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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità)
1. La presente legge disciplina, nell’ambito di
un’equilibrata fruizione dell’ambiente montano a
garanzia di una maggiore sicurezza per i suoi
frequentatori, le categorie di strutture fruibili dagli
alpinisti, dagli escursionisti e in generale da coloro
che frequentano la montagna a scopo ricreativo,
sportivo, culturale e di studio.
2. La legge disciplina, altresì, le diverse forme di
organizzazione delle strutture ricettive alpinistiche.
3. La Regione Piemonte contribuisce al sostegno,
funzionamento e sviluppo delle strutture ricettive
alpinistiche anche mediante forme di finanziamento.
ARTICOLO 2
(Classificazione delle strutture ricettive alpinistiche)
1. Le strutture ricettive alpinistiche sono classificate
in:
a) rifugi escursionistici;
b) rifugi alpini;
c) rifugi non gestiti;
d) bivacchi fissi.
2. Sono definite rifugi escursionistici le strutture
idonee ad offrire, mediante gestore,
accoglienza e ristoro agli utenti della montagna,
situate in zone montane raggiungibili attraverso
strade aperte al traffico ordinario, impianti di
risalita a fune o a cremagliera.
3. Sono definite rifugi alpini le strutture ubicate in
luoghi idonei a costituire basi di appoggio
per l’attività alpinistica, predisposte ed organizzate
per fornire, mediante gestore, ospitalità,
sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi, non
raggiungibili in nessun periodo dell’anno
attraverso strade aperte al traffico ordinario o
attraverso linee funiviarie in servizio pubblico,
fatta eccezione per gli impianti scioviari.
4. Sono definite rifugi non gestiti le strutture in
muratura ubicate in luoghi isolati di montagna,
non gestite né custodite, chiuse ma fruibili dagli
utenti della montagna mediante reperimento delle
chiavi presso un posto pubblico, attrezzate per il
pernottamento e per la cottura autonoma dei pasti
da parte dei fruitori, nonché dotate di servizi igienici
interni ovvero collocati nelle pertinenze
della struttura.
5. Sono definite bivacchi fissi le strutture ubicate in
luoghi di montagna molto isolati,
incustodite e aperte in permanenza agli utenti della
montagna, attrezzate con quanto essenziale per
un ricovero di fortuna.
ARTICOLO 3
(Caratteristiche e dotazioni essenziali delle strutture
ricettive alpinistiche)
1. Le strutture ricettive alpinistiche devono possedere
dotazioni e caratteristiche
igienico-sanitarie atte al ricovero e al pernottamento
degli ospiti.
2. Gli specifici requisiti tecnico-edilizi ed
igienico-sanitari sono individuati con il regolamento
di attuazione di cui all’articolo 17.
ARTICOLO 4
(Adempimenti amministrativi per l’esercizio
dell’attività di gestione)
1. L’esercizio dell’attività di gestione delle strutture
ricettive alpinistiche, ad eccezione delle
strutture non gestite e dei bivacchi fissi, è
subordinato alla presentazione della dichiarazione di
inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
secondo periodo della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), al comune sul cui territorio insistono
le strutture e gli immobili da destinare
all’attività, su apposita modulistica predisposta dalla
struttura regionale competente e resa
pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il
soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione
incendi ai sensi del decreto del Ministro
dell’interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive
turistico-alberghiere), qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla
struttura previsti dalla normativa vigente.
3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui al
comma 1, corredata da una relazione
tecnico-descrittiva del fabbricato, vanno specificati,
in particolare, l’altitudine della località,
la tipologia di costruzione, le vie d’accesso, la
capacità ricettiva, i periodi di apertura, le
tariffe per il vitto ed il pernottamento.
4. L’ente pubblico o il soggetto privato, proprietari di
rifugi con custodia o gestore, nella
dichiarazione di inizio attività individuano il
nominativo del custode o del gestore, che
sottoscrive la dichiarazione per accettazione.
5. L’attivazione di un bivacco fisso o di un rifugio non
gestito è subordinata unicamente alla
preventiva comunicazione, da parte del titolare, al
comune competente per territorio.
6. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio
attività di cui al comma 1, verifica la
correttezza formale nonché la veridicità dei requisiti e
delle informazioni rese nella dichiarazione
medesima e nella relativa documentazione allegata e ne
trasmette tempestivamente copia, anche solo
in via telematica, all’azienda sanitaria locale (ASL),
nonché, a fini informativi, alla provincia ed
all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale
(ATL) competenti per territorio.
7. Il comune predispone e conserva un registro
aggiornato delle dichiarazioni di inizio attività,
pubblicamente consultabile.
8. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti,
condizioni e titolarità indicati nella
dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro e
non oltre i dieci giorni successivi al suo
verificarsi, al comune competente per territorio, che
procede ai sensi del comma 6.
ARTICOLO 5
(Adempimenti in materia di rilevazione dei dati sul
movimento turistico)
1. I soggetti titolari delle strutture ricettive
alpinistiche, escluse le strutture non gestite,
trasmettono mensilmente alla provincia territorialmente
competente i dati e le notizie relative alla
rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi
ricettivi secondo quanto stabilito
dall’articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987,
n. 12 (Riforma dell’organizzazione
turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni
amministrative in materia di turismo ed industria
alberghiera), come inserito dall’articolo 1 della legge
regionale 2 luglio 2003, n. 15, nel rispetto
della direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre
1995, relativa alla raccolta di dati
statistici nel settore del turismo e del decreto
legislativo 6 novembre 1989, n. 322 (Norme sul
sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.
40).
ARTICOLO 6
(Gestione delle strutture ricettive alpinistiche e
requisiti del gestore)
1. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica è
esercitata dal proprietario o da terzi
titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario
ovvero il titolare del contratto di
gestione sono una persona giuridica, il gestore è colui
che è designato quale responsabile del
rifugio e il cui nominativo è inserito nella
dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 4,
comma 4.
2. Eventuali ulteriori requisiti per svolgere l’attività
di custode e di gestore delle strutture
ricettive alpinistiche sono individuati con il
regolamento di attuazione di cui all’articolo 17.
ARTICOLO 7
(Periodi di apertura delle strutture ricettive
alpinistiche)
1. Le strutture ricettive alpinistiche, esclusi i rifugi
non gestiti, sono aperti per un periodo
minimo non inferiore a trenta giorni, anche non
continuativi.
2. Il gestore, sentita la proprietà, se titolare di un
contratto di gestione, ha facoltà di
determinare periodi di apertura ulteriori rispetto a
quelli indicati nel comma 1, previa
segnalazione alla provincia, al comune e all’ATL
territorialmente competenti.
ARTICOLO 8
(Finanziamenti)
1. La Regione a coloro che sono proprietari o titolari
di un contratto di gestione delle strutture
ricettive alpinistiche e sono soggetti residenti o con
domicilio fiscale nel proprio territorio,
eroga finanziamenti per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e
straordinaria manutenzione dei rifugi
escursionistici, dei rifugi alpini e dei bivacchi;
b) realizzazione di impianti, di strutture ed opere
complementari o comunque necessarie al
funzionamento regolare e alla manutenzione dei rifugi
escursionistici, dei rifugi alpini e dei
bivacchi;
c) realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti
di energia alternativa rinnovabile e
biocompatibile;
d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di
attrezzature.
2. I finanziamenti, con priorità alle problematiche di
carattere ambientale ed energetico, sono
subordinati alla condizione che i beneficiari non siano
destinatari di altre agevolazioni previste
da normative statali o comunitarie.
3. La Giunta regionale stabilisce sulla base di
programmi annuali di intervento:
a) gli indirizzi programmatici e le linee operative
relativi alle iniziative agevolabili e agli
interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
b) la priorità nella concessione delle agevolazioni,
riferita alla tipologia delle iniziative e
alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
c) i requisiti di accesso e i criteri per la
determinazione delle spese ammissibili;
d) i criteri per la determinazione dei livelli
agevolativi accordabili;
e) le procedure attuative degli strumenti di intervento.
4. La Giunta regionale ha facoltà di prevedere,
attraverso opportune forme di sostegno finanziario,
azioni volte alla realizzazione ed esecuzione di
trasporti in quota, per il rifornimento delle
strutture alpine e per lo smaltimento dei rifiuti a
valle.
5. La Giunta regionale promuove, inoltre, iniziative
informative, editoriali e divulgative per
sostenere la fruizione e la conoscenza delle strutture
ricettive alpinistiche.
ARTICOLO 9
(Funzioni di vigilanza)
1. Ferme restando le competenze dell’autorità di
pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di
controllo sull’osservanza delle disposizioni della
presente legge e del relativo regolamento di
attuazione di cui all’articolo 17, sono esercitate dal
comune su cui insiste la struttura ricettiva
alpinistica nonché, per l’osservanza degli obblighi
relativi alle comunicazioni dei flussi
turistici, dalla provincia territorialmente competente.
ARTICOLO 10
(Sospensione e cessazione dell’attività delle strutture
ricettive alpinistiche)
1. L’esercizio di una delle attività di cui alla
presente legge, in mancanza della dichiarazione di
inizio attività, comporta, oltre alle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’articolo 11, la
cessazione dell’attività medesima.
2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più
condizioni che hanno legittimato l’esercizio
dell’attività, il comune, o altra autorità competente,
assegna un termine per il ripristino delle
medesime, decorso inutilmente il quale ordina la
sospensione dell’esercizio dell’attività fino ad un
massimo di sessanta giorni.
3. Trascorso il periodo di sospensione senza il
ripristino delle condizioni, il comune, o altra
autorità competente, ordina la cessazione dell’attività.
4. Entro cinque giorni dall’adozione dei provvedimenti
di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa
la provincia e l’ATL competente per territorio.
5. Il titolare di una delle strutture ricettive
alpinistiche che intende procedere alla sospensione
temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne
preventivo o, qualora ciò non fosse possibile,
contestuale avviso al comune.
6. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività
non può superare i centottanta giorni,
prorogabili dal comune per fondati motivi di altri
centottanta giorni; decorso tale termine
l’attività si intende definitivamente cessata.
ARTICOLO 11
(Irregolarità nella gestione delle strutture ricettive
alpinistiche)
1. Chiunque gestisce una delle strutture ricettive
alpinistiche senza aver ottemperato agli
adempimenti amministrativi di cui all’articolo 4 è
soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro.
2. La gestione di una struttura ricettiva alpinistica,
in violazione dell’articolo 4, comma 8,
ovvero dell’obbligo di fornire, entro i termini
previsti, le necessarie comunicazioni sulla
variazione dell’attività, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000,00 a 3.000,00 euro.
3. Il superamento della capacità ricettiva consentita
per le strutture ricettive alpinistiche di
cui all’allegato B della legge regionale 15 aprile 1985,
31 (Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere), come sostituito da ultimo
dall’articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n.
15, fatto salvo il caso di necessità per i rifugi
alpini, comporta il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.
4. Il superamento della capacità ricettiva prevista per
le strutture ricettive alpinistiche dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 17
comporta il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 1.500,00 euro.
ARTICOLO 12
(Irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle
caratteristiche)
1. Per le irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e
delle caratteristiche delle strutture
ricettive alpinistiche si applicano le disposizioni
sanzionatorie di cui all’articolo 6 della legge
regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla
pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli
alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).
ARTICOLO 13
(Irregolarità nella rilevazione dei dati sul movimento
turistico)
1. Il titolare di una delle strutture ricettive
alpinistiche che non fornisca, laddove previsto,
ovvero fornisca errati o incompleti i dati relativi alla
rilevazione del movimento dei clienti della
struttura medesima è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 300,00 a 900,00 euro.
ARTICOLO 14
(Rivalutazione degli importi delle sanzioni)
1. Tutti gli importi delle sanzioni indicati negli
articoli 11, 12 e 13 sono automaticamente
rivalutati, ogni anno, sulla base del tasso d’inflazione
programmato risultante dal documento di
programmazione economico-finanziaria dello Stato.
ARTICOLO 15
(Applicazione delle sanzioni)
1. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui
agli articoli 11 e 12 sono di competenza del comune sul
cui territorio insiste la struttura
ricettiva alpinistica, il quale introita i relativi
proventi.
2. L’accertamento, l’irrogazione e la riscossione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’articolo 13 sono demandate alla provincia che
provvede all’introito dei relativi proventi.
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione
delle sanzioni amministrative previste
dalla presente legge si applicano i principi di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
ARTICOLO 16
(Inerzia del comune e della provincia nella vigilanza
sulle strutture ricettive alpinistiche)
1. In caso di inerzia del comune e della provincia nella
rispettiva vigilanza sul regolare
funzionamento delle strutture ricettive alpinistiche e
nell’accertamento di fatti che rappresentano
violazioni delle norme sulla ricettività turistica,
provvede la Giunta regionale esercitando il
potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14 della legge
regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino
delle funzioni e dei compiti amministrativi della
Regione e degli enti locali).
ARTICOLO 17
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge,
stabilisce con regolamento:
a) i requisiti per svolgere l’attività di custode e di
gestore delle strutture ricettive
alpinistiche nel rispetto dell’ordinamento professionale
vigente;
b) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari
occorrenti al funzionamento delle strutture
ricettive alpinistiche nel rispetto delle normative
vigenti in materia.
ARTICOLO 18
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di
Stato)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge
che prevedano l’attivazione di azioni
configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi
in cui detti aiuti siano erogati in
conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari
di esenzione, sono oggetto di notifica ai
sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
ARTICOLO 19
(Disposizioni transitorie)
1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge volti al
rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività di gestione dei rifugi alpini ed
escursionistici oppure alla modificazione di stati,
fatti, condizioni e titolarità comunicati con le
istanze iniziali, restano disciplinati ai sensi della
l.r. 31/1985.
2. La classificazione delle strutture ricettive
alpinistiche, come definita all’articolo 2 della
presente legge, si applica a fare data dall’entrata in
vigore del regolamento di attuazione di cui
all’articolo 17.
ARTICOLO 20
(Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 31
agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi
ricettivi all’aperto), come da ultimo sostituito
dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 38, le parole: ’di dichiarazioni mendaci o ’
sono soppresse.
ARTICOLO 21
(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 15 aprile
1985, n. 31 (Disciplina delle strutture
ricettive extralberghiere), è inserito il seguente:
"Art. 3 bis. (Dichiarazione di inizio attività)
"1. Chiunque intende gestire una delle strutture di cui
all’articolo 2, presenta al comune, sul cui
territorio insistono le strutture e gli immobili da
destinare all’attività, una dichiarazione di
inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) su apposita modulistica predisposta
dalla struttura regionale competente e resa
pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il
soggetto deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione
incendi ai sensi del decreto del Ministro
dell’interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive
turistico-alberghiere) qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla
struttura, previsti dalla normativa vigente.3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio
attività, ne trasmette tempestivamente copia,
anche solo in via telematica, all’azienda sanitaria
locale che esercita l’attività di vigilanza. Il
comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia
alla provincia e all’agenzia di accoglienza
e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e
titolarità, indicati nella dichiarazione
di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni
successivi al suo verificarsi, al comune
competente per territorio, che procede ai sensi del
comma 3.
2. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 31/1985, come
da ultimo sostituito dall’articolo 3 della
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, le parole: ’di
dichiarazioni mendaci o ’ sono soppresse.".
ARTICOLO 22
(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 30
marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle
attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi
e turismo), come da ultimo sostituito
dall’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2009,
n. 38, le parole: ’di dichiarazioni mendaci
o ’ sono soppresse.
ARTICOLO 23
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) le parole ’rifugi alpini e rifugi escursionistici ’
nel primo comma dell’articolo 1 della l.r.
31/1985;
b) l’articolo 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma
dell’articolo 7, l’articolo 8 e l’articolo
9 della l.r. 31/1985.
2. Sono abrogati inoltre, a far data dall’entrata in
vigore del regolamento di attuazione di cui
all’articolo 17:
a) il quinto comma dell’articolo 7 della l.r. 31/1985,
come sostituito da ultimo dall’articolo 1
della l.r. 15/1999;
b) l’allegato B della l.r. 31/1985, come sostituito da
ultimo dall’articolo 1 della l.r. 15/1999;
c) la legge regionale 11 aprile 1995, n. 55
(Integrazioni della l.r. 31/1985, relative alle
caratteristiche edilizie e igienico-sanitarie dei rifugi
alpini e rifugi escursionistici);
d) la l.r. 15/1999.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base delle
disposizioni di legge abrogate.
ARTICOLO 24
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge, nel biennio
2010-2011, allo stanziamento annuo pari a
100.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto
nell’unità previsionale (UPB) DB18081 e allo
stanziamento annuo pari a 900.000,00 euro, in termini di
competenza, iscritto nell’unità
previsionale di base (UPB) DB18092 del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2001 si fa fronte con
le risorse finanziarie individuate secondo le modalità
previste dall’articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile
della Regione Piemonte) e dall’articolo 30
della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge
finanziaria per l’anno 2003).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 2010
Mercedes Bresso
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