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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, unitamente alle Regioni Liguria,
Valle d’Aosta, Provence-Alpes-Côte d’Azur e Rhône-Alpes,
favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico
e sociale e di promozione comune nei confronti delle
istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami
economici, sociali e
culturali tra le rispettive popolazioni.
2. In conformità al regolamento (CE) n. 1082/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
relativo a un gruppo europeo di cooperazione
territoriale (GECT) e ai principi della normativa
statale vigente in materia, la Regione Piemonte insieme
alle Regioni di cui al comma 1, istituisce uno strumento
di cooperazione a livello comunitario denominato "GECT
Euroregione Alpi Mediterraneo", per facilitare la
cooperazione dei suoi membri, al fine del rafforzamento
della coesione economica, sociale e territoriale.
ARTICOLO 2
(Costituzione del GECT)
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione
Piemonte partecipa alla costituzione di un GECT,
denominato "Euroregione Alpi Mediterraneo", tra i
soggetti indicati all’articolo 1 attraverso la stipula
di una convenzione, secondo le disposizioni di cui alla
normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione
Alpi Mediterraneo svolge i seguenti compiti:
a) promozione, definizione e attuazione di progetti di
cooperazione
territoriale;
b) promozione degli interessi dell’Euroregione presso
gli stati e le
istituzioni europee;
c) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili
per la realizzazione dei suoi obiettivi;
d) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi
agli obiettivi di cooperazione territoriale del GECT;
e) gestione di programmi operativi nell’ambito della
cooperazione
territoriale europea;
f) avvio di ogni altra azione finalizzata alla
promozione della cooperazione territoriale per il
rafforzamento della coesione economica, sociale e
territoriale, che possa contribuire al raggiungimento
dei suoi obiettivi, nel rispetto del diritto
comunitario, del diritto interno che lo disciplina e del
diritto interno di ciascuno dei suoi membri.
ARTICOLO 3
(Natura giuridica e sede)
1. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede sociale
in Francia, è disciplinato dal diritto francese, è
dotato di personalità giuridica, ai sensi del
regolamento (CE) 1082/2006, di diritto pubblico, secondo
quanto disciplinato dall’ordinamento francese.
2. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo dispone di un
ufficio di
rappresentanza a Bruxelles.
ARTICOLO 4
(Convenzione e Statuto)
1. Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo è dotato di una
Convenzione e di uno Statuto, costituenti l’allegato A
della presente legge, approvati dai membri, che ne
disciplinano l’organizzazione e il funzionamento.
2. La Giunta regionale approva le eventuali successive
modifiche della convenzione e dello Statuto, acquisito
il parere della competente commissione consiliare, da
formularsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta,
trascorsi i quali il parere s’intende favorevole.
ARTICOLO 5
(Norma finanziaria)
1. Per il funzionamento operativo del GECT Euroregione
Alpi Mediterraneo, le Regioni costituiscono un fondo
istitutivo pari a 250.000,00 euro.
2. La Regione contribuisce con un quota di 50.000 euro
pari a un quinto del fondo istitutivo. Agli oneri
derivanti dall’attuazione della presente legge, in
termini di competenza, iscritti nell’unità previsionale
di base (UPB) SB01031 del bilancio pluriennale 2009-2011
si fa fronte nel biennio 2010-2011 con le risorse
finanziarie individuate secondo le modalità previste
dall’ articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001,
n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e
dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n.
2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
ARTICOLO 6
(Norma finale)
1. La partecipazione al GECT Euroregione Alpi
Mediterraneo della Regione Piemonte si deve intendere
perfezionata a conclusione delle procedure statali di
approvazione previste dal regolamento (CE) 1082/2006.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale
della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 dicembre 2009
Mercedes Bresso
ALLEGATO 1
Allegato A Convenzioni e statuto (art. 4) GECT
“Eurorégion Alpes Méditerranée– Euroregione Alpi
Mediterraneo ( )”
Progetti di Convenzione e Statuto
2 luglio 2009
Convenzione
Articolo 1
Denominazione
È costituito il GECT denominato “Eurorégion Alpes
Méditerranée –
Euroregione Alpi Mediterraneo (GECT )”, di seguito
denominato GECT , in applicazione del Regolamento
comunitario n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006 .
Articolo 2
Lista dei membri
Sono membri del GECT :
o la Regione Liguria,
o la Regione Piemonte,
o la Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra,
o la Regione Rhône-Alpes,
o la Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
Articolo 3
Sede
Il GECT ha sede in Francia, a Nizza (Alpes-maritimes).
Articolo 4
Ufficio di rappresentanza
Il GECT dispone di un ufficio di rappresentanza a
Bruxelles.
Articolo 5
Territorio
Il territorio all’interno del quale il GECT può
espletare i suoi compiti
corrisponde al territorio dei suoi membri.
Articolo 6
Natura e obiettivi
§1 Il GECT è uno strumento dotato di personalità
giuridica costituito per facilitare la cooperazione
transfrontaliera, transnazionale e interregionale dei
suoi membri, per il rafforzamento della coesione di cui
al paragrafo 2, articolo 1 del reg. comunitario n.
1082/2006. Gli obiettivi del GECT
rientrano tra quelli previsti, per l’obiettivo
‘cooperazione territoriale
europea’, dai regolamenti comunitari relativi alla
politica di coesione.
§2 Il GECT persegue, in particolare, i seguenti
obiettivi:
1) rafforzare i legami economici, sociali e culturali
tra le rispettive popolazioni;
2) agire a favore dello sviluppo del territorio
dell’Euroregione Alpi
Mediterraneo, accordando un’attenzione particolare ai
seguenti ambiti di cooperazione:
o sviluppo economico e occupazione,
o innovazione e ricerca,
o ambiente, sviluppo sostenibile, prevenzione dei rischi
naturali,
o accessibilità e trasporti, o turismo e cultura,o
educazione e formazione;
3) favorire una maggiore concertazione nella
partecipazione comune ai programmi di cooperazione
territoriale europea ed agli altri programmi tematici
dell’Unione europea, per la realizzazione delle azioni
dell’Euroregione;
4) rappresentare gli interessi dell’Euroregione Alpi
Mediterraneo presso le istituzioni comunitarie e
nazionali.
Articolo 7
Compiti
Per raggiungere i suoi obiettivi, il GECT attua i
seguenti compiti:
1) concezione, definizione e attuazione di progetti di
cooperazione
territoriale nei settori comuni di competenza dei suoi
membri, con o senza il contributo finanziario
comunitario;
2) promozione degli interessi dell’Euroregione presso
gli Stati e le
Istituzioni europee;
3) ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili
per la
realizzazione dei suoi obiettivi;
4) adesione ad organismi, associazioni e reti conformi
agli obiettivi
di cooperazione territoriale del GECT , nel rispetto del
diritto interno che lo disciplina e del diritto interno
di ciascuno dei suoi membri;
5) gestione di programmi operativi nell’ambito della
cooperazione
territoriale europea, nel rispetto delle condizioni
stabilite dal diritto
comunitario, dal diritto interno che lo disciplina e dal
diritto interno di ciascuno dei suoi membri.
Il GECT , inoltre, può avviare ogni altra azione
finalizzata alla promozione della cooperazione
territoriale per il rafforzamento della coesione
economica, sociale e territoriale, nel rispetto degli
impegni internazionali degli Stati italiano e francese.
Articolo 8
Durata
Il GECT ha una durata predeterminata di 15 anni, con
facoltà di proroga tacita per ulteriori periodi di pari
durata.
Articolo 9
Diritto applicabile all’interpretazione e
all’applicazione della
ConvenzioneIl diritto applicabile è il diritto francese,
ai sensi dell’art. 8.2 e) del
Regolamento comunitario n. 1082/2006.
Articolo 10
Riconoscimento reciproco
§1 Come stabilito dall’articolo 6 del Regolamento
comunitario n.
1082/2006, il controllo sulla gestione da parte del GECT
dei fondi pubblici è garantito dalle autorità competenti
dello Stato membro in cui il GECT ha la propria sede,
che vi provvedono con le modalità indicate al medesimo
articolo 6.
§2 Lo Stato membro in cui il GECT ha la propria sede
designa
l’autorità competente all’esercizio di tale funzione,
prima di approvare la partecipazione al GECT , come
stabilito dall’art. 4 del Regolamento
comunitario n. 1082/2006.
Articolo 11
Procedura di modifica della Convenzione
Articolo 11.1
Regola generale
§1 La Convenzione viene modificata su accordo unanime
dei cinque
rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del
GECT .
§2 Il Regolamento comunitario n. 1082/2006 prevede che
ogni modifica della Convenzione debba essere approvata
dagli Stati membri.
Articolo 11.2
Ammissione di un membro
§1 L’Assemblea decide circa l’ammissione di nuovi membri
su accordo unanime dei cinque rappresentanti dei membri
componenti l’Assemblea del GECT .
§2 Per l’ammissione di un membro si procede con
richiesta scritta
indirizzata al Presidente del GECT tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
§3 L’Assemblea modifica la Convenzione e lo Statuto,
tenendo conto
dell’ammissione del nuovo membro, come previsto dal
Regolamento comunitario n. 1082/2006.
Articolo 11.3
Recesso di un membro
§1 Il membro che intende recedere dal GECT :
o può farlo soltanto al termine di un esercizio
finanziario,
o deve informare il Comitato di pilotaggio 6 mesi prima
della
fine dell’esercizio in corso, tramite lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
§2 I membri che hanno esercitato il recesso dal GECT
sono responsabili delle azioni derivanti da attività del
GECT realizzate quando ne erano membri, ai sensi
dell’articolo 12.2 del Regolamento comunitario n.
1082/2006.
§3 Il membro che receda dal GECT è tenuto a ripianare i
debiti
riguardanti i propri impegni finanziari precedenti,
all’interno del
finanziamento del GECT stesso.
§4 L’Assemblea modifica la Convenzione e lo Statuto
tenendo conto del recesso, come previsto dal Regolamento
comunitario n. 1082/2006.
Articolo 12
Controversie
Le controversie risultanti dall’applicazione della
presente Convenzione sono di competenza del tribunale
amministrativo del luogo in cui il GECT ha la propria
sede.
Articolo 13
Estinzione
§1 Il GECT viene estinto con decisione unanime dei
cinque
rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del
GECT stesso.
§2 Per quanto riguarda la liquidazione, il GECT è
sottoposto alla
legislazione dello Stato membro in cui ha sede, ai sensi
dell’articolo 12 del Regolamento comunitario n.
1082/2006.
§3 Il GECT di diritto francese può essere estinto
tramite decreto
motivato approvato dal Consiglio dei ministri e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale, come previsto dal
codice generale delle collettività territoriali.
§4 Il provvedimento di estinzione stabilisce le
condizioni di
liquidazione nel rispetto del codice generale delle
collettività
territoriali.
Statuto
Articoli da 1 a 13 = articoli della Convenzione
Articolo 14
Lingue
§1 Le lingue di lavoro del GECT sono l’italiano e il
francese.
§2 Tutti gli atti e i documenti ufficiali del GECT sono
redatti in
francese e in italiano.
Articolo 15
Diritto applicabile al funzionamento del GECT
Come stabilito dall’articolo 2 del Regolamento
comunitario n. 1082/2006, il GECT è disciplinato da:
a) il Regolamento comunitario n. 1082/2006;
b) ove il Regolamento sopra citato lo autorizzi
espressamente, le
disposizioni della Convenzione e del presente Statuto;
c) per le questioni che non sono disciplinate dal
regolamento sopra citato o che lo sono soltanto in
parte, le norme dello Stato francese e in particolare le
disposizioni del Titolo II del Libro VII della quinta
parte del codice
generale delle collettività territoriali che non siano
in contrasto con i
regolamenti comunitari.
Articolo 16
Organi
§1 Come stabilito dall’articolo 10 paragrafo 1 del
Regolamento
comunitario n. 1082/2006, il GECT dispone almeno degli
organi seguenti:
a) una assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi
membri,
b) un direttore, che rappresenta il GECT e agisce per
nome e conto di questo.
§2 Il GECT dispone degli organi seguenti:
a) l’ Assemblea, costituita dai rappresentanti dei suoi
membri,
b) il Presidente, che esercita le funzioni di direttore
ai sensi
dell’articolo 10.1 b) del Regolamento comunitario n.
1082/2006;
c) il Comitato di pilotaggio.
Articolo 17
Assemblea
L’Assemblea è l’organo deliberante del GECT .
Articolo 17.1
Composizione
§1 L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei
membri del GECT , come stabilito dall’articolo 10.1 a)
del Regolamento comunitario n. 1082/2006.
§1 Ogni membro è rappresentato dal suo Presidente.
§2 Ogni membro designa un supplente del Presidente nel
rispetto del suo diritto interno.
§3 In caso di impedimento del Presidente, ogni membro è
rappresentato dal supplente del Presidente.
§4 Ogni rappresentante dispone di un voto.
Articolo 17.2
Procedure decisionali
§1 In prima convocazione, l’Assemblea può deliberare
soltanto in
presenza dei rappresentanti dei suoi cinque membri.
§2 In seconda convocazione, l’Assemblea può deliberare
soltanto in
presenza di almeno tre dei cinque rappresentanti dei
suoi membri, di cui almeno il rappresentante di un
membro francese e di un membro italiano.
§3 La previsione di cui al punto precedente non si
applica nei sei casi seguenti, in cui l’Assemblea può
deliberare unicamente in presenza dei rappresentanti dei
suoi cinque membri:
1) modifica della Convenzione o dello Statuto;
2) prestiti;
3) estinzione del GECT ;
4) fissazione della quota del contributo finanziario dei
membri;
5) adozione del bilancio annuale;
6) deliberazione sul conto amministrativo e sul bilancio
contabile.
§4 Le decisioni sono prese all’unanimità dei
rappresentanti dei membri presenti.
§5 L’Assemblea delibera validamente solo sulle questioni
poste
all’ordine del giorno.
Articolo 17.3
Competenze
§1 L’Assemblea:
1) stabilisce le linee di intervento prioritarie
necessarie alla
definizione del programma di lavoro annuale che dovrà in
seguito essere preparato dal segretario esecutivo;
2) adotta il programma di lavoro annuale preparato dal
segretario
esecutivo;
3) fissa la quota del contributo finanziario dei membri,
conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto;
4) adotta il bilancio annuale, conformemente
all’articolo 11.1 del
Regolamento comunitario n. 1082/2006 ed alle
disposizioni del codice generale delle collettività
territoriali;
5) delibera sul conto amministrativo e sul bilancio
contabile
presentato ogni anno dal Presidente, conformemente
all’articolo 17.2 del presente statuto;
6) designa il Presidente e il Vice Presidente, scelti
tra i suoi membri
in conformità alle disposizioni dell’articolo 18.1 del
presente statuto;
7) prende le decisioni necessarie al funzionamento del
GECT , escluse le competenze del Presidente;
8) designa l’organismo indipendente di audit esterno.
§1 Se necessario, l’Assemblea:
1) convalida il profilo professionale del segretario
esecutivo e decide circa la scelta e la revoca del
segretario esecutivo;
2) convalida gli altri profili professionali e la scelta
del personale,
su proposta del segretario esecutivo, a partire dalla
sua nomina in ruolo;
3) convalida l’organigramma, in cui è garantita la
rappresentanza dei due Stati membri;
4) approva le convenzioni ed i contratti che stipula il
GECT ed
autorizza il Presidente del GECT a firmare queste
convenzioni e contratti;
5) può demandare al Presidente la firma delle
convenzioni e dei contratti stipulati dal GECT il cui
importo è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse;
6) delibera in ordine alla modifica della Convenzione e
dello Statuto
conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto;
7) adotta e modifica il regolamento interno;
8) approva il ricorso al prestito e le modalità di
rimborso,
conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto, ed
autorizza il
Presidente a firmare il prestito;
9) nomina una commissione di gara conformemente
all’articolo 28 del presente Statuto;
10) nomina una commissione per la selezione del
personale in cui sia garantita la rappresentanza dei due
Stati membri;
11) definisce le modalità di associazione a titolo
consultivo delle seguenti categorie:
o gli enti locali e gli organismi transfrontalieri,
o i rappresentanti della società civile;
12) organizza una o più riunioni tematiche dei
Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori
delle regioni italiane;
13) può demandare al Presidente la rappresentanza del
GECT in giudizio nel rispetto delle condizioni che
questa determina;
14) delibera in ordine all’estinzione del GECT
conformemente all’articolo 17.2 del presente Statuto.
Articolo 17.4
Riunioni dell’Assemblea
§1 Il numero delle riunioni annuali è fissato a un
minimo di due.
§2 L’Assemblea è convocata dal Presidente oppure su
richiesta di almeno tre membri, di cui almeno il
rappresentante di un membro francese e di un membro
italiano.
Articolo 18
Presidente e Vice Presidente
Articolo 18.1
Designazione
§1 Il Presidente ed il Vice Presidente del GECT sono
designati tra i
rappresentanti dei membri dell’Assemblea del GECT per un
mandato di 6 mesi.
§2 La presidenza è esercitata a turno tra tutte le
regioni.
§3 Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso
di impedimento.
§4 Alla conclusione del suo mandato, il Vice Presidente
diventa
Presidente del GECT .
§5 L’Assemblea procede alla designazione di un nuovo
Vice presidente.
§6 In caso di defezione del Presidente del GECT , egli è
sostituito dal Vice Presidente del GECT fino a nuova
elezione del Presidente della regione che garantisce la
presidenza del GECT .
Articolo 18.2
Competenze
§1 Il Presidente esercita le funzioni di direttore ai
sensi dell’articolo
10. 1 b) del Regolamento comunitario n. 1082/2006:
rappresenta il GECT ed agisce a nome e per conto di
questo.
§2 Di sua iniziativa, il Presidente:
1) propone il luogo di svolgimento delle riunioni
dell’Assemblea;
2) prepara le riunioni dell’Assemblea e stabilisce in
particolare
l’ordine del giorno dell’Assemblea;
3) convoca i rappresentanti dei membri alle riunioni
dell’Assemblea;
4) presiede l’Assemblea del GECT ;
5) presenta all’Assemblea il bilancio, il programma di
lavoro, il conto amministrativo e il rapporto annuale
che accompagna il conto amministrativo;
6) firma i verbali delle riunioni dell’Assemblea;
7) è l’ordinatore delle spese e prescrive l’esecuzione
delle entrate del GECT ;
8) se necessario, organizza una o più riunioni tematiche
dei
Vicepresidenti delle regioni francesi e degli Assessori
delle regioni italiane.
§3 Dietro parere dell’Assemblea, il Presidente ne attua
le decisioni, ed in particolare :
1) nomina il segretario esecutivo;
2) firma le convenzioni e i contratti stipulati dal GECT
il cui importo
è pari o superiore a 90 000 euro al netto delle tasse;
3) firma i prestiti;
4) rappresenta il GECT presso le istanze europee,
nazionali, regionali o di qualsiasi altro organismo, in
seguito a concertazione. Rende conto della sua attività
in ogni riunione dell’Assemblea.
§3 Su delega dell’Assemblea, il Presidente:
1) firma le convenzioni e i contratti stipulati dal GECT
il cui importo
è inferiore a 90 000 euro al netto delle tasse, 2)
rappresenta il GECT in giudizio.
Nei due casi sopra citati, il Presidente riferisce
all’Assemblea durante ogni riunione delle decisioni che
ha assunto.
Articolo 19
Comitato di pilotaggio
§1 Il Comitato di pilotaggio è composto da un
rappresentante tecnico per ogni Regione aderente.
§2 Il Comitato di pilotaggio assiste l’Assemblea
nell’attuazione degli
obiettivi e delle missioni del GECT di cui agli articoli
6 e 7 della
Convenzione e del presente Statuto.
Articolo 20
Segretario esecutivo
§1 Il segretario esecutivo assicura il funzionamento del
GECT .
§2 Il segretario esecutivo dirige il personale del GECT
e partecipa al
suo reclutamento conformemente alle disposizioni
dell’articolo 21 del presente Statuto e in conformità
con la scelta dell’Assemblea.
§3 Il segretario esecutivo prepara il programma di
lavoro annuale sulla base delle linee di intervento
prioritarie stabilite dall’Assemblea.
§4 Il segretario esecutivo assiste il Presidente
nell’esercizio delle sue funzioni.
§5 Il Presidente può demandare una parte delle sue
funzioni al
segretario esecutivo nel rispetto del diritto interno
che regola il GECT .
§6 Il segretario esecutivo rende conto della propria
attività al
Presidente.
§7 La delega termina con il mandato del Presidente.
Articolo 21
Personale
§1 Il GECT può impiegare direttamente del personale,
avvalersi della messa a disposizione o del distacco in
conformità con quanto disposto dal regime dei “syndicats
mixtes” regolati dagli articoli L5721-1 e seguenti del
codice generale delle collettività territoriali e
secondo le leggi italiane relative.
2) La commissione per la selezione del personale attuata
dall’Assemblea, come stabilito dall’articolo 17.2 10)
del presente Statuto, è incaricata di valutare le
candidature da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
Articolo 22
Risorse del GECT
Le risorse del GECT sono costituite da:
1) i contributi annuali versati dai membri, stabiliti
dall’Assemblea;
2) gli aiuti e le sovvenzioni pubbliche nazionali o
europee accordati al GECT ;
3) i lasciti e le donazioni;
4) i prestiti;
5) qualsiasi altra entrata conforme al diritto interno
che si applica al
GECT .
Articolo 23
Modalità di partecipazione finanziaria dei membri
§1 Ogni membro finanzia il GECT .
§2 Il contributo annuale dei membri si basa sul
principio di uguaglianza tra le cinque Regioni.
§3 Il contributo di ciascun membro è fissato nella
misura di un quinto del bilancio annuale.
§4 I membri iscrivono nei loro bilanci l’importo
necessario a coprire il contributo annuale.
§5 Ciascun contributo è versato in una soluzione.
§6 In caso di ammissione o recesso nel corso dell’anno
civile, il
contributo annuale verrà considerato dovuto per tutto
l’anno.
Articolo 24
Prestiti
§1 Il GECT può ricorrere al prestito nel rispetto delle
disposizioni
applicabili a ciascun membro circa le relative
condizioni di ricorso al
prestito.
§2 L’Assemblea approva il ricorso al prestito e le
modalità di rimborso, all’unanimità dei cinque
rappresentanti dei membri componenti l’Assemblea del
GECT .
Articolo 25
Norme applicabili in materia di bilancio e contabilità
§1 Il GECT adotta un bilancio annuale, sottoposto
all’approvazione
dell’Assemblea, che comporta, in particolare, un foglio
relativo al
funzionamento e, ove necessario, un foglio operativo in
conformità con le disposizioni di cui all’articolo 11. 1
del Regolamento comunitario n. 1082/2006.
§2 In conformità alle disposizioni di cui all’articolo
11. 2 del
Regolamento comunitario 1082/2006, la stesura dei conti
del GECT e del rapporto annuale che li accompagna, così
come il controllo e la pubblicazione di tali conti, sono
regolati dalle leggi dello Stato membro in cui il GECT
ha la propria sede.
§3 La contabilità è tenuta secondo le regole della
contabilità pubblica francese.
§4 I documenti di bilancio sono trasmessi alle Regioni
italiane facenti parte del GECT , nel rispetto di una
presentazione conforme alle regole contabili dei due
Paesi.
§5 Sono applicabili al GECT le disposizioni dei capitoli
II e VII del
titolo uno del libro VI della prima parte del codice
generale delle
collettività territoriali relative al controllo del
bilancio e al contabile
pubblico.
§6 Le funzioni di contabile del GECT sono esercitate dal
tesoriere
designato dal decreto prefettizio di costituzione del
GECT .
Articolo 26
Responsabilità dei membri
§1 I membri sono responsabili dei debiti del GECT di
qualsiasi natura essi siano, quando le risorse del GECT
stesso sono insufficienti a onorare gli impegni, come
previsto dall’articolo 12.2 del Regolamento comunitario
n. 1082/2006.
§2 La quota di ciascun membro è fissata
proporzionalmente al suo
contributo.
Articolo 27
Appalti pubblici
Relativamente agli appalti pubblici, il GECT applica il
codice francese.
Articolo 28
Commissione di gara
L’Assemblea nomina una commissione di gara come previsto
all’articolo 22 dell’Accordo sugli appalti pubblici
francese, in cui è garantita la rappresentanza dei due
Stati membri.
Articolo 29
Procedura di modifica dello Statuto
§1 La Convenzione è modificata in seguito a decisione
assunta
all’unanimità dei cinque rappresentanti dei membri
componenti l’Assemblea del GECT .
§1 Il Regolamento comunitario n. 1082/2006 prevede che
qualsiasi modifica sostanziale dello statuto debba
essere approvata dagli Stati membri.
§2 Le modifiche sostanziali dello Statuto sono quelle
che comportano, direttamente o indirettamente, una
modifica della Convenzione.
Articolo 30
Controversie
Le controversie risultanti dall’applicazione del
presente Statuto sono di competenza del tribunale
amministrativo del luogo in cui il GECT ha la sua sede.
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