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Il Consiglio -Assemblea legislativa regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico
e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di
beni e di servizi, tutela i loro diritti ed interessi,
promuove la cultura del consumo responsabile e favorisce
ogni forma di associazionismo fra i consumatori e gli
utenti.
2. La Regione, in conformità con la normativa
comunitaria e statale e nell’esercizio delle funzioni di
competenza, persegue, in particolare, i seguenti
obiettivi:
a) la tutela della salute e della sicurezza dei
consumatori;
b) la tutela e la promozione della sicurezza, igienicità
e qualità dei prodotti, della sicurezza e qualificazione
dei processi produttivi, della salvaguardia
dell’ambiente, della valorizzazione del paesaggio;
c) la tutela degli interessi economici e giuridici dei
consumatori, favorendo lo sviluppo di una cultura della
correttezza e dell’equità nei rapporti contrattuali;
d) la promozione, lo sviluppo e il riconoscimento
dell’associazionismo libero, volontario e democratico
fra i consumatori e gli utenti, dell’aggregazione e del
coordinamento delle associazioni tra di loro e con
organismi analoghi interregionali, nazionali ed europei,
anche ai fini dell’adozione di iniziative e progetti
coordinati o comuni;
e) la promozione della formazione e dell’informazione
dei consumatori e degli utenti, anche in funzione dello
sviluppo di un rapporto socio economico più consapevole
e influente con gli attori della produzione, della
distribuzione e dei servizi.
ARTICOLO 2
(Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 1, è istituito presso la struttura
competente della Giunta regionale il comitato regionale
dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato
comitato, composto:
a) dall’assessore regionale competente in materia o un
suo delegato, che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale competente o
suo delegato;
c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni
dei consumatori iscritta nel registro di cui
all’articolo 4;
d) da un rappresentante dell’Unione regionale delle
camere di commercio industria, artigianato e
agricoltura.
2. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma 1,
lettere c) e d), viene designato un supplente.
3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale ed è ricostituito entro novanta
giorni dalla prima seduta dell’Assemblea legislativa
regionale.
4. Il comitato è comunque costituito, qualora sia
designata almeno la metà dei componenti di cui al comma
1, lettere c) e d), entro il termine assegnato.
5. Qualora, dopo la costituzione del comitato, nuove
associazioni vengano iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 4, oppure associazioni già iscritte ne
vengano cancellate, il Presidente della Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione
dell’elenco annuale aggiornato, provvede a modificare la
composizione del comitato.
6. Il comitato si riunisce validamente con la
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
7. Alle sedute del comitato possono assistere i
consiglieri regionali.
8. Il comitato entro tre mesi dalla prima seduta approva
un regolamento per il suo funzionamento.
9. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte
dalla struttura regionale competente.
10. La partecipazione al comitato è gratuita.
ARTICOLO 3
(Funzioni del comitato regionale dei consumatori e degli
utenti)
1. Il comitato, in particolare:
a) esprime, ove richiesto, pareri su proposte di legge e
atti di programmazione che coinvolgono gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) propone alla Giunta regionale l’effettuazione di
indagini, studi e ricerche utili alla qualificazione dei
consumi, all’orientamento dei consumatori e iniziative
per favorire l’associazionismo dei consumatori ed
utenti;
c) promuove iniziative di raccordo e collaborazione con
analoghi organismi regionali, nazionali e dell’Unione
europea;
d) propone azioni coordinate con imprese e pubbliche
amministrazioni per sviluppare e sostenere migliori
standard di qualità nella produzione, distribuzione ed
erogazione di beni e servizi;
e) promuove forme di consultazione con le rappresentanze
delle imprese, degli enti locali e delle organizzazioni
sindacali su tematiche inerenti beni o servizi;
f) sostiene iniziative a tutela di interessi collettivi
o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza.
2. Per lo svolgimento della propria attività il
comitato, può avvalersi dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente (ARPAM), dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche
e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo, in caso
di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti
attinenti alle materie oggetto della presente legge,
nonché della collaborazione delle Camere di commercio,
dei Comuni, dei Centri di assistenza tecnica, nonché di
enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti
universitari, ovvero di esperti dotati di particolare
qualificazione tecnico-scientifica.
ARTICOLO 4
(Registro regionale delle associazioni dei consumatori)
1. E’ istituito presso la struttura regionale
competente, il registro regionale delle associazioni dei
consumatori e utenti al quale possono iscriversi le
associazioni che abbiano un’effettiva rappresentanza
sociale e una organizzazione a livello regionale e
decentrata nel territorio in almeno tre province.
2. La Giunta regionale determina i requisiti e le
modalità per l’iscrizione e la cancellazione,
prevedendo, in particolare, che la perdita di uno dei
requisiti necessari per l’iscrizione determini la
cancellazione dell’associazione dall’elenco.
3. Il registro è aggiornato annualmente e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione.
ARTICOLO 5
(Sportello del consumatore)
1. Presso la Giunta regionale è istituito lo “sportello
regionale del consumatore” allo scopo di fornire, a
livello regionale, informazioni, documentazione e
consulenza su problemi specifici e su problematiche
generali attinenti alla tutela dei consumatori.
2. Lo sportello è gestito congiuntamente dalle
associazioni dei consumatori iscritte al registro
regionale di cui all’articolo 4, sulla base di apposita
convenzione con la Regione.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni
dei consumatori inviano al servizio regionale competente
un programma di gestione del servizio con le iniziative
specifiche da attuare nell’ambito dell’attività dello
sportello.
ARTICOLO 6
(Informazione del consumatore utente e formazione)
1. La Giunta regionale, anche su proposta del comitato
di cui all’articolo 2, attua progetti volti ad una
corretta informazione e sensibilizzazione dei
consumatori e utenti.
2. Per l’attività di educazione e formazione dei
consumatori e degli utenti, la Giunta regionale d’intesa
con il comitato di cui all’articolo 2, predispone
programmi di educazione al consumo per il personale
docente, per i giovani in età scolare e nell’ambito
dell’educazione permanente. I programmi e le attività di
educazione al consumo fanno parte degli interventi
educativi di competenza regionale in ambito curricolare
scolastico.
3. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dalla
normativa regionale in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro, favorisce la qualificazione e l’aggiornamento
professionale dei soggetti interessati sulle materie di
maggior rilievo agli effetti della tutela e della
promozione dei diritti dei consumatori ed utenti.
4. Per la realizzazione dei progetti e degli interventi
di cui al presente articolo, la Giunta regionale può
stipulare convenzioni con le associazioni dei
consumatori e utenti iscritte al registro di cui
all’articolo 4.
ARTICOLO 7
(Contributi alle associazioni dei consumatori)
1. La Regione concede contributi alle associazioni
iscritte al registro di cui
all’articolo 4:
a) per la funzionalità e l’organizzazione delle
associazioni medesime finalizzate alla informazione,
assistenza, consulenza e formazione dei cittadini
consumatori utenti;
b) per la realizzazione di specifici e rilevanti
progetti rientranti nelle finalità di cui all’articolo
1.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le
modalità:
a) per la concessione dei contributi dando priorità ad
interventi di carattere unitario e coordinato;
b) per la revoca dei contributi individuando i casi che
comportano l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti
per l’anno successivo o la sospensione dell’iscrizione
al registro di cui all’articolo 4;
c) per la rendicontazione annuale delle attività svolte
dalle associazioni, al fine del monitoraggio e della
conoscenza dei risultati conseguiti.
ARTICOLO 8
(Fondo unico per i consumatori ed utenti)
1. E’ istituito il fondo unico per i consumatori e gli
utenti finalizzato a sostenere e a incrementare le
attività di cui alla presente legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse europee, statali
e regionali destinate al settore.
3. La Giunta regionale determina le modalità di riparto
del fondo tra gli interventi di cui agli articoli 6 e 7
destinando fino ad un massimo del 30 per cento delle
risorse disponibili ai contributi di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera a).
ARTICOLO 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla
presente legge
concorrono risorse statali e regionali.
2. A decorrere dall’anno 2010, l’entità della spesa
regionale sarà stabilita dalla legge finanziaria
regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese
relative alla realizzazione degli interventi previsti
dalla presente legge sono iscritte nelle seguenti UPB:
3.17.05 e 3.17.06 dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l’anno 2010 a carico dei capitoli che
la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini
della gestione nel programma operativo annuale.
ARTICOLO 10
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione il comitato di cui
all’articolo 2 è costituito entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le associazioni dei consumatori, iscritte al registro
di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 giugno
1998, n. 15 (Norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti), sono iscritte al registro di cui all’articolo 4
della presente legge, fatta salva la verifica dei
requisiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del
comma 2 dell’articolo 4 della presente legge.
ARTICOLO 11
(Abrogazione)
1. La legge regionale 16 giugno 1998, n. 15 (Norme per
la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.
Formula Finale:
LA PRESENTE LEGGE E’ PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE. E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI
OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE
MARCHE.
DATA AD ANCONA, ADDI’ 23 GIUGNO 2009
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