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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità)
1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità
statutarie e
nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa
statale, sostiene le
attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, e
in particolare:
a) incentiva l’attività di associazioni e circoli del
cinema,
per la promozione della cultura cinematografica nonché
la conoscenza e la diffusione dell’audiovisivo e dei
nuovi linguaggi della multimedialità;
b) sostiene l’esercizio cinematografico e la
circuitazione del
cinema di qualità;
c) favorisce l’incremento degli spazi idonei alla
fruizione in
tutto il territorio regionale;
d) promuove la valorizzazione e conservazione del
patrimonio
cinematografico e audiovisivo di interesse regionale;
e) incentiva la produzione di opere cinematografiche
nelle
Marche al fine di rafforzare e qualificare le imprese
locali, attrarre le produzioni nazionali e
internazionali, favorire la crescita
professionale degli operatori del settore, diffondere la
conoscenza del territorio;
f) sostiene la distribuzione di opere cinematografiche
riguardanti le Marche, anche mediante iniziative rivolte
alla promozione e alla diffusione;
g) favorisce la formazione alle professioni del cinema e
l’educazione all’immagine;
h) valorizza e sostiene il piccolo esercizio di cui ai
commi 9 e
10 dell’articolo 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28
(Riforma
della disciplina in materia di attività
cinematografiche, a norma
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
nonché le attività finalizzate alla formazione del
pubblico in particolare di quello giovanile.
2. La Regione promuove, inoltre, la più adeguata
presenza, la
migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo
delle attività
cinematografiche sul territorio, ispirandosi ai seguenti
principi:
a) centralità dello spettatore;
b) diffusione di una rete di sale efficiente,
diversificata e capillare sul territorio;
c) sviluppo e innovazione della rete di sale
cinematografiche;
d) garanzia del pluralismo e tutela dell’equilibrio tra
le diverse tipologie di esercizio cinematografico;
e) valorizzazione della funzione dell’esercizio
cinematografico, per il perseguimento della qualità
sociale delle città e del territorio.
3. Nel definire gli indirizzi per l’insediamento
dell’esercizio cinematografico, la Regione promuove la
concertazione con gli
enti locali e il confronto con gli organismi associativi
del settore.
ARTICOLO 2
(Fondo per le attività cinematografiche)
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1, la
Regione
istituisce il fondo per le attività cinematografiche.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse regionali
destinate al settore dello spettacolo, nonché da
eventuali risorse conferite alla Regione dallo Stato,
dall’Unione europea o da altre istituzioni o enti
pubblici e privati.
3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal
piano per
le attività cinematografiche di cui all’articolo 3.
4. La Regione provvede all’attuazione delle finalità
della
presente legge anche attraverso collaborazioni e
progetti comuni con lo Stato,
altre Regioni, istituti, centri nazionali ed
internazionali, in particolare
nell’ambito dell’Unione europea.
ARTICOLO 3
(Piano per le attività cinematografiche)
1. Il piano per le attività cinematografiche individua
le priorità e le strategie dell’intervento regionale a
sostegno del cinema e dell’audiovisivo.
2. L’Assemblea legislativa regionale, su proposta della
giunta regionale, approva il piano per le attività
cinematografiche con cui
determina le linee di indirizzo e gli obiettivi da
perseguire per il raggiungimento delle finalità di cui
al comma 1 dell’articolo 1.
3. Il piano, in particolare, contiene:
a) il quadro conoscitivo, l’analisi dei punti di forza e
delle criticità del settore;
b) i criteri per la concessione di contributi a sostegno
della circuitazione e della programmazione del cinema di
qualità;
c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti
pubblici e privati di progetti destinati a promuovere e
valorizzare il patrimonio e la cultura cinematografica,
nonché la conoscenza e la diffusione dell’audiovisivo e
dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti
di sostegno alla produzione e alla sceneggiatura;
d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza
finalità di lucro
organizzano festival, rassegne e premi di carattere
nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono
nel territorio regionale;
e) i criteri per la predisposizione di progetti a
sostegno delle imprese cinematografiche così come
definite dalla normativa statale ed iscritte ai relativi
elenchi nazionali di produzione, distribuzione,
esportazione e di industria tecnica, limitatamente a
quelle cn sede legale nel territorio regionale.
4. La Giunta regionale presenta all’Assemblea
legislativa regionale il piano di cui al comma 2 entro
sessantagiorni dall’entrata in vigore
della legge finanziaria annuale.
ARTICOLO 4
(Autorizzazione per le sale cinematografiche)
1. In attuazione del d.lgs. 28/2004, l’autorizzazione
alla realizzazione, trasformazione ed adattamento degli
immobili e spazi da destinare a sale ed arene
cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o
ampliamento di sale e arene già in attività è rilasciata
dal Comune competente per territorio nel caso in cui la
capienza complessiva della struttura sia fino a
cinquecento posti e dalla Regione per un numero di posti
superiore a cinquecento.
2. La Giunta regionale determina, sentiti gli organismi
associativi del
settore e il Consiglio delle autonomie locali, le
modalità del rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1 sulla base dei
principi di cui all’articolo 22 del d.lgs. 28/2004 e nel
rispetto dei seguenti indirizzi:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei
cittadini, con
particolare riguardo all’integrazione delle sale nel
contesto sociale e
ambientale nonché alle caratteristiche del sistema delle
infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la
qualità urbana,
nonché la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la
loro vivibilità e
sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza
adeguata di
esercizi cinematografici;
d) sostenere e riqualificare il sistema dell’offerta
nelle zone montane, nei comuni minori e in quelli
particolarmente svantaggiati;
e) favorire ed assicurare un equilibrato sviluppo delle
diverse tipologie di esercizio, nel rispetto del
principio della libera concorrenza e favorire lo
sviluppo delle sale di comunità o ecclesiali, come da
articolo 2, comma 10, del d.lgs. 28/2004 nel rispetto
delle specifiche finalità.
ARTICOLO 5
(Mediateca regionale delle Marche)
1. La Regione riconosce all’Associazione Mediateca delle
Marche
di cui all’articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51
(Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria
locale), quale soggetto in possesso di idonei requisiti
scientifici e culturali, la funzione di polo di
riferimento regionale per le attività di ricerca,
raccolta, catalogazione, studio, conservazione,
digitalizzazione, valorizzazione e deposito legale dei
beni audiovisivi ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006,
n. 252 e successive modifiche, e
sostiene l’attività istituzionale e di servizio pubblico
mediante
specifici finanziamenti secondo le modalità stabilite
dal piano annuale di cui articolo 3.
ARTICOLO 6
(Marche Film Commission)
1. E’ istituita con le modalità stabilite dalla Giunta
regionale, la “Marche Film Commission”, quale struttura
operativa della Regione,
finalizzata a creare le condizioni per attirare nelle
Marche set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie
nazionali e straniere, nonché ad indirizzare le
produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle
esigenze scenografiche, con l’offerta di servizi di
supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, di
sostegno economico e di collaborazione alla
realizzazione, durante il processo produttivo.
ARTICOLO 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è
autorizzata per l’anno 2009 la spesa di euro 277.000,00,
per gli anni successivi l’entità delle spese sarà
stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel
rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1
per l’anno
2009 si provvede per la somma di euro 100.000,00
mediante impiego ai sensi del comma
2 dell’articolo 24 della l.r. 31/2001 di quota parte
delle somme
iscritte nell’UPB 2.08.01 (fondi globali) partita 2 ,
elenco 1, del
bilancio di previsione per l’anno 2008, per la somma di
euro 167.000,00 mediante impiego di quota parte delle
somme iscrItte nell’UPB 5.31.01 e per la somma di euro
10.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme
iscritte nell’UPB 5.31.03, del bilancio di previsione
per l’anno 2009.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di
cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2009 e
successivi nella UPB 5.31.03 del bilancio di previsione
del detto anno, a carico del capitolo che la Giunta
regionale istituisce ai fini della gestione nel
Programma operativo annuale (POA).
ARTICOLO 8
(Norme transitorie)
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale approva gli indirizzi di cui
all’articolo 4.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale determina le
modalità per l’istituzione della “Marche Film Commission”
ai sensi dell’articolo 6.
3. La Giunta regionale presenta all’Assemblea
legislativa il piano di cui al comma 2 dell’articolo 3
entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 9
(Abrogazione)
1. E’ abrogato l’articolo 4 della l.r. 13 luglio 1981, n.16
(Promozione delle attività culturali).
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale
della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e
farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 31 marzo 2009
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