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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Capo I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FIDEIUSSIONI PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo
1984, n. 18)
1. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale
21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere
e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla
presente legge, sono:
a) la Regione, nei limiti previsti dall’articolo 9;
b) gli enti locali territoriali;
c) gli enti pubblici operanti nel territorio regionale,
ivi compresi i consorzi pubblici e le comunità montane;
d) le società pubbliche e a partecipazione pubblica
istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e
lavori pubblici e di interesse pubblico;
e) i gestori individuati quali affidatari del servizio
idrico integrato dalle autorità d’ambito di cui alla
legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione
del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e
dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche
ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti
istituzionali in materia di risorse idriche).".
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 18/1984)
1. Il primo comma dell’articolo 12 della l.r. 18/1984 è
sostituito dal seguente:
"1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere
inserite nei programmi operativi comunali o nei
programmi pluriennali degli interventi attuativi dei
piani d’ambito approvati dalle autorità d’ambito di cui
alla l.r. 13/1997 da finanziarsi attraverso l’accensione
di mutuo con:
a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di
cui all’articolo 3, beneficiari e non del contributo
regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra
idonea garanzia;
b) contributi in annualità fino alla misura e alla
durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo,
fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti
dalla normativa statale.".
2. Dopo il primo comma dell’articolo 12 della l.r.
18/1984, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Gli interventi dei programmi pluriennali
attuativi dei piani d’ambito che possono fruire delle
incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati
d’intesa tra la Regione e le autorità d’ambito, sentiti
i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi
individuati all’interno della pianificazione regionale
di settore e sono accompagnati da una analisi
economico-finanziaria che ne certifica il loro
ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del
servizio idrico.
1 ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza
della tariffazione, promuove adeguate attività di
verifica.".
ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 58 della legge regionale 26
aprile 2000, n. 44)
1. Il comma 2 dell’articolo 58 della legge regionale 26
aprile 2000, n. 44, relativa all’attuazione del decreto
legislativo 112/1998, è sostituito dal seguente:
"2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari
del servizio idrico integrato, che le esercitano nella
forma associata dell’autorità d’ambito, le funzioni
inerenti l’approvazione dei progetti di acquedotto,
fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da
realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza.".
Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO
DELLE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE
ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 21 aprile
2006, n. 14)
1. L’articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n.
14 (Legge finanziaria per l’anno 2006), come sostituito
dall’articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007,
n. 22 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Concessione acque minerali e di sorgente)
1. Per l’anno 2007 è prevista, a carico del titolare di
concessione di acque minerali e di sorgente destinate
all’imbottigliamento, la corresponsione, a favore
dell’Amministrazione regionale, di un canone annuo
posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di
acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le
bibite confezionate con le suddette acque.
2. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1,
indicizzato secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle
comunità montane sul cui territorio è ubicato lo
stabilimento di imbottigliamento o insiste la
concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente
suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle
comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il
territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di
imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non
ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al
presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune
e per il 30 per cento alla Regione.
3. La quota del canone di cui al presente articolo,
dovuta al comune sul cui territorio è ubicato lo
stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è
interessato da una concessione mineraria, è ridotta in
relazione ad eventuali contributi previsti in
convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o
sub-concessionarie.
4. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione
dei relativi
procedimenti amministrativi, la Giunta regionale emana
con proprio regolamento la disciplina dei canoni di
imbottigliamento con la definizione:
a) delle modalità di aggiornamento, versamento,
introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità
montane beneficiari della quota loro spettante
eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in
essere;
b) della riduzione del 50 per cento per la quota parte
di acqua imbottigliata in contenitori di vetro;
c) della disciplina del canone di imbottigliamento in
caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte
degli enti locali.".
2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai
concessionari di acque minerali e di sorgente destinate
all’imbottigliamento relativi alla produzione dell’anno
2007.
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
ARTICOLO 5
(Disciplina degli interventi per la razionale gestione
delle risorse energetiche)
1. Al fine di assicurare lo sviluppo di una politica
energetica coerente alle esigenze della società, della
tutela ambientale e della salute dei cittadini e di
consentire il migliore utilizzo dei sostegni economici
introdotti per ottenere una più razionale gestione delle
risorse energetiche e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili, la Giunta regionale adotta uno o più
regolamenti per la disciplina delle procedure
amministrative per la realizzazione dei relativi
impianti, nonché per la definizione delle disposizioni
necessarie a garantire la loro sostenibilità ambientale,
sulla base dei seguenti principi:
a) compatibilità degli interventi con l’esigenza di
garantire per le generazioni future l’integrità del
patrimonio ambientale e in particolare delle risorse
naturali;
b) conseguimento di una maggior efficienza energetica
degli impianti e degli involucri edilizi, nonché la
razionalizzazione dei consumi di energia;
c) significativo incremento dell’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili, graduato in funzione del loro
impatto ambientale e sociale;
d) semplificazione delle procedure e contenimento dei
tempi di conclusione dei procedimenti.
ARTICOLO 6
(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28
maggio 2007, n. 13)
1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28
maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell’edilizia) è sostituito dal
seguente:
"4. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono il bollino
verde presso la provincia o presso le associazioni di
categoria. Le caratteristiche e le modalità di
trasmissione del bollino verde sono disciplinate con
deliberazione della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera k).".
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE
ARTICOLO 7
(Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e
tutela delle acque)
1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia
di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 50,00 euro a 250,00 euro in caso di uso domestico
eccedente i quantitativi previsti, come definiti dai
regolamenti regionali vigenti;
b) da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, in caso di
violazione delle prescrizioni concernenti
l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la
misurazione delle portate e dei volumi, o l’obbligo di
trasmissione dei risultati delle misurazioni;
c) da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro per l’inosservanza
totale o parziale, da parte del concessionario,
dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del
deflusso minimo vitale;
d) da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l’inosservanza
delle prescrizioni sancite dal disciplinare di
concessione, dalla licenza di attingimento o
dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
e) da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro in caso di
inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di
rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla
cessazione dell’utenza;
f) da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro in caso di
costruzione o variazione delle opere di raccolta,
regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e
restituzione dell’acqua in assenza o in difformità delle
autorizzazioni previste;
g) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, in caso di
esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di
acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o
concessorio dell’autorità concedente.
2. Nei casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al
comma 1 sono ridotte ad un quinto.
3. Nel caso di esercizio di una derivazione o di una
utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento
autorizzativo o concessorio, l’autorità concedente
dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il
contravventore è tenuto al pagamento, oltre che della
sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera g),
di una somma pari ai canoni non corrisposti. L’autorità
concedente, con espresso provvedimento nel quale sono
stabilite le necessariecautele, può eccezionalmente
consentire la continuazione provvisoria del prelievo in
presenza di particolari ragioni di interesse pubblico
generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese
contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime
delle acque.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inosservanza alle norme dettate dai regolamenti
regionali in materia di utilizzazione agronomica si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00
euro a 6.000,00 euro.
Nei casi di particolare tenuità la sanzione di cui al
presente comma è ridotta ad un quinto.
5. In caso di costruzione di opere che consentono la
comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
3.000,00 euro a 20.000,00 euro.
ARTICOLO 8
(Temperamento del regime sanzionatorio)
1. Nei casi di violazioni punite con le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7, ad
esclusione di quelle previste al comma 1, lettera g) che
non diano luogo a danni irreversibili per l’ambiente, o
per la salute pubblica, l’addetto al controllo indica
nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le
prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per
assicurare il rispetto delle disposizioni violate.
2. Fermo restando l’obbligo del rispetto entro i tempi
stabiliti delle prescrizioni contenute nel verbale di
accertamento delle violazioni di cui al comma 1, tale
documento non costituisce atto di avvio del procedimento
di irrogazione della sanzione amministrativa ed è
trasmesso in copia all’autorità di controllo.
3. Decorsi i termini prescritti per l’adeguamento alle
disposizioni violate, l’autorità di controllo dispone la
verifica sull’ottemperanza alle prescrizioni e, ove
accerti l’inosservanza anche parziale delle
prescrizioni, avvia il procedimento di irrogazione della
sanzione amministrativa, fermo restando l’obbligo di
adeguamento alle disposizioni violate.
4. Nelle fattispecie di cui al comma 1, qualora
l’addetto al controllo accerti una violazione
consistente nell’adempimento di un obbligo eseguito
successivamente ai termini previsti, non si dà luogo
all’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione
amministrativa ove l’adempimento sia intervenuto
spontaneamente prima dell’accertamento.
ARTICOLO 9
(Pagamento in misura ridotta e aggiornamento delle
sanzioni)
1. In conformità all’articolo 135, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste all’articolo 7 non si applica il pagamento in
misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all’articolo 7 è aggiornata ogni due anni in misura
pari all’intera variazione media nazionale, accertata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio
dell’anno successivo al biennio, con deliberazione della
Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle
sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con
decorrenza dal 1° aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie
aggiornata ai sensi del comma 2 è oggetto di
arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la
frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di
euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI
ENTI STRUMENTALI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
REGIONALI
ARTICOLO 10
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 21 luglio
1992, n. 36)
1. L’articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n.
36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree
protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge
6 dicembre 1991, n. 394) come modificato dall’articolo
20 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. (Controllo atti)
1. Per l’esercizio delle attività regionali di
programmazione, coordinamento e vigilanza giuridica,
finanziaria e strategica, gli enti strumentali di
gestione delle aree protette regionali trasmettono alla
Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni
dall’adozione, salvo quanto diversamente disposto alla
lettera d):
a) gli atti di programmazione economico-sociale;
b) i bilanci di previsione, le variazioni e
l’assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
c) il programma operativo recante gli obiettivi, le
strategie di azione, gli interventi, le risorse
finanziarie;
d) la relazione annuale sull’attività svolta dall’ente
di cui all’articolo 41 della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette
’’Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate,
Zone di preparco, Zone di salvaguardia ’’) da inviare
entro il 30 marzo dell’anno successivo;
e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria
amministrazione;
f) i pareri rilasciati nell’ambito dei procedimenti
amministrativi relativi alla realizzazione di opere o
interventi nell’area protetta.
2. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori
atti necessari all’espletamento delle funzioni
istituzionali. A tal fine gli enti strumentali di
gestione delle aree protette regionali trasmettono alla
Regione l’elenco mensile delle deliberazioni degli
organi e delle determinazioni dirigenziali.3. Sono
sottoposti al controllo di legittimità, quando, entro
dieci giorni dall’affissione all’albo gli enti
strumentali di gestione delle aree protette regionali,
ne facciano richiesta scritta e motivata con
l’indicazione delle norme violate almeno un quarto dei
membri del consiglio direttivo:
a) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti
ed in generale tutti i contratti, nei limiti delle
illegittimità denunciate;
b) gli atti ritenuti viziati di incompetenza o assunti
in contrasto con gli atti fondamentali del consiglio
direttivo.
4. La richiesta di controllo di cui al comma 3 sospende
l’esecutività degli atti trasmessi.
5. Ove, a seguito dell’attività di controllo di cui al
comma 3, siano riscontrati vizi di legittimità gli atti
sono annullati con motivato provvedimento del dirigente
della struttura regionale competente.
6. Ai fini dello snellimento e dell’economicità nella
gestione dei flussi documentali sono definite procedure
per la trasmissione e la verifica degli atti in formato
digitale.
7. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo
e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei
rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai
provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono
essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 20 della l.r.
12/1990.".
Capo VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI
ARTICOLO 11
(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 17
dicembre 2007, n. 24)
1. La lettera c) del comma 7 dell’articolo 2 della legge
regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi
epigei spontanei) è sostituita dalla seguente:
"c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di
gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge, ricadenti all’interno delle aree protette
istituite ai sensi della normativa regionale vigente e
dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui
all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche;".
ARTICOLO 12
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/2007)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 24/2007 è
sostituito dal seguente:
"1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui
all’articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente
validità sul territorio regionale, salvo diversa
disposizione degli organismi di gestione delle aree
protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000
emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera c).".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 24/2007 è
inserito il seguente:
"1 bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la
raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella
mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus
macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella,
delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione
(Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus
comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera)
è consentita su tutto il territorio regionale senza
necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti
di cui all’articolo 2.".
ARTICOLO 13
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 24/2007)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r.
24/2007 è sostituita dalla seguente:
"a) per le violazioni dell’articolo 2, comma 1, in caso
di superamento dei limiti consentiti si applica la
sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di
funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla
quantità consentita.".
Capo VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHI NATURALI
ARTICOLO 14
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13 aprile
1995 n. 60)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale),
come sostituita dall’articolo 4 della legge regionale 20
novembre 2002, n. 28, ampliativa delle competenze
dell’ARPA, è sostituita dalla seguente:
"a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici
rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della
riduzione o eliminazione dell’inquinamento acustico,
dell’aria, delle acque e del suolo; al controllo
sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse
all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di
protezione dalle radiazioni; allo studio, all’analisi e
al controllo dei fattori geologici, meteorologici,
idrologici e nivologici per la tutela dell’ambiente
nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione
dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al
Servizio meteorologico nazionale distribuito;".
ARTICOLO 15
(Modifiche all’articolo 63 della l.r. 44/2000)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r.
44/2000, è sostituita dalla seguente:
"b) supporto geologico-tecnico, verifica e valutazione
degli studi redatti a corredo degli strumenti di
pianificazione di governo del territorio regionale,
provinciale e locale, con particolare riferimento
all’individuazione delle aree esposte a pericolosità ed
a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla
connessa definizione di vincoli e limitazioni all’uso
del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite
da calamità naturali o connotate da alta
vulnerabilità;".
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r.
44/2000, è sostituita dalla seguente:
"c) organizzazione del sistema di allertamento da
rischio idrogeologico;
definizione di criteri ed indirizzi per la
partecipazione al Servizio meteorologico nazionale
distribuito e per la gestione della rete di rilevamento
nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica,
idrografica e sismica;".
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 63 della
l.r. 44/2000, sono aggiunte le seguenti:
"b bis) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai
sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia);
b ter) espressione dei pareri di cui all’articolo 89 del
d.p.r. 380/2001.".
ARTICOLO 16
(Competenze in merito ai pareri sugli elaborati
geologici a corredo del piano regolatore generale)
1. Il parere sugli elaborati di carattere geologico a
corredo del piano regolatore generale e delle sue
relative varianti, previsto all’articolo 31 ter, comma 9
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed
uso del suolo) in capo all’ARPA, è espresso dalla
struttura regionale competente in materia di difesa del
suolo.
ARTICOLO 17
(Disposizioni transitorie)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale, informata la
commissione consiliare competente, effettua la
ricognizione:
a) delle funzioni attribuite alla competenza della
Regione, ai sensi dell’articolo 63 della l.r. 44/2000,
come modificato dall’articolo 15 della presente legge,
stabilendo la data di effettiva decorrenza
dell’esercizio delle medesime;
b) del personale che svolge le funzioni di cui alla
lettera a), distinguendo tra il personale regionale
assegnato all’ARPA e il personale dipendente dell’ARPA;
c) delle risorse strumentali e finanziarie, ivi compresa
la quota parte di finanziamento sostitutivo, attribuite
all’ARPA per l’esercizio delle funzioni di cui alla
lettera a).
2. Dalla data di inizio dell’esercizio delle funzioni
regionali cessa l’assegnazione funzionale all’ARPA del
personale regionale di cui al comma 1.
A tale personale, per lo svolgimento delle attività già
esercitate presso l’ARPA, continua ad essere corrisposto
il trattamento economico in godimento, ivi compreso
quello relativo ad incarichi afferenti all’area delle
posizioni organizzative in atto, fino alla scadenza
prevista per gli analoghi incarichi del personale
regionale. Per il personale dirigenziale si applicano le
norme di garanzia previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
3. Al personale funzionalmente assegnato all’ARPA per lo
svolgimento delle attività già svolte dalla soppressa
Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione e di
cui l’ARPA conserva la competenza per effetto
dell’articolo 3, comma 1 lettera a) della l.r. 60/1995,
come modificato dall’articolo 14 della presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo
11 della l.r. 28/2002.
4. Al fine di garantire la continuità dell’esercizio
delle funzioni, il personale dipendente dell’ARPA di cui
al comma 1, lettera b), è assegnato alla Regione.
5. Transitoriamente, fino all’avvenuto trasferimento
dall’Arpa alla Regione del personale addetto alla
predisposizione dei pareri di cui all’articolo 16, comma
1 tali pareri continuano ad essere espressi dall’ARPA.
Capo VIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO
ARTICOLO 18
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 1
dicembre 2008, n. 32)
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1
dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di
adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è
inserito il seguente periodo:
"; fino alla costituzione di tali commissioni la
competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni
paesaggistiche è in capo alla Regione.".
ARTICOLO 19
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 32/2008)
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 32/2008 è
inserito il seguente periodo:
"; fino alla costituzione di tale commissione il parere
è espresso dalla commissione regionale per la tutela e
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.".
Capo IX.
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 20
(Abrogazioni)
1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996,
n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)
sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 7
aprile 2003, n. 6;
b) l’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 1996,
n. 88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di
acqua pubblica);
c) la lettera c) dell’articolo 64 della l.r. 44/2000;
d) gli articoli 2 e 4 della l.r. 28/2002;
e) l’articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n.
6, modificativo dell’articolo 13 della
l.r. 22/1996;
f) l’articolo 20 della l.r. 4/2005 modificativo
dell’articolo 8 della l.r. 36/1992;
g) l’articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007,
n. 22, sostitutivo dell’articolo 7 della l.r. 14/2006;
h) l’articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n.
12, relativo all’applicazione dell’articolo 15 della
l.r. 22/2007.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 gennaio 2009
Mercedes Bresso
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