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Legge regionale 12 marzo 2009, n. 7
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2
(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo in attuazione della
normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno
della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree
sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta
turistica). |
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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 26
gennaio 2009, n. 2)
1. All’articolo 27, comma 4, della legge regionale 26
gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in
attuazione della normativa nazionale vigente ed
interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di
sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di
risalita e dell’offerta turistica) dopo le parole "Ogni
deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata
in forma scritta dal gestore" è aggiunta l’espressione
"o individuata con successivo provvedimento della Giunta
regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la
commissione consiliare competente".
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 2/2009)
1. All’articolo 28, comma 8, della l.r. 2/2009 dopo le
parole "Nel caso in cui simili percorsi interferiscano
con le piste da sci, l’autorizzazione è rilasciata dal
comune, previa concertazione con il gestore delle
piste", l’espressione "e limitatamente agli orari di
chiusura delle stesse" è sostituita dall’espressione
"secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al
comma 9".
ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 2/2009)
1. All’articolo 30, comma 2, della l.r. 2/2009 dopo le
parole "I soggetti che praticano lo sci alpinismo ed il
freeride" è aggiunta l’espressione ", al di fuori
dell’area sciabile,".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 2/2009 è
aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di
cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con
successivo provvedimento deliberativo, sentita la
Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 11 e
la commissione consiliare competente.".
ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 49 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 2/2009 è
sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3,
lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.".
ARTICOLO 5
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 47, comma 2,dello Statuto ed entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 marzo 2009
Mercedes Bresso
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