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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario
1. È disposta dagli esercizi finanziari 2007 e 2008 la
cancellazione
dei residui attivi determinatisi ai sensi e per gli
effetti, rispettivamente, della legge regionale 29
maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
della Regione - legge finanziaria 2007), articolo 1,
comma 1, e della
legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la
formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge
finanziaria
2008), articolo 1, comma 1. Per consentire la
conseguente rettifica
dei consuntivi per gli stessi anni il termine di cui
alla legge
regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della
Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27,
della legge
regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale
9 giugno
1999, n. 23), articolo 58, comma 1, punto 2, è
prorogato, nell’anno
2009, a trenta giorni successivi alla data di entrata in
vigore della
presente legge.
2. Al maggior disavanzo derivante dall’applicazione del
comma 1,
determinato in euro 972.617.328,09, si fa fronte
mediante ricorso ad uno o più mutui, o prestiti
obbligazionari ai sensi della legge
regionale n. 11 del 2006, articolo 30, comma 2, a
copertura delle
spese per investimenti autorizzate dalle disposizioni di
cui al comma
1 ed elencate nella tabella A.
3. La contrazione del mutuo è effettuata sulla base
delle esigenze di
cassa, per una durata non superiore a cinque anni e ad
un tasso di
riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa
depositi e
prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro
218.338.000 per
ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 (UPB S08.01.005 e
S08.01.006).
4. A decorrere dall’anno 2009 la misura della tassa
sulle concessioni regionali in materia di caccia
prevista dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio della caccia in Sardegna), articolo 87,
comma 1, lettera b), è ridotta a euro 25; la relativa
minore entrata è valutata in euro 1.075.000 annui (UPB
E116.001).
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a
trasferire, al prezzo
simbolico di un euro, alla società ARST Spa o alla sua
controllata
ARST Gestione FdS Srl, la proprietà dei beni immobili e
delle loro
pertinenze necessari all’esercizio dei servizi di
trasporto,
acquisiti al patrimonio regionale ai sensi del decreto
legislativo 21
febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto
speciale
della regione autonoma Sardegna concernenti il
conferimento di
funzioni e compiti di programmazione e amministrazione
in materia di trasporto pubblico locale); tali beni sono
individuati, sulla base di
apposito elenco, con deliberazione della Giunta
regionale, adottata
su proposta dell’Assessore regionale dei trasporti,
previo parere
della Commissione consiliare competente da esprimersi
entro quindici giorni, trascorsi i quali se ne
prescinde. L’elenco, convalidato con determinazione del
direttore del Servizio centrale demanio e patrimonio,
costituisce titolo ai fini della trascrizione nella
Conservatoria dei registri immobiliari. I beni non più
necessari per l’esercizio dei servizi di trasporto sono
trasferiti, al prezzo
simbolico di un euro, ai comuni territorialmente
competenti che ne
facciano richiesta per finalità sociali e produttive.
6. Nell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio
2006, n. 4
(Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della
spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono introdotte
le seguenti
modifiche:
a) nel comma 9 le parole: "e degli interessi legali
maturati" sono
sostituite dalle seguenti: "e applicando gli interessi
legali vigenti
alla data della transazione, nel rispetto dei limiti
previsti dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La
Giunta
regionale definisce i criteri di individuazione delle
posizioni
ammesse alla transazione, che può essere eseguita anche
in più rate mensili, secondo condizioni, termini e
modalità fissati dalla Giunta regionale";
b) nel comma 10, dopo le parole: "con contestuale
soppressione degli stessi fondi, i crediti" sono
aggiunte le seguenti: "in regolare
ammortamento";
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Per le operazioni di finanziamento in contenzioso,
gli
Assessorati competenti per materia sono autorizzati a
formulare,
previa segnalazione dei soggetti convenzionati e secondo
i criteri
fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9,
proposte
transattive nei confronti dei debitori. In caso di
rifiuto dei
debitori o di mancato rispetto degli impegni assunti
nell’accordo
transattivo, l’Agenzia della Regione autonoma della
Sardegna per le
entrate provvede al recupero del relativo credito ai
sensi della
legge regionale n. 1 del 2009, articolo 2.". Per le
finalità di cui
alla presente lettera è autorizzata per l’anno 2009 la
spesa di euro
200.000 (UPB S08.01.007).
7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, una
spesa valutata in euro 4.000.000 per l’acquisizione
delle ulteriori
quote di partecipazione al capitale sociale della SFIRS
(UPB
S01.05.002).
8. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro
400.000 per la
corresponsione dell’indennità dovuta, ai sensi della
legge 3 maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), articoli 16 e
17, agli
affittuari che abbiano eseguito opere di miglioramento,
addizione e
trasformazione effettuate su fondi di proprietà della
Regione,
qualora sia cessato il relativo contratto di affitto di
fondo rustico
(UPB S01.05.001).
9. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge
regionale 2 gennaio
1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e
procedure ordinarie
per l’istituzione di nuove province e la modificazione
delle
circoscrizioni provinciali), come modificata
dall’articolo 5 della
legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti
conseguenti alla
istituzione di nuove province, norme sugli
amministratori locali e
modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), è
inserito il
seguente:
"1 bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti
i beni
mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili
stessi. Gli
oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la
realizzazione
degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono
assunti dalle
nuove province a seguito dell’attribuzione delle risorse
in entrata
derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie
di cui al
comma 1.".
10. Nella legge regionale 14 maggio 2009, n. 1
(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione - legge
finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 27 dell’articolo 1 è soppressa la parola
"specificamente";
b) il comma 28 dell’articolo 1 è abrogato;
c) nel comma 32 dell’articolo 1 sono soppresse le
parole: "a favore
degli enti pubblici territoriali";
d) il comma 9 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:
"9. Per gli
anni dal 2009 al 2012, alle piccole e medie imprese,
così come
definite dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministero
delle attività
produttive, operanti in Sardegna attraverso insediamenti
stabili,
limitatamente al valore della produzione netta generata
nel
territorio della Regione, si applica l’aliquota
ordinaria dell’IRAP
ridotta nella misura massima prevista dalle leggi
statali vigenti.
Tale agevolazione è concessa a condizione che il numero
dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati in ciascun
periodo
d’imposta, per il quale si richiede l’agevolazione, non
risulti
inferiore al numero dei lavoratori occupati alla data
del 31 ottobre
2008. Tenuto conto delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 50
e 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la misura
dell’agevolazione prevista dalla legge regionale 5 marzo
2008, n. 3,
articolo 2, per l’imposta regionale sulle attività
produttive, è
riparametrata sulla base di un coefficiente pari a
0,9176.";
e) nel comma 11 dell’articolo 2, dopo le parole
"insediamenti
stabili" sono inserite le seguenti: "limitatamente al
valore della
produzione netta generata nel territorio della Regione";
f) le lettere a) e b) del comma 11 dell’articolo 2 sono
sostituite
dalle seguenti:
"a) le associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di
cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991,
n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal
Ministero dell’interno;
l’esenzione compete, ai sensi dell’articolo 10, comma 9,
del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, limitatamente
all’esercizio
delle attività elencate alla lettera a), comma 1, del
medesimo
articolo;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
di cui al
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del
sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma
dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328),
trasformate,
ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto, in
conformità al
regolamento regionale di attuazione della legge
regionale 23 dicembre 2005, n. 23, approvato con decreto
del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, in
aziende pubbliche di servizi alla persona.";
g) nel punto 2) della lettera b) del comma 2
dell’articolo 3 è
soppressa la parola: "pubblici";
h) nel comma 4 dell’articolo 4 sono soppresse le parole
"presso la
SFIRS";
i) l’ultimo capoverso del secondo periodo del comma 37
dell’articolo
4 è sostituito dal seguente: "Entro i successivi
quindici giorni,
ovvero in caso di particolare complessità
dell’istruttoria, entro
trenta giorni, la direzione generale della Presidenza
convoca una
conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’articolo
14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche ed
integrazioni. Entro i successivi trenta giorni
dall’acquisizione del
provvedimento finale previsto dal comma 9 dell’articolo
14 ter della
legge n. 241 del 1990, il Presidente della Regione
approva l’accordo
di programma per l’avvio dei lavori.".
11. Gli interventi di cui alla programmazione
comunitaria 2007-2013, attuati per il tramite di
trasferimenti di risorse a fondi di
rotazione e assimilati, sono realizzati anche in deroga
a quanto
disposto dalla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17
(Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione -
legge finanziaria 1993) articolo 2, comma 2.
12. È autorizzata una spesa valutata in euro 60.000
annui, per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2013 da destinare ad
attività di
comunicazione ed animazione territoriale a favore dei
soggetti
interessati ai programmi di cooperazione europea
attivati a valere
sul ciclo di programmazione 2007-2013 (UPB S01.03.004).
13. Nella legge regionale n. 11 del 2006 sono introdotte
le seguenti
modifiche:
a) alla fine del comma 4 dell’articolo 36, dopo le
parole: "degli
Assessorati", sono aggiunte le seguenti: "la
trasmissione
all’Assessorato regionale della programmazione,
bilancio, credito e
assetto del territorio, dei dati e della documentazione
necessaria
agli accertamenti e";
b) alla fine del comma 1 dell’articolo 38, dopo la
parola:
"determinabili", sono inserite le seguenti: "parimenti
costituiscono
impegni le conservazioni delle somme previste
dall’articolo 60 della
presente legge e da quelle disposte da specifiche
norme.";
c) il comma 8 dell’articolo 60 della legge regionale n.
11 del 2006 è
sostituito dai seguenti:
"8. Le somme stanziate per la realizzazione di opere
pubbliche in
gestione diretta sono conservate, costituendo impegno
nel conto
residui, per un anno successivo a quello di iscrizione
in bilancio,
ovvero per due anni quando la loro realizzazione
richieda
l’approvazione di un progetto esecutivo, per tre anni
quando è
richiesta l’approvazione o autorizzazione paesaggistica
o ambientale, per quattro anni quando è richiesta la
valutazione di impatto ambientale.
8 bis. Gli stanziamenti relativi a finanziamenti
destinati alle opere
in gestione diretta da parte dell’Amministrazione
regionale sono
impegnati, complessivamente e con unico provvedimento, a
favore
dell’Assessorato competente per materia secondo le voci
di spesa
previste nel quadro economico, anche rivisitato in
relazione alle
esigenze di realizzazione dei lavori. Per impegno entro
i termini si
intende la costituzione di un’obbligazione
giuridicamente perfezionata o la pubblicazione del bando
di gara, entro gli stessi
termini, purché faccia seguito l’affidamento dei lavori
entro l’esercizio immediatamente successivo.
8 ter. I finanziamenti destinati alla realizzazione di
opere pubbliche, oggetto di perenzione amministrativa o
di economia disposta in forza di legge, possono essere
riassegnati ai sensi dell’articolo 26 della presente
legge, anche a favore di soggetti diversi da quelli per
i quali è stato assunto l’originario impegno di spesa,
qualora le somme riassegnate siano utilizzate per le
medesime finalità per le quali furono stanziate in
bilancio.".
14. I termini previsti nell’allegato A della legge
regionale 31
ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione,
costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di
ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza
della Regione Sardegna), articolo 25, comma 1, e
articolo 26, comma 1, sono rispettivamente
rideterminati al 31 dicembre 2009 e al 30 ottobre 2009.
15. Nell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2007
è soppresso
l’importo relativo all’annualità 2009 (UPB S01.06.001).
16. Nei comuni capoluogo di provincia di nuova
istituzione, nelle
more di emanazione della normativa regionale di riordino
dell’ordinamento delle autonomie locali, non si procede,
anche nel
caso in cui la segreteria si renda vacante, alla
riclassificazione
della sede ai fini della nomina del segretario comunale.
Ai comuni
continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina
attualmente vigente,
sulla base della classe di appartenenza per popolazione
o della
classificazione posseduta al momento dell’istituzione
del capoluogo
di provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità
che il
consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca,
con propria
deliberazione, la riclassificazione della sede in classe
I/A o I/B.
17. In attesa della disciplina organica regionale
dell’ordinamento
degli enti locali, in deroga a quanto previsto dal
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi
sull’ordinamento degli enti locali), articolo 51, comma
2, nei comuni
sardi aventi popolazione sino a 3.000 abitanti sono
consentititi al
sindaco tre mandati consecutivi.
18. Le risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1
del 2009,
articolo 1, comma 12, possono essere utilizzate, anche
per incentivi
aggiuntivi a favore del personale dipendente impiegato
nell’attuazione del relativo progetto, sulla base di
criteri e
modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore
competente in materia di bilancio.
19. I termini previsti dalla legge regionale n. 3 del
2008, articolo
7, comma 55, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
2009.
20. L’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1995,
n. 35
(Alienazione dei beni patrimoniali), è sostituito dal
seguente:
"Art. 3 (Cessioni agli enti locali territoriali)
1. Le disposizioni della legge regionale 31 ottobre
1952, n. 34, per
la vendita a prezzo simbolico dei beni regionali per
finalità
pubbliche, di interesse pubblico o sociale, restano in
vigore solo
per le cessioni effettuate a favore degli enti locali
territoriali e
trovano applicazione previa apposita deliberazione della
Giunta
regionale sentita la Commissione consiliare competente
che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento
della proposta.
2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai
comuni nella
gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la
Regione con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore
competente in materia di demanio e patrimonio, è
autorizzata, in
deroga all’articolo 3, comma 1, della presente legge, ad
individuare
l’elenco dei beni immobili regionali da destinare agli
enti locali
territoriali interessati, al prezzo simbolico di un
euro.".
21. I beni mobili, anche registrati, di proprietà della
Regione già
in carico o comunque utilizzati dai servizi
dell’Ispettorato
ripartimentale dell’agricoltura di Cagliari, Nuoro,
Oristano, Sassari
e relativi uffici periferici, sono trasferiti
all’Agenzia regionale
per la gestione e l’erogazione degli aiuti in
agricoltura.
22. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale n.
2 del 2007, è
sostituito dal seguente:
"9. Al fine di consentire il pagamento urgente di spese
da
effettuarsi con immediatezza, anche in contanti, è
autorizzata
l’apertura di un conto corrente bancario intestato alla
Regione a
favore del cassiere regionale, sul quale versano i
competenti centri
di responsabilità tenuti ai pagamenti. Il cassiere è
tenuto a rendere
annualmente il conto dei fondi messi a disposizione. Gli
interessi
maturati e le somme disponibili su tale conto, alla fine
dell’esercizio sono riversati alle entrate della Regione
entro il 15
gennaio dell’esercizio successivo. Ai fini della
rendicontazione e
del controllo valgono le disposizioni di cui
all’articolo 45 della
legge regionale n. 11 del 2006.".
23. Nell’articolo 26 della legge regionale n. 2 del
2007, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Al contratto di lavoro del direttore generale si
applica,
altresì, la disciplina di cui al comma 5 dell’articolo
30 della legge
regionale 8 agosto 2006, n. 13. In sede di prima
applicazione i
termini ivi previsti decorrono dalla data di
approvazione della
presente legge.".
24. All’articolo 11 della legge regionale 6 dicembre
2006, n. 19
(Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini
idrografici), è
aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate
dall’obbligo del
pagamento dei canoni di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n.
1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti
elettrici), articolo 7, ed al regio decreto 14 agosto
1920, n. 1285
(Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque
pubbliche),
articoli 9 e 10, per le richieste di concessione di
derivazione di
acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare
le riserve
idriche destinate al Servizio antincendio e di
protezione civile
quali vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di
cantiere e
postazioni AIB. Eventuali crediti facenti capo
all’Amministrazione
regionale nei confronti delle suddette pubbliche
amministrazioni,
derivanti da obblighi pregressi connessi alle
fattispecie di cui al
presente comma, sono estinti.".
25. All’articolo 4, comma 36, della legge regionale n. 1
del 2009, le
parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti "entro il
31 dicembre
2009".
26. A valere sull’UPB S01.05.001 (cap. SC01.0909) una
quota pari ad euro 14.000 per gli anni dal 2009 al 2021
è utilizzata quale
rimborso, a favore dell’Unione dei comuni del
Sinis-Montiferru, a
copertura degli oneri derivanti dai contratti di mutuo
per la
ristrutturazione del monumento storicoartistico ex
Seminario di
Cuglieri.
ARTICOLO 2
Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali
1. È autorizzata nell’anno 2009 la spesa di euro
3.000.000 per
l’erogazione di finanziamenti, tramite ARGEA Sardegna, a
favore dei
comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per
gli interventi
emergenziali, finalizzati alla sopravvivenza e governo
del bestiame,
in favore degli allevatori le cui aziende siano state
interessate
dagli incendi verificatisi nel mese di luglio 2009. Gli
interventi
effettuati dai comuni sono conformi al regolamento (CE)
n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della
produzione dei prodotti agricoli (UPB S01.06.001).
2. L’autorizzazione di spesa prevista dalla legge
regionale n. 3 del
2008, articolo 7, comma 4, è destinata al
soddisfacimento delle
domande presentate ai sensi della legge regionale n. 2
del 2007,
articolo 21, comma 4, anche a favore dei soggetti di cui
al comma 4
dell’articolo 7.
3. Nell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008
sono introdotte le seguenti modifiche:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. L’Amministrazione regionale incentiva le produzioni
di qualità
erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla
definizione
di piccola e media impresa dell’allegato 1 del
regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE (Regolamento generale di esenzione per
categoria) recante aiuti per: a) l’ideazione e la
progettazione del prodotto; b) la presentazione delle
domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di
specificità. Gli aiuti sono erogati sotto forma di
servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse.
L’Amministrazione regionale finanzia la partecipazione
dei produttori agricoli a sistemi di qualità alimentare
non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale
2007-2013 (PSR), in conformità a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20
dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel
settore della produzione dei prodotti agricoli.";
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. L’Amministrazione regionale eroga aiuti sino all’80
per cento
delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne
pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto
previsto dal
regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17
dicembre 2007,
relativo ad azioni di informazione e di promozione dei
prodotti
agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, alle
organizzazioni
di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese
agricole di
trasformazione costituite in consorzi di cooperative e
ai consorzi di
tutela per i seguenti prodotti:
a) prodotti destinati al consumo diretto o alla
trasformazione per i
quali esistono possibilità di esportazione o di sbocchi
nuovi nei
paesi terzi, in particolare senza la concessione di
restituzioni;
b) prodotti tipici o di qualità con un forte valore
aggiunto. La
Giunta regionale, con deliberazione, definisce le
condizioni di
erogazione degli aiuti in conformità a quanto disposto
dagli
"Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel
settore agricolo
e forestale 2007-2013" capitolo VI.D;
l’erogazione degli aiuti alla pubblicità è subordinata
all’approvazione della Commissione europea ai sensi
degli articoli 87 e 88 del trattato CE". Per tali
finalità è autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro
1.000.000 (UPB S06.04.015);
c) il comma 13 è abrogato;
d) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su
proposta
dell’Assessore competente in materia di agricoltura,
definisce
programmi di attività promozionale e pubblicitaria. Tali
programmi,
che possono comprendere azioni di promozione e
pubblicità rivolte
anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione
europea ed
attuati solo dopo l’approvazione ai sensi degli articoli
87 e 88 del
trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere
specializzate, l’Amministrazione regionale eroga aiuti
sino al 100
per cento delle spese ammissibili, sotto forma di
servizi agevolati:
a) alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli
secondo le
modalità previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006
della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a
favore delle
piccole e medie imprese attive nella produzione di
prodotti agricoli
e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;b)
alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza
minore (de
minimis);
c) alle PMI attive nel settore della produzione,
trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le
modalità
previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 (de
minimis).". Per tali
finalità, nell’anno 2009, è autorizzata la spesa di euro
1.000.000
(UPB S06.04.015).
4. Gli aiuti all’avviamento delle organizzazioni di
produttori ittici
(OP) e delle loro unioni (OC), previsti dalla legge
regionale n. 3
del 2008, articolo 7, comma 15, sono erogati in
conformità a quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della
Commissione, del 22 luglio 2008, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca,
regolamento di
esenzione per il settore della pesca.
5. È autorizzata, nell’anno 2009, l’ulteriore spesa di
euro 3.000.000
al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le
aziende
agricole a ricorrere agli interventi assicurativi
previsti nel Piano
assicurativo nazionale e limitare, quindi, l’erogazione
di indennizzi
ex post per calamità naturali (UPB S06.04.006).
6. Per le finalità previste dalla legge regionale 14
novembre 2000,
n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore
dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia
di aiuti di
Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle
infrastrutture
rurali e della silvicoltura), articolo 18, è stanziata
la somma di
euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012
(UPB
S06.04.014).
7. La Regione, per l’attuazione dei piani di sviluppo
locali, nomina,
con deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore
dell’agricoltura e riforma agropastorale, fino a tre
propri
rappresentanti presso gli organi decisionali esecutivi
dei singoli
Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo
corrispondente
all’operatività del PSR 2007-2013. I rappresentanti
partecipano alle
riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza
diritto di voto.
Ad essi compete, se previsto dall’organo decisionale, un
gettone di
presenza d’importo pari a quello previsto per gli altri
componenti;
il relativo onere è rimborsato dalla Regione a fronte di
attestazioni
dei direttori dei GAL dell’avvenuta partecipazione. A
tal fine, è
autorizzata una spesa valutata, per il periodo di
vigenza del PSR, in
euro 10.000 (UPB S06.04.023).
8. L’Amministrazione regionale, tramite l’Agenzia ARGEA
Sardegna,
eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino
ad un massimo
di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura
degli interessi
maturati nell’anno 2009 di mutui contratti per la
realizzazione di
progetti non finanziati con fondi pubblici o per il
risanamento di
posizioni debitorie. La Giunta regionale, con
deliberazione,
definisce le direttive di attuazione dell’intervento in
conformità a
quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della
Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli. Per tali finalità, per l’anno 2009, è
stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005).
9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende
agricole è
destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia dei
consorzi fidi
convenzionati con ISMEA, la somma di euro 2.000.000 per
ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in relazione
all’effettivo
utilizzo della convenzione da parte dei consorzi fidi
stessi. La
Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri
di
attuazione dell’intervento (UPB S06.04.005).
10. L’autorizzazione di spesa prevista dalla legge
regionale n. 1 del
2009, articolo 4, comma 24, è incrementata di euro
2.500.000 per
ciascuno degli anni 2009 e 2010 e l’applicazione del
citato articolo
è estesa a tutti i prodotti agro-alimentari previsti
nell’articolo 32
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (UPB S06.04.015).
11. Le lettere f), g) ed h) del comma 1 dell’articolo 35
della legge
regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni
e compiti
agli enti locali) sono abrogate.
12. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro
500.000 a favore
delle province competenti per territorio, destinata alla
concessione
di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops
apiaster)
agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso
dell’anno 2008,
agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24
dicembre 2004, n.
313 (Disciplina dell’apicoltura), articolo 3, comma 2,
in conformità
alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 16
luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012).
13. Le superfici vitate impiantate successivamente al 31
agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di
impianto sono estirpate.
Qualora l’estirpazione non venga eseguita entro il
termine di sei
mesi dal ricevimento della comunicazione dell’autorità
regionale, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro
1.200 per ogni decara o frazione di decara di superficie
vitata illegale. La
sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per
le superfici
vitate impiantate precedentemente all’entrata in vigore
del
regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,
relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, che
modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, (CE) n.
1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE)
n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e a decorrere dalla data
di impianto della superficie vitata illegale, per le
superfici vitate impiantate
successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento (CE)
n. 479/2008; la sanzione è applicata ogni dodici mesi, a
partire
dalle date sopra indicate, aumentata di euro 600 per
ogni decara o
frazione di decara rispetto all’importo stabilito
nell’anno
precedente, fino ad un importo annuo non superiore al
quadruplo di
quella iniziale.
14. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1°
settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti
di impianto e non
regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999
del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono
regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 mediante il
versamento di una somma di euro 250 per ogni decara o
frazioni di decara di superficie illegale. I produttori
estirpano a loro spese le
superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate
entro il 31
dicembre 2009. A decorrere dal 1° luglio 2010, al
produttore che non abbia proceduto ad estirpare le
superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate
entro il 31 dicembre 2009, è applicata la sanzione
prevista nel comma 12 aumentata, ogni dodici mesi di
riscontrata violazione, secondo le stesse modalità ivi
stabilite.
15. In attesa della regolarizzazione prevista nel comma
12, ovvero in attesa della estirpazione prevista nei
commi 12 e 13, i prodotti
vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non
possono essere
immessi in circolazione, se non per la distillazione. A
tal fine i
conduttori presentano alla competente autorità regionale
il contratto
di distillazione entro la fine della campagna viticola
nella quale i
prodotti sono stati ottenuti, ovvero informano la
stessa, entro il 31
maggio del medesimo anno, se intendano procedere a
proprie spese alla vendemmia verde, con la distruzione
totale o all’eliminazione dei grappoli non ancora giunti
a maturazione. Per ogni campagna viticola, un mese dopo
la scadenza della presentazione del contratto di
distillazione, qualora il contratto non sia presentato
nei termini prescritti, ovvero copra parzialmente la
produzione della superficie illegale, è inflitta una
sanzione amministrativa variabile da 600 a 1.200 euro
per ogni decara o frazione di decara di superficie
illegale. La medesima sanzione è inflitta, dal 1°
settembre della campagna viticola di riferimento,
qualora non venga data comunicazione entro i termini
prescritti dell’intenzione di procedere alla vendemmia
verde, ovvero la vendemmia verde sia eseguita
parzialmente.
16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie,
nazionali e
regionali in materia di potenziale produttivo
vitivinicolo e
l’irrogazione delle sanzioni sono svolti dall’Agenzia
ARGEA.
17. Per il cofinanziamento dell’apposito fondo statale
per la
prevenzione del fenomeno dell’usura, previsto dalla
legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura),
articolo 15, è
autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli
anni dal 2009 al 2012. Le risorse sono ripartite con
deliberazione della Giunta regionale e con obbligo di
rendicontazione, nella misura massima del 20 per cento
delle erogazioni statali, in favore dei consorzi fidi
(Confidi) delle associazioni di categoria
imprenditoriali e degli ordini professionali, legalmente
riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell’usura
e iscritti nell’elenco istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze (UPB S05.03.005).
18. I benefici di cui all’articolo 1, primo comma, punti
1 e 2 della
legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 (Agevolazioni
creditizie a
favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro
consorzi), e
di cui agli articoli 17, 18, 19 e 21 della legge
regionale 22 aprile
1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale), sono concessi fino al limite
massimo consentito dalla normativa europea generale e di
settore relativa al regime de minimis.
19. È autorizzato, nell’anno 2009, l’ulteriore
stanziamento di euro
2.000.000 al fine di consentire anche il pagamento dei
contributi in
conto interessi sui prestiti concessi alle imprese
artigiane
relativamente alle pratiche deliberate e finanziate
nelle passate
annualità (UPB S06.03.002).
20. Per la prosecuzione dell’intervento previsto dalla
legge
regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese
artigiane
sull’apprendistato), relativamente all’apertura del
bando per le
assunzioni di apprendisti effettuate nell’anno 2006, è
autorizzato,
nell’anno 2009, lo stanziamento di euro 7.000.000 (UPB
S06.03.002).
21. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei
programmi e il completamento delle misure in corso, per
la partecipazione a fiere e momenti di aggregazione tra
imprese che favoriscano
l’internazionalizzazione delle aziende artigiane tramite
interventi
relativi alla promozione e valorizzazione
dell’artigianato tipico,
tradizionale ed artistico della Sardegna è autorizzato,
nell’anno
2009, lo stanziamento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001).
22. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 18
maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività
commerciali) sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole "comprese quelle del
demanio marittimo," sono sostituite da: "escluso il
demanio marittimo";
b) alla lettera b), dopo le parole "ed ogni altra area
di qualunque
natura destinata ad uso pubblico", sono aggiunte: "fatta
eccezione
per quelle del demanio marittimo".
23. È autorizzata, nell’anno 2010, l’ulteriore spesa di
euro
25.000.000 per interventi creditizi a favore
dell’industria
alberghiera previsti dalla legge regionale 14 settembre
1993, n. 40
(Interventi creditizi a favore dell’industria
alberghiera), articolo
16 (UPB S06.02.006).
24. È recepito il decreto 21 ottobre 2008 della
Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e
la
competitività del turismo pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 34
dell’11 febbraio 2009, recante "Definizione delle
tipologie dei
servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito
dell’armonizzazione della classificazione alberghiera".
25. Il primo capoverso del comma 44 dell’articolo 7
della legge
regionale n. 3 del 2008 è così sostituito: "La Regione è
autorizzata
a concedere a favore dei comuni sovvenzioni per le
infrastrutturazioni funzionali di aree destinate alle
attività
produttive. Il relativo programma di spesa è approvato
dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore competente in
materia di
industria.".
26. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla
legge regionale
n. 1 del 2009, articolo 4, comma 11, è autorizzato, al
fine del
completamento del piano di investimenti di Carbosulcis
Spa, e per le attività di IGEA Spa, l’ulteriore
stanziamento di euro 9.000.000 per l’anno 2009 (UPB S06.03.024).
27. L’articolo 3, comma 1, della legge regionale 25
luglio 2008, n.
10 (Riordino delle funzioni in materia di aree
industriali), è da
interpretarsi nel senso che il consorzio industriale
provinciale è
costituito tra la provincia e i comuni, facenti parte
dei consorzi
industriali di cui alla tabella A allegata alla legge,
nel cui
territorio insistano aree industriali inserite nel piano
regolatore
industriale sovracomunale di cui all’articolo 51 del
decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo
unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).
28. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data
di entrata
in vigore della presente legge, approva un disegno di
legge di
riforma della legge regionale n. 10 del 2008, in materia
di riordino
delle aree industriali.
29. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n.
10 del 2008,
sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: "Borore" sono inserite le seguenti:
", salvo
diversa deliberazione degli stessi,";
b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "I
predetti comuni,
per la gestione delle aree industriali che insistono sul
proprio
territorio, possono costituire un consorzio ai sensi
dell’articolo 31
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali).".
30. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all’articolo 1,
dopo il
comma 20 è inserito il seguente:
"20 bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al
solo
esercizio dell’attività produttiva, che non comportano
valutazioni
tecniche, si presentano al SUAP mediante una
dichiarazione
autocertificativa da parte dell’imprenditore che attesti
la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per
l’effettivo
esercizio dell’attività e la conformità dell’intervento
alla
normativa applicabile. Contestualmente alla
presentazione della
dichiarazione autocertificativa, laddove la
comunicazione sia
completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce
titolo
autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento
dichiarato.".
31. Per il pagamento degli oneri rinvenienti dalla
liquidazione ex
EMSA è autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro
730.000 (UPB
S06.03.023).
32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge
regionale n. 1 del
2009, articolo 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono
essere
utilizzate anche per l’attuazione di piani locali per
l’occupazione
giovanile che, deliberati dai comuni, sono finalizzati a
favorire
l’occupazione e l’autoimpiego di persone di età
inferiore ai
trentacinque anni, attraverso progetti promossi da
soggetti pubblici
e/o privati o mediante la creazione o l’espansione di
imprese
rispondenti ai criteri dell’imprenditoria giovanile. I
comuni
applicano procedure di evidenza pubblica per la
selezione dei
progetti proposti da terzi e per la selezione delle
persone da
impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni.
I comuni
ricorrono alle graduatorie degli uffici per l’impiego o,
quando
necessario, attraverso altre procedure basate su criteri
non
discriminatori.
33. Il comma 13 dell’articolo 4 della legge regionale n.
1 del 2009 è
sostituito dal seguente:
"13. È autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per
ciascuno degli
anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri
derivanti
dall’attuazione delle convenzioni stipulate per la
stabilizzazione
occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi
del decreto
legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del
2000, articolo
78, comma 2, nonché quelle attuative del 21 dicembre
2001 per la
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente
utili, ex
decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388
del 2000,
articolo 78, comma 2, nonché per l’attivazione di
programmi volti
all’assunzione di soggetti svantaggiati, ai sensi del
decreto
legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto
legislativo
n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad
interventi di
recupero ambientale complementari a quelli previsti
dalle
convenzioni. Per l’attivazione dei programmi di cui al
capoverso
precedente si procede secondo le disposizioni contenute
nell’articolo
34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del
2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle
convenzioni sono sottoposti, ai fini
della liquidazione finale delle somme spettanti,
all’esame e verifica
amministrativa da parte di una commissione istituita con
deliberazione della Giunta regionale che ne determina i
compiti e le
funzioni. Le opere realizzate in attuazione della
convenzione firmata
dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell’ambiente,
dal Ministero
dei beni culturali, dal Ministero delle attività
produttive e dalla
Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e il
4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopracitata,
sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne
cureranno la gestione anche in collaborazione con l’Ente
parco geominerario storico, culturale ed ambientale
della Sardegna.
L’individuazione delle opere da trasferire ai comuni è
effettuata con
provvedimento dell’Assessorato competente in materia di
patrimonio.".
Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 1, comma
6, iscritta in conto dell’UPB S06.06.002 (UPB S04.06.005).
34. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla
legge
regionale n. 4 del 2006, articolo 27, comma 5, da
attuarsi mediante i soggetti esecutori individuati dalle
deliberazioni della Giunta
regionale del 21 novembre 2006 e del 29 maggio 2007, è
autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro 500.000
(UPB S02.03.007).
35. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 bis
della legge
regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi
civici.
Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1
concernente
l’organizzazione amministrativa della Regione sarda)
sono inserite le parole: "siano stati prima dell’entrata
in vigore della legge n. 431
del 1985, concessi da parte dei comuni in uso,
locazione, enfiteusi,
mediante atti posti in essere dai comuni stessi anche in
difformità
alla normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927, e".
36. Le disposizioni di cui al comma 35 si attuano in via
straordinaria entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della
presente legge. Entro i successivi trenta giorni la
classificazione è
dichiarata con decreto dell’Assessore regionale
dell’agricoltura e
riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta
regionale.
L’utilizzo dei terreni è coerente con la programmazione
urbanistica
comunale.
37. Dopo il comma 5 dell’articolo 25 della legge
regionale n. 2 del
2007, sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Per garantire un efficace coordinamento
nell’attuazione degli
interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese
previsti in
programmi finanziati o cofinanziati con risorse
regionali, attuati
direttamente o delegati a enti locali o agenzie di
sviluppo,
l’Amministrazione regionale definisce metodologie,
procedure e
strumenti atti a garantire la trasparenza, la
semplificazione e
l’informatizzazione delle attività favorendo, al
contempo, la
concentrazione territoriale delle risorse anche
attraverso la stipula
di specifici accordi di programma che possono prevedere
investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia
pubblici che privati, anche ai sensi della legge
regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati
d’area), e sulla base di specifiche direttive di
attuazione adottate nel rispetto di quanto previsto dai
precedenti commi. Per favorire la costituzione di nuove
imprese e l’innovazione delle piccole e medie imprese,
viene fornita assistenza tecnica allo
startup e allo sviluppo d’impresa anche in modalità
telematica con
l’implementazione del portale regionale dedicato alle
imprese e
l’utilizzo della rete regionale degli sportelli unici
per le attività
produttive. Per le attività previste dal presente comma,
l’Amministrazione regionale si avvale del supporto
tecnico del BIC
Sardegna Spa con oneri a carico degli stessi programmi.
Il programma di azione annuale delle attività
dell’agenzia è predisposto sulla base di criteri e
modalità stabiliti dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente in materia di programmazione.
Per l’acquisizione delle ulteriori quote di
partecipazione del capitale sociale del BIC Sardegna Spa
è autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di euro 688.000
(UPB S01.05.002).
5 ter. Nell’attuazione degli strumenti di agevolazione
previsti dal
presente articolo una parte delle risorse programmate
può essere
destinata al finanziamento delle iniziative produttive
da realizzarsi
in specifici ambiti territoriali interessati da
situazioni di
crisi.".
38. Per le aree di crisi di Portovesme, Ottana, Tossilo,
Siniscola,
Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per
le altre aree individuate con deliberazione della Giunta
regionale, a valere sugli stanziamenti del fondo della
programmazione negoziata e per il sostegno alle attività
produttive, è autorizzata una spesa di euro
10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e
2012.
39. L’articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1957,
n. 5
(Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n.
4, e
costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo
sviluppo
dell’attività cooperativistica), è sostituito dal
seguente:
"Art. 5
1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all’articolo 4
sono concessi
con determinazione del dirigente del Servizio competente
in materia
di cooperazione. Le direttive di attuazione della
presente legge sono
approvate con deliberazione della Giunta regionale,
sentito il parere
di una commissione composta da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di
cooperazione, o un suo delegato che la presiede;
b) i rappresentanti delle organizzazioni
cooperativistiche legalmente
riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le
cooperative e i
consorzi di cooperative è attivata conformemente alle
regole
comunitarie in materia di aiuti de minimis alle
imprese.".
40. L’Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata a inquadrare,
attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli,
il personale dipendente dell’Associazione regionale
allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006,
che abbia prestato la propria attività lavorativa nei
servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori
della Sardegna, ivi compresa l’attività di laboratorio e
di
amministrazione, finanziati con risorse regionali o
statali, per
almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l’anzianità
di servizio
e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della
legge 8
agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e
riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS
Sardegna,
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), articolo 28, adotta,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modifiche della pianta organica della
stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le
risorse previste nell’UPB S06.04.009.
ARTICOLO 3
Disposizioni per il superamento del precariato
1. Al fine del superamento delle forme di lavoro
precario nella
pubblica amministrazione regionale, a far data
dall’entrata in vigore
della presente legge, la Regione, gli enti e le agenzie
regionali
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
determinato, esclusivamente per motivate esigenze
straordinarie ed entro la misura massima del 3 per cento
delle proprie dotazioni organiche; le assunzioni
avvengono sulla base di forme pubbliche di selezione,
privilegiando quelle per soli titoli. Le assunzioni non
costituiscono in alcun modo presupposto per l’ingresso
nei ruoli a tempo indeterminato. I provvedimenti di
assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli
e determinano la responsabilità contabile di chi li ha
posti in essere. Gli stessi provvedimenti sono
immediatamente notificati alle competenti autorità di
controllo.
2. L’Amministrazione regionale, in funzione delle
finalità di cui al
comma 1 è, inoltre, autorizzata a finanziare programmi
pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari
delle amministrazioni locali,
di durata quadriennale.
3. I comuni e le province provvedono alla realizzazione
dei programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari,
fatta eccezione per quelli assunti con funzioni
dirigenziali e per quelli di nomina fiduciaria degli
amministratori, attribuendo priorità ai lavoratori
provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e a
quelli già assunti con contratti a termine, di natura
flessibile, atipica e con
collaborazioni coordinate e continuative in ambito di
analoghe
attività a finanziamento pubblico regionale. Tali
programmi di
stabilizzazione sono attuati dagli enti locali
interessati avuto
riguardo al personale precario che, entro la data di
entrata in
vigore della presente legge, abbia maturato almeno
trenta mesi di
servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche
non
continuativi, a far data dal 1° gennaio 2002. Tale
personale è
individuato dando ulteriore priorità all’anzianità
anagrafica anche
ai fini dell’accompagnamento alla maturazione dei
requisiti di
anzianità per la collocazione in quiescenza. A tale
personale sono
attribuiti, in via prevalente, l’esercizio di funzioni e
compiti
relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione
al sistema
delle autonomie locali, ai fini delle necessarie deroghe
ai limiti
posti in materia di spesa e organici negli enti locali.
4. I programmi di cui al comma 3, da approvarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, prevedono l’elenco degli aventi diritto,
il relativo piano di spesa, i tempi di attuazione e le
procedure di monitoraggio.
5. La Regione provvede, inoltre, tramite i propri
Assessorati
competenti in materia di personale e igiene e sanità,
all’aggiornamento e prolungamento dei piani di
stabilizzazione
previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo
36, e dalla
deliberazione 7 giugno 2007, n. 22/31, entro il limite
massimo di
quattro anni, al fine di ricomprendere i lavoratori
precari che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
maturati i
requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai
sensi delle
vigenti normative.
6. La Regione provvede, tramite l’Assessorato regionale
del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, alla
puntuale verifica della attuazione delle norme di
mantenimento in
servizio del personale assegnato alle attività dei
servizi per il
lavoro, dei centri per lo svantaggio e delle agenzie di
sviluppo
locale di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 3
del 2008,
così come modificato dalla legge regionale n. 1 del
2009.
L’Assessore regionale del lavoro, formazione
professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, ai fini della piena
attuazione
delle norme definisce i necessari specifici accordi ai
sensi della
legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul
rapporto tra i
cittadini e l’Amministrazione della Regione Sardegna
nello
svolgimento dell’attività amministrativa), articolo 24.
7. I contratti a termine, atipici o flessibili, in
essere alla data
del 28 febbraio 2009, sono prorogati fino alla
conclusione dei
programmi di stabilizzazione previsti nel presente
articolo.
8. Per l’attuazione dei programmi previsti nei commi 2 e
3 è
autorizzata, per l’anno 2009, una spesa valutata in euro
3.000.000;
per gli anni successivi si provvede annualmente con
legge finanziaria nella misura non inferiore a quella
stabilita per l’anno 2009 (UPB S01.06.001). Gli enti
locali concorrono con una spesa di pari importo.
9. Per garantire la continuità del servizio svolto dal
personale con
contratti a termine, atipici o flessibili e di
collaborazione
coordinata e continuativa che opera nelle attività di
disinfestazione, il contributo annuo alle province,
previsto dalla
legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 22, è
incrementato di euro 850.000 per ciascuno degli anni dal
2009 al 2011 (UPB S05.01.013).
10. L’Assessore regionale del lavoro, formazione
professionale,
cooperazione e sicurezza sociale riferisce, con cadenza
quadrimestrale, alla Giunta regionale e alle Commissioni
consiliari
competenti in materia di bilancio e di lavoro,
sull’andamento delle
spese programmate a valere sul fondo regionale per
l’occupazione
previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo
6, alla cui
dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni
provenienti dal
bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi
comunitari
destinate agli interventi regionali di politica del
lavoro, di
formazione professionale e per l’organizzazione e
qualificazione dei
relativi servizi anche territoriali.
L’Assessore riferisce, inoltre, sullo stato di
attuazione delle
disposizioni in materia di lavoro previste dalla legge
regionale n. 1
del 2009, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 8
(Interventi
urgenti a favore dei familiari delle vittime degli
incidenti sul
lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro),
dalla legge regionale n. 3 del 2008 e dalla legge
regionale 5
dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione
dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro.
Disciplina dei
servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione
della legge
regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e
servizi
all’impiego).
11. Nelle more della elaborazione e approvazione del
nuovo Piano
d’ambito delle risorse idriche, nel quale sono definite
le
compatibilità tecnico-economiche del sistema anche con
il ricorso a
strumenti e interventi straordinari, il gestore Abbanoa
Spa è
impegnato nella salvaguardia dei livelli occupazionali
del personale
dipendente delle ditte di conduzione di impianti,
secondo le modalità
definite nell’accordo RAS - ATO - organizzazioni
sindacali e gestore
del 10 luglio 2007. Entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della
presente legge, il gestore provvede all’impiego, secondo
le procedure di legge, di non meno di 230 unità del
sistema della conduzione di potabilizzatori. Entro i
successivi trentasei mesi, il gestore prosegue con la
progressiva internalizzazione del sistema dei depuratori
con l’impiego, secondo le procedure di legge e secondo i
piani di gestione definiti dal gestore, delle unità
aventi titolo ai sensi dell’accordo programmatico del 10
luglio 2007. Il gestore esegue un articolato programma
di formazione, finanziato dalla Regione con una apposita
linea di intervento, finalizzato
all’aggiornamento professionale ed alla riqualificazione
delle
risorse aventi titolo, ai sensi dell’accordo
programmatico del 10
luglio 2007, per la salvaguardia del livello
occupazionale.
12. L’Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti
di cui alla
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del
personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della
Regione) sono
autorizzati ad inquadrare, nei limiti delle
disponibilità di organico
e delle risorse stanziate a copertura delle medesime, i
dipendenti in
servizio al 1° gennaio 2009 a tempo determinato, a
condizione che il rapporto di lavoro sia stato
instaurato a seguito di concorso
pubblico conforme alle disposizioni della legge
regionale n. 31 del
1998 e prorogato, alla data di entrata in vigore della
presente
legge, almeno una volta.
ARTICOLO 4
Politiche attive del lavoro
1. Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3
del 2008,
articolo 6, comma 1, lettera b), destinati alla
realizzazione di
azioni sperimentali e a progetti mirati di inserimento e
reinserimento lavorativo, anche di lavoratori
disoccupati, in
mobilità o in cassa integrazione, provenienti da
situazioni di crisi
occupazionale, e quelli della legge regionale n. 1 del
2009, articolo
3, comma 12, finalizzati al mantenimento dei livelli
occupativi in
particolari settori interessati da situazioni di crisi,
sono
individuati e attuati dalla Regione, tramite accordi
promossi
dall’Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, di cui siano partecipi
le
organizzazioni sindacali e datoriali e i soggetti
pubblici e privati
interessati, con il ricorso alle forme pattizie previste
dalla legge
regionale n. 40 del 1990, articolo 24.
2. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale,
si avvale
per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, ove
lo ritenga
necessario, anche in deroga alle vigenti normative,
degli enti,
aziende e agenzie regionali e/o istituite con legge
regionale e delle
società controllate o partecipate dalla Regione. A tal
fine si
applicano le disposizioni di cui al titolo III della
legge regionale
n. 40 del 1990, e i relativi accordi sono pubblicati
entro dieci
giorni dalla loro stipula nel Bollettino ufficiale della
Regione
Sardegna (BURAS).
3. Ai fini della massima accelerazione della spesa si
provvede al
finanziamento delle azioni e dei progetti mirati,
previsti nel comma
1, tramite il fondo regionale per l’occupazione e con
erogazioni
entro le misure consentite dalla normativa comunitaria
che non
necessitino di preventiva notifica all’Unione europea.
La Giunta
regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di
bilancio
necessarie anche in funzione dell’impegno integrale
delle risorse
disponibili in materia di lavoro.
ARTICOLO 5
Ambiente e governo del territorio
1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione
migliorativa,
adeguativa e correttiva del Sistema informativo
territoriale è
autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l’anno 2009 e
di euro
3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB
S04.09.006).
2. Il programma di spesa previsto dalla legge regionale
n. 2 del
2007, articolo 12, comma 8, finalizzato
all’informatizzazione dei
catasti, è attuato dall’Amministrazione regionale
attraverso progetti
a favore dei comuni.
3. Al fine di favorire l’attuazione delle previsioni
contenute negli
atti di pianificazione strategica regolarmente
approvati, è
autorizzata, in conto dell’UPB S01.06.001, la spesa di
euro 2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011
e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a
favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la
progettazione preliminare delle opere di
maggiore impatto economico-sociale previste nei
rispettivi piani
strategici. La Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore degli
enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta
giorni dalla data
di approvazione della presente legge, approva i criteri
e le modalità
di assegnazione dei contributi e identifica i relativi
meccanismi di
monitoraggio. È ammessa la presentazione di un massimo
di tre istanze da parte di ogni ente locale.
Costituiscono condizioni per
l’ottenimento del contributo:
a) la dimostrazione dell’impatto socio-economico
dell’opera;
b) il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di
almeno il 30
per cento degli oneri per la progettazione e gli studi
di
fattibilità.
Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni
singola
progettazione preliminare è fissato in euro 180.000.
4. Al fine di sostenere la lotta all’abusivismo edilizio
e la
vigilanza sul territorio, la Regione promuove attività
di supporto
tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni
nell’espletamento
delle competenze loro attribuite per legge; per tali
finalità è
autorizzata una spesa valutata in euro 250.000 annui
(UPB
S04.09.003).
5. Al fine dell’attuazione del Piano paesaggistico
regionale è
autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno
degli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 destinata alle attività di
predisposizione,
divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed
altri strumenti
operativi a supporto dell’attuazione del piano
paesaggistico (UPB
S04.09.003).
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale
14 maggio
1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende
ricettive) è
aggiunto il seguente:
"4 bis. Nei campeggi non è richiesto il titolo
abilitativo edilizio
per gli allestimenti mobili di pernottamento che
conservano i
meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati
permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla
rete idrica,
elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi
momento.".
7. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 bis
della legge
regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la
tutela del
territorio regionale), dopo le parole "gli interventi"
sono aggiunte
"relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui
all’articolo 817
del Codice civile, quelli".
8. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale
25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria
salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la
tutela del territorio regionale) è
aggiunto il seguente:
"3 bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi
descrittivi e
cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai
beni
paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal
Piano
paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata
proposta del
comune, sono effettuate dalla Regione mediante
deliberazione della
Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale
è data
pubblicità sul sito istituzionale della Regione.".
9. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000
attribuita alle
regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per
la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è
autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2009 e di
euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB
S04.08.001).
10. Per l’attuazione del progetto CAMP Italia per la
Sardegna è
autorizzata, a favore della Agenzia regionale
Conservatoria delle
coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro
300.000 per l’anno 2009 e di euro 700.000 per l’anno
2010, quale cofinanziamento degli interventi previsti
nel memorandum sottoscritto da UNEP (Programma ambiente
delle Nazioni unite), dal Ministero dell’ambiente e
dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002).
11. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri
retributivi a
seguito dell’approvazione del contratto collettivo
nazionale del
lavoro (CCNL) di comparto e del contratto integrativo
regionale di
lavoro (CIRL) e l’assolvimento degli oneri derivanti dai
cantieri
avviati in attuazione alle previsioni normative di cui
alla legge
regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge
finanziaria
2003), è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa
complessiva di euro
6.950.000 quale integrazione del contributo erogato per
lo stesso
anno a favore dell’Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007).
12. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 1
del 2009,
articolo 4, comma 34, è autorizzata, nell’anno 2009,
l’ulteriore
spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004).
13. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 19
del 2006,
articolo 7, comma 1, e articolo 12, comma 2, è
autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per
le spese di funzionamento
dell’Autorità di bacino (UPB S01.03.003).
14. Nel comma 33 dell’articolo 7 della legge regionale
n. 3 del 2008,
il riferimento all’UPB S04.01.003, è sostituito con
l’UPB S04.01.001.
15. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno
degli anni
2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e
monitoraggio dello
stato di qualità delle acque, nonché per lo sviluppo
della
pianificazione di bacino con riferimento agli
adempimenti previsti
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2000/60/CE,
del 23 ottobre 2000, e del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) (UPB S04.02.001).
16. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno
degli anni
2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e
monitoraggio in
materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo
sviluppo
della pianificazione di bacino con riferimento agli
adempimenti
previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio n.
2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.003).
17. Per l’attuazione degli interventi conseguenti alle
disposizioni
previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo
22, comma 16,
e dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15,
comma 10, diretti
alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo
forestale e
di vigilanza ambientale della Sardegna, è autorizzata
nell’anno 2009
la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004).
18. Il comma 10 dell’articolo 5 della legge regionale n.
3 del 2008,
è sostituito dal seguente:
"10. Per la realizzazione di interventi di politiche di
sviluppo e
per incentivare l’occupazione nel settore ambientale,
l’Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di
appositi
accordi di programma con gli enti locali interessati
volti alla
costituzione o alla gestione di aree protette, o al
completamento
degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati
con le
risorse POR 2000-2006, è autorizzata a finanziare
interventi di
tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel
rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di collocamento, i
lavoratori
disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori
dell’intesa o dei
SIC. Per le finalità del presente comma sono utilizzate
le disponibilità sussistenti in conto dell’UPB S04.08.002
(cap. SC04.1753).".
19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica
ferita o in
difficoltà e, in particolare, le attività di recupero,
trasporto,
riabilitazione e rilascio, in attuazione delle
disposizioni previste
nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per
la protezione
della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in
Sardegna), e
successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per
l’anno 2009,
la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province e
agli enti
facenti parte della Rete regionale per la conservazione
della fauna
marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB S04.08.016).
20. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 6
(Istituzione
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Sardegna - ARPAS) sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 è
sostituita dalla
seguente: "c) a contribuire alla gestione, nell’ambito
del tavolo di
coordinamento diretto dalla Regione, del sistema
informativo
ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi
inerenti i
processi operativi di interesse dell’Agenzia e, in tale
ambito, alla
raccolta sistematica, alla registrazione, alla
validazione,
all’elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati
ed
informazioni rilevanti sotto il profilo della
prevenzione e della
protezione ambientale e territoriale;";
b) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 è
aggiunta la
seguente: "c bis) a fornire, con continuità, tutti i
dati di
rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti
dai propri
compiti istituzionali, necessari per il popolamento e
l’aggiornamento
del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e
le modalità
indicati dalla Regione;";
c) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è
sostituita dalla
seguente: "d) alla realizzazione, in coordinamento con
la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio
e di altri sistemi di
indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto
tra stato
dell’ambiente e salute delle popolazioni;";
d) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è
aggiunta la
seguente: "d bis) a utilizzare per la propria attività
di
monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale
collabora per
la gestione, unitamente alla Regione stessa;";
e) il comma 1 dell’articolo 4, il cui titolo è
modificato in "Sistema
informativo", è sostituito dal seguente: "1. Per lo
svolgimento delle
attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell’articolo 2,
l’ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione,
nell’ambito del tavolo
di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli
inerenti i
processi operativi di interesse dell’Agenzia, come
organizzati entro
il SIRA, che comprende, tra l’altro: a) i sistemi
informativi e le
reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali
che degli
altri enti pubblici; a tale scopo l’ARPAS provvede, se
necessario, a
proporne, nell’ambito del tavolo di coordinamento
diretto dalla
Regione, la loro integrazione, il potenziamento e
l’adeguamento; b) i sistemi informativi e le reti di
monitoraggio ambientale la cui
realizzazione risulti programmata o in corso di
realizzazione da
parte della Regione e degli altri enti pubblici al
momento
dell’entrata in vigore della presente legge.";
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 6 sono sostituiti dai
seguenti: "2. Il
controllo preventivo è esercitato dell’Assessorato
regionale della
difesa dell’ambiente, tramite il competente servizio ai
sensi della
legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto
gli atti da
essa indicati all’articolo 3. Inoltre, il controllo si
estende agli
atti attinenti le procedure concorsuali, la costituzione
di rapporti
di lavoro e l’attribuzione di incarichi di consulenza.
3. Il
controllo di cui al comma 2 è di legittimità e di
merito. Il
controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla
conformità
dell’atto rispetto a disposizioni legislative e
regolamentari. Il
controllo di merito ha natura di atto di alta
amministrazione e
consiste nella valutazione della coerenza dell’atto
adottato
dall’azienda rispetto agli indirizzi della
programmazione regionale,
alle regole di buona amministrazione e alle direttive
della Giunta
regionale.";
g) dopo il comma 3 dell’articolo 6 sono aggiunti i
seguenti:
"3 bis. Qualora l’ente non provveda all’adozione degli
atti
obbligatori per legge o di quelli richiesti dal
competente
Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta
giorni, la
Giunta regionale su proposta dell’Assessore nomina
commissari ad
acta.
3 ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n.
14 del 1995,
dopo il "n. 16) Ente foreste della Sardegna" sono
aggiunti il "n. 17)
Conservatoria delle coste della Sardegna" ed il "n. 18)
ARPAS".".
21. Al comma 25 dell’articolo 1 della legge regionale n.
3 del 2008,
come modificato dalla lettera b) del comma 5
dell’articolo 4 della
legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole
"Autorizzazione
integrata ambientale (AIA)" sono aggiunte le seguenti
"autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni
in ipotesi particolari ai sensi del decreto legislativo
n. 152 del 2006, articoli 208 e 210, nonché
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
dell’articolo
269 del medesimo decreto legislativo e la valutazione di
incidenza
ambientale.".
22. È autorizzata, nell’anno 2009, a favore del CRAL
regionale la
spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in
norma degli
edifici di proprietà regionale concessi in uso al CRAL
(UPB
S01.05.001).
23. In attesa dell’approvazione di una legge regionale
organica in
materia di valutazione ambientale strategica e di
valutazione di
impatto ambientale sono adottate integralmente le
disposizioni del
decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori
disposizioni correttive
ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in
materia ambientale), ed è abrogato l’articolo 31 della
legge
regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la
produzione
di energia mediante lo sfruttamento del vento sono
assoggettati alle
procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque
localizzati.
Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o
uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica
di assoggettabilità alla
procedura di valutazione di impatto ambientale prevista
dal decreto
legislativo n. 4 del 2008, articolo 20. Gli impianti
eolici con
potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono
considerati
minieolici e non sono assoggettati alle procedure di
valutazione di
impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito
dalla legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2008), articolo
2, comma 158, lettera g).
24. I progetti riportati all’allegato IV del decreto
legislativo n. 4
del 2008 ricadenti anche parzialmente all’interno dei
siti Natura
2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di
impatto
ambientale.
Nell’articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 9
del 2006 le
parole "di cui all’articolo 31 della legge regionale 18
gennaio 1999,
n. 1 (legge finanziaria 1999), sono sostituite dalle
seguenti
"relative alla verifica di assoggettabilità e alla
valutazione di
impatto ambientale".
25. In attesa dell’approvazione di una legge regionale
che disciplini
in modo organico la materia, l’autorizzazione unica per
la
realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione
di energia
da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2003,
n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità),
articolo 12, è
rilasciata dalle province con decorrenza dall’entrata in
vigore della
legge regionale n. 3 del 2008. Il termine massimo per la
conclusione del relativo procedimento non può essere
superiore a centottanta giorni.
ARTICOLO 6
Disposizioni in materia di produzione di energia
elettrica da fonti
rinnovabili
1. La Regione promuove la produzione di energia
elettrica da fonti
rinnovabili e ne garantisce l’utilizzo regolamentato nel
rispetto
della sostenibilità ambientale ed in conformità alle
finalità e ai
principi posti dal decreto legislativo n. 387 del 2003,
e successive
modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva
2001/77/CE.
2. Le presenti disposizioni disciplinano la competenza e
il
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
relative agli
impianti di produzione di energia elettrica prodotta da
fonti
energetiche rinnovabili, così come definite ed
individuate dalla
vigente normativa comunitaria e statale.
3. Al comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n.
9 del 2006,
alla fine della lettera b), è inserito il seguente
periodo "e gli
impianti di produzione di energie rinnovabili". Sino
all’approvazione
del Piano energetico ambientale regionale la competenza
indicata
nell’articolo 21, comma 3, lettera b) della legge
regionale n. 9 del
2006 è della Regione.
4. Il procedimento di rilascio del titolo abilitativo
relativo agli
impianti di produzione di energia elettrica prodotta da
fonti
energetiche rinnovabili è disciplinato dall’articolo 12
del decreto
legislativo n. 387 del 2003.
L’amministrazione competente può stipulare accordi di
cui
all’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai
documenti amministrativi), e successive modifiche ed
integrazioni,
finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica
prevista dal
decreto legislativo n. 387 del 2003, articolo 12, comma
3.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della
presente legge, procede alla revisione delle linee guida
per la
localizzazione degli impianti di produzione di energia
rinnovabile.
6. Qualora le domande di rilascio siano eccedenti
rispetto a quelle
rilasciabili compatibilmente con le esigenze di natura
tecnica e di
tutela ambientale e territoriale, è adottato un criterio
selettivo,
non discriminatorio, di valutazione comparativa degli
interessi
coinvolti. Il criterio di valutazione garantisce un uso
sostenibile
del territorio il cui consumo consenta per le comunità
locali, di
conseguire obiettivi di qualità socio-economici,
ambientali e
paesaggistici.
7. Nel rispetto della legislazione nazionale e
comunitaria, in
conformità con le linee guida di cui al comma 5, la
Regione adotta un Piano regionale di sviluppo delle
tecnologie e degli impianti per la produzione di energia
da fonte rinnovabile.
8. Nella legge regionale n. 2 del 2007 l’articolo 18 è
sostituito dal
seguente:
"Art. 18 (Energia rinnovabile-eolica)
1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico
regionale la
realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita
nelle aree
industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se
ricadenti negli
ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300
metri, o in aree
già compromesse dal punto di vista ambientale, da
individuarsi
puntualmente nello studio specifico di cui all’articolo
112 delle
norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico
regionale.".
ARTICOLO 7
Disposizioni in materia di opere pubbliche e trasporti
1. L’autorizzazione di spesa, prevista dalla legge
regionale n. 3 del
2008, articolo 8, comma 22, in materia di edilizia
abitativa, è
rideterminata in euro 30.000.000 per l’anno 2009, in
euro 50.000.000 per l’anno 2010 e in euro 30.000.000 per
ciascuno degli anni 2011 e 2012. Il programma di spesa è
approvato con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale dei lavori pubblici,
anche in deroga alle percentuali di ripartizione della
spesa indicate nella legge regionale n. 3 del 2008,
articolo 8, comma 23 (UPB S05.03.010).
2. Una quota pari a euro 20.000.000 dell’autorizzazione
di spesa
prevista dalla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1
(Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione -
legge finanziaria 2006), articolo 5, comma 1, è
destinata al
potenziamento del programma straordinario di edilizia
abitativa già
approvato con deliberazione della Giunta regionale;
per la prosecuzione del programma straordinario di
edilizia abitativa
per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia
abitativa da
attribuire prioritariamente in locazione a canone
moderato, approvato con deliberazione del 16 novembre
2006, n. 47/10, è autorizzata la spesa di euro
10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S05.03.010).
3. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro
1.000.000 da
destinare al finanziamento di progetti di ripristino,
restauro e
recupero di edifici di culto e delle strutture annesse
di particolare
pregio storico, artistico e culturale (UPB S03.01.004).
4. È autorizzato nell’anno 2009, l’ulteriore
stanziamento di euro
2.500.000 per le finalità previste dalla legge regionale
n. 3 del
2008, articolo 9, comma 14, relative alla concessione di
finanziamenti per opere e infrastrutture di interesse
degli enti
locali (UPB S07.10.005).
5. Al fine di consentire la piena partecipazione della
Regione
all’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la
compatibilità ambientale (ITACA), organo tecnico della
Conferenza
delle regioni e delle province autonome per la materia
degli appalti
pubblici, è autorizzata una spesa valutata in euro
40.000 annui (UPB
S01.03.007).
6. Per la realizzazione del sistema di monitoraggio e
certificazione
regionale della spesa previsti dalla legge regionale n.
1 del 2009,
articolo 1, comma 12, inerente gli interventi relativi
ad opere
pubbliche delegate agli enti o le opere pubbliche da
realizzarsi
sulla base di specifici atti convenzionali è
autorizzata, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di euro
300.000 (UPB S01.04.002).
7. Al comma 22 dell’articolo 6 della legge regionale 7
agosto 2007,
n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva
2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi
del ciclo
dell’appalto), dopo le parole "fisico e procedurale"
sono inserite le
seguenti: "anche mediante apposita certificazione
informatica".
8. L’autorizzazione di spesa, prevista dalla legge
regionale n. 3 del
2008, articolo 5, comma 22, finalizzata all’integrazione
delle
risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione di
opere e di
interventi previsti dal Piano stralcio di bacino per
l’assetto
idrogeologico, è rideterminata in euro 6.000.000 per
ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.03.004).
9. Sono autorizzati gli interventi di messa in sicurezza
aventi
carattere di particolare urgenza relativi ad opere
connesse alle
concessioni di derivazione d’acqua rilasciate ai sensi
del regio
decreto n. 1775 del 1933; la relativa spesa, da
effettuarsi mediante
anticipazione di risorse regionali con successiva
rivalsa a danno dei
titolari inadempienti è valutata in euro 1.000.000 annui
(UPB
S04.09.003).
10. È autorizzato, nell’anno 2009, lo stanziamento di
euro 500.000
per le spese di gestione relative all’esercizio delle
funzioni sul
demanio marittimo e per la progettazione e studi
periziali
finalizzati alla predisposizione dei piani regolatori
dei porti
turistici della Sardegna (UPB S07.04.001).
11. Il comma 18 dell’articolo 6 della legge regionale n.
5 del 2007 è
sostituito dal seguente:
"18. I finanziamenti delle opere da attuarsi a cura
degli enti
interessati sono impegnati entro il 31 dicembre
dell’anno successivo
a quello di erogazione dei fondi, ovvero del secondo
anno successivo quando la loro utilizzazione richieda
l’approvazione di un progetto esecutivo. Il termine è
prorogato di un anno per i progetti che necessitano di
provvedimenti autorizzativi o approvativi in materia
paesaggistica o ambientale e di un ulteriore anno per
quelli soggetti a valtazione di impatto ambientale. Per
impegno entro i termini si intende la costituzione di
un’obbligazione giuridicamente
perfezionata o la pubblicazione del bando di gara, entro
gli stessi
termini, purché faccia seguito l’affidamento dei lavori
entro
l’esercizio immediatamente successivo.".
12. Nella legge regionale n. 1 del 2009 sono introdotte
le seguenti
modifiche:
a) nella lettera b) del comma 14 dell’articolo 4, le
parole:
"l’importo dello stanziamento di cui all’articolo 9,
comma 1, della
legge regionale 5 marzo 2008, n. 3" sono sostituite
dalle seguenti:
"l’importo che residua dagli stanziamenti di cui
all’articolo 9,
comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3";
b) il comma 16 dell’articolo 4 è sostituito dal
seguente: "16. Al
fine di garantire la continuità del servizio di
preminente interesse
pubblico, gli eventuali prestiti assunti dal gestore del
servizio
idrico integrato regionale, Abbanoa Spa, società
pubblica
partecipata, usufruiscono della garanzia regionale per
il rimborso
del capitale, interessi e oneri accessori.
I relativi oneri sono valutati in euro 2.000.000 per
ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui alla
legge regionale n. 3 del 2008, articolo 1, comma 5 (UPB
S08.01.001).".
13. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 21
febbraio 2008,
n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione
autonoma Sardegna concernenti il conferimento di
funzioni e compiti di programmazione e amministrazione
in materia di trasporto pubblico locale), al fine della
riorganizzazione dei servizi e della integrazione delle
relative strutture organizzative, le società di
trasporto pubblico locale a capitale partecipato dalla
Regione
individuano il personale cui attribuire annualmente,
attraverso le
domande degli interessati e secondo le priorità
dell’anzianità
contributiva, indennità incentivanti per favorire
l’esodo anticipato,
mediante copertura degli oneri necessari al
raggiungimento dei
requisiti minimi di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.
247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la crescita
sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale), articolo
1, comma 2, e della allegata tabella B. Con
deliberazione della
Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore
competente in
materia di trasporti, sono stabiliti i criteri e le
modalità di
erogazione.
Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro
2.000.000 per l’anno
2009 e per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012, la
spesa di euro 2.000.000 per il finanziamento di studi,
elaborazioni e
progettazioni finalizzati all’attuazione del Piano
regionale dei
trasporti (UPB S07.06.01).
15. Per le finalità previste dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005), articolo 1, comma
148, è
autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per l’anno 2009 e
di euro
3.000.000 per l’anno 2010 quale copertura degli oneri
relativi ai
trattamenti di malattia del personale dipendente delle
aziende di
trasporto pubblico locale (UPB S07.06.001).
16. È autorizzato il rimborso a favore del CACIP (ex
CASIC) delle
somme anticipate dallo stesso per la copertura del saldo
degli oneri
derivanti dalla liquidazione della Porto terminal
Mediterraneo Spa,
nonché delle spese derivanti dalla gestione dei centri
intermodali di
Porto Torres e Chilivani a valere sulle risorse
stanziate in conto
dell’UPB S07.04.004 (cap. SC07.0395).
17. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro
3.000.000 da
destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dall’attuazione
degli interventi relativi ai centri intermodali isolani
(UPB
S07.02.001).
18. A valere sulle disponibilità recate sul fondo della
programmazione negoziata di cui all’UPB S01.03.010, una
quota fino ad
euro 10.000.000 è destinata al potenziamento ed alla
valorizzazione
del sistema aeroportuale regionale minore.
19. Per la realizzazione dello scavo di alaggio e varo
delle
imbarcazioni con gru, all’interno del polo nautico del
nord-ovest
della Sardegna, è autorizzata nell’anno 2009, a favore
del Comune di
Porto Torres, la spesa di euro 3.000.000 mediante
utilizzo delle
risorse iscritte in conto dell’UPB S01.03.010.
ARTICOLO 8
Disposizioni nel settore sanitario e sociale
1. Per la riqualificazione della rete di
emergenza-urgenza sanitaria
prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992
(Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la
determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza),
l’autorizzazione
di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007,
articolo 32,
comma 10, è rideterminata per l’anno 2009 in euro
6.500.000 (UPB
S05.01.004 e S05.01.002).
2. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la
salute e di
consentire la programmazione regionale degli interventi
sanitari
volti alla tutela della collettività dai medesimi
rischi, possono
essere istituiti:
a) registri di patologia riferiti a malattie di
rilevante interesse
sanitario;
b) registri di pazienti sottoposti a procedure di
particolare
complessità.
3. Gli atti di istituzione dei registri previsti nel
comma 2 vengono
adottati in conformità al parere espresso dal Garante
per la
protezione dei dati personali, ai sensi del decreto
legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati
personali), articolo 154, comma 1, lettera g).
4. I registri previsti nel comma 2 sono istituiti in
relazione a
programmi attivati nell’ambito della programmazione
sanitaria e
sociale e raccolgono, per lo studio e la ricerca
scientifica in campo
medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e
sanitari, con
l’esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali,
relativi
alle persone affette dalle malattie o soggette agli
eventi sopra
individuati, nel rispetto della normativa vigente in
materia di
protezione dei dati personali.
5. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina
generale e
la pediatria di libera scelta, finalizzati al
perseguimento della
continuità dei processi di cura, alla riduzione dei
ricoveri
inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla
realizzazione
di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della
spesa
farmaceutica e specialistica secondo principi di
appropriatezza, è
autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a valere
sugli
stanziamenti iscritti in conto dell’UPB S05.01.001.
6. Il comma 22 dell’articolo 18 della legge regionale 11
maggio 2004,
n. 6 (legge finanziaria 2004) è abrogato.
7. L’autorizzazione di spesa disposta per le finalità
previste dalla
legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Provvedimenti per la
profilassi della
peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei
bovini, dell’afta
epizootica, della morva, della peste equina, della peste
suina
classica e africana, della febbre catarrale degli ovini
e di altre
malattie esotiche), articolo 7, è destinata anche al
finanziamento
delle attività nel campo della formazione, aggiornamento
e
riqualificazione del personale del Servizio sanitario
regionale e
della formazione manageriale (UPB S05.01.001).
8. Per il programma di prevenzione del randagismo
previsto dalla
legge regionale n. 3 del 2008, articolo 8, comma 19, è
autorizzata,
per l’anno 2009,
la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.02.005).
9. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale n.
1 del 2009 è così sostituita:
"f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate
all’erogazione di
assegni di cura o di altre provvidenze in favore di
famiglie che si
assumono compiti di assistenza e cura di disabili
fisici,
psichiatrici e sensoriali in situazione di gravità
certificati ai
sensi della legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3,
e successive
modifiche ed integrazioni. Tali risorse, anche ad
integrazione, sulla
base di criteri adottati con decreto assessoriale,
sentita la
commissione consiliare competente, sono destinate in
particolare alle
famiglie di persone in situazioni più estreme, con il
più alto carico
assistenziale, anche 24 ore su 24, a più alto punteggio
e/o con la
presenza di più persone in situazione di gravità nello
stesso nucleo
familiare, di cui alla graduatoria dei piani
personalizzati di
sostegno ai sensi della legge n. 162 del 1998.".
10. Le borse di studio di cui alla legge regionale 31
marzo 1992, n.
5 (Contributo alle Università della Sardegna per
l’istituzione di
borse di studio per la frequenza delle scuole di
specializzazione
delle facoltà di medicina e chirurgia), sono concesse,
nei limiti
dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati
medici e non
medici, secondo quanto previsto dal decreto legislativo
17 agosto
1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in
materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE),
articolo 35, e dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401
(Norme
sull’organizzazione e sul personale del settore
sanitario), articolo
8. Per tali finalità è autorizzata l’ulteriore spesa
valutata in euro
1.500.000 annui (UPB S02.04.010).
11. È autorizzata nell’anno 2009, a favore del
Coordinamento
regionale per le donazioni e i prelievi d’organo, la
concessione di
un finanziamento di euro 250.000 destinato alla
realizzazione di un
programma di pubblicità finalizzato a favorire
l’incremento delle
donazioni d’organo nel territorio regionale (UPB S02.04.010).
12. Il contributo previsto dalla legge regionale 24
aprile 2001, n. 6
(legge finanziaria 2001), articolo 5, comma 44, è
elevato fino a un
massimo di euro 4.500. La maggiore spesa prevista per
l’anno 2009 è
valutata in euro 30.000;
alla determinazione degli oneri per gli anni successivi
si provvede
con la legge finanziaria (UPB S05.01.007).
13. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività
dell’assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del
trasferimento
della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio
sanitario
nazionale per il tramite della Regione, è autorizzata,
nell’anno
2009, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui
futuri
trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001).
14. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n.
2 del 2007 è
sostituito dal seguente:
"4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate
le funzioni
amministrative previste dalla legge regionale 17
novembre 1978, n.
68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi
sociali
gestiti dall’Ente italiano di servizio sociale (EISS) -
Comitato
regionale Sardegna.
L’Amministrazione regionale determina annualmente con
legge
finanziaria, a decorrere dall’anno 2010, l’importo da
trasferire ai
comuni ove hanno sede i centri.".
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata,
per l’anno
2009, la concessione di un contributo straordinario di
euro 84.000 a
favore del centro di Ottana.
15. Nelle more della predisposizione di un piano di
riqualificazione
professionale, sono inclusi, tra gli operatori che
possono svolgere
le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei
requisiti
richiesti dal punto 7 dell’allegato alla delibera della
Giunta
regionale n. 62/24 del 14 novembre 2008, gli educatori
di ruolo e non
di ruolo e i titolari di servizi educativi per la prima
infanzia, in
possesso di diploma di scuola media superiore anche ad
indirizzo non
educativo che hanno maturato, alla data di entrata in
vigore della
presente legge, almeno cinque anni di esperienza
lavorativa nei
servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari
pubblici e
privati nello svolgimento delle funzioni di educatore
nei settori
sociale e sanitario.
16. Nella legge regionale n. 9 del 2006, sono apportate
le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 71 è aggiunto il
seguente:
"2 bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni:
a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore
dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa
di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di
emoderivati), e successive modifiche e integrazioni,
nonché a causa
di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria
prevista nel comma
3 dell’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362
(Disposizioni
urgenti in materia sanitaria);
b) relative all’erogazione di contributi a favore di
titolari di
patenti di guida A, B, C, speciali con incapacità
motorie permanenti
previste nell’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti
delle persone handicappate).";
b) dopo il comma 3 bis dell’articolo 83 è aggiunto il
seguente:
"3 ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le
modalità di
trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma
2 bis
dell’articolo 71 e annualmente ne determina le relative
risorse
finanziarie.".
17. È autorizzata, nell’anno 2009, la spesa di euro
300.000 per la
concessione di un contributo straordinario a favore dei
familiari
delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009 (UPB S01.03.009).
18. Nell’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1963,
n. 14
(Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale
per la pesca),
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f bis) due membri in rappresentanza delle aziende di
acquacoltura
intensiva.".
19. Per favorire la partecipazione dei lavoratori
beneficiari di
ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema
produttivo che
non ne beneficiano, a percorsi di riqualificazione
professionale,
aggiornamento, potenziamento delle competenze e
reinserimento
lavorativo, prevalentemente attraverso forme di
tirocinio presso le
imprese o soggetti accreditati del sistema associativo,
sindacale e
datoriale, è autorizzata la spesa complessiva di euro
40.000.000 per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, cui si provvede a
valere sulle
risorse del POR-FSE 2007-2013; detto importo è ripartito
in egual
misura tra le due categorie di beneficiari. Al
lavoratore che
partecipa al percorso formativo è erogato, previa
stipula di un
apposito patto di inserimento, un contributo mensile
sino a euro 500,
nell’ambito degli accordi stipulati tra la Regione e lo
Stato.
L’ammontare può variare in relazione ai massimali
previsti dalle
leggi vigenti, alla tipologia e alla durata del percorso
formativo.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, approva
il programma degli interventi, da realizzarsi attraverso
la
predisposizione e l’attuazione di percorsi individuali
integrati di
formazione e lavoro realizzati dal sistema pubblico dei
servizi per
il lavoro in collaborazione con gli enti di formazione,
i criteri di
priorità, i parametri di adeguamento del contributo
mensile, le
modalità attuative degli interventi, avendo riguardo al
raccordo con
i complessivi interventi di politica attiva del lavoro e
di
completamento del sostegno al reddito già in essere. Gli
interventi
possono essere attuati anche attraverso la costituzione
di doti
finanziarie personali e di conseguenti voucher formativi
o destinati
all’acquisizione di servizi utili alle finalità del
programma di
intervento.
L’Assessore regionale della programmazione, bilancio,
credito e
assetto del territorio è autorizzato ad apportare, con i
propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
20. Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 1
del 2009,
articolo 3, comma 2, lettera d), disposti a favore di
lavoratori che
non beneficiano degli ammortizzatori sociali ai sensi
della vigente
normativa statale e per misure atte a sostenere i
lavoratori e le
imprese che decidono di fare ricorso a contratti di
solidarietà, sono
utilizzati prioritariamente per l’erogazione di sussidi
a favore dei
lavoratori non beneficiari degli ammortizzatori sociali
espulsi dal
sistema produttivo nel corso degli anni 2008 e 2009. Il
sussidio è
corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. Tali
sussidi, la
cui misura è stabilita dalla Giunta regionale con
propria
deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali
regionali, sono
destinati con particolare riferimento ai lavoratori del
settore
industriale e del relativo sistema dei servizi in
appalto.
21. I limiti di reddito e i rimborsi a favore dei
nefropatici
previsti rispettivamente dalla legge regionale 14
settembre 1993, n.
43 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11:
«Nuove norme
per le provvidenze a favore dei nefropatici»), articolo
1, commi 1 e
5, e articolo 2, commi 1 e 2, sono elevati nella misura
non superiore
al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti
in bilancio
a far data dal 1° giugno 2009. Per tali finalità è
autorizzata
l’ulteriore spesa di euro 150.000 annui (UPB S05.03.007).
ARTICOLO 9
Disposizioni a favore dell’istruzione, della cultura,
dello
spettacolo e dello sport
1. A favore dell’istruzione sono autorizzati i seguenti
interventi:
a) lo stanziamento, per l’anno 2009, di euro 1.200.000 e
euro
5.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ad
integrazione
delle risorse finanziarie per interventi urgenti di
edilizia
scolastica previste dalla legge regionale n. 3 del 2008,
articolo 4,
comma 1, lettera m), e per la messa a norma di edifici
scolastici
(UPB S02.01.005);
b) la concessione, nell’anno 2009, di un contributo
straordinario una
tantum di euro 50.000 alle sedi SSIS di Cagliari e
Sassari (UPB
S02.01.013);
c) la concessione, nell’anno 2009, agli enti locali, di
un contributo
di euro 150.000 per interventi a favore della gioventù
previsti dalla
legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla
legge
regionale 29 aprile 2003, n. 3 - legge finanziaria 2003,
variazioni
di bilancio e disposizioni varie), articolo 7 (UPB S02.01.013);
d) la concessione di un contributo annuo di euro 220.000
a favore del
Consorzio Forgea international per la realizzazione di
corsi di
formazione nel settore geominerario e ambientale, nella
sede di
Iglesias, rivolti a dirigenti e tecnici provenienti da
paesi in via
di sviluppo; conseguentemente è ridotta di pari importo
l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale
n. 1 del
2009, articolo 1, comma 6, in capo all’UPB S02.01.009
(cap.
SC02.0170);
e) una quota annua, pari a euro 980.000, del fondo unico
previsto
dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 12, comma
1, lettera
a), è destinata a favore dell’Associazione per la libera
università
nuorese (AILUN) per le finalità previste dalla legge
regionale 24
dicembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in favore di diversi
settori e
disposizioni varie), articolo 25, e successive
modificazioni e
integrazioni.
2. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 27 della
legge regionale
n. 2 del 2007 è sostituita dalla seguente:
"h) a favore delle Università di Cagliari e Sassari, una
spesa
valutata in euro 2.500.000 annui per il finanziamento
dei programmi
di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla
base dei
programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o di accordi
bilaterali
per la mobilità degli studenti, e per il miglioramento
dei servizi
agli studenti dei due atenei (UPB S02.01.009);".
3. La Giunta regionale, al fine di favorire l’utilizzo
del personale
precario della scuola secondo l’ordine delle relative
graduatorie,
predispone, per l’anno 2009-2010, un programma di
interventi volto a
sostenere l’estensione del tempo scuola nelle scuole
dell’infanzia
fino a cinquanta ore settimanali e l’attivazione, nelle
scuole
pubbliche di ogni ordine e grado, di moduli
didattico-integrativi. Il
programma è approvato in via preliminare dalla Giunta
regionale entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e
inviato alla commissione consiliare competente che
esprime il proprio
parere entro quindici giorni, decorsi i quali se ne
prescinde. Entro
ulteriori dieci giorni la Giunta regionale lo approva in
via
definitiva. Alla relativa spesa si fa fronte con le
disponibilità
sussistenti nelle UPB S02.01.001 e S02.01.006. La Giunta
regionale
provvede alle variazioni compensative nell’ambito delle
medesime UPB
a’ termini della legge regionale n. 11 del 2006.
4. Nelle more di una riforma organica della normativa
regionale in
materia di istruzione, la Giunta regionale, nell’ambito
delle
dotazioni organiche complessive definite in base alle
vigenti
disposizioni e tenuto conto delle condizioni di disagio
legate a
specifiche situazioni locali, definisce le modalità e i
criteri per
la distribuzione delle risorse di personale tra le
istituzioni
scolastiche. Nel rispetto dei criteri e delle modalità
definiti dalla
Giunta regionale, la Direzione generale dell’Assessorato
della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e
sport, provvede alla distribuzione delle risorse di
personale tra le
istituzioni scolastiche.
5. Per favorire l’alta specializzazione giuridica, per
ciascuno degli
anni 2009, 2010, 2011 e 2012, è autorizzata la spesa di
euro 400.000
per il conferimento di borse di studio, da attribuire
anche con la
collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di 1°
grado del
distretto di Corte d’appello della Sardegna, a favore
dei giovani
laureati in giurisprudenza frequentanti il 2° anno di
scuole di
specializzazione per le professioni forensi presso le
Università
della Sardegna, o iscritti al Registro dei praticanti
avvocati di uno
degli ordini forensi della Regione per il 2° anno di
pratica, ovvero
ammessi a dottorati di ricerca in materie giuridiche
delle università
sarde. (UPB S02.01.013).
6. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
legge regionale
n. 3 del 2008 le parole "e prioritariamente" sono
soppresse.
7. Per soddisfare l’attuale fabbisogno del Sistema
sanitario
regionale, una quota del Fondo unico previsto dalla
legge regionale 8
luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e
le Università
della Sardegna), pari a euro 1.000.000 per l’anno 2009 e
a euro
2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, è
destinata al
finanziamento dei corsi di laurea in scienze
infermieristiche (UPB
S02.01.009).
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
gli interventi previsti dalla legge regionale 15 ottobre
1997, n. 28
(Interventi a favore della istituzione di scuole civiche
di musica),
sono attribuiti ai comuni; per tali finalità è
autorizzata una spesa
valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S05.04.003). Dalla
stessa data
sono abrogati:
a) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 79 della
legge regionale
n. 9 del 2006;
b) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 4 della legge
regionale 6
dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di
spettacolo in
Sardegna);
c) il comma 17 dell’articolo 4 della legge regionale n.
3 del 2008.
9. La lettera e) del comma 11 dell’articolo 12 della
legge regionale
n. 7 del 2005 è sostituita dalla seguente:
"e) la spesa complessiva di euro 100.000 annui da
suddividere tra le
associazioni aventi comprovata esperienza nel campo
degli scambi
internazionali nonché accreditate presso le istituzioni
europee ed
internazionali che hanno le seguenti finalità (UPB S02.01.013):
1) realizzare progetti di mobilità giovanile
internazionale, di
promozione dell’interculturalità e della cittadinanza
europea;
2) promuovere gli scambi giovanili.".
10. A favore della cultura, dello spettacolo e dello
sport, sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) per l’anno 2009 e successivi, la spesa di euro 60.000
per il
funzionamento dello Sportello linguistico regionale (UPB
S03.02.001);
b) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 50.000 per
la
sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado,
dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua
sarda in
orario curriculare (UPB S03.02.001);
c) per la produzione e la diffusione di programmi
radiofonici e
televisivi da realizzare con la concessionaria del
servizio pubblico
radiotelevisivo, in attuazione della legge 15 dicembre
1999, n. 482
(Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche), e
secondo le modalità previste dalla legge regionale 3
luglio 1998, n.
22 (Interventi della Regione a sostegno dell’editoria
locale,
dell’informazione e disciplina della pubblicità
istituzionale e
abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della
legge
regionale n. 11 del 1953), articolo 22, comma 1, lettera
b), per
ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, la spesa di euro
200.000 (UPB
S03.02.003);
d) per l’anno 2009, a valere sulle disponibilità recate
dall’UPB
S05.04.001 - cap. SC05.0856 la somma di euro 100.000 è
destinata a
sostegno delle attività sportive per i diversamente
abili;
e) per l’anno 2009 a valere sulle disponibilità recate
dal capitolo
SC03.0053 una quota fino ad euro 300.000 destinata a
fronteggiare le
spese relative ad indagini archeologiche di emergenza
(UPB
S03.01.004);
f) per gli anni 2009 e 2010, la spesa di euro 150.000
per iniziative
di ricerca e monitoraggio sulla promozione della cultura
e della
lingua sarda in settori economici di rilevanza
strategica (UPB
S03.02.001);
g) a valere sul fondo previsto dalla legge regionale 20
settembre
2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali,
istituti e luoghi
della cultura), articolo 20, una quota annuale pari a
euro 130.000
destinata alle finalità di cui alla legge regionale 27
novembre 1979,
n. 61 (Concessione di un contributo annuale all’Istituto
di studi e
programmi per il Mediterraneo - ISPROM);
h) per l’anno 2009 la spesa di euro 50.000 quale
contributo
straordinario all’Istituto studi e programmi per il
Mediterraneo
(ISPROM) finalizzato a realizzare interventi per
favorire la pace ed
il confronto fra i popoli nell’area mediterranea, da
attuarsi anche
attraverso l’organizzazione di iniziative ed eventi
culturali per la
città di Betlemme" (UPB S03.02.005);
i) per i compiti istituzionali la spesa di euro 20.000
per l’anno
2009 a favore dell’associazione Centro studi Emilio
Lussu di Cagliari
(UPB S03.02.005);
j) per favorire la diffusione della didattica
universitaria mediante
l’utilizzo delle nuove tecnologie, per ciascuno degli
anni dal 2009
al 2011, la spesa di euro 150.000 a favore della Facoltà
di
giurisprudenza dell’Università di Sassari per il
finanziamento di un
progetto pilota di formazione a distanza, da realizzare
anche con il
coinvolgimento della autonomie locali (UPB S02.01.009);
k) lo stanziamento integrativo di euro 150.000 annui a
favore
dell’Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio-Ampurias
per le
finalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2007,
articolo 28,
comma 1, lettera g) (UPB S03.02.005);
l) per le finalità di cui alla legge regionale n. 2 del
2007,
articolo 27, comma 2, lettera n), a favore della Facoltà
teologica
della Sardegna, la spesa di euro 10.000, quale
integrazione del
contributo disposto per l’anno 2009 e la spesa valutata
in euro
100.000 annui a decorrere dall’anno 2010 (UPB S02.01.009
- cap.
SC02.0166);
m) per la gestione e l’attività istituzionale, per
l’anno 2009, la
spesa di euro 100.000 a favore dell’Istituto Camillo
Bellieni di
Sassari (UPB S03.02.005);
n) per la tutela, conservazione e valorizzazione del
patrimonio
documentario della Sardegna, per la piena fruibilità da
parte della
comunità scientifica e dei cittadini interessati, la
concessione di
un contributo di euro 100.000 per ciascuno degli anni
dal 2009 al
2011, a favore dell’Archivio storico diocesano di
Cagliari, per la
realizzazione di un progetto di ordinamento e
inventariazione dei
fondi della Contadoria generale del tribunale di
appellazioni e
gravami, della Curia arcivescovile e del Tribunale
ecclesiastico di
Cagliari (UPB S03.02.005);
o) a integrazione degli stanziamenti previsti dalla
legge regionale
20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo
38,
l’ulteriore spesa annua di euro 400.000 a favore degli
enti locali
che gestiscono siti riconosciuti dall’UNESCO come
patrimonio
dell’umanità; il relativo programma è disposto dalla
Giunta regionale
a’ termini della legge regionale n. 1 del 1977, articolo
1, comma 4,
lettera i) (UPB S03.01.003);
p) per le finalità di cui alla legge regionale 21 aprile
1955, n. 7
(Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere
turistiche),
articolo 1, comma 1, lettera c), l’ulteriore spesa di
euro 100.000
per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.02.002):
q) per l’attuazione del protocollo d’intesa tra la
Regione, la
Provincia di Sassari, il Comune di Sassari, la
Fondazione Banco di
Sardegna e la Camera di commercio, industria e
artigianato di Sassari
del 14 gennaio 2008, relativo alla costituzione della
Fondazione per
la realizzazione e la gestione del Museo Biasi, la spesa
di euro
300.000 per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 (UPB
S03.01.003);
r) per il 2009 la spesa di euro 260.000 in favore del
Comune di
Castelsardo per l’attuazione dell’accordo quadro fra
Regione, Camera
di commercio di Sassari, Università di Sassari e Comune
di
Castelsardo, per la sperimentazione del progetto pilota
sul turismo
nei borghi (UPB S06.02.002);
s) per il 2009 la spesa di euro 25.000 in favore del
Comune di
Urzulei per l’organizzazione della manifestazione "Forum
europeo di
speleologia" (UPB S04.03.003);
t) a valere sulle disponibilità recate dall’UPB S03.01.003,
un
contributo annuo di euro 100.000 a favore del centro
studi filologici
per la gestione e le attività istituzionali;
u) per l’anno 2009, a valere sulle disponibilità recate
dal capitolo
SC05.0860, la concessione di un contributo di euro
50.000 a favore
della sezione sarda del Comitato italiano paralimpico
per
l’organizzazione delle paralimpiadi regionali sarde (UPB
S05.04.001);
v) per l’anno 2009 a valere sulle disponibilità recate
dal capitolo
SC05.0971, la spesa di euro 350.000 per la realizzazione
e/o
partecipazione a festival cinematografici di rilievo
nazionale e
internazionale organizzati in rete e promossi da
organismi costituiti
in forma associata (UPB S05.04.006);
w) per l’anno 2009 a valere sulle disponibilità recate
dal capitolo
SC05.0858, la concessione di un contributo di euro
100.000 a favore
del Comitato regionale del CONI per la partecipazione
della
rappresentativa della Sardegna alla manifestazione
sportiva
internazionale denominata Jeux des Iles (UPB S05.04.001);
x) per gli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa di euro
300.000 per la
pubblicazione di opere di particolare pregio finalizzate
alla
promozione della Sardegna (UPB S03.02.001);
y) una quota annua, pari ad euro 100.000 dello
stanziamento iscritto
in conto dell’UPB S03.01.001 (cap. SC03.0001), destinata
alle spese
di gestione e funzionamento del Padiglione etnografico
presso la
Cittadella dei musei di Cagliari dedicato
all’esposizione regionale
permanente della Collezione Cocco;
z) a decorrere dall’anno 2009, a valere sul fondo
previsto dalla
legge regionale n. 14 del 2006, articolo 20, una quota
pari ad euro
190.000
destinata alla Fondazione Giuseppe Dessì per spese di
gestione e per
l’organizzazione del relativo premio (UPB S03.02.005);
aa) per favorire gli studi, la ricerca e le attività
culturali,
nell’anno 2009, la spesa complessiva di euro 60.000, di
cui:
1) euro 15.000 a favore dell’Istituto di studi e
ricerche Antonio
Gramsci di Cagliari;
2) euro 30.000 a favore della "Casa Gramsci" di Ghilarza;
3) euro 15.000 a favore dell’Associazione "Casa natale
Antonio
Gramsci" di Ales.Il contributo è corrisposto nella misura dell’80 per
cento a titolo
di anticipazione. Il saldo è erogato previa
presentazione di
autocertificazione del responsabile legale attestante
l’utilizzo dei
finanziamenti per le finalità assegnate.
11. A decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge ed in
attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n.
18 del 2006,
articolo 8, comma 5, lettera b), la Regione è
autorizzata a stipulare
convenzioni rinnovabili di durata triennale con l’Ente
concerti
Marialisa De Carolis di Sassari - Teatro di tradizione
ai sensi
dell’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800
(Nuovo
ordinamento degli enti lirici e delle attività
musicali), e
riconosciuto di interesse regionale dalla lettera a) del
comma 1
dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2006 -
per concorrere
all’attività istituzionale, all’organizzazione delle
stagioni liriche
e concertistiche annuali, all’incremento del patrimonio
artistico-strumentale, allo sviluppo della cultura
musicale sul
territorio e alla gestione di strutture teatrali.
Le convenzioni, inoltre, disciplinano il sostegno
finanziario agli
interventi, il cui valore è commisurato anche in
relazione alla
partecipazione regionale al bilancio della Fondazione
del Teatro
lirico di Cagliari, e garantiscono che la liquidazione
di
un’anticipazione pari al 75 per cento del contributo
annuo avvenga
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di
bilancio.
12. Nella legge regionale n. 14 del 2006, articolo 21,
comma 1, dopo
la lettera t) è inserita la seguente:
"t bis) il sostegno alle organizzazioni di volontariato
iscritte nel
registro regionale previsto nell’articolo 5 della legge
regionale 13
settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell’attività di
volontariato e
modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R.
17 gennaio
1989, n. 3), settore culturale." (UPB S05.03.001 - S05.03.002).
13. Per il funzionamento dell’Istituto storico arborense
per la
ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e
il Marchesato
di Oristano (ISTAR), è autorizzata a favore del Comune
di Oristano la
concesione di un contributo valutato in euro 50.000
annui (UPB
S03.02.001).
14. L’Amministrazione regionale, nell’ambito delle
competenze
previste dalla legge regionale n. 14 del 2006, e
nell’attesa
dell’approvazione del Piano regionale per i beni
culturali, gli
istituti e i luoghi della cultura, è autorizzata a
erogare
finanziamenti per il completamento di musei degli enti
locali in fase
di ultimazione.
15. Nel comma 30 dell’articolo 4 della legge regionale
n. 1 del 2009,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tali
risorse sono
utilizzate dagli enti locali per garantire la
continuità,
salvaguardando le professionalità e le esperienze
acquisite dai
soggetti esecutori, dei progetti in essere ai sensi
della legge
regionale 14 giugno 1988, n. 11, articoli 92 e 93, e
legge regionale
20 aprile 2000, n. 4, articolo 38, e successive
modifiche e
integrazioni, e di quelli di cui al medesimo articolo 23
della legge
regionale n. 4 del 2006, in misura non superiore al 90
per cento, e
sono così determinate:
a) UPB S03.01.003 euro 15.500.000 per l’anno 2009, euro
16.000.000
per l’anno 2010 e euro 18.000.000 per ciascuno degli
anni 2011 e
2012;
b) UPB S03.01.006 euro 7.000.000 per l’anno 2009, euro
7.500.000 per
l’anno 2010 e euro 8.500.000 per ciascuno degli anni
2011 e 2012.".
16. L’utilizzazione dei contributi impegnati negli anni
2003, 2004,
2005 e 2006 a favore degli enti locali per le finalità
di cui alla
legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e
valorizzazione
della cultura e della lingua della Sardegna), è
prorogata ai due
esercizi successivi a quello di assegnazione purché
l’ente documenti
la realizzazione delle iniziative finanziate.
17. I contributi concessi ai privati, ai sensi della
legge regionale
29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti
agli eventi
alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di
ottobre 2008),
articolo 1, comma 5, lettera a), per il ripristino delle
unità
immobiliari danneggiate sono da rendicontare
limitatamente al
raggiungimento della quota del contributo concesso,
esclusivamente in
relazione alle unità immobiliari a uso di abitazione
principale
(prima casa) di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 28
novembre 2008, n. 67/2.
18. Nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 17
(Provvedimenti per lo
sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) nel comma 1 dell’articolo 6:
1) la lettera d) è soppressa;
2) la lettera e) è così sostituita: "quattro
rappresentanti di
federazioni sportive nazionali, di cui due per sport
individuali,
designati dal Comitato regionale sardo del CONI";
3) la lettera f) è così sostituita: "due esponenti degli
enti di
promozione sportiva, designati dal Comitato regionale
sardo del
CONI";
4) la lettera l) è soppressa;
5) la lettera m) è soppressa;
6) la lettera o) è soppressa.
b) nel titolo dell’articolo 22 e nel comma 1 le parole
"a carattere
dilettantistico" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell’articolo 27 le parole "non iscritti
a leghe
professionistiche" sono così sostituite "per la
partecipazione a
campionati non professionistici";
d) dopo il comma 7 dell’articolo 27 sono aggiunti i
seguenti:
"7 bis. La Regione è autorizzata a concedere contributi
forfetari,
nella misura massima prevista dal comma 2, a favore
delle federazioni
sportive riconosciute dal CONI per la partecipazione
delle loro
rappresentative ai campionati italiani.
7 ter. Per le squadre che vincono i rispettivi
campionati nazionali
della massima serie, con conseguente diritto di
partecipazione alle
Coppe europee per le squadre vincitrici di scudetto,
Champions
League, è prevista una premialità del contributo
regionale pari al 50
per cento del finanziamento programmato su base annuale
per la stessa
squadra.".
ARTICOLO 10
Piano straordinario per la residenzialità universitaria
nella città
di Cagliari
1. L’Ersu di Cagliari, al fine di soddisfare il
fabbisogno abitativo
studentesco, accelerando e razionalizzando la spesa
degli
stanziamenti statali e regionali specificatamente
finalizzati in un
quadro di programmazione unitaria, entro sessanta giorni
dall’approvazione della presente legge, è autorizzato a
predisporre
un Piano straordinario per la residenzialità
universitaria nella
città di Cagliari.
2. Il Piano di cui al comma 1, fatto salvo il
mantenimento delle
strutture esistenti coerenti con i requisiti di cui al
presente
articolo, ai fini del rinnovo del patrimonio immobiliare
dell’Ente,
del contenimento delle spese di gestione dei servizi e
del
miglioramento qualitativo delle condizioni di vita degli
studenti,
prevede la polarizzazione delle residenze e delle
strutture di
servizio culturale, sportivo e di ristorazione in
prossimità dei
principali poli universitari cittadini.
3. Il Piano predisposto ai sensi dei commi 1 e 2,
corredato dai
progetti preliminari delle opere, è trasmesso a cura del
Presidente
della Regione al Comune di Cagliari ed agli altri
soggetti
interessati ai fini e per gli effetti di cui
all’articolo 34 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Al fine di dare copertura finanziaria agli interventi
del presente
articolo sono rimodulate tutte le risorse non liquidate
alla data di
entrata in vigore della presente legge, fatti salvi gli
impegni
pluriennali derivanti da mutui o rateizzazioni,
stanziate dalla legge
regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti
interventi
finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema
produttivo
regionale e di assestamento e rimodulazione del
bilancio), articolo
37, comma 7, dalla legge regionale n. 1 del 1999,
articolo 28, e
dalla legge regionale n. 3 del 2008, articolo 3, nonché
gli
stanziamenti di cui alle deliberazioni CIPE n. 35/2005 e
n. 3/2006,
assegnati ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208
(Attivazione
delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per
l’anno 1998 al
fine di realizzare interventi nelle aree depresse.
Istituzione di un
Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di
promozione
imprenditoriale nelle aree depresse) e ricompresi
nell’Accordo di
programma quadro "Istruzione". L’Ersu di Cagliari è
autorizzato, nel
rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 15
maggio 1995,
n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli
enti, istituti
ed aziende regionali), alla dismissione, in permuta o
vendita, degli
immobili del proprio patrimonio che non rappresentino
più risorse
strumentali strategiche rispetto alle proprie finalità
istituzionali
ovvero non siano coerenti con il Piano di cui al comma
1.
5. Sono fatte salve, con l’eccezione di far ricorso alle
ulteriori
transazioni, le disposizioni di cui all’articolo 25
della legge
regionale n. 4 del 2006 con le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "almeno 1.000" sono sostituite
dalle parole
"almeno 500";
b) alla lettera a) del comma 2, le parole da "e la
realizzazione"
fino a "anche" sono sostituite dalle parole "per un
importo pari a
euro 35.000.000";
c) la lettera c) del comma 2 è soppressa.
ARTICOLO 11
Disposizioni per l’organizzazione amministrativa
1. Il Presidente può avvalersi di un portavoce, per il
cui contratto
di lavoro si applica la legge regionale 26 agosto 1988,
n. 32
(Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori
generali, di servizio
e di settore dell’Amministrazione regionale) articolo
28, comma 2;
può inoltre avvalersi di un ufficio stampa composto da
un capo
ufficio e da un numero di collaboratori, iscritti
all’ordine dei
giornalisti, non superiore a dodici, direttamente
assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato di durata non
superiore a
quella della legislatura ed assegnabili, in qualità di
addetti
stampa, agli assessori. I criteri per la composizione e
l’organizzazione dell’ufficio e per il trattamento
economico,
nell’ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono
stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri
derivanti
dall’attuazione del presente comma sono valutati in euro
1.385.000
annui (UPB S01.01.002 e S01.02.002).
2. Nell’ambito del servizio trasparenza e comunicazione
della
Regione, è definito un contingente, non superiore ad
otto unità, per
le attività di informazione e di supporto tecnico al
capo ufficio
stampa. Al personale, assunto mediante pubblico concorso
tra gli
iscritti all’ordine dei giornalisti di cui alla legge 3
febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista), e
successive modificazioni, si applica il contratto
nazionale di lavoro
dei giornalisti.
3. I dipendenti iscritti all’ordine dei giornalisti,
compresi quelli
degli enti e delle agenzie regionali che, alla data del
1° luglio
2009, risultino stabilmente addetti alle attività di
informazione e
di supporto tecnico operativo al capo ufficio stampa,
possono
chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, di essere inseriti nel predetto
contingente.
L’inquadramento nelle qualifiche del contratto nazionale
giornalistico è disposto sulla base di certificazione
del competente
dirigente, relativa alle attività effettivamente svolte
e al periodo
di svolgimento, sentito il capo ufficio stampa. Al
restante personale
impegnato in attività di supporto operativo al capo
ufficio stampa,
anche con mansioni di autista, è corrisposta come
remunerazione per
il lavoro straordinario, gli obblighi di reperibilità e
gli orari
disagevoli, un’indennità mensile nella misura pari al
compenso di 50
ore di lavoro straordinario.
4. Agli oneri relativi ai commi 2 e 3 valutati in euro
150.000 per
l’anno 2009 ed in euro 300.000 per gli anni successivi
si fa fronte
con le disponibilità recate dalla UPB S01.02.001.
5. La direzione generale per l’innovazione tecnologica,
prevista
dalla legge regionale n. 7 del 2005, articolo 21, è
soppressa; le
competenze, le strutture, le risorse finanziarie,
strumentali e umane
sono attribuite all’Assessorato degli affari generali,
personale e
riforma della Regione.
6. Presso la Presidenza della Regione è istituita la
Direzione
generale della protezione civile della Regione Sardegna
la quale
esercita le funzioni che il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della L. 15
marzo 1997, n. 59), articolo 108, comma 1, lettera a),
punti 1, 2, 3,
4, 6 e 7, conferisce alle regioni e quelle di cui alla
legge
regionale n. 9 del 2006, articolo 69, e coordina le
attività di
protezione civile delle strutture della Regione, delle
province, dei
comuni e delle associazioni di volontariato. Il
presidente svolge le
proprie funzioni anche mediante delega all’Assessore
della difesa
dell’ambiente. Alla Direzione sono trasferiti il
personale, le
risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo
forestale
strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti.
7. Per ridurre le spese relative alle prestazioni
specialistiche
esterne, le risorse, in particolare quelle derivanti dal
cofinanziamento di programmi comunitari, nazionali e di
programmazione negoziata, iscritte in bilancio possono
essere
utilizzate quale incentivo aggiuntivo a favore del
personale
dipendente, qualora rendicontabile. La Giunta regionale
definisce i
criteri e le modalità dell’intervento.
8. In deroga alle disposizioni della legge regionale n.
31 del 1998,
articolo 32, comma 3, e articolo 56, nei concorsi
pubblici banditi
entro il 31 dicembre 2010, la riserva è elevata al 50
per cento.
9. Presso la Presidenza della Regione è istituita la
Direzione
generale per il coordinamento della programmazione
unitaria.
10. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale n.
31 del 1998,
è integrato come segue:
a) dopo la parola "sindacale" sono inserite le parole
"nonché i
dipendenti comandati a tempo indeterminato ai sensi
della legge
regionale 18 dicembre 1995, n. 37";
b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "I
posti della
dotazione organica occupati dai dipendenti fuori ruolo
sono resi
disponibili. Alla cessazione dell’aspettativa o del
comando, i
dipendenti sono reintegrati nella dotazione organica
mediante, ove
occorra, l’istituzione di posti soprannumerari che sono
assorbiti
all’immediato verificarsi delle cessazioni dal
servizio.".
11. Nell’ultimo periodo del comma 50 dell’articolo 1
della legge
regionale n. 1 del 2009, sono aggiunte infine le
seguenti parole:
"compresi i compensi di cui al presente comma e le spese
di
trasferta".
12. Dopo il comma 50 dell’articolo 1 della legge
regionale n. 1 del
2009, è aggiunto il seguente:
"50 bis. L’incarico di commissario liquidatore è
compreso nei compiti
e doveri d’ufficio. Gli oneri relativi ai compensi
previsti dal comma
50 e le spese di trasferta, per i dipendenti regionali
nominati
commissari liquidatori, sono a carico
dell’Amministrazione regionale
dall’anno 2010. Le risorse di cui alla legge regionale
n. 3 del 2008,
articolo 7, comma 42, sono trasferite ai consorzi
industriali per le
spese di funzionamento al netto degli oneri di cui al
comma 50 e 50
bis a valere sulla disponibilità delle UPB S01.02.001,
S01.02.002 e
S01.02.004.".
13. Le disponibilità previste dalla legge regionale n. 1
del 2009,
articolo 4, comma 25, sono incrementate di euro
1.300.000.
14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere contributi
a favore dei consorzi di bonifica destinati ad abbattere
i costi
sostenuti per la manutenzione delle reti irrigue
relative alle aree
effettivamente irrigate a fini colturali, di cui alla
legge regionale
23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di
consorzi di
bonifica), articolo 5, comma 4, negli anni 2006, 2007 e
2008,
detratte le somme già assegnate per le finalità di cui
alla legge
regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei
consorzi di
bonifica), articolo ,13 e successive modificazioni e
integrazioni, e
alla legge regionale n. 37 del 1998, articolo 30, commi
1 e 2, e
successive modificazioni e integrazioni. Per tale
finalità è
stanziata la somma di euro 1.500.000 a valere sui fondi
di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento
alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura
e pesca e
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale) (UPB S04.02.003).
15. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al
comma 14 sono
definiti con delibera della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore competente in materia di agricoltura.
16. L’Amministrazione regionale, compresi gli enti e le
agenzie,
incentivano la risoluzione volontaria del rapporto di
lavoro dei
dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2009 i
requisiti di
legge per ottenere la pensione di anzianità, e dei
dirigenti che
abbiano maturato i medesimi requisiti e compiuto
cinquantasette anni
d’età entro la stessa data, e chiedano la risoluzione
del rapporto di
lavoro nel corso dello stesso anno. Nella domanda, da
presentare
entro il 31 dicembre 2009, è indicata la data di
maturazione dei
requisiti e la data scelta per l’estinzione del rapporto
di lavoro,
che non può essere successiva al 30 giugno 2010.
17. A favore dei dipendenti di cui al comma 16 è
corrisposta
un’indennità o un incentivo all’esodo pari a tre
mensilità della
retribuzione in godimento alla data di estinzione del
rapporto di
lavoro per ogni anno di differenza tra sessantaquattro
anni e l’età
anagrafica, ma per non più di quattro anni; la frazione
di anno
superiore a sei mesi è approssimata per eccesso; le
indennità sono
corrisposte entro novanta giorni dalla cessazione del
servizio e
comunque non oltre il 30 aprile 2010 per il personale
che cessi nel
corso del 2009 e il 30 settembre 2010 per il restante
personale. Per
la determinazione dell’indennità e dell’incentivo si
considerano
esclusivamente le voci retributive utili ai fini
dell’indennità di
anzianità. Alla relativa spesa si fa fronte con le
risorse stanziate
in conto della UPB S08.01.002.
18. Le disposizioni dei commi 16 e 17 sono estese al
personale
dell’Ente foreste della Sardegna.
ARTICOLO 12
Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale
1. La Regione al fine di migliorare i servizi e di
ottimizzare
l’utilizzo delle risorse umane ed economiche del sistema
sanitario
regionale, con le presenti disposizioni avvia il
processo di riforma
ridisciplinandone gli assetti istituzionali ed
organizzativi.
2. Sono, a questo scopo, istituite nel servizio
sanitario regionale,
con deliberazione della Giunta regionale, un numero di
macroaree tale
che le loro dimensioni rappresentino il livello ottimale
per
l’esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria
di specifiche
attività tecniche, amministrative e di supporto delle
aziende
sanitarie, comprese quelle ospedaliere. Le macroaree
esercitano le
seguenti funzioni:
a) gestione del patrimonio delle aziende in esse
ricadenti;
b) formazione, gestione delle competenze economiche e
della
situazione contributiva previdenziale del personale
delle aziende in
esse ricadenti;
c) gestione e organizzazione delle reti informatiche e
della connessa
tecnologia, inclusa la gestione dei sistemi di
prenotazione
centralizzata delle prestazioni sanitarie;
d) gestione e organizzazione dei magazzini, anche
centralizzati per
macroarea, e della relativa logistica;
e) funzioni di centrale di committenza ai sensi del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei
contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), articolo 33, e successive
modifiche ed
integrazioni.
3. Sono istituiti i comitati di coordinamento di ogni
macroarea
composti dai direttori generali, amministrativi e
sanitari delle
singole aziende appartenenti alle relative macroaree. I
comitati, che
operano quali collegi imperfetti e con facoltà di
delegare la
partecipazione ai direttori di dipartimento o di
struttura complessa
delle singole aziende, hanno i seguenti compiti:
a) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della
Regione, il
regolamento di funzionamento del comitato;
b) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della
Regione, gli
atti regolamentari necessari all’operatività della
macroarea;
c) approvano il programma annuale di attività;
d) svolgono funzioni di direzione, di indirizzo e di
verifica
dell’attività della macroarea.
4. L’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza
sociale esercita le funzioni di coordinamento e di
indirizzo
dell’attività di ogni macroarea al fine di garantire
l’uniformità di
indirizzo. Restano fermi i poteri di controllo previsti
nella legge
regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e
riordino del
servizio sanitario della Sardegna.
Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.
5).
5. La partecipazione ai comitati di cui al comma 3 non
dà diritto
alla percezione di alcuna indennità, fatti salvi i
rimborsi per le
spese di viaggio.
6. Ferma restando la disciplina di cui al decreto
legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia
sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421),
articolo 4, e successive modifiche ed integrazioni,
possono inoltre
essere costituite in azienda autonoma le strutture
ospedaliere,
singole o funzionalmente accorpate, che possiedano al
momento della
deliberazione di istituzione dell’azienda da parte della
Giunta
regionale le seguenti caratteristiche:
a) organizzazione dipartimentale delle unità operative
presenti nella
struttura;
b) presenza di nuclei di alta specialità;
c) disponibilità di un sistema di contabilità economico
patrimoniale,
anche di livello regionale e di contabilità per centro
di costo;
d) servizi di pronto soccorso e di emergenza accorpati
in struttura
di tipo dipartimentale nel rispetto del decreto del
Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, e successive modifiche ed
integrazioni;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi di
assistenza
integrati su base regionale e/o interregionale, anche
come previsto
dagli atti di programmazione regionale e in
considerazione della
mobilità infraregionale;
f) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare
adeguato e
sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività
istituzionali;
g) dati di produzione di prestazioni sanitarie che
superino, in
meglio, la media regionale in almeno il 40 per cento dei
principali
indicatori statistici e di performance (tasso di
utilizzazione
degenze ordinarie, indice di rotazione degenze
ordinarie, indice di
casi, degenza media trimmata, degenza media
standardizzata,
percentuale dei DRG sopra soglia, percentuale dei DRG di
alta
specialità, percentuale dei DRG a rischio di
inappropriatezza, indice
comparativo di performance, tasso di mortalità).
7. Le strutture ospedaliere da scorporare dalle ASL per
costituirle
in aziende ospedaliere autonome o per accorparle ad
altre aziende già
esistenti, sono individuate con deliberazione della
Giunta regionale,
sentito il parere della Commissione consiliare
competente in materia
di sanità.
8. Per consentire la realizzazione del processo di
riforma degli
assetti istituzionali ed organizzativi del sistema
sanitario
regionale cui si dà inizio con le presenti disposizioni,
con
deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro
trenta giorni
dalla pubblicazione della presente legge nel BURAS, al
ommissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere
nonché delle
aziende spedaliero-universitarie; in quest’ultimo caso i
commissari
sono nominati d’intesa con i competenti rettori.
9. Al fine di procedere all’individuazione dell’ambito
territoriale
delle costituende macroaree di cui al comma 2 e delle
funzioni da
attribuire alle medesime, entro sessanta giorni
dall’adozione del
provvedimento di commissariamento di cui al comma 8, i
commissari
delle ASL, dell’Azienda ospedaliera Brotzu e delle
aziende
ospedaliero-universitarie propongono un progetto di
costituzione
delle macroaree, con il quale sono, inoltre, determinate
le loro
modalità organizzative, le funzioni attribuite con
possibilità di
individuarne ulteriori connesse a quelle di cui
all’elencazione
contenuta al comma 2, la loro allocazione e le modalità
di messa a
disposizione del personale occorrente. Per quanto
riguarda le aziende
ospedaliero-universitarie l’attribuzione delle funzioni
alle
macroaree è operativa a seguito della sottoscrizione di
intesa con le
università interessate. Il progetto eventualmente
modificato ed
integrato dal competente Assessorato, è approvato,
sentito il parere
della Commissione consiliare competente in materia di
sanità, con
deliberazione della Giunta regionale in uno all’atto di
costituzione
delle stesse macroaree, di cui costituisce parte
integrante.
10. Al fine di individuare la parte del patrimonio
dell’ASL spettante
alle costituende aziende ospedaliere, entro sessanta
giorni
dall’approvazione del provvedimento di cui al comma 8
ogni
commissario delle ASL, dell’Azienda ospedaliera Brotzu e
delle
aziende ospedaliero-universitarie che ne siano
interessate, redige un
progetto di scorporo, che è approvato con deliberazione
della Giunta
regionale con l’atto di costituzione dell’azienda
ospedaliera, di cui
costituisce parte integrante.
ARTICOLO 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge,
valutati in euro 1.083.618.328,09 per l’anno 2009, in
euro
336.718.000 per l’anno 2010, in euro 304.768.000 per
l’anno 2011, in
euro 286.368.000 per l’anno 2012, in euro 226.251.000
per l’anno 2013
e in euro 226.201.000 per gli anni successivi, si fa
fronte con le
variazioni di bilancio previste nel comma 3.
2. Nella tabella E, allegata alla legge regionale n. 1
del 2009, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) è eliminata la seguente voce:
S08.01.003 FNOL - investimenti nel settore pubblico
17.127
b) l’importo della seguente voce è sostituito come
segue:
S06.03.024 Ricapitalizzazione delle partecipate ex EMSA
43.127(+
8.127)
c) sono introdotte le seguenti voci:
S02.02.004 Scuola forestale 5.000(+ 5.000) S04.03.004
Interventi
urgenti a seguito di alluvioni 4.000(+ 4.000)
3. Nel bilancio della Regione per l’anno 2009 e per gli
anni
2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E121.001
Quote di tributi erariali devoluti dallo Stato
2009 euro ---
2010 euro 331.698.000
2011 euro 299.798.000
2012 euro ---
UPB E231.008
Assegnazioni per la realizzazione di interventi nel
settore agricolo
e zootecnico
2009 euro 4.800.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB E361.008
Recuperi e rimborsi in capo all’Assessorato dei lavori
pubblici
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000
UPB E362.002
Entrate e recuperi vari ed eventuali
2009 euro 4.654.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB E510.001
Ricavo mutui per investimenti
2009 euro 972.617.328,09
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
in diminuzione
UPB E116.001
Tasse sulle concessioni regionali
2009 euro 1.075.000
2010 euro 1.075.000
2011 euro 1.075.000
2012 euro 1.075.000
SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 01
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio
e del
demanio regionale
2009 euro 14.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S01.06.001
Trasferimento agli enti locali-parte corrente
2009 euro 5.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 05
UPB S05.01.014
Investimenti per l’attività fitosanitaria (SOPPRESSA)
2009 euro 20.000
2010 euro 20.000
2011 euro 20.000
2012 euro 20.000
STRATEGIA 06
UPB S06.06.002
Interventi sul costo del lavoro
2009 euro 4.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 08
UPB S08.01.001
Fondi riserva spese obbligatorie, impreviste e revisione
prezzi
2009 euro 300.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2009 euro 13.163.000
2010 euro 4.000.000
2011 euro 3.950.000
2012 euro 131.141.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce
1) della
tabella A, allegata alla legge finanziaria;
UPB S08.01.003
Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale
2009 euro 17.127.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro 49.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce
1) della
tabella B, allegata alla legge finanziaria;
UPB S08.02.002
Altre partite generali che si compensano nell’entrata
2009 euro 60.423.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro 105.207.000
in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.01.002
Oneri di funzionamento della Giunta regionale e uffici
di supporto
2009 euro 937.000
2010 euro 937.000
2011 euro 937.000
2012 euro 937.000
UPB S01.02.002
Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico
dell’Amministrazione regionale
2009 euro 448.000
2010 euro 448.000
2011 euro 448.000
2012 euro 448.000
UPB S01.03.003
Funzionamento organismi d’interesse regionale
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S01.03.004
Spese per la realizzazione di progetti comunitari e
accordi di
programma
2009 euro 60.000
2010 euro 60.000
2011 euro 60.000
2012 euro 60.000
UPB S01.03.007
Quote associative e contributi una tantum
2009 euro 40.000
2010 euro 40.000
2011 euro 40.000
2012 euro 40.000
UPB S01.03.009
Altre spese istituzionali
2009 euro 300.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S01.04.002
Monitoraggio, controllo e assistenza della spesa
regionale e delle
finanze regionali
2009 euro 300.000
2010 euro 300.000
2011 euro 300.000
2012 euro ---
UPB S01.05.001
Gestione del patrimonio e del demanio
2009 euro 514.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio
e del
demanio regionale
2009 euro 4.688.000
2010 euro 4.000.000
2011 euro 4.000.000
2012 euro ---
UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - parte corrente
2009 euro 8.350.000
2010 euro 2.350.000
2011 euro 2.350.000
2012 euro 2.350.000
STRATEGIA 02
UPB S02.01.005
Investimenti a favore dell’istruzione dell’infanzia,
dell’obbligo e
superiore
2009 euro 1.200.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 5.000.000
2012 euro 5.000.000
UPB S02.01.009
Formazione universitaria
2009 euro 1.160.000
2010 euro 2.250.000
2011 euro 2.250.000
2012 euro 2.100.000
UPB S02.01.013
Formazione integrata
2009 euro 650.000
2010 euro 450.000
2011 euro 450.000
2012 euro 450.000
UPB S02.02.004
Spese di investimento per il funzionamento delle sedi
formative
2009 euro 5.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S02.03.007
Trasferimenti agli EE.LL. per interventi di politiche
attive del
lavoro - investimenti
2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S02.04.010
Programmi di ricerca e prevenzione nel settore sanitario
2009 euro 1.750.000
2010 euro 1.500.000
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
STRATEGIA 03
UPB S03.01.001
Contributi per il funzionamento dell’Istituto superiore
regionale
etnografico
(ISRE)
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale -
spese correnti
2009 euro 1.060.000
2010 euro 700.000
2011 euro 700.000
2012 euro 700.000
UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione del
patrimonio culturale
2009 euro 1.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S03.02.001
Interventi per la valorizzazione della lingua e della
cultura sarda
2009 euro 110.000
2010 euro 410.000
2011 euro 210.000
2012 euro 210.000
UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l’editoria e
l’informazione
2009 euro 200.000
2010 euro 200.000
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
UPB S03.02.005
Interventi per manifestazioni e attività culturali
2009 euro 420.000
2010 euro 250.000
2011 euro 250.000
2012 euro 150.000
STRATEGIA 04
UPB S04.01.001
Studi, progetti e convenzioni nel settore energetico
2009 euro 50.000
2010 euro 50.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.02.001
Spese per la tutela delle acque - parte corrente
2009 euro 250.000
2010 euro 250.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.02.003
Contributi per la gestione della risorsa idrica nel
settore agricolo
2009 euro 2.800.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.03.003
Tutela e difesa del suolo - spese correnti
2009 euro 275.000
2010 euro 250.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - investimenti
2009 euro 4.000.000
2010 euro 3.000.000
2011 euro 3.000.000
2012 euro 3.000.000
UPB S04.04.002
Tutela, difesa del suolo e valorizzazione delle coste-
investimenti
2009 euro 300.000
2010 euro 700.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.06.005
Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione
delle aree
minerarie - investimenti
2009 euro 4.500.000
2010 euro 4.500.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
UPB S04.08.001
Interventi per la tutela dei parchi e per le aree
protette - spese
correnti
2009 euro 500.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro ---
UPB S04.08.007
Finanziamenti a favore dell’ente foreste
2009 euro 6.950.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.08.016
Contributi e finanziamenti in materia di gestione della
fauna
selvatica
2009 euro 400.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S04.09.003
D.V. Pianificazione, vigilanza e controllo sull’attività
urbanistica
e paesaggistica
2009 euro 4.750.000
2010 euro 4.750.000
2011 euro 4.750.000
2012 euro 4.750.000
UPB S04.09.006
Spese per la gestione del sistema informativo e
cartografico
2009 euro 1.500.000
2010 euro 3.500.000
2011 euro 3.500.000
2012 euro 3.500.000
STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte
corrente
2009 euro 1.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.01.004
Spese finalizzate al miglioramento ed al controllo del
Servizio
sanitario
2009 euro 1.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.01.007
Assistenza sanitaria
2009 euro 30.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e
degli
alimenti
2009 euro 850.000
2010 euro 850.000
2011 euro 850.000
2012 euro ---
UPB S05.02.005
Animali da affezione - spese correnti
2009 euro 1.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - Parte corrente
2009 euro 84.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.03.002
Interventi a favore del volontariato - Investimenti
2009 euro 100.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S05.03.005
Finanziamenti per attività socio-assistenziali
2009 euro 100.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S05.03.007
D.V. Provvidenze a favore di soggetti con disabilità e
loro
associazioni
2009 euro 150.000
2010 euro 150.000
2011 euro 150.000
2012 euro 150.000
UPB S05.03.010
Interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie
2009 euro ---
2010 euro 40.000.000
2011 euro 40.000.000
2012 euro 30.000.000
UPB S05.04.003
Interventi per manifestazioni e attività di spettacolo
2009 euro 1.500.000
2010 euro 1.500.000
2011 euro 1.500.000
2012 euro 1.500.000
UPB S05.04.006
Interventi in favore del cinema in Sardegna - spese
correnti
2009 euro 150.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 06
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2009 euro 360.000
2010 euro 100.000
2011 euro 100.000
2012 euro 100.000
UPB S06.02.006
Incentivazione alle attività turistico-ricettive - spese
correnti
2009 euro ---
2010 euro 25.000.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.001
Incentivazioni alle attività artigiane
2009 euro 2.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.002
Incentivazioni di parte corrente per le attività
artigiane
2009 euro 9.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.023
Liquidazione dell’EMSA e commesse RAS - spese correnti
2009 euro 730.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.03.024
Partecipazioni azionarie del settore industriale
2009 euro 9.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.005
Concorsi negli interessi su mutui contratti per
investimenti nel
settore agricolo
2009 euro 7.000.000
2010 euro 2.000.000
2011 euro 2.000.000
2012 euro ---
UPB S06.04.006
Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da
calamità naturali o
avversità atmosferiche - parte corrente
2009 euro 3.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.012
Spese per l’attività fitosanitaria e per la lotta agli
insetti nocivi
e ai parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante
2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.014
Interventi per lo sviluppo dell’infrastrutturazione
diffusa nel
territorio
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 1.000.000
2012 euro 1.000.000
UPB S06.04.015
Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli
- spese
correnti
2009 euro 4.500.000
2010 euro 2.500.000
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S06.04.023
Adempimenti derivanti dall’attuazione della normativa
comunitaria sul
PSR 2007/2013
2009 euro 10.000
2010 euro 10.000
2011 euro 10.000
2012 euro 10.000
STRATEGIA 07
UPB S07.02.001
Investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria
e dei
sistemi intermodali
2009 euro 3.000.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S07.04.001
Spese per la manutenzione ordinaria e la sicurezza dei
porti
2009 euro 500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2009 euro 4.500.000
2010 euro 7.000.000
2011 euro 4.000.000
2012 euro 4.000.000
UPB S07.10.005
Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di
opere di loro
interesse
2009 euro 2.500.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
STRATEGIA 08
UPB S08.01.005
Interessi su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti
obbligazionari
2009 euro
2010 euro 38.880.000
2011 euro 31.702.000
2012 euro 24.236.000
UPB S08.01.006
Capitale su rate d’ammortamento mutui e/o prestiti
obbligazionari
2009 euro
2010 euro 179.458.000
2011 euro 186.636.000
2012 euro 194.102.000
UPB S08.01.007
Spese generali per mutui, prestiti obbligazionari e per
le procedure
relative alla cessione dei crediti e anticipazioni di
cassa
2009 euro 200.000
2010 euro ---
2011 euro ---
2012 euro ---
UPB S08.02.005
Copertura disavanzo 2009 euro 972.617.328,09
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge fanno
carico alle UPB di cui al comma 3 del bilancio della
Regione per gli
anni 2009-2012 e alle UPB corrispondenti del bilancio
per gli anni
successivi.
ARTICOLO 14
Variazioni di bilancio
1. Nel bilancio della Regione per l’anno 2009 e per gli
anni
2010-2012 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
UPB E330.001
Somme derivanti dalla liquidazione dell’ISOLA 2009 euro
7.128.000
TOTALE IN AUMENTO
2009 euro 7.128.000
SPESA
in diminuzione
STRATEGIA 01
UPB S01.02.005
Acquisizioni di beni e servizi2009 euro 195.000
UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio
e del
demanio regionale
2009 euro 100.000
STRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte
corrente
2009 euro 5.200.000
STRATEGIA 08
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
(mediante pari
riduzione della riserva di cui alla voce 1) della
tabella A allegata
alla legge finanziaria 2009)
2009 euro 14.016.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
TOTALE IN DIMINUZIONE
2009 euro 19.511.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
in aumento
STRATEGIA 01
UPB S01.02.001
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi
compreso il
salario accessorio
2009 euro 1.521.000
UPB S01.03.002
Promozione e pubblicità istituzionale
2009 euro 2.000.000 UPB S01.03.007
Quote associative e contributi una tantum
2009 euro 71.000 UPB S01.03.008
Spese per la pubblicazione e per l’acquisto di atti e
per l’acquisto
di beni di interesse regionale
2009 euro 50.000 UPB S01.04.001
Studi, ricerche, collaborazioni e simili
2009 euro 300.000 UPB S01.05.002
Incremento, valorizzazione e manutenzione del patrimonio
e demanio
regionale
2009 euro 700.000UPB S01.06.002
Trasferimento agli enti locali - Investimenti2009 euro
600.000
STRATEGIA 02
UPB S02.02.005
Altri interventi per la formazione2009 euro 5.200.000
STRATEGIA 03
UPB S03.01.003
Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale -
spese correnti
2009 euro 1.000.000
UPB S03.01.004
Investimenti per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione del
patrimonio culturale
2009 euro 500.000
UPB S03.01.005
Archivio storico e biblioteca regionale
2009 euro 100.000
UPB S03.01.006
Interventi a favore delle biblioteche - spese correnti
2009 euro 3.500.000
2010 euro 3.500.000
2011 euro 3.500.000
2012 euro 3.500.000
UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l’editoria e
l’informazione
2009 euro 40.000
UPB S03.02.005
Interventi per manifestazioni e attività culturali
2009 euro 270.000
STRATEGIA 04
UPB S04.08.012
Investimenti finalizzati alle attività istituzionali del
Corpo
forestale e di vigilanza ambientale
2009 euro 1.000.000
2010 euro 1.000.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
UPB S04.08.013
Prevenzione e difesa dagli incendi - spese correnti
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
2011 euro 500.000
2012 euro 500.000
UPB S04.09.003
Vigilanza e controllo sull’attività urbanistica
2009 euro 295.000
UPB S04.09.006
Spese per la gestione del sistema informativo e
cartografico2009 euro
31.000
STRATEGIA 05
UPB S05.02.003
Profilassi e lotta contro le malattie infettive nel
settore
zootecnico
2009 euro 424.000
UPB S05.03.001
Interventi a favore del volontariato - parte corrente
2009 euro 100.000
UPB S05.03.002
Interventi a favore del volontariato - investimenti
2009 euro 200.000
UPB S05.04.001
Interventi a favore dello sport - spese correnti
2009 euro 2.000
UPB S05.04.002
Interventi a favore dello sport - investimenti
2009 euro 7.000
UPB S05.05.002
Interventi a favore degli immigrati ed emigrati
2009 euro 200.000
STRATEGIA 06
UPB S06.03.002
Incentivazioni di parte corrente per le attività
artigiane
2009 euro 7.128.000
STRATEGIA 07
UPB S07.06.001
Trasporto pubblico locale
2009 euro 900.000
TOTALE IN AUMENTO
2009 euro 26.639.000
2010 euro 5.000.000
2011 euro 4.500.000
2012 euro 4.500.000
ARTICOLO 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Sardegna.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare
come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 agosto 2009
Cappellacci
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