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Legge regionale 3 aprile 2009 n. 9
Modifiche alle leggi regionali 17 maggio 1999, N. 10, 16 dicembre 2005, n. 36 e 29 gennaio 2008, n. 1 in materia di riordino del sistema regionale delle politiche abitative e delle relative funzioni amministrative.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) le parole: “salvo diversa disposizione del Comune medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 quater della l.r. 36/2005 dopo le parole “non essere titolari” aggiungere “in tutto il territorio nazionale”.

ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 20 sexies della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 sexies della l.r. 36/2005 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“b bis) il funzionamento dell’autogestione dei servizi e degli impianti comuni da parte degli assegnatari.”.

ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 20 septies della l.r. 36/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 20 septies della l.r. 36/2005 le
parole: “l’alloggio sia da considerarsi idoneo ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale di cui al comma 2 dell’articolo 20 quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “l’abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare”.

ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
“a) l’assegnatario non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato, ovvero non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla consegna;”.

ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 30 della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 30 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:
“10 bis. Fino al 1° gennaio 2011, data di efficacia del regolamento per la determinazione del canone di locazione di cui all’articolo 20 quaterdecies, la
Giunta regionale può assegnare annualmente agli ERAP risorse finanziarie per
garantire adeguati livelli di manutenzione del patrimonio di edilizia
sovvenzionata.”.

ARTICOLO 6
(Modifica all’articolo 3 della l.r. 1/2008)

1. All’articolo 3 della l.r. 29 gennaio 2008, n. 1 (Modifiche alla legge
regionale 16 dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”, alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 concernente modificazioni ed integrazioni alla l.r. 36/2005 e alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) le
parole: “fino al 31 dicembre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2009”.

ARTICOLO 7
(Modifica all’articolo 39 della l.r. 10/1999)

1. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) le parole: “lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), c) e d)”.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 03 aprile 2009.

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