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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità generali)
1. La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa
espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile
2009, promuove un’azione straordinaria dei soggetti
pubblici e privati per conseguire la massima
valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio
ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per
rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e
delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente
riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi
caratteri identitari, contestualmente contribuendo al
rilancio del comparto economico interessato.
ARTICOLO 2
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)
1. E’ consentito il recupero edilizio e funzionale di
edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31
marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli
strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad
attività produttive, anche in deroga alle previsioni
quantitative degli strumenti urbanistici comunali
vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi,
comportante:
a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici
edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre
funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;
b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in
seminterrato, per destinazioni accessorie alla
residenza, per attività economiche ammesse dagli
strumenti urbanistici, nonché per attività
professionali.
Per gli edifici con attività economiche in essere al
momento dell’entrata in vigore della presente legge, gli
interventi edilizi consentiti non possono comportare
modificazione della destinazione d’uso.
2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il
recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di
600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno
1980, per destinazioni residenziali a esclusiva
utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo
familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti
dell’azienda agricola, per destinazioni ricettive non
alberghiere e per uffici e attività di servizio
compatibili, anche in deroga alle previsioni degli
strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai
regolamenti edilizi.
3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente
articolo non possono comportare la totale demolizione e
ricostruzione dell’edificio e devono rispettare i
caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli
insediamenti urbanistici del territorio, nonché i
requisiti previsti dai provvedimenti regionali in
materia di efficienza energetica in edilizia, di cui
agli articoli 9 e 25 della legge regionale 11 dicembre
2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione
delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente).
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai
sensi dell’articolo 42 della legge regionale 11 marzo
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio),
ovvero di permesso di costruire ai sensi dell’articolo
38 della medesima legge regionale, rispettivamente da
presentare o richiedere entro diciotto mesi decorrenti
dalla data indicata all’articolo 6.
ARTICOLO 3
(Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici
esistenti)
1. All’esterno dei centri storici e delle zone
individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali
nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche
in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti
medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi,
l’ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati
alla data del 31 marzo 2005:
a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per
cento della volumetria esistente alla medesima data e in
ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità
immobiliare residenziale preesistente;
b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di
volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura
non superiore al 20 per cento della volumetria esistente
alla medesima data.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito qualora
vi sia una diminuzione certificata, riferita alla
porzione di edificio esistente, superiore al 10 per
cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale. Tale diminuzione non è
richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia
primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore
al rispettivo valore limite previsto, per gli edifici di
nuova costruzione, dai provvedimenti regionali di cui
agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. A conclusione
dell’intervento il proprietario deve dotarsi
dell’attestato di certificazione energetica dell’intero
edificio.
3. All’esterno dei centri storici e delle zone
individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è
consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative
degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai
regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in
tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo
edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento
della volumetria esistente, subordinatamente a una
diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia
primaria per la climatizzazione invernale del nuovo
edificio superiore al 30 per cento rispetto al
rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti
regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r.
24/2006. La disciplina di cui al presente comma si
applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a
quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente
destinazione residenziale, che possono essere sostituiti
con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza,
di volumetria non superiore a quella esistente, di
altezza non superiore al massimo tra il valore esistente
e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o
adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino
al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo
strumento stesso per le zone residenziali in cui gli
edifici sono inseriti.
4. All’interno dei centri storici e delle zone
individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è
consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti,
aventi destinazione esclusivamente residenziale, non
coerenti con le caratteristiche storiche,
architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei
suddetti centri e nuclei. La sostituzione, come
disciplinata al comma 3, primo periodo, è subordinata al
parere delle commissioni regionali di cui all’articolo
78 della l.r. 12/2005, vincolante se reso in senso
negativo. Il parere è formulato entro sessanta giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende
reso in senso negativo.
5. E’ ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni
di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di
edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree
classificate nello strumento urbanistico comunale a
specifica destinazione produttiva secondaria, se
individuate dai comuni, con motivata deliberazione,
entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.
6. L’incremento consentito in base ai commi 3, primo
periodo, e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di
interventi che assicurino un congruo equipaggiamento
arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento
del lotto interessato ovvero con la costituzione di
quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti
dalla Giunta regionale.
7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6
non possono essere realizzati cumulativamente. I
medesimi interventi, fatta eccezione per quelli
disciplinati dal comma 3, secondo periodo, non possono
determinare il superamento dell’indice fondiario e del
rapporto di copertura previsti dallo strumento
urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per
cento, nonché il superamento di quattro metri
dell’altezza massima consentita dallo stesso o, in
alternativa, possono confermare la volumetria esistente.
Agli incrementi volumetrici di cui ai commi da 1 a 6 si
applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter,
della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove
modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei
rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento
degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di
coibentazione termo acustica o di inerzia termica).
8. Gli interventi di cui al presente articolo possono
essere realizzati sulla base di denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 12/2005,
ovvero di permesso di costruire, ai sensi dell’articolo
38 della medesima legge regionale, ad eccezione degli
interventi di cui al comma 4 e di quelli da realizzare
nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 20 marzo 2003, n. 3274, e delle successive
disposizioni regionali attuative, che sono in ogni caso
subordinati all’acquisizione del permesso di costruire
ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005.
9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo le denunce di inizio attività o le
richieste di permesso di costruire devono essere
presentate entro diciotto mesi decorrenti dalla data
indicata all’articolo 6.
10. Gli interventi di cui al presente articolo devono
essere progettati e realizzati nel rispetto della
normativa antisismica vigente e sono soggetti alle
verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa
nazionale e regionale vigente in materia.
ARTICOLO 4
(Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale
pubblica)
1. In alternativa a quanto previsto dall’articolo 3, i
soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia
residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti
alla data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche
in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti
edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia
residenziale pubblica, compresa l’edilizia
convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento
della volumetria complessiva destinata a edilizia
residenziale pubblica esistente nel quartiere.
2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al
comma 1 è subordinata al conseguimento, nella nuova
volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico
previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli
articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla
contestuale esecuzione di interventi di recupero
energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere
E.R.P.. Tali interventi potranno riguardare:
a) per il recupero energetico, la riduzione delle
dispersioni dell’involucro, la sostituzione dei
serramenti, la realizzazione di impianti di
climatizzazione invernale più efficienti, la produzione
di energia termica ed elettrica mediante l’installazione
di pannelli solari e fotovoltaici, l’utilizzo di energia
geotermica e di pompe di calore;
b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e
l’attrezzatura delle aree esterne, l’eliminazione delle
strutture in cemento-amianto non confinate, gli
interventi di risanamento delle facciate esterne,
l’installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto
altro necessario alla riqualificazione estetica e
funzionale del quartiere.
La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere ceduta
in tutto o in parte ad altri operatori che si impegnino
a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i relativi
proventi sono destinati al risanamento energetico e
ambientale del quartiere.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
esclusivamente previa acquisizione del permesso di
costruire, ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005,
da richiedere entro ventiquattro mesi decorrenti dalla
data indicata all’articolo 6. Gli interventi devono
essere progettati e realizzati nel rispetto della
normativa antisismica vigente e sono soggetti alle
verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa
nazionale e regionale vigente in materia.
4. Al fine di assicurare la coerenza con la
programmazione regionale in materia di edilizia
residenziale pubblica degli interventi di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione
tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di
fondi immobiliari, la Regione promuove il coordinamento
dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e
sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4
del medesimo articolo 11, anche ai fini della
realizzazione di quanto previsto dal comma 1.
5. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi
regionali di edilizia residenziale pubblica, con
particolare riferimento ai procedimenti attribuiti alle
aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)
ai sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale 10
giugno 1996, n. 13 (Norme per il
riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed
istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia
residenziale (A.L.E.R.)), con uno o più decreti del
Presidente della Giunta regionale sono individuati gli
interventi considerati prioritari per assicurare
l’efficace utilizzo delle risorse impegnate e i
provvedimenti necessari per la conclusione
dell’intervento nonché il quadro finanziario dello
stesso.
6. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
decreto o dei decreti di cui al comma 5, gli enti
competenti avviano i procedimenti necessari alla
conclusione degli interventi, salvi gli effetti dei
provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale
termine ovvero qualora venga riscontrato in seguito un
ritardo di almeno trenta giorni nell’assunzione dei
provvedimenti di cui al comma 5, previa assegnazione, da
parte del dirigente competente, di un termine per
l’espletamento delle attività necessarie, con decreto
del Presidente della Giunta regionale è nominato un
commissario ad acta che provvede in sostituzione degli
organi competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei
propri compiti, il commissario può avvalersi degli
uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto
competente in via ordinaria per la realizzazione
dell’intervento.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono
disciplinate le modalità attuative delle previsioni di
cui ai commi 5 e 6 e la modalità di determinazione dei
compensi dei commissari, comunque a carico dell’ente
inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio
regionale.
ARTICOLO 5
(Disposizioni generali per l’attuazione della legge)
1. Possono essere realizzati anche in deroga alle
previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei
parchi regionali, escluse le aree naturali protette, gli
interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3, nonché
quelli di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3,
limitatamente al caso di quartieri E.R.P. confinanti con
aree inserite in parchi regionali e già di proprietà
pubblica.
Gli interventi edilizi di cui al precedente periodo
possono essere realizzati in assenza di piano
urbanistico attuativo eventualmente previsto, o in
deroga a questo se vigente o adottato, e devono
garantire il rispetto del codice civile e delle leggi
per la tutela dei diritti dei terzi, delle normative
vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di
sicurezza degli edifici, nonché di quelle in materia di
tutela idrogeologica, del paesaggio e dei beni culturali
e monumentali. Per gli interventi realizzabili nei
parchi regionali i limiti massimi di incremento
volumetrico previsti dagli articoli 3 e 4 sono ridotti
di un terzo, ad eccezione dei territori assoggettati
all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali
di coordinamento dei parchi stessi.
2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico,
agli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3 e 4,
commi da 1 a 3, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 64, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005,
intendendosi dimezzato il termine ivi previsto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si
applicano:
a) in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base
a disposizioni di legge o di pianificazione territoriale
ed urbanistica;
b) con riferimento ad edifici e relativi ambiti di
particolare rilievo storico, architettonico e
paesaggistico, specificamente vincolati in relazione a
tali caratteri;
c) con riferimento ad edifici realizzati in assenza di
titolo abilitativo o in totale difformità, anche
condonati.
4. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano
la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo
di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla
superficie lorda di pavimento oggetto di intervento,
secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune
per le opere di nuova costruzione. In relazione alle
iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con
apposita deliberazione, possono riconoscere una
riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo
sul costo di costruzione, anche distintamente per
tipologie e modalità di intervento o soggetto
beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data
di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per
cento del contributo di costruzione. Nel caso di
immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione,
il contributo di costruzione è limitato agli oneri di
urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.
5. In sede di formazione o adeguamento del piano di
governo del territorio, il comune verifica l’eventuale
ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani
indotto dall’attuazione della presente legge.
6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i
comuni, con motivata deliberazione, possono individuare
parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni
indicate nell’articolo 6 non trovano applicazione, in
ragione delle speciali peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime,
compresa l’eventuale salvaguardia delle cortine edilizie
esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità
di applicazione della presente legge con riferimento
alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali e a verde.
ARTICOLO 6
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, all’articolo
3, all’articolo 4, commi da 1 a 3, e all’articolo 5,
commi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 16 ottobre
2009.
2. Al fine di monitorare l’attuazione della presente
legge, i comuni danno notizia alla Regione dei
provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I
contenuti e le modalità di trasmissione dei relativi
dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente
della competente struttura regionale.
ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 16 luglio 2009
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
VIII/850 del 14 luglio 2009) |