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Legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 18
Modifica della composizione del Comitato urbanistico
regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del
Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal
comma 3 dell’articolo 52 della legge regionale
31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio).. |
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Il
Consiglio Regionale ha approvato
Il
Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17
gennaio
1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico
regionale), come sostituito dal comma 3 dell’articolo 52
della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e
uso del territorio), è sostituito dal seguente:
“1. Il CUR è presieduto dall’Assessore all’urbanistica,
o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai
punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati
di specifica competenza nelle discipline
dell’urbanistica, dell’uso del territorio e nella tutela
del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in
possesso di diploma di laurea attinente alla tutela
paesaggistica, alla storia dell’arte e
dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso
dei beni architettonici e culturali, alla progettazione
urbanistica e ambientale, alla pianificazione
territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla
gestione del patrimonio naturale, nonché esperti dotati
di specifica competenza in diritto amministrativo. In
ciascuna delle designazioni si deve garantire la
rappresentanza di una pluralità di competenze:
a) tre rappresentanti dei comuni della regione,
designati dall’ANCI;
b) due rappresentanti delle province della Regione,
designati dall’UPI;
c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali
degli architetti e ingegneri, designati dai rispettivi
ordini della Regione, d’
intesa tra loro;
d) sette membri designati dal Consiglio regionale;
e) il coordinatore dell’Assessorato regionale all’
urbanistica;
f) un funzionario dell’ufficio regionale competente in
materia di Valutazione ambientale strategica designato
dall’ Assessore competente.”.
ARTICOLO 2
1. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Regione provvede a integrare la composizione del CUR con
il rappresentante delle organizzazioni professionali
degli architetti e ingegneri della provincia
Barletta-Andria-Trani, designato dagli ordini
professionali della stessa provincia, d’intesa tra loro.
ARTICOLO 3
1. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, e
all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 luglio
2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale), decorrono
dalla data di pubblicazione della rettifica sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia 24 settembre
2009, n. 150.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004,
n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7 ottobre 2009
INTRONA
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