credito ed assetto del territorio attiva
flussi informativi sulla finanza degli enti, aziende,
agenzie, società compartecipate regionali e società
facenti parte del settore pubblico allargato del
territorio regionale, predisponendo il conto consolidato
della Regione ed avvalendosi del Nucleo conti pubblici
territoriali istituito presso la Regione Sardegna; le
eventuali risorse statali attribuite alla Regione
Sardegna ai sensi dell’articolo 73 della Legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2002)) e della deliberazione CIPE n. 134 del
2003 sono utilizzate per incentivare l’attività e il
personale del Nucleo conti pubblici territoriali; il
relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore competente in
materia di bilancio, a’ termini della lettera i)
dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n.
1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Nella legge regionale 15 maggio 1995, n. 14
(Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali) sono introdotte le
seguenti modifiche:
a) nell’articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
“1 bis. Le variazioni compensative tra capitoli della
medesima Unità Previsionale di Base, le variazioni per
le integrazioni di cassa e i prelevamenti dai fondi di
riserva sono effettuati con determinazione del direttore
generale; tali determinazioni sono inviate, per
conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena
di decadenza, ai Consigli di amministrazione, ovvero al
Commissario straordinario, agli Assessori regionali
competenti per materia e all’Assessore regionale
competente in materia di bilancio.”;
b) nel comma 3 dell’articolo 4 le parole “per una sola
volta” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo
di due volte”;
c) nel comma 6 dell’articolo 4 l’espressione da “e, per
i bilanci” sino a “bilancio regionale” è sostituita
dalla seguente:
“I bilanci di previsione degli enti e le relative
variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da
trasferimenti dalla Regione, devono essere adottati
entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte
della Giunta regionale, della proposta di bilancio
regionale o delle relative variazioni.”.
3. La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 2 della
legge regionale n. 3 del 2003, la contabilità di tipo
economico-patrimoniale in via sperimentale a partire
dall’anno 2007 e in via definitiva dall’anno 2008; le
relative modalità di applicazione sono stabilite in un
apposito disegno di legge che è presentato al Consiglio
regionale entro novanta giorni dalla data di
approvazione della presente legge.
Capo II
Disposizioni in materia di opere pubbliche e attività
produttive
Art. 5
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia
1. L’ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è
soppresso a far data dal 29 luglio 2005, ai sensi di
quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 3 della legge
regionale 7 maggio 1999, n. 15, come modificato
dall’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2003, n.
7, ed è posto in liquidazione. Per la gestione
liquidatoria trovano applicazione, per quanto
compatibili, le disposizioni previste nell’articolo 5
della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33; ulteriori
modalità e criteri sono stabiliti con direttive della
Giunta regionale.
2. Il Commissario liquidatore dell’ESAF, entro tre mesi
dalla nomina, presenta il piano finanziario della
gestione liquidatoria comprendendovi gli oneri
finanziari conseguenti all’avvio della gestione di ESAF
Spa, disposta dall’articolo 3 della legge regionale n.
15 del 1999. Le operazioni di liquidazione non possono
protrarsi oltre il termine di ventiquattro mesi dalla
data di approvazione, da parte della Giunta regionale,
del programma di liquidazione.
3. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria
di cui ai commi 1 e 2 è disposto lo stanziamento di euro
10.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro
5.000.000 per l’anno 2007 (UPB S08.014).
4. All’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1990,
n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche
e di edilizia residenziale), sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) nel comma 1 le parole “lire 200.000.000” sono
sostituite da “euro 200.000”;
b) nel comma 2 le parole “lire 500.000.000” sono
sostituite da “euro 1.000.000”.
5. Le tariffe idriche dell’acqua grezza ad usi multipli
sono stabilite annualmente con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dei lavori
pubblici, sulla base dei principi e dei criteri previsti
dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.
6. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
2.000.000 quale concorso regionale nei finanziamenti ai
comuni per la concessione di contributi integrativi ai
conduttori di abitazione in locazione previsti
dall’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (UPB
S08.045).
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare,
nell’anno 2005, all’Ente autonomo del Flumendosa un
contributo straordinario di:
a) euro 4.000.000 per la copertura dei maggiori costi
energetici e di esercizio relativi al recupero delle
risorse marginali del sistema Flumendosa-Campidano di
approvvigionamento idrico multisettoriale dell’area
meridionale della Sardegna (UPB S08.014);
b) euro 2.500.000 per gli oneri di manutenzione delle
infrastrutture del sistema appartenenti al demanio
regionale (UPB S08.055).
8. I soggetti che si trovano in posizione debitoria
verso l’Ente autonomo del Flumendosa, per forniture
idriche erogate dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre
2004, possono chiedere, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
rateizzazione settennale delle somme dovute al suddetto
ente. Per accedere alla rateizzazione i soggetti devono
versare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un acconto del dieci per
cento dell’intera somma dovuta.
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a coprire
quota parte dei ratei, relativamente alle forniture
idriche effettuate negli anni ricompresi nel suindicato
periodo, caratterizzati da condizioni climatiche di
grave e persistente siccità e quindi da rilevanti costi
unitari di produzione.
10. I criteri e le modalità dell’intervento, nonché il
piano finanziario dell’eventuale ripartizione tra
soggetto debitore e Amministrazione regionale delle
quote dei ratei annui sono definiti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con delibera della Giunta regionale, adottata su
proposta dell’Assessore dei lavori pubblici di concerto
con l’Assessore della programmazione, bilancio, credito
e assetto del territorio.
11. Per le finalità di cui ai commi 8, 9 e 10 è
autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno
degli anni dal 2005 al 2011 (UPB S08.014).
12. Al fine di consentire l’avvio della realizzazione
degli interventi di assetto idrogeologico delegati al
Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale,
l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare
anticipatamente, in deroga a quanto previsto dal comma 6
dell’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2004, e
successive modifiche ed integrazioni, le quote di
finanziamento impegnate a favore del medesimo consorzio,
considerando utili per il diritto alla erogazione delle
diverse rate, oltre alle somme spese, le somme non
disponibili a seguito del pignoramento disposto
dall’autorità giudiziaria per il recupero dei crediti
vantati dall’Ente autonomo del Flumendosa.
13. Per la concessione di finanziamenti volti alla
realizzazione di opere pubbliche primarie e di
infrastrutture di interesse degli enti locali è
autorizzato lo stanziamento di euro 12.000.000 per
l’anno 2005 (UPB S08.073).
14. Per la progettazione delle opere di viabilità di
interesse regionale e statale, comprese quelle relative
alla viabilità statale da trasferire alla Regione ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 99 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzato lo
stanziamento di euro 2.000.000 nell’anno 2005 e di euro
3.000.000 nell’anno 2006 (UPB S08.081).
15. Per far fronte alle spese necessarie all’esecuzione
di opere urgenti di sistemazione e consolidamento a
difesa del suolo inerenti gli eventi alluvionali del
novembre 1999, il Comune di Castelsardo è autorizzato ad
utilizzare i finanziamenti nei limiti delle somme
erogate dall’Amministrazione regionale a titolo di
anticipazione.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il requisito dell’impossidenza di altri
alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare,
richiesto ai fini della concessione di agevolazioni
previste dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32
(Fondo per l’edilizia abitativa), e successive modifiche
ed integrazioni, è esteso all’intero territorio della
Sardegna ed ai tre anni precedenti la data di
presentazione della domanda. Nei comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali sia stato
accertato uno spopolamento negli ultimi dieci anni
superiore al 10 per cento, il contributo in conto
interessi è pari al 70 per cento del tasso di
riferimento per gli interventi di recupero, comprese le
spese per l’acquisto dell’immobile, nelle zone
classificate A dagli strumenti urbanistici. La Giunta
regionale aggiorna il programma di intervento previsto
dalla citata legge regionale, assicurando la priorità
degli interventi a soggetti e nuclei familiari
appartenenti a fasce sociali deboli. La disposizione di
cui al presente comma si applica ai procedimenti non
ancora avviati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
17. Il comma 9 dell’articolo 16 della legge regionale 22
aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) è soppresso.
18. Per le spese connesse alle attività di monitoraggio
nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, nonché
per le spese di tenuta e manutenzione dell’anagrafe dei
beneficiari di contributi e agevolazioni in materia di
edilizia residenziale, è autorizzato, anche per
l’attivazione di apposita convenzione con l’Osservatorio
economico di cui al comma 7 dell’articolo 41, lo
stanziamento di euro 125.000 nell’anno 2005; agli oneri
per gli anni successivi si provvede con legge
finanziaria (UPB S08.045).
19. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
2.500.000 per la realizzazione o il completamento di
edifici di culto; il relativo programma di intervento è
approvato dalla Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore dei lavori pubblici, ai sensi della
lettera i) dell’articolo 4 della legge regionale n. 1
del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S08.039).
20. Per la realizzazione ed il completamento del
programma di interventi strutturali sulle opere di
sbarramento esistenti di cui all’articolo 11 della legge
regionale 15 aprile 1998, n. 11, è autorizzata nell’anno
2005 l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S08.055).
21. Per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri di
cui al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 22
dicembre 2003, n. 13, è autorizzato, nell’anno 2005,
l’ulteriore stanziamento di euro 3.500.000 (UPB S08.073).
22. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
3.000.000 per la concessione di contributi alle province
per la manutenzione straordinaria delle strade di loro
competenza; il predetto stanziamento è ripartito fra le
province sulla base della lunghezza chilometrica della
propria rete stradale (UPB S08.073).
23. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della
legge regionale n. 9 del 2004 è sostituita dalla
seguente:
“b) 15 per cento dell’importo della delega o della
concessione all’atto dell’affidamento dei lavori;”.
24. È autorizzata, nell’anno 2005, la concessione di un
contributo di euro 650.000 a favore della diocesi di
Ozieri per i lavori di recupero e di restauro della
struttura e del patrimonio artistico e storico della
cattedrale di Ozieri (UPB S08.073).
Art. 6
Disposizioni nel settore agricolo
1. Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della
legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento
delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura
agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle
infrastrutture rurali e della silvicoltura), le parole
“nella misura del 100 per cento” sono sostituite con
“fino al 100 per cento”.
2. È disposto il non recupero delle anticipazioni
erogate agli enti pubblici economici fusi nel Consorzio
di bonifica dell’Oristanese, per l’acquisto e
l’installazione di strumenti aziendali per la misura del
consumo idrico, a condizione che le opere siano
completate e collaudate entro il 31 dicembre 2005.
3. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di
euro 6.000.000 a favore dell’Ente regionale di sviluppo
e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) per la
concessione di contributi straordinari a favore delle
imprese del comparto lattiero-caseario ovi-caprino per
il miglioramento della qualità del latte nelle zone
diverse da quelle dichiarate svantaggiate ai sensi
dell’articolo 17 del regolamento comunitario n. 1257 del
1999 e successive modifiche ed integrazioni (UPB
S06-035); i contributi di cui al presente comma sono
concessi in ottemperanza del Reg. CE 1860/2004
concernente gli aiuti de minimis nei settori
dell’agricoltura e della pesca.
4. Per la ricezione ed istruttoria delle domande
concernenti le misure del Piano di sviluppo rurale,
delle domande di aiuto de minimis e delle domande per i
carburanti agevolati, è autorizzata la stipulazione di
convenzioni con i Centri di assistenza agricola (CAA)
operanti in Sardegna; la relativa spesa è valutata in
annui euro 400.000 (UPB S06.011).
5. I termini di cui all’articolo 2 della legge regionale
4 aprile 1996, n. 18, già prorogati dal comma 1
dell’articolo 19 della legge regionale n. 3 del 2003,
sono riaperti per la durata di un ulteriore anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge
regionale 17 novembre 2000, n. 21 non trovano
applicazione per i progetti finanziati con i fondi della
programmazione negoziata nazionale che possono essere
finanziati al cento per cento.
7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a
finanziare, nella misura massima del 50 per cento, la
costituzione dei fondi di esercizio delle organizzazioni
dei produttori riconosciute ai sensi del decreto
legislativo n. 228 del 2001 e successive modifiche ed
integrazioni, per la realizzazione di programmi di
attività di cui all’articolo 28 del medesimo decreto.
L’aiuto sarà erogato dopo l’approvazione da parte della
Commissione europea delle direttive di attuazione,
emanate con deliberazione della Giunta regionale; la
relativa spesa è valutata in euro 100.000 per l’anno
2005 (UPB S06.063).
8. Al fine di assolvere l’obbligo previsto dal decreto
interministeriale del 26 luglio 2000, per la formazione
e l’aggiornamento dello schedario viticolo e
dell’inventario del potenziale produttivo viticolo,
previsto dalle norme comunitarie che hanno riformato
l’Organizzazione comune di mercato vitivinicolo, è
disposta in caso di ritardata presentazione della
dichiarazione delle superfici vitate, successiva al
termine del 31 dicembre 2001 stabilito dal richiamato
decreto ministeriale, la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 100 per ettaro. La sanzione è ridotta
ad un terzo se il ritardo non supera i sessanta giorni.
Se le superfici dichiarate differiscono in misura
superiore al 20 per cento sia in eccesso che in difetto
rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, è
disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 75
euro per ettaro di differenza fra la superficie
dichiarata e la superficie effettiva. I soggetti che
ottengono la regolarizzazione di cui alla lettera a) del
paragrafo 3 dell’articolo 2 del reg. CE n. 1493 del 1999
sono tenuti al versamento di una somma pari a euro 100
per ettaro di superficie interessata alla
regolarizzazione. L’importo delle sanzioni è rapportato
alla superficie vitata ed è arrotondato all’euro
superiore (UPB E06.014).
9. Sulle economie realizzate su finanziamenti erogati
per la realizzazione di programmi di intervento, l’Ente
regionale di sviluppo e assistenza tecnica in
agricoltura (ERSAT) è autorizzato ad attivare, per il
triennio 2005-2007, un programma finalizzato a sostenere
il miglioramento qualitativo dei formaggi pecorini a
Denominazione di Origine Protetta.
10. Il programma di cui al comma 9 è attuato
contestualmente all’avvio delle procedure di modifica
dei relativi disciplinari di produzione.
11. Le provvidenze a favore del settore agricolo
previste dalla Legge 28 novembre 1965 n. 1329,
(Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine
utensili) e trasferite ai sensi del decreto legislativo
n. 112 del 1998, sono concesse agli operatori che
abbiano presentato domanda a decorrere dal 1° gennaio
2001.
Art. 7
Interventi di risanamento finanziario dei consorzi di
bonifica e interventi di sviluppo rurale
1. Una quota parte delle disponibilità esistenti nel
conto residui del capitolo 06103 (UPB S06.028) è
destinata a finanziare un piano di risanamento
finalizzato a fronteggiare la grave crisi finanziaria
dei consorzi di bonifica determinata dall’aumento degli
oneri conseguenti al ripetersi di eventi calamitosi.
2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma
agropastorale, sentito il parere della competente
Commissione consiliare.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, approva un
apposito disegno di legge di riordino, riforma e
razionalizzazione dei consorzi di bonifica.
4. Una ulteriore quota parte delle disponibilità
esistenti nel conto dei residui del capitolo 06103.00,
pari a 20.000.000 di euro, è destinata alla
realizzazione di una misura di sviluppo rurale,
finalizzata a salvaguardare e valorizzare il paesaggio
agrario regionale, alla gestione attiva dei boschi
finalizzata alla difesa degli stessi dagli incendi, alla
manutenzione ed al recupero di elementi tipici del
paesaggio rurale, quali i muretti a secco e le siepi, a
favorire il benessere degli animali, a migliorare la
qualità delle produzioni agricole e zootecniche anche
mediante l’estensivizzazione delle stesse.
5. La predetta somma può essere utilizzata anche per il
cofinanziamento del Piano di sviluppo rurale al fine di
aumentare le dotazioni del FEOGA-garanzia destinate alla
Regione Sardegna; alle conseguenti variazioni di
bilancio provvede, con proprio decreto, l’Assessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio.
6. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di
euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di
bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di
introiti per la vendita di energia elettrica, di un
contributo per l’abbattimento dei costi energetici per
il sollevamento dell’acqua (UPB S06.053).
7. I termini di impegnabilità ed eventuale versamento
disposti dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto
2002, n. 15, per i Comuni che hanno ricevuto un
finanziamento con delibera della Giunta regionale n.
28/25 del 28 agosto 2001 per i progetti di potenziamento
di elettrificazione rurale, ai sensi dell’articolo 18
della legge regionale n. 21 del 2000, sono prorogati di
un ulteriore anno.
Art. 8
Interventi nel settore dei trasporti1.
È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di euro
85.583.000 per la concessione alle aziende di trasporto
esercenti servizi pubblici di linea dei contributi
previsti dall’articolo 2 della legge regionale 27 agosto
1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di
esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto
esercenti servizi pubblici di linea a carattere
regionale e locale), e successive modifiche ed
integrazioni; una quota del suddetto stanziamento, per
un importo fino ad euro 8.500.000, è destinata alla
copertura del rinnovo del C.C.N.L. del trasporto
pubblico locale (UPB S13.011).
2. Nell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 1982,
e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5
è inserito il seguente:
“5 bis. I contributi per la costruzione e per l’acquisto
di infrastrutture ed impianti fissi possono essere
concessi anche ad enti locali, singoli o associati,
ancorché non concessionari di servizi pubblici di linea
per viaggiatori di interesse regionale, purché
finalizzati alla realizzazione di autostazioni e di
fermate comuni a tutti i servizi di trasporto pubblico,
indipendentemente dal vettore esercente.”.
Capo III
Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e
attività culturali e socio-sanitarie
Art. 9
Disposizioni in materia di lavoro
1. L’articolo 34 della legge regionale 24 ottobre 1988,
n. 33 (Politica attiva del lavoro) è sostituito dal
seguente:
“Art. 34 (Valutazione tecnica) - 1. La valutazione
tecnica in ordine agli interventi finanziati è svolta da
un gruppo di lavoro costituito con decreto
dell’Assessore competente, composto da cinque funzionari
dipendenti dell’Agenzia regionale del lavoro e
dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale e
cooperazione sociale.”.
2. A valere sullo stanziamento iscritto in conto dell’UPB
S10.040 é autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
1.760.000 per l’erogazione di contributi a favore delle
organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute
per le finalità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5
dell’articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1957,
n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre
1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in
Sardegna lo sviluppo dell’attività cooperativistica)
come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n.
17, relative all’anno 2004.
3. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
26.231.000 per la realizzazione del programma di
formazione professionale (UPB S10.049).
4. Al fine di garantire entro il termine massimo del 31
dicembre 2007 la cessazione degli effetti previsti dalla
legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di
personale docente presso i centri degli enti privati e
presso i centri regionali di formazione professionale),
la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, approva un disegno di
legge che preveda modalità di incentivo all’esodo e di
ricollocazione presso altre istituzioni o enti, del
personale inserito nell’Albo di cui all’articolo 1 della
suddetta legge regionale n. 42 del 1989.
Art. 10
Interventi integrati per il lavoro
1. Gli interventi a favore del lavoro, nel corso del
2005, sono adottati attraverso un piano integrato
comprendente le seguenti azioni:
a) emanazione di un bando, per gli anni 2005 e 2006, ai
sensi degli articoli 1 e 11 della legge regionale 24
dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del
lavoro) per il quale sono destinate le risorse impegnate
nell’anno 2004 a valere sull’UPB S10.025 (Cap. 10073),
per un importo complessivamente pari a euro 12.000.000,
in ragione di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni
2005-2006. Il bando di cui sopra deve incentivare le
assunzioni secondo le seguenti priorità:
1) assunzione di soggetti delle categorie protette e
svantaggiate di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in
eccedenza rispetto alla quota obbligatoria, e degli
ultraquarantacinquenni;
2) contratti a tempo indeterminato full-time;
3) contratti a tempo indeterminato part-time
orizzontale.
Nella predisposizione della graduatoria di merito del
citato bando, rispettando i criteri di priorità
suindicati, devono avere ulteriore priorità dal punto di
vista della tipologia societaria “le imprese”;
b) finanziamento dell’articolo 19 della legge regionale
24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi
finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema
produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione
del bilancio), da destinare agli interventi di cui ai
punti a) e b) del medesimo articolo; la concessione di
finanziamenti de minimis è consentita solo per la
costituzione di nuove imprese; per gli interventi di cui
sopra è autorizzata, a valere sulla UPB S04.017, la
spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2005-2006-2007;
c) interventi a sostegno di iniziative locali di
sviluppo e occupazione diretti:
1) alla prosecuzione delle attività dei centri servizi
per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
2) all’erogazione di piccoli sussidi (ai sensi del reg.
FSE 1262/99);
3) all’erogazione di prestiti d’onore;
4) alle attività di assistenza e accompagnamento alle
imprese;
d) interventi per la promozione e l’adeguamento dei
centri rurali minori diretti a:
1) restauro conservativo di aree di particolare
interesse;
2) realizzazione dei centri d’informazione e dei
percorsi turistici;
3) recupero dei borghi e delle case rurali per la
valorizzazione turistica;
4) incentivi de minimis per la promozione del turismo
rurale;
e) interventi a sostegno di nuove iniziative
imprenditoriali, individuate nell’ambito della nuova
programmazione integrata territoriale, promosse
prioritariamente dai giovani nei seguenti settori:
1) tutela e valorizzazione dell’ambiente;
2) promozione e valorizzazione del patrimonio culturale;
3) iniziative imprenditoriali innovative e ad alto
contenuto tecnologico,
4) iniziative per la messa in rete di sistemi
territoriali di imprese;
5) turismo;
6) agricoltura e sviluppo delle aree rurali;
7) trasformazione e commercializzazione delle produzioni
tipiche regionali.
Per tali iniziative è finalizzata la spesa di
110.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
a valere sui fondi del POR Sardegna 2000-2006.
2. In attuazione del principio di coesione territoriale
ed al fine di assicurare la più equilibrata
distribuzione delle risorse in tutto il territorio
regionale, i fondi di cui al comma 1 sono ripartiti e
spesi attraverso le procedure definite nel complemento
di programmazione del POR Sardegna 2000-2006, avuto
riguardo alle finalità di cui all’articolo 19 della
legge regionale n. 37 del 1998 e ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto speciale della Regione.
Art. 11
Istituzione dei regimi di aiuto a sostegno delle
attività produttive in applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE e relativi regolamenti comunitari di
attuazione.
1. La Regione Sardegna promuove lo sviluppo del sistema
produttivo regionale tramite l’istituzione di strumenti
di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili
con risorse comunitarie, statali e private per favorire
la coesione interna e la competitività dei sistemi
regionali attraverso la concentrazione e l’integrazione
degli interventi nella logica delle filiere produttive,
dei contratti di investimento e dei pacchetti integrati
di agevolazioni.
2. I regimi di aiuto istituiti con le procedure previste
dal presente articolo, nonché qualsiasi aiuto
accordabile nell’ambito di ogni singolo regime, sono
istituiti in applicazione e nel rispetto delle
condizioni previste dai regolamenti di esenzione
approvati dalla Commissione europea di cui al reg. CE n.
68 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti destinati
alla formazione, di cui al reg. CE n. 69 del 12 gennaio
2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti di importanza minore e di cui
al reg. CE n. 70 del 12 gennaio 2001 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese, pubblicati nella G.U.C.E. serie L del 13
gennaio 2001, n. 10, di cui al reg. CE n. 1/2004 del 23
dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, pubblicato nella G.U.U.E. serie L del
3 gennaio 2004, n. 1, e successive modifiche ed
integrazioni.
3. In osservanza e nei limiti previsti dalla “Carta
degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2000-2006 in Italia” pubblicata nella G.U.C.E.
2000/C175/05, dai succitati regolamenti, dalla vigente
normativa comunitaria di settore, nonché dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall’articolo 19
della Legge 24 novembre 2000, n. 340, la Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore competente per
materia e di concerto con l’Assessore della
programmazione, sentito il partenariato istituzionale,
economico e sociale, definisce con apposite direttive di
attuazione, per le specifiche finalità indicate delle
leggi di settore vigenti, POR Sardegna 2000-2006 e
relativo Complemento di programmazione, e per le
finalità indicate nel comma 1 del presente articolo,
dando priorità alle attività produttive inserite negli
strumenti della programmazione integrata, le modalità ed
i criteri di attuazione degli strumenti e dei regimi di
cui ai commi 1 e 2, nonché i massimali di intensità
degli aiuti, le limitazioni ed i vincoli per i soggetti
beneficiari. Le direttive sono trasmesse alla
Commissione consiliare competente che esprime il proprio
parere entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde
dal parere.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono
utilizzate le risorse statali, le risorse del POR
Sardegna 2000-2006 iscritte nel bilancio regionale
destinate a finanziare interventi di incentivazione, le
risorse individuate in specifici accordi di programma
quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la
stipula di specifici accordi di programma o procedure di
programmazione integrata, le risorse finalizzate allo
sviluppo locale nella disponibilità di altri soggetti.
5. Nel caso in cui i regimi di aiuto di cui ai commi
precedenti siano già previsti in leggi regionali di
settore, le stesse continuano ad operare fino alla data
di entrata in vigore delle direttive.
Art. 12
Disposizioni nel settore dell’istruzione, cultura,
spettacolo e sport
1. A favore della formazione universitaria sono
autorizzati, nell’anno 2005, i seguenti interventi:
a) a decorrere dall’anno 2005 è istituito nel bilancio
regionale - UPB S11.070 - un fondo destinato a
finanziare le università diffuse nel territorio con una
dotazione per lo stesso anno di euro 7.633.000; in sede
di prima applicazione della presente disposizione e
nelle more di un complessivo riordino delle sedi
universitarie decentrate, nonché della valutazione dei
risultati dalle stesse conseguiti relativamente alle
attività svolte, la dotazione del fondo di cui alla
presente lettera, per l’anno 2005, è ripartita come
segue:
- corsi universitari ad Olbia
…………….....................................................
euro 129.000;
- corsi universitari ad Alghero
..................................................................
euro 1.350.000;
- corsi universitari a Tempio Pausania
........................................................
euro 319.000;
- Consorzio per la promozione degli studi universitari
nella Sardegna centrale ........euro 3.000.000;
- Consorzio UNO di
Oristano....................................................................
euro 2.220.000;
- Consorzio Forgea International
.................................................................
euro 170.000;
- Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI)
................................ euro 445.000;
alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con
legge finanziaria; con delibera della Giunta regionale,
su proposta dell’Assessore competente, previa
concertazione con i rettori delle università sarde ed i
rappresentanti delle università nel territorio, sono
definiti i criteri di riparto ed i programmi di spesa;
b) la spesa di euro 65.000 a favore della Facoltà
teologica della Sardegna, quale contributo per le spese
di funzionamento (UPB S11.070);
c) la spesa di euro 78.000 a favore delle scuole
superiori per traduttori e interpreti per le finalità
previste dall’articolo 24 della legge regionale 6
dicembre 1997, n. 32 (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale n. 8 del 1997 (legge finanziaria 1997) e
disposizioni varie) (UPB S11.070);
d) la spesa di euro 400.000, a valere sullo stanziamento
iscritto in conto dell’UPB S11.072 (Cap. 11160), per la
concessione di finanziamenti agli E.R.S.U. di Cagliari e
Sassari, per le spese sostenute, nell’anno 2005, per
l’erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi,
a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati
dalle Università di Cagliari e Sassari nelle sedi
universitarie decentrate nel territorio (UPB S11.072).
2. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
150.000 per l’erogazione di contributi “fitto casa” da
assegnare a giovani sardi che percorrono il loro iter
universitario in facoltà non presenti in Sardegna; per
l’assegnazione dei contributi si applicano i criteri
utilizzati dagli ERSU-Sardegna. L’Assessore della
pubblica istruzione emana, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, le
direttive per la concessione dei predetti contributi (UPB
S11.070).
3. Fino all’approvazione della normativa regionale di
trasferimento agli enti locali pubblici territoriali
della Sardegna delle competenze in materia di gestione
dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
in ambito culturale e del tempo libero, la Regione è
autorizzata ad erogare contributi agli enti interessati,
per concorrere agli oneri d’esercizio dei medesimi
servizi. La Giunta regionale, con apposite
deliberazioni, adottate a’ termini dell’articolo 19
della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, detta le
linee di indirizzo volte all’attuazione della presente
disposizione.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3
sono valutati per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
nei seguenti importi:
UPB S11.030 Cap. 11212 euro 7.070.000
UPB S11.036 Cap. 11284 euro 900.000
UPB S11.041 Cap. 11334 euro 1.033.000
UPB S11.048 Cap. 11247 euro 7.000.000
5. Il termine perentorio di trenta giorni di cui
all’articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n.
6, è prorogato, per l’anno 2005, a centoventi giorni. Lo
stanziamento individuato dallo stesso articolo è
ripartito tra i capoluoghi di provincia determinati ai
sensi dell’articolo 4 della legge regionale 1° luglio
2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di
nuove province, norme sugli amministratori locali e
modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4),
entro lo stesso termine.
6. L’importo di euro 100.000 recato dal capitolo 11029 (UPB
S11.020) è destinato integralmente al conferimento di
borse di studio previste dalla lettera c del comma 2
dell’articolo 25 della legge regionale 15 ottobre 1997,
n. 26.
7. Nel comma 1 dell’articolo 111 della legge regionale 4
giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988) dopo le
parole “nella misura del 75 per cento” è aggiunta la
frase “nei limiti della disponibilità di bilancio.”.
8. I finanziamenti destinati ai comuni singoli, ai sensi
della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi
a favore della istituzione di scuole civiche di musica),
e finalizzati all’attivazione e al finanziamento delle
scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2004-2005
e seguenti sono concessi, per effetto della presente
norma, ai comuni che hanno inoltrato regolare istanza ai
sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale
n. 28 del 1997 e che hanno avviato la regolare attività
corsuale entro il 31 dicembre del 2004.
9. L’importo di euro 50.000 recato dal capitolo 11028 (UPB
S11.020) è destinato integralmente alla organizzazione
della conferenza annuale sulla cultura e sulla lingua
sarda prevista dalla legge regionale n. 26 del 1997 che
deve svolgersi entro l’anno 2005.
10. Una quota dello stanziamento annuale di cui alla UPB
S11021 (cap. 11030), nella misura del 20 per cento, è
destinata al sostenimento delle spese relative
all’organizzazione e primo avvio delle attività connesse
alla celebrazione della giornata del popolo sardo “Sa
Die de sa Sardinia”, da realizzarsi nell’anno
successivo.
11. A favore delle attività di spettacolo e cultura sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) nell’anno 2005, la spesa di euro 200.000 per la
costituzione ed il funzionamento dello Sportello
Sardegna Film Commission, finalizzato a consentire la
produzione in loco di opere cinematografiche e
televisive e per la concessione di contributi a ciò
destinati dalla normativa regionale (UPB S11.041);
b) nell’anno 2005, la concessione di un contributo di
euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco
Grazia Deledda (UPB S11.041);
c) nell’anno 2005, la concessione di un contributo di
euro 30.000 all’Amministrazione provinciale di Nuoro per
l’organizzazione del Premio Grazia Deledda (UPB S11.041);
d) nell’anno 2005, la spesa di euro 35.000 a favore
della Fondazione Maria Carta, per le spese di
funzionamento e per l’attività istituzionale (UPB S11.020);
e) nell’anno 2005, la spesa complessiva di euro 50.000,
in ragione di euro 32.000 a favore dell’Associazione
sarda Intercultura per la concessione di borse di studio
finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi
di famiglie disagiate delle scuole medie superiori e di
euro 18.000 a favore dell’associazione AEGEE per la
concessione di borse di studio finalizzate a scambi di
istruzione per i giovani iscritti nelle Università della
Sardegna (UPB S11.075);
f) nell’anno 2005, la spesa di euro 220.000 per la
realizzazione degli interventi previsti dal comma 6
dell’articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n.
6, relativi alla concessione di borse di studio per la
frequenza della scuola di specializzazione per la
formazione iniziale degli insegnanti della scuola
secondaria (SSIS) (UPB S11.075);
g) nell’anno 2005, la concessione di un contributo di
euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi
per il funzionamento (UPB S11.041);
h) il contributo annuo alla Fondazione Teatro Lirico di
Cagliari è commisurato allo stanziamento a carico del
Ministero per i beni e le attività culturali previsto
dal Fondo unico per lo spettacolo, nei limiti delle
disponibilità annuali di bilancio (UPB S11.041);
i) nell’anno 2005 la spesa di euro 100.000 da destinare
al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di
riviste culturali aventi prevalentemente riferimento
alla realtà sarda; in particolare possono essere oggetto
di finanziamento studi e ricerche riguardanti qualunque
ambito scientifico; destinatari degli interventi possono
essere oltre ai soggetti privati, gli istituti di
ricerca ad esclusione delle università. Il relativo
programma di intervento è approvato dalla Giunta
regionale ai sensi della lettera i) dell’articolo 4
della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S11.075).
12. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 17
maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello
sport in Sardegna), è sostituito dal seguente:
“3. La liquidazione del saldo è autorizzata con apposito
provvedimento di spesa, che deve essere assunto in
conformità delle effettive spese sostenute, della
proficuità dell’attività svolta e di quant’altro
previsto nelle convenzioni di cui all’articolo 31.”.
13. È autorizzata, nell’anno 2005, la concessione di un
contributo straordinario di euro 90.000 alla Commissione
organizzatrice regionale (COR) dei Giochi sportivi
studenteschi 2005, per l’organizzazione in Sardegna
delle fasi regionali e nazionali degli stessi giochi e
per la partecipazione delle compagini sarde alla fase
nazionale (UPB S11.036).
14. Al fine di garantire continuità agli interventi
previsti dagli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale
3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a
sostegno dell’editoria locale, dell’informazione e
disciplina della pubblicità istituzionale),
dall’articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1997, e
dall’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, una quota pari al 60
per cento degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2005
è destinata ai programmi di spesa relativi all’anno
2004.
15. Le lettere c) ed f) del comma 1 dell’articolo 19
della legge regionale n. 22 del 1998 sono sostituite
dalle seguenti:
“c) 12 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di
3.000 copie; 6 centesimi di euro a copia per quelle
successive, fino a un massimo di 5.000 copie”;
“f) 8 centesimi di euro a copia fino ad un massimo di
3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore
alla spesa effettivamente sostenuta.”.
16. Sono abrogati:
a) il comma 14 dell’articolo 26 della legge regionale n.
7 del 2002; il relativo intervento, nella misura di euro
207.000, è incluso tra quelli di cui alla legge
regionale 24 novembre 1950, n. 64 (UPB S11.048 - Cap.
11243);
b) il comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 11
maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004).
Art. 13
Disposizioni in materia di sanità ed assistenza sociale
1. Al fine di garantire il coordinamento degli
interventi di politica sociale, nelle more della
revisione della legge regionale n. 1 del 1977, i
provvedimenti in materia di servizi ed interventi
socio-assistenziali sono assunti dagli Assessorati
competenti ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977,
di concerto con l’Assessorato dell’igiene, sanità e
assistenza sociale, il quale ne assicura la coerenza
rispetto alle complessive priorità in materia di
assistenza sociale.
2. I termini per l’adozione dei piani
socio-assistenziali da parte dei comuni sono prorogati
al 31 gennaio dell’anno a cui si riferiscono, a
decorrere dal piano socio-assistenziale relativo
all’anno 2005.
3. Al fine di favorire il buon uso del farmaco e di
contenere lo sfondamento del tetto del 13 per cento
previsto dalla Legge n. 405 del 2001 per la spesa
farmaceutica convenzionata, è istituita la Commissione
tecnica per l’assistenza farmaceutica con il compito di
contribuire alla definizione di un insieme organico di
interventi tesi a riqualificare la spesa e l’assistenza
farmaceutica. La Commissione, nominata dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità
e assistenza sociale, è composta da non più di 10 membri
scelti sulla base delle competenze tecniche e delle
esperienze di valutazione delle politiche sanitarie in
ambito farmacologico, epidemiologico, clinico,
organizzativo, economico, informatico e
dell’informazione scientifica. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore
dell’igiene, sanità e assistenza sociale predispone,
anche avvalendosi della Commissione tecnica, un piano
organico di interventi volto a riallineare - nel medio
periodo e a partire dal 2005 - la posizione della
Regione rispetto ai parametri di riferimento definiti in
sede nazionale e a garantire un progressivo
miglioramento dell’assistenza farmaceutica. Le spese
relative alla predisposizione del piano sono valutate,
per l’anno 2005, in euro 50.000 (UPB S12.025).
4. I termini di scadenza delle autorizzazioni
provvisorie delle strutture socio-assistenziali,
residenziali, semiresidenziali e aperte di cui
all’articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988,
n. 4 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), già
prorogati dal comma 13 dell’articolo 15 della legge
regionale n. 3 del 2003, possono essere ulteriormente
prorogati, non oltre il 31 dicembre 2006, con
provvedimento motivato dell’Assessorato regionale
dell’igiene, sanità e assistenza sociale. In tale
provvedimento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
richiesta degli interessati, sono indicate le
prescrizioni in ordine agli adempimenti necessari per
l’adeguamento ai requisiti strutturali e professionali,
nonché la data entro la quale detti adempimenti devono
essere improrogabilmente completati.
5. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 26
gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del servizio
sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
“2. L’ambito territoriale delle aziende-USL, coincide
con quello delle circoscrizioni provinciali, individuate
ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale n. 10 del 2002 e dell’articolo 1 della legge
regionale 13 ottobre 2003, n. 10 (Ridelimitazione delle
circoscrizioni provinciali).”.
6. Entro sessanta giorni dall’approvazione della
presente legge la Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale,
stabilisce modalità e procedure per il trasferimento del
personale e dei beni patrimoniali alle aziende
subentranti ai sensi della legge regionale 24 marzo
1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione,
contabilità, contratti e controllo delle Aziende
sanitarie regionali).
7. Entro sessanta giorni dall’approvazione della
presente legge, la Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale,
stabilisce la rideterminazione delle risorse economiche
spettanti a ciascuna azienda, sulla base della spesa
sanitaria riferibile alla popolazione residente entro i
nuovi confini delle aziende sanitarie locali, anche
utilizzando parametri perequativi che consentano
l’effettivo trasferimento ed assestamento delle nuove
competenze territoriali.
8. Al fine di garantire la sostenibilità economica del
servizio sanitario regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale adotta linee guida per la predisposizione da
parte di ciascuna azienda sanitaria di un piano
strategico di riqualificazione dell’assistenza e di
rientro del disavanzo consolidato al 31 dicembre 2004.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, le aziende sanitarie trasmettono
all’Assessorato dell’igiene, sanità e assistenza sociale
l’inventario generale del patrimonio aggiornato al 31
dicembre 2004, redatto ai sensi dell’articolo 38 della
legge regionale n. 10 del 1997, precisandone l’eventuale
disponibilità in base a criteri funzionali. L’inventario
è integrato dall’elenco degli immobili in locazione
utilizzati dalle aziende. Ai fini della valorizzazione
del patrimonio disponibile, la Regione individua
modalità di dismissione dei beni appartenenti al
patrimonio immobiliare disponibile delle aziende
nell’ambito del più generale riordino del patrimonio
immobiliare regionale.
9. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 26
febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di
programmazione e finanziamenti per i servizi
socio-assistenziali) è sostituito dal seguente:
“5. Per gli anni successivi l’importo è aggiornato con
cadenza annuale sulla base delle decorrenze accertate e
certificate alla data del 30 ottobre di ciascun anno.”.
10. Al fine di realizzare una più completa
valorizzazione delle competenze delle amministrazioni
comunali in materia di politiche sociali, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, previa ricognizione delle
attività svolte, della situazione economico-finanziaria
e del personale operante presso le case per anziani
gestite dai Comuni di Iglesias, Sassari e Alghero,
adotta, d’intesa con i comuni interessati, il
provvedimento per il definitivo riordino del personale e
delle risorse delle case per anziani con l’obiettivo di
superare l’attuale situazione di precarietà ed
incertezza, in coerenza con i complessivi criteri di
finanziamento agli enti locali in materia di politiche
sociali.
11. In attesa che si attivi il piano di riqualificazione
professionale, vengono inclusi tra gli operatori che
possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non
in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 6 del
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 145 del
1990, gli educatori di ruolo e non di ruolo in possesso
di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo
non educativo che hanno maturato, alla data di entrata
in vigore della presente legge, almeno cinque anni di
esperienza lavorativa nei servizi territoriali
socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati
nello svolgimento delle funzioni di educatore nei
settori sociale e sanitario.
12. L’integrazione regionale al finanziamento della
spesa sanitaria per l’anno 2005 è determinata in euro
685.534.000 (UU.PP.BB. S12.029 e S12.030).
13. Per le finalità di cui al comma 13 dell’articolo 27
della legge regionale n. 7 del 2002, relative alla
realizzazione e gestione del sistema informativo
sanitario, è autorizzata una spesa valutata in annui
euro 110.000 (UPB S12.014).
14. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
250.000 per l’attuazione del Programma di screening
nella scuola dell’obbligo per la prevenzione della
B-talassemia, di cui agli articoli 92 e 93 della legge
regionale n. 11 del 1988 e all’articolo 17 della legge
regionale 7 maggio 1993, n. 23; il relativo programma di
intervento è approvato dalla Giunta regionale su
proposta dell’Assessore dell’igiene, sanità e assistenza
sociale, a’ termini della lettera i) dell’articolo 4
della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S12.025).
15. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di:
a) euro 200.000 a favore dell’Università di Cagliari -
Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche,
servizio malattie metaboliche del bambino, per lo studio
delle malattie ereditarie del metabolismo (UPB S12.027);
b) euro 100.000 a favore del Coordinamento regionale
della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il
funzionamento e per l’attuazione di un programma di
educazione sanitaria (UPB S12.027).
16. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di
euro 820.000 a favore dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sardegna quale integrazione regionale
dei contributi statali (UPB S12.057).
17. Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale
n. 8 del 1999 le parole “non superiore a lire
3.000.000.000” sono sostituite da “non inferiore ad euro
2.550.000”.
18. Al fine di sostenere la partecipazione dei cittadini
al miglioramento del servizio sociale e sanitario anche
attraverso l’attivazione di forme di aggregazione, è
istituito un fondo per la concessione di contributi
finalizzati al rafforzamento e sostegno delle
associazioni di utenti e familiari di utenti che
promuovono l’auto-aiuto nelle sue diverse forme. Le
suddette organizzazioni non devono prevedere compensi
per i soci né per gli organi dirigenti. La Giunta
regionale con proprio provvedimento determina i criteri
in base ai quali attribuire tali contributi a favore
delle associazioni che garantiscano trasparenza,
indipendenza e un’organizzazione di livello regionale o
nazionale. Per le finalità di cui al presente comma sono
stanziati per il triennio 2005-2007 euro 80.000 all’anno
(UPB S12.030).
Capo IV
Norme di razionalizzazione e contenimento della spesa in
materia di personale
Art. 14
Razionalizzazione organizzativa e contenimento della
spesa in materia di personale
1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo
62 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
(Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione),
l’ammontare massimo delle risorse da destinare alla
contrattazione collettiva è determinato come segue:
a) biennio 2002-2003: euro 26.600.000, con
autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro
18.000.000;
b) biennio 2004-2005: euro 22.000.000, con
autorizzazione di spesa a regime non superiore ad euro
14.000.000.
2. Alla relativa spesa si fa fronte, fino all’anno 2005
con le disponibilità sussistenti sul conto dei residui
dell’UPB S03.005, e per gli anni 2006 e 2007 con gli
stanziamenti di euro 32.000.000 iscritti nel conto della
stessa UPB S03.005.
3. Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni
in materia di progressioni professionali previste dal
contratto collettivo di lavoro dei dipendenti 1998-2001
e a definitiva chiusura di ogni pendenza del contratto
medesimo, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2005, una spesa annua di euro 6.500.000 a valere, quanto
ad euro 2.849.000 sulle disponibilità sussistenti sul
conto dei residui della UPB S03.005, e per le residue
somme, pari ad euro 3.651.000 per l’anno 2005 ed a euro
6.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, sul conto
della competenza della medesima unità previsionale di
base.
4. Le somme già conservate in bilancio sul conto dei
residui in applicazione dell’articolo 37 del contratto
collettivo regionale di lavoro 1998-2001, delle lettere
a), b), c) e d) dell’articolo 9 del contratto collettivo
di lavoro 2000-2001, nonché le somme conservate per
finalità perequative in materia di mobilità verticale,
ai sensi dell’articolo 84 del predetto contratto
1998-2001 e del comma 3 dell’articolo 6 della legge
regionale 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia
di personale regionale e modifiche alla legge regionale
13 novembre 1998, n. 31), sono disimpegnate.
5. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale n.
6 del 2004, è abrogato.
6. Gli enti di cui all’articolo 69 della legge regionale
n. 31 del 1998, provvedono ad adeguare i rispettivi
bilanci alle disposizioni del comma 4.
Art. 15
Disposizioni sugli organici e le assunzioni
1. Per l’anno 2005, e comunque sino all’attuazione del
processo di trasferimento di funzioni alle autonomie
locali e di riordino delle competenze degli organi di
governo regionale, la dotazione organica complessiva
dell’Amministrazione di cui al comma 1 dell’articolo 15
della legge regionale n. 31 del 1998, è determinata nel
numero corrispondente al personale comunque in servizio
alla data del 31 dicembre 2004, aumentato dei posti
relativi a particolari figure professionali da assumere,
nei limiti delle risorse disponibili, per garantire
specifici fabbisogni e fatti salvi gli inquadramenti da
disporre ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge
regionale n. 11 del 2002 nonché quelli previsti dalla
presente legge. Con il procedimento del citato articolo
15 della legge regionale n. 31 del 1998, sono
rideterminate le dotazioni delle direzioni generali e
attivato il conseguente processo di mobilità del
personale.
2. La disposizione del comma 1 si applica agli enti
regionali di cui all’articolo 69 della legge regionale
n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
gli atti di determinazione delle dotazioni organiche
sono soggetti alla approvazione della Giunta regionale.
3. Per sopperire alle esigenze connesse ai compiti in
materia di finanza e contabilità e di tutela del suolo e
dell’ambiente, l’Amministrazione regionale è autorizzata
ad inquadrare a tempo indeterminato i dipendenti assunti
a termine, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale n. 7 del 2002, il cui rapporto di lavoro sia
stato rinnovato o prorogato per un periodo pari al
primo, a condizione che l’assunzione stessa sia stata
disposta a seguito di procedure concorsuali pubbliche
conformi ai principi della legge regionale n. 31 del
1998, e che le figure professionali dei medesimi siano
coerenti rispetto alla programmazione triennale di
reclutamento di cui all’articolo 1 della legge regionale
n. 11 del 2002. L’inquadramento ha luogo nella categoria
equivalente alla qualifica professionale per la quale
sono stati indetti i concorsi e nel primo livello
retributivo della categoria medesima con il
riconoscimento dell’anzianità del servizio regionale
resa con rapporto a tempo determinato.
4. Nei confronti dei dipendenti inquadrati a tempo
indeterminato e di quelli da inquadrare ai sensi del
comma 1 è riconosciuta l’anzianità di servizio regionale
reso con rapporto di lavoro a tempo determinato. Agli
effetti del comma 2 dell’articolo 70 della legge
regionale n. 31 del 1998, nei confronti dei dipendenti a
tempo indeterminato assunti successivamente alla data di
sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale
di lavoro, si applica l’articolo 8 della legge regionale
15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione
organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e
sui requisiti per l’accesso agli impieghi e altre norme
in materia di personale dell’amministrazione regionale e
dell’Azienda foreste demaniali della Regione sarda), se
la procedura concorsuale a base dell’assunzione ha avuto
inizio in data anteriore alla sottoscrizione del
contratto collettivo medesimo.
5. Nei confronti dei dipendenti regionali a tempo
indeterminato, assunti in base a procedure concorsuali
che hanno avuto inizio anteriormente alla data di
sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale
di lavoro e che si sono concluse posteriormente, sono
riconosciuti, dal momento della loro assunzione, la
categoria professionale ed i livelli retributivi per i
quali sono state indette le relative procedure
concorsuali, applicando la disciplina transitoria
dell’inquadramento.
6. I titoli di studio per l’accesso alle tre aree di
classificazione del personale del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale sono stabiliti nel diploma di
istruzione media di secondo grado per le aree A (agenti)
e B (sottufficiali) e nel diploma di laurea per l’area C
(ufficiali). Le ulteriori specificazioni sono stabilite
nei bandi di concorso. I concorsi per il reclutamento
nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, indetti
anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, restano disciplinati dalle norme vigenti
al tempo dell’indizione.
7. Nel comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale n.
6 del 2004, la frase “I termini previsti ai commi 9 e 13
bis dell’articolo 77 della legge regionale n. 31 del
1998, sono prorogati di tre anni.” è sostituita dalla
seguente:
“Il termine previsto nel comma 9 dell’articolo 77 della
legge regionale n. 31 del 1998, è prorogato sino al 30
giugno 2005 per la copertura di un contingente di posti
non superiore a quello indicato nella disposizione
medesima, nell’ambito della dotazione organica
dirigenziale.”.
8. Per l’anno 2005 sono sospese, nell’Amministrazione
regionale e negli enti, le assunzioni di personale delle
categorie A, B e C.
Art. 16
Risorse per l’organizzazione
1. Per gli anni 2005 e seguenti, le risorse previste dal
comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 6 del
2004, destinate all’organizzazione interna delle
direzioni generali e agli incarichi incentivanti, sono
determinate in euro 3.200.000 (UPB S02.056 - Cap.
02072). Le risorse non utilizzate nel corso dell’anno
per le predette finalità costituiscono economie di
esercizio.
Art. 17
Trasferimenti alle province in materia di lavoro
1. È trasferito alle province, per l’esercizio delle
funzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 10
aprile 2001 n. 180, ed in particolare dal comma 2
dell’articolo 3, il personale, assegnato alla Regione
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 luglio 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
233 del 4 ottobre 2004), appartenente alla Direzione
regionale del lavoro, alle Direzioni provinciali del
lavoro ed alle soppresse Sezioni circoscrizionali per
l’impiego e il collocamento in agricoltura (ex SCICA) in
attuazione del comma 2 dell’articolo 1 della legge
regionale 14 luglio 2003, n. 9 (Recepimento delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile
2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi
all’impiego). Le province provvedono all’inquadramento
del predetto personale nei propri ruoli, con la
salvaguardia della posizione giuridica ed economica
acquisita nell’amministrazione di provenienza alla data
del trasferimento. Tale personale può, entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
esercitare, una sola volta, il diritto di opzione per
l’assegnazione ad una delle sedi provinciali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dal presente
articolo si fa fronte mediante le risorse finanziarie
assegnate dallo Stato alla Regione per l’esercizio delle
funzioni amministrative e dei compiti conferiti, di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001
e dei relativi decreti di attuazione.
Art. 18
Estinzione del rapporto di lavoro per limiti di età
1. I dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli
enti sono collocati a riposo al compimento dei 65 anni
di età. Il mantenimento in servizio, comunque non oltre
il sessantasettesimo anno di età, è consentito, a
domanda, esclusivamente quando il dipendente non abbia
maturato 35 anni di anzianità contributiva.
2. I dipendenti mantenuti in servizio ai sensi
dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono collocati a riposo entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
Art. 19
Esodo incentivato
1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
dell’amministrazione e degli enti, anche a seguito del
trasferimento di funzioni e compiti alle autonomie
locali, al personale a tempo indeterminato che abbia
maturato i requisiti di legge per il pensionamento di
anzianità entro il 31 dicembre 2005 e chieda la
risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno
2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una
indennità supplementare pari a tre mensilità della
retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di
rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla
differenza fra 65 anni e l’età anagrafica, espressa in
anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di
lavoro, calcolati per un massimo di 4 anni.
2. La domanda deve indicare la data di maturazione dei
requisiti di cui al comma 1 e quella di decorrenza della
estinzione del rapporto di lavoro, che comunque, per i
dipendenti che maturino i predetti requisiti
successivamente al 30 settembre 2005, non può essere
posteriore al 1° aprile 2006. L’indennità supplementare,
come determinata al comma 1, è corrisposta entro il 30
aprile 2006. Alla relativa spesa si fa fronte con le
risorse stanziate in conto della UPB S02.045.
3. Al personale dell’Amministrazione e degli enti che
chiede la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi
dei commi 1 e 2, sono riconosciuti utili, ai fini
previdenziali e con onere a carico dell’Amministrazione,
i periodi di borsa di studio e/o di ricerca
giuridicamente ed economicamente riconosciuti ai sensi
delle leggi regionali 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento
degli uffici e stato giuridico del personale regionale)
e n. 6 del 1991; gli oneri a carico dell’Amministrazione
sono erogati in alternativa alla indennità supplementare
di cui al comma 1 ed in misura non superiore al valore
massimo della stessa.
4. I posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione
del presente articolo sono portati in detrazione della
dotazione organica del personale nella misura del 70 per
cento e della dotazione organica dei dirigenti nella
misura del 100 per cento.
5. Gli enti applicano le disposizioni del presente
articolo riducendo le dotazioni organiche nel numero
corrispondente alle cessazioni incentivate..
Art. 20
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 e
abrogazioni varie
1. La legge regionale n. 31 del 1998, è modificata e
integrata come segue:
a) il comma 7 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“7. I provvedimenti di istituzione, modificazione o
soppressione delle posizioni dirigenziali e quelli di
definizione delle dotazioni organiche sono pubblicati
sul Bollettino ufficiale della Regione.”;
b) nel comma 5 dell’articolo 11 sono soppresse le parole
“non immediatamente rinnovabile”;
c) nel comma 4 dell’articolo 12 le parole “ad uno o più
livelli” sono sostituite dalle parole “di livello
inferiore”;
d) al comma 7 dell’articolo 28 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “L’attribuzione delle funzioni di
studio, ricerca e consulenza alle dirette dipendenze del
presidente o degli assessori ha durata stabilita col
decreto di attribuzione delle funzioni medesime e deve
essere confermata entro trenta giorni dall’insediamento
del rispettivo organo di direzione politica.”. In sede
di prima applicazione della presente disposizione il
periodo di trenta giorni decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
e) il comma 1 dell’articolo 32 è sostituito dal
seguente:
“1. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene, con
procedure unificate per l’Amministrazione e per gli
enti, mediante concorso pubblico per esami o per titoli
ed esami o mediante corso-concorso selettivo di
formazione”; nei commi successivi le disposizioni
riferite al concorso per esami sono estese al concorso
per titoli ed esami;
f) al comma 1 dell’articolo 55 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Alla nomina provvede la Direzione
generale competente in materia di personale.”;
g) il comma 2 del medesimo articolo 55 è abrogato.
2. Sono abrogati: i commi 10 e 11 dell’articolo 50;
l’articolo 51; il comma 3 dell’ articolo 80; il comma 15
dell’ articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998;
gli articoli 59, 61 e 62 della legge regionale n. 51 del
1978 e, agli effetti dell’articolo 59 della Legge 27
dicembre 1997, n. 449, l’ articolo 13 della legge
regionale n. 15 del 1965.
Art. 21
Direzione generale per l’innovazione tecnologica e per
le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta, la
Direzione generale per l’innovazione tecnologica e per
le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni,
allo scopo di favorire e coordinare, nell’ambito del
processo di rinnovamento dell’Amministrazione regionale,
l’adozione e l’utilizzo delle nuove tecnologie,
finalizzate all’accrescimento dell’efficacia ed
efficienza del processo amministrativo ed al
miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e
alle imprese.
2. Alla direzione generale per l’innovazione tecnologica
e per le tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni sono attribuite le seguenti competenze:
a) centro di competenza e di supporto alla
programmazione strategica ed integrata per l’attuazione
dei processi organizzativi, gestionali ed evolutivi
concepiti con l’impiego delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni;
b) funzioni di indirizzo, pianificazione, analisi,
coordinamento per l’attuazione di interventi
dell’Amministrazione regionale nell’ambito dell’information
e communication technology; progettazione delle reti e
dei sistemi, monitoraggio e verifica dell’efficacia ed
efficienza degli interventi avviati;
c) attuazione, nell’ambito dell’information e
communication technology, delle linee d’azione promosse
dall’Amministrazione regionale e da quelle centrali e
dei relativi indirizzi normativi nazionali e comunitari;
d) promozione, a livello regionale, per l’attuazione di
interventi e svolgimento di attività connesse allo
studio, ricerca e sperimentazione in ambito dell’information
e communication technology;
e) verifica dei processi in atto presso
l’Amministrazione regionale, con svolgimento delle
attività di raccordo, standardizzazione, integrazione e
individuazione degli interventi evolutivi;
collaborazione e interazione con i vari servizi
dell’Amministrazione regionale, già operativi
nell’ambito dei processi di informatizzazione e di
divulgazione e accessibilità delle informazioni, per
l’accrescimento della qualità, efficacia ed efficienza
dei servizi;
f) coordinamento esecutivo e assistenza operativa nelle
fasi di realizzazione dei nuovi interventi.
3. Ai relativi oneri, valutati in annui euro 15.000 si
fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB S02.045.
Art. 22
Altre disposizioni in materia di personale
1. La disposizione di cui all’articolo 6 della legge
regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e
razionalizzazione dell’ordinamento degli enti
strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di
diritto pubblico operanti nell’ambito regionale) deve
intendersi interpretata nel senso che il compenso
spettante al Presidente degli enti è commisurato alla
retribuzione spettante, al momento di entrata in vigore
della stessa legge n. 20 del 1995, ai coordinatori
generali dell’Amministrazione regionale, senza
possibilità di automatica equiparazione a figure apicali
successivamente introdotte nella stessa Amministrazione.
2. L’indennità di gabinetto dei dipendenti addetti al
servizio del cerimoniale del Presidente è rapportata a
100 ore di lavoro straordinario.
Capo V
Disposizioni per il riordino degli enti strumentali
Art. 23
Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni
delle Aziende autonome di cura e soggiorno e degli enti
provinciali del turismo (EPT)
1. Sono rispettivamente trasferite ai comuni e alle
province le funzioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 (Riordinamento
delle Aziende autonome di cura, di soggiorno e turismo)
e le funzioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044 (Riordinamento degli
enti provinciali del turismo).
2. I comuni e le province svolgono le funzioni
trasferite secondo gli atti di programmazione generale
formulati nell’esercizio delle funzioni conferite alla
Regione, secondo il riordino delle competenze in materia
turistica stabilito con successiva legge regionale
collegata alla presente legge.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono nominati i commissari
liquidatori ed è avviata la procedura di liquidazione
degli enti turistici di cui al comma 1, ai sensi
dell’articolo 31 della legge regionale n. 20 del 1995.
4. L’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del
comma 1 decorre dalla data di trasferimento delle
risorse di cui all’articolo 24.
Art. 24
Conferimento delle risorse umane e strumentali per
l’esercizio delle funzioni trasferite
1. Entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di
cui al comma 2, il personale delle aziende di soggiorno
e degli enti provinciali del turismo è trasferito
rispettivamente ai comuni e alle province in cui hanno
sede le aziende di soggiorno e gli EPT. Allo stesso
personale, oltre al riconoscimento a tutti gli effetti
dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente di
provenienza, spetta, a titolo di assegno personale non
riassorbibile, una somma pari all’eventuale differenza
tra la retribuzione già spettante nell’ente di
provenienza e quella spettante nell’amministrazione
presso la quale il dipendente è trasferito. Nella
determinazione di tale differenza si tengono in
considerazione esclusivamente le voci retributive fisse
e continuative corrisposte al personale, compreso quello
con qualifica dirigenziale, secondo le disposizioni del
contratto collettivo di lavoro.
2. I criteri e le procedure di trasferimento nonché le
tabelle di equiparazione tra le professionalità
possedute dal personale da trasferire e quelle del
personale delle province e dei comuni sono definiti con
decreto dell’Assessore competente in materia di
personale, da adottarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge previa
intesa con le associazioni regionali degli enti locali,
con i sindacati firmatari dei contratti collettivi
applicati negli enti interessati al trasferimento del
personale, per quanto concerne gli enti locali, e con le
rappresentanze sindacali di cui all’articolo 60 della
legge regionale n. 31 del 1998. Decorso tale termine
senza che sia intervenuta l’intesa, l’Assessore
competente in materia di personale provvede
autonomamente.
3. Tutti i beni del patrimonio delle disciolte aziende
di soggiorno e degli enti provinciali del turismo, salvo
diverse intese tra gli enti locali interessati e
l’Amministrazione regionale, sono trasferiti
rispettivamente ai comuni e alle province di cui al
comma 1.
Art. 25
Contributo regionale per l’esercizio delle funzioni
trasferite
1. La Regione contribuisce alle spese per l’esercizio
delle funzioni trasferite ai comuni e alle province ai
sensi della presente legge. L’entità e la ripartizione
del contributo sono definite con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, adottata d’intesa con la Conferenza
Regione-enti locali.
Art. 26
Soppressione dell’Ente sardo industrie turistiche (ESIT)
1. L’Ente sardo industrie turistiche, istituito con la
legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, è soppresso e
posto in liquidazione e, con effetto dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il relativo
organo di amministrazione ed il collegio dei revisori
decadono.
2. Le funzioni dell’ESIT sono svolte dall’Assessorato
competente in materia di turismo.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa
conforme deliberazione della Giunta regionale, da
adottarsi su proposta dell’Assessore competente in
materia di turismo entro trenta giorni dall’approvazione
della presente legge, sono nominati un commissario
liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre
membri. Ad essi spettano i compensi previsti dalle norme
regionali vigenti a favore degli amministratori e dei
sindaci degli enti strumentali ricompresi nella tabella
A della legge regionale n. 20 del 1995.
4. Entro due mesi dalla nomina il commissario
liquidatore presenta alla Giunta regionale, per il
tramite dell’Assessore del turismo, un programma di
liquidazione dei beni dell’ente che individua i beni da
alienare e quelli suscettibili di essere destinati ad
iniziative di pubblica utilità.
5. La Giunta regionale, entro i successivi trenta
giorni, previo parere della competente Commissione
consiliare da esprimersi entro quindici giorni dalla
richiesta, decorsi i quali si procede in assenza di
parere, approva il programma della gestione liquidatoria
ed impartisce al commissario le direttive per la sua
attuazione. L’approvazione del programma e le direttive
sono notificate al commissario liquidatore a cura
dell’Assessore del turismo.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino all’approvazione del programma di cui al comma 5,
sono sospese tutte le procedure eventualmente in atto
per la vendita dei beni immobili dell’ente.
7. Le operazioni affidate al commissario liquidatore
sono svolte mediante le risorse umane e finanziarie
affidate alla gestione liquidatoria, anche avvalendosi
delle strutture regionali competenti in materia di
patrimonio, e non possono protrarsi oltre ventiquattro
mesi dalla data della notifica di cui al comma 5.
8. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell’ESIT,
l’Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti
di carattere finanziario o patrimoniale di cui l’ESIT
era titolare e negli obblighi derivanti da contratti o
convenzioni o spettanti allo stesso in forza di legge.
9. Le deliberazioni del commissario liquidatore
concernenti l’alienazione di beni immobili sono soggette
al controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.
Art. 27
Personale dell’ESIT
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a seguito del conferimento delle
funzioni dell’ESIT alla Regione ai sensi della presente
legge, il personale del predetto ente è inquadrato nei
ruoli dell’Amministrazione regionale nella qualifica o
area professionale rivestita all’atto
dell’inquadramento. A detto personale sono riconosciuti
l’anzianità di servizio e il trattamento economico
maturati presso l’ente di provenienza. Al personale con
qualifica dirigenziale si applica il comma 8
dell’articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
2. Le assegnazioni del predetto personale alle direzioni
generali degli Assessorati, nonché la eventuale
provvisoria assegnazione al commissario liquidatore ai
sensi del comma 7 dell’articolo 26, sono disposte
dall’Assessore competente in materia di organizzazione e
personale sulla base delle carenze di organico, tenuto
conto dei nuovi compiti attribuiti dalla presente legge
all’Assessorato del turismo.
3. Il personale inquadrato nell’Amministrazione
regionale è iscritto al Fondo integrativo del
trattamento di quiescenza (FITQ) al quale, a cura della
gestione liquidatoria, sono versate le quote rivalutate
dei contributi, a carico dell’Amministrazione e del
dipendente, al fondo integrativo dell’ente soppresso.
Art. 28
Copertura finanziaria degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli
23, 24, 25, 26 e 27, valutati in annui euro 10.700.000,
si fa fronte con le risorse già destinate al
funzionamento degli enti di cui si prevede la
soppressione ed iscritte in conto delle UU.PP.BB S07.018
e S07.019.
2. L’Assessore competente in materia di bilancio, con
proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di
bilancio.
Art. 29
Riordino dell’ERSAT e scioglimento dei consorzi per la
frutticoltura
1. La Regione promuove lo scioglimento dei seguenti
enti:
a) Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di
Cagliari, Oristano e Nuoro;
b) Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in
agricoltura (ERSAT) è trasformato in ERSAT Sardegna,
Ente per lo sviluppo in agricoltura, ed assume le
funzioni degli enti di cui comma 1, nonché i rapporti
giuridici in atto, compresi quelli di lavoro, facenti
capo agli stessi enti, dalla data di scioglimento degli
stessi.
Art. 30
Soppressione degli enti IZC, III, SSS e CRAS
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono soppressi i seguenti enti:
a) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC),
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1948, n. 1308;
b) Istituto incremento ippico della Sardegna (III),
istituito con legge regionale 28 maggio 1969, n. 27;
c) Stazione sperimentale del sughero (SSS), istituita
con legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5;
d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS),
istituito con legge regionale 19 giugno 1956, n. 22.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
è istituito, quale ente strumentale della Regione dotato
di personalità giuridica di diritto pubblico, l’ERA
Sardegna, Ente per la ricerca in agricoltura, il quale
assume le funzioni degli enti soppressi di cui al comma
1, nonché i rapporti giuridici in atto, compresi quelli
di lavoro, facenti capo agli stessi enti.
Art. 31
Riforma degli enti in agricoltura
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato
dell’agricoltura e riforma agropastorale, entro tre mesi
dalla data di approvazione della presente legge,
predispone apposito provvedimento legislativo per la
riforma degli enti di cui agli articoli 29 e 30.
2. Fino all’entrata in vigore della legge di cui al
comma 1 e per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa legge, in sede di
prima applicazione, fino alla costituzione
dell’ordinario organo di amministrazione, l’ERSAT
Sardegna e l’ERA Sardegna sono gestiti da commissari
straordinari, nominati con decreto del Presidente della
Regione su conforme deliberazione della Giunta, che
hanno, tra l’altro, il compito di provvedere alla
liquidazione degli enti di cui si dispone lo
scioglimento o la soppressione ai sensi degli articoli
29 e 30, nonché di curare il passaggio dei beni ed il
trasferimento del personale ai nuovi enti.
3. I commissari dell’ERSAT Sardegna e dell’ERA Sardegna,
sulla base delle direttive impartite dalla Giunta
Regionale, individuano i beni degli enti sciolti e
soppressi che non sono strumentalmente funzionali
all’attività dei nuovi enti e li trasferiscono al
patrimonio della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2 competono i compensi
previsti per il presidente dell’organo di
amministrazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 6
della legge regionale n. 20 del 1995.
Art. 32
Modifiche alla tabella A della legge regionale n. 14 del
19951.
Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del
1995, la parte denominata “Agricoltura e riforma
agro-pastorale” è sostituita dalla seguente:
“Agricoltura e riforma agro-pastorale
1) Ente per lo Sviluppo in Agricoltura (ERSAT Sardegna);
2) Ente per la Ricerca in Agricoltura (ERA Sardegna).”.
2. Nella medesima tabella A la parte denominata
“Industria” è abrogata.
Art. 33
Modifiche all’articolo 69 della legge regionale n. 31
del 1998
1. Nel comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale n.
31 del 1998, sono abrogate le seguenti lettere:
“e) Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna (IZC);
f) Istituto Incremento Ippico della Sardegna (III);
i) Stazione Sperimentale del Sughero (SSS);”.
2. Nel medesimo comma 1 dell’articolo 69 le lettere a) e
d) sono sostituite dalle seguenti:
“a) Ente per lo sviluppo in agricoltura (ERSAT Sardegna);
d) Ente per la ricerca in agricoltura (ERA Sardegna);”.
3. È soppresso il comma 2 dell’articolo 69.
4. Nel comma 3 dell’articolo 69 sono soppresse le parole
“ed al comma 2”.
Art. 34
Scioglimento del CIFDA
1. La Regione promuove lo scioglimento del Consorzio
interregionale per la formazione dei divulgatori
agricoli (CIFDA) costituito tra le Regioni Sicilia e
Sardegna, di cui alla legge regionale 12 novembre 1982,
n. 41.
2. Il personale del ruolo unico regionale, già
distaccato presso il Consorzio di cui al comma 1, è
trasferito negli organici dell’Assessorato
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 35
Istituzione dell’Agenzia regionale sarda per la
erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna)
1. È istituita l’Agenzia regionale sarda per la
erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) per lo
svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al reg.
CE n. 1258 del 1999, e successive modifiche e
integrazioni, ed al decreto legislativo n. 165 del 1999
e successive modifiche e integrazioni.
2. L’ARSEA Sardegna ha personalità giuridica pubblica ed
è riconosciuta secondo le modalità previste dal comma 2
dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999
e successive modifiche e integrazioni.
3. L’ARSEA Sardegna può agire in qualità di organismo
pagatore per tutte le provvidenze erogate in agricoltura
e per lo sviluppo rurale della Sardegna.
4. Con successive disposizioni della Giunta regionale
sono disciplinati l’articolazione ed il funzionamento
dell’ ARSEA Sardegna. La dotazione di beni e personale,
necessari all’espletamento delle funzioni assegnate,
deve pervenire dalla Regione e dai suoi enti
strumentali.
5. Le entrate dell’ARSEA Sardegna consistono:
a) nelle somme destinate dall’Unione europea per il
finanziamento o il cofinanziamento della struttura
dell’organismo pagatore o nei rimborsi forfettari da
parte del FEOGA;
b) nelle risorse assegnate ai sensi del comma 4
dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1999.
Art. 36
Copertura finanziaria degli articoli 29, 30, 31, 32, 33,
34 e 35
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli
29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, valutati in annui euro
25.502.000, si fa fronte con le risorse già destinate al
funzionamento degli enti di cui si prevede la
soppressione o lo scioglimento ed iscritte in conto
dell’ UPB S06.025.
2. L’Assessore competente in materia di bilancio, con
proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di
bilancio.
Capo VI
Disposizioni diverse
Art. 37
Disposizioni a favore degli enti locali
1. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
45.000.000 per il finanziamento degli interventi
comunali finalizzati all’occupazione, di cui
all’articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n.
4 (UPB S04.017).
2. Quale anticipazione delle assegnazioni statali è
autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 3.500.000
per fronteggiare i danni causati dagli eventi calamitosi
dell’aprile 2005; per l’attuazione del presente
intervento trovano applicazione, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui alla legge regionale 20 dicembre
2004, n. 10 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi
alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in
Sardegna nel mese di dicembre 2004) (UPB S03.009).
3. È autorizzato, nell’anno 2005, lo stanziamento di
euro 2.000.000 a favore di comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, per l’erogazione di
finanziamenti per il reperimento e la ristrutturazione
di fabbricati da destinare allo svolgimento delle
attività del volontariato, della solidarietà, del tempo
libero e dell’aggregazione sociale e giovanile. Il
relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore competente in
materia di enti locali, ai sensi della lettera i)
dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 1977 e
successive modifiche ed integrazioni (UPB S04.017).
4. Per le finalità di cui al comma 23 dell’articolo 6
della legge regionale n. 13 del 2003, relative alla
concessione di contributi a favore dei Comuni per la
ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali
danneggiate da eventi dolosi, è autorizzato, nell’anno
2005, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S04.017).
5. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
4.500.000 a favore dei Consorzi di Comuni, esclusi i
Consorzi obbligatori, e le Unioni di Comuni costituiti
ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata di
funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di
controllo nonché contributi straordinari per l’avvio
delle Unioni di Comuni. Nella fase di determinazione dei
contributi devono essere privilegiati i comuni con
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; il relativo
programma di intervento è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore competente in
materia di enti locali, nel rispetto dei criteri fissati
dall’articolo 7 bis della legge regionale 1° giugno
1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (UPB
S04.016).
6. Nell’articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2002,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1 bis. Per i finanziamenti concessi dalla Regione per
la realizzazione di interventi finanziati o cofinanziati
dall’Unione europea, i termini di impegnabilità possono
essere prorogati di un anno, a condizione che vengano
comunque rispettati i termini di realizzazione degli
interventi medesimi stabiliti dalla stessa Unione
europea.”.
7. Gli enti pubblici territoriali della Sardegna sono
autorizzati a gestire in forma indiretta o diretta i
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
8. La gestione in forma indiretta può attuarsi tramite
concessione a terzi, in conformità alle vigenti norme in
materia di scelta del contraente, ovvero mediante
affidamenti diretti a soggetti costituiti o partecipati,
in misura prevalente, dall’ente pubblico territoriale
interessato. Il rapporto tra l’ente pubblico
territoriale titolare dell’attività e l’affidatario o il
concessionario è regolato con contratto di servizio, nel
quale sono specificati, tra l’altro, gli indirizzi e le
modalità di controllo spettanti all’ente pubblico, la
durata dell’affidamento, i livelli qualitativi
d’erogazione e di professionalità degli addetti.
9. La forma diretta può essere utilizzata quando, per le
modeste dimensioni del servizio o per le caratteristiche
dell’attività, non sia opportuno procedere con
l’affidamento di cui al comma 8.
10. Il contributo annuo alle province di cui al comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n.
21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in
materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi
ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e
soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), è
determinato in misura non inferiore a 7.323.000 euro (UPB
S05072 - Cap. 05256).
11. In deroga al disposto di cui al comma 5
dell’articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2004, è
consentita la realizzazione delle opere per le quali è
stato pubblicato il relativo bando entro il 30 giugno
2004; ai relativi oneri si fa fronte ai sensi del comma
7 del citato articolo 1.
12. È autorizzato il trasferimento dei seguenti beni
immobili di proprietà dell’Istituto autonomo case
popolari (IACP) della provincia di Cagliari, siti nel
territorio del Comune di Carbonia al medesimo comune al
prezzo simbolico di 1 euro:
a) aree e annesse opere accessorie relative al Parco
Rosmarino, al Parco Cortoghiana, al Parco Archeologico
Cannas e al Campo sportivo S. Barbara sito in Corso
Angioy;
b) aree sulle quali l’amministrazione comunale di
Carbonia ha realizzato edifici a carattere pubblico;
c) i seguenti beni adibiti ad uso pubblico:
1) edificio sito in via Marconi 14;
2) edificio sito in via Umbria 22;
3) edificio sito in via Marconi 65;
4) edificio polizia municipale sito in piazza San
Ponziano;
5) edificio centro aggregazione sito in piazza Venezia
63;
6) edificio centro aggregazione sito in piazza Venezia
21;
7) edificio centro aggregazione sito in via Bresciano;
8) alloggi parcheggio siti in via Trieste;
9) scuole elementari di via Mazzini;
10) albergo operaio di via Costituente.
13. Con uno o più decreti del Presidente della Regione,
da emanarsi in esecuzione delle disposizioni del comma
12, sentiti il Comune di Carbonia e l’IACP, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, viene stabilito il trasferimento dei beni e dei
rapporti giuridici attivi e passivi ad essi inerenti e
definite le modalità per la relativa consegna.
Art. 38
Riordino delle comunità montane
1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle zone
montane, la Regione individua i criteri per la
costituzione delle comunità montane, tali da garantire
l’esercizio associato delle funzioni comunali in zone
omogenee, nonché per l’attuazione degli interventi
speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea o
dalle leggi statali e regionali.
2. Le comunità montane sono unioni di comuni montani i
quali abbiano almeno il 50 per cento del loro territorio
al di sopra dei 400 metri di altitudine dal livello del
mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota
altimetrica inferiore e quella superiore del territorio
comunale è di almeno seicento metri purché almeno il 30
per cento del loro territorio sia situato al di sopra
dei quattrocento metri sul livello del mare. Le comunità
montane devono comprendere almeno quattro comuni con una
popolazione complessiva non inferiore a venticinquemila
abitanti. Non possono in ogni caso far parte delle
comunità montane i capoluoghi di provincia e i comuni
con popolazione superiore a quarantamila abitanti.
3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle
province e procedure ordinarie per l’ istituzione di
nuove province e la modificazione delle circoscrizioni
provinciali), l’ambito territoriale della comunità
montana non può coincidere con quello di una intera
provincia. Ai sensi di tale disposizione, la Comunità
montana dell’Ogliastra cessa con la proclamazione del
presidente dell’omonima provincia, la quale succede nei
rapporti giuridici ed economici della soppressa
comunità. Le funzioni attinenti la fase liquidatoria
dell’ente sono svolte dal presidente della provincia.
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, è approvato un apposito provvedimento di
legge contenente il riassetto generale delle comunità
montane della Sardegna e le disposizioni per la
successione tra le comunità montane attualmente
esistenti e quelle istituite in osservanza dei criteri
del presente articolo.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, il
Presidente della Regione, previa conforme deliberazione
della Giunta regionale adottata su proposta
dell’Assessore competente in materia di enti locali,
entro i successivi trenta giorni provvede al
commissariamento delle comunità montane ed all’avvio
delle procedure di scioglimento delle stesse.
Art. 39
Riordino del patrimonio immobiliare regionale
1. Al fine di garantire un efficace utilizzo dello
strumento patrimoniale nella gestione delle entrate e
delle spese regionali, l’Amministrazione regionale è
autorizzata ad attuare programmi di dismissione del
patrimonio immobiliare disponibile anche attraverso
operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalle dismissioni medesime, ai sensi delle vigenti norme
statali in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed in funzione sia del
riordino, gestione e valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare che della formulazione del conto
del patrimonio, la Regione autonoma della Sardegna
succede nei beni e nei diritti del patrimonio
immobiliare degli enti, istituti, società ed aziende
regionali di cui all’articolo 69 della legge regionale
n. 31 del 1998.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale approva un apposito elenco
dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile della
Regione. Fanno parte del patrimonio indisponibile della
Regione, oltre quanto previsto per legge, i beni
immobili che rivestono particolare interesse
paesaggistico, ambientale, culturale, storico o
funzionale.
4. Gli enti, istituti, società ed aziende di cui al
comma 2 trasmettono, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, al Servizio centrale
demanio e patrimonio dell’Assessorato regionale degli
enti locali, finanze e urbanistica, copia del proprio
conto patrimoniale immobiliare unitamente all’elenco di
cui all’articolo 65 della legge regionale n. 11 del
1983.
5. Il medesimo elenco di cui al comma 4, convalidato con
specifica determinazione del direttore del Servizio
centrale demanio e patrimonio, costituisce titolo ai
fini della trascrizione nella Conservatoria dei registri
immobiliari.
6. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5
dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni
patrimoniali), è sostituito dal seguente:
“3. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre
1952, n. 34 (Disposizioni relative ad acquisto ed
alienazione di beni patrimoniali), per la vendita a
prezzo simbolico dei beni regionali per finalità
pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in
vigore solo per le cessioni effettuate a favore degli
enti locali territoriali e trovano applicazione previa
apposita deliberazione della Giunta regionale.”.
7. L’articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1995, è
modificato come segue:
a) nel comma 2, come sostituito dall’articolo 10 della
legge regionale n. 32 del 1997, sono soppresse le parole
“con la specifica forma di dismissione di cui alle
procedure previste dalla presente legge”;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8 bis. I terreni di nuova formazione, derivanti da
sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella
consistenza patrimoniale successivamente
all’approvazione dell’elenco annuale, sono alienati
previa la sola autorizzazione da parte della Giunta
regionale.”.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro 640.000 (UPB
S04.026).
Art. 40
Disposizioni in materia di ambiente, caccia e protezione
civile
1. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro
1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori
realizzati nell’ambito del programma di salvaguardia del
litorale e delle retrostanti zone umide di interesse
internazionale dell’area metropolitana di Cagliari (UPB
S05.043).
2. Per gli adempimenti connessi all’attuazione
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modifiche ed integrazioni, relativi alla procedura di
valutazione di incidenza, è autorizzata, nell’anno 2005,
la spesa di euro 180.000 (UPB S05.035).
3. La tassa di concessione regionale prevista dalla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 87 della legge
regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in
Sardegna) è dovuta, nella misura di euro 50 a partire
dalla stagione venatoria 2005-2006, anche in mancanza
del piano regionale faunistico-venatorio. Il mancato
pagamento della tassa comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa di euro 200.
4. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
100.000 per l’aggiornamento del Piano regionale dei
rifiuti (UPB S05.028).
5. È istituita la tassa fitosanitaria nella misura
stabilita dall’allegato VIII bis della direttiva
2002/89/CE; tale tassa è dovuta dall’importatore di
vegetali e/o prodotti vegetali e deve essere assolta
prima dell’inizio dei controlli, come previsto
dall’articolo 13 quinquies della richiamata direttiva.
Le relative modalità di riscossione sono stabilite con
decreto dell’Assessore competente in materia.
6. È autorizzata, nell’anno 2005, la spesa di euro
2.000.000 per la realizzazione dei parchi e delle
riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della
legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per
l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e
dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare
rilevanza naturalistica ed ambientale) (UPB S05.035).
7. La competenza al rilascio dell’autorizzazione in
deroga per gli interventi previsti all’articolo 10 della
Legge 21 novembre 2000, n. 353 è attribuita alla
direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale.
8. Alla lettera c) dell’articolo 3 della legge regionale
n. 24 del 1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “e a tutti gli altri interventi di protezione
civile.”.
9. Per le finalità di cui al comma 19 dell’articolo 14
della legge regionale n. 7 del 2002, relative alla
concessione di contributi agli enti locali per lo
smaltimento di rifiuti urbani, è autorizzata, nell’anno
2005, l’ulteriore spesa di euro 3.000.000 (UPB S05.029).
Art. 41
Disposizioni varie
1. Nella legge regionale 29 novembre 2002, n. 22, sono
introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) nel comma 3 dell’articolo 2 le parole “per l’anno
2002” sono soppresse;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 2 è aggiunto il
seguente:
“4 bis. Le risorse del fondo unico di cui al comma 1 del
presente articolo possono essere utilizzate anche per
finanziare incentivi previsti da leggi regionali di
settore.”.
2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 19 del decreto
legislativo n. 112 del 1998 è autorizzata la stipula o
la prosecuzione delle convenzioni, ancorché scadute, con
i soggetti già controparte dello Stato alla data di
effettivo trasferimento delle funzioni, limitatamente
alla gestione delle risorse relative alle annualità
2002, 2003 e 2004 e comunque per un periodo non
superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Nella legge regionale n. 6 del 2004 sono introdotte
le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 dell’articolo 10 le parole “può essere
inquadrato nei ruoli della medesima Agenzia” sono
sostituite dalle seguenti: “e presso l’Amministrazione
regionale, può essere inquadrato nei rispettivi ruoli”;
b) il comma 15 dell’articolo 18 è sostituito dai
seguenti:
“15. Per il funzionamento del CREL, di cui alla legge
regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del
Consiglio regionale dell’economia e del lavoro), e per i
compensi spettanti ai componenti dello stesso, è
autorizzata una spesa valutata in annui euro 300.000 (UPB
S01.011 - Cap. 01030).
15 bis. Al presidente del CREL è riconosciuto un
compenso forfettario pari ad euro 18.000 annui. Tale
compenso deve essere rapportato al periodo di effettiva
durata in carica.
15 ter. Ai componenti del CREL, ivi compreso il
presidente, è attribuito un gettone di presenza
giornaliero pari a euro 150 per la partecipazione alle
sedute dell’organismo, per un numero massimo di
cinquanta sedute annue.
15 quater. Ai componenti del CREL sono riconosciuti:
a) l’indennità di trasferta nella misura giornaliera
prevista per i dipendenti dell’Amministrazione
regionale;
b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l’indennità
chilometrica prevista per i dipendenti
dell’Amministrazione regionale per l’uso dell’auto
propria;
c) il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo
le modalità previste per i dipendenti
dell’Amministrazione regionale.”.
4. A decorrere dall’anno 2005, la competenza in materia
di gettoni di presenza e di altre indennità spettanti ai
componenti di comitati, commissioni e altri consessi in
base alla normativa vigente in materia, è attribuita
all’organo amministrativo di rispettiva competenza;
l’Assessorato degli affari generali continua a disporre
i pagamenti sugli impegni assunti fino ad esaurimento
dei medesimi; alle conseguenti variazioni di bilancio
provvede, con proprio decreto, l’Assessore competente in
materia di bilancio.
5. È abrogato il comma 4 dell’articolo 1 della legge
regionale 22 giugno 1987, n. 27.
6. Al personale del Centro regionale di programmazione
incaricato della funzione di responsabile di misura POR
- Sardegna 2000-2006 e di programmi di iniziativa
comunitaria e/o di compiti ad esso delegati dal
direttore generale, sono attribuiti i poteri gestori
previsti dall’articolo 25 della legge regionale n. 31
del 1998.
7. L’Osservatorio industriale di cui al comma 8
dell’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1989, n.
44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese
industriali), assume la denominazione di “Osservatorio
economico” e svolge le attività relative alla
costruzione di banche dati, alla determinazione degli
indicatori socio-economici, alle analisi descrittive dei
fenomeni socio-economici e delle tematiche strategiche
tra le quali il monitoraggio e la valutazione delle
politiche pubbliche per la definizione delle politiche
regionali dei comparti dell’agricoltura, pesca,
industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, a
sostegno delle politiche di sviluppo regionale.
8. Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 17
della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata,
nell’anno 2005, la spesa di euro 200.000 per
l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione
dei volontari ai sensi della legge regionale 13
settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell’attività di
volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio
1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3) (UPB S01.017).
9. Le disponibilità sussistenti in conto della UPB S03.072
(Capp. 03309 e 03310) possono essere utilizzate per il
rimborso delle spese di funzionamento dei Gruppi di
azione locale (GAL) e degli operatori collettivi,
sostenute dai medesimi, dal 1° gennaio al 30 giugno
2002, per gli adempimenti di rendicontazione e di
chiusura, previsti dai vigenti regolamenti comunitari,
del Programma LEADER II; l’entità del rimborso non può
superare i 40.000 euro per ciascuno dei suddetti
organismi; ai relativi adempimenti si provvede sulla
base dei rendiconti sintetici presentati dai suddetti
organismi.
10. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 46 della legge
regionale n. 11 del 1983 sono sostituiti dai seguenti:
“5 bis. La verifica contabile dei rendiconti da parte
della Ragioneria generale è effettuata a campione,
secondo programmi annuali di controllo predisposti dal
direttore generale della Ragioneria generale sulla base
di una percentuale non inferiore al 30 per cento degli
atti da controllare e di criteri di selezione
prestabiliti. Con lo stesso provvedimento può disporsi
in ordine a nuovi sistemi di archiviazione dei
rendiconti medesimi. Il controllo a campione può essere
effettuato anche nei confronti dei rendiconti relativi a
periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. La Ragioneria può comunque procedere in
qualsiasi momento al controllo dei rendiconti non
inclusi nei programmi di controllo.
5 ter. La rendicontazione dei conti correnti accesi ai
sensi della legge regionale n. 1 del 1975, intestati
alla Regione autonoma della Sardegna, è soddisfatta:
a) se estinti, con autocertificazione attestante la
conclusione dei lavori e la spesa sostenuta, da
presentarsi al Servizio della Direzione generale che ha
autorizzato la spesa;
b) se operativi, con autocertificazione annuale
attestante lo stato dei lavori e la spesa sostenuta, da
presentarsi al Servizio della Direzione generale che ha
autorizzato la spesa e alla Ragioneria generale nei
termini previsti dal precedente comma 3 e, a conclusione
dei lavori, con rendiconto da presentarsi al Servizio
competente che, effettuati i relativi controlli, lo
trasmette con apposita determinazione alla Ragioneria
generale, la quale provvede altresì a disporre la
chiusura del conto. La mancata presentazione della
certificazione nei termini prescritti comporta
l’applicazione della sanzione pecunaria di cui al comma
4.”.
11. I commi 18 e 19 dell’articolo 18 della legge
regionale n. 6 del 2004, sono sostituiti dai seguenti:
“18. Il termine per la presentazione dell’istanza di cui
all’articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1998, è
fissato in mesi quattro dalla data dell’evento.
L’istanza deve contenere, oltre agli elementi già
previsti dal comma 2 dell’articolo 2, copia della
denuncia dell’evento presentata all’Autorità competente.
Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri
requisiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 1998,
qualora, trascorso un anno dalla presentazione
dell’istanza, le indagini dell’Autorità giudiziaria
relative al fatto denunciato non si siano concluse,
l’Amministrazione regionale può concedere
un’anticipazione sulla provvidenza prevista
dall’articolo 1 della stessa legge, per un importo non
superiore al 50 per cento dell’ammontare del danno
accertato dall’Amministrazione, previa presentazione da
parte dell’interessato di idonea garanzia bancaria o
assicurativa.
19. Le disposizioni di cui al comma 18 trovano
applicazione per gli eventi verificatisi a partire
dall’anno 2002.”.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata
nell’anno 2005 la complessiva spesa di euro 1.200.000,
di cui euro 1.000.000 sulle disponibilità sussistenti in
conto residui dell’UPB S02.009.
12. Al fine di evitare l’insorgere di controversie
ovvero per la risoluzione di liti pendenti con gli
istituti di credito in materia di agevolazioni concesse
ai sensi delle leggi regionali di incentivazione,
l’Amministrazione regionale può autorizzare:
a) transazioni sia sul capitale che sugli interessi
qualora si tratti di liquidazioni o fallimenti;
b) consolidamento del debito e sua riformulazione
qualora si tratti di crisi aziendale.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, predispone le
direttive di attuazione.
13. A valere sulle disponibilità recate dalla UPB S01.031
(Capitolo 01067) una quota pari ad euro 50.000 è
destinata, ai sensi dell’articolo 16 della legge
regionale 11 aprile 1996, n. 19, alla prosecuzione ed al
rafforzamento del progetto di cooperazione
internazionale con la Bielorussia, già avviato nel campo
della formazione professionale.
Art. 42
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente
legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del
bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2005-2007 ed in quelle dei bilanci per gli anni
successivi.
Art. 43
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 21 aprile 2005
Soru
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