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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Lombardia redige il Piano regionale della
mobilità ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del
Piano paesaggistico regionale, parte integrante del
Piano Territoriale Regionale, e anche della legge 19
ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della
mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire,
attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale,
obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del
territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza
dell’uso della bicicletta sia in ambito urbano che
extraurbano.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma
1, la Regione promuove:
a) la realizzazione ed il completamento di percorsi
ciclabili e
ciclopedonali;
b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla
coesistenza
dell’utenza motorizzata e non motorizzata attraverso
politiche di moderazione del traffico.
ARTICOLO 2
(Piano regionale della mobilità ciclistica)
1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in
relazione al tessuto
e alla morfologia territoriale, allo sviluppo
urbanistico, al sistema
naturale, con particolare riferimento ai sistemi
fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli
attrattori, individua il sistema ciclabile di scala
regionale.
2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato
quale elemento di connessione ed integrazione dei
sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui
all’articolo 3.
3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana
sono:
a) creazione di circuiti connessi alla mobilità
collettiva;
b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e
dedicata, di
itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso
località di valore
ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche
con la creazione di una rete di punti di ristoro;
c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi
dedicati e
strutture di supporto.
4. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è
approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare,
ed è aggiornato di norma ogni tre anni.
5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è
elaborato attraverso
forme di concertazione con i soggetti di cui
all’articolo 5, comma 1, sentite le associazioni che
promuovono in modo specifico l’utilizzo della
bicicletta.
6. Il Piano regionale della mobilità ciclistica
individua, mediante
intese con gli enti interessati, l’utilizzo per la
riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei
seguenti manufatti, favorendone il recupero
conservativo:
a) l’area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o
in disuso;
b) l’area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese
quelle militari,
dismesse o in disuso;
c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei
canali, dei
navigli e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli
acquedotti dismessi,
ove compatibili;
d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.
7. Nell’ambito delle riconversioni delle tratte
ferroviarie dismesse,
previste dal Piano regionale della mobilità ciclistica,
la Regione promuove, mediante apposite intese con i
proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il
recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli
ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante
specifico adeguamento funzionale, possono essere
destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti
di ristoro specializzati per l’ospitalità dei
cicloturisti. La Regione promuove altresì accordi con i
gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di
attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui
mezzi ferroviari e metropolitani.
8. La Regione promuove, d’intesa con i soggetti
attuatori, le
associazioni di categoria ed il sistema scolastico,
attività di informazione e formazione tese alla
diffusione dell’uso della bicicletta, considerando gli
aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere
fisico ed al
miglioramento degli stili di vita.
9. La Regione mantiene un sistema di informazione e
consultazione,
tramite accesso internet, dell’offerta ciclabile con i
tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale
ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è
costantemente aggiornato in collaborazione con i
soggetti attuatori.
ARTICOLO 3
(Piani di province e comuni)
1. Le province redigono piani strategici per la mobilità
ciclistica,
tenuto conto del Piano regionale della mobilità
ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano
gli interventi a livello sovracomunale e sono approvati
tenuto conto delle disposizioni della normativa statale
e della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per
il governo del territorio) e successivi provvedimenti
attuativi in materia di reti ciclabili.
2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e
ciclopedonale
quale elemento integrante della rete di livello
regionale, prevedendo la connessione dei grandi
attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i
centri commerciali, i distretti industriali ed il
sistema della mobilità pubblica.
3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità
extraurbana sono quelli
indicati all’articolo 2, comma 3.
4. I comuni redigono piani strategici per la mobilità
ciclistica, tenuto
conto del piano regionale della mobilità ciclistica e
del Piano provinciale, ove vigenti. I piani comunali
programmano gli interventi a livello locale e sono
approvati tenuto conto delle disposizioni della
normativa statale e della l.r. 12/2005 e successivi
provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.
5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e
ciclopedonale quale
elemento integrante della rete di livello regionale e
provinciale, prevedendo a connessione dei grandi
attrattori di traffico di livello locale, quali il
sistema scolastico, i centri commerciali, le aree
industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in
generale, gli elementi di interesse sociale, storico,
culturale e turistico di fruizione pubblica.
6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana
sono:
a) l’incremento della rete ciclabile esistente,
privilegiandone la messa in rete;
b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica
segnalazione;
c) la connessione con il sistema della mobilità
collettiva.
ARTICOLO 4
(Tipologie degli interventi)
1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche
tenuto conto delle
caratteristiche tecniche fissate dal decreto
ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per
la definizione delle caratteristiche tecniche delle
piste ciclabili) sono finalizzati alla progettazione,
realizzazione e promozione di:
a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste
ciclabili e
ciclopedonali;
b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture
connesse.
2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono
comprendere:
a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e
ciclopedonali;
b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del
traffico
ciclistico e motorizzato;
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati,
liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati
alle biciclette, prioritariamente in
corrispondenza dei centri intermodali di trasporto
pubblico e presso strutture pubbliche;
d) messa in opera di segnaletica, verticale e
orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico,
nonché di segnaletica integrativa dedicata agli
itinerari ciclabili;
e) predisposizione di strutture mobili e di
infrastrutture atte a
realizzare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di
trasporto pubblico;
f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari
e i gestori delle
infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere
l’intermodalità tra la
bicicletta e il treno, in particolare per la
realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di
pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione
del trasporto della bicicletta al seguito;
g) intese con le aziende di trasporto pubblico per
l’integrazione con
l’uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di
strutture per il
trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
i) realizzazione di conferenze, attività culturali ed
iniziative
educative atte a favorire la cultura della bicicletta
come mezzo di trasporto;
j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di
servizi di
informazione per cicloturisti;
k) redazione, pubblicazione e divulgazione di
cartografia specializzata anche di tipo elettronico;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo
ed alla sicurezza
del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione
di punti di
manutenzione della bicicletta, ed in particolare
iniziative formative ed informative sull’utilizzo di
protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.
3. Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale
della mobilità e dei trasporti e dei relativi piani di
attuazione, una quota non inferiore al 10 per cento dei
posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve
essere riservata al parcheggio di biciclette.
ARTICOLO 5
(Soggetti attuatori)
1. Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e
locali, comunità montane adottano ogni iniziativa utile
per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione
di privati, gli interventi previsti dalla presente
legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione,
compresi gli accordi di programma.
2. I soggetti privati possono, previe intese con gli
enti pubblici
competenti, installare strutture attrezzate per
l’integrazione del trasporto pubblico con l’uso della
bicicletta, nonché promuovere agevolazioni per i propri
dipendenti.
ARTICOLO 6
(Disposizioni particolari per i comuni)
1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di
autostazioni di corrispondenza o di stazioni
metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette
infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero
di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli
e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio
biciclette, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c).
2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al
comma 1, i comuni
stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le
stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.
3. I comuni che non gestiscono direttamente le
velostazioni assegnano prioritariamente la gestione
delle stesse alle cooperative sociali, di cui alla legge
regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la
cooperazione in Lombardia).
4. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme
per la realizzazione di spazi comuni negli edifici
adibiti a residenza e attività terziarie o produttive
per il deposito di biciclette.
5. I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi
norme per la
realizzazione di spazi comuni per il deposito di
biciclette presso strutture pubbliche.
6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è
fatto obbligo di
consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi
comuni, che, ove
possibile, devono essere attrezzati.
ARTICOLO 7
(Gestione e manutenzione)
1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati
a seguito delle scelte definite dal Piano regionale
della mobilità ciclistica, così come dei percorsi e dei
tracciati preesistenti, è a carico degli enti
proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli
accordi di programma che definiscono tracciati che
insistono sul territorio di più comuni devono prevedere
anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia
ordinaria che straordinaria. La Regione assicura
l’erogazione di contributi secondo un piano prestabilito
dalla Giunta.
2. La Giunta regionale detta criteri per la concessione
di contributi per la manutenzione sia ordinaria che
straordinaria dei tracciati agli enti che prevedono,
nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture
ciclabili.
ARTICOLO 8
(Finanziamento ed agevolazioni)
1. La Regione determina annualmente, sulla base delle
disponibilità di bilancio, i programmi attuativi di
intervento e di finanziamento.
2. La Giunta regionale determina le modalità di
assegnazione dei
contributi, riconoscendo priorità agli interventi
previsti nel Piano regionale e nei piani provinciali e
comunali di cui agli articoli 2 e 3. Con lo stesso atto
sono definite le modalità di erogazione, in relazione
alla tipologia di intervento.
3. Il finanziamento da parte della Regione è subordinato
alla
compartecipazione dei soggetti attuatori.
4. La Regione promuove interventi di settore che
prevedono il
potenziamento della rete ciclopedonale e l’aumento
dell’uso della bicicletta.
5. La Regione favorisce l’utilizzo della bicicletta per
i propri
dipendenti e per quelli degli enti costituenti il
sistema regionale di cui all’allegato A della legge
regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative per l’attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e
sulla contabilità della Regione) – collegato 2007).
6. La Regione incentiva le iniziative delle imprese
volte ad incrementare l’utilizzo della bicicletta per i
propri dipendenti.
ARTICOLO 9
(Abrogazioni)
1. A far tempo dall’entrata in vigore della presente
legge è abrogata la legge regionale 27 novembre 1989, n.
65 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo del
trasporto ciclistico).
ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)
1. Per la realizzazione degli interventi in conto
capitale di cui agli
articoli della presente legge è autorizzata per
l’esercizio 2009 la spesa di euro 4.500.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
riduzione di euro 4.500.000,00 delle disponibilità di
competenza e di cassa per l’esercizio 2009 dell’UPB
6.1.99.3.353 “Riqualificazione, potenziamento e sviluppo
del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario
regionale”.
3. Alle spese di comunicazione di cui agli articoli
della presente legge si provvede nei limiti degli
stanziamenti iscritti annualmente all’UPB 7.2.0.2.187
“Azione di comunicazione interna ed esterna”.
4. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, allo
stato di
previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009
e pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente sono
apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- alla funzione obiettivo 6.5 “Valorizzazione del
territorio” la
dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB
6.5.3.3.398 “Le valutazioni ambientali e paesistiche di
piani e progetti” è incrementata per l’esercizio 2009 di
euro 4.500.000,00;
- alla funzione obiettivo 6.1 “Infrastrutture
prioritarie” la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB
6.1.99.3.353 “Riqualificazione, potenziamento e sviluppo
del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario
regionale” è ridotta per l’esercizio 2009 di euro
4.500.000,00.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 30 aprile 2009
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
VIII/831 del
21 aprile 2009) |