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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
ARTICOLO 1
Disposizioni non finanziarie)
1. La Regione riconosce al collegamento autostradale
Broni-Stroppiana (A26), con particolare riferimento al
raccordo autostradale Mortara-Stroppiana (A26),
importanza strategica per il miglioramento dei
collegamenti con la Regione Piemonte e con il sistema
autostradale nazionale.
2. Per l’approvazione dei progetti del tratto ricadente
nel territorio lombardo del raccordo autostradale
Mortara-Stroppiana (A26) si applicano le disposizioni
dell’articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n.
9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di
interesse regionale).
L’affidamento della concessione del raccordo
autostradale Mortara-Stroppiana (A26) è effettuato dalla
Regione Lombardia anche per il tratto ricadente nel
territorio della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articolo 51 della legge regionale del Piemonte 23
aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007),
previa stipulazione di apposita convenzione con la
medesima Regione.
Nell’esercizio delle sue funzioni di ente concedente, la
Regione Lombardia si avvale di Infrastrutture Lombarde
S.p.A..
3. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5
(Interventi normativi per l’attuazione della
programmazione regionale e di modifica e integrazione di
disposizioni legislative – (Collegato ordinamentale
2007)) è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell’articolo 4 dopo la parola “Mortara”
sono aggiunte le seguenti: “-Stroppiana (A26)”.
4. Alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27
(Disposizioni legislative per l’attuazione del documento
di programmazione economico-finanziaria regionale, ai
sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della regione” –
Collegato 2004) è apportata la seguente modifica:
a)dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 3 è
aggiunta la seguente:
“b ter) Variante S.S. 341 e Bretella di Gallarate.”.
5. Dall’entrata in vigore della presente legge, il Fondo
di rotazione per il finanziamento delle attività
imprenditoriali e del lavoro autonomo, costituito ai
sensi dell’articolo 10, comma 7, lett. d), della legge
regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del
lavoro e dei servizi per l’impiego), che, ai sensi
dell’articolo 24 della legge regionale 28 settembre
2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia),
sostiene interventi finalizzati all’avvio di nuove
attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed
indipendente, con particolare riguardo alle iniziative
proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati,
confluisce nel Fondo di rotazione per
l’imprenditorialità, istituito ai sensi della legge
regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di
competitività per le imprese e per il territorio della
Lombardia), per interventi agevolativi aventi le
medesime finalità.
6. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la
seguente modifica:
a) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 149 è
aggiunta, infine, la seguente:
“f bis) l’istituzione della figura dell’accompagnatore
del titolare di licenza di pesca di tipo “A” o “B”.”.
7. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e personale) è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’art. 99 è inserito il seguente:
“Art. 99bis (Pubblicità delle selezioni)
1. Il bando di selezione per l’accesso agli impieghi
pubblici in Regione Lombardia, ivi compreso l’accesso
alla dirigenza, è pubblicizzato esclusivamente nelle
seguenti forme:
a) mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia almeno trenta giorni prima dello
svolgimento delle prove;
b) mediante diffusione dello stesso, ovvero di un avviso
di selezione, sui siti istituzionali della Giunta
regionale e del Consiglio regionale della Lombardia.
2. Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi già banditi
e già espletati, per i quali siano state rispettate le
modalità di pubblicità di cui al comma 1 e rispetto ai
quali non siano stati accertati vizi diversi da quelli
relativi alla mancata pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”.
ARTICOLO 2
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi
alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008, riportati
rispettivamente nello stato di previsione delle entrate
e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario
2009, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti
dati definitivi risultanti dal rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2008.
Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi
dell’esercizio finanziario 2008 e l’ammontare dei
residui presunti riportato nello stato di previsione del
bilancio per l’esercizio finanziario 2009, sono indicate
a livello di UPB nell’allegata tabella A.
ARTICOLO 3
(Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario
2009)
1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
finanziario 2009 è determinato in € 1.385.676.579,44 in
conformità con quanto disposto dall’articolo unico,
comma 2, della legge di approvazione del rendiconto
generale per l’esercizio finanziario 2008.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello
stato di previsione delle entrate del bilancio per
l’esercizio finanziario 2009, la voce 9999 “Fondo
iniziale di cassa” è determinata in € 1.385.676.579,44.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio
per l’esercizio finanziario 2009, la dotazione
finanziaria di cassa dell’UPB 7.4.0.1.301 “Fondo di
riserva di cassa” è incrementata di € 1.385.676.579,44.
ARTICOLO 4
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2008)
1. Il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2008 è
determinato in € 1.444.190.854,85. Esso risulta quale
differenza fra il saldo positivo per l’anno 2008 di €
3.823.387.901,78 di cui al comma 1, lettera h),
dell’articolo unico della legge di approvazione del
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2008 e
l’avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo
finanziario per complessivi € 5.267.578.756,63 in
conseguenza delle seguenti operazioni:
a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del
bilancio per l’esercizio finanziario 2009, ai sensi
dell’articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n.
34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della regione), di spese
per un importo complessivo di € 5.145.229.996,86 con i
decreti del dirigente della struttura ragioneria e
credito n. 221 del 19 gennaio 2009, allegati 1 e 2; n.
649 del 28 gennaio 2009, allegati 1 e 2; n. 943 del 4
febbraio 2009, allegati 1 e 2; n. 1309 del 12 febbraio
2009, allegati 1 e 2; n. 1891 del 26 febbraio 2009,
allegati 1 e 2; n. 2267 del 9 marzo 2009, allegato 1; n.
2700 del 19 marzo 2009, allegati 1
e 2; n. 2953 del 26 marzo 2009, allegati 1 e 2; n. 3305
del 3 aprile 2009, allegati 1 e 2; n. 3748 del 20 aprile
2009, allegati 1 e 2; n.4272 del 4 maggio 2009, allegati
1 e 2; n. 4823 del 15 maggio 2009, allegati 1 e 2; n.
5498 del 4 giugno 2009, allegato 1; n. 5499 del 4 giugno
2009, allegato 1 e n. 5617 del 5 giugno 2009, allegati
1, 2, 3, 4, 5 e 6;
b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del
bilancio per l’esercizio finanziario 2009, ai sensi
dell’articolo 70 bis della l.r. 34/1978, di spese per un
importo complessivo di € 89.071.746,89 con il decreto
del dirigente della struttura ragioneria e credito n.
5617 del 5 giugno 2009, allegato 4;
c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del
bilancio per l’esercizio finanziario 2009, ai sensi
dell’articolo 71, comma 4, della l.r. 34/1978, di spese
per un importo complessivo di € 33.277.012,88 con il
decreto del dirigente della struttura ragioneria e
credito n. 5617 del 5 giugno 2009, allegati 5 e 6.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo
alla chiusura dell’esercizio precedente pari a €
1.444.190.854,85 il mutuo previsto dall’articolo 1,
comma 7, lettera a), della legge regionale 29 dicembre
2008, n. 35 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 a
legislazione vigente e programmatico) per finanziare il
disavanzo di bilancio 2008 è rideterminato per l’anno
2009 in € 1.444.190.854,85.
3. L’ammortamento dei mutui o di altre forme di
indebitamento autorizzati ai sensi dell’articolo 1,
comma 8, della l.r. 35/2008, sarà contratto ad un tasso
massimo non superiore al 5,50 per cento e non potrà
decorrere da data anteriore al 1 novembre 2009.
4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2009/2011
trovano capienza negli stanziamenti dell’UPB 7.4.0.2.200
“Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti
obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri
finanziari”, per quanto riguarda la quota interessi, e
dell’UPB 7.4.0.6.207 “Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari”, per quanto riguarda la quota
capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese
del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e
pluriennale 2009/2011.
5. In relazione alla determinazione del disavanzo per
l’esercizio finanziario 2008 di cui al comma 1 ed a
quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di
previsione delle entrate e delle spese del bilancio per
l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011
sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa
dell’UPB 5.1.21 “Mutui per disavanzi regionali ed altre
forme d’indebitamento” è ridotta di € 55.809.145,15.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996
“Saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio
precedente” è incrementata di € 1.444.190.854,85;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998
“Saldo finanziario negativo presunto dell’esercizio
precedente” è ridotta di € 1.500.000.000,00;
- la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 7.4.0.1.301
“Fondo di riserva di cassa” è ridotta di €
55.809.145,15.
ARTICOLO 5
(Reiscrizioni di economie vincolate)
1. In relazione all’utilizzo anticipato in sede di
bilancio di previsione 2009 della somma di € 193.266,00
corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su
spese per contributi in annualità, per l’iscrizione sui
capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo
importo complessivo e tenuto conto che con il decreto
del dirigente della struttura ragioneria e credito n.
5617 del 5 giugno 2009, si è provveduto a reiscrivere
sul bilancio per l’esercizio finanziario 2009 il “Fondo
per la copertura finanziaria degli oneri per
obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali
in annualità” di cui all’UPB 7.4.0.4.308 “Fondo per il
finanziamento di spese in annualità” integralmente,
senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al
bilancio per l’esercizio finanziario 2009, sono
apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992
“Quote di economie dell’esercizio precedente da
assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente
bilancio di previsione (art. 50, l.r. 34/78 e successive
modificazioni)” è ridotta di € 193.266,00.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB
7.4.0.4.308 “Fondo per il finanziamento di spese in
annualità” è ridotta di € 193.266,00.
ARTICOLO 6
(Rideterminazione delle spese in annualità)
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 24
della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle
spese del bilancio per l’anno 2009, gli stanziamenti di
competenza e di cassa su capitoli per contributi in
annualità sono variati per gli importi di cui alla
allegata tabella 4.
2. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente
articolo sono per l’anno 2009 pari a € 1.408.563,59 di
competenza e di cassa.
ARTICOLO 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla l.r. 35/2008 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 12 dell’articolo 1 le parole “ivi compresa
l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la
restituzione del capitale oggetto del prestito
obbligazionario” sono abrogate.
2. Il contributo annuale di gestione a favore dell’ERSAF
di cui all’articolo 65, comma 24, lettera e), della l.r.
31/2008 è determinato, a decorrere dall’anno 2009, con
la legge di approvazione del bilancio dei singoli
esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 22, comma 1,
della l.r. 34/1978, n. 34.
3. In relazione ai rientri previsti per l’anno 2009 a
valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione
regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a),
della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34
(Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito
delle imprese artigiane), è autorizzato, per l’anno
2009, l’incremento di entrata e di spesa di €
4.777.438,26 da destinare ad interventi finanziari a
favore delle imprese artigiane.
4. E’ autorizzato per l’anno 2009 l’incremento di
entrata e di spesa di € 11.000.000,00 in favore del
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto di
lavoro ai disabili) e alla legge regionale 4 agosto
2003, n. 13 (Promozione dell’accesso al lavoro delle
persone disabili e svantaggiate).
5. In relazione a quanto previsto dall’articolo 28
septies, comma 4, della l.r. 34/1978 sono rideterminate,
per gli anni 2009/2011, le quote annuali di rimborso
delle seguenti iniziative FRISL per gli importi di
seguito indicati:
INIZIATIVA 2009 2010 2011 Anziani -2.881,82 -2.881,79 -2.881,79
Beni culturali -55.514,11 34.440,24 34.440,16 Asili nido
e servizi per la prima infanzia -1.720,70 -1.250,22 -1.250,22
Viabilità primaria -112.007,99 -12.445,33 0,00 Viabilità
minore -68.248,33 204.294,59 450.661,74 Tutela acque -35.615,91
-8.931,32 -8.931,32 Parcheggi -5,05 0,00 0,00 Edilizia
scolastica scuole materne -2.826,36 91.670,20 281.331,65
Strutture alternative alla residenzialità per anziani e
portatori di handicap -22.953,92 -16.196,23 -16.196,23
Impiantistica sportiva -653,58 24.346,56 24.346,56
Eliminazione barriere architettoniche -3.084,08
40.845,10 63.659,02 Ospedali -17.860,00 -8.930,00 -8.930,00
Trattamento rifiuti -193.671,34 -193.671,34 -193.671,34
Montagna -91.37 -91.41 -91.41 TOTALE -517.134,56
151.199,05 622.486,82
6. In relazione al disposto dell’articolo 19, comma 3,
lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59), che prevede l’applicazione di
sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di
servizio ferroviari, per l’anno 2009 è autorizzata
l’iscrizione, in entrata ed in spesa, di € 353.273,72 da
destinare ai contratti di servizio ferroviari di
interesse regionale.
7. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30
(Disposizioni legislative per l’attuazione del documento
di programmazione economico-finanziaria regionale, ai
sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della Regione” –
Collegato 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f-bis) del comma 3 dell’articolo 2 è
sostituita dalla seguente:
"f bis) Fondo per le infrastrutture di cui al
Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006,
comprese le quote derivanti dal rimborso dei prestiti,
con priorità di utilizzo degli interessi attivi maturati
dalla movimentazione del fondo stesso;”;
b) dopo la lettera f-quinques) del comma 3 dell’articolo
2 sono aggiunte le seguenti:
“f sexies) Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della
legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia
di spettacolo);
f septies) Fondo di garanzia di cui all’art. 6 della
l.r. 21/2008.”.
8. E’ istituito un fondo per il finanziamento degli
oneri di difesa che gli enti locali assumono nei
procedimenti penali a carico degli operatori di polizia
locale, per atti o fatti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei
compiti d’ufficio.
9. Possono accedere al fondo di cui al comma 8, a
domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza
assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite
senza interessi entro tre anni dall’erogazione.
10. Per le finalità del fondo di cui ai commi 8 e 9, la
Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione
delle domande, i criteri di accesso al fondo, le
modalità di erogazione e di rimborso.
11. Ai fini dell’istituzione del fondo di cui ai commi
8, 9 e 10 è autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di €
60.000,00.
12. Quale rimborso erogato dallo Stato a Regione
Lombardia in materia di tassa automobilistica regionale,
ai sensi dell’articolo 1, comma 240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge
finanziaria 2007”), è autorizzata la maggiore entrata di
€ 5.966.221,66 per l’anno 2009 e di € 6.500.000,00 per
l’anno 2010.
13. Ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, in relazione all’adeguamento delle risorse
destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite
di benzine e gasolio utilizzati come carburante per
autotrazione situate nel territorio elvetico, è
autorizzato l’incremento dello stanziamento, in entrata
ed in spesa, di € 3.500.000,00.
14. Per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1198/06 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
per la pesca e del regolamento (CE)n. 498/2007 della
Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1198/06 del
Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, la
Regione assicura con legge di bilancio e successive
variazioni, il cofinanziamento di sua spettanza
conformemente ai piani finanziari contenuti nei
documenti di programmazione; tale cofinanziamento
concorre, congiuntamente alle risorse comunitarie e
statali, al finanziamento dei programmi, anche cumulato
negli stessi capitoli, con fondi comunitari e statali
eventualmente articolati per assi e misure.
15. Vista la decisione della Commissione Europea C(2007)
6792, del 19 dicembre 2007, con la quale è stato
approvato il Programma Operativo dell’intervento
comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per
il periodo di programmazione 2007-2013 e visto l’Accordo
Multiregionale per l’attuazione degli interventi
cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca nell’ambito
del Programma Operativo 2007-2013 che approva il
relativo piano finanziario, di seguito riportato:
TIPO SPESA ANNO FINANZIARIO QUOTA UE QUOTA STATO REGIONE
TOTALE ASSE 2 CAPITALE 2009 654.884,00 523.907,20
130.976,80 1.309.768,00 2010 145.137,00 116.109,60
29.027.40 290.274,00 2011 321.108,00 256.886,40
64.221,60 642.216,00 2012 146.565,00 117.252,00
29.313,00 293.130,00 2013 153.412,00 122.729,60
30.682,40 306.824,00 ASSE 3 e 5CORRENTE 2009 14.997,00
11.997,60 2.999,40 29.994,00 2010 213.018,00 170.414,40
42.603,60 426.036,00 2011 43.155,00 34.524,00 8.631,00
86.310,00 2012 223.929,00 179.143,20 44.785,80
447.858,00 2013 223.437,00 178.749,60 44.687,40
446.874,00 TOTALE 2.139.642,00 1.711.713,60 427.928,40
4.279.284,00
il periodo di programmazione 2009-2013 sarà attuato
secondo il seguente schema, che prevede un unico
capitolo di spesa che cumula risorse comunitarie,
regionali e statali; tale capitolo potrà essere variato
delle quote provenienti dalle assegnazioni statali e
comunitarie da iscriversi in bilancio con atto
amministrativo, ai sensi dell’articolo 49, comma 7,
della l.r. 34/1978.
Capitoli di entrata Provenienza risorsa Capitolo di
spesa 2.2.187.7370 ‘Assegnazioni UE per l’attuazione del
programma FEP 2007-2013’ UE 3.7.1.2.34.7373 ‘Spese di
parte corrente per l’attuazione del programma FEP 2007-
2013’ 2.1.180.7371 ‘Assegnazioni Statali per
l’attuazione del programma FEP 2007- 2013’ Stato
2.3.191.7372 ‘Assegnazioni regionali per l’attuazione
del programma FEP 2007-2013 di parte corrente’ Regione
Capitoli di entrata Provenienza risorsa Capitolo di
spesa 4.4.200.7374 ‘Assegnazioni UE per l’attuazione del
programma FEP 2007-2013’ UE 3.7.1.3.35.7377 ‘ Spese per
investimenti per l’attuazione del programma FEP 2007-
2013’ 4.3.193.7375 ‘Assegnazioni Statali per
l’attuazione del programma FEP 2007- 2013’ Stato
4.5.204.7376 ‘Assegnazioni regionali per l’attuazione
del programma FEP 2007-2013 per spese di investimento’
Regione
16. La regione per dare copertura finanziaria alla quota
regionale di cofinanziamento, istituisce:
- il capitolo d’entrata 2.3.191.7372 vincolato,
confluente nel capitolo di spesa 3.7.1.2.34.7373
destinato al finanziamento della spesa di parte corrente
del Programma operativo FEP 2007-2013;
- il capitolo d’entrata 4.5.204.7376 vincolato,
confluente nel capitolo di spesa 3.7.1.3.35.7377
destinato al finanziamento della spesa d’investimento
del Programma operativo FEP 2007-2013.
17. Al finanziamento della quota regionale si provvede
destinando le risorse dei capitoli autonomi di spesa:
- 3.7.1.2.34.7378 “Cofinanziamento regionale di parte
corrente per l’attuazione del programma FEP 2007-2013”
da introitare sul capitolo d’entrata di cui al comma 16;
- 3.7.1.3.35.7379 “Cofinanziamento regionale per
investimenti per l’attuazione del programma FEP
2007-2013” da introitare sul capitolo d’entrata di cui
al comma 16.
18. Qualora, entro il termine dell’esercizio nel corso
del quale i finanziamenti di cui al comma 15 non siano
impegnati completamente, le disponibilità finanziarie
che ne derivano possono essere reiscritte alla
competenza dell’esercizio finanziario in corso o
immediatamente successivo, nei limiti delle scadenze
poste dai provvedimenti comunitari di approvazione del
programma di cui al comma 15, applicando le disposizioni
dell’articolo 50 della l.r. 34/1978.
19. Le somme erogate ai soggetti beneficiari dei
finanziamenti del programma di cui al comma 15 ed
eventualmente recuperate, formano oggetto di
contabilizzazione specifica in entrata e sono reiscritte
in spesa nella competenza del capitolo a valere sul
quale sono state liquidate in origine.
20. Le economie di stanziamento riferite alla gestione
2009 del Programma operativo FEP 2007-2013 confluiranno
rispettivamente, se relative a risorse vincolate, nei
capitoli di spesa di cui al comma 16 e, se relative a
risorse regionali, nei capitoli di spesa di cui al comma
17.
21. Alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30
(Partecipazione di Regione Lombardia alla società di
gestione EXPO Milano 2015 – SOGE S.p.A.) è apportata la
seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 1 è inserito il
seguente:
“2-bis. La Regione può altresì contribuire alla
realizzazione delle opere e degli interventi connessi
allo svolgimento dell’evento EXPO 2015 in attuazione
dell’adempimento degli obblighi internazionali assunti
dal governo italiano nei confronti del Bureau
International des Expositions (BIE).”.
22. Per gli interventi di cui al comma 21 è autorizzata
la spesa complessiva di euro .000.000,00 per l’anno
2010.
23. E’ autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 una
spesa di € 1.211.012,61 quale anticipazione regionale
per l’Accordo di Programma Quadro “Potenziamento di
attività di ricerca in ambito sanitario e nel settore
dell’edilizia sostenibile” di cui alla deliberazione
CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 (Ripartizione delle
risorse per interventi nelle areee sottoutilizzate –
Rifinanziamento l. 208/1998 periodo 2005-2008 (L. F.
2005)) ed alla deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006
(Ripartizione delle risorse per interventi nelle areee
sottoutilizzate – Rifinanziamento l. 208/1998 periodo
2006-2009 (L. F. 2006)), al fine di sostenere il
rafforzamento delle attività di ricerca di alcuni centri
mediante la realizzazione di infrastrutture di ricerca e
la dotazione di tecnologie innovative.
24. Alla l.r. 20/2008 è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 92 è aggiunto il
seguente:
“1 bis. L’indennità di cui al comma 1 e’ erogata, prima
della cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta
dell’interessato, ai dipendenti di ruolo della Regione
Lombardia che, alla data del 30 maggio 2000, avevano
maturato almeno un anno di servizio, non risultano
collocati a riposo ancorché siano stati trasferiti ad
altri enti. La somma erogata, a soddisfazione integrale
del diritto, è pari al settantacinque per cento della
differenza tra un dodicesimo e un quindicesimo
dell’ottanta per cento della retribuzione annua lorda
alla data del 30 maggio 2000 moltiplicata per il numero
di anni utili ai fini dell’indennità di premio di
servizio con termine al 30 maggio 2000.
All’onere si provvede con gli stanziamenti previsti
all’UPB 7.2.0.1.174 “Risorse Umane” del bilancio di
previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011.”.
25. Per gli interventi di incentivazione e di sostegno è
istituito il fondo per le imprese turistiche, le cui
spese di gestione sono a carico del fondo stesso. La
Giunta regionale stabilisce le modalità di gestione,
funzionamento, amministrazione e di istruttoria,
prevedendo anche la stipula di convenzioni con enti o
società del sistema regionale, di cui all’allegato A
della l.r. 30/2006.
26. Per le spese di cui al comma 25 è autorizzata la
spesa in conto capitale di € 100.000,00 per l’anno 2009.
27. Al fine di sostenere la partecipazione di Regione
Lombardia al Programma Operativo di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Svizzera, è autorizzata la spesa
complessiva di € 4.500.000,00, di cui € 2.250.000,00 per
l’anno 2010 ed € 2.250.000,00 per l’anno 2011, e
specificamente:
- nel 2010 di € 562.500,00 per le spese da attribuire
all’Autorità di Gestione e di € 1.687.500,00 per le
spese da attribuire all’Autorità di Certificazione;
- nel 2011 di € 562.500,00 per le spese da attribuire
all’Autorità di Gestione e di € 1.687.500,00 per le
spese da attribuire all’Autorità di Certificazione.
28. Ai sensi del decreto legislativo n. 56 del 18
febbraio 2000 (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133) ed in conformità all’intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
26 febbraio 2009 sulla proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di ripartizione
tra le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2009:
? visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile), ed in particolare l’articolo 13, comma 5, che
stabilisce che il livello di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato
è rideterminato in diminuzione dell’importo di 380
milioni di euro per l’anno 2009 e pertanto si prevede,
per Regione Lombardia, una diminuzione del finanziamento
pari a di € 71.000.000,00;
? a seguito della nota del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 20 marzo 2009 l’importo delle manovre
IRAP 2005-2006 risulta incrementato complessivamente di
€ 61.339.705,00 rispetto a quanto già stanziato ed
accertato. Pertanto le maggiori risorse di competenza e
di cassa per l’anno
2009 sono pari a € 61.339.705,00;
? considerato che la compartecipazione all’IVA per
l’anno 2007 è stata determinata, a seguito dell’Intesa
sul DPCM concernente la determinazione delle quote
previste dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. 56/2000 per
l’anno 2007 sottoscritta il 20 novembre 2008, le
maggiori risorse di competenza e cassa disponibili per
il 2009 sono pari a € 146.424,00;
? nonché in relazione all’andamento previsto delle
entrate tributarie:
- è autorizzata la variazione di competenza e di cassa
nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per
l’esercizio finanziario 2009 di 285.672.072,54 di cui:
a) € 320.324.215,72 in aumento alla UPB 136 “Imposta
Regionale sulle Attività Produttive”;
b) € 71.349.539,04 in aumento alla UPB 137 “Addizionale
regionale all’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche”;
c) € 106.001.682,22 in riduzione alla UPB 150
“Compartecipazione all’I.V.A.”;
- è autorizzata la variazione di competenza per
l’esercizio finanziario 2010 di € 299.983.203,81 di cui:
a) € 258.984.510,72 in aumento alla UPB 136 “Imposta
Regionale sulle Attività Produttive”;
b) € 72.419.782,13 in aumento alla UPB 137 “Addizionale
regionale all’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche”;
c) € 31.421.089,04 in riduzione alla UPB 150
“Compartecipazione all’I.V.A.”;
- è autorizzata la variazione di competenza per
l’esercizio finanziario 2011 di € 306.747.030,94 di cui:
a) € 258.984.510,72 in aumento alla UPB 136 “Imposta
Regionale sulle Attività Produttive”;
b) € 66.828.404,01 in aumento alla UPB 137 “Addizionale
regionale all’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche”;
c) € 19.065.883,79 in riduzione alla UPB 150
“Compartecipazione all’I.V.A.”.
29. In relazione a quanto disposto dal comma 28, il
comma 21 dell’articolo 1 della l.r. 35/2008 è sostituito
dal seguente:
“21. In relazione a quanto disposto dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell’art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133):
- è autorizzata per il finanziamento del servizio
sanitario l’iscrizione nello stato di previsione delle
spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 di €
16.275.175.166,12 di cui:
a) € 15.997.375.166,12 per l’erogazione delle somme
spettanti agli enti che nel territorio regionale
esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati
alle UPB 256, 315 e 87;
b) € 239.800.000,00 per l’effettuazione degli interventi
diretti di cui all’ultimo periodo del comma 20 in
materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
c) € 38.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi,
per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di
cui al comma 17, stanziati all’UPB 200;
- è autorizzata per il finanziamento del servizio
sanitario l’iscrizione nello stato di previsione delle
spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 di €
16.610.983.203,81 di cui:
a) € 16.327.298.443,81 per l’erogazione delle somme
spettanti agli enti che nel territorio regionale
esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati
alle UPB 256, 315 e 87;
b) € 243.684.760,00 per l’effettuazione degli interventi
diretti di cui all’ultimo periodo del comma 20 in
materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
c) € 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi,
per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di
cui al comma 17, stanziati all’UPB 200;
- è autorizzata per il finanziamento del servizio
sanitario l’iscrizione nello stato di previsione delle
spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 di €
16.979.747.030,94 di cui:
a) € 16.690.652.469,26 per l’erogazione delle somme
spettanti agli enti che nel territorio regionale
esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati
alle UPB 256, 315 e 87;
b) € 249.094.561,67 per l’effettuazione degli interventi
diretti di cui all’ultimo periodo del comma 20 in
materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
c) € 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi
per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di
cui al comma 17, stanziati all’UPB 200.”.
30. A seguito dei commi 28 e 29:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa
viene incrementata di € 191.185.943,54 all’UPB 256 e di
€ 33.000.000,00 all’UPB 200 nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’esercizio 2009;
- la dotazione finanziaria di competenza viene
incrementata di € 299.983.203,81 all’UPB 256 nello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
2010;
- la dotazione finanziaria di competenza viene
incrementata di € 306.747.030,94 all’UPB 256 nello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio
2011.
31. In relazione agli interessi attivi maturati nel
triennio 2007-2009 sulle giacenze temporanee del Fondo
socio-sanitario, trasferito in gestione a Finlombarda
S.p.A., si autorizza l’incremento di entrata di €
16.145.423,50 per l’anno 2009.
32. E’ autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di €
500.000,00 quale contributo in conto capitale a favore
di Anas S.p.A., per la realizzazione di un ponte
provvisorio sul fiume Po, al fine del mantenimento della
connessione viaria tra i Comuni di San Rocco al Porto e
Piacenza compromessa in seguito al crollo del ponte
storico avvenuto nell’aprile 2009.
33. In relazione alla deliberazione CIPE n. 1 del 6
marzo 2009 (Aggiornamento della dotazione del Fondo Aree
Sottoutilizzate, dell’assegnazione di risorse ai
programmi strategici regionali, interregionali e agli
obiettivi di servizio e modifica della delibera
166/2007), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie
ordinaria n. 137 del 16 giugno 2009, che al punto 1
aggiorna la dotazione complessiva del Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS) e, in particolare, al punto 1.2
assegna al Programma di interesse strategico regionale
FAS della Regione Lombardia la somma complessiva di
793,353 milioni di euro per il periodo 2007-2013, al
fine di consentire l’avvio degli interventi previsti dal
Piano Attuativo Regionale (PAR) è autorizzata
l’iscrizione nel bilancio regionale, in entrata ed in
spesa, delle risorse in conto capitale di €
100.154.124,00 per l’anno 2009, di € 50.000.000,00 per
l’anno 2010 e di € 50.000.000,00 per l’anno 2011.
34. E’ inoltre autorizzata l’iscrizione nel bilancio
regionale, in entrata ed in spesa, delle risorse di
parte corrente di € 400.000,00 per l’anno 2009, e di €
282.000,00 per l’anno 2010, per lo svolgimento delle
attività di assistenza tecnica connesse alla gestione
del PAR.
35. Per il solo anno 2010 è autorizzata la spesa di €
650.000 in capitale a favore del Comune di Baranzate per
la realizzazione di opere pubbliche sul territorio
comunale.
36. Per le spese di cui ai commi 17, per la parte
investimenti, e ai commi 22, 27, 35 della presente legge
è autorizzata, relativamente agli anni 2010/2011,
l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25,
comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali
di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione
dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma
4, della l.r. 34/1978. Le spese correnti di cui al comma
17 sono autorizzate per gli anni 2010/2011 ai sensi
dell’articolo 23 della l.r. 34/1978.
37. Le maggiori risorse di parte corrente
complessivamente resesi disponibili dal presente
articolo sono rispettivamente: per l’anno 2009 di €
83.534.774,76 di competenza e di cassa, per l’anno 2010
di € 6.457.396,40 di sola competenza; i maggiori oneri
per l’anno 2011 sono di € 98.104,20 di sola competenza.
38. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal
presente articolo sono rispettivamente: per l’anno 2009
di € 2.459.123,97 di competenza e di cassa; per l’anno
2010 di € 7.777.828,35 di sola competenza e per l’anno
2011 di € 1.751.730,18 di sola competenza.
39. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le
variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in
conseguenza di modifiche nell’attribuzione dei capitoli
alle UPB medesime.
40. In relazione alle disposizioni del presente
articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle
spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e
del bilancio pluriennale 2009/2011 sono apportate le
variazioni di cui all’allegata tabella 5.
ARTICOLO 8
(Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della
l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali,
riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto
dell’art. 3 della legge 350/2003)
1. Sono autorizzate per il triennio 2009/2011 le
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da
precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi
e per le UPB di cui all’allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle
spese di funzionamento o determinate in bilancio ai
sensi dell’articolo 22 della l.r. 34/1978 sono
autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio
2009/2011 come da allegata tabella 2.
3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal
comma 2, sono pari per l’anno 2009 a € 62.515.975,13 di
competenza e a € 55.237.011,46 di cassa e per l’anno
2010 a € 5.457.396,40 di competenza; le maggiori risorse
di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono pari a €
98.104,20 per l’anno 2011.
4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio
2009/2011 derivanti dal comma 2, sono pari a €
58.263.166,93 di competenza e di cassa per l’anno 2009;
le maggiori risorse in conto capitale che si rendono
disponibili sono pari a € 1.887.611,73 di competenza per
l’anno 2011.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono
autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al
bilancio per il triennio 2009/2011 come da allegata
tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio
2009/2011, derivanti dal comma 5, sono di € 6.670.000,00
di competenza e di cassa per l’anno 2009, di €
1.000.000,00 di competenza per l’anno 2010.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio
2009/2011, derivanti dal comma 5, sono di €
108.279.273,80 di competenza e di cassa per l’anno 2009,
€ 56.365.893,22 di competenza per l’anno 2010 ed €
25.186.999,00 di competenza per l’anno 2011.
8. E’ autorizzato l’incremento degli stanziamenti dei
mutui di competenza e di cassa per € 55.809.145,15 per
l’anno 2009; di € 25.524.347,54 di competenza per l’anno
2010 a seguito degli incrementi di oneri in conto
capitale conseguenti alle variazioni previste dalla
presente legge.
9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà
autorizzata con la legge di approvazione del bilancio
degli esercizi finanziari 2010 e 2011 in relazione alle
effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto
dall’articolo 44 della l.r. 34/1978.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle
autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede
come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti
dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
11. Per gli interventi che comportano l’assunzione di
impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata
l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi
successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r.
34/1978, come da specifica indicazione di cui alla
allegata tabella 3.
12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale sono
determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
nelle misure indicate nell’allegata tabella 3.
13. In riferimento a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32
(Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007
e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente
e programmatico) la misura massima delle obbligazioni
che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare
contributi agli investimenti privati, sarà limitata per
ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle
risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e
dalle maggiori entrate in capitale come previsto
nell’allegata tabella B e comunque nella misura massima
consentita dall’andamento degli accertamenti e degli
impegni.
ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 3 agosto 2009
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
VIII/869 del 28 luglio 2009)
ALLEGATO 1
ALLEGATO Assestamento del bilacio.
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
(N.B. Le tabelle allegate alla presente legge sono
pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 31 del 3 agosto 2009, 1° supplemento
ordinario, del 4 agosto 2009.) |