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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10
giugno 2008, n. 16 ("Disciplina del settore fieristico")
è abrogato.
ARTICOLO 2
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale n.
16/ 2008, è abrogato.
ARTICOLO 3
1. L’articolo 5 della legge regionale n. 16/2008, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5
Svolgimento delle manifestazioni fieristiche
1. L’organizzazione di manifestazioni fieristiche è
consentita, nel rispetto
dei principi fissati dalla normativa comunitaria e dalla
presente legge.
2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere
manifestazioni
fieristiche su territorio regionale ne danno
comunicazione, almeno sessanta
giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se
trattasi di manifestazioni
di rilevanza internazionale o nazionale, al Comune se
trattasi di
manifestazioni di rilevanza locale. La comunicazione
deve indicare la
qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le date
di inizio e chiusura
della manifestazione, le categorie e i settori
merceologici. Alla
comunicazione è allegato il regolamento della
manifestazione.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione la Regione o il
Comune possono chiedere informazioni integrative.
4. La manifestazione fieristica può essere effettuata
decorsi sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione ovvero, se
richieste, dalle informazioni
integrative.".
ARTICOLO 4
1. All’articolo 6 della legge regionale n. 16/2008, sono
apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole: "È istituito il
calendario" sono aggiunte
le seguenti: "Ai fini di informativa e promozione.";
b) la lettera e) del comma 3 è abrogata;
c) il comma 4 è abrogato.
ARTICOLO 5
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge
regionale n. 16/2008,
è abrogata.
ARTICOLO 6
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della
legge regionale n.
16/2008, sono soppresse le parole: "anche per le
finalità di cui all’articolo
5, comma 6, lettera c), n. 2)".
ARTICOLO 7
1. L’articolo 11 della legge regionale n. 16/2008, è
sostituito dal seguente:
"Art. 11
1. La Regione può concedere, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio,
contributi ai comuni e ad altri soggetti pubblici per
gli interventi di loro
competenza in occasione di manifestazioni fieristiche.".
ARTICOLO 8
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n.
16/2008, è sostituito
dal seguente:
"1. In caso di mancata o tardiva comunicazione della
manifestazione ai sensi
dell’articolo 5, o in caso di svolgimento della
manifestazione fieristica con
modalità diverse da quelle comunicate, ovvero di mancato
riscontro alle
richieste di cui al comma 3 dell’articolo 5, il sindaco
del Comune nel cui
territorio si svolge la manifestazione assume i
provvedimenti atti ad impedire
l’apertura o a disporre la chiusura della manifestazione
stessa. È disposta
altresì nei confronti dei soggetti responsabili,
l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro
5,00 ad un massimo di
euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie
netta espositiva. Analoga
sanzione è disposta in caso di abuso della qualifica di
manifestazione
internazionale o nazionale.".
ARTICOLO 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 3 marzo 2009 |