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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
TITOLO I
PRINCIPI E OBIETTIVI
ARTICOLO 1
Principi generali e finalità
1 La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali e
dei diritti inviolabili della persona, così come
riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle
convenzioni internazionali in vigore e nei principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti,
concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati
presenti sul territorio regionale, attivandosi per
l’effettiva realizzazione dell’uguaglianza formale e
sostanziale di tutte le persone.
2 La Regione concorre, nell’ambito delle proprie
competenze, all’attuazione in particolare dei principi
espressi:
a) dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;
b) dalle disposizioni contenute nella Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, firmata a Parigi il 10
dicembre 1948;
c) dalla Convenzione relativa allo status di rifugiato,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa
esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio
1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
d) dalla Convenzione internazionale relativa ai diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991,
n. 176;
e) dalla Convenzione relativa alla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa
esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge
8 marzo 1994, n. 203;
f) dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (UE) del 7 dicembre 2000 e dalle direttive della
Commissione europea in materia di riconoscimento dei
diritti dei cittadini soggiornanti;
g) dalla Convenzione relativa all’esercizio dei diritti
dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996,
ratificata e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003,
n. 77;
h) dalla Convenzione internazionale per la protezione
dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro
famiglie, approvata il 18 dicembre 1990 dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1°
luglio 2003.
3. Le politiche della Regione sono finalizzate a:
a) garantire i diritti umani inviolabili degli stranieri
presenti a qualunque titolo sul territorio regionale;
b) eliminare ogni forma di discriminazione;
c) garantire l’accoglienza e l’effettiva inclusione
sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri
immigrati nel territorio regionale;
d) garantire pari opportunità di accesso e fruibilità
dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di
conciliazione e dell’istruzione, per la qualità della
vita;
e) promuovere la partecipazione alla vita pubblica
locale;
f) rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento
degli immigrati;
g) favorire il reciproco riconoscimento e la
valorizzazione delle singole soggettività, delle
identità culturali, religiose e linguistiche;
h) garantire la tutela legale, in particolare
l’effettività del diritto di difesa, agli immigrati
presenti a qualunque titolo sul territorio della
regione;
i) promuovere e garantire interventi volti ad assicurare
condizioni favorevoli per le donne e i minori immigrati;
j) promuovere iniziative di cooperazione internazionale
e decentrata rivolte a migliorare le condizioni di vita
delle persone nei paesi di provenienza e accrescere
l’efficacia delle politiche di integrazione e di
accoglienza in Puglia;
k) agevolare progetti per il rientro nei paesi di
origine degli immigrati, nel rispetto delle competenze
della Regione;
l) incoraggiare, sostenere e tutelare l’associazionismo
degli immigrati.
ARTICOLO 2
Destinatari
1 Sono destinatari della presente legge le cittadine e i
cittadini di Stati non appartenenti all’UE, gli apolidi,
i richiedenti asilo e i rifugiati, con protezione
internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul
territorio regionale. Le norme di cui alla presente
legge si applicano, qualora più favorevoli, anche ai
cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal
provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo
paese membro di provenienza. Detti destinatari sono di
seguito indicati come immigrati.
2 La Regione concorre alla tutela del diritto di asilo
promovendo interventi specifici per l’accoglienza,
l’orientamento legale e l’inserimento socioeconomico di
richiedenti asilo, rifugiati
e beneficiari di forme di protezione per motivi
umanitari presenti sul territorio regionale, con
particolare attenzione alle situazioni maggiormente
vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di
tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e
lavorativo.
3 Gli interventi regionali possono essere diretti,
ovvero mirati al supporto di progetti territoriali di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in
essere dai comuni, anche in attuazione di programmi
finanziati dallo Stato e/o dall’UE.
4 Gli interventi regionali sono attuati in conformità al
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modifiche e nel rispetto
della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina
del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).
ARTICOLO 3
Obiettivi e priorità
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo
1, comma 3, la Regione promuove la realizzazione di un
sistema integrato di interventi e servizi per la piena
integrazione degli immigrati in Puglia, orientato ai
seguenti obiettivi prioritari:
a) acquisire una conoscenza strutturata dei flussi
migratori che interessano il territorio regionale da
Stati non appartenenti all’UE e dai paesi neocomunitari,
anche ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro;
b) accrescere l’informazione, la conoscenza e la
sensibilizzazione sul fenomeno dell’immigrazione nei
cittadini e nelle istituzioni pugliesi pubbliche e
private, mediante la diffusione e lo scambio di buone
pratiche e mediante iniziative volte ad individuare e
contrastare forme di razzismo o di discriminazione a
causa della provenienza geografica, delle convinzioni
politiche, della fede religiosa;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana, a
partire dall’apprendimento linguistico, e delle culture
di provenienza dei cittadini immigrati, per attuare
pienamente forme di reciproca integrazione culturale,
comprendendo a tal fine attività di mediazione
interculturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami
degli immigrati con le culture d’origine;
e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine
legislativo e istituzionale, economico, sociale e
culturale, nonché le eventuali condizioni di marginalità
sociale, allo scopo di garantire agli immigrati pari
opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro,
all’istruzione e alla formazione professionale, al
credito bancario, alla conoscenza delle opportunità
connesse all’avvio di attività autonome e
imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie e
socio-assistenziali;
f) garantire, mediante servizi dedicati agli immigrati,
adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei
doveri previsti dalle convenzioni internazionali e
dall’ordinamento europeo e italiano in materia di
diritti dell’uomo;
g) contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento
lavorativo e sessuale, le forme di economia
sommersa che comportano per i cittadini stranieri
situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
h) promuovere la partecipazione degli immigrati alla
vita pubblica locale nell’ambito delle istituzioni del
proprio territorio;
i) promuovere la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati, con particolare attenzione ai processi
di inserimento sociale rivolti a donne e minori;
j) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo
dell’associazionismo promosso dai cittadini stranieri,
quale elemento attivo nei processi di integrazione
sociale degli immigrati, nonché allo sviluppo
dell’associazionismo promosso da cittadini italiani e
stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi;
k) garantire, nell’ambito delle proprie competenze,
percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori
stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di
minori dimessi da istituti penali minorili;
l) promuovere e sostenere iniziative di cooperazione
internazionale, trannazionale, allo sviluppo e
decentrata.
TITOLO II
ASSETTO ISTITUZIONALE
ARTICOLO 4
Compiti della Regione
1. La Regione persegue l’inserimento sociale degli
immigrati attraverso l’osservazione del fenomeno
migratorio e l’esercizio delle funzioni di
programmazione, coordinamento e valutazione degli
interventi di cui alla presente legge, fatte salve le
competenze programmatorie attribuite alle province e ai
comuni ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. La Giunta regionale approva, d’intesa con gli enti
locali, il piano regionale per l’immigrazione di cui
all’articolo 9, quale linee guida di indirizzo regionale
in materia di programmazione integrata in favore degli
immigrati per l’attuazione degli interventi di cui al
titolo III, previa concertazione con tutti i soggetti di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r.
19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta di
cui all’articolo 7 della presente legge, da esprimere
entro sessanta giorni.
3. Il piano regionale per l’immigrazione di cui al comma
2 indica gli interventi straordinari per la prima
accoglienza rivolta ai soggetti cui sia stato
riconosciuto, ai sensi della normativa vigente,
il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, a
seguito di flussi migratori conseguenti a crisi
internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche
e sociali o situazioni di instabilità politica.
4. Alla Giunta regionale competono, inoltre, le seguenti
funzioni:
a) promozione di programmi in materia di protezione e
inclusione sociale, nonché approvazione dei criteri,
delle modalità di finanziamento e degli indirizzi
relativi a tali programmi, ai sensi di quanto previsto
dalla l.r. 19/2006 e regolamento attuativo 18 gennaio
2007, n. 4;
b) adozione di linee guida e direttive per le aziende
sanitarie locali (ASL), ai fini dell’applicazione
dell’articolo 10 e per una omogenea applicazione delle
norme nazionali e regionali in tutti i distretti
socio-sanitari;
c) promozione di programmi di intervento per
l’alfabetizzazione e l’accesso ai servizi educativi, per
l’istruzione e la formazione professionale, per
l’inserimento lavorativo e il sostegno ad attività
autonome e imprenditoriali, per l’integrazione e la
comunicazione interculturale, favorendo la piena
integrazione istituzionale, programmatica, finanziaria e
organizzativa per la realizzazione di questi interventi
a livello regionale e locale;
d) definizione dei criteri per la concessione di
contributi alle associazioni di volontariato e di
promozione sociale degli immigrati o che operano a
favore degli immigrati;
e) promozione di iniziative di sostegno alla
realizzazione dei progetti di vita degli immigrati, ivi
incluso il rientro volontario nei paesi d’origine.
5. La Regione istituisce, presso l’Assessorato alla
solidarietà, politiche sociali e flussi migratori,
l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui
all’articolo 8, in raccordo con l’Osservatorio regionale
delle politiche sociali e con gli altri strumenti
regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei
fenomeni epidemiologici e dell’andamento dell’economia
regionale.
6. La Regione, anche avvalendosi dell’Osservatorio di
cui al comma 5, adempie ai seguenti compiti:
a) predisporre un rapporto triennale sulla presenza
degli immigrati, contenente anche l’analisi
dell’evoluzione del fenomeno migratorio;
b) raccogliere ed elaborare, in raccordo con i nodi
provinciali e territoriali dell’Osservatorio regionale
delle politiche sociali di cui all’articolo 14 della
l.r. 19/2006, dati e informazioni utili all’attività di
monitoraggio dei flussi migratori e della condizione
degli stranieri presenti sul territorio regionale, con
particolare riguardo all’analisi dei bisogni e
valutazione delle politiche regionali e locali per
l’integrazione sociale degli immigrati;
c) svolgere attività di stima dei fabbisogni lavorativi,
sentite le parti sociali, gli enti locali e i consigli
territoriali per l’immigrazione, ai fini di una corretta
programmazione delle politiche di accoglienza, con
riferimento al triennio successivo, anche per definire
il rapporto previsto all’articolo 21, comma 4 ter, del
t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come inserito
dall’articolo 17, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189;
d) svolgere attività di osservazione e monitoraggio, per
quanto di competenza e in raccordo con le prefetture –
uffici territoriali del Governo (UTG), del funzionamento
dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA)
esistenti sul proprio territorio e dei centri di
identificazione, di cui all’articolo 14 del t.u. emanato
con d.lgs. 286/1998, e successive modifiche e
integrazioni, nonché dei centri di identificazione ed
espulsione (CIE), istituiti ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e
degli ex centri di identificazione, denominati centri di
accoglienza per richiedenti asilo (CARA), ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato).
7. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei
confronti degli enti locali inadempienti, secondo le
modalità previste dalla disciplina regionale vigente.
ARTICOLO 5
Compiti delle province
1. Le province, ai fini dell’inserimento sociale degli
immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
a) partecipare alla definizione e attuazione dei piani
di zona previsti dalla l.r. 19/2006 in materia di
interventi sociali rivolti ai cittadini stranieri
immigrati, con compiti di coordinamento, monitoraggio e
supporto ai comuni per la definizione di specifici
interventi sovraambito di valenza provinciale per
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri;
b) favorire la consultazione e la partecipazione alla
vita sociale e istituzionale e l’esercizio dei diritti
politici da parte degli immigrati;
c) monitoraggio rispetto allo svolgimento delle attività
di formazione professionale e per l’inserimento
lavorativo, con specifico riferimento alla effettività
delle opportunità di accesso e di integrazione degli
immigrati;
d) concorrere al funzionamento dell’Osservatorio di cui
all’articolo 4, comma 5, anche valorizzando le
esperienze consolidate nei contesti provinciali di
riferimento;
e) esercitare ogni altra funzione a esse attribuita
dalla presente legge.
ARTICOLO 6
Compiti dei comuni
1. I comuni, ai fini dell’inserimento sociale degli
immigrati, attuano, in forma singola o associata,
secondo quanto previsto dalla l.r. 19/2006 e
disposizioni attuative, le seguenti funzioni:
a) concorrere alla definizione del piano sociale di zona
e del correlato piano di investimenti per
l’infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti
delle opportunità di finanziamento a valere sulle
risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai
fini dell’attuazione di quanto previsto dalla presente
legge e dalla normativa regionale in materia di
accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai
servizi sociali e socio-sanitari e di pronto intervento
in situazioni di difficoltà;
b) favorire la consultazione e la partecipazione alla
vita sociale e istituzionale e l’esercizio dei diritti
politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli
immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi
statuti comunali e in coerenza con la normativa
nazionale vigente;
c) programmare e realizzare i progetti d’integrazione
sociale degli immigrati, in attuazione delle linee guida
di indirizzo regionale di cui all’articolo 4;
d) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio
degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie
versino in stato di bisogno, secondo modalità previste
dai regolamenti comunali e nei limiti delle risorse
disponibili nella programmazione sociale del comune per
l’area delle politiche per l’immigrazione. Il concorso è
garantito dal comune di residenza oppure, in ragione
dell’assenza di tale condizione, dal comune ove è
avvenuto il decesso.
2. In attuazione dei principi di cui all’articolo 118,
primo comma, della Costituzione, compete ai comuni
l’esercizio di ogni ulteriore funzione concernente
l’integrazione sociale degli immigrati.
ARTICOLO 7
Consulta regionale per l’integrazione degli immigrati
1 È istituita la Consulta regionale per l’integrazione
degli immigrati, di seguito denominata Consulta.
2 La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di
integrazione sociale degli immigrati, anche in raccordo
con i consigli territoriali per l’immigrazione di cui
all’articolo 3 del t.u. emanato con d.lgs. n. 286/1998,
come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113 e dall’articolo 3,
commi 1 e 2, della l. 189/2002. In particolare:
a) formula proposte propedeutiche alla formazione della
programmazione regionale e dei provvedimenti di legge
regionali in favore degli immigrati, con specifico
riferimento alle linee guida di indirizzo regionale di
cui all’articolo 4, ed esprime pareri obbligatori su
tutti gli atti di programmazione che incidano sulla
qualità della vita e sulle condizioni di integrazione
degli immigrati;
b) esprime pareri e proposte di intervento sulle
iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che
interessano l’immigrazione;
c) formula proposte per lo svolgimento di studi e
approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di
vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie
che risiedono nella regione, anche tenendo conto della
prospettiva di genere, per promuovere iniziative
tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e
interessi;
d) collabora con l’Osservatorio, anche attraverso
approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno
migratorio;
e) formula alla Regione proposte di intervento presso il
Parlamento e il Governo per l’adozione di opportuni
provvedimenti per la tutela dei destinatari della
presente legge e delle loro famiglie.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di immigrazione. Ha sede presso il
Settore politiche migratorie, rimane in carica per la
durata della legislatura ed è composta da:
a) l’assessore regionale competente in materia di
immigrazione, con funzioni di presidente;
b) il Dirigente del Settore politiche migratorie o suo
delegato;
c) diciotto rappresentanti degli immigrati, che siano
rappresentativi di tutti i territori provinciali e delle
principali comunità sulla base della popolazione
immigrata residente, e designati congiuntamente dalle
associazioni degli immigrati iscritte nel registro
regionale delle associazioni degli immigrati di cui
all’articolo 22;
d) tre rappresentanti designati dal Forum regionale del
terzo settore tra le associazioni e gli enti che
svolgono attività particolarmente significative nel
settore dell’immigrazione sul territorio regionale
iscritti nei relativi registri regionali;
e) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale presenti sul territorio regionale;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale presenti sul
territorio regionale;
g) un rappresentante designato dall’Unione regionale
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
h) un rappresentante dei comuni, designato
dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un
rappresentante delle province, designato dall’Unione
delle province d’Italia (UPI), un rappresentante delle
comunità montane, designato dall’Unione nazionale comuni
comunità enti montani (UNCEM);
i) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale;
j) un rappresentante della Direzione regionale del
Ministero del lavoro;
k) un rappresentante dell’amministrazione penitenziaria
regionale e un rappresentante del Centro per la
giustizia minorile;
l) un rappresentante designato dai presidenti dei
tribunali per i minorenni operanti sul territorio
regionale;
m) un rappresentante dell’Assessorato regionale
politiche della salute;
n) un rappresentante dell’Assessorato regionale al
diritto allo studio;
o) un rappresentante dell’Assessorato regionale lavoro,
cooperazione e formazione professionale;
p) un rappresentante per ciascuna delle università
pubbliche pugliesi.
4. Per tutti i componenti della Consulta, indicati al
comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k), l)
m), n), o) e p), può essere designato un supplente, che
interviene nelle riunioni della Consulta in sostituzione
del membro effettivo.
5. La Consulta elegge un vice presidente tra i
componenti previsti al comma 3, lettera c).
6. Il Presidente può invitare alle sedute, senza diritto
di voto, rappresentanti degli enti locali, di
amministrazioni ed enti interessati alle problematiche
del settore, dirigenti regionali ed esperti, i
rappresentanti degli Uffici regionali di cui agli
articoli 30, come modificato dall’articolo 3, comma 25,
della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, e 31
della l.r. 19/2006, nonché rappresentanti delle
prefetture - UTG.
7. La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno e
ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o
entro venti giorni dalla data di presentazione di una
richiesta motivata di un terzo dei componenti ed è
articolata in sottocommissioni per aree tematiche.
8. Le riunioni della Consulta sono valide con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le
decisioni sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
9. La partecipazione alle riunioni non è a titolo
oneroso. Ai componenti della Consulta che non siano
dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da
quello in cui si svolgono i lavori, è riconosciuto il
trattamento di missione previsto per i dipendenti
regionali.
10. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente regionale nominato dal Dirigente del Settore
politiche migratorie.
11. Per tutto quanto non specificato nel presente
articolo, la Consulta adotta un regolamento interno per
definire il proprio funzionamento.
ARTICOLO 8
Osservatorio regionale sull’ immigrazione e diritto
d’asilo
1. È istituito, in seno alla struttura dell’Assessorato
alla solidarietà, l’Osservatorio sull’immigrazione e il
diritto d’asilo, di seguito denominato Osservatorio,
avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e
l’analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli
immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle
situazioni di discriminazione e di razzismo, anche
rispetto alla prospettiva di genere e la verifica
dell’impatto dell’attuazione delle politiche in materia
di immigrazione realizzate sul territorio regionale,
promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione
interistituzionale.
2. L’Osservatorio sull’immigrazione opera in stretto
raccordo con l’Osservatorio regionale delle politiche
sociali di cui all’articolo 14 della l.r. 19/2006 e si
avvale, per il pieno funzionamento, dei suoi nodi
provinciali e locali.
3. Nell’ambito dell’Osservatorio sono attivati e gestiti
i flussi informativi relativi alla domanda e all’offerta
di servizi sociali e socio-sanitari per gli immigrati,
quale parte integrante del
sistema informativo sociale regionale di cui
all’articolo 13 della l.r. 19/2006.
4. Tramite l’Osservatorio, la Regione svolge, anche in
collaborazione con gli enti di tutela, costante attività
di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza
e in raccordo con le locali prefetture - UTG, del
funzionamento dei CPTA, dei CIE e dei CARA, con
particolare riferimento
al rispetto delle normative nazionali e internazionali e
al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini
stranieri trattenuti.
5. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio,
la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni
con università degli studi, istituti di ricerca e altri
soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze
ed esperienze in materia di immigrazione.
6. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le
informazioni relative allo svolgimento delle proprie
competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno
migratorio sul proprio territorio.
Collaborano altresì all’Osservatorio i settori e le
strutture regionali per quanto attiene gli interventi di
competenza in materia di immigrazione.
7. I risultati dell’attività dell’Osservatorio sono
oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia diffuso anche
con strumenti telematici, e concorrono alla
stesura del rapporto triennale di cui al comma 6
dell’articolo 4.
8. Per il funzionamento dell’Osservatorio, la Regione
utilizza le risorse all’uopo destinate dal Governo
nazionale o da altri programmi comunitari e nazionali.
La Giunta regionale individua, inoltre, una quota di
risorse a valere sullo stanziamento annualmente
assegnato per il funzionamento
dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali, a
valere sul fondo nazionale delle politiche sociali e sul
fondo globale socio-assistenziale.
9. La Giunta regionale definisce con propria
deliberazione: l’assetto organizzativo dell’Osservatorio
regionale per l’immigrazione, nonché le modalità di
integrazione con l’Osservatorio regionale delle
politiche sociali, di cui costituisce una area tematica
dedicata, e con l’Osservatorio epidemiologico regionale;
la sede operativa; gli strumenti per il funzionamento;
la dotazione organica e logistica a esso assegnata; le
modalità di raccordo con le articolazioni provinciali e
locali dell’Osservatorio regionale delle politiche
sociali.
TITOLO III
LE POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI
ARTICOLO 9
Piano regionale per l’immigrazione
1. Il piano regionale per l’immigrazione, di seguito
denominato piano regionale, definisce gli indirizzi e
gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di
accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei
settori oggetto della presente legge.
2. Il piano regionale è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di immigrazione, di concerto con
gli altri assessori regionali competenti nei settori
oggetto della presente legge, ha validità triennale e
viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano
regionale è approvato previa intesa con l’ANCI, previa
concertazione con tutti i soggetti di cui all’articolo 4
della l.r. 19/2006 e previo parere obbligatorio della
Consulta di cui all’articolo 7 della presente legge, che
si esprime entro e non oltre il termine di sessanta
giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta,
passato il quale il parere si intende favorevole.
3. Il piano regionale orienta la programmazione
regionale nei singoli settori e costituisce riferimento
per la definizione degli obiettivi e delle strategie
degli enti locali. Il piano individua, ove possibile, le
quote di risorse comunitarie, nazionali e regionali
vincolate per specifiche politiche di settore, da
destinare a interventi mirati in favore degli immigrati.
4. Partecipano all’attuazione del piano regionale gli
enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti
del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende
pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di
patronato e tutela sindacale, le associazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
All’attuazione del piano regionale contribuiscono
altresì associazioni, fondazioni, enti e organismi senza
fini di lucro, associazioni di promozione sociale e
organizzazioni di volontariato, enti della cooperazione
sociale e organizzazioni non governative (ONG), imprese
sociali, enti riconosciuti delle confessioni religiose,
iscritti nei registri regionali, ove previsti.
ARTICOLO 10
Assistenza sanitaria
1. La Regione promuove le azioni necessarie per
garantire l’accesso e la fruizione dei servizi sanitari
da parte di tutti gli immigrati presenti sul territorio
regionale.
2. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che
hanno l’obbligo di iscrizione al SSR, godono di parità
di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini
italiani. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai
familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori
figli di stranieri iscritti al SSR l’iscrizione è
assicurata fin dalla nascita. Ai cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti e ai loro familiari che hanno
l’obbligo di iscrizione al SSR è assicurata l’iscrizione
a tempo indeterminato;
l’iscrizione cessa soltanto a seguito di mancato
rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno,
ovvero espulsione, comunicati alla ASL a cura della
questura, fatta salva l’esibizione della documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti.
3. Gli stranieri regolarmente soggiornanti non
rientranti tra le categorie degli obbligatoriamente
iscritti al SSR sono tenuti ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternità mediante la
stipula di una polizza assicurativa valida sul
territorio nazionale o mediante l’iscrizione volontaria
al SSR.
4. I cittadini stranieri detenuti, compresi i detenuti
in semilibertà o con forme alternative alla pena
detentiva, in possesso o meno del permesso di soggiorno,
sono obbligatoriamente iscritti al SSR, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina
penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30
novembre 1998, n. 419).
5. Ai sensi dell’articolo 43, comma 8, del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999 n. 394, a norma dell’articolo 1, comma 6,
del t.u. emanato con d.lgs.
286/1998 e recante norme di attuazione del medesimo
t.u., coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui
al regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, la Regione, con la
presente legge, individua le modalità per garantire
l’accesso alle cure essenziali e continuative ai
cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non
in regola con le norme relative all’ingresso e al
soggiorno:
a) le ASL pugliesi devono garantire l’accesso ai servizi
sanitari per l’erogazione delle cure essenziali e
continuative per malattia e infortunio con estensione di
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva attraverso la rete
regionale degli ambulatori di medicina generale e
pediatria di libera scelta;
b) l’erogazione dell’assistenza farmaceutica avviene,
dietro prescrizione su ricettario regionale, da parte
delle farmacie convenzionate;
c) gli STP scelgono il medico di fiducia, o il pediatra
di libera scelta per i minori, presso il distretto
sociosanitario, il quale provvede alla registrazione nel
sistema informativo nonché al rilascio del relativo
codice STP per sei mesi, rinnovabile. Per i giorni
prefestivi, festivi, nelle ore diurne e notturne le
prestazioni sanitarie non differibili sono garantite
dalle sedi di continuità assistenziale;
d) il codice STP spetta a tutti i minori presenti e
accompagnati da stranieri adulti temporaneamente
presenti;
e) gli STP possono rivolgersi sia alla rete dei
consultori familiari che a quella degli ambulatori
pubblici territoriali e ospedalieri per usufruire di:
1) visite ginecologiche, prestazioni a tutela della
gravidanza e della maternità, prevenzione e cura delle
malattie sessualmente trasmissibili;
2) screening, contraccezione, tutela della maternità e
della paternità responsabile e assistenza per le
procedure relative all’interruzione volontaria della
gravidanza;
3) prestazioni dei centri vaccinali della ASL per le
vaccinazioni consigliate dal servizio sanitario
nazionale;
4) prestazioni specifiche erogate dalle strutture del
SSR quali servizi per la tossicodipendenza (Ser.T.) e
centri di salute mentale, cui hanno accesso diretto;
5) riabilitazione post infortunistica, nonché la
riabilitazione intensiva ed estensiva legata alla
patologia invalidante;
6) tutte le prestazioni urgenti relative a: pronto
soccorso, ricoveri ordinari, in regime di day hospital e
day surgery, dialisi.
5. Ai cittadini comunitari presenti sul territorio
regionale che non risultano assistiti dallo Stato di
provenienza, privi dei requisiti per l’iscrizione al SSR
e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite
le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso
l’attribuzione del codice ENI (europeo non in regola).
Le modalità per l’attribuzione del codice ENI e per
l’accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi
individuate per gli STP.
6. La Giunta regionale definisce, con proprie direttive,
modalità, competenze e procedure uniformi sull’intero
territorio regionale, volte ad assicurare l’effettività
dell’accesso e della fruibilità dei servizi sanitari,
inclusi programmi di offerta attiva degli stessi servizi
sul territorio.
7. Le ASL pugliesi, nel cui territorio di competenza si
registra una forte presenza, anche a carattere
stagionale, di STP ed ENI, possono attivare un
ambulatorio di medicina dedicato, ubicandolo in modo da
favorirne l’accesso.
8. La Regione promuove la presenza di mediatori
linguistico-culturali nelle strutture sanitarie che
registrano un maggiore accesso di stranieri, in
particolare nelle sedi dei distretti, negli ospedali,
nei consultori familiari e negli ambulatori di cui al
comma 8. I servizi di mediazione linguistico-culturale
sono attivati anche attraverso le programmazioni annuali
di ambito concertate con le ASL e gli enti locali, ai
sensi della l.r. 19/2006.
9. La Regione, in collaborazione con le ASL e gli enti
locali, nell’ambito delle programmazioni concertate ai
sensi della l.r. 19/2006, promuove interventi
informativi rivolti agli stranieri finalizzati a
facilitare l’accesso ai servizi sanitari e
socio-sanitari e la loro fruizione, in favore di
un’offerta attiva dei servizi.
10. La Regione promuove programmi di formazione, estesi
al personale sociosanitario e amministrativo delle ASL,
sull’assistenza sanitaria con approccio interculturale
agli utenti stranieri.
11. Ai sensi dell’articolo 36 del t.u. emanato con
d.lgs. 286/1998 e del reg. emanato con d.p.r.
394/1999, la Regione finanzia e coordina gli enti del
SSR autorizzati all’erogazione di prestazioni di alta
specializzazione a favore di cittadini stranieri, con
particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei
quali non esistono o non sono accessibili competenze
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche
patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi
all’assistenza sanitaria.
ARTICOLO 11
Istruzione e formazione
1 Sono garantiti ai minori stranieri in età dell’obbligo
scolastico presenti sul territorio regionale pari
condizioni di accesso ai servizi per la prima infanzia e
ai servizi scolastici, ivi inclusi gli interventi in
materia di diritto allo studio.
2 Nel quadro della programmazione territoriale degli
interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni
scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni
finalizzate all’educazione interculturale, al
superamento delle iniziali difficoltà linguistiche e
formative, nonché al contrasto dell’abbandono e della
dispersione scolastica.
3 La Regione concede incentivi alle istituzioni
scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per
la realizzazione di interventi concernenti:
a) la formazione alla cittadinanza e l’apprendimento
della lingua italiana;
b) l’attività di mediazione linguistica e culturale;
c) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche
di educazione interculturale e di integrazione reciproca
che coinvolgano gli operatori scolastici, le famiglie
immigrate e le famiglie autoctone;
d) la partecipazione dei genitori dei minori stranieri
alla vita scolastica;
e) la costruzione di reti di scuole che promuovano la
reciproca integrazione culturale formativa;
f) la creazione e l’ampliamento di biblioteche
interculturali, comprendenti testi plurilingue.
4. La Regione concorre a favorire, mediante incentivi,
interventi di formazione riguardanti l’educazione
interculturale di dirigenti, docenti, educatori,
operatori sociali e personale non docente, nonché
percorsi di formazione di docenti per l’insegnamento
della lingua italiana come seconda lingua.
5. La Regione concorre a promuovere interventi di
formazione degli adulti volti a favorire
l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua
italiana, nonché iniziative volte a favorire il
conseguimento di titoli di studio, anche mediante
percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di
provenienza.
6. La Regione concorre a promuovere, nell’ambito degli
interventi in favore del diritto allo studio
universitario, programmi di sostegno e tutoraggio
rivolti a studenti e ricercatori stranieri operanti
nelle università degli studi e negli istituti di ricerca
regionali7. La Regione concorre al consolidamento di
competenze attinenti alla mediazione
linguistico-culturale e socioculturale, secondo la
normativa regionale in materia di formazione
professionale, finalizzate all’individuazione e
valorizzazione di una specifica professionalità, così
come definito con apposito regolamento da approvare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO 12
Integrazione culturale
1. La Regione promuove lo sviluppo di relazioni
interculturali tra cittadini stranieri e italiani
supportando enti locali ed enti di tutela nei seguenti
interventi:
a) iniziative di informazione pubblica e
sensibilizzazione sui temi connessi all’immigrazione,
che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del
fenomeno migratorio e un migliore sviluppo delle
relazioni interculturali, del dialogo interreligioso e
della inclusione sociale dei cittadini stranieri;
b) iniziative di supporto alle comunità di immigrati,
finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura
di origine;
c) servizi di mediazione linguistico-culturale che
offrano figure professionali di mediazione e di
accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri,
al fine di: facilitare i rapporti con le istituzioni
pubbliche e private; facilitare la convivenza tra
cittadini stranieri e comunità locali e tra le diverse
comunità di provenienza; facilitare l’accesso ai servizi
e alle prestazioni in ambito sociale, culturale,
dell’istruzione, della formazione, dell’inserimento
lavorativo, della sanità e della giustizia, secondo
quanto definito dall’articolo 42 del t.u. emanato con
d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 6, commi
1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. 113/1999, e dalle direttive
regionali in materia di modalità di impiego nella rete
dei servizi;
d) la realizzazione e il consolidamento di centri
interculturali finalizzati a favorire l’incontro e lo
scambio tra persone di diversa provenienza, nonché
l’elaborazione e l’attuazione di iniziative per
promuovere l’integrazione culturale e sociale.
ARTICOLO 13
Formazione professionale
1 Gli immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno
diritto alla formazione professionale in condizioni di
parità con gli altri cittadini.
2 La Regione favorisce tutte le forme di informazione,
orientamento, tirocinio, formazione e formazione
continua a favore dei cittadini stranieri, volte a
consentire l’acquisizione di competenze e
professionalità congruenti alla domanda del mercato del
lavoro, attuate dagli enti di formazione accreditati
presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche
in coordinamento con gli enti locali, le associazioni
sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro, le
associazioni e gli enti di tutela.
3. La Regione favorisce attività di formazione mirate
alla conoscenza della legislazione in materia di
sicurezza sul posto di lavoro, di assistenza sanitaria e
di esigibilità dei diritti, realizzate in collaborazione
con enti e istituti previdenziali, assistenziali,
sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali,
organizzazioni dei datori di lavoro ed enti bilaterali,
anche con il supporto di specifici interventi di
mediazione interculturale.
ARTICOLO 14
Inserimento lavorativo
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze,
favorisce l’inserimento lavorativo stabile degli
immigrati regolarmente soggiornanti in forma di lavoro
dipendente, autonomo e imprenditoriale, anche mediante
la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e
la formazione degli operatori.
2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni
sindacali e con le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello
regionale, con gli enti di patronato e con gli enti
locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di
lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
3. La Giunta regionale, al fine di fissare i criteri per
la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri
sul territorio regionale, svolge attività costante di
monitoraggio e controllo sui flussi di ingresso di
lavoratori stranieri, anche stagionali, nel territorio
regionale, avvalendosi dell’Osservatorio di cui
all’articolo 8, sentite le autorità competenti e i
soggetti di cui al comma 2.
4. Al fine di assicurare un’ordinaria gestione dei
rapporti di lavoro di tipo stagionale, la Regione,
d’intesa con la provincia interessata, promuove
convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del
t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come sostituito
dall’articolo 20, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189, previa informazione dei servizi ispettivi del
lavoro, dell’Istituto nazionale previdenza sociale
(INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della
locale questura e dello sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura -UTG, finalizzate a:
a) osservare l’andamento del mercato del lavoro
stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera
stagionale per aree e settori di attività economica;
b) assicurare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
stagionale, anche facilitando le procedure per la
sottoscrizione dei contratti di lavoro e l’adempimento
degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali;
c) favorire il reperimento degli alloggi necessari a
ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di
lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;
d) favorire un effettivo controllo della regolarità dei
rapporti di lavoro in atto;
e) facilitare l’accesso dei lavoratori stranieri
stagionali, anche attraverso l’informazione sui loro
diritti e doveri, ai servizi sociali, ai centri di
accoglienza e ad altre sistemazioni alloggiative idonee
e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i
diritti sociali.
ARTICOLO 15
Politiche di inclusione sociale
1 La Regione si impegna a riservare, all’interno del
piano regionale delle politiche sociali, specifica
attenzione alle condizioni di vita e alle opportunità di
integrazione e di inclusione sociale per gli immigrati,
in particolare minori, donne, disabili, immigrati
detenuti e in regime di misura alternativa alla
detenzione, vittime di sfruttamento lavorativo o
sessuale e richiedenti asilo.
2 A tal fine, la Regione promuove, tramite le linee
guida di indirizzo di cui all’articolo 4, comma 2, la
presenza nelle programmazioni sociali di zona di linee
di intervento specificamente rivolte al perseguimento
degli obiettivi di integrazione di cui all’articolo 2 e
definisce, in ogni piano regionale delle politiche
sociali, la quota minima di riferimento delle risorse
del fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) che
finanziano i piani sociali di zona da destinare alle
suddette linee di intervento. La Regione individua,
inoltre, eventuali risorse aggiuntive, a valere su
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, per il
sostegno a iniziative innovative e sperimentali per
l’inclusione sociale, per il riconoscimento delle pari
opportunità per tutti, per la finalità rieducativa e di
reinserimento sociale a conclusione della pena, per
l’integrazione scolastica dei minori immigrati, per il
contrasto alla tratta degli esseri umani a fini di
sfruttamento sessuale e/o lavorativo.
3. D’intesa con il Provveditorato regionale
dell’amministrazione penitenziaria, la Regione programma
interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che limitano
l’accesso agli istituti previsti dall’ordinamento in
alternativa o in sostituzione della pena detentiva,
nonché ai permessi premio ex articolo 30 ter della legge
26 luglio1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), come inserito dall’articolo 9
della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e da ultimo
modificato dall’articolo 2, comma 27, lettera b), della
legge 15 luglio 2009, n. 94.
ARTICOLO 16
Centri di accoglienza sociale
1. La Regione promuove politiche di accoglienza sociale
a favore degli immigrati in condizione di fragilità, ivi
inclusi i richiedenti asilo, come parte integrante delle
sue politiche di inclusione, attraverso le seguenti
forme di intervento:
a) centri di accoglienza ai sensi dell’articolo 40,
comma 1, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come
modificato dall’articolo 27, comma 1, della l. 189/2002,
e degli articoli 34, comma 4, lettere e) ed h), e 37 e
38 della l.r. 19/2006, così come disciplinati dal
relativo regol. reg. 4/2007;
b) alloggi sociali in forma collettiva, ai sensi
dell’articolo 40, comma 4, del t.u. emanato con d.lgs.
286/1998 e degli articoli 76 e 77 del regol. reg.
4/2007;
c) interventi di cui all’articolo 17.
ARTICOLO 17
Politiche abitative
1. Gli immigrati regolarmente soggiornanti nella regione
hanno diritto ad accedere agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica in condizioni di parità con i
cittadini italiani. La lettera a) del comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1984,
n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
“a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino
straniero è ammesso in conformità a quanto previsto
dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero emanato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189;”.
2 La Regione, nell’ambito di programmi di
riqualificazione urbana, promuove interventi volti a
prevenire e rimuovere situazioni di forzata
concentrazione insediativa, a realizzare interventi
abitativi distribuiti sul territorio e integrati con le
reti dei servizi e degli interventi sociali, con
particolare riferimento alle aree urbane a maggiore
tensione abitativa, e la dotazione di aree attrezzate a
servizi per favorire l’aggregazione sociale.
3 La Regione favorisce l’acquisizione della prima casa
in proprietà e l’accesso alle locazioni a uso abitativo
per i cittadini stranieri a parità di condizioni con gli
altri cittadini, in conformità all’articolo 40 del t.u.
emanato con d.lgs. 286/1998.
4 La Regione, attraverso la concessione di contributi
agli enti locali, promuove:
a) l’attivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia
sociale per la casa;
b) l’utilizzo e il recupero del patrimonio edilizio
esistente e disponibile, anche mediante la definizione
di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo
quanto previsto dalle leggi in materia;
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla
locazione e al credito per l’acquisto o la
ristrutturazione della prima casa di residenza, anche
attraverso l’istituzione di appositi fondi di rotazione
e garanzia.
ARTICOLO 18
Accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati
1 La Regione, nell’ambito delle proprie competenze,
concorre alla tutela del diritto d’asilo promuovendo
interventi specifici per l’accoglienza, consulenza
legale e integrazione sociale dei richiedenti asilo,
rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione
internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul
territorio regionale, con particolare attenzione alle
situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne,
vittime di tortura.
2 Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati
al supporto di interventi territoriali di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai
comuni, anche in attuazione di programmi finanziati
dallo Stato o dall’UE.
3 L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere
finanziamenti, anche integrativi, ai comuni a sostegno
degli interventi di cui al comma 2.
ARTICOLO 19
Misure per le vittime di tratta, violenza e schiavitù
1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti
fondamentali degli immigrati presenti sul territorio
regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di
tratta o di violenza, la Regione pone in atto misure a
loro favore, mediante azioni coordinate con gli enti
locali, le associazioni del terzo settore e della
cooperazione internazionale.
2. La Regione e gli enti locali promuovono, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 18 del t.u.
emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato
dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2007, n. 17, dall’articolo 13 della legge 11
agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone)
e dagli articoli 34, 45 e 46 della l.r. 19/2006 e
relativo regol. reg. 4/2007, la realizzazione di
programmi di protezione, assistenza e integrazione
sociale, rivolti alle vittime di violenza, di tratta o
di sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel
rispetto del piano regionale di cui all’articolo
9, approva i criteri e le modalità di finanziamento,
nonché gli indirizzi per i soggetti attuatori.
ARTICOLO 20
Misure contro la discriminazione
1. La Regione, anche mediante le attività
dell’Osservatorio, promuove e sostiene azioni di
monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime
di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta,
nonché per le vittime delle situazioni di violenza o di
grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui
all’articolo 18 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998,
come modificato dall’articolo 6, comma 4, del d.l.
300/2006, convertito, con modificazioni, dalla l.
17/2007, e all’articolo 13 della l. 228/2003.
2. La Regione e gli enti locali, anche mediante
l’Ufficio della difesa civica di cui all’articolo 50,
comma 2, lettera a), dello Statuto regionale, promuovono
a livello locale azioni per garantire
il corretto svolgimento dei rapporti tra immigrati e
pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla
trasparenza, all’uniformità e alla comprensione delle
procedure.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 21
Conferenza regionale sull’immigrazione
1. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale,
indice la conferenza regionale sull’immigrazione, quale
momento di partecipazione e di confronto propositivo con
le istituzioni e gli organismi operanti nel settore,
secondo modalità di volta in volta da essa determinate.
ARTICOLO 22
Registro delle associazioni degli immigrati
1 E’ istituito con apposita deliberazione di Giunta
regionale, da adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il registro
regionale delle associazioni, delle comunità e delle
organizzazioni di immigrati, in cui confluiscono tutte
le associazioni degli immigrati e le associazioni
diverse che operano prevalentemente, rispetto ai fini
statutari e all’attività prevalente, per la tutela dei
diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la
promozione delle pari opportunità degli stessi, per
l’integrazione sociale, culturale ed economica, per la
rappresentanza delle comunità.
2 Al fine di incentivare la formazione e l’aggregazione
delle associazioni degli immigrati, la Giunta regionale
definisce nel piano di cui all’articolo 9 misure
specifiche a sostegno dell’associazionismo.
ARTICOLO 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si dà
copertura nel bilancio regionale – UPB 5.2.1.
“Programmazione sociale e integrazione” - con le
seguenti risorse:
a) capitolo 941035 - Spesa per il funzionamento della
Consulta per l’immigrazione di cui all’articolo 7 della
l.r. n. del (Norme per l’accoglienza, la convivenza
civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia);
b) capitolo 941040 – Interventi a sostegno
dell’immigrazione;
c) capitolo 941045 – Spese per la realizzazione del
programma di interventi finalizzati all’implementazione
dell’Osservatorio sui movimenti migratori;
d) capitolo 941050 – Spese per la realizzazione degli
interventi finalizzati alla diffusionedella conoscenza
della lingua italiana;
e) capitolo 785080 – Interventi per l’integrazione
socio-culturale degli immigrati;
f) capitolo 785090 – Fondo nazionale immigrazione 2007 –
Spesa per la realizzazione del progetto Puglia aperta e
solidale. Diritto alla casa, diritto alla cittadinanza.
2. Con riferimento al capitolo 785090 - Fondo nazionale
immigrazione 2007, esso è costituito e alimentato dai
trasferimenti annuali del Governo nazionale a seguito di
riparto delle risorse del fondo così come istituito con
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2007).
3. Con riferimento agli interventi e servizi, anche di
natura sperimentale, di cui agli articoli 15 e 16 della
presente legge, gli oneri derivanti dalla realizzazione
trovano copertura entro i limiti delle risorse assegnate
al piano regionale delle politiche sociali di cui alla
l.r. 19/2006, nonché delle risorse a questi fini
destinate nell’ambito dei fondi strutturali UE assegnati
agli obiettivi di inclusione sociale nei programmi
operativi vigenti.
4. Dalla presente legge non devono derivare maggiori
oneri, rispetto all’esercizio finanziario precedente, a
carico del bilancio autonomo regionale per l’esercizio
finanziario 2009 e successivi e, per tutte le spese
connesse ai servizi e agli interventi anche di natura
sperimentale, le stesse devono essere subordinate
all’effettiva assegnazione di risorse statali e/o
comunitarie.
ARTICOLO 24
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1 E’ abrogata la legge regionale 15 dicembre 2000, n.26
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di immigrazione extracomunitaria).
2. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 34 della l.r.
19/2006 è sostituita dalla seguente:
“c) l’accesso ai servizi offerti sul territorio,
culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e
sanitari, mediante l’attivazione di specifiche campagne
di informazione e interventi di mediazione culturale,
consulenza legale, orientamento e formazione;”.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, e nelle more
dell’approvazione del piano regionale per
l’immigrazione, approva linee guida di indirizzo per la
programmazione di politiche integrate in favore degli
immigrati al fine di raccordare la programmazione delle
politiche settoriali che incidono direttamente e
indirettamente sulla qualità della vita e sulle
opportunità di integrazione degli immigrati in Puglia.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004,
n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 04 dicembre 2009
ENDOLA
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