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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità e oggetto
1. La presente legge è finalizzata, attraverso il
governo della progettazione e realizzazione degli invasi
minori della Sardegna, ad assicurare la massima tutela
della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e a
conoscere e regolare l’accumulo e l’uso della risorsa
idrica in tali opere. Essa, pertanto, disciplina, ai
sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Sardegna per il conferimento di funzioni
amministrative, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), l’esercizio delle funzioni
amministrative già attribuite alla Regione dall’articolo
10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo), come sostituito dall’articolo 1, comma 3,
del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti
in materia di dighe), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, in materia di
progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli
sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di
accumulo, così come ribadito dall’articolo 61, comma 3,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale).
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli
sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che
determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri
cubi. Sono esclusi:
a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi
adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o
lavaggio di residui industriali e minerari, che restano
di competenza del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato ovvero dell’Assessorato
regionale dell’industria;
b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di
campagna e che non presentano argini fuori terra, le
vasche ed i serbatoi pensili non costituenti fonte di
rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di
regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di
ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e
opere trasversali;
c) i bacini utilizzati per l’accumulo di reflui
zootecnici.
3. Ai fini della presente disciplina l’altezza della
diga e il volume di invaso sono determinati, così come
stabilito dal decreto legge n. 507 del 1994, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994 e dalla
circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del
13 dicembre 1995.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano
anche alle opere di sbarramento realizzate fuori alveo.
ARTICOLO 2
Normativa tecnica di attuazione
1. È contenuta nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante della presente legge, la normativa tecnica
concernente:
a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di
ritenuta e relativi bacini di accumulo;
b) la definizione delle classi di verifica e di
controllo ai fini della sicurezza;
c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle
esclusioni;
d) la vigilanza sui lavori di costruzione;
e) il collaudo e l’esercizio dell’opera;
f) la disciplina relativa all’autorizzazione e alla
prosecuzione dell’esercizio per le opere esistenti.
ARTICOLO 3
Catasto degli sbarramenti e sistema informativo
1. È istituito, presso il Servizio infrastrutture e
risorse idriche dell’Assessorato regionale dei lavori
pubblici, competente in materia di sbarramenti, il
Catasto degli sbarramenti di competenza regionale. Esso
è costituito da tutta la documentazione, a livello
cartaceo e su supporto informatico, raccolta
relativamente ad ogni sbarramento di competenza
regionale e da un sistema informativo.
2. Il Catasto è organizzato in modo da disporre di uno
strumento completo delle informazioni relative agli
sbarramenti di competenza regionale. Le informazioni
sono raccolte dalle strutture tecniche decentrate e
dallo stesso servizio regionale, al fine di gestire in
maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo
generale, tecnica ed amministrativa, sia la componente
geografica georeferenziata relativa alla localizzazione
degli impianti.
3. Il Catasto degli sbarramenti è pubblicato ondine sul
sito della Regione, consentendo una visibilità pubblica
delle georeferenziazioni raccolte.
ARTICOLO 4
Sbarramenti di nuova realizzazione
1. La realizzazione di nuove opere indicate all’articolo
1 è subordinata, sulla base della procedura contenuta
nella normativa tecnica di cui all’Allegato A,
all’approvazione tecnica dei competenti servizi
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici al fine
di assicurare la tutela della pubblica incolumità, in
particolare dei territori e delle popolazioni a valle
delle opere stesse.
2. È soggetta all’approvazione tecnica anche ogni opera
di modificazione che incida sulle caratteristiche
considerate ai fini dell’approvazione del progetto
originario.
3. Per ogni istanza relativa alla realizzazione di nuovi
sbarramenti il richiedente effettua, una tantum, un
versamento di un contributo per l’istruttoria della
pratica pari a:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6
metri. Tali importi sono adeguati con cadenza triennale,
mediante decreto dell’Assessore regionale dei lavori
pubblici, al fine di rapportarli al tasso di inflazione
del periodo precedente.
4. Fatti salvi gli effetti penali si applicano le
seguenti sanzioni:
a) fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi
sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;
b) fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi
sbarramenti in difformità rispetto alle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione;
c) fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti
in difformità ai contenuti dell’autorizzazione.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono applicate dal
Servizio del Genio civile competente per territorio e
sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di
vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori
provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli
articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), al sequestro cautelare
degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della
sanzione amministrativa non estingue l’obbligo di
osservanza delle prescrizioni imposte.
6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia
diversa dalla proprietà, è individuato quale
responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che
penali, del corretto e diligente esercizio, nonché della
vigilanza dell’impianto ed è tenuto a ottemperare alle
disposizioni della presente legge.
7. L’autorità regionale competente è autorizzata,
nell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 4, ad
anticipare le somme necessarie per la demolizione delle
opere che sono, successivamente, recuperate dai soggetti
inadempienti.
ARTICOLO 5
Sbarramenti esistenti
1. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia
diversa dalla proprietà, degli invasi esistenti, entro
il termine perentorio di nove mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, presenta alla struttura
regionale competente la domanda finalizzata ad ottenere
l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio,
corredata da una perizia tecnica, secondo le modalità
prescritte dall’Allegato A.
2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai
gestori degli sbarramenti esistenti che, decorsi tre
mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
omettano di presentare la domanda di autorizzazione alla
prosecuzione della gestione si applicano congiuntamente:
a) la sanzione di 5.000 euro;
b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con
le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine
fissato dall’autorità regionale competente; decorso
inutilmente tale termine, la medesima autorità regionale
ne dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dei
responsabili o l’acquisizione al patrimonio regionale.
3. Le sanzioni di cui comma 2 sono applicate dal
Servizio del Genio civile competente per territorio e
sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di
vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori
provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli
articoli 13 e 19 della legge n. 689 del 1981, al
sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il
pagamento della sanzione amministrativa non estingue
l’obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.
4. Nel caso di diniego dell’autorizzazione alla
prosecuzione dell’esercizio, il soggetto responsabile
demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo
sbarramento entro il termine fissato dall’autorità
regionale competente.
Decorso inutilmente tale termine, la medesima autorità
regionale ne dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a
carico dei responsabili o l’acquisizione al patrimonio
regionale.
5. In sede di prima applicazione, i soggetti tenuti alla
presentazione della domanda finalizzata ad ottenere
l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, la
presentano nel termine di cui al comma 1 e sono tenuti
esclusivamente al versamento di un contributo una tantum
di:
a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;
b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6
metri.
6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia
diversa dalla proprietà, è individuato quale
responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali,
del corretto e diligente esercizio, nonché della
vigilanza dell’impianto ed è tenuto ad ottemperare alle
disposizioni della presente legge.
ARTICOLO 6
Norme transitorie
1. Nelle more dell’entrata in vigore della presente
legge, continuano a trovare applicazione il decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363
(Approvazione del regolamento per la compilazione dei
progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di
ritenuta), e le disposizioni tecniche ed amministrative
emanate sulla base di tale decreto, salve le modifiche
apportate dalla legislazione successiva. Le funzioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363
del 1959 e successive modificazioni, per gli sbarramenti
e le opere di ritenuta di cui all’articolo 1, sono
attribuite, nell’ambito dell’Assessorato regionale dei
lavori pubblici, al Servizio centrale – Servizio
infrastrutture e risorse idriche (SIR) e ai Servizi
periferici - Servizi del Genio civile dell’Assessorato,
competenti per materia.
ARTICOLO 7
Strumenti di valutazione
1. La Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in
vigore della presente legge, redige una relazione
annuale sullo stato di attuazione della presente legge e
la trasmette alla competente Commissione del Consiglio
regionale. Tale relazione deve, in particolare, fornire
delle risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quale sia stato il numero delle richieste relative
alla realizzazione di nuovi sbarramenti, distinguendoli
per tipologia e se e quali sanzioni siano state
eventualmente applicate dai competenti uffici;
b) quale sia stato il numero delle richieste di
autorizzazione in sanatoria, articolate per tipologia e
secondo le differenti modalità di cui all’articolo 5, e
se e quali sanzioni siano state eventualmente applicate
dai competenti uffici; c) quale sia stato il livello di
conoscenza della normativa regionale introdotta e quali
cambiamenti essa abbia prodotto nell’utenza regionale;
d) quali siano le criticità emerse in sede di
applicazione della normativa tecnica, con particolare
riferimento ai contenuti:
- progettuali del progetto di fattibilità;
- della documentazione ridotta;
- del progetto esecutivo;
- dell’approvazione tecnica in sanatoria.
ARTICOLO 8
Norma finanziaria
1. Le spese previste per l’attuazione della presente
legge sono valutate in euro 500.000 annui a decorrere
dall’anno 2008.
2. Nel bilancio della regione per gli anni 2007-2010
sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
Entrata
UPB E350.001
Proventi derivanti da contributi e da sanzioni per
violazione di legge2007 euro —-
2008 euro 500.000
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
UPB E362.009
Rimborsi derivanti da attività urbanistica
2007 euro —-
2008 euro —-
2009 euro —-
2010 euro —-
Spesa
Strategia 04 - Ambiente e governo del territorio
Funzione obiettivo 09 - Paesaggio e politiche di assetto
territoriale
UPB S04.09.003
Vigilanza e controllo sull’attività urbanistica2007 euro
—-
2008 euro 500.000
2009 euro 500.000
2010 euro 500.000
per incrementare il capitolo di nuova istituzione con la
seguente denominazione:
“Anticipazione della regione per la demolizione delle
opere non autorizzate”.
3. Le spese previste per l’attuazione della presente
legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della
Regione per gli anni 2007-2010 ed a quelle
corrispondenti per gli anni successivi.
ARTICOLO 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta
giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 31 ottobre 2007
Soru
ALLEGATO 1
ALLEGATO A
Normativa tecnica concernente la progettazione,
costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di
ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza
della Regione Sardegna
Titolo I
Disposizioni generali e classificazioni
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente normativa tecnica disciplina i
procedimenti in materia di progettazione, costruzione,
esercizio e controllo degli sbarramenti di competenza
regionale ed in particolare:
a) classificazione degli sbarramenti di ritenuta e
relativi invasi;
b) forme e termini per la presentazione delle domande;
c) definizione dei rapporti tra gli Assessorati
regionali interessati per i diversi aspetti della
materia;
d) casi e modi dell’acquisizione del parere dell’Unità
tecnica regionale;
e) termini e criteri dell’istruttoria;
f) interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri
interventi finalizzati a migliorare le condizioni di
sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di
esecuzione;
g) presentazione delle periodiche perizie tecniche sullo
stato di conservazione, di manutenzione e di sicurezza
delle opere;
h) poteri ispettivi del Servizio infrastrutture e
risorse idriche (di seguito SIR) dell’Assessorato
regionale dei lavori pubblici e dei Servizi del Genio
civile (di seguito SGC) dello stesso Assessorato
relativamente all’esecuzione delle opere ad alla
conservazione delle opere e manutenzione delle dighe e
relativi impianti;
i) qualificazione professionale richiesta ai tecnici
progettisti, direttori dei lavori e collaudatori;
l) forme e contenuti per i fogli di condizioni;
m) criteri per l’effettuazione dei collaudi;
n) modalità dei pagamenti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente normativa si intende per:
a) titolare: colui il quale detiene l’autorizzazione
alla costruzione dello sbarramento;
b) concessionario: il richiedente o titolare della
concessione della derivazione d’acqua connessa allo
sbarramento; nel caso di opere e acque raccolte in
invasi non soggette a concessione di derivazione,
s’intende il proprietario o il titolare
dell’autorizzazione delle opere;
c) gestore: il titolare che esercisce direttamente le
opere, oppure la persona fisica o l’organizzazione cui
il titolare o il proprietario abbia affidato
ufficialmente la gestione delle opere;
d) grandi dighe: sono le opere di sbarramento di altezza
maggiore di 15 metri o che determinino un volume
d’invaso superiore ad 1.000.000 di metri cubi;
e) piccole dighe: sono le opere di sbarramento aventi
caratteristiche inferiori alle precedenti, a servizio di
grandi derivazioni d’acqua;
f) altezza della diga: ai sensi del decreto del
Ministero dei lavori pubblici del 24 marzo 1982 è il
dislivello tra la quota del piano di coronamento
(esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde) e
quella del punto più basso della superficie di
fondazione (escluse eventuali sottostrutture di tenuta);
g) altezza dello sbarramento: ai sensi del decreto legge
8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di
dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584 e ai fini dell’attribuzione delle
competenze, si intende “la differenza fra la quota del
piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali
muri frangionde), ovvero del ciglio più elevato di
sfioro nel caso di sbarramenti privi di coronamento, e
quella del punto più depresso dei paramenti da
individuare su una delle due linee di intersezione tra
paramenti e piano di campagna”;
h) quota di massimo invaso: è la quota massima a cui può
giungere il livello dell’acqua dell’invaso ove si
verifichi il più gravoso evento di piena previsto,
esclusa la sopraelevazione da moto ondoso, da intendersi
quale evento riferito alla portata di piena di progetto;
i) portata di piena di progetto: portata assunta per la
progettazione dell’opera riferita ad un preassegnato
tempo di ritorno;
l) quota massima di regolazione: è la quota del livello
d’acqua al quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro
dagli appositi dispositivi (quota dello sfioratore o
della sommità delle eventuali paratoie);
m) altezza di massimo invaso (massima ritenuta): è il
dislivello fra la quota di massimo invaso e quella del
punto più depresso dell’alveo naturale in corrispondenza
del paramento di monte;
n) franco: è il dislivello tra la quota del piano di
coronamento e quella di massimo invaso;
o) franco netto: è il dislivello tra la quota del piano
di coronamento e quella di massimo invaso aggiunta a
questa la semiampiezza della massima onda prevedibile
nel serbatoio;
p) volume di invaso: ai fini dell’attribuzione delle
competenze, si intende “la capacità del serbatoio
compresa fra la quota più elevata delle soglie sfioranti
degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie
(quota di massima regolazione), e la quota del punto più
depresso del paramento di monte, da individuare sulla
linea di intersezione tra detto paramento e piano di
campagna”; per le traverse fluviali il volume d’invaso è
“il volume compreso tra il profilo di rigurgito più
elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra
del corso d’acqua sbarrato”;
q) volume totale di invaso: è la capacità del serbatoio
compresa tra la quota di massimo invaso e la quota
minima di fondazione; per le traverse fluviali è il
volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato
indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso
d’acqua sbarrato;
r) volume complessivo di invaso: ai fini
dell’applicazione delle presenti norme è da intendersi
come il volume complessivo sotteso dallo sbarramento,
pari alla somma del volume di invaso vero e proprio,
valutato fino alla quota del piano di coronamento
(esclusi i parapetti ed eventuali muri frangionde), e
dei volumi d’acqua contenuti in strutture artificiali di
qualunque tipo, a cielo aperto o in sotterraneo, che
siano idraulicamente connesse con il serbatoio e siano
liberamente affluenti in esso, inclusi i volumi
contenuti nei anali adduttori; nel caso di sbarramenti
totalmente tracimabili, il volume complessivo di invaso
del serbatoio è determinato con riferimento alla quota
di massimo invaso anziché alla quota del piano di
coronamento;
s) volume utile di regolazione: è il volume compreso fra
la quota massima di regolazione e la quota minima alla
quale l’acqua invasata può essere derivata per
l’utilizzazione prevista;
t) volume di laminazione: è il volume compreso fra la
quota di massimo invaso e la quota massima di
regolazione o, per i serbatoi specifici per la
laminazione delle piene, tra la quota di massimo invaso
e la quota della soglia inferiore dei dispositivi di
scarico;
u) volume morto: è il volume tra la quota dello scarico
di esaurimento e la quota minima di fondazione;
v) sbarramenti per la laminazione delle piene: sono
sbarramenti il cui invaso avviene solo nel corso degli
eventi meteorici che determinano portate in alveo
maggiori della portata massima defluente attraverso le
luci di fondo dello sbarramento;
z) traverse fluviali: sono sbarramenti che determinano
un rigurgito contenuto nell’alveo del corso d’acqua, che
sono parzialmente o totalmente tracimabili e che possono
essere dotati o meno di paratoie di regolazione del
livello di invaso.
aa) alveo: si intende l’insieme degli spazi normalmente
allagati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi
di ritorno di dieci anni; nel caso di tratti arginati
con continuità, le parti di territorio che vanno dai
corpi arginali fino al piede esterno dei medesimi.
Art. 3
Classificazione degli sbarramenti
1. Gli sbarramenti di competenza regionale sono
suddivisi nelle seguenti
tipologie e categorie:
Tipologia I (Invasi e piccole dighe) Categoria
Sottocategorie Descrizione A A1 Sbarramenti con altezza
fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 10.000
metri cubi A2 Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e
con volume di invaso fino a 60.000 metri cubi B B1
Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di
invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi B2
Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri fino a 15
metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi C
Sbarramenti con altezza fino a 15 metri e con volume di
invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000
metri cubi Tipologia II (Invasi per la laminazione delle
piene ) Categoria Sottocategorie Descrizione A Invasi
temporanei per la laminazione delle piene , casse di
espansione dirette o in derivazione con sbarramenti fino
a 6 metri ed invasi fino a 60.000 metri cubi. B B1
Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse
di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti
di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso
superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri
cubi B2 Invasi temporanei per la laminazione delle piene
, casse di espansione dirette o in derivazione con
sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15
metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi C
Invasi temporanei per la laminazione delle piene , casse
di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti
di altezza fino a 15 metri con volume di invaso
superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000
milione di metri cubi. Tipologia III (Traverse fluviali)
Categoria Sottocategorie Descrizione A Traverse con
altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a
60.000 metri cubi B B1 Traverse con altezza fino a 6
metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri
cubi e fino a 100.000 metri cubi B2 Traverse con altezza
superiore a 6 metri e fino a 15 metri e volume di invaso
fino a 100.000 metri cubi C Traverse con altezza fino a
15 metri e con volume di invaso superiore a 100.000
metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi
Titolo II
Sbarramenti di nuova realizzazione. Procedimento di
autorizzazione
Art. 4
Progetto di fattibilità
1. Ogni intervento riguardante la costruzione di
sbarramenti e opere di competenza regionale, ovvero la
loro modifica qualora già esistenti, che mantenga o
faccia rientrare le opere stesse tra quelle assoggettate
alle presenti disposizioni, deve essere preceduto dalla
presentazione di un progetto di fattibilità redatto,
secondo le indicazioni di cui all’articolo 10 della
presente normativa tecnica, da tecnici iscritti ai
relativi albi e secondo le specifiche competenze
professionali.
2. Il progetto di fattibilità dell’opera deve essere
sottoscritto dal richiedente e dall’ingegnere
progettista iscritto all’albo professionale, che svolge
anche la funzione di coordinatore di tutte le attività
progettuali e di supporto effettuate da professionisti
abilitati di diversa specializzazione.
Art. 5
Presentazione della domanda
1. La domanda di autorizzazione per gli sbarramenti di
competenza regionale deve essere rivolta alla Regione
autonoma della Sardegna ed inoltrata al SIR, per gli
sbarramenti di categoria B e C, ed al SGC
dell’Assessorato dei lavori pubblici territorialmente
competente per quelli di categoria A. Qualora il
progetto rientri tra quelli assoggettati alla procedura
di verifica di cui all’Allegato A1, comma 7, lettera d)
della delibera della Giunta regionale n. 5/11 del 15
febbraio 2005, l’eventuale richiesta di verifica
ambientale (Screening) di cui all’Allegato A della
deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15
febbraio 2005 dovrà essere inoltrata all’autorità
regionale competente.
2. Ferme restando le disposizioni in materia di
sportello unico per le attività produttive, il
richiedente presenta al SIR o al SGC competente per
territorio il progetto di fattibilità dell’opera,
redatto secondo le norme di cui all’articolo 10 della
presente normativa in almeno quattro copie cartacee e su
supporto informatico georeferenziato (CD o DVD).
3. Qualora in sede di istruttoria si riscontri la
mancanza di uno o più dei documenti previsti o questi
richiedano un loro completamento o regolarizzazione,
l’ufficio procedente assegna al richiedente un termine,
noninferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni,
per la regolarizzazione degli atti.
4. Decorso senza esito tale termine il procedimento si
conclude con la comunicazione all’interessato del
rigetto della domanda.
Art. 6
Esame preliminare e avvio del procedimento
1. Una volta verificata la documentazione allegata alla
domanda di autorizzazione, si procede all’esame
preliminare previa comunicazione agli interessati
dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e secondo le
modalità di cui all’articolo 8 della medesima legge n.
241 del 1990.
2. La domanda di autorizzazione è trasmessa dal SIR o
dal SGC, all’Autorità di bacino regionale e all’autorità
idraulica competente. Queste, nel termine massimo di
sessanta giorni dalla ricezione della domanda,
comunicano il proprio parere all’ufficio,
rispettivamente in ordine al controllo sull’equilibrio
del bilancio idrico, idrologico, della conservazione e
difesa del suolo, sulla tutela delle risorse idriche,
sulla qualità delle acque e dell’ambiente.
3. Nelle more dell’effettiva operatività dell’Autorità
di bacino regionale, istituita con la legge regionale 6
dicembre 2006, n. 19, le valutazioni di cui al comma 2
sono effettuate dalle stesse autorità attualmente
competenti che si esprimono entro lo stesso termine di
sessanta giorni.
4. Per le opere da realizzare in alveo, ai sensi
dell’articolo 93 del Regio decreto 25 luglio 1904, n.
523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno
alle opere idrauliche delle diverse categorie), deve
essere rilasciata, da parte del SGC competente per
territorio, la relativa autorizzazione.
5. Per le opere che rientrano tra quelle assoggettabili
alla procedura di verifica di cui all’Allegato A1, comma
7, lettera d) della deliberazione della Giunta regionale
n. 5/11 del 15 febbraio 2005, deve essere altresì
rilasciato, dall’autorità competente, il nulla osta
conseguente alla verifica (Screening) ambientale di cui
all’Allegato A della deliberazione della Giunta
regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 sopraccitata.
6. Acquisiti tali pareri, se la domanda appare al
servizio competente senz’altro inattuabile o contraria
al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri
interessi generali, questi ne dispone l’immediato
rigetto, previa acquisizione delle eventuali
osservazioni del richiedente nei tempi e nei modi
previsti dall’ articolo 10 bis della legge n. 241 del
1990.
7. In caso di domanda di concessione di derivazione
d’acqua, quest’ultima va inoltrata dal richiedente al
SGC competente per territorio contestualmente alla
domanda di cui all’articolo 5 della presente normativa.
Art. 7
Verifica ambientale e valutazione di impatto ambientale
1. Tutti i progetti di opere di cui all’Allegato A1,
comma 7, lettera d), della deliberazione della Giunta
regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 sono assoggettati
alla procedura di verifica (Screening) ambientale.
2. Qualora le opere, in fase di verifica (Screening)
ambientale, siano state assoggettate a Valutazione di
impatto ambientale (VIA) il relativo provvedimento di
approvazione del progetto non può essere rilasciato
prima della positiva conclusione della procedura di VIA.
Art. 8
Relazione finale di istruttoria
1. Il Servizio competente, entro sessanta giorni dal
ricevimento di tutte le autorizzazioni previste conclude
l’istruttoria con una relazione dettagliata, che
illustra le caratteristiche tecniche delle varie opere
previste dal progetto in relazione anche alla
compatibilità idraulica ed ambientale delle stesse.
Art. 9
Approvazione del progetto di fattibilità
1. Il progetto di fattibilità redatto secondo le
specifiche di cui all’articolo 10 della presente
normativa è soggetto ad approvazione da parte
dell’autorità competente.
2. Per gli sbarramenti appartenenti alla categoria B e C
di qualsiasi tipologia, il direttore del SIR, conclusa
la fase istruttoria, provvede all’acquisizione del
parere dell’Unità tecnica regionale, emette il
provvedimento di approvazione in linea tecnica del
progetto di fattibilità e, al fine di procedere alla
successiva fase di progettazione, ne trasmette copia,
munita degli estremi di approvazione, all’interessato.
3. Per gli sbarramenti appartenenti alla categoria A di
qualsiasi tipologia, il direttore del SGC, conclusa la
fase istruttoria, emette il provvedimento di
approvazione in linea tecnica del progetto di
fattibilità e ne trasmette copia:
a) al SIR unitamente alla relativa documentazione, per
l’inserimento e la catalogazione nel catasto delle dighe
di competenza regionale;
b) all’interessato, munita degli estremi di
approvazione, al fine di procedere alla successiva fase
di progettazione.
4. Per le opere della categoria A di qualsiasi tipologia
non è previsto il rilascio del parere dell’Unità tecnica
regionale.
5. L’approvazione in linea tecnica da parte
dell’autorità competente è preordinata al rilascio
dell’eventuale concessione di derivazione.
6. Il SGC, sempre al fine dell’aggiornamento del catasto
dighe, trasmette al SIR copia della concessione di
derivazione e del relativo disciplinare.
7. L’approvazione tecnica non sostituisce obblighi,
oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere
interessate. L’eventuale rilascio della concessione ad
edificare delle opere da parte del comune competente è
subordinato all’approvazione tecnica del progetto di
fattibilità.
Art. 10
Contenuti progettuali del progetto di fattibilità
1. Il progetto di fattibilità deve contenere almeno i
seguenti elaborati redatti secondo le prescrizioni di
cui al comma 2:
a) la relazione tecnico-economica sulle caratteristiche
dello sbarramento e degli impianti connessi con
specifico riferimento alle finalità economiche da
conseguire con attestazione dell’utilizzo plurimo che si
vuole garantire;
in merito agli aspetti tecnici si deve in particolare
indicare:
1) la scelta relativa alla localizzazione dello
sbarramento con riferimento alla tenuta del serbatoio,
alla stabilità dei pendii circostanti e delle opere
interessate dall’invaso considerando anche l’eventuale
sismicità della zona, delle abitazioni ed infrastrutture
presenti a valle ed interessabili in caso di collasso
delle opere di ritenuta;
2) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento
dell’intervento sul territorio, le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti,
nonché i criteri di progettazione delle strutture e
degli impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza e la funzionalità;
3) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della
pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di
disattivazione o svuotamento dell’invaso, riportante
l’inquadramento geologico del territorio interessato in
relazione anche alle indicazioni del Piano regolatore
generale (PRG);
b) la corografia del bacino tributario in scala
1:25.000;
c) la planimetria generale di localizzazione dell’invaso
in scala 1:10.000;
d) il rilievo a curve di livello del territorio
interessato a monte e a valle dello sbarramento, in
scala non minore di 1:5.000;
e) la documentazione fotografica e le fotografie aeree,
ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento
e dall’invaso;
f) le sezioni significative dello sbarramento in scala
1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari
degli organi di scarico in scala 1:50;
g) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e
del territorio al contorno, sia durante l’esecuzione dei
lavori sia durante l’esercizio dell’invaso;
h) la relazione geologica ed idrogeologica contenente
l’indicazione e la valutazione delle prove, delle
indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare
devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia
dell’area in esame, utilizzando analisi estese fino a
profondità idonee all’opera in progetto, lo studio
geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta
del serbatoio e alla stabilità dei pendii circostanti,
nonché la descrizione degli effetti sull’idrografia
sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
i) la relazione geotecnica con le caratteristiche
geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di
costruzione degli sbarramenti;
l) la carta geomorfologica del territorio interessato,
con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in
riferimento alla soggiacenza dell’invaso;
m) la relazione idrologica e la relazione idraulica con
i dati idrologici ed i calcoli idraulici che
giustifichino il valore assunto per la portata di
massima piena prevedibile ed il conseguente
dimensionamento degli organi di scarico;
n) il calcolo preliminare strutturale dello sbarramento
e delle opere accessorie;
o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello
sbarramento, della massima piena scaricabile e delle
piene artificiali dovute a manovra degli organi di
scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;
p) il piano di approvvigionamento degli inerti e di
destinazione dei materiali di risulta;
q) la bozza del Foglio condizioni per l’esercizio, la
manutenzione e la vigilanza delle opere.
2. Per i criteri progettuali ci si attiene alla
regolamentazione tecnica di settore emanata
dall’Amministrazione statale e all’eventuale
manualistica tecnica di riferimento ed alle circolari
esplicative predisposte dalla Regione.
Titolo III
Disposizioni in ordine a particolari categorie di opere
Art. 11
Opere non assoggettabili
1. Per le opere rientranti nella categoria A,
sottocategoria A1 della tipologia I, il dirigente del
SGC, in sede di istruttoria, può disporre il loro non
assoggettamento, in tutto o in parte, alla presente
normativa, in relazione alla loro ubicazione e
caratteristiche, in quanto non comportanti rischi alle
popolazioni, alle attività poste a valle dell’invaso ed
all’assetto idrogeologico complessivo.
2. Al fine del non assoggettamento, da intendersi quale
approvazione abbreviata del progetto di fattibilità, con
esclusione degli obblighi di presentazione del progetto
esecutivo, della sorveglianza sui lavori di costruzione,
della vigilanza sull’esercizio delle opere, il progetto
a livello “ridotto” deve indicare chiaramente
l’esistenza delle caratteristiche di stabilità e
sicurezza ed accertare la rispondenza del progetto o
dell’opera esistente ai seguenti criteri:
a) il deflusso dell’acqua, conseguente ad ipotetico
collasso dello sbarramento, non deve costituire pericolo
per la pubblica incolumità; occorre in particolare
valutare il rischio nei confronti degli insediamenti,
delle attività e delle infrastrutture situate a valle
dell’invaso, lungo l’alveo di un corso d’acqua o nel
territorio sottostante, per un tratto L [km] da
determinarsi secondo quanto previsto dall’ articolo 13
della presente normativa;
b) le strutture di ritenuta non devono essere
vulnerabili in caso di tracimazione durante una piena;
in particolare, le opere in materiali sciolti non
debbono essere soggette a tracimazione e le opere in
muratura di calcestruzzo non debbono subire dalla
eventuale tracimazione danni che ne compromettano la
stabilità; nel caso di strutture esistenti, occorre
prestare particolare attenzione agli anni di esercizio
ed al loro stato di conservazione;
c) gli organi di scarico di superficie devono essere a
soglia fissa, privi di organi mobili di intercettazione
o regolazione e devono essere in grado di smaltire
completamente la portata di progetto e tali da non
essere soggetti ad ostruzione;
d) l’assetto idrogeologico complessivo (superficie del
bacino imbrifero, pendenza dell’alveo a valle, presenza
di situazioni di rischio geologico ed ambientale
derivanti da significativi dissesti sui versanti,
smottamenti attivi, sismicità dell’area) deve essere
tale da escludere rischi apprezzabili alle popolazioni
ed alle attività poste a valle dell’invaso; se, sulla
base della documentazione presentata, il SGC verifica
che le opere non comportano rischi apprezzabili alle
popolazioni, alle attività poste a valle dell’invaso ed
all’assetto idrogeologico complessivo, lo stesso
provvede all’approvazione del progetto ridotto
escludendo le opere dall’applicazione delle successive
fasi.
3. Ulteriori casi di non assoggettamento possono essere
determinati di volta in volta in relazione a valutazioni
del rischio come definito all’articolo 12 della presente
normativa.
Art. 12
Definizione di rischio
1. La valutazione del rischio viene effettuata
attraverso il calcolo del rischio connesso con l’opera
ed in particolare attraverso la verifica delle
dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione,
dell’area interessata dall’opera e dei fattori di
rischio presenti a valle.
2. Per valutazioni speditive da utilizzare nell’iter
procedurale di autorizzazione per la costruzione e
l’esercizio di un invaso, viene definito rischio quello
valutato considerando unicamente il grado ed il tipo di
antropizzazione delle aree a valle dello sbarramento.
3. Si individuano tre classi di rischio:
a) basso: se a seguito del collasso dello sbarramento
risultino perdite trascurabili sia sotto l’aspetto
ambientale che economico; la perdita di vite umane
sarebbe improbabile;
b) moderato: se a seguito del collasso dello sbarramento
nelle aree a valle risultino serie conseguenze
ambientali o apprezzabili perdite economiche con danni a
strutture commerciali o industriali, servizi pubblici o
infrastrutture; la perdita di vite umane sarebbe
improbabile;
c) alto: se a seguito del collasso dello sbarramento
nelle aree a valle risultino perdita di vite umane e
rilevanti danni economici; in generale, si riterrebbero
coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con
numerose residenze.
Art. 13
Scelta dell’area per valutazioni di rischio
1. L’area significativa da indagare a valle per
valutazioni di rischio di cui all’articolo 12 della
presente normativa, in direzioni idraulicamente non
trascurabili, è valutata per una distanza L pari a: L =
V/104 con valore minimo di L da assumere pari ad 1
chilometro.
2. Nel caso di invaso di volume fino a 100.000 metri
cubi situato in aree montane o collinari con pendenze
medie nel primo chilometro a valle dello sbarramento
maggiori del 2 per cento:
L = 2*V/104
con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro,
dove L viene calcolato in chilometri e V, espresso in
metri cubi, è il volume movimentabile a seguito della
rottura o collasso dello sbarramento.
Art. 14
Presupposti per la documentazione ridotta
1. Qualora si intenda richiedere l’autorizzazione alla
costruzione di opera rientrante nella categoria A o B1
delle tipologie I e A e B della tipologia III e tale
opera venga inserita in un’area il cui assetto
idrogeologico complessivo, avendo considerato la
superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell’alveo
o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di
situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti
da significativi dissesti sui versanti, smottamenti
attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell’area,
sia tale da permettere la valutazione di classe di
rischio basso di cui all’articolo 12, in una area
significativa indagata a valle, in direzioni
idraulicamente non trascurabili, per una distanza L
calcolata ai sensi dell’articolo 13 della presente
normativa, il richiedente può presentare un progetto che
contenga gli elaborati di seguito indicati:
a) la relazione tecnica con indicazione delle campagne
di indagine svolte, delle conseguenti scelte
progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a
tutela della pubblica incolumità, delle modalità di
sorveglianza e di disattivazione o di svuotamento
dell’invaso;
b) la corografia del bacino tributario in scala
1:25.000;
c) la planimetria dell’invaso in scala 1:10.000;
d) il rilievo a curve di livello del territorio
interessato a monte e a valle dello sbarramento, in
scala non minore di 1:5.000;
e) le fotografie aeree, ove esistenti, della zona
interessata dallo sbarramento e dall’invaso;
f) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala
1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari
degli organi di scarico in scala 1:50;
g) l’inquadramento geologico del territorio interessato
con riferimento alle indicazioni del PUC e la carta
geomorfologica con l’evidenziazione di tutti gli
elementi di interesse;
h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che
giustifichino il valore assunto per la portata di
massima piena prevedibile ed il conseguente
dimensionamento degli organi di scarico;
i) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle
principali opere accessorie;
l) la bozza del Foglio condizioni per l’esercizio, la
manutenzione e la vigilanza delle opere;
m) la bozza del Foglio condizioni di costruzione.
2. Nel caso in cui vi siano i presupposti per la
presentazione della documentazione ridotta si esclude
l’obbligo di presentazione del progetto esecutivo.
3. Il Servizio regionale competente accerta comunque la
completezza della documentazione progettuale e
motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi.
Titolo IV
Autorizzazione alla costruzione
Art. 15
Presentazione del progetto esecutivo
1. Una volta ottenuta l’approvazione del progetto di
fattibilità, al fine dell’ottenimento
dell’autorizzazione alla costruzione, il richiedente,
fatti salvi i casi di cui agli articoli 11 e 14 della
presente normativa, presenta il progetto esecutivo:
a) al SIR per gli sbarramenti della categoria B e C di
qualsiasi tipologia;
b) al SGC competente per territorio, per gli sbarramenti
di categoria A di qualsiasi tipologia.
2. Il progetto a livello tecnico esecutivo delle opere,
redatto secondo le specifiche di cui all’articolo 16
della presente normativa, è presentato, unitamente alla
richiesta in bollo, in quattro copie cartacee e su
supporto informatico georeferenziato (CD o DVD).
3. Il progetto esecutivo delle opere deve essere
sottoscritto dal proprietario e dall’ingegnere
progettista iscritto all’albo professionale, che svolge
anche la funzione di coordinatore di tutte le attività
progettuali e di supporto effettuate da professionisti
abilitati di diversa specializzazione.
Art. 16
Progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo deve contenere tutti gli
elaborati di cui al progetto di fattibilità portati al
livello tecnico superiore e cioè esecutivo, le eventuali
integrazioni ed adeguamenti derivanti da prescrizioni
contenute nel provvedimento di approvazione del progetto
di fattibilità. Esso, inoltre, deve comunque contenere i
seguenti elaborati:
a) la relazione tecnico-economica, con indicazione delle
campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte
progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a
tutela della pubblica incolumità, delle modalità di
sorveglianza e di disattivazione o svuotamento
dell’invaso e delle finalità economiche da conseguire;
b) la relazione geologica e geotecnica contenente
l’indicazione e la valutazione delle prove, indagini e
rilevamenti eseguiti, con particolare riferimento alla
litologia e geomorfologia del bacino imbrifero e
dell’invaso (carta geologica e geomorfologica) ed alle
caratteristiche geotecniche dei terreni d’imposta dello
sbarramento e dei materiali di costruzione degli
sbarramenti secondo le norme tecniche statali vigenti;
c) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e
del territorio al contorno, sia durante l’esecuzione dei
lavori che durante l’esercizio dell’invaso;
d) la corografia del bacino imbrifero in scala 1:25.000
IGM;
e) la planimetria con indicazione delle opere e
dell’invaso in scala 1:10.000 CTR;
f) il rilievo e curve di livello del bacino influenzato,
in scala non minore di 1:5.000;
g) i disegni esecutivi delle strutture delle opere in
scala 1:200;
planimetrie in scala 1:500; particolari costruttivi,
quali scaricatori in scala 1:50;
h) tutte le notizie, indagini ed approfondimenti
eventualmente richiesti nella fase istruttoria di cui
all’articolo 18 della presente normativa compreso lo
studio delle condizioni di deflusso a valle in caso di
ipotetico collasso dello sbarramento ed individuazione
delle aree soggette ad allagamento ai fini della
protezione civile;
i) i dati idrologici e calcoli idraulici, che
giustifichino il valore assunto per la portata massima
alla quale è stato commisurato il dimensionamento delle
opere e degli organi di scarico, disponibilità idriche
che si intendono utilizzare, capacità di trasporto degli
alvei e previsioni sull’interrimento del bacino;
l) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle
principali opere accessorie;
m) lo studio e verifica delle condizioni di deflusso a
valle dello sbarramento della massima piena scaricabile,
con verifica di eventuali sezioni critiche;
n) la bozza del Foglio condizioni di costruzione;
o) la bozza del Foglio condizioni per l’esercizio, la
manutenzione e la vigilanza delle opere aggiornato.
Art. 17
Foglio condizioni di costruzione
1. Il Foglio condizioni di costruzione, qualora
previsto, contiene le condizioni a cui è subordinato il
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed è
predisposto, salvo le ipotesi di cui all’articolo 14
della presente normativa, con riferimento al progetto
esecutivo e contiene le norme:
a) per l’esecuzione e la manutenzione degli accessi allo
sbarramento durante la costruzione e il successivo
esercizio;
b) per la deviazione provvisoria del corso d’acqua,
durante i lavori di costruzione.
2. Il Foglio condizioni di costruzione contiene in
particolare tutte le prescrizioni relative ai materiali
da utilizzare ed alle modalità di costruzione, alle
verifiche da effettuare in corso d’opera ed al collaudo.
3. Le verifiche richieste nello specifico riguardano:
a) l’esecuzione dei drenaggi;
b) la predisposizione dei piani di fondazione e
l’esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di
fondazione;
c) l’esecuzione degli organi di scarico;
d) l’esecuzione dello splateamento e dello scorticamento
preliminare all’esecuzione del corpo diga;
e) l’eventuale sussistenza di situazioni impreviste in
fase progettuale anche relativamente all’intorno
dell’invaso;
f) i processi di compattazione per la formazione dello
sbarramento;
g) le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei
materiali secondo le norme vigenti;
h) i profili dei paramenti.
Art. 18
Istruttoria del progetto esecutivo
1. Ricevuta la documentazione il SIR o, a seconda della
competenza, il SGC verifica la completezza della stessa.
Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti
prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o
regolarizzazione, l’ufficio assegna al richiedente un
termine, non inferiore a dieci e non superiore a
sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.
Decorso senza esito tale termine il procedimento si
conclude con il rigetto della domanda.
2. L’ufficio provvede, entro i novanta giorni successivi
alla presentazione della documentazione,
all’effettuazione dell’istruttoria vera e propria del
progetto e di tutti i suoi allegati e, ove lo ritenga
necessario, procede ad effettuare di ulteriori
sopralluoghi resisi necessari ai fini istruttori. Tale
termine può essere interrotto al fine di consentire
all’ufficio l’acquisizione di un’eventuale
documentazione integrativa.
Art. 19
Conclusione dell’istruttoria
1. L’ufficio conclude l’istruttoria con una relazione
dettagliata che illustra le caratteristiche peculiari,
tecniche e non, delle varie opere previste dal progetto;
procede quindi alla stesura definitiva dello schema del
Foglio condizioni di costruzione, del Foglio condizioni
per l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle
opere.
2. Per gli sbarramenti rientranti nella categoria B e C
di qualsiasi tipologia, l’ufficio provvede
all’acquisizione del parere di competenza dell’Unità
tecnica regionale. Tale parere è preordinato
all’approvazione del progetto esecutivo e al rilascio
quindi dell’autorizzazione alla costruzione.
Art. 20
Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione
alla costruzione
1. Il progetto esecutivo è approvato, unitamente
all’approvazione del Foglio condizioni di costruzione e
della bozza del Foglio condizioni per l’esercizio, la
manutenzione e la vigilanza delle opere, con
provvedimento dirigenziale rilasciato dal SIR per gli
sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia
ovvero dal SGC per quelli della categoria A di qualsiasi
tipologia.
Il medesimo provvedimento è rilasciato anche ai fini
dell’autorizzazione alla costruzione; esso è pubblicato,
anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
2. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui
all’articolo 11 o di cui all’articolo 14 della presente
normativa, l’approvazione del progetto è rilasciata
anche ai fini dell’autorizzazione alla costruzione.
3. Per gli sbarramenti della categoria A di qualsiasi
tipologia, il SGC, approvato il progetto esecutivo ne
trasmette copia al SIR, al fine dell’inserimento dei
dati nel catasto degli sbarramenti, unitamente al
relativo provvedimento di approvazione e a tutta la
documentazione allegata.
Art. 21
Progetti di gestione ai sensi dell’articolo 114 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale)
1. Il progetto di gestione di cui all’articolo 114,
commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del
2006 è predisposto dal soggetto gestore sulla base dei
criteri fissati dal decreto 30 giugno 2004 del Ministro
dei lavori pubblici e del Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per le
politiche agricole e il Ministro delegato della
protezione civile ed al quale si fa specifico
riferimento. Esso è approvato dalla Regione, previo
parere preventivo del Servizio competente a vigilare
sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento.
2. Il progetto di gestione è trasmesso dal gestore al
servizio competente - il SIR per gli sbarramenti di
categoria B e C e il SGC per quelli di categoria A - al
rilascio del parere preventivo, il quale provvede a
trasmetterlo, unitamente al proprio parere, alla
Commissione interassessoriale appositamente istituita
che provvede all’istruttoria ed all’approvazione del
progetto.
3. Il progetto di gestione così approvato diventa parte
integrante del Foglio condizioni per l’esercizio dello
sbarramento.
Titolo V
Esecuzione delle opere
Art. 22
Sorveglianza sui lavori
1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell’opera,
secondo le norme
contenute nel Foglio condizioni di costruzione posto a
base dell’autorizzazione, è affidata al SIR o al SGC
competente per territorio a seconda che si tratti di
sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia o
di sbarramenti di categoria A di qualsiasi tipologia. Il
SIR ed i SGC vengono costantemente informati in merito
all’andamento delle varie fasi costruttive nonché ad
eventuali anomalie sopravvenute.
2. Acquisita, se richiesta, la concessione edilizia da
parte del comune o dei comuni interessati, il titolare
dell’autorizzazione alla costruzione deve dare, prima
dell’inizio dei lavori, comunicazione della data di
inizio dei lavori al SIR (per gli sbarramenti di
categoria B e C) o al SGC competente per territorio (per
gli sbarramenti di categoria A), indicando
contestualmente il programma dei lavori, i nominativi
dell’ingegnere direttore dei lavori e del responsabile
della sicurezza in fase di esecuzione al fine di
consentire il controllo e la vigilanza sull’esecuzione
dei lavori.
3. Il direttore dei lavori verifica che gli elaborati
del progetto approvato siano esaurienti e definiscano
univocamente le opere da realizzare e le prescrizioni da
seguire, dopo di che firma il progetto e le eventuali
varianti approvate dal servizio competente (SIR per gli
sbarramenti di categoria B e C,SGC competente per
territorio per gli sbarramenti di categoria A), e assume
con ciò ogni responsabilità per quanto riguarda la buona
realizzazione delle opere e la loro rispondenza al
progetto. Ogni rilievo tecnico o amministrativo deve
essere oggetto di un rapporto motivato che il direttore
dei lavori invia al titolare dell’autorizzazione e al
SIR (per gli sbarramenti di categoria B e C) o al SGC
competente per territorio (per gli sbarramenti di
categoria A);
tale obbligo è esteso all’assuntore dei lavori tramite
il direttore dei lavori. L’assuntore deve anche
garantire l’esecuzione delle opere a regola d’arte.
4. Nel corso dei lavori il SIR (per gli sbarramenti di
categoria B e C) o il SGC competente per territorio (per
gli sbarramenti di categoria A) vigila con particolare
cura ed esegue i controlli relativi alle varie fasi
della costruzione, disponendo gli accertamenti e le
verifiche che riterrà necessarie, e predispone rapporti
sullo stato d’avanzamento dei lavori e sulle eventuali
problematiche incontrate.
5. Devono essere effettuate a cura del titolare le prove
preliminari e i controlli (durante la costruzione) sui
materiali previsti dagli articoli 10 e 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.
1363 (Decreto di approvazione del Regolamento per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli
sbarramenti di ritenuta). Il direttore dei lavori esegue
i controlli con particolare riferimento a quelli
prescritti nella manualistica tecnica di settore.
6. Il SIR ed il SGC hanno la facoltà di accedere in
qualunque momento ai cantieri e, a seconda della
categoria di propria competenza, di far eseguire, ai
fini della tutela della pubblica incolumità, le indagini
e i controlli
ritenuti necessari.7. In caso di gravi inadempienze o di
sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto
approvato, il SIR ovvero il SGC ha facoltà di sospendere
i lavori e di proporre l’adozione dei conseguenti
provvedimenti.
8. Ultimati i lavori, il direttore dei lavori redige il
relativo certificato di ultimazione e, al fine
dell’autorizzazione alla formazione degli invasi
sperimentali, ne trasmette copia al SIR (per gli
sbarramenti di categoria B e C) o al SGC competente per
territorio (per gli sbarramenti di categoria A),
unitamente a una relazione dei lavori sulle opere
realizzate, anche ai fini del loro collaudo tecnico che
sarà effettuato sulla base dei criteri stabiliti
dall’articolo 23 della presente normativa.
9. Ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione si può
procedere alla formazione del primo invaso sperimentale,
che dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto
contenuto nel Foglio condizioni per l’esercizio e la
manutenzione.
Dell’avvenuta formazione del primo invaso sperimentale,
il titolare dell’autorizzazione ne dà immediata notizia
al SIR ovvero al SGC competente.
Art. 23
Collaudo
1. La competenza a nominare i collaudatori spetta
all’Assessorato regionale dei lavori pubblici.
2. Avvenuta l’ultimazione dei lavori, e comunque prima
degli invasi sperimentali, il direttore del SIR o del
SGC, a seconda della competenza, dispone per il collaudo
dell’opera. Ai fini del collaudo, il servizio competente
cura la raccolta dei disegni di consistenza delle opere
e fa redigere dal direttore dei lavori una relazione
finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove
eseguite.
3. Il collaudo è effettuato da una commissione
collaudatrice presieduta da un ingegnere del Servizio
competente (SIR o SGC) che sia a conoscenza dello
svolgimento dei lavori e da un ingegnere iscritto
all’Albo regionale dei collaudatori e con iscrizione al
proprio albo professionale da almeno dieci anni, che non
sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione ed esecuzione delle opere e che abbia
acquisito specifica esperienza in materia di dighe. Al
medesimo professionista è di norma affidato anche
l’incarico del collaudo statico delle opere. Per opere
di notevole importanza la commissione collaudatrice
potrà essere coadiuvata da un geologo anch’esso iscritto
all’Albo regionale dei collaudatori, che non sia
intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione
ed esecuzione delle opere e che abbia acquisito
specifica esperienza in materia di dighe.
4. Le spese relative al collaudo ed i compensi spettanti
ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato
alla realizzazione e gestione dell’opera.
5. Nel caso di sbarramenti di categoria C di ogni
tipologia è obbligatorio il collaudo in corso d’opera
affidato ad una commissione collaudatrice di cui fa
parte anche un geologo in possesso dei requisiti di cui
al comma 3.
6. Per le opere di categoria A della tipologia II e di
categoria B delle tipologie I e II è richiesto il
collaudo finale, fatta salva l’eventuale prescrizione di
collaudo in corso d’opera contenuta nel Foglio
condizioni di costruzione in considerazione di
particolari situazioni locali o di classe di rischio
media o alta.
7. Per le opere della categoria A delle tipologie I e
III è richiesto il collaudo finale.
8. I risultati delle ispezioni periodiche effettuate
dalla commissione di collaudo in corso d’opera sono
comunicati al SIR o, per gli sbarramenti di categoria A,
al SGC, per il seguito di competenza.
9. Il certificato di collaudo tecnico definitivo è
trasmesso dal proprietario o dal gestore al SIR o, per
gli sbarramenti di categoria A, al SGC.
10. Il collaudatore o la commissione di collaudo devono
certificare in particolare:
a) la conformità delle opere realizzate con il progetto
o le eventuali varianti approvate;
b) il regolare funzionamento degli organi di scarico,
degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a
distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali
segnalazioni di pericolo;
c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso
degli invasi sperimentali;
d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere
connesse.
Art. 24
Autorizzazione all’invaso
1. Il progressivo riempimento dell’invaso è autorizzato
dal servizio competente sulla base di specifica
richiesta del proprietario con allegato programma
operativo. Successivamente il medesimo richiede il
parere dalla commissione di collaudo in corso d’opera o,
in sua assenza, del direttore lavori e autorizza gli
invasi parziali, impartendo eventuali prescrizioni o
raccomandazioni ritenute necessarie e informa i sindaci
dei comuni interessati dalla costruzione e, nei casi di
maggiore rilevanza, la competente Prefettura.
2. Il documento di collaudo viene inviato dal titolare
al servizio competente che, a seguito di esame e
valutazione favorevole, autorizza l’invaso con
determinazione dirigenziale e redige il Foglio
condizioni d’esercizio di cui all’articolo 30 della
presente normativa in forma definitiva.
3. Ai fini della sicurezza e prima dell’inizio della
formazione degli invasi sperimentali, in conformità e
sulla base dei criteri contenuti nella Circolare n. 1125
del 1986 del Ministero dei lavori pubblici, debbono
essere posti in opera da parte del titolare
dell’autorizzazione i sistemi di allarme, le
segnalazioni di pericolo e la strumentazione
idrometrica.
Titolo VI
Sbarramenti esistenti
Art. 25
Autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio
1. Qualora le opere siano state regolarmente autorizzate
gli interessati sono tenuti a inoltrare al SGC
competente per territorio, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente normativa, unitamente
alla domanda diretta a ottenere l’autorizzazione alla
prosecuzione dell’esercizio, una dichiarazione giurata,
nelle forme previste dalle norme vigenti, corredata di
relazione tecnica e documentazione fotografica, dalla
quale risulti:
a) la conformità delle opere in parola al progetto
originario in base al quale è stata autorizzata la loro
esecuzione;
b) la conformità delle opere alle norme tecniche
attualmente vigenti;
c) il rispetto delle prescrizioni contenute nel Foglio
condizioni riguardanti la manutenzione e l’esercizio
dell’impianto.
2. Tale dichiarazione deve essere rilasciata da un
ingegnere iscritto all’albo professionale da almeno
dieci anni. L’interessato, dietro richiesta
dell’ufficio, al fine di accelerare i tempi del
procedimento istruttorio, può presentare copia del
progetto originario e copia dei fogli di condizioni per
la costruzione e l’esercizio.
3. Per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi
tipologia, l’autorizzazione alla prosecuzione
dell’esercizio è rilasciata con provvedimento
dirigenziale del SIR e, per quelli di categoria A di
qualsiasi tipologia, con provvedimento dirigenziale del
SGC competente per territorio.
4. Nel caso di sbarramenti di categoria B e C di
qualsiasi tipologia il SIR e, per gli sbarramenti di
categoria A, il SGC, a seguito di sopralluogo e verifica
della corrispondenza tra lo stato di fatto e la
documentazione ricevuta, nonché sulla base di quanto
certificato nella dichiarazione, redige la relazione di
istruttoria e il disciplinare contenente le condizioni a
cui è subordinata la prosecuzione dell’esercizio
dell’impianto. Copia di detta documentazione, per le
istanze gestite dal SGC, viene trasmessa al SIR ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione alla prosecuzione
dell’esercizio dell’impianto.
5. Per le opere che, pur risultando conformi al progetto
originario in base al quale ne fu autorizzata la
costruzione, non lo sono rispetto alle disposizioni
vigenti in materia di dighe, il SIR e, per quelle di
categoria A, il SGC competente per territorio, decide
caso per caso, quali sono gli impianti che devono essere
adeguati, indicando, altresì, i tempi di realizzazione
dei relativi progetti di adeguamento e delle successive
opere e la regolamentazione mediante Foglio condizioni
della loro manutenzione ed esercizio.
Art. 26
Approvazione tecnica in sanatoria
1. Qualora gli sbarramenti di competenza regionale siano
stati realizzati in assenza delle approvazioni previste
dalla normativa vigente al momento della costruzione
ovvero in difformità ai progetti approvati, gli
interessati sono tenuti ad inoltrare, per gli
sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia al
SIR e, per quelli di categoria A di qualsiasi tipologia
al SGC competente per territorio, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore delle presenti norme, la
domanda diretta ad ottenere l’approvazione tecnica in
via di sanatoria dell’opera e domanda diretta ad
ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione
dell’esercizio. L’eventuale domanda di concessione della
relativa derivazione deve essere inoltrata al SGC
competente per territorio, contestualmente alla domanda
per l’ottenimento della sanatoria.
2. La domanda diretta ad ottenere l’approvazione tecnica
in via di sanatoria dell’opera deve essere presentata in
triplice copia, di cui una in bollo, e corredata da una
relazione tecnica a firma, per quanto di rispettiva
competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai
relativi albi professionali, che riporti:
a) i dati tecnici caratteristici dello sbarramento,
delle opere accessorie e del serbatoio;
b) il volume d’invaso e le modalità di valutazione dello
stesso;
c) le fonti di energia per la manovra degli organi di
intercettazione degli scarichi;
d) le modalità di vigilanza e di controllo, ivi comprese
le vie d’accesso;
e) la descrizione dei terreni interessati dalle opere.
3. Per gli sbarramenti di categoria B2 e C, la domanda
di approvazione tecnica in sanatoria deve essere
integrata, entro novanta giorni dalla data di
presentazione, dalla seguente documentazione, in
triplice copia a firma, per quanto di rispettiva
competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai
rispettivi albi professionali:
a) planimetria dell’opera principale e di quelle
sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione tipo
dello sbarramento; prospetti, adeguata documentazione
fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro
completo delle opere;
b) relazione geologica, contenente una descrizione
dettagliata dell’area e delle sezioni di sbarramento,
nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla
stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche
la caratteristiche idrogeologiche della zona; in
particolare devono essere effettuate verifiche per
quanto riguarda l’influenza dell’invaso sulle acque
superficiali e sotterranee nell’ambito del bacino
idrogeologico di competenza;
c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione
del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui
terreni di fondazione e la loro caratterizzazione
geotecnica, nonché i risultati della indagini sui
terreni dell’invaso e la loro caratterizzazione
geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni
di sicurezza delle sponde e delle spalle;
d) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle
scelte progettuali mediante il controllo del
comportamento dell’opera nel suo insieme ed in rapporto
ai terreni di fondazione; per le dighe in materiali
sciolti, la relazione deve comprendere le prove eseguite
sui materiali e le verifiche di
sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle
connesse; la stabilità della diga e del complesso
diga-terreni di fondazione deve essere verificata almeno
nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con livello
di massimo invaso nonché a seguito di rapido svuotamento
del serbatoio;
e) relazione idraulica e idrologica che illustri i
criteri adottati per la determinazione della portata di
massima piena e del suo tempo di ritorno e che indichi
le modalità di smaltimento della portata stessa;
f) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo,
comprendente le prove sui materiali costituenti l’opera
e che illustri le verifiche di resistenza nelle
condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno
con il livello al massimo invaso:
g) relazione sui dispositivi installati per il controllo
del comportamento dell’opera di sbarramento e delle
sponde, con l’indicazione della loro localizzazione
della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei
dati e della conservazione degli stessi;
h) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con
l’indicazione del bacino imbrifero tributario del
serbatoio corredata di riferimenti alla cartografia
ufficiale;
i) studio dell’onda di piena conseguente a ipotetico
collasso e a manovre agli organi di scarico redatti
secondo le disposizioni vigenti.
4. Per gli sbarramenti di categoria A e B1, l’eventuale
documentazione integrativa alla domanda di approvazione
tecnica in sanatoria può essere richiesta, caso per caso
e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento,
dal SIR o dal SGC a seconda che si tratti di sbarramenti
di categoria B1 o A entro centottanta giorni dalla
presentazione della domanda. I termini per la
presentazione della documentazione richiesta rimane
fissata in novanta giorni dalla richiesta.
5. Per gli sbarramenti di cui al comma 3, l’approvazione
tecnica in sanatoria è rilasciata dal direttore del SIR
sulla base degli atti presentati, del parere istruttorio
reso dal medesimo SIR e del parere dell’Unità tecnica
regionale. Per gli sbarramenti di cui al comma 4,
l’approvazione tecnica in sanatoria è rilasciata dal
direttore del SIR o dal direttore del SGC competente per
territorio, a seconda che si tratti di sbarramenti di
categoria B1 o A, previa acquisizione, per gli
sbarramenti della categoria B1, del parere dell’Unità
tecnica regionale. L’approvazione tecnica in sanatoria
ai fini della pubblica incolumità viene rilasciata nei
soli casi di conformità del progetto alla normativa
vigente in materia di progettazione, costruzione ed
esercizio di sbarramenti di ritenuta. Sono ammesse
deroghe solo in casi di riconosciuto interesse pubblico,
per difformità non incidenti sulla sicurezza strutturale
del manufatto e non eliminabili senza dover procedere
alla demolizione dello stesso. Il provvedimento può
essere emanato nella forma dell’approvazione
condizionata all’osservanza di determinate prescrizioni;
in tal caso è fissato un termine per l’attuazione delle
prescrizioni secondo la natura e la complessità delle
medesime.
6. L’approvazione tecnica in sanatoria non sostituisce
obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle
opere interessate, con riferimento alla concessione di
derivazione, all’approvazione del progetto ai sensi
delle vigenti norme in materia di lavori pubblici, alla
valutazione di impatto ambientale, all’assetto
idrografico, agli interessi urbanistici,
paesaggistici, artistici, storico-archeologici,
sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell’ordine
pubblico e della pubblica sicurezza che restano di
competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.
7. Nelle more del procedimento di approvazione tecnica
in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni
delle autorità competenti, il richiedente può proseguire
l’esercizio dello sbarramento e del relativo invaso,
ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri,
qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia
giurata, da inoltrare anche alla competente Prefettura,
che attesti che non si ravvisano situazioni di pericolo
per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per
quanto di competenza, da un geologo iscritti ai
rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato
delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto
riguarda la manutenzione e l’efficienza, dello stato
delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate
dalla strumentazione di misura e di controllo, della
gestione dell’impianto, nonché delle eventuali
difformità delle opere stesse rispetto alla vigente
normativa.
8. In attesa dell’approvazione tecnica in sanatoria da
parte dei servizi competenti dell’Assessorato regionale
dei lavori pubblici, il soggetto che ha intrapreso la
costruzione delle opere in assenza di approvazioni o in
difformità di progetti approvati ha l’obbligo, dopo aver
adottato le opportune cautele a salvaguardia della
pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro un
termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente normativa.
Titolo VII
Esercizio, vigilanza e controlli
Art. 27
Esercizio e vigilanza
1. Il titolare dell’autorizzazione o il proprietario
provvede a sua cura e spese, con personale idoneo e
qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla
costante manutenzione dell’opera inviando rapporti sui
dati registrati con il monitoraggio al servizio
competente, secondo le modalità e le frequenze indicate
agli articoli 29 e 30 della presente normativa.
2. Il servizio competente può imporre al proprietario la
guardiania fissa e l’individuazione, anche all’interno
della propria struttura, di un ingegnere con alta
esperienza nel campo idraulico e strutturale designato
responsabile della sicurezza delle opere e
dell’esercizio dell’impianto. Tale ingegnere, i cui
compensi sono a carico del proprietario dell’opera, nei
casi ritenuti complessi garantisce l’azione di controllo
da parte della pubblica amministrazione in fase di
esercizio.
3. Per gli sbarramenti della categoria C di qualsiasi
tipologia, al fine di garantire l’azione di controllo
esercitata da parte della pubblica amministrazione, ogni
titolare dell’autorizzazione o gestore delle opere è
tenuto ad individuare un ingegnere designato
responsabile della sicurezza delle opere e
dell’esercizio dell’impianto. In tal caso, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti
norme i titolari o i richiedenti l’autorizzazione, o in
loro assenza i proprietari che gestiscono direttamente
le opere di sbarramento, sono tenuti a comunicare al SIR
il nominativo dell’ingegnere responsabile della
sicurezza delle opere e dell’esercizio dell’impianto.
4. L’ingegnere responsabile deve inviare ogni sei mesi
al servizio competente una esplicita dichiarazione,
sottoscritta dal gestore, da cui risulti il regolare
comportamento delle opere principali ed accessorie e
delle sponde del serbatoio rilevabile dalle
osservazioni, dai dati e dalla misure effettuate, che
sussistono le condizioni di sicura agibilità degli
accessi e che non si sono evidenziate anomalie o
degradamenti che possono destare preoccupazioni e che
pertanto l’impianto risulta in buone condizioni di
sicurezza e manutenzione.
5. Nei casi di impedimento dell’ingegnere responsabile
tali attività possono essere svolte, temporaneamente, da
un ingegnere sostituto, il cui nominativo deve essere
immediatamente comunicato al SIR.
6. È comunque obbligatorio per il proprietario o gestore
dell’opera mantenere
in efficienza, a sua cura e spese, la strumentazione di
controllo prescritta nel Foglio condizioni di esercizio.
Art. 28
Controlli
1. Il SIR per gli sbarramenti di categoria B di
qualsiasi tipologia e il SGC per quelli della categoria
A di qualsiasi tipologia sono tenuti ad effettuare
periodiche visite di controllo sullo stato di
manutenzione e di esercizio degli impianti, in relazione
alla loro rilevanza ed incidenza sul territorio.
Per gli sbarramenti di categoria C di qualsiasi
tipologia, il SIR deve effettuare una visita di
controllo ogni sei mesi. Di tale visita è redatto
apposito verbale.
2. Qualora il servizio competente, nel corso del
controllo ad un impianto, rilevi difformità di
esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di
manutenzione, o altri fatti che possano costituire
pregiudizio alla funzionalità delle opere, propone i
provvedimenti indispensabili che il titolare
dell’autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo
ha l’esercizio dell’impianto deve adottare.
3. Qualora il SIR, ovvero il SGC, accerti in qualunque
modo l’esistenza di
manifestazioni nell’impianto che possano far temere un
immediato pericolo per
la pubblica incolumità, può imporre direttamente al
soggetto responsabile,
entro un breve termine, i provvedimenti di cui al comma
2 e, in caso di
inosservanza, procede all’esecuzione d’ufficio imputando
le spese a carico
dello stesso soggetto. Nel caso d’intervento effettuato
dal SGC questi ne dà
immediata comunicazione al SIR.
4. Il dirigente responsabile è tenuto ad assicurare alla
Autorità di bacino
competente periodici rapporti informativi, almeno con
frequenza annuale, sulle
attività di controllo svolta nonché sullo stato di
esercizio degli impianti
tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti
obbligati alla vigilanza. Nel
caso di competenza del SGC questi è tenuto a trasmettere
i periodici rapporti
informativi anche al SIR.
Art. 29
Trasmissione dati
1. Per le opere di tipologia I e III delle categorie B e
C i dati raccolti devono essere comunicati al SIR
secondo le disposizioni del Foglio condizioni di
esercizio.
2. Per le opere di tipologia I e III della categoria A i
dati raccolti devono essere comunicati al SIR e al SGC
secondo le disposizioni del Foglio condizioni ed in
particolare a seguito di fenomeni gravosi od
alluvionali.
3. Per le opere di tipologia II i dati raccolti devono
essere comunicati al SIR secondo le disposizioni del
Foglio condizioni ed in particolare a seguito di
fenomeni che attivano la cassa di laminazione.
Art. 30
Foglio condizioni di esercizio
1. Il Foglio condizioni di esercizio contiene le
condizioni a cui è subordinato il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per un nuovo invaso o
alla sua prosecuzione per un invaso esistente.
2. Il Foglio condizioni contiene tutte le prescrizioni
relative alla fase di esercizio. Tale documento contiene
in particolare prescrizioni circa:
a) l’utilizzo plurimo della risorsa accumulata;
b) l’obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica
per fini di protezione civile ed in particolare per lo
spegnimento di incendi;
c) le manovre degli scarichi;
d) le eventuali limitazioni di invaso ai fini di
laminazione delle piene;
e) i controlli sull’efficienza delle opere;
f) i controlli sulle strumentazioni installate per il
monitoraggio;
g) la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;
h) la manutenzione da effettuare e la sua periodicità;
i) la vigilanza sulle aree prospicienti l’invaso e sugli
alvei ricettori a valle dello sbarramento e
l’indicazione del personale addetto alla vigilanza;
l) le verifiche effettuate dall’Amministrazione
regionale;
m) la possibilità di richiedere l’effettuazione di
verifiche, anche periodiche, da parte di professionisti
abilitati incaricati dai proprietari in merito alla
sicurezza delle opere;
n) l’eventuale guardiania fissa;
o) l’eventuale individuazione dell’ingegnere
responsabile.
3. Il Foglio condizioni di esercizio può essere
integrato e modificato in tempi successivi dal servizio
competente soprattutto a seguito di varianti alle opere,
dell’esame dei dati registrati dalle strumentazioni di
monitoraggio, di successive valutazioni tecniche, di
eventi alluvionali, di modifiche negli usi della risorsa
idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a
valle dello sbarramento.
4. Fa parte integrante del Foglio condizioni, anche in
forma sintetica, il progetto di gestione di cui
all’articolo 21 della presente normativa.
Art. 31
Modifiche, disattivazione o dismissione delle opere di
ritenuta
1. Ogni modifica alle opere, compresa la demolizione
delle stesse finalizzata al ripristino dei luoghi o alla
messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere
descritta in un progetto che il proprietario deve
trasmettere al servizio competente per il rilascio
dell’autorizzazione, previo parere dell’Unità tecnica
regionale qualora l’opera appartenga alla categoria B o
C di qualsiasi tipologia di cui all’articolo 4 della
presente normativa.
2. Tale progetto, nel caso di demolizione, deve
prevedere il ripristino dei luoghi alle condizioni
precedenti alla costruzione o almeno preveda
l’impossibilità, per le opere rimanenti, di creare
invasi o trattenute di alcun genere.
3. La disattivazione o dismissione delle opere di
ritenuta può essere imposta dal servizio competente
anche a seguito di mancato pagamento delle spese di
istruttoria, dei versamenti previsti dalle presenti
norme o di mancata trasmissione delle integrazioni
richieste e per concomitanti motivi di temuto rischio
per la pubblica incolumità.
Titolo VIII
Norme transitorie e finali
Art. 32
Modalità di pagamento
1. L’importo dei contributi e delle sanzioni previste
dagli articoli 4 e 5 della legge a cui è allegata la
presente normativa deve essere corrisposto in unica
soluzione, entro sessanta giorni dalla notifica del
pagamento, tramite versamento sul conto corrente postale
n. 4093 intestato a Tesoreria regionale - Contributi e
sanzioni amministrative - articoli 4 e 5 della legge
regionale n. 12 del 2007 (Norme in materia di
progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli
sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di
accumulo di competenza della Regione Sardegna).
Art. 33
Revisione
1. Le presenti norme sono soggette a revisione ed
adeguamento a seguito della verifica di cui all’articolo
7 della legge a cui è allegata la presente normativa.
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