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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Capo I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 1
(Autorizzazione all’utilizzo delle disponibilità di
fondi regionali presso l’ARPEA)
1. Per fronteggiare temporanee carenze di cassa di
singole assegnazioni o nelle more dell’accredito di
somme assegnate dall’Unione europea, dallo Stato o dalla
Regione, la Giunta regionale, fatta salva
l’effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni
stesse, può autorizzare l’agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad utilizzare le
disponibilità di cassa delle assegnazioni di provenienza
regionale. Le disponibilità trasferite sono
tempestivamente reintegrate al venir meno della carenza
di cassa.
ARTICOLO 2
(Finanziamento del Programma FEP 2007-2013)
1. È adottato il piano finanziario del Fondo europeo per
la pesca (FEP) per il periodo di programmazione
2007-2013, di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
per la pesca, come da tabella riportata nell’allegato A
alla presente legge.
2. Il cofinanziamento della quota regionale è definito
per il periodo di programmazione 2007-2013 in 119.524,20
euro, come indicato nell’allegato A.
ARTICOLO 3
(Finanziamento di progetti di servizio civile)
1. La Regione valorizza, sostiene e promuove il servizio
civile quale espressione della difesa non armata della
patria attraverso attività di impegno sociale e di
solidarietà e quale contributo alla formazione civica,
sociale, culturale e professionale dei giovani
concorrendo con proprie risorse finanziarie all’avvio di
giovani al servizio civile nazionale su progetti
approvati degli enti accreditati all’albo regionale del
servizio civile, e contribuendo alla realizzazione di
progetti sperimentali di servizio civile regionale.
2. I criteri di assegnazione delle risorse finanziarie
all’Ufficio nazionale per il servizio civile e dei
contributi per la realizzazione di progetti sperimentali
di servizio civile regionale sono determinati dalla
Giunta regionale sentito il parere della competente
commissione consiliare.
3. Per l’erogazione dei fondi di cui al comma 1 è
previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in
termini di competenza e di cassa, iscritto nell’ambito
dell’unità previsionale di base (UPB) DB19041 del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009,
unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
4. Alla copertura degli oneri per il biennio 2010-2011
si fa fronte con le risorse finanziarie individuate
secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile
della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per
l’anno 2003).
ARTICOLO 4
(Finanziamento di interventi a favore del comune di
Predosa)
1. La Regione cofinanzia l’eliminazione, con
realizzazione di opere sostitutive, di tre passaggi a
livello situati nel Comune di Predosa (AL) al fine di
migliorare la viabilità e l’assetto urbano del
territorio interessato.
2. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti
con il soggetto attuatore Rete Ferroviaria Italiana
s.p.a..
3. All’onere derivante dall’attuazione degli interventi
di cui al comma 1, previsto in 3.000.000,00 euro per
l’anno finanziario 2011, in termini di competenza, si fa
fronte con le disponibilità della UPB DB09012 del
bilancio pluriennale 2009-2011.
ARTICOLO 5 (Disposizioni in materia di IRAP)
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge
regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno
dell’editoria piemontese e dell’informazione locale),
come sostituita dall’articolo 28 della legge regionale
30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2008 e disposizioni
finanziarie), è sostituita dalla seguente:
"d) riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire
dall’anno 2009;".
ARTICOLO 6
(Autorizzazioni di cassa)
1. Le previsioni in termini di cassa sono modificate
secondo il prospetto di cui all’allegato B.
2. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa,
determinato dall’articolo 8 della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 36 (Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni
finanziari 2009-2011) in 100.000.000,00 euro, è
rideterminato in 400.000.000,00 euro ed è iscritto nella
UPB DB09011 del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2009.
ARTICOLO 7
(Spese obbligatorie e d’ordine)
1. L’elenco 1 del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2009 di cui all’articolo 5 della l.r.
36/2008 è integrato con il capitolo di spesa n. 177017
denominato "Contributi per le attività della società
consortile per l’iternazionalizzazione (art. 2 della
l.r. 13/06)" della UPB SB01051 del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009.
ARTICOLO 8
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. L’importo del mutuo assistito da garanzia
fidejussoria concessa nell’interesse della SCR Piemonte
s.p.a. a favore della Cassa depositi e prestiti, di cui
all’elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della
spesa di cui all’articolo 6 della l.r. 36/2008, è
definito in 259.000.000,00 euro.
ARTICOLO 9
(Variazioni di bilancio)
1. Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa
del bilancio per l’anno finanziario 2009 di cui alla
l.r. 36/2008, sono inserite le variazioni in termini di
competenza e di cassa di cui all’allegato C.
ARTICOLO 10
(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 7/2001 è
aggiunto il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
individua tra gli atti concernenti i capitoli denominati
’Acquisto di beni e servizì, ’Trasferimenti correntì e
’Trasferimenti in conto capitale quelli per i quali il
parere di regolarità contabile ed amministrativa è
obbligatorio ai fini dell’esecutività dell’atto.".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 7/2001 è
inserito il seguente:
"1 bis. L’Ufficio di Presidenza, nel predisporre il
bilancio del Consiglio regionale secondo quanto previsto
dal comma 1, individua annualmente, nell’ambito delle
risorse necessarie al funzionamento complessivo
dell’organo, la spesa per il proprio personale,
consentita nel limite massimo desumibile dalla completa
copertura della dotazione organica, che concorre insieme
alle altre a determinare il fabbisogno di cui
all’articolo 42, comma 4.".
ARTICOLO 11
(Contributi regionali per alluvionati)
1. Al fine di concorrere al ripristino dei danni causati
dagli eventi alluvionali dell’aprile 2009 la Regione
eroga contributi ai privati per le abitazioni e le
attività economico-produttive danneggiate da allagamenti
o frane, a titolo di acconto in anticipo sui
finanziamenti nazionali.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le
disposizioni attuative per la tempestiva erogazione di
quanto previsto al comma 1.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa di 4.000.000,00 euro, in termini di competenza
e di cassa, nell’ambito dell’UPB DB14042 del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009, a cui si fa
fronte, riducendo di pari importo, la dotazione
finanziaria dell’UPB DB09012 del bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2009.
ARTICOLO 12
(Finanziamenti di rilocalizzazione)
1. Al fine di consentire il pagamento dei contributi
agli interessi relativi al primo anno di preammortamento
dei finanziamenti di rilocalizzazione previsti
dall’articolo 4 quinquies, comma 1, del decreto legge 19
maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire
e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio
nazionale, nonché interventi in materia di protezione
civile, ambiente e agricoltura), convertito con
modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dei
finanziamenti integrativi di cui all’articolo 23
quinquies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273
(Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti
disposizioni urgenti), convertito con modificazioni
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è autorizzata per
l’anno 2009 la spesa di 5.000.000,00 euro.
2. Le modalità attuative del provvedimento verranno
definite dalla Giunta regionale con successivo atto.
ARTICOLO 13
(Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 25
giugno 2008, n. 18)
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25
giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell’editoria
piemontese e dell’informazione locale) è sostituito dal
seguente:"1. I termini per la presentazione delle
domande di contributo sono fissati
con delibera di Giunta regionale che ne dispone
annualmente le modalità ed i tempi sulla base del
bilancio regionale.".
Capo II.
PARTECIPAZIONI REGIONALI
ARTICOLO 14
(Partecipazione della Regione alla Pracatinat s.c.p.a.)
1. Al fine di dare impulso a strategie ed iniziative nel
campo dell’educazione, della sensibilizzazione,
dell’informazione e della formazione in materia
ambientale, la Regione partecipa, con la sottoscrizione
di una quota azionaria pari a 750.000,00 euro, alla
società consortile per azioni a totale partecipazione
pubblica Pracatinat s.c.p.a. .
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti
necessari e connessi all’acquisizione della
partecipazione.
3. Per la sottoscrizione delle azioni della società di
cui al comma 1, allo stanziamento iscritto nella UPB
SB01042 del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2009, pari alla somma di 750.000,00 euro, in
termini di competenza e di cassa, si provvede,
nell’esercizio finanziario 2009, con la dotazione
finanziaria della UPB DB09012 del bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2009.
4. Al finanziamento delle spese relative al versamento
dei contributi consortili, si provvede, a partire
dall’anno finanziario nel quale i contributi sono
richiesti, con le dotazioni finanziarie della UPB
DB10011 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011.
ARTICOLO 15
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge
regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della
Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte
spa). Soppressione dell’Agenzia regionale delle strade
del Piemonte - (ARES - Piemonte)), è sostituita dalla
seguente:
"a) la redazione dei documenti preliminari alla
progettazione e di studi di fattibilità delle opere di
interesse, nonché, previa autorizzazione della Giunta
regionale, le ulteriori fasi di progettazione e la
direzione dei lavori;".
Capo III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA
Sezione I.
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 479/2008
ARTICOLO 16
(Ambito di applicazione)
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V
del regolamento (CE) n. 479/2008 della Commissione del
29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ed al titolo IV del regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008,
recante le relative disposizioni di applicazione, la
Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni
amministrative relativi alle superfici vitate impiantate
abusivamente.
2. Ai fini della presente sezione per superfici vitate
impiantate abusivamente si intendono le superfici
impiantate a partire dal 1 aprile 1987 senza disporre
dei corrispondenti diritti di impianto.
3. La presente sezione non si applica alle superfici
vitate impiantate abusivamente già regolarizzate ai
sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo.
ARTICOLO 17
(Superfici vitate impiantate abusivamente dopo il 31
agosto 1998)
1. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 479/2008, il produttore ha l’obbligo
di estirpare a sue spese le superfici vitate,
abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998.
L’estirpazione non fa sorgere i corrispondenti diritti
di impianto.
2. Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1 del
regolamento (CE) n. 555/2008, per le superfici vitate
impiantate abusivamente, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di 12.000,00 euro ad ettaro,
proporzionale alla superficie vitata abusiva.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è
nuovamente applicata ogni dodici mesi decorrenti dalle
date di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 555/2008 fino a che il produttore
non provveda all’obbligo di estirpazione.
ARTICOLO 18
(Superfici vitate impiantate abusivamente fino al 31
agosto 1998)
1. Le superfici vitate, impiantate abusivamente, sino al
31 agosto 1998, senza disporre dei corrispondenti
diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1493/1999, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009,
ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 479/2008.
2. Il produttore regolarizza la superficie vitata,
previa richiesta alla provincia competente per
territorio, mediante il versamento di una somma pari a
10.000,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie
vitata abusiva.
3. Il produttore iscrive le superfici vitate
regolarizzate nello schedario viticolo, di cui
all’articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008, che è
inserito nell’anagrafe agricola unica del Piemonte,
istituita dall’articolo 28 della legge regionale 21
aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006).
4. Ai sensi dell’articolo 55, paragrafi 1 e 3 del
regolamento (CE) n. 555/2008, l’omessa regolarizzazione
delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta:
a) l’obbligo del produttore di estirpare le superfici
vitate abusive a sue spese;
b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
di 12.000,00 euro ad ettaro, proporzionale alla
superficie vitata abusiva. La sanzione è applicata ogni
dodici mesi fino all’adempimento dell’obbligo di
estirpazione a decorrere dal 1 luglio 2010.
ARTICOLO 19
(Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle
uve)
1. Ai sensi dell’articolo 87 del regolamento (CE) n.
479/2008, nelle more dell’adempimento dell’obbligo di
estirpazione di cui all’articolo 17, comma 1 ed
all’articolo 18, comma 4, o nelle more della
regolarizzazione di cui all’articolo 18, comma 2, le uve
ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono essere
destinati:
a) alla vendemmia verde di cui all’articolo 12,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 a spese
del produttore;
b) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha
una superficie inferiore a 0,1 ettaro;
c) alla messa in circolazione, solo a fini di
distillazione a spese del produttore.
2. Il produttore comunica ogni anno alla provincia
competente territorialmente l’intenzione di ricorrere
alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le
indicazioni della Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 20.
3. Trascorsi trenta giorni dalla fine della campagna
viticola, il produttore soggiace alla sanzione
amministrativa pecuniaria di 3.000,00 euro per ettaro,
proporzionale alla superficie vitata abusiva, qualora:
a) non abbia presentato il contratto di distillazione
alla provincia competente per territorio;
b) il contratto presentato non copra l’intera produzione
quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di
produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001
della Commissione del 28 giugno 2001, di applicazione
del regolamento (CE) n. 1493/1999;
c) non abbia comunicato alla provincia competente per
territorio l’intenzione di procedere alla vendemmia
verde;
d) non abbia eseguito la vendemmia verde in maniera
completa riducendo a zero la resa della relativa
superficie.
ARTICOLO 20
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, sentito il parere della
competente commissione consiliare, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con
apposita deliberazione individua:
a) le modalità procedurali di attuazione dell’articolo
17;
b) i termini e le modalità per la procedura di
regolarizzazione di cui all’articolo 18;
c) i termini e le modalità per la procedura di cui
all’articolo 19.
ARTICOLO 21
(Funzioni delle province)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente
sezione sono accertate dalle province territorialmente
competenti che provvedono altresì all’irrogazione delle
sanzioni amministrative ed all’introito dei relativi
proventi, i quali concorrono a migliorare la gestione
delle attività in materia vitivinicola.
2. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente
sezione si applicano le disposizioni di cui al capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).
Sezione II.
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
ARTICOLO 22
(Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale
12 ottobre 1978, n. 63)
1. L’articolo 22 della legge regionale 12 ottobre 1978,
n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e
foreste), è sostituito dal seguente:
"Art. 22. (Comitato consultivo regionale per la
vitivinicoltura)
1. Al comitato consultivo regionale per la
vitivinicoltura sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di
riconoscimento delle denominazioni di origine
controllate e controllate e garantite dei mosti e dei
vini ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;
b) esprimere pareri facoltativi a richiesta della Giunta
regionale relativamente alle materie del settore
viticoloenologico ed in particolare:
1) programmazione degli impianti viticoli;
2) miglioramento delle produzioni, ricerca scientifica e
relativa divulgazione in campo applicativo, dei
risultati ottenuti;
3) istruzione specializzata viticoloenologica;
4) propaganda ed informazione tecnico-legislative;
5) attività promozionali;
6) nomina delle commissioni per l’esame organolettico
dei vini D.O.C. previste ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale.
2. Il comitato è composto:
a) dall’Assessore regionale all’agricoltura, o da un suo
delegato, che lo presiede;
b) dal Direttore del C.R.A - Centro di Ricerca per
l’Enologia di Asti;
c) dal Preside dell’Istituto statale tecnico agrario
specializzato per la viticoltura e l’enologia di Alba;
d) da un rappresentante per ciascuna provincia;
e) da un funzionario dell’Ispettorato Centrale per il
Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del
M.I.P.A.A.F. operante nella regione;
f) da tre docenti della Facoltà di Agraria
dell’Università degli studi di Torino;
g) da due rappresentanti dell’Unione regionale delle
Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
h) da un rappresentante dell’Istituto di Virologia
Vegetale - Unità staccata Viticoltura del C.N.R.;
i) da tre rappresentanti per ognuna delle organizzazioni
professionali regionali dei coltivatori diretti
maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti
di cui al successivo articolo 46, primo comma;
j) da due rappresentanti delle organizzazioni
cooperativistiche maggiormente operative;
k) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni
dei produttori vitivinicoli a carattere regionale in
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46,
primo comma;
l) da tre rappresentanti dei consorzi volontari di
tutela dei vini a denominazione di origine di cui alla
legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle
denominazioni d’origine);
m) da un rappresentante degli industriali del settore;
n) da un rappresentante della associazione enotecnici
italiani;
o) da tre esperti nominati dalla Giunta regionale.
3. Il comitato è istituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale su designazione dei soggetti di
cui al comma 2 e dura in carica tre anni; esso svolge le
sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato.
4. Le sostituzioni di membri del comitato sono
effettuate dall’Assessore all’agricoltura su richiesta
del soggetto che aveva designato il membro da
sostituire.
5. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di
almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi
quando sono adottati con il voto della maggioranza dei
presenti.
6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da
un funzionario regionale designato dall’Assessore
all’agricoltura alle funzioni di segretario.
7. Il comitato si riunisce normalmente presso
l’Assessorato regionale all’agricoltura.
8. La partecipazione al comitato da parte di tutti i
componenti è a titolo gratuito.
2. Il comitato di cui all’articolo 22 della l.r. 63/1978
attualmente in carica è rinnovato nella composizione e
secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo 22, come sostituito dal presente articolo,
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge.".
ARTICOLO 23
(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70)
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 4
settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
le parole "a condizione di reciprocità" sono sostituite
dalle seguenti "della Regione Piemonte".
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 70/1996 è
inserito il seguente:
"4 bis. La fauna oggetto di caccia catturata in dette
zone, per motivate ragioni, può essere destinata ad
ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini
(CA) di altre Regioni previa autorizzazione della Giunta
regionale.".
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 13 della l.r. 70/1996
sono inseriti i seguenti:
"10 bis. Per le zone previste ai punti a) e b) del comma
5, la superficie può essere derogata per esigenze legate
all’attività della cinofilia, sentiti gli ATC e CA
interessati.
10 ter. Le zone previste al comma 5 possono essere
recintate e suddivise anche in subaree di superficie
inferiore.".
4. Il primo capoverso del comma 14 dell’articolo 13
della l.r. 70/1996 è sostituito dal seguente:
"14) Nella caccia di selezione agli ungulati, per i
recuperi dei capi feriti e per l’abbattimento selettivo
dei capi defedati è consentito l’uso dei cani da
traccia, purchè abilitati in prove di lavoro da enti
preposti, individuati dalla Giunta regionale secondo le
disposizioni dettate dalla stessa, che disciplina
altresì le modalità per il rilascio dell’abilitazione ai
conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione
e superamento di una prova d’esame.".
5. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 70/1996 è
sostituito dal seguente:
"4. L’allevatore è tenuto ad applicare, ai capi presenti
in allevamento, un contrassegno inamovibile indicante il
numero di autorizzazione dell’allevamento.".
6. Dopo l’articolo 22 della l.r. 70/1996 è inserito il
seguente:
"Art. 22 bis.(Commercio di fauna selvatica)
1. La fauna selvatica abbattuta, utilizzabile per fini
alimentari nel rispetto delle vigenti norme sanitarie,
può essere commercializzata nel rispetto dei criteri
generali fissati dalla Giunta regionale, sentito il
parere della competente commissione consiliare.
2. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente
dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile
non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 1.
7. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 28 della
l.r. 70/1996 i numeri "50 e 51", sono sostituiti dai
seguenti ’’56 e 57’’.
8. Al comma 11 dell’articolo 30 della l.r. 70/1996 dopo
le parole "tra il 1 aprile e la data di chiusura della
caccia", sono aggiunte, infine, le seguenti "fatta salva
la possibilità di proroga fino al 31 luglio per motivate
esigenze ambientali, climatiche e gestionali, previa
istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta
regionale, sentito l’istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)".
9. Al comma 5 dell’articolo 39 della l.r. 70/1996 le
parole "mediante perforazione", sono sostituite dalle
seguenti in modo indelebile.".
10. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 49 della
l.r. 70/1996 è sostituita dalla seguente:
"c) usare più di due cani per cacciatore e più di
quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia
al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta
specializzata per i quali l’ente nazionale cinofilia
italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di
idoneità.".
11. La lettera t) del comma 1 dell’articolo 49 della
l.r. 70/1996 è sostituita dalla seguente:
"t) commerciare esemplari vivi di specie di fauna
selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non
munita di contrassegno inamovibile;".
ARTICOLO 24
(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n.
21)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 della legge
regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di
bonifica e d’irrigazione), è aggiunto il seguente:
"2 bis. Agli organismi gestori dei canali demaniali di
irrigazione di cui all’articolo 50 ed ai consorzi
gestori dei comprensori irrigui istituiti ai sensi
dell’articolo 44, la Giunta regionale può concedere i
contributi previsti dalla lettera a) del comma 1
dell’articolo 52 per interventi improcrastinabili
necessari a ripristinare la funzionalità del servizio
irriguo, a prevenirne possibili interruzioni ovvero per
la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue.".
ARTICOLO 25
(Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale
25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio
obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei
rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed
industrie alimentari), come sostituito dall’articolo 2
della legge regionale 26 giugno 2003, n. 11, è aggiunto
il seguente:
"1 bis. Qualora l’aiuto per il ritiro dei capi morti sia
riservato allo strumento assicurativo, l’adesione alla
polizza individuata dal consorzio, a seguito di
procedure di aggiudicazione conformi alla normativa
comunitaria, è obbligatoria per i soggetti tenuti a
consorziarsi di cui all’articolo 2, comma 2.".
ARTICOLO 26
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n.
37)
1. Il comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 29
dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna
acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione
della pesca), è sostituito dal seguente:
"4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle
soprattasse di cui al comma 1 per l’esercizio della
pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di
anni 14 e con età superiore ai 65.".
Capo IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE, ECONOMIA MONTANA E
COLLINARE
ARTICOLO 27
(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 10
febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica
delle foreste) è sostituito dal seguente:
"3. La Regione provvede direttamente alla gestione del
proprio patrimonio silvo-pastorale e delle strutture
vivaistiche, anche avvalendosi del personale addetto ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria da essa dipendente. La gestione del
patrimonio silvo-pastorale regionale può essere altresì
concessa a soggetti pubblici o privati per le finalità
di cui al comma 2.".
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 4/2009
sono inseriti i seguenti:
"3 bis. I beni immobili facenti parte del patrimonio
silvo-pastorale regionale possono essere oggetto di
concessione a soggetti pubblici o privati,
compatibilmente con le finalità previste dal comma 2.
3 ter. La Regione può provvedere direttamente, anche
avvalendosi del personale dipendente di cui al comma 3,
all’esecuzione di opere di manutenzione sui seguenti
beni:
a) patrimonio silvo-pastorale di proprietà di altri
soggetti pubblici o di interesse pubblico;
b) viabilità silvo-pastorale di proprietà di soggetti
pubblici o di interesse pubblico;
c) parchi, giardini e aree attrezzate di proprietà
pubblica o di interesse pubblico.".
3. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 4/2009 le
parole: "Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico,
tale compensazione assolve anche alle finalità previste
dall’articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n.
45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in
terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici -
abrogazione della legge regionale 12 agosto 1981, n.
27)" sono soppresse.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 4/2009 è
inserito il seguente:
"4 bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico,
la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle
finalità previste dall’articolo 9 della l.r. 45/1989 e
comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L’entità
della compensazione è conseguentemente ridotta per le
modifiche o le trasformazioni di superfici forestali
gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti
dall’articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989.".
5. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 33 della l.r.
4/2009 è sostituita dalla seguente:
"e) un rappresentante della cooperazione agricola;".
6. Il comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 4/2009 è
abrogato.
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 4/2009,
sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 16, quantificati per l’esercizio
finanziario 2009 in 17.000.000,00 euro, in termini di
competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse
finanziarie iscritte nell’ambito delle UPB DB14191 per
9.500.000,00 euro e DB14192 per 7.500.000,00 euro, unità
che presentano le necessarie coperture finanziarie.
2 ter. Agli oneri di cui al comma 2 bis, per il biennio
2010-2011, si fa fronte annualmente secondo le modalità
previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e
dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.".
ARTICOLO 28
(Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 19)
1. All’articolo 30 della legge regionale 1° luglio 2008,
n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2
luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla
montagna"), come modificata dalla l.r. 28/2008, prima
del comma 1, è inserito il seguente:
"01. Il numero 2) della lettera a) del comma 1
dell’articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal
seguente:
’’2) il 70 per cento in proporzione alla superficie
delle zone montane, all’altimetria delle stesse e alla
classificazione di cui all’articolo 4; la Giunta
regionale, sentito il parere della competente
commissione consiliare, stabilisce annualmente le
percentuali da assegnare ai parametri di ripartizione e
le modalità per la loro individuazione.’’".
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 19/2008
sono inseriti i seguenti:
"7 bis. Le disposizioni modificative dell’articolo 51,
comma 1, della l.r. 16/1999, di cui all’articolo 30,
comma 01 della presente legge si applicano a decorrere
dall’esercizio finanziario 2011.
7 ter. Nel caso in cui, in fase di prima applicazione
della legge, eventi soppravvenuti impediscano la
costituzione delle comunità montane secondo la
delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale prevista dall’articolo 3, comma 2,
della l.r.16/1999 come modificato dalla presente legge,
il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio
decreto i Presidenti uscenti Commissari per ciascuna
delle comunità montane di cui all’Allegato A alla
presente legge, attribuendo loro i poteri necessari a
garantire l’operatività degli enti.".
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 40 della
l.r. 19/2008 è inserita la seguente:
"e bis) il numero 2) della lettera a) del comma 1
dell’articolo 51;".
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 40 della l.r. 19/2008 è
inserito il seguente:
"8 bis. L’abrogazione del numero 2) della lettera a) del
comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/1999 decorre dal
1 gennaio 2011.".
ARTICOLO 29
(Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16)
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo
sviluppo dei territori e dell’economia collinare), prima
delle parole: "Sono beneficiari degli interventi
regionali della presente legge" sono inserite le
seguenti: "Fatta eccezione per quanto previsto
dall’articolo 9,".
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 16/2000 è
aggiunto il seguente:
"4 bis. Una quota non inferiore al 50 per cento delle
risorse del fondo riservate da ciascuna Comunità
collinare a spese di investimento deve essere destinata
alla realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dall’articolo 9, in aggiunta alle risorse
specificamente assegnate.".
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 16/2000 è
aggiunto il seguente:
"1 bis. Possono essere destinatari degli interventi di
cui al comma 1 i Comuni inclusi nella Comunità
collinare, indipendentemente dalla rispettiva
classificazione effettuata a norma dell’articolo 2.".
4. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 16/2000 sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: "La ripartizione
delle risorse avviene in proporzione al territorio
collinare di ciascuna Comunità.".
Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA, AMBIENTE E
TERRITORIO
ARTICOLO 30
(Autorizzazione alla costituzione o alla adesione a
fondi immobiliari)
1. Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di
individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la
realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
(Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione
dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea), la Giunta regionale, in coerenza con
gli atti di programmazione in materia di edilizia
sociale, è autorizzata ad aderire, fin dalla loro fase
costitutiva, ad uno o più:
a) fondi immobiliari di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
b) fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e
prestiti per finalità analoghe a quelle di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera a), del d.l. 112/2008;
c) fondi immobiliari promossi dalle fondazioni ex
bancarie;
d) fondi immobiliari promossi da investitori
istituzionali qualificati con il concorso di altri enti
pubblici e privati.
2. In presenza di una pluralità di richieste di adesione
a diversi fondi immobiliari, la Giunta regionale
privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e
risultati attesi, garantiscano nell’ordine:
a) il più efficace coordinamento con le politiche
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
b) il maggiore coinvolgimento della Regione nelle scelte
strategiche;
c) il minore impegno della Regione in termini
finanziari;
d) la permanente verifica degli interventi in itinere;
e) la maggiore dotazione economico-patrimoniale in
termini di dimensione del fondo immobiliare.
3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi
immobiliari che perseguano, anche indirettamente,
obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle
finalità di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri, quantificati in
complessivi 2.500.000,00 euro per l’esercizio
finanziario 2009, si fa fronte con le risorse destinate
alla programmazione del II biennio del Programma Casa:
10.000 alloggi entro il 2012 e allocate nella UPB
DB08032 del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2009.
ARTICOLO 31
(Sostegno all’educazione ambientale)
1. La Regione, nel quadro delle iniziative volte alla
salvaguardia ed all’educazione ambientale, promuove lo
sviluppo della tutela delle biodiversità e degli
ecosistemi. A tal fine concede un finanziamento di
100.000,00 euro per la realizzazione, presso il Centro
di educazione ambientale di Villa Paolina sita in Asti,
località Valmanera del progetto "Scuola di
biodiversità".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le
risorse finanziarie dell’UPB DB10011 del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009, unità che
presenta la necessaria copertura finanziaria.
ARTICOLO 32
(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28
maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di
rendimento energetico nell’edilizia) è sostituito dal
seguente:
"1. In armonia con la normativa vigente, presso la
Regione è istituito l’elenco dei professionisti
abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione
energetica al quale sono iscritti:
a) i tecnici che, alla data della presentazione della
domanda di iscrizione nell’elenco regionale, risultino
iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed
abilitati all’esercizio della professione relativa alla
progettazione di edifici ed impianti asserviti agli
edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi
attribuite dalla legislazione vigente;
b) i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione
della Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 1,
lettera f) e che, alla data della presentazione della
domanda di iscrizione nell’elenco regionale, abbiano
conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito
positivo, al corso di formazione, le cui modalità di
svolgimento sono disciplinate con la precitata
deliberazione.".
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 13/2007 è
abrogato.
3. Il comma 12 dell’articolo 20 della l.r. 13/2007 è
sostituito dal seguente:
"12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui
all’articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro
graduata sulla base della superficie utile
dell’edificio.".
4. Il comma 13 dell’articolo 20 della l.r. 13/2007, è
sostituito dal seguente:
"13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui
all’articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro graduata
sulla base della superficie utile dell’edificio.".
5. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r
13/2007, è sostituita dalla seguente:
"f) I titoli di studio tecnico-scientifici e le modalità
di svolgimento del corso di formazione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b);".
6. I commi 2 e 3 dell’articolo 21 della l.r. 13/2007
sono abrogati.
ARTICOLO 33
(Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco
Regionale La Mandria) è sostituita dalla seguente:
"a) un’area centrale classificata quale area attrezzata,
in ragione del patrimonio naturalistico connesso ai beni
immobili e mobili di rilevante interesse storico e
culturale e alle attrezzature ricettive funzionali
all’impiego del tempo libero presenti nel territorio
considerato;".
2. La porzione dell’area C di cui all’allegato
cartografico 3V2 del vigente Piano d’Area del Parco
regionale La Mandria, come delimitata nella planimetria
di cui all’allegato D alla presente legge e nella stessa
denominata C1, è classificata Zona di pre-Parco.
ARTICOLO 34
(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
1. Il comma 2 dell’articolo 63 della legge regionale 26
aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998),
come da ultimo modificato dall’articolo 39 della legge
regionale 10 febbraio 2009, n. 4, è sostituito dal
seguente:
"2. Sono, altresì, di competenza della Regione le
seguenti funzioni amministrative che richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale:
a) vincolo idrogeologico, modificazione della
perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni
ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:1) opere
sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di
compatibilità ambientale di cui all’articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale), di competenza dello Stato;
2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica
dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere
accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
3) interventi di cui all’articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382);
4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di
cui all’articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);
b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della
cartografia geologica e geotematica;
c) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi
della parte II, capo IV, sezione II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia);
d) rilascio di autorizzazioni ai sensi dell’articolo 61
del d.p.r. 380/2001;
e) espressione dei pareri di cui all’articolo 89 del
d.p.r. 380/2001;
f) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle
superfici forestali.".
ARTICOLO 35
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 9
agosto 1989, n. 45)
1. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 45/1989 le
parole ", o accedere a strutture agrituristiche" sono
soppresse.
Capo VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ED ASSISTENZA
ARTICOLO 36
(Adempimenti formativi degli operatori del settore
alimentare)
1. La Regione, nell’esercizio delle funzioni ad essa
spettanti ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della
Costituzione, disciplina gli adempimenti formativi degli
operatori del settore alimentare e del personale addetto
alla preparazione, produzione, manipolazione,
somministrazione, trasporto, deposito e vendita di
sostanze alimentari e di bevande.
2. Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, la Giunta
regionale disciplina con proprio regolamento le attività
di formazione e di aggiornamento del personale di cui al
comma 1, definendo in particolare:
a) le mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del
personale tenuto all’obbligo di cui al comma 1;
b) i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e
l’aggiornamento;
c) i soggetti esentati dalla formazione perché in
possesso di specifico titolo di studio;
d) i contenuti e le modalità di svolgimento della
formazione e dell’aggiornamento.
3. Per il mancato adempimento dell’obbligo formativo e
di aggiornamento previsto al comma 1 si applica
all’operatore del settore alimentare, come definito
all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
relativo a principi e requisiti generali della
legislazione alimentare, per ciascun addetto, la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo
6, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore).
ARTICOLO 37
(Cessione dei diritti di nuda proprietà di ASL, AO,
AOU)
1. Le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende
ospedaliere (AO) e le aziende ospedaliere universitarie
(AOU) della Regione possono richiedere alla Giunta
regionale l’autorizzazione a cedere in proprietà, ai
titolari del diritto di superficie, le aree comprese nei
piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n.
167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree
fabbricabili per l’edilizia economica e popolare),
ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per
l’edilizia residenziale pubblica; norme
sull’espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17/08/1942, n. 1150; 18/04/1962,
n. 167; 29/09/1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa
per interventi straordinari nel settore dell’edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata), già concesse
in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35,
quarto comma, della l. 865/1971.
2. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a
seguito di proposta da parte delle ASL, AO, AOU e di
accettazione da parte dei singoli proprietari degli
alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale
corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo
determinato ai sensi dell’articolo 31, comma 48, della
legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
ARTICOLO 38
(Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1987, n.
55)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale
5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori
di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984), come
sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 9
febbraio 2004, n. 2, è inserito il seguente:
"1 bis. In caso di aggregazione di più laboratori di
analisi già autorizzati ed accreditati, al nuovo
laboratorio risultante dall’aggregazione può essere
autorizzato un numero complessivo di punti di prelievo
pari a quelli in funzione all’atto della domanda di
aggregazione, ivi compresi i punti di prelievo presenti
nelle sedi operative che si prevede di chiudere.
L’eventuale trasferimento dei punti di prelievo
derivanti da una aggregazione è soggetta alla verifica
ai sensi dell’articolo 8 ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421).".
2. Il comma 3 dell’articolo 12 ed i commi 2, 3 e 4
dell’articolo 18 della l.r. 55/1987, relativi alla
Commissione tecnico-consultiva regionale, sono abrogati.
Sono parimenti soppressi i riferimenti alla Commissione
tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 18
contenuti negli articoli 7 comma 2, 9 comma 5, 14 comma
1, 15 comma 1, 17 comma 1 e 19 comma 3 della l.r.
55/1987.
ARTICOLO 39
(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1998, n. 10)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale
16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell’Agenzia
regionale per i servizi sanitari), è aggiunto il
seguente:
"4 bis. L’Agenzia regionale può istituire la figura del
vice direttore generale. Il vice direttore supporta il
direttore generale nelle attività organizzative,
gestionali e deliberative dell’Agenzia. È nominato dal
direttore generale, con provvedimento scritto e motivato
fra i responsabili delle aree, in possesso di una
esperienza almeno quinquennale di direzione in ambito
gestionale-sanitario nella pubblica amministrazione.".
2. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 10/1998, è
sostituito dal seguente:
"1. L’Agenzia ha una propria dotazione organica. Al
personale dell’Agenzia si applica, per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il
trattamento giuridico ed economico previsto per il
personale regionale. Il personale in servizio presso
l’Agenzia, con cinque anni di esperienza lavorativa in
posizione di comando, è tenuto ad esprimere opzione per
l’inquadramento in Agenzia o per il rientro nell’ente di
appartenenza.".
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 10/1998,
è inserito il seguente:
"1 bis. Il personale comandato, con meno di cinque anni
di attività lavorativa presso l’Agenzia, a richiesta
della stessa, può esercitare l’opzione di cui al comma
1. Per i restanti posti vacanti si attivano le ordinarie
procedure di mobilità e concorsuali.".
4. Non trovano più applicazione i commi 7, 8, 9, 10 e 11
dell’articolo 3 dello statuto dell’Agenzia regionale per
i servizi sanitari. Parimenti non trovano applicazione,
salvi i casi di particolare e comprovata necessità, i
commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 dello statuto.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, l’Agenzia regionale per i servizi
sanitari presenta alla Giunta regionale, per
l’approvazione, la proposta di statuto con definizione
della nuova dotazione organica.
6. Il vice direttore dell’Agenzia regionale per i
servizi sanitari, previsto al comma 4 bis dell’articolo
7 della l.r. 10/1998, come inserito dal presente
articolo, è nominato nei trenta giorni successivi
all’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 40
(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 23
aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007),
dopo le parole: "strutture residenziali per anziani"
sono inserite le seguenti: "e per minori".
ARTICOLO 41
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1993, n.
34)
1. L’articolo 15 della legge regionale 26 luglio 1993,
n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) è
sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Provvedimenti, sanzioni e vigilanza)
1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli
2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni
inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal
servizio veterinario della azienda sanitaria locale
(ASL), per assicurare il ripristino delle condizioni di
benessere; i costi relativi sono a carico del detentore
dell’animale.
2. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai
contravventori della legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per le violazioni delle norme di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera b) ed all’articolo 5: da 258,00 euro a
1.548,00 euro;
b) per le violazioni delle norme di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c):
da 258,00 euro a 1.032,00 euro;
c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6 150,00 euro.
3. In caso di recidiva la pena è triplicata.
4. La vigilanza sull’osservanza della presente legge e
delle altre leggi in materia di tutela ed
identificazione degli animali, con l’accertamento delle
violazioni relative è affidata:
a) al servizio veterinario delle ASL;
b) agli agenti dipendenti dagli enti locali;
c) agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato;
d) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria delle
forze di polizia dello Stato;
e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che,
nell’ambito dei programmi di controllo disposti
dall’autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano
le funzioni previste dall’articolo 6 della legge
189/2004.".
Capo VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SPORT
ARTICOLO 42
(Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 23
novembre 1992, n. 50)
1. L’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992,
n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci)
è sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Maestri di sci di altre regioni e altri Stati)
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di
altre regioni o province autonome che intendono
esercitare stabilmente la professione in Piemonte
richiedono l’iscrizione nell’albo professionale della
Regione.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede
all’iscrizione, previa verifica che il richiedente
risulti già iscritto nell’albo professionale della
regione o provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a
cancellare dall’albo i nominativi di coloro che hanno
trasferito l’iscrizione nell’albo di altra regione o
provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di
altre regioni o province autonome che intendono
esercitare la professione temporaneamente in Piemonte,
anche in forma saltuaria, devono comunicare
preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei
maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente
le località sciistiche e il periodo di attività nei
quali intendono esercitare.
5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare,
stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in
forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania).
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), i maestri di sci
stranieri non iscritti in albi professionali italiani
che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte,
anche in forma saltuaria, devono richiedere
preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei
maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci
stranieri, non iscritti in albi professionali italiani,
intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono
richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della
Regione Piemonte.
7. Il nulla osta o l’iscrizione di cui al comma 6, sono
concessi subordinatamente al riconoscimento da parte
della Federazione italiana sport invernali, d’intesa col
Collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza
del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della
reciprocità di trattamento.".
ARTICOLO 43
(Funzionamento degli impianti olimpici di proprietà
regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere,
per la stagione invernale 2008-2009, le azioni
necessarie per garantire il regolare funzionamento in
attività ed il mantenimento in efficienza e sicurezza
degli impianti di cui al comma 2 dell’articolo 6 della
legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e
disposizioni finanziarie).
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma
1, la Giunta regionale si avvale della "Fondazione 20
marzo 2006" di cui alla legge regionale 16 giugno 2006,
n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico
post-olimpico).
3. Alla copertura degli oneri necessari per le attività
di cui al comma 1 e per le attività della Fondazione di
cui al comma 2, stimati, nell’esercizio finanziario
2009, in 3.500.000,00 euro, in termini di competenza e
di cassa, si fa fronte con le risorse finanziarie
stanziate nell’ambito della UPB DB18091 del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009.
ARTICOLO 44
(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 11 della
legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo in attuazione della normativa
nazionale vigente ed interventi a sostegno della
garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree
sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta
turistica) è aggiunta la seguente:
"j bis) un rappresentante dell’Associazione soccorso
alpino e speleologico piemontese.".
2. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 2/2009, come
modificato dalla legge regionale 12 marzo 2009, n. 7, è
sostituito dal seguente:
"2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci
fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti
innevati, anche mediante le racchette da neve, al di
fuori dell’area sciabile e dei percorsi individuati e
segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi
sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e
sonda da neve per garantire un idoneo intervento di
soccorso.".
ARTICOLO 45
(Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1992, n.
35)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale
13 luglio 1992, n. 35 (Interventi a sostegno e
promozione della professione di guida alpina) è aggiunto
il seguente:
"1 bis. L’entità e le modalità di erogazione dei
contributi sono stabilite dalla Giunta regionale con
proprio provvedimento.".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 35/1992 è
aggiunto il seguente:
"1 bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge si fa fronte negli anni successivi con le
risorse finanziarie individuate secondo le modalità
previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e
dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.".
ARTICOLO 46
(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge
regionale 30 marzo 1988 n. 15 (Disciplina dell’attività
di organizzazione ed intermediazione di viaggi e
turismo), è sostituita dalla seguente:
"b) la denominazione adottata dalla nuova agenzia di
viaggio non è tale da ingenerare confusione nel
consumatore e non coincide con la denominazione di
comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri
individuati con deliberazione della Giunta regionale;
.".
ARTICOLO 47
(Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale
22 ottobre 1996, n. 75)
1. L’articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996 n.
75 (Organizzazione dell’attività di promozione,
accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Rilevazione e analisi dei dati e sviluppo del
prodotto turistico)
1. A supporto della programmazione regionale nel settore
del turismo, la Giunta regionale procede alla
rilevazione ed alla analisi dei dati del fenomeno
turistico allo scopo di consolidare una approfondita
conoscenza del sistema e del fenomeno turistico a
livello nazionale ed internazionale.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 sono
attribuite alla Giunta regionale le seguenti funzioni:
a) la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di dati ed
informazioni quantitativi e qualitativi, al fine di
predisporre una fonte di informazioni utili per la
promozione del territorio come destinazione turistica;
b) il monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche
per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi
turistici e la soddisfazione dell’utenza;
c) la diffusione presso gli operatori turistici del
territorio dei risultati delle elaborazioni statistiche
dei dati, degli studi e delle ricerche sviluppate;
d) il coordinamento dei sistemi turistici;
e) le attività relative alla creazione, al miglioramento
e allo sviluppo di prodotti turistici competitivi;
f) ogni altra attività utile al raggiungimento delle
suddette finalità.".
ARTICOLO 48
(Liquidazione della "Sviluppo Piemonte Turismo" s.r.l.)
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla
liquidazione della società a responsabilità limitata
denominata Sviluppo Piemonte turismo, costituita ai
sensi dell’ articolo 57 della l.r. 9/2007.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale nomina un commissario liquidatore il quale,
entro centottanta giorni dalla nomina, sulla base del
programma temporale stabilito dalla Giunta, provvede a:
a) effettuare una ricognizione delle funzioni svolte da
Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.;
b) effettuare una ricognizione della consistenza
patrimoniale di Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.;
c) effettuare una ricognizione dello stato giuridico ed
economico del personale in servizio presso Sviluppo
Piemonte turismo s.r.l.;
d) redigere il conto consuntivo e ogni altro atto che
risulti necessario.
3. Conclusa l’attività del commissario liquidatore, la
Giunta regionale procede allo scioglimento della
Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. assumendone le relative
funzioni con contestuale subentro nei rapporti giuridici
attivi e passivi della società.
4. Entro il termine di centottanta giorni previsto dal
comma 2 sono avviate procedure selettive per
l’inquadramento nel ruolo della Giunta regionale, con
esclusione dei ruoli dirigenziali, del personale
operante con contratto a tempo indeterminato presso la
Sviluppo Piemonte turismo s.r.l., secondo le modalità di
reclutamento del personale applicate dalla Regione.
Parte delle funzioni e del personale della Sviluppo
Piemonte turismo s.r.l. potranno altresì essere
assorbiti in altro ente pubblico o privato con finalità
analoghe.
5. L’attuale dotazione organica è incrementata di un
corrispondente numero di unità necessarie per
l’inquadramento del personale di cui al comma 4.
ARTICOLO 49
(Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 22
ottobre 1996, n. 75)
1. L’articolo 11 della l.r. 75/1996 è sostituito dal
seguente:
"Art. 11. (Modalità di gestione dell’attività)
1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica
locale (ATL) con proprio atto deliberativo individuano
la forma giuridica prescelta per lo svolgimento della
propria attività tra quelle disciplinate dai commi da 3
a 7 oppure dai commi da 8 a 10.
2. Per ciascun ambito turistico individuato ai sensi
dell’articolo 12 non può essere costituita più di
un’Agenzia. Più ambiti possono fare riferimento ad una
stessa Agenzia.
3. Fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 10, le ATL
devono costituirsi sotto forma di consorzio o di società
consortile, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
codice civile. Tali consorzi si intendono istituiti con
legge regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 28,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ’Legge finanziaria 2008’).
4. Possono essere consorziati esclusivamente:
a) le Province, la Regione e le Camere di commercio;
b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco
e gli altri enti pubblici interessati;
c) le associazioni di categoria del settore turistico,
gli enti e le associazioni interessati al turismo,
purché non svolgano attività d’impresa e perseguano fini
analoghi a quelli di cui all’articolo 10.
5. La Giunta regionale stabilisce i requisiti per
l’individuazione dei soggetti di cui alla lettera c) del
comma 4 e pubblica ogni anno un avviso per invitare i
soggetti interessati a partecipare al Consorzio.
6. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di
atto di affidamento delle attività in esecuzione dei
programmi di cui all’articolo 3 e lo invia alle ATL per
accettazione. Tale atto di affidamento individua le
attività che devono essere svolte dall’ATL, stabilisce
l’ammontare dei contributi stanziati per tali attività,
e riserva alla provincia la possibilità di compiere
verifiche al fine di influenzare, stimolare e
controllare l’operato dell’ATL nonché per controllarne
la contabilità.
7. Lo Statuto del Consorzio prevede che:
a) le quote del Consorzio sono di tipo ’À, per i
consorziati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e di
tipo ’B’ per i consorziati di cui alla lettera c) del
comma 4;
b) le quote di tipo ’B’ danno diritto, collettivamente,
all’elezione di un numero di rappresentati nell’organo
gestorio inferiore alla metà dei suoi membri;
c) i rappresentanti delle quote di tipo ’B’ hanno
diritto di voto limitato alle materie di tipo
programmatorio e non gestionale;
d) le quote di tipo ’B’ hanno diritto di voto in
Assemblea limitatamente alla nomina dei consiglieri di
loro spettanza ed all’approvazione del bilancio di
esercizio;
e) l’adesione al Consorzio è aperta a tutti i soggetti
di cui alla lettera c)
del comma 4, senza limitazioni, fatto salvo il pagamento
della quota consortile;
f) può essere costituito un Comitato di indirizzo,
aperto a tutte le associazioni ed organizzazioni degli
operatori turistici, ai consorzi di imprenditori
turistici ed agli operatori economici interessati al
turismo, anche non consorziati, con potere di emanare un
parere obbligatorio ma non vincolante sulle modalità di
attuazione, da parte dell’ATL, dell’atto di affidamento
di cui al comma 6;
g) è vietato al Consorzio distribuire utili o quote del
patrimonio ai consorziati di cui alla lettera c) del
comma 4;
h) è vietato ai consorziati di cui alla lettera c) del
comma 4, vendere servizi o forniture al Consorzio, se
non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica
svolta nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.8. Fuori dai casi previsti dai commi 3, 4,
5, 6 e 7, le ATL possono costituirsi nella forma di
società di capitali, di consorzi o di società consortili
tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
Le ATL o i soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 4 devono selezionare uno o più soci privati per
l’apporto di capitali e per la partecipazione attiva
nella gestione della Convenzione di cui al comma 9 con
la Regione, attraverso le modalità tecniche di volta in
volta individuate.9. La Giunta regionale approva una
bozza di convenzione di durata non superiore a nove anni
recante le attività che devono essere svolte dall’ATL,
l’ammontare dei contributi stanziati per tali attività,
i controlli e le sanzioni.10. Lo Statuto deve prevedere
che l’oggetto della società o del consorzio sia limitato
all’oggetto della convenzione con la Regione e che dopo
un numero di anni coincidente con la durata della
convenzione, i soci privati devono cedere le loro quote
al valore di mercato ai soci di cui alle lettere a) e b)
del comma 4 o ai soggetti che risulteranno vincitori di
una nuova procedura ad evidenza pubblica.".
ARTICOLO 50
(Norma transitoria)
1. Le ATL devono effettuare la scelta di cui
all’articolo 11, comma 1 della l.r. 75/1996, come
sostituito dall’articolo 49 della presente legge, entro
dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa. Tale
scelta può essere successivamente modificata.
2. Se l’ATL opta per le modalità di cui all’articolo 11,
commi da 3 a 7 della l.r. 75/1996, come sostituito
dall’articolo 49 della presente legge, l’adeguamento
dello Statuto deve avvenire entro sei mesi dall’adozione
della scelta.
3. Se l’ATL, opta per le modalità di cui all’articolo
11, commi 8, 9 e 10 della l.r. 75/1996, come sostituito
dall’articolo 49 della presente legge, l’adeguamento
dello Statuto e la pubblicazione degli atti di gara per
la scelta dei soci privati devono avvenire entro sei
mesi dall’adozione della scelta, ovvero, limitatamente
alla pubblicazione degli atti di gara, entro sessanta
giorni dalla consegna da parte della Regione della bozza
di convenzione per l’erogazione dei contributi pubblici,
se successiva.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, in
concorso con gli altri soci pubblici e al valore
nominale, le quote di capitale o di fondo consortile
dismesse da parte dei soci o dei consorziati che hanno
dovuto recedere in attuazione dell’articolo 11 della
l.r. 75/1996, come sostituito dall’articolo 49 della
presente legge.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle ATL
il contributo di cui all’articolo 14 della l.r. 75/1996
per l’anno 2009. L’erogazione del medesimo contributo
per l’anno 2010 è subordinato all’avvenuta approvazione
della delibera assembleare di cui all’articolo 11, comma
1 della l.r. 75/1996 come sostituito dall’articolo 49
della presente legge.
6. L’articolo 26 della l.r. 12/2008 è abrogato.
Capo VIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
ARTICOLO 51
(Provvedimenti a sostegno del consumo)
1. La Regione favorisce gli interventi promossi dagli
enti locali in collaborazione con le imprese commerciali
o dell’artigianato che partecipano alla realizzazione di
programmi di intervento a beneficio delle fasce deboli
della popolazione, secondo criteri e modalità di
attuazione individuati dalla Giunta regionale.
2. I benefici per gli interventi di cui al comma 1 sono
attribuiti sotto forma di contributi ad enti locali o
loro forme associative, secondo le modalità stabilite
dalla Giunta regionale, sentito il parere della
competente Commissione consiliare. Gli interventi
possono essere realizzati anche in collaborazione con
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
3. La Giunta regionale è tenuta a presentare alla
competente commissione consiliare una relazione annuale
sugli interventi svolti.
4. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le
risorse finanziarie stanziate nella UPB DB17021 del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009.
5. Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 4
si provvede con le risorse finanziarie individuate
secondo le modalità previste dall’articolo 8 della l.r.
7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.
ARTICOLO 52
(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
1. Alla rubrica dell’articolo 19 della legge regionale
12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed
incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)) dopo le
parole "Competenze regionali" sono aggiunte le seguenti:
"e comunali".
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 28/1999
sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Negli esercizi commerciali di cui all’art. 17,
comma 4 del d.lgs. 114/1998 è vietata la vendita di
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
3 ter. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 bis
è punita con la sanzione prevista dall’articolo 22,
comma 1 del d.lgs 114/1998.".
Capo IX.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI, NAVIGAZIONE
INTERNA E DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA
ARTICOLO 53
(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006, n.
22)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 26
giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente), è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale è autorizzata a definire il
contributo di iscrizione al registro regionale delle
imprese di cui all’articolo 5.".
ARTICOLO 54
(Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale
17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di
navigazione interna, demanio idrico della navigazione
interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è
aggiunto il seguente:
"6 bis. Ai fini dell’approvazione del regolamento di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera j) in materia di
rilascio delle concessioni relative all’occupazione dei
beni del demanio idrico della navigazione interna, la
Giunta regionale si attiene ai seguenti principi:
a) previsione, a partire dall’anno 2009, di una
specifica tipologia di occupazione di sedime demaniale
costituita da scivoli posti in prossimità dello specchio
acqueo e destinati allo stazionamento di unità di
navigazione di limitate dimensioni e di uso locale;
b) previsione, per la tipologia di occupazione di cui
alla lettera a), di un importo di canone annuo non
superiore a 10,00 euro al metro quadro, con esclusione
di canoni minimi.".
2. Il comma 2 bis dell’articolo 28 della l.r. 2/2008,
come da ultimo sostituito dall’articolo 13 della legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 35, è sostituito dal
seguente:
"2 bis. Le istanze di cui all’articolo 2, commi 8 e 9,
della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria per
l’anno 2004), devono essere presentate all’autorità
concedente territorialmente interessata, entro e non
oltre il 31 ottobre 2009, pena l’irricevibilità delle
istanze stesse.".
3. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 28 della l.r.
2/2008, come inserito dall’articolo 38 della l.r.
12/2008, sono aggiunti i seguenti:
"2 quinquies. Sino all’emanazione dei regolamenti
regionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), le
concessioni riguardanti beni del demanio idrico della
navigazione interna sono rilasciate per un periodo
inferiore ad anni:
a) uno, nei casi di occupazioni contingenti di aree e
beni dovute ad esigenze temporanee, quali giostre,
attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o
per brevi periodi, nonché nei casi di estrazioni di
materiali in alveo;
b) tre, nei casi di interventi ed usi che comportano una
limitata alterazione permanente dei luoghi, in tratti di
area scoperta, o occupata con impianti di facile
rimozione, o in specchi di acqua, con opere facilmente
eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti,
quali boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti
in generale;
c) nove, nei casi di interventi di modifica sostanziale
nel tempo e nella struttura del bene demaniale
considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni
di aree che per l’ampiezza o la durata alterano
l’equilibrio degli usi demaniali della collettività
interessata o che riguardano darsene coperte o scoperte,
edifici o parti di essi, capannoni, o altri manufatti.
Tali concessioni possono essere ampliate sino ad un
massimo di anni trenta, in presenza di consistenti
realizzazioni di opere che necessitano di adeguato
periodo di ammortamento.
2 sexies. I comuni o le loro gestioni associate
espletano le procedure amministrative ed introitano gli
indennizzi, relativi alle occupazioni demaniali non
ancora accertate di cui alla l.r. 12/2004 ed alla l.r.
12/2008, utilizzandoli per l’esercizio delle funzioni
amministrative di gestione della navigazione interna e
del relativo demanio idrico, per gli interventi di
manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale,
nonché per il finanziamento dei progetti di recupero.
2 septies. L’occupazione di scivoli a lago in aree
appartenenti al demanio idrico della navigazione
interna, avvenute con unità di navigazione di limitate
dimensioni e ad uso locale, nel periodo compreso tra l’1
gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2008, è sanata mediante
il pagamento, ai comuni o alle loro gestioni associate,
di una somma pari ad una annualità di canone,
determinata secondo le dimensioni dell’unità di
navigazione, assumendo quale importo di riferimento il
canone per l’anno 2009, previa presentazione di istanza
secondo specifica modulistica semplificata predisposta
dai comuni o dalle loro gestioni associate. Le somme
versate per le finalità di cui al presente comma in
eccedenza rispetto all’indennizzo sopra indicato sono
rimborsate.".
Capo X.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E COOPERAZIONE SOCIALE
ARTICOLO 55
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)
1. Al comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale 22
dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e
regolarità del lavoro) dopo le parole: "alla fine del
cantiere", sono inserite, infine, le seguenti: "e per
coloro che risultano essere stati utilizzati in attività
socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005".
2. Il comma 7 dell’articolo 33 della l.r. 34/2008 è
sostituito dal seguente:
"7. La Giunta regionale dispone il trasferimento delle
somme necessarie alla concessione dei contributi di cui
al comma 1 alle province, che provvedono, nell’ambito
degli indirizzi regionali, all’individuazione dei
criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in
relazione ai diversi interventi previsti a favore dei
destinatari indicati al comma 1.".
3. Al comma 8 dell’articolo 33 della l.r. 34/2008, dopo
la parola:"eroga", è inserita la seguente: "anche".
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 34/2008 è
aggiunto il seguente:
"3 bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui alla l. 68/1999 sono introitate nello stato di
previsione dell’entrata del bilancio regionale,
nell’ambito della UPB DB0902 e sono utilizzate in spesa
per le finalità indicate dalla legge stessa.".
5. Al comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 34/2008, dopo
la parola: "disabili" le parole: "ad eccezione di" sono
sostituite dalle parole: "in aggiunta a".
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 34/2008 è
inserito il seguente comma:
"1 bis). I sussidi di cui al comma 1 possono, altresì
essere corrisposti a lavoratori disoccupati o sospesi
privi di trattamenti previdenziali.".
7. Al comma 8 dell’articolo 38 della l.r. 34/2008, le
parole: "non si applicano", sono sostituite dalle
seguenti: "si applicano anche".
8. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 34/2008, le
parole: "di lavoratori che si trovano in trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)", sono
sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui
all’articolo 29".
9. Il comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 34/2008 è
sostituito dal seguente:
"2. Al fine di conseguire il riconoscimento della
priorità di cui al comma 1, le aziende e gli enti
presentano alla Regione progetti o documentazione di
azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla
Giunta regionale.".
10. Il comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 34/2008 è
sostituito dal seguente:
"3. La Regione, nell’applicazione dell’articolo 42, dà
priorità alle domande presentate da donne. A tal fine,
nell’ipotesi di società di persone o di società
cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per
cento dei soci e nell’ipotesi di società di capitali i
due terzi delle quote di capitale devono essere detenute
da donne e l’organo di amministrazione deve essere
composto per almeno i due terzi da donne.".
11. Al comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 34/2008 dopo
la parola: "conciliazione" sono inserite, infine, le
seguenti: "ed i percorsi di carriera".
12. Dopo il comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 34/2008
è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per la valutazione delle domande dirette ad
ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 14
giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare
l’occupazione mediante la promozione ed il sostegno di
nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in
nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati),
modificata ed integrata dalla legge regionale 9 maggio
1997, n. 22, la Regione si avvale del comitato tecnico
di cui all’articolo 7 della l.r. 28/1993, nella
composizione attualmente in carica fino al
perfezionamento dei provvedimenti attuativi previsti
dall’articolo 42 della presente legge.".
ARTICOLO 56
(Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge
regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione
della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle
cooperative sociali"), come sostituito dall’articolo 1
della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76, è aggiunto
il seguente:
"3 bis. La Regione concede finanziamenti in via
prioritaria alle cooperative sociali iscritte nella
sezione B dell’albo regionale di cui all’articolo 2 a
titolo di anticipazione di crediti non ancora scaduti,
mediante la cessione pro solvendo di fatture emesse, nei
confronti delle ASL e delle ASO del Piemonte e da queste
non ancora evase. I criteri e le modalità per le
anticipazioni sono definiti dalla deliberazione della
Giunta regionale, di cui all’articolo 21.".
2. L’articolo 17 della l.r. 18/1994, come sostituito
dall’articolo 2 della l.r. 76/1996, è sostituito dal
seguente:
"Art. 17. (Costituzione di un fondo di rotazione)
1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti
a tasso agevolato, per la realizzazione degli
investimenti e per la concessione delle anticipazioni di
cui all’articolo 16, la Giunta regionale stipula una
convenzione avente l’obiettivo di affidare alla
Finpiemonte S.p.A. la gestione di un fondo di
rotazione.".
ARTICOLO 57
(Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria)
1. La Regione al fine di alleviare i disagi dei
lavoratori e delle lavoratrici colpiti dalla crisi
economico-finanziaria individua meccanismi operativi
volti ad anticipare l’erogazione dei trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria.
2. L’Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di ente
strumentale della Regione, è autorizzata ad utilizzare,
per le finalità di cui al comma 1, la liquidità giacente
in cassa che viene reintegrata, previa convenzione,
dall’INPS.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione
stabilisce destinatari, criteri, modalità e termini per
l’erogazione degli anticipi.
Capo XI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ARTICOLO 58
(Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16)
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale
18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio
universitario), è aggiunto il seguente:
"6 bis. Nel periodo in cui le residenze gestite
dall’Ente non sono utilizzate dagli studenti, possono
essere concesse in uso anche a soggetti diversi da
quelli previsti nel presente articolo.".
2. Il comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 16/1992, è
sostituito dal seguente:
"5. I componenti del Consiglio di Amministrazione
possono essere nominati per due mandati.".
ARTICOLO 59
(Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale 13
aprile 1995, n. 63)
1. L’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 1995,
n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e
orientamento professionale), è sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Commissioni esaminatrici, prove finali,
attestati di qualifica)
1. Al termine dei corsi di formazione professionale
volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che
abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni
sono ammessi alle prove finali per l’accertamento
dell’idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono
in conformità alla disciplina di cui all’articolo 20,
comma 4.
2. La Giunta regionale, previa intesa con le province e
sentito il parere della competente Commissione
consiliare, disciplina la composizione, le modalità di
funzionamento e l’entità dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici.
3. Il superamento delle prove finali comporta il
conseguimento dell’attestato di cui all’articolo 14,
comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(Legge-quadro in materia di formazione professionale)
con i relativi effetti e costituisce comunque titolo
utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi
pubblici. L’attestato è rilasciato dalle province
secondo quanto stabilito dall’articolo 77, comma 1,
lettera c) della l.r. 44/2000, salvo che per le attività
formative di competenza regionale.
4. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al
comma 2, le commissioni esaminatrici nominate al termine
dei corsi di qualifica dalle province o, per le attività
formative di competenza regionale, dalla regione, sono
composte, in conformità all’articolo 14 della l.
845/1978, da:
a) il Presidente, designato, rispettivamente, dalla
provincia o dalla regione;
b) un esperto designato dall’Amministrazione periferica
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
c) un esperto designato dall’Amministrazione periferica
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori;
e) un esperto designato dalle organizzazioni dei datori
di lavoro;
f) un rappresentante del personale didattico designato
dal responsabile dei corsi.
5. Le commissioni esaminatrici per l’attribuzione di
qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per
l’esercizio di attività di lavoro autonomo sono,
all’atto della nomina, integrate da rappresentanti di
categoria, associazioni o enti interessati.
6. Le commissioni esaminatrici si intendono validamente
costituite con la presenza della metà più uno dei
componenti tra cui necessariamente il Presidente.".
ARTICOLO 60
(Istituzione di un fondo rotativo per le agenzie
formative)
1. Al fine di consentire al sistema formativo regionale
sia di supportare le politiche attive del lavoro
nell’attuale fase di crisi economico-produttiva, sia di
procedere alla necessaria ristrutturazione del sistema
stesso, è autorizzata l’istituzione di un fondo rotativo
a breve della durata di ventiquattro mesi.
2. L’utilizzabilità del fondo di cui al comma 1 da parte
delle agenzie formative è subordinata alla approvazione
di piani aziendali che contengano i necessari elementi
di razionalizzazione, nonché l’indicazione dei settori e
delle azioni di investimento per la qualificazione. La
Giunta regionale predispone criteri per disciplinare le
modalità per l’erogazione ed il reintegro del fondo.
3. Il fondo di cui al comma 1 è istituito all’interno
della UPB SB01001 con una dotazione di 7.000.000,00 euro
per l’anno 2009 e di 3.000.000,00 euro per l’anno 2010.
Alla copertura finanziaria degli oneri per la
costituzione del fondo si provvede con le disponibilità
dell’UPB DB15001.
Capo XII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
ARTICOLO 61
(Disposizioni di razionalizzazione nell’utilizzo delle
risorse umane)
1. A supporto e completamento del processo di
riorganizzazione dell’ente, la Regione adotta misure di
razionalizzazione volte a favorire un miglior utilizzo
delle risorse umane.
2. Per gli anni 2009 e 2010, il personale regionale
delle categorie, in servizio a tempo indeterminato, può
chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del
quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo
per raggiungimento dell’anzianità massima contributiva.
Il dipendente interessato, a condizione che entro l’anno
solare di riferimento raggiunga il requisito minimo
contributivo richiesto, può presentare richiesta di
esonero entro la data annualmente stabilita con
provvedimenti organizzativi della Giunta regionale e
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per
il personale dei rispettivi ruoli. La richiesta non è
revocabile. È data facoltà all’amministrazione di
accogliere la domanda in base alle proprie esigenze
funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione
e programmazione complessiva dei fabbisogni di
personale.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al
dipendente viene attribuito un trattamento economico
pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto
all’atto dell’esonero, comprensivo degli emolumenti
fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati
alla presenza in servizio. All’atto del collocamento a
riposo il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse
rimasto in servizio.
4. I dipendenti esonerati dal servizio possono svolgere
lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale
o di consulenza per soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate
dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o
associazioni che svolgano attività per i soggetti
pubblici sopra indicati . In ogni caso non è consentito
l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa
derivare un pregiudizio all’amministrazione regionale.
5. Fino alla data del collocamento a riposo del
personale in posizione di esonero gli importi del
relativo trattamento economico e di tutti gli oneri
versati dall’amministrazione non possono essere
utilizzati per altre finalità.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche al personale non dirigente dipendente
delle aziende sanitarie della Regione e degli enti
strumentali, previa emanazione di indirizzi applicativi
da parte della Giunta regionale, finalizzati
all’effettiva riduzione della spesa del personale.
7. L’applicazione delle presenti disposizioni non può
comportare incremento di spesa per il personale.
8. Con propri atti organizzativi l’amministrazione
disciplina l’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 72, commi 7, 9, 10 e 11 del d.l. 112/2008,
convertito dalla l. 133/2008, in materia di
trattenimento in servizio.
ARTICOLO 62
(Trattamento economico del personale)
1. Al fine di supportare i processi di innovazione e di
riorganizzazione della struttura operativa, nonché per
valorizzare le professionalità del personale nel quadro
del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per
l’annualità 2009 270.000,00 euro, al lordo degli oneri
riflessi, che vanno ad incrementare per 200.000,00 euro
le risorse decentrate previste dall’articolo 31, comma
2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
22 gennaio 2004 - comparto regioni -autonomie locali.
2. Gli oneri di cui al presente articolo trovano
copertura finanziaria nella UPB DB07051 del bilancio di
pluriennale 2009-2011.
ARTICOLO 63
(Assistenza legale degli enti strumentali della Regione)
1. A fini di contenimento della spesa pubblica, nei casi
in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli
interessi della Regione, l’Avvocatura regionale svolge
attività di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché
di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso,
anche in favore degli enti strumentali della Regione
sprovvisti di uffici legali, previa approvazione da
parte della Giunta regionale di specifiche convenzioni
che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti
finanziari.
Capo XIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA
ARTICOLO 64
(Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 10
dicembre 2007, n. 23)
1. L’articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2007,
n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in
materia di sicurezza integrata), è sostituito dal
seguente:
"Art. 12 (Istituzione di un Fondo di solidarietà per le
vittime del terrorismo e della criminalità)
1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli
appartenenti, di ogni ordine e grado, alle forze armate,
alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alle forze
di polizia locale e per i decorati di medaglia d’oro,
d’argento e di bronzo, al valore civile e militare, nati
o residenti nel territorio piemontese, o che prestano
effettivo servizio a reparti ed enti dislocati sul
territorio regionale, che sono deceduti o hanno
riportato un’invalidità permanente, pari o superiore
all’80 per cento delle capacità psichiche e
fisico-motorie, a seguito di lesioni traumatiche subite
nel corso dell’espletamento di un servizio ordinario o
straordinario nel territorio nazionale o all’estero.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito, altresì, a
favore dei civili nati o residenti nei comuni del
Piemonte, deceduti o che abbiano riportato un’invalidità
permanente pari o superiore all’80 per cento a causa di
atti terroristici compiuti nel territorio italiano o
all’estero.
3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore
dei civili e loro legittimi eredi conviventi, nati o
residenti nei comuni del Piemonte, vittime o resi
invalidi all’80 per cento, nel tentativo di fronteggiare
la commissione di reati perpetrati nel territorio
italiano o all’estero.
4. Le elargizioni del Fondo di cui al presente articolo
non sono cumulabili con i benefici economici previsti
per altre tipologie di vittime di reati e disciplinati
in analoghe normative regionali.
5. Il Fondo di cui al comma 1 può disporre di
stanziamenti determinati annualmente dalla legge di
bilancio.
6. La Giunta regionale definisce, sentito il parere
della competente commissione consiliare, le modalità di
gestione del fondo di cui al presente articolo.".
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 agosto 2009
p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro
ALLEGATO 1
Allegato A. (Articolo 2) Piano finanziario del FEP -
periodo di programmazione2007-2013
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 2
Allegato B. (Articolo 6) Variazioni alle autorizzazioni
di cassa
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 3
Allegato C. (Articolo 9) Variazioni di bilancio
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 4
Allegato D. (Articolo 33) Planimetria Area C1 di cui
all'allegato cartografico3V2 del Piano d'Area del Parco
regionale La Mandria
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
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