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Legge regionale 28 aprile 2008, n. 11
Istituzione di ecomusei in Molise.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Finalità

1. La Regione Molise propone l’istituzione degli ecomusei sul proprio territorio allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure ed i fatti, la cultura materiale ed immateriale, le relazioni tra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le
tradizioni, le attività ed il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la
formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità locale.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 3.
3. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:
a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso, la salvaguardia e la ricostruzione di edifici secondo i criteri dell’edilizia
tradizionale, nonché attraverso il recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali; le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative e culinarie, l’utilizzo delle risorse
naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività
produttive ed i prodotti stessi;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre o vendere beni o servizi, al fine di creare occasioni di lavoro per la popolazione locale ed incentivare lo sviluppo del turismo;
d) la predisposizione di percorsi. sul territorio tendenti il più possibile ad inserire il
visitatore nell’ambiente e nelle tradizioni del posto, anche attraverso la fornitura di beni e servizi adeguati;
e) il coinvolgi mento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle
strutture associative locali;
f) la promozione di iniziative volte a far conoscere le tradizioni del territorio attraverso
l’attivazione di corsi, incontri, conferenze, rappresentazioni, all’interno delle strutture degli ecomusei, e rivolte anche ai turisti, da pubblicizzare adeguatamente anche mediante strumenti informatici (internet) e depliants illustrativi per le agenzie turistiche;
g) favorire la promozione dell’offerta ecomuseale in Italia ed all’estero attravèrso strumenti pubblicitari adeguati alla più ampia diffusione, al fine di favorire le presenze turistiche e, in generale, di promuovere le tradizioni e la cultura che rappresentano.

ARTICOLO 2

Istituzione e gestione degli ecomusei

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l’istituzione ed il riconoscimento degli ecomusei, sulla base di proposte provenenti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e fondazioni cult\.lrali ed ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 3.
2. Gli ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale, il quale valuta il
possesso dei requisiti di cui al regolamento di attuazione previsto dall’articolo 3, comma 1, e ne affida la gestione ai sensi del comma 3.
3. La gestione di ciascun ecomuseo è affidata all’Ente che ne ha richiesto l’istituzione, o, su proposta di questo, ad uno dei soggetti individuati dal regolamento di attuazione di cui al comma 2. dell’articolo 3.
4. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo, la Regione assegna ad ognuno di esso una denominazione esclusiva e originale ed un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell’eco museo ed è tutelato nelle forme consentite. La Regione può promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccoglie l’immagine complessiva degli ecomusei del Molise.

ARTICOLO 3

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti regionali di attuazione vengono stabiliti i requisiti che gli ecomusei debbono possedere.
2, I regolamenti di cui al comma 1 individuano anche i soggetti pubblici ed i requisiti dei soggetti privati ai quali possa essere affidata la gestione degli ecomusei.
3. La Regione, nell’emanazione dei regolamenti di cui ai commi precedenti, si inspira ai principi ed alle finalità dettati dal comma 3 dell’articolo 1.

ARTICOLO 4
Finanziamenti

1. Per la costituzione e la gestione degli ecomusei sono istituiti specifici capitoli di bilancio nell’ambito della UPB 545 "Beni e promozione culturale -Gestione archivi storici della Regione" con il bilancio regionale 2008.
2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 2009 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.
3. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso., addì 28 aprile 2008
Il Presidente
IORIO

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