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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione realizza un sistema integrato di
prevenzione e cura della patologia diabetica e delle sue
complicanze volto ad assicurare agli utenti l’erogazione
di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate, nel
rispetto dei principi previsti dalla legislazione
statale vigente.
2. La Regione garantisce, in particolare, la gestione
integrata del paziente diabetico. Per gestione integrata
si intende una partecipazione congiunta dello
specialista e del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta in un programma stabilito di
assistenza nei confronti dei pazienti. La gestione
integrata prevede il consenso informato del paziente e
un efficace coordinamento tra assistenza territoriale e
specialistica.
ARTICOLO 2
(Assistenza territoriale)
1. L’assistenza territoriale è erogata dai medici di
medicina generale o dai pediatri di libera scelta ed è
coordinata dai distretti sanitari.
2. L’assistenza territoriale è finalizzata al
raggiungimento dei seguenti
obiettivi:a) prevenzione e diagnosi precoce delle
alterazioni del metabolismo glucidico;
b) predisposizione e attuazione del piano di cura del
paziente, in collaborazione con le strutture indicate
agli articoli 3 e 5;
c) corretta gestione della terapia farmacologica;
d) sorveglianza degli effetti collaterali della terapia
ipoglicemizzante e delle interferenze della stessa con
altre terapie in corso;
e) invio del paziente diabetico alla struttura
specialistica di cui all’articolo 3 o all’articolo 5
secondo le modalità previste nel piano di cura;
f) adeguata assistenza domiciliare al diabetico non
autosufficiente ed attivazione dell’assistenza
domiciliare integrata, quando necessario;
g) raccolta dei dati in maniera omogenea utilizzando
supporti informatizzati ed invio dei dati medesimi alle
strutture preposte secondo le modalità stabilite dalla
Giunta regionale nell’atto di indirizzo di cui all’
articolo 6.
ARTICOLO 3
(Assistenza specialistica per adulti)
1. L’assistenza specialistica è erogata attraverso
Centri di diabetologia di primo e secondo livello.
2. In ciascun ambito territoriale zonale definito
dall’articolo 9 della legge regionale 20 giugno 2003, n.
13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è
istituito un Centro di diabetologia di primo livello. Il
Centro è un’unità operativa semplice a collocazione
ospedaliera e svolge le seguenti funzioni:
a) valutazione della patologia diabetica ed impostazione
del piano complessivo di trattamento in collaborazione
con i medici di medicina generale;
b) raccolta, aggiornamento ed invio dei dati alle
strutture preposte secondo le modalità indicate dalla
Giunta regionale nell’atto di indirizzo di cui
all’articolo 6, in collaborazione con i medici di
medicina generale;
c) studio e prevenzione delle complicanze del diabete
mellito, in collegamento con altre Unità operative
specialistiche, per la definizione diagnostica;
d) trattamento delle complicanze del diabete mellito con
particolare riferimento al piede diabetico;
e) attività ambulatoriale con accesso continuativo
diurno anche per prestazioni di urgenza su prescrizione
del medico di medicina generale, sulla base dei
protocolli indicati all’articolo 6, comma 1, lettera b);
f) promozione di una costante e consapevole
partecipazione del paziente alla gestione del suo stato
di salute anche attraverso l’addestramento alle tecniche
di autocontrollo alimentare e terapeutico;
g) attività di consulenza negli interventi di cura
domiciliari e nelle strutture ospedaliere dell’ambito
territoriale in cui è istituito.
3. In ciascuna Provincia è istituito un Centro di
diabetologia di secondo livello sulla base di indirizzi
dettati dalla Giunta regionale. Detti Centri assicurano,
per l’ambito territoriale della Zona in cui sono
costituiti, anche le funzioni di Centro di diabetologia
di primo livello.
4. I Centri di diabetologia di secondo livello,
costituiscono Unità operative complesse ed assicurano:
a) assistenza oculistica completa;
b) assistenza nefrologica completa;
c) diagnosi e terapia della patologia cardiovascolare;
d) assistenza podologica;
e) assistenza dermatologica;
f) assistenza neurologica;
g) impianto e controllo dei microinfusori e degli Holter
glicemici;
h) consulenza alle strutture di primo livello;
i) day hospital terapeutico.
5. La dotazione di personale dei Centri di diabetologia
tiene conto delle dimensioni del bacino d’utenza, delle
caratteristiche del territorio e della struttura
ospedaliera in cui sono inseriti, assicurando continuità
di intervento. In particolare la dotazione di personale
è determinata in maniera da garantire l’assistenza, la
consulenza e il trattamento del paziente in regime
ambulatoriale, di degenza ordinaria e di day hospital;
l’educazione terapeutica; lo studio, la diagnosi e il
trattamento delle complicanze acute e croniche.
ARTICOLO 4
(Funzioni dell’INRCA)
1. E’ istituito presso l’INRCA il Centro di riferimento
regionale del piede diabetico. Il Centro costituisce
Unità operativa complessa ed è dotato di posti letto.
2. Il Centro di riferimento svolge le funzioni di
diagnosi e terapia specialistica per tutte le patologie
podologiche connesse al diabete. In particolare il
Centro assicura:
a) la radiologia interventistica;
b) la chirurgia vascolare.
3. L’INRCA costituisce, inoltre, riferimento regionale
per i problemi della diabetologia in età geriatrica.
ARTICOLO 5
(Assistenza specialistica per minori)
1. L’assistenza specialistica per minori è erogata
attraverso il Centro di riferimento regionale per la
diabetologia pediatrica istituito presso l’Azienda
ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I -
G.M. Lancisi - G. Salesi” di Ancona, e costituisce Unità
operativa complessa.
2. Il Centro è strutturato per assicurare un approccio
diagnostico-terapeutico multidisciplinare per tutti i
soggetti affetti da diabete mellito in età pediatrica ed
adolescenziale, sia all’esordio della malattia, che
durante il suo corso.
3. In particolare compete al Centro:
a) l’osservazione epidemiologica della malattia
diabetica nel territorio regionale;
b) la diagnosi del diabete, la terapia e l’assistenza
del paziente e del suo nucleo familiare anche sotto il
profilo psico pedagogico, in collaborazione con il
pediatra di libera scelta;
c) l’impostazione del piano complessivo di trattamento
terapeutico, in collaborazione con il pediatra di libera
scelta;
d) l’educazione terapeutica nei confronti del paziente e
dei suoi familiari, anche con iniziative a carattere
residenziale;
e) l’istruzione all’uso dei presidi diagnostici e
terapeutici;
f) la prescrizione, l’impianto ed il controllo dei
microinfusori, degli Holter glicemici e delle nuove
tecnologie biomediche;
g) la realizzazione, presso le scuole di ogni ordine e
grado del territorio regionale ove è inserito il minore
diabetico, di iniziative di informazione e formazione
sulle problematiche riguardanti il diabete in età
pediatrica ed adolescenziale e sulla gestione del
diabete dei minori in ambiente scolastico;
h) lo studio, la diagnosi e il trattamento delle
complicanze acute e croniche;
i) la prevenzione mediante l’educazione ad un corretto
stile di vita per i soggetti affetti da obesità e per i
soggetti a rischio di diabete non insulino-dipendente;
j) la diagnosi e la cura delle patologie endocrine
infantili connesse con la malattia diabetica;
k) la collaborazione con le associazioni di volontariato
attive nel settore;
l) l’organizzazione di incontri con i pediatri di libera
scelta al fine di aggiornarli sulle tematiche inerenti
il diabete in età evolutiva;
m) la pronta disponibilità, anche telefonica, 24 ore su
24 ai pazienti e alle loro famiglie, nonché alle
strutture ospedaliere in caso di eventuali ricoveri.
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte in regime
di day hospital, ricovero ospedaliero, consulenza
ambulatoriale e consulenza diretta sul territorio.
5. Il Centro è costituito da un’équipe formata da medici
esperti in diabetologia pediatrica, personale
infermieristico, psicologi e dietisti. La dotazione del
personale è determinata in modo da garantire
l’espletamento delle attività di cui al comma 3,
assicurando la continuità degli interventi sull’intero
territorio regionale.
ARTICOLO 6
(Compiti della Regione)
1. La Giunta regionale detta indirizzi alle Aziende
sanitarie e all’INRCA per le attività di prevenzione del
diabete e gestione integrata del paziente diabetico. Gli
indirizzi in particolare:
a) determinano gli standard operativi di funzionamento
per le attività erogate;
b) individuano i protocolli condivisi per la
prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e
delle sue complicanze, nonché i modelli standard di
comunicazione;
c) indicano le attività di formazione ed aggiornamento
del personale medico, infermieristico e tecnico da
inserire nei programmi di formazione ed aggiornamento
permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
d) promuovono la ricerca epidemiologica da attuarsi
mediante modelli informatizzati;
e) definiscono le modalità per l’attuazione del
controllo di qualità delle prestazioni erogate dai
medici di medicina generale, dai pediatri di libera
scelta e dai Centri di diabetologia, mediante
l’individuazione di indicatori di struttura, di processo
ed esito;
f) determinano i criteri per lo svolgimento delle
attività di educazione rivolte ai pazienti diabetici,
alle rispettive famiglie e alle scuole, nonché le
iniziative di educazione sanitaria sul tema della
malattia diabetica rivolte alla globalità della
popolazione;
g) stabiliscono criteri per l’istituzione di Centri di
diabetologia di I e di II livello;
h) determinano le modalità di distribuzione dei presidi
diagnostici e terapeutici a carico del servizio
sanitario regionale ai sensi della normativa statale
vigente, assicurando che gli stessi siano forniti per il
tramite delle farmacie;
i) determinano le modalità di raccordo tra i servizi
erogati dall’Azienda ospedaliera universitaria “Ospedali
Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” , le altre
Aziende sanitarie e l’INRCA;
j) individuano le modalità con cui le Aziende sanitarie
e l’INRCA si avvalgono della collaborazione e dell’aiuto
delle associazioni per la tutela del diabetico in età
adulta e pediatrica.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 determinano altresì i
termini e le ulteriori specifiche modalità di
adeguamento delle Aziende sanitarie e dell’INRCA alle
disposizioni previste dalla presente legge.
3. Nell’ambito delle strutture ospedaliere ove sono
istituiti i Centri di diabetologia di cui agli articoli
3 e 5, i pazienti affetti da diabete e malattie del
ricambio trovano ricovero nelle unità operative
dell’area funzionale medica. E’ comunque vietata la
collocazione dei pazienti stessi in Unità operative
autonome.
4. La Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni
statali vigenti, intese con l’Università politecnica
delle Marche per la formazione e la ricerca in campo
diabetologico, favorendo in particolare la
collaborazione tra Università ed INRCA per la ricerca in
materia di diabetologia in età geriatrica.
ARTICOLO 7
(Comitato regionale per la diabetologia)
1. Al fine di coordinare l’attività di assistenza nel
settore delle malattie diabetologiche e del ricambio è
istituito il Comitato regionale per la diabetologia. Il
Comitato in particolare è sentito dalla Giunta regionale
in ordine alla definizione degli indirizzi di cui
all’articolo 6 e sulla proposta di piano sanitario
regionale.
2. L’Assemblea legislativa regionale e la Giunta
regionale possono richiedere pareri al Comitato su atti
relativi all’organizzazione dei servizi, alla cura e
alla prevenzione della malattia diabetica, diversi da
quelli indicati al comma 1.
3. Il Comitato svolge compiti di monitoraggio e
valutazione delle attività previste agli articoli 2, 3 ,
4 e 5. Il Comitato può formulare proposte alla Giunta
regionale in ordine all’attività di assistenza nel
settore diabetologico.
4. Il Comitato presenta ogni anno alla Giunta regionale
una relazione sull’attività svolta e una relazione
finale sull’attività effettuata nel triennio. Copia
delle relazioni è trasmessa all’Assemblea legislativa
regionale.
5. Il Comitato è composto:
a) dai responsabili dei Centri di diabetologia di I e II
livello;
b) dal responsabile del Centro di diabetologia
pediatrica e geriatrica ;
c) dal responsabile del Centro di riferimento regionale
del piede diabetico;
d) da un rappresentante dei medici di base designato da
ciascun ordine dei medici provinciali;
e) da un rappresentante delle associazioni per la tutela
del diabete adulto e un rappresentante delle
associazioni per la tutela del diabete pediatrico;
f) da un rappresentante dell’Università;
g) dal dirigente del servizio competente in materia o
suo delegato;
h) da un esperto in diabetologia nominato dalla Giunta
regionale.
6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente che
convoca, presiede, coordina i lavori del Comitato stesso
e redige la proposta di relazione indicata al comma 4 .
7. I componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del
comma 5, sono designati entro trenta giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine il Comitato è
costituito in presenza della maggioranza dei componenti
dello stesso, salve le successive integrazioni.
8. Il Comitato dura in carica quanto la legislatura.
ARTICOLO 8
(Disposizioni transitorie)
1. Sino all’approvazione della deliberazione indicata al
comma 1 dell’articolo
6:
a) i centri di diabetologia operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano a
svolgere le funzioni indicate dalla l.r. 9 dicembre
1987, n. 38 (Organizzazione e disciplina dei centri di
diabetologia e malattie del ricambio), ancorché
abrogata;
b) la distribuzione dei presidi diagnostici e
terapeutici per i cittadini diabetici a carico del
servizio sanitario regionale, è effettuata secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni regionali vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato per la diabetologia in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge, svolge le
funzioni previste dall’articolo 7.
3. Il Comitato indicato al comma 2 resta in carica sino
al termine della legislatura.
ARTICOLO 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’anno 2009 alla copertura della spesa
determinata dall’applicazione della presente legge si
provvede con le somme che si rendono disponibili a
seguito dell’abrogazione della l.r. 38/1987, già
iscritte nell’UPB 5.28.15 (Finanziamento dei
macrolivelli di assistenza sanitaria corrente).
2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si
provvede dall’anno 2010 e successivi mediante impiego di
quota parte delle somme relative al Fondo sanitario
regionale assegnate alle Aziende sanitarie e all’INRCA .
3. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2009 ad
apportare le variazioni al POA eventualmente necessarie
ai fini della gestione.
ARTICOLO 10
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le leggi regionali 9 dicembre 1987, n.
38 e la l.r. 29 aprile 1996, n. 14.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2009.
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