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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 14/2003)
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge regionale
30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura
amministrativa del Consiglio regionale) e successive
modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
2. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 14/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni è sostituito
dal seguente:
“4. Ferma restando l’applicazione del trattamento
economico e dello stato giuridico del personale
regionale e delle altre norme previste dai contratti
nazionali di lavoro, il personale del Consiglio è
inserito in un ruolo distinto da quello della Giunta, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 48 dello Statuto
regionale.”.
ARTICOLO 2
(Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 14/2003)
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 14/2003 e successive
modificazioni ed
integrazioni è inserito il seguente: “Art. 2 bis -
(Spese di funzionamento e per il personale del
Consiglio).
1. Il Consiglio regionale individua annualmente in sede
di approvazione del proprio bilancio di previsione le
risorse necessarie al funzionamento complessivo
dell’organo, tra le quali la spesa per il proprio
personale. Le spese per il personale concorrono, insieme
alle altre, a determinare il fabbisogno annuale del
Consiglio ai sensi e per gli effetti del comma 3
dell’articolo 18 dello Statuto regionale.
2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita
nel limite massimo desumibile dalla completa copertura
della dotazione organica vigente, di cui all’allegata
Tabella A, determinata in applicazione del comma 93
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), in
relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei
contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
Sono tuttavia fatte salve le sostituzioni temporanee di
personale assente dal servizio per periodi superiori ad
un mese e per cause diverse dal congedo ordinario.
3. La dotazione organica del Consiglio può essere
rideterminata:
a) qualora si ravvisi l’esigenza di una diversa
articolazione organizzativa nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 2;
b) a seguito dell’attribuzione di nuove funzioni o
riduzione di funzioni preesistenti ad opera di leggi
regionali che stabiliscono al contempo il nuovo tetto
massimo di spesa ammissibile.
4. Entro i limiti indicati ai commi 2 e 3 i soggetti
consiliari competenti sono autorizzati a procedere alla
copertura dei posti vacanti attraverso le modalità
previste dall’ordinamento vigente.
5. Nella dotazione organica del Consiglio sono compresi
anche i posti necessari al funzionamento degli organismi
istituzionali e di garanzia che hanno sede presso il
Consiglio stesso, mentre sono esclusi quelli relativi al
Gabinetto del Presidente di cui all’articolo 17, agli
assistenti consiliari di cui all’articolo 18, alle
segreterie dei gruppi consiliari e dell’Ufficio di
Presidenza, che, al pari delle segreterie dei componenti
della Giunta, hanno una composizione stabilita da
disposizioni di legge di carattere speciale.
6. Il personale di ruolo del Consiglio regionale che
presta servizio in qualità di assistente o presso le
segreterie dei gruppi consiliari e dell’Ufficio di
Presidenza, alla cessazione dell’incarico, è riassegnato
all’area organizzativa di provenienza.
7. Per le finalità di cui al comma 6, l’Ufficio di
Presidenza assicura, nel rispetto del limite di spesa di
cui ai commi 2 e 3, la necessaria disponibilità di posti
nell’ambito della dotazione organica del Consiglio.
8. Della gestione delle spese per il personale e delle
altre spese di funzionamento interno, risponde in modo
autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale attraverso
soggetti competenti, che vi procedono:
a) entro i limiti stabiliti dal presente articolo e
dalle leggi regionali vigenti;
b) secondo gli obiettivi indicati nel programma annuale
e triennale di cui all’articolo 14;
c) sulla base di criteri che assicurino da un lato il
rispetto del principio di economicità e di progressiva
razionalizzazione e riduzione delle spese, e,
dall’altro, la fornitura dei beni e servizi
indispensabili all’assolvimento delle funzioni primarie
del Consiglio.
8. L’Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri di
cui al comma 8, stabilisce le modalità di adeguamento
alle norme della legislazione nazionale in tema di
contenimento delle spese della pubblica amministrazione,
avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al
complesso delle spese di funzionamento a carico dell’UPB
del Consiglio. Quest’ultima concorre nel suo complesso
ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e
comunque delle norme di coordinamento della finanza
pubblica.”.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione
Marche.
Data ad Ancona, addì 04 agosto 2008.
ALLEGATO 1
ALLEGATO Tabella A
Categoria Dotazione organica
A 2
B1 18
B3 38
C 44
D1 20
D3 26
Giornalisti 4
Dirigenti 10
TOTALE 162
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