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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Servizio sanitario regionale Assunzioni e dotazioni
organiche
1 Nel rispetto dei limiti di spesa per il personale
previsti
dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2007), come modificato dall’articolo 3,
comma 115, lettere a) e b), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, fermo restando il numero dei dipendenti in
servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre
2008 presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del
servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi
derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009
e 2010 sono messi a disposizione a livello regionale
nella misura del 40 per cento.
2 La Giunta regionale con apposito provvedimento procede
alla distribuzione delle somme disponibili di cui al
comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a
nuove attività e/o nuovi servizi.
3 Il restante 60 per cento dei minori costi di cui al
comma 1 è destinato alla copertura del fabbisogno
individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del
servizio sanitario regionale nel piano annuale delle
assunzioni adottato in conformità alle disposizioni
legislative vigenti, previa approvazione da parte della
Giunta regionale.
4 Al fine di dare attuazione alla presente legge, le
aziende ed enti pubblici del SSR devono registrare le
dotazioni organiche e le relative modificazioni,
approvate dalla Giunta regionale, nell’ambito del
sistema informativo sanitario regionale.
ARTICOLO 2
Interpretazione autentica dell’articolo 23 della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25
1. L’articolo 23 della legge regionale 3 agosto 2007, n.
25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007) stabilisce
che il rapporto di lavoro in regime di convenzione del
personale del profilo professionale di veterinario
collaboratore, titolare di rapporto convenzionale alla
data del 31 dicembre 2006, è trasformato a esaurimento a
tempo indeterminato.
ARTICOLO 3
Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 9
agosto 2006, n. 26
1. Quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 6 della
legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in
materia sanitaria), come sostituito dall’articolo 24
della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, e
dall’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008,
n. 45 (Norme in materia sanitaria), si applica anche
agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e inquadrati secondo i criteri
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2001, n. 13961.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004,
n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 27 novembre 2009
VENDOLA
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