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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finanziamento di leggi regionali e riduzione di
autorizzazioni di spesa)
1. Dall’entrata in vigore della presente legge, il Fondo
di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione Foncooper – Regione Lombardia, istituito
dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49
(Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e
regionalizzato ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della
legge regionale 4 novembre 2005, n. 16 (Assestamento al
bilancio per l’esercizio finanziario 2005 ed al bilancio
pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e
programmatico – I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali) e il Fondo di rotazione
per il sostegno al credito per le imprese cooperative
istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale
18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in
Lombardia), confluiscono nel Fondo di rotazione per
l’imprenditorialità istituito ai sensi della legge
regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di
competitività per le imprese e per il territorio della
Lombardia) per interventi agevolativi riservati alle
imprese cooperative.
2.Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30
(Disposizioni legislative per l’attuazione del documento
di programmazione economico-finanziaria regionale, ai
sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ –
Collegato 2007) è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera f quater) del comma 3 dell’articolo 2
è aggiunta la seguente:
“f quinquies) il Fondo di rotazione per
l’imprenditorialità istituito ai sensi della legge
regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di
competitività per le imprese e per il territorio della
Lombardia) con d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 e
successive modificazioni.”.
3. Per il triennio 2009/2011 sono autorizzate le spese
di cui all’allegata tabella A, relative ad interventi
previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi
dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della l.r.
34/1978.
4. Le quote a carico dell’esercizio 2009 sono iscritte
nello stato di previsione delle spese del bilancio per
l’esercizio finanziario 2009 sulle relative UPB e per
gli importi indicati.
5. Per gli interventi che comportano l’assunzione di
impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione
di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai
sensi dell’articolo 25 della l.r. 34/1978 come da
specifica indicazione contenuta nell’allegata tabella A.
6. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di
spesa disposte per gli anni 2010 e 2011 trova copertura
finanziaria nel bilancio pluriennale 2009/2011.
7. Sono autorizzate per il triennio 2009/2011 le
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da
precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi
e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi
dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r.
34/1978.
8. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale sono
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi
dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d),
della l.r. 34/1978.
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 24 dicembre 2008
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
VIII/782 del 17 dicembre 2008)
ALLEGATO 1
ALLEGATI TABELLE A, B e C.
(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito)
(N.B. Le tabelle allegate alla presente legge sono
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n.53 del 29 dicembre 2008, 1° supplemento
ordinario del 29 dicembre 2008.) |