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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Principi e finalità)
1. La Regione Piemonte tutela il benessere degli animali
esotici presenti a vario titolo sul territorio regionale
garantisce loro le migliori condizioni di vita possibile
compatibilmente con il loro stato di cattività, ne
regolamenta la detenzione, l’allevamento ed il commercio
e informa la popolazione sulle caratteristiche, le
necessità e lo stato di conservazione delle varie
specie.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per
animali esotici le specie animali delle quali non
esistono popolazioni viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libertà sul
territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica
esotica.
ARTICOLO 3
(Riconoscimento delle specie esotiche)
1. Per le esigenze di identificazione degli animali di
cui all’articolo 1, la Commissione regionale di cui
all’articolo 14, nel rispetto delle norme statali e
comunitarie vigenti in materia, stabilisce modalità per il riconoscimento delle specie
esotiche.
ARTICOLO 4
(Autorizzazione alla detenzione)
1. I possessori di animali esotici di cui all’articolo 1
sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla
detenzione al sindaco del comune in cui intendono
detenerli, per il tramite del Servizio veterinario
dell’ASL competente per territorio.
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni
di identificazione e di legittima provenienza che ne
consentano l’identificazione anche ai sensi della legge
19 dicembre 1975, n. 874
(Ratifica della Convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973) e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. L’autorizzazione alla detenzione è nominale ed è
rilasciata esclusivamente al legittimo possessore
dell’animale.
competente per territorio all’atto del sopralluogo
ispettivo finalizzato al rilascio del parere. Il
veterinario verifica le condizioni di detenzione, nonché
che il proprietario sia in possesso di adeguate
conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento
necessarie ad una corretta detenzione delle diverse
specie animali.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui
al comma 1, è presentata dall’avente titolo entro otto
giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione
o dalla nascita dell’animale in stato di cattività.
ARTICOLO 5
(Disciplina della detenzione)
1. I detentori degli animali esotici di cui all’articolo
1, sono tenuti a garantire loro condizioni
in grado di rispettare le loro esigenze etologiche e
fisiologiche.
2. Agli animali devono comunque essere sempre garantite
le seguenti condizioni:
a) possibilità di movimento anche con l’arricchimento
ambientale delle strutture di detenzione al
fine di evitare comportamenti stereotipati;
b) confortevole area di riposo;
c) isolamento da rumori troppo forti o tali da essere
lesivi dell’apparato uditivo;
d) non vicinanza con animali competitori;
e) assenza di qualsiasi forma di costrizione se non per
brevi periodi e per la tutela della salute
dell’animale;
f) alimentazione idonea alla specie, alla salute ed età
degli animali.
3. In caso di alienazione, per qualsiasi causa, degli
animali detenuti, i detentori sono tenuti a
darne comunicazione, entro otto giorni, al Servizio
veterinario dell’ASL competente per territorio.
4. I detentori sono altresì tenuti a denunciare al
Servizio veterinario dell’ASL competente per
territorio la morte per qualsiasi causa degli animali
detenuti.
5. La soppressione di animali esotici deve essere
attuata esclusivamente da un medico veterinario
in modo eutanasico.
6. I Servizi veterinari delle ASL effettuano ispezioni
di vigilanza la cui frequenza va calibrata
annualmente in rapporto ad un’analisi dei fattori di
rischio e dei risultati dei precedenti
controlli.
ARTICOLO 6
(Autorizzazione all’allevamento e al commercio)
1. Ai fini della presente legge per allevamento
s’intende il possesso o la detenzione anche di una
sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole
mantenuta, in condizioni stabili e
continuative nel tempo, in apposite strutture aventi i
requisiti di cui all’articolo 7.
2. L’allevamento ai fini del commercio di animali di cui
all’articolo 1, è subordinato al rilascio
di autorizzazione da parte del sindaco del comune in cui
l’attività si svolge, inoltrata tramite il
Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
L’autorizzazione viene concessa a seguito
del conseguimento di attestato di idoneità di cui
all’articolo 7, comma 3.
3. L’allevamento non a fini commerciali è subordinato al
rilascio di autorizzazione, da parte del
sindaco del comune sede di allevamento, inoltrata
tramite il Servizio veterinario dell’ASL
competente per territorio.
4. L’autorizzazione è valida esclusivamente per
l’allevamento od il commercio delle specie animali
indicate nella domanda.
5. Nella domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2
è necessario indicare, per i casi di
cessazione dell’attività, i centri o gli allevamenti
convenzionati per l’acquisizione degli animali
presenti al momento della cessazione nel rispetto delle
esigenze di benessere delle specie
interessate.
6. Il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1 e
2, è subordinato al parere favorevole
rilasciato dalla Commissione regionale di cui
all’articolo 14, previa verifica delle condizioni di
allevamento di cui all’articolo 7.
7. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di commercio
internazionale di specie animali in via di estinzione.
ARTICOLO 7
(Condizioni per l’allevamento e il commercio)
1. Gli allevatori devono essere in possesso di adeguate
conoscenze biologiche, fisiologiche ed
etologiche-comportamentali degli animali per i quali
viene richiesta l’autorizzazione di cui
all’articolo 6.
2. L’attività di commercio di animali esotici deve
svolgersi in modo tale da ridurre al minimo
possibili stati di malessere degli animali stessi. A tal
fine sono da evitare i casi di
sovraffollamento delle voliere, dei terrari e delle
altre strutture di detenzione, nonché la
permanenza degli animali stessi per periodi prolungati.
3. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui
all’articolo 6, gli allevatori ed i
commercianti sono tenuti ad acquisire apposito attestato
di idoneità, conseguito al termine dei
corsi di formazione di cui all’articolo 9.
4. Considerate le estreme diversità nelle esigenze di
benessere, la Commissione regionale di cui
all’articolo 14, fornisce ai Servizi veterinari delle
ASL le necessarie linee guida per la corretta
valutazione delle condizioni di mantenimento indicate al
comma 2.
5. I Servizi veterinari delle ASL competenti effettuano
attività di vigilanza la cui frequenza va
calibrata annualmente in rapporto ad un’analisi dei
fattori di rischio e dei risultati dei
precedenti controlli.
ARTICOLO 8
(Obbligo di registrazione per commercianti e allevatori)
1. Gli allevamenti e gli esercizi commerciali sono
obbligati alla tenuta di un registro di carico e
scarico, vidimato dal Servizio veterinario delle ASL
competenti, per annotare, entro ventiquattro
ore, le transazioni commerciali e le variazioni
numeriche.
2. La corretta tenuta del registro di cui al comma 1,
viene verificata dal Servizi veterinari
competenti con cadenza almeno trimestrale.
3. Il registro è composto da fogli o pagine
progressivamente numerate.
4. Le registrazioni possono effettuarsi anche con
sistemi informatici a condizione che vengano
utilizzati sistemi di registrazione a modulo continuo
vidimati dal competente Servizio veterinario.
Resta fermo l’obbligo di stampa e aggiornamento entro le
ventiquattro ore.
ARTICOLO 9
(Corsi di formazione)
1. I commercianti e gli allevatori, ai fini del
conseguimento dell’autorizzazione regionale di cui
all’articolo 6, hanno l’obbligo di frequentare i corsi
di formazione promossi dalla regione.
2. I corsi sono principalmente indirizzati a fornire
conoscenze inerenti a:
a) principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene
indispensabile per il corretto governo degli
animali;
b) norme e disposizioni che regolano il benessere degli
animali.
3. Le modalità di organizzazione e attuazione dei corsi
sono stabilite con il Regolamento di cui
all’articolo 22.
ARTICOLO 10
(Parchi faunistici)
1. I gestori di parchi faunistici, giardini zoologici e
zoo-safari, fatti salvi gli adempimenti
previsti da norme comunitarie e nazionali vigenti
inerenti le specie selvatiche, sono tenuti a far
pervenire entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno,
alla Commissione regionale di cui all’articolo
14, una relazione annuale contente:
a) il numero e le specie degli animali ospitati;
b) gli acquisti e le cessioni specificandone la
provenienze e la destinazione;
c) le nascite e le morti;
d) gli standard di spazi adibiti alla detenzione degli
animali;
e) le modalità di assolvimento degli interventi sanitari
specialistici in materia veterinaria.
2. Per quanto attiene alle nascite e alle morti, i
titolari delle strutture sono tenuti a darne
comunicazione, entro otto giorni, al Servizio
veterinario dell’ASL competente per territorio.
3. Al fine di garantire il benessere animale e le
condizioni etologico-comportamentali, la
Commissione regionale di cui all’articolo 14 interviene,
in caso di animali classificati pericolosi
ai sensi della normativa vigente, imponendo, ai titolari
delle strutture, piani di gestione per il
contenimento del numero delle nascite in cattività.
ARTICOLO 11
(Circhi, mostre, spettacoli viaggianti)
1. I comuni, nell’ambito dei procedimenti amministrativi
per il rilascio della concessione del
plateatico ai titolari di circhi mostre e spettacoli
viaggianti, sono tenuti ad acquisire il
preventivo nulla osta del servizio veterinario dell’ASL
competente per territorio per gli opportuni
adempimenti igienico sanitari.
2. I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti,
ai fini del rilascio della concessione di
cui al comma 1, sono tenuti a far pervenire ai comuni,
almeno quindici giorni prima, preventiva
comunicazione del numero e della specie degli animali al
seguito, degli spazi a disposizione degli
stessi ed il calendario degli spostamenti sul territorio
regionale.
3. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di
pericolo e proteggere la pubblica incolumità,
nonché tutelare il benessere animale rispettando le
caratteristiche etologiche delle varie specie,
il comune dovrà specificare all’atto del rilascio della
concessione del plateatico il divieto o
l’autorizzazione ad effettuare attività di visita agli
animali al seguito, sia durante gli
intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.
4. Le condizioni ed i requisiti per il rilascio delle
concessioni di cui al comma 1, sono stabilite
nel regolamento di cui all’articolo 22.
ARTICOLO 12
(Recupero di animali esotici)
1. La detenzione, l’allevamento ed il commercio di
animali esotici, senza apposita autorizzazione
od in condizioni diverse da quelle previste all’atto
dell’autorizzazione o ritenute non idonee dagli
operatori addetti alla vigilanza veterinaria, comportano
la revoca dell’ autorizzazione di cui agli
articoli 4 e 6 e, previo parere conforme della
Commissione regionale di cui all’articolo 14,
l’emissione, da parte dell’autorità competente, del
provvedimento di sequestro cautelativo degli
animali, nonchè l’eventuale trasferimento degli stessi
ad un idoneo centro di ricovero indicato
dalla medesima Commissione e avente le caratteristiche
ed i requisiti stabiliti nel Regolamento di
cui all’articolo 22.
ARTICOLO 13
(Informazione ed educazione)
1. La Regione, anche in collaborazione con le
associazioni animaliste maggiormente rappresentative
sul territorio regionale, attua programmi di
informazione ed educazione rivolti ai cittadini e
finalizzati a far conoscere le norme, lo stato di
conservazione, nonché le caratteristiche
etologiche e fisiologiche delle specie esotiche detenute
e commercializzate.
ARTICOLO 14
(Commissione regionale)
1. È istituita presso l’assessorato regionale competente
in materia di tutela della salute e sanità
la Commissione regionale Animali esotici.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale ed è così composta:
a) il Responsabile del Settore prevenzione veterinario o
suo delegato;
b) un esperto in zoologia ed etologia individuato dalle
associazioni naturalistiche maggiormente
rappresentative sul territorio regionale;
c) un rappresentante delle associazioni animaliste;
d) un esperto in materia di vigilanza sull’applicazione
della Convenzione Internazionale sul
commercio di animali esotici in via di estinzione.
3. La Commissione in caso di necessità può avvalersi di
un esperto esterno che ritenga opportuno
consultare per le verifiche di cui all’articolo 6, comma
6.
4. Ai componenti della Commissione spettano i compensi
determinati dalla Giunta regionale con
apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di
cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33
(Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati
e Collegi operanti presso l’Amministrazione
regionale).
ARTICOLO 15
(Compiti e funzioni della Commissione regionale Animali
esotici)
1. La Commissione di cui all’articolo 14 si riunisce
almeno ogni tre mesi con la funzione di
fornire direttive ed indicazioni per l’applicazione
della presente legge. Svolge altresì i compiti
indicati negli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 4 e 10
comma 3.
ARTICOLO 16
(Centro di Referenza Regionale Animali Esotici)
1. Al fine di fornire un supporto tecnicamente e
scientificamente qualificato alla Commissione
regionale di cui all’articolo 14, è istituito presso
l’Istituto zooprofilattico sperimentale del
Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, il Centro
di referenza regionale Animali Esotici.
2. La Giunta regionale con il Regolamento di cui
all’articolo 22, stabilisce gli obiettivi, le
funzioni e il modello organizzativo e gestionale del
Centro.
ARTICOLO 17
(Divieti)
1. È vietato a chiunque immettere allo stato libero o
abbandonare in qualsiasi parte del territorio
regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi
tipologia di corpo idrico, esemplari di animali
esotici.
2. È vietato utilizzare animali esotici in attività di
pet therapy.
ARTICOLO 18
(Vigilanza)
1. Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per
qualsiasi scopo, sono soggetti alla
vigilanza veterinaria esercitata dall’ASL competente per
territorio. Sono fatte salve tutte le
disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale
detenzione delle specie esotiche, di competenza del
Corpo forestale dello Stato.
2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano
mantenuti nel rispetto delle esigenze:
a) di carattere igienico-sanitario;
b) di tutela della sicurezza e del benessere degli
animali in cattività;
c) di salvaguardia dell’incolumità delle persone.
ARTICOLO 19
(Garante per i diritti degli animali)
1. È istituito il Garante per i diritti degli animali al
fine di realizzare un piano organico di
interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti
alla salvaguardia dei diritti degli animali
nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo
della tutela dei diritti degli animali,
attraverso forme di potenziamento e di coordinamento
delle azioni svolte dalle pubbliche
amministrazioni, dalle province e dagli enti locali
piemontesi.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed è
nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di
riconosciuta competenza nel settore dei diritti
degli animali.
3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può
essere riconfermato per più di una volta.
4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione,
ha sede presso gli uffici del Difensore
civico regionale e usufruisce della struttura già
esistente.
ARTICOLO 20
(Compiti del Garante)
1. Il Garante ha il compito di:
a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque
venga a conoscenza di atti o comportamenti
lesivi dei diritti degli animali, nonché delle
associazioni, enti e istituzioni che operano nel
campo della tutela dei diritti degli animali;
b) denunciare o segnalare all’autorità giudiziaria fatti
o comportamenti relativi agli animali
configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme
statali, regionali, dell’Unione europea ed
internazionali, che regolano la materia della tutela dei
diritti degli animali delle relative
finalità;
d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale
l’opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall’osservazione e dalla valutazione delle
reali condizioni degli animali, anche alla
luce dell’adeguamento alle norme statali o dell’Unione
europea;
e) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle province e dagli enti locali, la
mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli
sanitari, e delle risorse destinate alla
tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti
degli animali, sia a livello regionale che a
livello provinciale e locale;
f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese
quelle degli animali provenienti,
permanentemente o per periodi determinati, da altri
paesi, anche attraverso l’integrazione dei dati
e la valutazione dell’attuazione dell’effettività e
dell’impatto della legislazione, anche non
direttamente destinata agli animali, con particolare
riferimento alla convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora
selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla
normativa in materia di circhi, allevamenti,
sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione,
negozi di animali, rifugi, canili);
g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché
nelle gare e nelle competizioni sportive
che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di
sostanze, metodologie o tecniche che ne
possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere
in pericolo la loro integrità fisica o
biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita
e di allevamento, nel rispetto delle loro
esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi,
ippodromi, maneggi e luoghi similari;
h) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti
pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli
animali;
i) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei
diritti degli animali, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenza in materia di
protezione degli animali, in particolare con istituti e
associazioni operanti per la tutela e la
salvaguardia dell’ambiente e degli animali;
j) predisporre, annualmente, una relazione sull’attività
svolta e sulle condizioni degli animali in
Piemonte nonché sull’attuazione dei relativi diritti, da
trasmettere al Consiglio regionale entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il
Garante può intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali,
statali, europei ed internazionali operanti
nell’ambito della tutela e della salvaguardia dei
diritti degli animali.
3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento
di animali, è legittimato a costituirsi
parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla
legge.
ARTICOLO 21
(Sanzioni)
1. I contravventori alla presente legge sono passibili
delle seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di
cui all’articolo 4;
b) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di
cui all’articolo 5, commi 1 e 2;
c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di
cui all’articolo 5, commi 3 e 4;
d) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di
cui all’articolo 5, comma 5, fatte salve le
fattispecie di rilevanza penale;
e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di
cui all’articolo 6, commi 2 e 3;
f) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per la violazione di
cui all’articolo 7 comma 2, fatte salve le
fattispecie di rilevanza penale;
g) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di
cui all’articolo 8;
h) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per la violazione di
cui all’articolo 10, commi 1 e 2;
i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la violazione di
cui all’articolo 10, comma 3;
j) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per le violazioni
delle disposizioni di attuazione della presente
legge contenute nel Regolamento di cui all’articolo 22.
2. La recidiva comporta un aumento di un terzo delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste.
ARTICOLO 22
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, con Regolamento emana le
disposizioni attuative della presente legge.
2. Il Regolamento è adottato entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge,
acquisito il parere della competente commissione
consiliare.
ARTICOLO 23
(Norme transitorie)
1. I commercianti e gli allevatori che, ai sensi della
legge 28 ottobre 1986, n. 43 (Norme sulla
detenzione, l’allevamento ed il commercio di animali
esotici), esercitano già tali attività, hanno
l’obbligo di conseguire, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore del Regolamento di cui
all’articolo 22, l’attestato di idoneità di cui
all’articolo 7, comma 3.
ARTICOLO 24
(Abrogazioni)
1. La legge regionale 43/1986 è abrogata dalla data di
approvazione del regolamento attuativo della
presente legge.
ARTICOLO 25
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione della presente legge, nel biennio
2010-2011, allo stanziamento annuo pari a euro
100.000,00, in termini di competenza, iscritto
nell’unità previsionale di base (UPB) DB20021 del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte
con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale
11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per
l’anno 2003).
2. Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui all’articolo 21 sono
introitate nello stato di previsione dell’entrata del
bilancio regionale nell’ambito
dell’UPB DB0902.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 2010
Mercedes Bresso
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