|
Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina, in un quadro di
sviluppo sostenibile, le attività di utilizzo e
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel
rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza
dei territori interessati, della salute e della
sicurezza degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori
e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di
valorizzazione a fini produttivi, di ricerca
scientifica, turistici, culturali e sociali.
2. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) individuazione e censimento dei siti minerari
dismessi, compresi i compendi immobiliari al servizio
delle attività minerarie cessate o in fase di
dismissione;
b) definizione delle necessità di tutela a fini di
sicurezza dei siti minerari e dei relativi compendi
pertinenziali;
c) individuazione e programmazione degli interventi di
messa in sicurezza statica e di recupero ambientale,
tenendo conto delle specificità dei siti minerari
dismessi;
d) definizione delle possibilità di riutilizzo a fini
produttivi, diversi da quelli minerari,
strettamente finalizzati alla valorizzazione per scopi
di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali,
nel rispetto delle necessità di conservazione e di
tutela delle strutture interessate;
e) previsione e promozione delle attività integrate di
sfruttamento e valorizzazione delle miniere in esercizio
che presentino cantieri dismessi;
f) semplificazione dei procedimenti amministrativi per
l’autorizzazione degli interventi di utilizzo e
valorizzazione, nel rispetto della normativa statale;
g) conservazione del paesaggio culturale e dei valori
antropici delle passate attività minerarie;
h) programmazione delle attività di valorizzazione dei
siti minerari dismessi, prevedendo lo sviluppo integrato
dei più significativi comprensori minerari regionali;
i) promozione e incentivazione delle attività di ricerca
scientifica per le scienze minerarie all’interno dei
sotterranei dismessi, in accordo con il sistema
universitario regionale;
j) qualificazione degli operatori interessati agli
interventi di valorizzazione, relativamente alle
problematiche ambientali, culturali,tecniche, gestionali
e di sicurezza;
k) incentivazione delle attività di utilizzo e
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.
ARTICOLO 2
(Programma regionale per il recupero e la valorizzazione
del patrimonio minerario dismesso)
1. Il programma regionale per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di
seguito denominato programma regionale, costituisce lo
strumento di coordinamento delle azioni di tutti i
soggetti istituzionali.
2. Il programma regionale definisce le linee e gli
indirizzi per lo sviluppo delle attività condotte dagli
enti locali e dalle autonomie funzionali per
l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1,
comma 2.
3. Il programma regionale tiene conto delle specifiche
realtà e attività di valorizzazione già avviate, delle
necessità di sviluppo delle attività minerarie in
esercizio, della salvaguardia dei giacimenti minerari
non ancora esauriti e della possibilità di ripresa
produttiva a fini estrattivi delle miniere dismesse.
4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta regionale che acquisisce il parere del Comitato
consultivo di cui all’articolo 7, il programma regionale
per una durata almeno quinquennale, tenendo conto degli
indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi
di ricerca mineraria di competenza dello Stato, nonché
delle disposizioni comunitarie in materia di sviluppo
sostenibile.
5. Il programma regionale può essere modificato o
integrato per recepire nuove o differenti proposte o
opportunità di valorizzazione con la procedura di cui al
comma 4.
6. La Regione incentiva, con lo strumento dell’accordo
di programma, l’attuazione del programma regionale.
ARTICOLO 3
(Parchi geominerari)
1. Il programma regionale individua i parchi geominerari
quali ambiti territoriali caratterizzati dallo sviluppo
delle attività minerarie dismesse secondo principi di
unitarietà delle tecniche minerarie adottate, delle
tecnologie di estrazione e lavorazione del minerale
estratto, delle iniziative economiche ed industriali
connesse con quelle minerarie e delle potenzialità di
valorizzazione coordinata con interventi
pubblico-privato.
2. All’interno del parco geominerario è prevista una
graduazione degli interventi di tutela e valorizzazione,
con priorità per gli interventi di messa in sicurezza
dei vuoti sotterranei delle cessate attività minerarie.
3. La Regione favorisce la raccolta, catalogazione e
conservazione della documentazione tecnica ed
amministrativa relativa alle attività minerarie dismesse
all’interno del parco minerario.
4. La Regione promuove accordi operativi con lo Stato
per la valorizzazione delle pertinenze delle miniere
dismesse, ricomprese nell’ambito territoriale del parco
minerario, in carico al patrimonio indisponibile dello
Stato.
5. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per
l’esercizio coordinato ed integrato delle attività
minerarie in esercizio e delle attività di
valorizzazione delle miniere dismesse
all’interno dei parchi minerari, anche con riferimento
alle attività di valorizzazione condotte in cantieri
dismessi di miniere in esercizio, tenendo conto degli
indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi
di ricerca mineraria di competenza dello Stato.
6. L’utilizzo a fini non minerari delle pertinenze
relative al patrimonio minerario dismesso all’interno
dei parchi minerari è subordinato a parere favorevole
regionale, a seguito di verifica circa l’insussistenza
dell’interesse minerario.
ARTICOLO 4
(Operatori per l’attività di valorizzazione del
patrimonio minerario dismesso)
1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul
territorio, con provvedimento del dirigente della
struttura regionale competente, sono accreditati gli
operatori la cui attività sia finalizzata
alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al
riutilizzo a fini turistici, culturali e sociali di
miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in
esercizio o di compendi immobiliari di miniere dismesse.
2. Gli operatori di cui al comma 1 devono dimostrare di
aver sviluppato interventi coerenti con tali attività,
di possedere la capacità tecnica di elaborare programmi
e progetti pluriennali finalizzati alle citate tipologie
di intervento e di aver sviluppato esperienza nella
valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria
dei luoghi. A tali operatori accreditati è riconosciuto
il ruolo di attuatori degli interventi previsti
all’interno dei parchi geominerari dal programma
regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono
stabiliti i requisiti degli operatori e le modalità
necessarie per ottenere l’accreditamento di cui al comma
1.
ARTICOLO 5
(Catasto delle miniere dismesse)
1. E’ costituito presso la competente direzione della
Giunta regionale il catasto delle miniere dismesse o
abbandonate, al fine di valutare possibili condizioni di
pericolo conseguenti a inidonee chiusure minerarie dei
cantieri, alla manomissione degli accessi ai cantieri
stessi o alla presenza di dissesti dei vuoti sotterranei
o delle fronti in superficie, nonché per necessità di
recupero morfologico e ambientale.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
definisce i criteri e le modalità per la costituzione e
l’aggiornamento del catasto delle miniere dismesse o
abbandonate. Per la gestione del catasto stesso la
Giunta regionale può avvalersi
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente o
di un altro soggetto del sistema regionale di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative per l’attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato
2007).
ARTICOLO 6
(Autorizzazione)
1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca
scientifica, turistici e culturali di cantieri dismessi
all’interno di aree interessate da permessi di ricerca o
concessioni minerarie in corso sono soggetti alla
specifica normativa in materia di miniere.
2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a miniere
dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse
sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto
del programma regionale.
3. La concessione mineraria può essere rilasciata per lo
sfruttamento integrato del giacimento minerario, a fini
produttivi minerari e per la valorizzazione a fini di
ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali.
In sede di valutazione della capacità tecnica ed
economica del richiedente e di definizione della
coltivabilità del giacimento minerario, finalizzata al
conferimento o al rinnovo della concessione mineraria,
si tiene conto anche delle attività di valorizzazione
delle sezioni esaurite del giacimento.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
definisce con regolamento regionale i criteri e le
modalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui al
comma 2.
5. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle
miniere e delle cave).
ARTICOLO 7
(Comitato consultivo per la valorizzazione del
patrimonio minerario dismesso)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato
consultivo per la valorizzazione del patrimonio
minerario dismesso, di seguito denominato Comitato, per
l’espressione di pareri relativi ai provvedimenti della
Giunta regionale attuativi della presente legge e la
formulazione di proposte relative alle attività di
valorizzazione.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con
decreto del direttore della direzione generale regionale
competente in materia di miniere all’inizio di ogni
legislatura e resta in carica per l’intera durata della
stessa.
3. Sono componenti del Comitato:
a) il direttore della direzione generale regionale
competente in materia di miniere o un suo delegato, con
funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della direzione generale regionale
competente in materia di miniere;
c) un rappresentante della direzione generale regionale
competente in materia di territorio;
d) un rappresentante della direzione generale regionale
competente in materia di cultura;
e) un rappresentante dell’ANCI;
f) un rappresentante dell’UPL;
g) un rappresentante dell’UNCEM;
h) due rappresentanti degli operatori del settore.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato avviene a
titolo gratuito.
ARTICOLO 8
(Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza sulla conformità degli interventi di cui
all’articolo 6, comma 2, è esercitata dalla struttura
regionale competente in materia di miniere.
2. Chiunque esegue interventi in assenza o in difformità
dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000,00 a euro 10.000,00.
ARTICOLO 9
(Disposizioni finali e transitorie)
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui
all’articolo 3, comma 5, entro centottanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge.
2. Gli esercenti le attività di valorizzazione relative
a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere
dismesse, già avviate alla data di entrata in vigore
della presente legge, presentano
istanza di autorizzazione entro centottanta giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia del regolamento regionale di cui
all’articolo 6, comma 4.
3. In fase di prima attuazione il Comitato di cui
all’articolo 7 è costituito entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l’incentivazione degli accordi di
programma di cui all’articolo 2, comma 6, si provvede
con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi
finanziari alla UPB 6.4.2.3.145 “Risorse minerarie,
geotermiche, cave e recupero ambientale” del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio
pluriennale a legislazione vigente 2009-2011.
2. Le entrate di competenza della Regione derivanti
dalle sanzioni di cui all’articolo 9 “Vigilanza e
sanzioni”, sono introitate sull’UPB 3.4.10 “Introiti
diversi”.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 10 dicembre 2009
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale
n.VIII/915 dell’1 dicembre 2009)
ALLEGATO 1
ALLEGATO A Scheda di accompagnamento ai progetti di
legge - PdL “Disposizioniper l’utilizzo e la
valorizzazione del patrimonio minerario dismesso”
(1) (2) (3) (4) (A)QUANTIFICAZIONE SPESA (B)COPERTURA
FINANZIARIA intervento SPESA CONTINUATIVA O
RICORRENTE(art. 22 lr 34/1978) Riferimento PDL art…
comma … Natura spesa CORRENTE /CONTO CAPITALE UPB
IMPORTO UPB IMPORTO Cofinanziamento di interventi per
l’attuazione del Programma regionale per il recupero e
la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
mediante lo strumento dell’Accordo di Programma Articolo
2 comma 6 Spesa conto capitale La spesa non può essere
quantificata in quanto conseguente all’effettivo avvio
delle procedure di programmazione negoziata ed alla
sottoscrizione degli Accordi di Programma 6.4.2.3.145
“Risorse minerarie, geotermiche, cave e
recupero ambientale” (Cap. 980)
NOTA: per la Giunta oltre all’UPB occorre anche
l’indicazione del capitolo/i,
sia già esistente sia di nuova istituzione |