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Il
Consiglio Regionale ha approvato
Il
Presidente della Giunta Regionale
promulga la
seguente legge:
ARTICOLO 1
(Regolamento edilizio. Competenza all’adozione e
contenuto)
1. I comuni, nell’ambito della propria autonomia
statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
disciplinano l’attività edilizia, con le prescrizioni e
i limiti previsti dalla presente legge e dalle norme di
settore nazionali e regionali. A tal fine, i comuni si
dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le
previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le
modalità costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli
immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Con il regolamento edilizio può essere istituita la
commissione edilizia comunale e regolamentata la sua
attività.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il regolamento
edilizio deve
prevedere, ai fini del rilascio del permesso di
costruire per gli edifici di nuova costruzione,
l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 1
chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica
dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri
quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.
4. Non possono essere previste nel regolamento edilizio
norme di
carattere urbanistico.
ARTICOLO 2
(Schema- tipo di regolamento edilizio)
1. La Giunta regionale, previa concertazione con le
rappresentanze dei comuni e delle parti sociali, può
approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al
quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento
locale.
2. Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire
un’omogenea
disciplina dell’attività edilizia in specifici settori o
con specifiche modalità, ovvero per conseguire specifici
obiettivi di pubblico interesse, la Regione può dettare
norme che vengono dichiarate espressamente integrative
dei regolamenti edilizi comunali e che sostituiscono
automaticamente eventuali previsioni di contenuto
difforme.
ARTICOLO 3
(Procedimento di approvazione)
1. Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio
comunale garantendo la massima partecipazione pubblica
attraverso la pubblicazione della bozza, ricevimento
delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità
stabilite dallo stesso consiglio comunale.
2. Il comune acquisisce il parere preventivo e
vincolante dell’aziendasanitaria locale (ASL) in ordine
ai contenuti igienico-sanitari del regolamento edilizio.
3. La deliberazione di approvazione del regolamento
edilizio viene trasmessa alla Regione, unitamente al
regolamento edilizio in formato cartaceo e digitale.
ARTICOLO 4
(Regolamenti edilizi vigenti e regolamenti edilizi con
annessi programmi di fabbricazione)
1. Le norme dettate dalla presente legge valgono anche
per le varianti ai regolamenti edilizi vigenti e per i
regolamenti edilizi che contengono programmi di
fabbricazione a norma dell’articolo 34 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni
generali), limitatamente alle norme aventi carattere
edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1.
ARTICOLO 5
(Abrogazione)
1. Il numero 4) del primo comma dell’articolo 15 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del
territorio), è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1
della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 9 marzo 2009
VENDOLA
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