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Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 18
Modifica della composizione del Comitato urbanistico regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale
31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)..

 

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio
1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio), è sostituito dal seguente:
“1. Il CUR è presieduto dall’Assessore all’urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza nelle discipline dell’urbanistica, dell’uso del territorio e nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale, nonché esperti dotati di specifica competenza in diritto amministrativo. In ciascuna delle designazioni si deve garantire la rappresentanza di una pluralità di competenze:
a) tre rappresentanti dei comuni della regione, designati dall’ANCI;
b) due rappresentanti delle province della Regione, designati dall’UPI;
c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri, designati dai rispettivi ordini della Regione, d’
intesa tra loro;
d) sette membri designati dal Consiglio regionale;
e) il coordinatore dell’Assessorato regionale all’ urbanistica;
f) un funzionario dell’ufficio regionale competente in materia di Valutazione ambientale strategica designato dall’ Assessore competente.”.

ARTICOLO 2
1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a integrare la composizione del CUR con il rappresentante delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri della provincia Barletta-Andria-Trani, designato dagli ordini professionali della stessa provincia, d’intesa tra loro.

ARTICOLO 3
1. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), decorrono dalla data di pubblicazione della rettifica sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 24 settembre 2009, n. 150.

Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7 ottobre 2009
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