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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. La Regione Molise, nell’ottica del perseguimento
dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di
Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento
delle energie rinnovabili nel rispetto di regole
regionali predeterminate compatibili con i vigenti
principi informativi della disciplina statale e
comunitaria in materia di produzione di energia, con la
finalità di consentire la realizzazione di impianti meno
impattanti e più produttivi.
ARTICOLO 2
1. Nell’ambito delle competenze regionali stabilite
dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, e successive modificazioni ed
integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti
aree come non idonee all’installazione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:
a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve
regionali;
b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali
istituiti nel territorio della regione;
c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei
Piani Territoriali Paesistici.
2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA
(important bird area) sono da intendersi quali aree non
idonee all’installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto
all’articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi
per la definizione delle misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone
di protezione speciale (ZPS).).
3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse
Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee
all’installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole
della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata
ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della
valutazione di impatto ambientale.
ARTICOLO 3
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, comma
5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con
capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico
sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio
secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee
guida" regionali.
2. È consentita l’installazione di impianti fotovoltaici
a terra fino al raggiungimento della potenza
complessiva, sull’intero territorio regionale, di 500 Mw.
3. Prima del rilascio dell’autorizzazione unica, a
garanzia dell’esecuzione delle opere di ripristino dei
luoghi ovvero di smaltimento del materiale dismesso, il
proponente fornisce idonea fidejussione, rilasciata da
compagnia assicurativa nazionale o comunitaria di
primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di
accantonamento, a favore della Regione Molise, nella
misura del 20 per cento del valore delle opere civili da
realizzare.
4. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 2 gli
impianti di piccola generazione e di microgenerazione.
5. Gli impianti fotovoltaici integrati o sovrapposti
agli organismi architettonici esistenti o da realizzare
non sono sottoposti ad alcuna limitazione di potenza o
di superficie interessata.
6. Sono esclusi dai limiti della presente legge gli
impianti cosiddetti "minieolico" con potenza massima di
35 Kw e pali aventi un’altezza massima di 20 metri
installati da aziende agricole singole o associate e da
aziende produttive ricadenti in aree artigianali o
industriali.
ARTICOLO 4
1. Prima del rilascio dell’autorizzazione unica, a
garanzia dell’esecuzione delle opere di ripristino dei
luoghi ovvero di riutilizzo del materiale dismesso, il
proponente fornisce idonea fidejussione, rilasciata da
compagnia assicurativa nazionale o comunitaria di
primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di
accantonamento, a favore del soggetto individuato dalle
"linee guida".
ARTICOLO 5
1. È abrogata la legge regionale 21 maggio 2008, n. 15.
Sono conseguentemente inefficaci le "linee guida"
adottate dal Consiglio regionale con la deliberazione n.
167 del 10 giugno 2008.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, sentita la Commissione
consiliare competente, adotta le "linee guida" per lo
svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3
dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativo
all’installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio
della Regione Molise e per il corretto inserimento degli
impianti nel paesaggio, in attuazione della presente
legge e delle vigenti disposizioni statali.
3. Sino alla pubblicazione delle "linee guida" di cui al
comma 2, sono sospesi i procedimenti di autorizzazione
in corso, fermo restando il rispetto della durata
massima di 180 giorni.
4. Con le "linee guida" di cui al comma 2, o con loro
successivi adeguamenti, sono recepite ed applicate le
indicazioni delle linee guida nazionali approvate ai
sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto
Legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed
integrazioni. Con le medesime "linee guida", o con loro
successivi adeguamenti, la Giunta Regionale provvede,
altresì, a determinare la definitiva individuazione di
aree e siti non idonei all’installazione di specifiche
tipologie di impianti, sulla base dei criteri di cui
alle linee guida nazionali e nel rispetto del riparto
fra le Regioni e le Province autonome della quota minima
di incremento dell’energia prodotta con fonti
rinnovabili, come definito in applicazione dell’articolo
2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 7 agosto 2009 |