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Il
Consiglio Regionale ha approvato
Il
Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. E’ istituita l’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali (di seguito denominata Agenzia), con
sede legale in Bari, ente strumentale della Regione
Puglia.
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto
pubblico e opera quale ente tecnico-operativo preposto
all’attuazione degli interventi oggetto della presente
legge, attraverso attività e servizi a connotazione non
economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura e
alla tutela del patrimonio boschivo.
ARTICOLO 2
Attività in ambito forestale
1. L’Agenzia, nel rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
a) un sistema coordinato e integrato, nell’ambito della
forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del
patrimonio forestale, appartenente al patrimonio
indisponibile della Regione Puglia, già facente parte
del patrimonio dello Stato;
b) iniziative finalizzate alla valorizzazione e
utilizzazione delle biomasse agro-forestali;
c) l’ammodernamento delle strutture forestali;
d) attività di supporto tecnico-amministrativo alla
struttura regionale di protezione civile, ivi comprese
le attività della Sala operativa unificata permanente (SOUP)
di protezione civile, che
espleta funzioni di coordinamento nella prevenzione e
nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre
calamità che si verifichino nel territorio della
Regione;
e) attività di supporto e di consulenza sul patrimonio
forestale di proprietà di enti pubblici che ne facciano
richiesta.
2. Rientrano nei compiti dell’Agenzia:
a) gli interventi di forestazione e di difesa del suolo
sul demanio regionale;
b) la gestione dei complessi forestali del demanio
regionale, compresi i rimboschimenti del demanio
regionale, e dei boschi in occupazione regionale;
c) la gestione vivaistica mirata alla conservazione e
diffusione sul territorio regionale della biodiversità;
d) l’introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese
alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia
dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla
razionalizzazione dei mezzi di produzione;
e) le attività di supporto e di consulenza
tecnico-amministrativi, in relazione alle attività di
cui al presente articolo, concernenti il patrimonio
forestale degli enti pubblici che ne facciano richiesta;
f) ogni e qualsiasi attività gestionale per l’ottimale
esercizio degli ambiti forestali.
ARTICOLO 3
Attività irrigue
1. L’Agenzia, nel rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
a) un sistema coordinato e integrato della risorsa
“acqua” a fini irrigui emunta dagli impianti già
dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia,
trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1979
(Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata
e Campania di beni e del personale dell’Ente per lo
sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli impianti
direttamente condotti dalla Regione;
b) un sistema che soddisfi le esigenze collettive
irrigue in funzione delle colture in atto e
dell’allevamento del bestiame;
c) la razionalizzazione della risorsa acqua emunta da
pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del “Piano di
tutela delle acque”;
d) i processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in
particolare, l’utilizzo di acqua da impianti di
affinamento, secondo quanto disposto dall’articolo 166
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e successive modificazioni, al fine
di preservare e non depauperare la falda acquifera,
anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri
enti pubblici e società a totale o prevalente
partecipazione pubblica;
e) l’efficacia e il contenimento della spesa pubblica
nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa
all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in
materia di acque, recepita dal d.lgs. 152/2006 e dal
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell’ambiente) convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.
2. Rientrano nei compiti dell’Agenzia:
a) la gestione e l’esercizio degli impianti di
irrigazione già dell’Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione
Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, e degli
impianti direttamente condotti dalla Regione, con
connesse attività di progettazione e di manutenzione;
b) le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento
delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua,
con attività di monitoraggio delle acque destinate
all’irrigazione;
c) la promozione di iniziative e la realizzazione di
interventi per l’informazione e la formazione degli
utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione
della conoscenza dell’attività di irrigazione al fine di
promuovere l’uso corretto e ottimale della risorsa
“acqua”;
d) l’ammodernamento degli impianti, il risanamento delle
reti di adduzione, anche con l’installazione di
apparecchiature per evitare perdite d’acqua nei nodi
delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei
strumenti di misurazione dell’acqua nei gruppi di
consegna; il riuso dell’acqua riveniente dagli impianti
di affinamento;
e) la realizzazione di opere volte a ottenere la
produzione da fonti alternative di energia elettrica per
il funzionamento degli impianti;
f) tutte le iniziative e le azioni strumentali
all’ottimale esercizio degli impianti di irrigazione.
ARTICOLO 4
Competenze della Giunta regionale e dei direttori di
area
1. In relazione alle finalità e ai compiti assegnati
all’Agenzia, la Giunta regionale:
a) approva gli obiettivi generali e di settore da
perseguire nell’ambito della dotazione finanziaria
dell’Agenzia fissata dalla legge di bilancio;
b) stabilisce i criteri generali da seguire nello
svolgimento delle attività forestali e delle attività
irrigue nonché per il monitoraggio, la vigilanza e il
controllo della qualità nella loro gestione;
c) fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e
dei canoni irrigui;
d) individua specifici programmi da realizzare e ne
affida l’attuazione anche con assegnazione di ulteriori
risorse finanziarie regionali, interregionali, nazionali
e comunitarie;
e) approva il bilancio annuale e triennale dell’Agenzia;
f) approva la dotazione organica, provvisoria e
definitiva, nonché il regolamento di cui all’articolo 5,
comma 3;
g) designa il direttore generale e il collegio di
revisori dei conti.
2. Nell’ambito degli obiettivi e dei criteri generali
fissati dalla Giunta regionale, i Direttori dell’Area
politiche per lo sviluppo rurale e dell’Area
organizzazione e riforma dell’amministrazione (di
seguito denominati direttori di area competenti) curano
e gestiscono i rapporti con l’Agenzia ed esercitano i
poteri di integrazione con la programmazione e la
pianificazione regionale di cui agli articoli 4 e 15 del
decreto del Presidente della Giunta regionale 22
febbraio 2008, n. 161 (Organizzazione della Presidenza e
della Giunta della Regione Puglia).
ARTICOLO 5
Autonomia organizzativa e gestionale dell’Agenzia
1. L’Agenzia è dotata di proprio personale e di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile e tecnica.
2. La gestione finanziaria dell’Agenzia è improntata ai
criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con
l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in
pareggio.
3. Il funzionamento e la contabilità dell’Agenzia sono
disciplinati con regolamento adottato dal Direttore
generale, entro sessanta giorni dalla data di
insediamento, e sottoposto all’approvazione della Giunta
regionale su proposta congiunta degli assessori
competenti in materia di foreste, demanio,
organizzazione e bilancio.
4. L’organizzazione dell’Agenzia, articolata in ambiti
provinciali, è stabilita dal Direttore generale con un
atto generale di organizzazione, adottato entro novanta
giorni dalla data di insediamento, da notificare ai
direttori di area competenti che, nei successivi trenta
giorni dalla data di notifica, possono proporre
osservazioni delle quali il Direttore generale deve
tenere conto nella definitiva approvazione dell’atto.
ARTICOLO 6
Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi dell’Agenzia restano in carica fino a
novanta giorni dopo l’inizio di ogni legislatura.
ARTICOLO 7
Direttore generale
1. Il Direttore generale è il rappresentante legale
dell’Agenzia.
2. Il Direttore generale è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su designazione della
Giunta regionale.
3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti
regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti di
altra pubblica amministrazione ovvero tra persone in
possesso di particolare e comprovata qualificazione
professionale in materia di attività forestali e/o
irrigue, che abbiano svolto attività in organismi ed
enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private con esperienza acquisita, per almeno un
quinquennio, nell’ambito di organi di amministrazione o
attraverso l’esercizio di funzioni dirigenziali o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature, escluse
quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato.
Requisito imprescindibile è il possesso della laurea
specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai
sensi dell’ordinamento previgente al regolamento
adottato con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n.509, recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale,
regolato da contratto di diritto privato, ha durata
quinquennale, è rinnovabile una sola volta con le
medesime modalità di cui al comma 2 ed è incompatibile
con altre attività professionali.
5. La Giunta regionale, con il provvedimento di
designazione all’incarico, determina il trattamento
annuo omnicomprensivo spettante al Direttore generale,
lo schema di contratto di lavoro nonché le condizioni in
ragione delle quali il Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta regionale,
può revocare l’incarico.
6. Il dipendente pubblico che viene incaricato e assunto
quale Direttore generale è collocato in aspettativa
senza assegni per tutta la durata dell’incarico con
riconoscimento dell’anzianità di servizio.
ARTICOLO 8
Compiti del Direttore generale
1. Il Direttore generale, nell’ambito degli obiettivi e
indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti
i poteri di coordinamento, direzione, gestione e
controllo dell’Agenzia e in particolare:
a) adotta il regolamento di cui all’articolo 5, comma 3;
b) adotta la dotazione organica definitiva e, all’esito
del procedimento di cui all’articolo 5,
comma 4, approva l’atto generale di organizzazione;
c) stabilisce il programma annuale delle attività;
d) predispone il bilancio di previsione e il conto
consuntivo;
e) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e
strumentali, del patrimonio e del personale;
f) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità
delle attività svolte;
g) redige la relazione annuale sull’attività svolta e
sui risultati conseguiti, da inviare al Presidente della
Giunta regionale e ai direttori di area competenti;
h) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli
altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento
delle attività e dei compiti demandati all’Agenzia;
i) cura le relazioni sindacali.
ARTICOLO 9
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale su designazione della Giunta regionale, scelti
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al
proprio interno, il Presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il
controllo sulla gestione economica e finanziaria
dell’Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una
relazione trimestrale sull’attività svolta. Il Collegio
redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo,
sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera
validamente anche con la presenza di due componenti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi
irregolarità nella gestione dell’Agenzia, ne riferiscono
immediatamente al Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 10
Conferenza tecnica
1. Il Direttore generale, nell’esercizio delle sue
funzioni, si avvale dell’attività consultiva e di
supporto di un’apposita Conferenza tecnica costituita ai
sensi del comma 2.
2. La Conferenza tecnica, presieduta dal Direttore
generale dell’Agenzia, è composta dal Dirigente
dell’Ufficio gestione del Servizio foreste e dal
Dirigente dell’Ufficio impianti irrigui del Servizio
demanio e patrimonio della Regione Puglia ovvero delle
diverse strutture dirigenziali competenti.
3. La Conferenza tecnica, su richiesta motivata del
Direttore generale dell’Agenzia e su disposizione dei
direttori di area competenti, è integrata dai dirigenti
dei servizi e/o degli uffici regionali competenti
ratione materiae in merito alle tematiche e alle
questioni sulle quali è specificamente richiesta
l’attività della conferenza.
ARTICOLO 11
Risorse strumentali
1. La Giunta regionale concede in gestione,
gratuitamente e con vincolo di destinazione, tutti i
beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altra
risorsa strumentale per la migliore realizzazione delle
attività e dei compiti affidati all’Agenzia. La
proprietà dei beni demaniali, degli impianti e delle
attrezzature strumentali al servizio dell’Agenzia
restano in ogni caso in capo alla Regione Puglia.
2. L’affidamento della gestione delle attrezzature di
cui al comma 1 ha luogo attraverso apposito verbale,
sottoscritto tra il Direttore generale e il Dirigente
dell’Ufficio gestione del Servizio foreste ovvero il
dirigente dell’Ufficio impianti irrigui del Servizio
demanio e patrimonio della Regione Puglia, che attesti
lo stato di consistenza, di efficienza e di
funzionalità:
a) per la gestione irrigua, degli impianti irrigui e
relativi materiali di scorta, delle attrezzature e delle
pertinenze mobili e immobili;
b) per la gestione forestale, delle singole attrezzature
e relativi materiali di scorta, delle pertinenze mobili
e immobili, a eccezione di quelle necessarie per le
attività istituzionali del Servizio foreste.
3. Laddove mancanti, l’Agenzia provvede agli adempimenti
amministrativinecessari per la corretta utilizzazione
degli impianti affidati.
4. Ai fini del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni, l’Agenzia, con riferimento alle opere la
cui realizzazione è a essa affidata, è titolare di tutti
i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi
progetti.
ARTICOLO 12
Risorse umane
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali
l’Agenzia si dota di proprio personale tecnico,
amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione
organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta
del Direttore generale anche in considerazione dei
processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai
commi successivi nonché dell’articolo 16, comma 5.
2. In fase di prima istituzione l’Agenzia si avvale:
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a
tempo indeterminato alle dipendenze della
Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e
irrigue, che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai
sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni);
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già
assunti a mpo determinato alle dipendenze della Regione
Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e
irrigue trasferite all’Agenzia, in applicazione del
diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquies
dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES),
come inserito dal comma 40 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall’istanza di
cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto
dal comma 40 dell’articolo 1 della l. 247/2007. A tal
fine, l’Agenzia opera, nel corso dell’anno 2010, la
trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai
stagionali forestali mediante la loro tilizzazione per
una durata pari o superiore a centottantuno giornate
lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il
miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3.
Analogamente, l’Agenzia opera, a partire dall’anno 2010
e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo
determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro
degli operai stagionali irrigui, mediante la loro
utilizzazione per una durata via via maggiore sino al
raggiungimento di un numero pari o superiore a
centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza
dell’ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle
attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della
integrazione su base territoriale delle attività irrigue
con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di
lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente
per gli operai forestali e irrigui che nel corso
dell’anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per
non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli
operai forestali e irrigui che nel corso del triennio
precedente all’anno 2009 abbiano prestato attività
lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative
per ogni anno;
c) dei dipendenti di ruolo della Regione, già addetti
all’organizzazione e all’amministrazione delle attività
forestali e irrigue svolte dalla Regione Puglia e
trasferite all’Agenzia, mediante l’istituto del
distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del
trattamento economico, fondamentale e accessorio, in
godimento con oneri a carico del bilancio regionale.
3. Al personale operaio dell’Agenzia si applica il
contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori
di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
con conseguente applicazione del relativo trattamento
giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai
sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto legge 1
ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al
restante personale dell’Agenzia, ivi inclusi gli operai
già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera
a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si
applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale
per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene
confermato il diritto al rientro in casi di mutamento
della natura giuridica dell’Agenzia.
4. In sede di primo inquadramento nel contratto
collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria,
gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma
2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato
di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo
quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è
modificato per gli operai forestali di cui al comma 2,
lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto
presso la Regione Puglia.
5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli
operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle
dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera
a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo
nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente
applicazione del relativo trattamento
giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
ARTICOLO 13
Risorse finanziarie
1. L’Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla
gestione del personale mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della Regione Puglia;
b) contributi straordinari della Regione Puglia;
c) contributi eventuali dello Stato:
d) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione
delle attività assegnate all’Agenzia;
e) proventi derivanti da specifici progetti con
finanziamenti statali e comunitari;
f) contributi ottenuti sulla base di eventuali
incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.
ARTICOLO 14
Accesso alla documentazione e all’ informazione
1. L’attività dell’Agenzia si conforma ai principi di
trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.
2. L’Agenzia assicura l’informazione agli utenti
mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e
pubblicazioni delle notizie negli albi pretori dei
comuni, delle province e delle comunità montane e
in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.
3. L’Agenzia garantisce, nei limiti previsti dalla
legge, l’accesso agli atti e ai documenti inerenti
l’attività, i servizi e le opere gestite.
4. Il diritto di accesso è esercitato secondo le
modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e
successive modificazioni, e dalle disposizioni regionali
in materia. Trova applicazione la legge regionale 20
giugno 2008, n. 15 (Principi e linee-guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione
Puglia) e relativo regolamento attuativo 29 settembre
2009, n. 20.
ARTICOLO 15
Abrogazione
1. E’ abrogata la legge regionale 18 aprile 1994, n. 15
(Disposizioni per l’affidamento degli impianti irrigui
collettivi ai consorzi di bonifica).
ARTICOLO 16
Disposizioni finanziarie e transitorie
1. Per l’anno 2010, alla dotazione finanziaria
dell’Agenzia si provvede mediante il trasferimento alla
stessa degli stanziamenti stabiliti nel bilancio di
previsione della Regione Puglia, ovvero nella inferiore
misura a eguito di provvedimenti di impegno esecutivi
già assunti alla data dell’adozione del provvedimento di
trasferimento delle somme ancora disponibili, sui
seguenti capitoli:
a) capitolo 131055 - UPB 8.4.1 “Interventi previsti
dall’art. 15, lett. b), l.r. 54/81 – oneri pregressi
derivanti dalla gestione diretta degli impianti irrigui
collettivi” = - € 0,00;
b) capitolo 131060 - UPB 8.4.1 “Spesa per la fornitura
di energia elettrica per il funzionamento dei pozzi
irrigui di proprietà regionale. L.r. 15/94” = - €
3.000.000,00;
c) capitolo 131072 - UPB 8.4.1 “Spese per la gestione
degli impianti irrigui regionali – compresi oneri per
transazioni giudiziali e sentenze - l.r. 15/94” = - €
1.360.000,00;
d) capitolo 131076 - UPB 8.4.1 “Interventi di
manutenzione straordinaria degli impianti irrigui
regionali” = - € 800.000,00;
e) capitolo 131079 - UPB 8.4.1 “Spese per il personale
impiegato nella gestione degli impianti irrigui
regionali” = - € 7.800.000,00;
f) capitolo 3020 - UPB 8.1.1 “Stipendi, retribuzioni e
altri assegni fissi al personale di ruolo e non di
ruolo, con esclusione del personale dirigenziale – l.r.
18/74 e successive - CCNL”. = - € 3.476.000,00;
g) capitolo 3023 - UPB 8.1.1 “Fondo trattamento
economico accessorio del CCNL” = - € 572.000,00;
h) capitolo 3031 - UPB 8.1.1 “Oneri previdenziali ed
assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico ente
s. o.”. = - € 1.365.000,00;
i) capitolo 4125 - UPB 1.4.1 “Spesa per acquisto
materiali utilizzati per lavori forestali effettuati
direttamente. L.r. 22/82 e art. 19 l.r. 9/2000” = - €
29.750,00.
j) capitolo 121012 - UPB 1.4.1 “Spesa per il
finanziamento e cofinanziamento di interventi nel
Settore forestale. L. r. 18/2000.” = - € 1.500.000,00;
k) capitolo 121050 - UPB 1.4.1 “Spesa per le indennità
di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e
per gli interventi manutentori sui rimboschimenti
realizzati ai sensi dell’art. 60 della l. 264/1949 e
l.r. 25/1974” = - € 29.750,00.
l) capitolo 4120 - UPB 1.4.2 “Spesa per competenze agli
operai impiegati direttamente per lavori forestali l.r.
22/82 e art 19 l.r. 9/2000” = - € 50.000,00;
m) capitolo 4130 - UPB 1.4.2 “Spesa per il pagamento
degli operai forestali di cui alla l.r. 9/2000, art. 19”
= - € 0,00;
n) capitolo 121040 - UPB 1.4.2 “Spesa per la protezione
delle foreste contro gli incendi – Regolamento CEE
3529/1986 – 2158/1992 e 308/1997” = - € 0,00.
o) capitolo 531045 - UPB 1.4.2 “Lotta agli incendi
boschivi artt. 15 e 19 l.r. 18/2000” = - € 8.000.000,00.
2. Sono istituiti nel bilancio autonomo regionale,
nell’ambito della UPB 01.04.01, dedicati capitoli di
spesa così denominati: capitolo n. _________
“Trasferimento di risorse finanziarie di parte
corrente necessarie al funzionamento dell’Agenzia per le
attività irrigue e forestali. L.R. n.3 del 24 febbraio
2010”, con una dotazione per l’anno 2010 di €
27.982.500,00;
capitolo n. n. 3 del 24 febbraio“Trasferimento di
risorse finanziarie per interventi in materia irrigua e
forestale dell’Agenzia. Spesa in conto capitale. L.R. n.
3 del 24 febbraio 2010”, con una dotazione per l’anno
2010 di € 800.000,00.
3. L’attribuzione all’Agenzia delle risorse finanziarie
rivenienti da “introiti a qualunque titolo derivanti
dalla gestione delle attività assegnate all’Agenzia” di
cui all’ articolo 13, lettera d), decorre dall’esercizio
finanziario 2011.
4. Al fine di consentire l’immediato avvio delle
attività forestali e irrigue affidate all’Agenzia senza
soluzione di continuità con le medesime attività sin qui
svolte dalla Regione Puglia, la Giunta regionale nomina,
tra i dirigenti regionali, tre Commissari straordinari
che restano in carica sino alla nomina del Direttore
generale da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre
2011.
I Commissari straordinari esercitano tutti i poteri
amministrativi, gestionali e organizzativi del Direttore
generale e si avvalgono, per il tramite dei direttori di
area competenti, delle strutture regionali che hanno
svolto le attività forestali e irrigue nell’ambito della
gestione diretta della Regione Puglia. L’Agenzia si
avvale, altresì, in qualità di beneficiario finale, dei
servizi in materia di attività forestali affidati dalla
Regione Puglia a terzi, con contratti in essere, sino
alla loro scadenza. Il compenso dei Commissari
straordinari è fissato, all’atto della nomina, dalla
Giunta regionale, nel rispetto degli obblighi rivenienti
dal principio di omnicomprensività.
5. I Commissari straordinari adottano, entro il 31
dicembre 2010, la dotazione organica provvisoria,
sottoposta all’approvazione della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 4, nell’ambito della quale
vengono valorizzate le professionalità degli operai di
ruolo nonché definita la posizione giuridica degli
operai a tempo indeterminato in servizio alla Regione
Puglia e transitati all’Agenzia, già aventi titolo
all’inquadramento nei ruoli regionali ai sensi
dell’articolo 23 legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7
(Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale), e dell’articolo 65 (Integrazione articolo 23
l.r. 7/1997) della legge regionale 6 maggio 1998 n. 14
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998
e bilancio pluriennale 1998-2000), come modificato dal
secondo comma dell’articolo 31 della legge regionale 4
maggio 1999, n. 17, attivando le procedure selettive
riservate secondo quanto previsto dal richiamato
articolo 23, in quanto compatibile, ai fini
dell’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia con
applicazione del trattamento giuridico ed economico di
cui al contratto collettivo nazionale per le regioni e
le autonomie locali.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004,
n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 25 febbraio 2010
VENDOLA
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