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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Molise propone l’istituzione degli
ecomusei sul proprio territorio allo scopo di
recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria
storica, la vita, le figure ed i fatti, la cultura
materiale ed immateriale, le relazioni tra ambiente
naturale ed ambiente antropizzato, le
tradizioni, le attività ed il modo in cui l’insediamento
tradizionale ha caratterizzato la
formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio
regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo
futuro del territorio in una logica di sostenibilità
ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di
partecipazione dei soggetti pubblici e privati e
dell’intera comunità locale.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma
1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche
adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a
recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere
documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 3.
3. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:
a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita
tradizionali delle aree prescelte, anche attraverso, la
salvaguardia e la ricostruzione di edifici secondo i
criteri dell’edilizia
tradizionale, nonché attraverso il recupero di
strumenti, pratiche e saperi tradizionali che
testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle
popolazioni locali; le relazioni con l’ambiente
circostante, le tradizioni religiose, culturali,
ricreative e culinarie, l’utilizzo delle risorse
naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e
delle materie impiegate nelle attività
produttive ed i prodotti stessi;
b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di
abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e
attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto
utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita
tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona
manutenzione;
c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro
tradizionali che possano produrre o vendere beni o
servizi, al fine di creare occasioni di lavoro per la
popolazione locale ed incentivare lo sviluppo del
turismo;
d) la predisposizione di percorsi. sul territorio
tendenti il più possibile ad inserire il
visitatore nell’ambiente e nelle tradizioni del posto,
anche attraverso la fornitura di beni e servizi
adeguati;
e) il coinvolgi mento attivo delle comunità, delle
istituzioni culturali e scolastiche e delle
strutture associative locali;
f) la promozione di iniziative volte a far conoscere le
tradizioni del territorio attraverso
l’attivazione di corsi, incontri, conferenze,
rappresentazioni, all’interno delle strutture degli
ecomusei, e rivolte anche ai turisti, da pubblicizzare
adeguatamente anche mediante strumenti informatici
(internet) e depliants illustrativi per le agenzie
turistiche;
g) favorire la promozione dell’offerta ecomuseale in
Italia ed all’estero attravèrso strumenti pubblicitari
adeguati alla più ampia diffusione, al fine di favorire
le presenze turistiche e, in generale, di promuovere le
tradizioni e la cultura che rappresentano.
ARTICOLO 2
Istituzione e gestione degli ecomusei
1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale
l’istituzione ed il riconoscimento degli ecomusei, sulla
base di proposte provenenti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e fondazioni cult\.lrali ed
ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente
costituite o che abbiano come oggetto statutario le
finalità di cui all’articolo 3.
2. Gli ecomusei sono istituiti con deliberazione del
Consiglio regionale, il quale valuta il
possesso dei requisiti di cui al regolamento di
attuazione previsto dall’articolo 3, comma 1, e ne
affida la gestione ai sensi del comma 3.
3. La gestione di ciascun ecomuseo è affidata all’Ente
che ne ha richiesto l’istituzione, o, su proposta di
questo, ad uno dei soggetti individuati dal regolamento
di attuazione di cui al comma 2. dell’articolo 3.
4. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di
ecomuseo, la Regione assegna ad ognuno di esso una
denominazione esclusiva e originale ed un marchio. Il
marchio è veicolo di promozione dell’eco museo ed è
tutelato nelle forme consentite. La Regione può
promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un
marchio che raccoglie l’immagine complessiva degli
ecomusei del Molise.
ARTICOLO 3
Regolamenti di attuazione
1. Con uno o più regolamenti regionali di attuazione
vengono stabiliti i requisiti che gli ecomusei debbono
possedere.
2, I regolamenti di cui al comma 1 individuano anche i
soggetti pubblici ed i requisiti dei soggetti privati ai
quali possa essere affidata la gestione degli ecomusei.
3. La Regione, nell’emanazione dei regolamenti di cui ai
commi precedenti, si inspira ai principi ed alle
finalità dettati dal comma 3 dell’articolo 1.
ARTICOLO 4
Finanziamenti
1. Per la costituzione e la gestione degli ecomusei sono
istituiti specifici capitoli di bilancio nell’ambito
della UPB 545 "Beni e promozione culturale -Gestione
archivi storici della Regione" con il bilancio regionale
2008.
2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni
2009 e successivi si provvede mediante le leggi di
bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.
3. La presente legge regionale è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
Data a Campobasso., addì 28 aprile 2008
Il Presidente
IORIO |