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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
TITOLO I
Oggetto del testo unico
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge
regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione
della normativa regionale mediante testi unici),
riunisce le disposizioni regionali in materia di
commercio e fiere.
TITOLO II
Disciplina delle diverse tipologie di attività
commerciali
Capo I
Commercio al dettaglio
Sezione I
Commercio in sede fissa
ARTICOLO 2
(Finalità)
1. La Regione disciplina l’attività di commercio al
dettaglio perseguendo le seguenti finalità:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva
che assicuri sia la migliore produttività del sistema,
sia la qualità e l’economicità dei servizi da rendere al
consumatore;
b) integrare la pianificazione territoriale e
urbanistica e la programmazione commerciale per un
equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle
diverse tipologie di vendita al dettaglio;
c) salvaguardare e riqualificare i centri storici
mediante il
mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli
insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla
tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo
un’integrazione armonica degli insediamenti commerciali
con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori
architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
d) valorizzare la funzione commerciale al fine di una
riqualificazione del tessuto urbano e dei centri
storici;
e) assicurare il rispetto della libera concorrenza
favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule
organizzative della distribuzione e, all’interno di
queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un
corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
f) agevolare gli insediamenti che prevedono la
ricollocazione di piccole e di medie imprese già
operanti sul territorio interessato, anche al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto
sociale nelle relative aree;
g) assicurare un sistema di monitoraggio riferito
all’entità ed alla efficienza della rete distributiva
insediata sul territorio;
h) salvaguardare e favorire la rete distributiva delle
zone montane e rurali attraverso la creazione di servizi
commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire
il mantenimento e la ricostituzione del tessuto
commerciale;
i) assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di
impresa e la libera circolazione delle merci;
j) garantire la tutela del consumatore con particolare
riguardo all’informazione, alla possibilità di
aggiornamento, al servizio di prossimità,
all’assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
k) favorire l’efficienza, la modernizzazione e lo
sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione
tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento
dei prezzi.
ARTICOLO 3
(Ambiti territoriali)
1. Ai fini della programmazione della rete distributiva
il territorio della Regione Lombardia è suddiviso in
ambiti territoriali, tenendo conto della presenza di
aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali
configurabili come un unico bacino di utenza allo scopo
di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione
della rete distributiva, controllandone l’impatto
territoriale, ambientale, sociale e commerciale. Negli
ambiti territoriali la programmazione regionale tiene
conto della presenza dei centri storici e dei centri di
minore consistenza demografica, prevedendo misure di
sviluppo del commercio adeguate alle loro
caratteristiche.
2. Gli ambiti territoriali costituiscono il riferimento
geografico per la definizione degli indirizzi regionali
per l’insediamento delle attività commerciali, tenendo
conto degli obiettivi e delle compatibilità di sviluppo
dell’offerta in rapporto alla domanda esistente e
prevedibile sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo.
ARTICOLO 4
(Programmazione regionale)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva:
a) il programma pluriennale per lo sviluppo del settore
commerciale;
b) gli indirizzi generali per la programmazione
urbanistica del settore commerciale.
2. Il programma pluriennale per lo sviluppo del settore
commerciale, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità
locali, prevede:
a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale
lombardo ad orientamento dell’attività di programmazione
degli enti locali;
b) gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie
di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di
presenza e di sviluppo delle grandi strutture di
vendita, anche con riferimento a differenti ambiti
territoriali o urbani;
c) i criteri generali per l’autorizzazione delle grandi
strutture di vendita, in relazione alle diverse
tipologie commerciali;
d) le priorità per l’utilizzo delle risorse finanziarie
a disposizione del bilancio regionale;
e) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo
del commercio all’ingrosso.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio
regionale la relazione sull’attuazione del programma
pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale.
4. La Giunta regionale provvede agli ulteriori
adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla
definizione di criteri urbanistici per l’attività di
pianificazione e di gestione degli enti locali.
ARTICOLO 5
(Distretti del commercio)
1. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa
delle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative per il settore del commercio a livello
provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e
con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative
per il settore del commercio a livello provinciale,
sentite le associazioni dei consumatori, possono
proporre alla Regione l’individuazione di ambiti
territoriali configurabili come distretti del commercio,
intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i
cittadini, le imprese e le formazioni sociali
liberamente aggregati sono in grado di fare del
commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di
tutte le risorse di cui dispone il territorio, per
accrescere l’attività, rigenerare il tessuto urbano e
sostenere la competitività delle sue polarità
commerciali. L’ambito territoriale del distretto del
commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti
dalla Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente. Al fine di valorizzare le
caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti
pubblici e privati possono proporre interventi di
gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano
di riferimento.
ARTICOLO 6
(Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)
1. L’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di una
grande struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra
domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle
che richiedono minore superficie di vendita di nuova
previsione. La precedenza o la concorrenza tra le
domande è accertata su base regionale in relazione al
mese di calendario in cui risultano pervenute alla
Regione.
3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:
a) le dichiarazioni di cui all’articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del d.lgs. 114/1998 ;
b) la relazione illustrativa concernente la conformità e
la compatibilità dell’insediamento con le previsioni
degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri
regionali di programmazione urbanistica riferiti al
settore commerciale, nonché con le disposizioni della
presente sezione;
c) la valutazione dell’impatto occupazionale netto;
d) lo studio dell’impatto sulla rete commerciale
esistente e del contesto sociale;
e) lo studio dell’impatto territoriale ed ambientale,
fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente
legislazione in materia di valutazione di impatto
ambientale.
4. La trasmissione della copia della domanda da parte
del comune alla provincia ed alla Regione è condizione
di validità della prima riunione della conferenza di
servizi.
5. La conferenza di servizi è indetta dal comune e la
prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno
dalla presentazione della domanda, previ accordi con la
Regione e la provincia; la conferenza di servizi si
riunisce di norma presso la sede della Regione.
6. Il comune trasmette alla provincia ed alla Regione
copia della domanda riportante la data del protocollo
comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo
raccomandata da parte del richiedente, e provvede
all’istruttoria preliminare. Ove l’intervento necessiti
della valutazione di impatto ambientale e questa non sia
allegata alla domanda, il comune deve acquisirla entro
il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la
mancata acquisizione della valutazione di impatto
ambientale secondo le modalità sopra indicate determina
il rigetto della domanda.
7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono
adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su
segnalazione della Regione, le conferenze di servizi
riguardanti domande concorrenti individuano il termine
anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo
che siano comunque rispettati il termine massimo dei
lavori della prima conferenza avviata e l’ordine di
esame delle diverse domande in base ai criteri di
priorità tra domande concorrenti.
8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della
conferenza di servizi non è convocata, il termine per la
conclusione dei lavori della medesima decorre dal
sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da
parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte
del comune, o della provincia o del richiedente. In caso
di inerzia del comune, la Regione, sentiti il comune e
la provincia, previo invito ad adempiere, indice la
conferenza.
9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della
conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende
automaticamente convocata nel giorno in cui è stato
fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso
la Regione.
10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono
in ogni caso validamente assunte entro il termine di
centoventi giorni dalla data di effettuazione della
prima riunione. Entro tale termine deve essere
inoltrata, da parte del comune, comunicazione al
presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 9, comma 5, del d.lgs 114/1998
dell’eventuale diniego motivato. La comunicazione può
essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli
enti rappresentati nella conferenza di servizi.
11. Nei casi in cui è prevista la contestualità del
rilascio dell’autorizzazione all’apertura e del permesso
di costruire valgono le disposizioni contenute nel
documento relativo ai criteri di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale. È fatta
salva la conclusione del procedimento relativo
all’autorizzazione all’apertura nei termini e secondo le
procedure di cui al presente articolo.
12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze
dell’istruttoria preliminare, dichiara l’ammissibilità
della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel
caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui
l’istruttoria preliminare abbia accertato l’assenza dei
requisiti soggettivi del richiedente. Se è stata
dichiarata l’ammissibilità della domanda la conferenza
può chiedere elementi integrativi. La richiesta di
integrazione non interrompe i termini per la valutazione
della domanda.
13. Il comune invita a partecipare alla conferenza di
servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti
di cui all’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998.
14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi
stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad
altri soggetti interessati in relazione all’area di
gravitazione dell’insediamento proposto come definita
dal programma di cui all’articolo 4, comma 1, e
l’eventuale informazione e richiesta di parere a regioni
confinanti.
15. Le determinazioni finali della conferenza sono
assunte dopo che si è conclusa la valutazione delle
domande che precedono nell’ordine di valutazione.
16. L’autorizzazione all’apertura di grandi strutture di
vendita è revocata nei casi previsti dall’articolo 22,
comma 4, del d.lgs. 114/1998.
17. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in
piani attuativi o
in strumenti di programmazione negoziata è prevista la
correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e
quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei
termini e secondo le modalità del presente testo unico.
Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi
contestualmente o successivamente a quello
autorizzatorio commerciale. In caso di piani attuativi o
di programmi integrati di intervento conformi al vigente
strumento di pianificazione, il termine per la
conclusione del relativo procedimento di approvazione
resta sospeso sino alla conclusione del procedimento
autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei
procedimenti costituisce elemento di specifica
considerazione negativa in sede di esame della domanda
di autorizzazione commerciale.
18. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in
piani attuativi o in strumenti di programmazione
negoziata la conferenza di servizi di cui all’articolo 9
del d.lgs. 114/1998 è convocata dal comune a seguito di
presentazione della domanda di autorizzazione
commerciale corredata di tutti gli allegati previsti
dalla normativa regionale. La domanda deve essere
presentata entro i seguenti termini:
a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento
urbanistico comunale, dopo l’adozione degli stessi;
b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in
variante allo strumento urbanistico comunale vigente e
di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la
pubblicazione della variante e l’approvazione
dell’ipotesi di accordo di programma da parte della
Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la
conformità urbanistica al momento della presentazione
della domanda.
19. L’approvazione di uno strumento di programmazione
negoziata in variante agli atti di pianificazione
urbanistica dei comuni costituisce, per la parte
variata, atto di adeguamento ai sensi dell’articolo 6,
comma 5, del d.lgs. 114/1998.
20. Nel caso di cui al comma 18, lettera b), la
conformità urbanistica della grande struttura di vendita
deve intervenire prima del rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività commerciale da parte del
comune competente. E’ applicabile quanto previsto al
comma 6, secondo periodo, anche qualora la grande
struttura di vendita sia prevista da strumenti di
programmazione negoziata. Il rilascio
dell’autorizzazione all’apertura delle grandi strutture
di vendita è subordinata alla positiva conclusione del
procedimento di programmazione negoziata.
21. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1, procede alla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL)
di un avviso contenente gli elementi identificativi
dell’insediamento commerciale autorizzato, nonché la
data della seduta della conferenza di servizi che ha
deliberato l’accoglimento della domanda.
ARTICOLO 7
(Autorizzazioni non attivate)
1. L’autorizzazione all’apertura di una grande struttura
di vendita è revocata qualora il titolare non inizi
l’attività commerciale entro due anni dal rilascio.
2. In caso di comprovata necessità determinata da cause
non imputabili al titolare dell’autorizzazione e sulla
base dell’istanza presentata dal titolare medesimo, il
comune può prorogare l’autorizzazione, per una sola
volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di
due anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Entro il termine di cui al comma 2 può essere
richiesta, al comune territorialmente competente,
ulteriore proroga dell’autorizzazione, previo parere
positivo della conferenza di servizi, ai sensi
dell’articolo 6.
4. La conferenza di cui al comma 3 verifica
l’adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di
sostenibilità dell’insediamento commerciale già
autorizzato al contesto socio-economico, ambientale,
infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una
eventuale riformulazione delle stesse, qualora non più
attuali.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni
per grande struttura di vendita oggetto di proroga alla
data del 1 luglio 2009, allo scadere della proroga
medesima.
ARTICOLO 8
(Subingresso)
1. Il subentrante per causa di morte in una attività
commerciale può svolgere l’attività del dante causa
qualora non si trovi in una delle condizioni previste
dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 114/1998 e
qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5, comma 5, del d.lgs.
114/1998. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il
ritardo non risulti imputabile all’interessato. In ogni
altro caso il sindaco ordina la cessazione dell’attività
ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione
dell’attività.
2. Il subentrante per atto tra vivi in un’attività
commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998 e abbia trasmesso la
comunicazione di subingresso al comune competente, ha
facoltà di iniziare immediatamente l’esercizio
dell’attività.
ARTICOLO 9
(Osservatorio commerciale)
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il
monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g),
del d.lgs. 114/1998 costituisce, anche con apposita
convenzione, un osservatorio permanente per la
realizzazione di un adeguato sistema informativo sui
punti di vendita in Lombardia.
2. All’osservatorio partecipano la Regione Lombardia, le
rappresentanze regionali delle associazioni degli enti
locali, delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura (CCIAA), delle associazioni
di categoria del commercio maggiormente rappresentative
a livello regionale, delle organizzazioni dei
consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229) e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a
livello regionale.
ARTICOLO 10
(Procedure telematiche)
1. Ai fini della semplificazione amministrativa e del
monitoraggio delle attività commerciali i comuni, entro
il termine stabilito dalla Giunta regionale, adottano
per l’espletamento delle procedure amministrative
inerenti le attività commerciali, la procedura
telematica definita dalla Regione Lombardia ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007,
n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il
territorio della Lombardia) e relativi provvedimenti
attuativi.
ARTICOLO 11
(Formazione professionale e imprenditoriale)
1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie
dei corsi professionali di cui all’articolo 5, comma 5,
lettera a), del d.lgs 114/1998 , per il cui svolgimento
sono considerate in via prioritaria le CCIAA, le
organizzazioni imprenditoriali del commercio più
rappresentative, gli enti da queste costituiti e gli
enti bilaterali costituiti congiuntamente dalle
organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati, sono
stabilite con i provvedimenti e secondo le procedure
previste dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
(Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia).
2. Nell’ambito dei provvedimenti attuativi di cui alla
l.r. 19/2007 sono altresì stabilite le modalità di
organizzazione, la durata e le materie dei corsi di
aggiornamento finalizzati ad elevare il livello
professionale e riqualificare gli operatori in attività.
ARTICOLO 12
(Centri di assistenza tecnica alle imprese)
1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento
della rete distributiva commerciale, in applicazione
dell’articolo 23 del d.lgs. 114/1998, la Regione
autorizza, secondo le modalità di cui al presente testo
unico, l’attività dei centri di assistenza tecnica alle
imprese costituiti dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello provinciale,
dalle CCIAA, dalle cooperative e dai consorzi fra
imprese, dalle società a maggioranza pubblica, dalle
società consortili a partecipazione pubblica e da
società cooperative fra consumatori e loro consorzi.
2. I centri svolgono attività di assistenza tecnica e
fiscale, nonché attività di formazione e aggiornamento
in materia di:
a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
b) gestione economica e finanziaria di impresa;
c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
d) sicurezza e tutela dei consumatori;
e) tutela ambientale;
f) igiene e sicurezza sul lavoro;
g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
h) altre materie eventualmente previste dal proprio
statuto.
ARTICOLO 13
(Autorizzazione dell’attività dei centri di assistenza
tecnica alle imprese)
1. La domanda di autorizzazione all’esercizio delle
attività dei centri di assistenza è presentata alla
Giunta regionale, corredata dalla seguente
documentazione:
a) atto costitutivo del centro di assistenza;
b) statuto;
c) relazione sugli obiettivi e sulle finalità che
l’attività del centro di assistenza si propone di
realizzare;
d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute
ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal
centro di assistenza.
2. L’autorizzazione viene rilasciata con decreto della
direzione generale competente.
ARTICOLO 14
(Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza
tecnica alle imprese)
1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono
finanziate con il fondo di cui alla legge 7 agosto 1997,
n. 266 (Interventi urgenti per l’economia).
2. I centri interessati presentano le domande di
finanziamento alla Giunta regionale, allegando la
seguente documentazione:
a) relazione circa gli obiettivi e le finalità
dell’intervento proposto;
b) piano finanziario dell’intervento progettato;
c) tempi previsti per la realizzazione dell’intervento.
3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli
interventi proposti dai centri di assistenza con i
requisiti previsti dalla l. 266/97 e ne determina le
priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri
contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.
4. La Giunta regionale approva il programma degli
interventi e contestualmente la relazione sugli
interventi svolti nell’anno precedente e sui risultati
conseguiti.
Sezione II
Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
ARTICOLO 15
Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
1. Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al
dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi
automatici resta fermo l’obbligo della dichiarazione di
inizio attività produttiva (DIAP) di cui all’articolo 5
della l.r. 1/2007; le successive attivazioni e
cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono
prodotti alimentari sono comunicate con cadenza
semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL)
territorialmente competente per il comune nel quale
hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante
invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della
DIAP relativa all’avvio della attività o di
autorizzazioni precedentemente ottenute.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata
in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è
soggetta alle medesime disposizioni previste per
l’apertura di un esercizio di vendita.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1
relative ad attività di vendita di prodotti alimentari
sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore); le violazioni delle disposizioni di cui al
comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non
alimentari sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 1.500 euro.
Sezione III
Commercio su aree pubbliche
ARTICOLO 16
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. La presente sezione disciplina l’esercizio del
commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa
comunitaria e statale.
2. Ai fini della presente sezione si intendono per:
a) commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita di
merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e
bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle
del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il
comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
coperte o scoperte;
b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze,
comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù
di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura
destinata ad uso pubblico;
c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della
quale il comune abbia la disponibilità, che viene data
in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio
dell’attività commerciale;
d) mercato, l’area pubblica o privata della quale il
comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre
posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio
dell’attività per uno o più o tutti i giorni della
settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande,
l’erogazione di pubblici servizi;
e) fiera, la manifestazione caratterizzata
dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree
pubbliche o private delle quali il comune abbia la
disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività;
f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero
delle volte che l’operatore si è presentato in tale
manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia
potuto o meno svolgere l’attività;
g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il
numero delle volte che l’operatore ha effettivamente
esercitato l’attività in tale manifestazione.
ARTICOLO 17
(Funzioni regionali)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, definisce, con cadenza triennale, gli
obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali
e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo
conto delle altre forme distributive, della propensione
al consumo della popolazione e della qualità del
servizio da rendere al consumatore.
2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per
l’individuazione delle aree mercatali e fieristiche e
provvede, nel rispetto delle competenze degli enti
locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del
commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete
distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita
convenzione, con oneri a carico della Regione.
ARTICOLO 18
(Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di
particolare pregio su aree pubbliche)
1. La Regione favorisce la qualificazione, la
valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e
dei mercati di valenza storica o di particolare pregio
architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o
sociale.
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione
consiliare competente:
a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure
per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o
di particolare pregio;
b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle
associazioni di categoria, delle associazioni dei
consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce
il relativo elenco;
c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche
azioni volte alla loro promozione e valorizzazione.
3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di
valenza storica o di particolare pregio adottano le
misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche
merceologiche.
ARTICOLO 19
(Forme di consultazione delle parti sociali)
1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai
15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva
presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato
composta dai rappresentanti delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle
imprese commerciali su aree pubbliche e dai
rappresentanti del comune interessato.
2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a
15.000 abitanti può essere istituita la commissione di
cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano
istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le
associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al
comma 4.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate
dal sindaco. I criteri di designazione, di
rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento
delle citate commissioni sono stabiliti dal sindaco
sentiti i soggetti di cui al comma 1.
4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
a) alla programmazione dell’attività;
b) alla definizione dei criteri generali per la
determinazione delle aree da destinarsi all’esercizio
del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di
posteggi;
c) alla istituzione, soppressione e spostamento o
ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
d) alla definizione dei criteri per l’assegnazione dei
posteggi e dei canoni per l’occupazione del suolo
pubblico;
e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti
comunali aventi ad oggetto l’attività di commercio su
aree pubbliche.
ARTICOLO 20
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
1. Non possono esercitare l’attività di commercio su
aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, coloro che:
a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata
in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a
tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale;
b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del
libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina;
c) abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva
o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis,
515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti
previsti da leggi speciali;
d) siano stati sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)
o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere), ovvero siano stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza o
sottoposti a misure di sicurezza.
2. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è
effettuato sulla base della normativa vigente.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
il divieto di esercitare l’attività permane per la
durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena
è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora
sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena, non si applica il divieto di esercizio
dell’attività.
4. L’esercizio dell’attività di vendita, relativamente
al settore merceologico alimentare, è consentito a chi
sia in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio relativo al settore
merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla
Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita
all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o
avere prestato la propria opera, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l’attività di vendita nel settore merceologico
alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto
alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di
coniuge, parente o affine entro il terzo grado
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale
previdenza sociale;
c) essere stato iscritto al registro esercenti il
commercio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio), per uno o più gruppi
merceologici individuati all’articolo 12, comma 2,
lettere a), b) e c), del decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4
agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11
giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio).
5. L’autorizzazione all’attività di vendita sulle aree
pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in
possesso dei requisiti previsti per l’una e per l’altra
attività. L’abilitazione alla somministrazione deve
risultare da apposita annotazione sul titolo
autorizzatorio.
6. Per i cittadini di Paesi membri dell’Unione europea
l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al
comma 4 è effettuato dal comune sulla base delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti
all’Unione europea la verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal comune nel
rispetto delle normative internazionali e nazionali,
nonché degli indirizzi di programmazione regionale.
7. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui
al comma 4 è richiesto con riferimento al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente
preposta o delegata all’attività commerciale.
8. La Giunta regionale stabilisce l’organizzazione, la
durata e le materie del corso professionale di cui al
comma 4, lettera a), individuando le materie idonee a
consentire l’apprendimento delle disposizioni relative
alla tutela della salute, alla sicurezza e
all’informazione del consumatore finale e garantendone
l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con
soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente
considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali
più rappresentative ai sensi della normativa statale
vigente e gli enti e le società da esse costituiti.
9. La Giunta regionale stabilisce altresì
l’organizzazione, la durata e le materie di corsi di
formazione finalizzati ad elevare il livello
professionale o la qualificazione degli operatori, con
particolare riferimento alle normative in materia di
tutela dell’ambiente, della sicurezza e del consumatore.
ARTICOLO 21
(Modalità di esercizio dell’attività)
1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su
posteggi dati in concessione per dieci anni o su
qualsiasi altra area purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è
svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma,
al tempo strettamente necessario per effettuare le
operazioni di vendita, con divieto di posizionare la
merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto
delle vigenti normative igienico-sanitarie. E’ fatto
altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell’arco
della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno
di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi
i comuni montani come classificati dalla legge regionale
15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore
della popolazione dei territori montani) e successivi
provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la
materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque
violi i divieti di cui al presente comma è punito con la
sanzione di cui all’articolo 27, comma 6.
3. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è
soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche
o a società di persone regolarmente costituite secondo
le norme vigenti. Condizione per il rilascio
dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 20.
4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare
delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve
iniziare l’attività di vendita assolvendo agli obblighi
amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali
previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato
adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata
o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli
obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui
all’articolo 27, comma 5.
5. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione
abilita i titolari della stessa anche all’esercizio
dell’attività in forma itinerante nell’ambito del
territorio della regione in cui è stata rilasciata e
alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul
territorio nazionale.
6. L’autorizzazione in forma itinerante abilita i
titolari della stessa anche alla partecipazione alle
fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla
vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali
ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di
cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore
commerciale, persona fisica o società di persone, non
può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono
rilasciate con riferimento ai settori merceologici
alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui
all’articolo 20.
8. L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei
prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie,
nazionali e regionali che tutelano le esigenze
igienico-sanitarie.
9. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione
delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e delle CCIAA,
annualmente verificano, mediante presa d’atto sulle
autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6, se per il titolare
della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al
comma 4.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono
essere esibite in originale ad ogni richiesta di
controllo degli organi di vigilanza. Al fine di
agevolare le operazioni di controllo dell’attività, i
comuni devono rilasciare una carta di esercizio
nominativa contenente gli elementi di identificazione
personale degli operatori e i titoli autorizzatori
utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito
del mercato, della fiera o in forma itinerante.
11. Senza permesso del proprietario o del gestore è
vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti,
nelle stazioni e nelle autostrade.
Note:
BOLLETTINO UFFICIALE N. 6 DEL 12 FEBBRAIO 2010, II
SUPPLEMENTO ORDINARIO
AVVISO DI RETTIFICA N. 6/1-S.O. 2010
Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere”
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del 5 febbraio 2010 n. 5, III
Supplemento Ordinario
Al comma 9 dell’art. 21 della l.r. di cui all’oggetto,
al posto delle parole: “ … gli elementi di cui al comma
3.”, si legga: “… gli elementi di cui al comma 4.”,.
ARTICOLO 22
(Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività)
1. L’attività del commercio sulle aree pubbliche è
subordinata al rispetto delle condizioni e delle
modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri
ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e
dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 17.
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma
itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti
per comprovati motivi di viabilità, di carattere
igienico sanitario o per altri motivi di pubblico
interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche
stabiliti all’unico fine di creare zone di rispetto a
tutela della posizione di operatori in sede fissa.
4. Il comune individua le zone aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale dove
l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o
limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini
della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito
conto gli operatori che svolgono l’attività al momento
dell’entrata in vigore del presente testo unico, i quali
hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul
territorio comunale.
5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque
nei centri storici dei comuni con popolazione superiore
a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti
territoriali a forte attrattività di cui all’articolo
103, comma 13, è vietato l’esercizio del commercio
itinerante svolto senza l’ausilio di mezzi o
attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il
divieto di cui al presente comma è punito con la
sanzione di cui all’articolo 27, comma 6.
6. L’esercizio del commercio disciplinato dalla presente
sezione nelle aree del demanio lacuale regionale è
soggetto al nulla osta da parte delle competenti
autorità regionali che stabiliscono modalità,
condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle aree
predette tenendo in debito conto gli operatori che
svolgono l’attività alla data dell’8 aprile 2000.
7. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera
il comune interdice il commercio su aree pubbliche in
forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una
distanza di 500 metri.
8. Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo
21, comma 5, non può esercitare l’attività in forma
itinerante nel giorno e nelle ore in cui è
concessionario di posteggio.
9. In occasione delle fiere il comune può concedere agli
esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri
prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio
commerciale.
ARTICOLO 23
(Autorizzazioni su posteggi dati in concessione)
1. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione
decennale nei mercati è rilasciata dal comune sede del
posteggio ed è automaticamente rinnovata previa verifica
della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente
sezione per lo svolgimento dell’attività.
2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al
comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati
concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione gli interessati presentano al comune la
domanda per il rilascio dell’autorizzazione comunale con
le indicazioni del posteggio di cui si richiede la
concessione.
4. Nella domanda l’interessato dichiara:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20;
c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa
concessione di posteggi nello stesso mercato;
d) la denominazione del mercato, il giorno di
svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche del
posteggio chiesto in concessione;
e) il settore o i settori merceologici.
5. Nella formulazione della graduatoria il comune si
attiene, nell’ordine, ai seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze maturate nell’ambito del
singolo mercato;
b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui
all’articolo 20, comma 9;
c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
d) anzianità dell’attività di commercio su aree
pubbliche attestata dal registro delle imprese.
6. A parità dei titoli di priorità, la domanda è
valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o
di consegna della domanda. 7. Entro trenta giorni dal
termine per la presentazione delle domande il comune
pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri
di cui al comma 5. Contro le graduatorie è ammessa
istanza di revisione da presentarsi al comune entro
quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull’istanza
il comune si pronuncia entro i successivi quindici
giorni e l’esito della stessa è pubblicato nel medesimo
giorno.
8. L’autorizzazione e la relativa concessione del
posteggio sono rilasciate in applicazione della
graduatoria di cui al comma 7 decorsi trenta giorni
dalla pubblicazione della medesima.
9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale
diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune
con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel
rispetto della normativa statale e regionale vigente.
10. Il posteggio nelle fiere può essere dato in
concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di
svolgimento della fiera.
11. Nelle fiere di durata fino a due giornate è
obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione.
Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto
assente l’operatore che utilizzi il posteggio per un
periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di
ogni singola edizione.
ARTICOLO 24
(Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante)
1. L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante
è rilasciata dal comune di residenza dell’operatore, se
persona fisica, o da quello della sede legale, se
trattasi di società di persone.
2. Il comune che riceve una domanda che non è di sua
competenza la rinvia, entro quindici giorni, al mittente
tramite raccomandata.
3. Nella domanda l’interessato dichiara:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20;
c) il settore o i settori merceologici;
d) di non possedere altra autorizzazione in forma
itinerante.
4. I comuni stabiliscono i termini e le norme
procedurali per la presentazione e l’istruttoria delle
domande di rilascio della autorizzazione.
5. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende
accolta qualora il comune di residenza non comunichi
all’interessato il provvedimento di diniego entro
novanta giorni dal suo ricevimento.
ARTICOLO 25
(Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà
dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa
di morte, comporta di diritto il trasferimento
dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello
svolgimento dell’attività sempre che sia provato
l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante
sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20.
2. La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi
dati in concessione è effettuata dal comune sede di
posteggio previa comunicazione del reintestatario e
contestuale autocertificazione del possesso dei
requisiti previsti per l’esercizio dell’attività
commerciale. La concessione del posteggio segue la
cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con obbligo
a volturarla.
3. La reintestazione dell’autorizzazione per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è
effettuata dal comune di residenza del subentrante.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà
dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli
di priorità del dante causa relativi all’autorizzazione
ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 20 deve comunicare l’avvenuto subingresso
entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di
esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di
ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte può continuare
provvisoriamente l’attività con l’obbligo di comunicare
l’avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del
titolare dell’autorizzazione.
ARTICOLO 26
(Attività con il sistema del battitore)
1. Gli operatori che esercitano l’attività con il
sistema del battitore occupano i posteggi a loro
riservati, a titolo di assegnazione, secondo un
programma di turnazioni concordato con i comuni
interessati.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede
dei posteggi riservati ai battitori non possono
modificare la destinazione degli stessi.
3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio
riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno
a tale attività.
4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con
esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli
aventi una popolazione residente superiore a
quindicimila abitanti, possono destinare almeno un
posteggio per l’esercizio dell’attività con il sistema
del battitore in aggiunta a quelli che compongono il
mercato.
5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con
le modalità previste dalle presenti disposizioni
regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non
utilizzino gli stessi per periodi complessivamente
superiori a dodici mesi continuativi.
ARTICOLO 27
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione. Sanzioni)
1. In caso di violazioni di particolare gravità o di
recidiva il sindaco può disporre la sospensione
dell’attività di vendita per un periodo non superiore a
venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle
disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle
aree mercatali;
b) l’abusiva estensione di oltre un terzo della
superficie autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi
di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche
se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
4. Il comune revoca l’autorizzazione:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività
entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio secondo
quanto previsto dall’articolo 21, comma 4;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno
solare per periodi di tempo complessivamente superiori a
quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare;
c) qualora l’operatore titolare di autorizzazione
itinerante sospenda l’attività per più di un anno, salvo
proroga in caso di comprovata necessità non superiore a
tre mesi;
d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei
requisiti di cui all’articolo 20, ovvero siano venuti
meno gli elementi di cui all’articolo 21, comma 4,
ovvero non sia stato assolto l’obbligo di esibire le
autorizzazioni in originale ai sensi dell’articolo 21,
comma 10;
e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione,
qualora entro un anno non venga presentata la
comunicazione di reintestazione;
f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un
numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle
previste nel triennio successivo all’anno di
effettuazione della fiera.
5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche
senza la prescritta autorizzazione o fuori dal
territorio previsto dall’autorizzazione stessa, nonché
senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’articolo
21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e
con la confisca delle attrezzature e della merce.
6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti
per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è
punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
7. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di
esercizio prevista dall’articolo 21, comma 10, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si
applica anche nel caso di mancato aggiornamento della
carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica
dei dati in essa presenti.
8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a
decorrere dall’anno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL)
dei provvedimenti di cui all’articolo 17, comma 2.
ARTICOLO 28
(Disposizioni per i comuni)
1. I comuni possono affidare alle associazioni di
categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a
loro collegati o da loro controllati, mediante apposita
convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree
mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui
livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono
individuati considerando in via prioritaria la
rappresentatività sindacale degli operatori, la
disponibilità di sedi, di personale, di strutture
tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado
di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti
dalla stipula delle convenzioni.
ARTICOLO 29
(Aggiornamento delle graduatorie)
1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei
provvedimenti di cui all’articolo 17, comma 2, e
comunque entro la data di svolgimento della prima fiera
utile, i comuni interessati procedono d’ufficio, per
ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio,
all’assegnazione dei posteggi sulla base della
graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera
osservando nell’ordine i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
b) maggior numero di presenze nella fiera;
c) anzianità dell’attività di commercio su aree
pubbliche attestate dal registro delle imprese.
2. I comuni aggiornano la situazione delle presenze
temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei
nominativi che, nell’arco dell’ultimo triennio, non
hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze
rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei
mercati nell’arco del triennio stesso.
Sezione IV
Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività
commerciali non autorizzate
ARTICOLO 30
(Finalità)
1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare
esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio
regionale e stabilisce le norme generali alle quali i
comuni si attengono nell’esercizio delle funzioni
amministrative concernenti il commercio abusivo su aree
pubbliche o su aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio.
ARTICOLO 31
(Occupazioni abusive)
1. Le occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi
ed aree pubbliche e private soggette a servitù di
pubblico passaggio effettuate senza la prescritta
autorizzazione sono abusive.
2. Per la cessazione delle occupazioni abusive
l’autorità comunale procede ai sensi dell’articolo 33.
ARTICOLO 32
(Comitato regionale consultivo sulle problematiche
dell’abusivismo)
1. Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato
regionale consultivo sulle problematiche dell’abusivismo
composto dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle imprese del commercio, da
Unioncamere regionale, dai rappresentanti delle
direzioni generali interessate per materia. Le modalità
di funzionamento del Comitato sono stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) monitoraggio dei dati delle autorità competenti
sull’abusivismo nei centri urbani;
b) informazione, studi ed approfondimento delle
dinamiche del commercio abusivo riferite alle
statistiche di comuni e autorità competenti;
c) individuazione di strumenti di lotta al fenomeno
dell’abusivismo.
3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso
o rimborso spese.
ARTICOLO 33
(Sanzioni)
1. A coloro che svolgono attività di commercio al
dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a
servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni
prescritte dalla legge si applicano le sanzioni
amministrative previste all’articolo 29 del d.lgs
114/1998 e la contestuale confisca delle merci.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 l’agente o l’ufficiale
accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e
trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di
sequestro all’autorità competente, dandone copia al
trasgressore.
3. L’autorità competente emana il provvedimento di
confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del
verbale.
4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora
contraffatte o consistenti in generi merceologici
fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore
dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la
conservazione di un campione della merce stessa per fini
giudiziari.
5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a
distruzione delle cose confiscate se l’interessato, in
via d’urgenza, previa audizione personale richiesta
senza formalità, anche verbalmente, dimostri al
competente ufficio che la vendita e l’occupazione erano
oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di
concessione. In tale caso le merci sono restituite.
6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in
beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in
grado di dimostrare la provenienza vengono custodite
presso la depositeria comunale o altro magazzino allo
scopo autorizzato e dell’atto di deposito è dato
immediato avviso nell’albo pretorio del comune; qualora
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso
nell’albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli
eventuali legittimi proprietari, il comune può procedere
alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore
economico, alla vendita degli stessi tramite asta
pubblica.
7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in
confezione integra, non in scadenza, prodotti e
conservati nel rispetto della normativa riguardante
l’igiene degli alimenti, con particolare riguardo al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene
dei prodotti alimentari), devono essere donati in
beneficenza.
8. L’autorità competente ad applicare le sanzioni è il
sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le
violazioni od altro soggetto individuato in base
all’ordinamento dell’ente locale.
Capo II
Commercio all’ingrosso
ARTICOLO 34
(Commercio nei mercati all’ingrosso)
1. Il commercio all’ingrosso dei prodotti
agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli
allevamenti avicunicoli e bestiame compresi, delle carni
e dei prodotti della caccia e della pesca – sia freschi
sia comunque trasformati o conservati – dei prodotti
floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi, che
si svolge nei mercati all’ingrosso, è disciplinato dal
presente capo, con la osservanza delle disposizioni
vigenti in materia sanitaria e commerciale.
ARTICOLO 35
(Piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso)
1. Al fine di favorire il corretto raccordo tra
produzione e distribuzione, la razionale localizzazione
e l’adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in
rapporto alle esigenze delle comunità locali, la Regione
elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati
all’ingrosso, in conformità con gli indirizzi del piano
economico e territoriale regionale.
2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati
all’ingrosso è predisposto dalla Giunta regionale, che
si avvale della collaborazione della commissione
regionale per i mercati di cui all’articolo 39, ed è
approvato dal Consiglio regionale.
3. Il piano regionale di sviluppo dei mercati
all’ingrosso ha una durata di cinque anni; esso deve in
particolare:
a) definire le ipotesi di insediamento dei mercati e le
relative aree di influenza;
b) proporre una adeguata articolazione degli standard
degli impianti;
c) presentare ipotesi di specializzazione merceologica
dei mercati stessi.
4. Per favorire la istituzione di nuovi mercati o
l’ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in
conformità con gli indirizzi del piano, la Regione può
concedere contributi a comuni, comunità montane,
consorzi di comuni associati tra loro o con le province,
nonché a società e a enti con una partecipazione di
capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due
terzi del capitale sociale.
ARTICOLO 36
(Autorizzazione)
1. Sono sottoposti ad autorizzazione:
a) l’istituzione di nuovi mercati all’ingrosso;
b) l’ampliamento dei mercati esistenti e tutti gli
ammodernamenti che comportino l’utilizzazione di nuove
superfici.
2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione, sulla
base degli indirizzi definiti dal piano di cui
all’articolo 35, sentiti la commissione regionale per i
mercati e gli enti locali territoriali compresi
nell’area di influenza del mercato.
3. Gli ampliamenti e gli ammodernamenti di cui al comma
1, lettera b), possono essere autorizzati anche prima
dell’approvazione del piano.
4. Nelle more dell’approvazione del piano l’istituzione
di nuovi mercati è autorizzata dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 37
(Istituzione e gestione dei mercati all’ingrosso)
1. L’iniziativa per l’istituzione dei mercati
all’ingrosso dei prodotti
di cui all’articolo 34 può essere assunta:
a) dai comuni e dalle comunità montane;
b) da consorzi costituiti fra enti locali territoriali;
c) da consorzi, società e altre forme associative
costituite fra enti locali territoriali e altri enti od
operatori pubblici e privati, con l’intervento
maggioritario di almeno due terzi del capitale degli
enti locali territoriali e delle comunità montane.
2. L’ente istitutore del mercato delibera sul numero dei
punti di vendita tenendo conto della capacità degli
impianti, delle attrezzature e delle dimensioni
necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua
attività commerciale, nonché di strutture, oltre che per
la compravendita, per il ritiro, la consegna, la
conservazione, la lavorazione e il preimpacco dei
prodotti.
3. Ogni mercato deve essere dotato di adeguati servizi
igienico-sanitari, nonché di idonee strutture per gli
operatori di mercato.
4. I mercati sono gestiti:
a) dai comuni, dalle comunità montane o dai consorzi
costituiti fra enti locali territoriali, in economia o
mediante aziende speciali;
b) da consorzi, società o altre forme associative
costituite fra enti locali territoriali e altri enti o
operatori pubblici e privati, con l’intervento
maggioritario di almeno due terzi del capitale in
partecipazione degli enti locali territoriali.
5. Nel caso che gli enti istitutori siano quelli
previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli stessi
possono assegnare in concessione la gestione del mercato
agli enti di cui al quarto comma, lettera b).
6. L’atto di concessione determina casi e modalità per
la revoca e la decadenza delle concessioni stesse.
7. La gestione dei mercati non può perseguire fini di
lucro, i canoni e le tariffe di cui all’articolo 50 sono
fissati in modo che i proventi della gestione non siano
superiori alle spese necessarie al funzionamento del
mercato e ai suoi servizi ed all’ammortamento, al
miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.
ARTICOLO 38
(Progettazione dei mercati all’ingrosso)
1. I progetti tecnici relativi all’impianto o
all’ampliamento dei mercati all’ingrosso sono approvati
dal comune.
2. L’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione
di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità
delle opere ai fini della espropriazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità) e sostituisce qualunque altra approvazione,
autorizzazione o licenza prevista da altre disposizioni
legislative o regolamentari
ARTICOLO 39
(Commissione regionale per i mercati)
1. È costituita presso la Regione una commissione
consultiva per i mercati, presieduta dall’assessore
competente e composta:
a) da due rappresentanti di Unioncamere Lombardia;
b) da tre rappresentanti dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiano (ANCI);
c) da un rappresentante dell’ Unione delle Province
Lombarde (UPL);
d) da tre rappresentanti dei produttori agricoli
designati dalle associazioni regionali di categoria, di
cui due per le associazioni più rappresentative dei
coltivatori diretti;
e) da cinque rappresentanti dei commercianti designati
dalle associazioni regionali di categoria, di cui tre
per le associazioni più rappresentative;
f) da tre rappresentanti del movimento cooperativo
designati dalle associazioni regionali di categoria più
rappresentative;
g) da un rappresentante dell’industria di trasformazione
designato dall’associazione regionale di categoria;
h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
del lavoro designati dalle organizzazioni sindacali
regionali più rappresentative;
i) da un rappresentante dei facchini liberi esercenti
associati;
l) da un rappresentante di istituti di credito a
carattere regionale o nazionale designato dall’istituto
bancario tesoriere della Regione.
2. Il presidente della commissione può chiamare a
partecipare alle sedute gli assessori competenti per
materia a seconda degli argomenti all’ordine del giorno.
3. La commissione, nominata dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale, dura in carica cinque
anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
ARTICOLO 40
(Compiti della commissione regionale per i mercati)
La commissione regionale per i mercati:
a) collabora con la Giunta nella predisposizione del
piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso di
cui all’articolo 35;
b) esprime pareri su questioni, riguardanti il commercio
nei mercati all’ingrosso, che l’amministrazione
regionale o gli enti pubblici interessati per il tramite
della Regione ritengono di sottoporre al suo esame;
c) può proporre alla Giunta regionale specifiche
iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo
dei mercati e coadiuvare la Giunta nelle funzioni di
vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi;
d) esercita ogni altro compito previsto dal presente
capo.
ARTICOLO 41
(Funzionamento della commissione regionale per i
mercati)
1. La commissione regionale per i mercati, per lo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali, può
suddividersi in sezioni specialistiche per i settori di
cui all’articolo 34.
2. La composizione delle sezioni assicura l’adeguata
rappresentanza delle categorie particolarmente
interessate ai singoli problemi settoriali.
3. Il funzionamento della commissione e delle sezioni è
disciplinato con regolamento interno, approvato dalla
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente.
4. Il presidente della commissione regionale coordina
l’attività delle diverse sezioni.
5. Ai lavori della commissione o delle sue sezioni
possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di
voto, esperti designati dal presidente della
commissione.
6. Le funzioni di segretario della commissione e delle
sezioni sono assicurate dalla competente direzione
generale.
ARTICOLO 42
(Regolamenti di mercato)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale
per i mercati, definisce le direttive riguardanti:
a) i criteri e le modalità per la concessione dei punti
di vendita e le relative adiacenze e pertinenze;
b) la disciplina degli operatori e del personale da essi
dipendenti;
c) la determinazione della cauzione imposta ai
commissari ed ai mandatari;
d) il calendario e gli orari per le operazioni mercatali;
e) la nomina del direttore di mercato e le sue
attribuzioni;
f) il funzionamento della commissione di mercato e le
relative norme di convocazione;
g) l’organizzazione e la disciplina dei servizi di
mercato;
h) le sanzioni amministrative.
2. Nei mercati all’ingrosso non può essere imposto o
esatto alcun pagamento che non costituisca il
corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
3. Il regolamento di mercato è deliberato,
nell’osservanza delle direttive di cui al comma 1,
dall’ente gestore prima dell’entrata in funzione del
mercato.
4. Il regolamento è approvato dal comune nel quale ha
sede il mercato nel caso di mercati gestiti dai soggetti
di cui all’articolo 37, comma 4, lettera b).
ARTICOLO 43
(Commissione di mercato)
1. Presso ciascun mercato è costituita una commissione,
nominata dall’ente istitutore del mercato; essa è
presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il
mercato, o da un suo delegato; o da uno dei sindaci,
qualora si tratti di consorzio, ed è composta:
a) da tre consiglieri comunali del comune ove ha sede il
mercato dei quali uno per la minoranza, in caso di
comune singolo; oppure da cinque consiglieri comunali
dei quali almeno due per la minoranza; qualora l’ente
gestore del mercato sia un consorzio i cinque
consiglieri comunali, dei quali almeno due per la
minoranza, rappresentano la maggioranza e la minoranza
di tutti i comuni consorziati;
b) da un rappresentante della quota minoritaria degli
enti istitutori del mercato stesso;
c) da un rappresentante della CCIAA designato dalla
competente camera di commercio provinciale;
d) da un rappresentante delle quote minoritarie
dell’ente gestore, nel caso previsto dall’ articolo 37,
comma 4;
e) da tre rappresentanti dei produttori agricoli
designati dalle associazioni provinciali di categoria;
f) da cinque rappresentanti del commercio all’ingrosso,
al dettaglio e ambulante di cui due dei gruppi
associati, designati dalle associazioni provinciali di
categoria;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più
rappresentative;
h) da due rappresentanti delle categorie dei facchini
liberi esercenti associati;
i) da un rappresentante dell’industria di lavorazione
dei prodotti, designato dall’associazione provinciale di
categoria;
j) da tre rappresentanti del movimento cooperativo
designati dalle organizzazioni provinciali di categoria.
2. Alla seduta della commissione partecipa, senza
diritto di voto, il direttore di mercato.
3. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della
commissione, senza diritto di voto, esperti del settore
e rappresentanti di altre categorie interessate.
4. La commissione dura in carica cinque anni, i suoi
membri possono essere riconfermati.
5. La commissione di mercato deve inviare entro dieci
giorni da ogni sua seduta copia dei verbali delle
riunioni all’ente gestore.
6. Le spese per il funzionamento della commissione di
mercato sono a carico dell’ente gestore.
ARTICOLO 44
(Compiti della commissione di mercato)
1. La commissione di mercato ha il compito di:
a) deliberare o ratificare i provvedimenti di cui
all’articolo 60, comma 1, lettere d) ed e);
b) svolgere attività consultiva nei riguardi della
commissione regionale per i mercati e compiere tutti gli
accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla
commissione medesima le irregolarità eventualmente
riscontrate;
c) proporre all’ente gestore le modifiche ed i
miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai
servizi di mercato ai fini di assicurare la massima
produttività e la migliore efficienza funzionale anche
sotto l’aspetto igienico-sanitario;
d) esprimere parere:
1) sul numero dei punti di vendita e sui criteri di
massima per le assegnazioni dei punti di vendita;
2) sugli orari delle operazioni di mercato;
3) sui canoni di concessione dei punti di vendita e
sulle tariffe dei servizi nei termini previsti
dall’articolo 50;
4) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali
modifiche;
5) sull’organico del personale necessario al
funzionamento dei servizi del mercato;
6) su ogni altra questione riguardante il commercio nel
mercato all’ingrosso;
7) sugli indirizzi in ordine alla politica degli
acquisti e dei prezzi nell’ambito dei compiti dei
mercati all’ingrosso.
ARTICOLO 45
(Direttore di mercato)
1. Ad ogni mercato è preposto un direttore, nominato
dall’ente gestore, che deve provvedere al regolare
funzionamento del mercato e dei servizi ad esso
collegati.
2. In particolare, i compiti del direttore di mercato
sono fissati dal regolamento di mercato.
ARTICOLO 46
(Servizio igienico-sanitario e annonario)
1. Nei mercati all’ingrosso dei prodotti alimentari è
istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e
di controllo qualitativo, per l’accertamento della
commestibilità e qualità dei prodotti e dell’idoneità
delle strutture.
2. Nei mercati delle carni e del bestiame, nonché nei
mercati dei prodotti ittici, il servizio di cui al comma
1 è svolto di regola dal direttore del pubblico macello
o da un veterinario incaricato.
3. Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non
idoneità all’alimentazione di quantità di prodotti, ne
dispone la distruzione totale o parziale o l’avviamento
a particolari destinazioni sotto debita vigilanza
sanitaria previo rilascio di certificazione in duplice
copia da consegnare una al venditore (proprietario o
venditore per conto terzi) e l’altra alla direzione del
mercato.
4. L’ente gestore del mercato pone a disposizione del
servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature
necessarie, nonché il personale tecnico ausiliario.
5. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i
funghi freschi o secchi non coltivati debbono sempre
essere sottoposti ai previsti controlli sanitari secondo
la vigente normativa.
ARTICOLO 47
(Rilevazioni statistiche e prezzi)
1. Le rilevazioni statistiche da effettuare in
conformità alle disposizioni dell’istituto centrale di
statistica riguardano sia le quantità sia i prezzi di
vendita dei prodotti contrattati in ogni mercato.
2. La rilevazione statistica delle quantità è basata
sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel
mercato; tali documenti devono essere completi degli
elementi occorrenti ai fini statistici e contenere
l’indicazione esatta della specie merceologica, della
quantità del prezzo d’acquisto, della provenienza e del
destinatario dei prodotti e di ogni altro elemento
rilevante ai fini statistici.
3. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla
direzione del mercato a mezzo di personale dipendente
dall’ente gestore con il metodo dell’intervista, o con
rilevazioni dirette.
4. Il prezzo deve corrispondere ad un "valore-medio"
rilevato in rapporto alla qualità, quantità e varietà
dei prodotti.
5. L’elaborazione deve quindi basarsi sui prezzi reali
praticati e, per ogni prezzo rilevato, l’intervistatore
registra anche il nome dell’operatore che ha fornito
l’indicazione.
6. La direzione del mercato può utilizzare gli atti e
documenti di cui all’articolo 59 anche ai fini
statistici.
7. I dati individuati sono soggetti al segreto
d’ufficio, mentre i risultati dell’indagine statistica,
per i prezzi e per le quantità, sono oggetto della
massima divulgazione.
ARTICOLO 48
(Servizi bancari e di tesoreria)
1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il
servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a
favore degli operatori di mercato. La gestione della
cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per
legge mediante convenzione stipulata dall’ente gestore
ed approvata dall’ente istitutore sentiti il comune ove
ha sede il mercato e la commissione di mercato.
ARTICOLO 49
(Facchinaggio)
1. Le operazioni di facchinaggio e di trasporto
all’interno del mercato possono essere svolte dall’ente
gestore direttamente o affidate mediante procedura ad
evidenza pubblica, secondo le norme fissate dal
regolamento di mercato di cui all’articolo 42.
2. Gli operatori alle vendite nell’ambito dei propri
punti di vendita e gli acquirenti nell’ambito del
mercato possono provvedere al carico e scarico delle
merci di loro proprietà, personalmente o a mezzo di
propri dipendenti regolarmente assunti.
3. La commissione di mercato di cui all’articolo 43 può,
per comprovate esigenze, derogare temporaneamente alla
disciplina contenuta nel presente articolo.
ARTICOLO 50
(Canoni e tariffe)
1. I corrispettivi per l’uso dei punti di vendita e le
tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in
assegnazione, sono fissati dall’ente gestore, sentito il
parere della commissione di mercato in conformità con
quanto disposto dall’articolo 37, comma 7, previa
autorizzazione delle CCIAA competenti per territorio.
ARTICOLO 51
(Servizi ausiliari)
1. L’ente gestore che provvede di regola direttamente a
tutti i servizi svolti all’interno dell’area di mercato
può affidare mediante procedura ad evidenza pubblica:
a) il servizio di traino e trasporto;
b) il servizio di pulizia del mercato;
c) il servizio di bar e ristoro;
d) il servizio frigorifero;
e) il servizio di presa e consegna vagoni ferroviari e
contenitori;
f) il servizio di posteggio per veicoli;
g) il servizio di vigilanza notturna;
h) ogni altro servizio ausiliario del mercato.
ARTICOLO 52
(Venditori e compratori)
1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori
interessati alle negoziazioni:
a) per le vendite:
1) i commercianti all’ingrosso, i commissionari, i
mandatari e gli astatori;
2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27
luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel
settore dei prodotti ortofrutticoli);
3) i produttori singoli o associati anche se non
iscritti negli appositi albi;
4) le aziende di trasformazione, singole o associate,
che provvedono alla lavorazione, conservazione e
trasformazione dei prodotti;
5) gli enti di sviluppo;
6) le cooperative agricole e i loro consorzi, le società
di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione
pubblica dello Stato, della Regione, delle province e
dei comuni e loro consorzi;
7) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti
fissi e ambulanti;
b) per gli acquisti:
1) i commercianti all’ingrosso fatto salvo quanto
previsto dall’ articolo 53, comma 5;
2) i commercianti al minuto singoli o associati;
3) le aziende di trasformazione, singole o associate,
che provvedono alla lavorazione, conservazione e
trasformazione dei prodotti;
4) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo
e loro consorzi, ed i gestori di alberghi, ristoranti,
mense, spacci aziendali nonché i pubblici esercizi;
5) i gruppi di acquisto collettivo tra dettaglianti
fissi e ambulanti, le società di approvvigionamento e
distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato,
della Regione, delle province, dei comuni e loro
consorzi.
2. I regolamenti di mercato possono inoltre consentire
l’ammissione al mercato medesimo di altri ausiliari del
commercio purché iscritti negli appositi albi.
3. Le vendite all’ingrosso dei prodotti ittici devono
svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di
produzione e mediante aste pubbliche o trattative
dirette nei mercati di consumo.
4. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e
gli acquisti dal direttore di mercato previo
accertamento dell’appartenenza alle categorie indicate
nel presente articolo.
5. Nell’orario e con le modalità stabilite dall’ente
gestore, sono ammessi anche i consumatori, per almeno
due ore giornaliere per gli acquisti al dettaglio.
ARTICOLO 53
(Disciplina degli operatori e del personale da essi
dipendente)
1. I produttori singoli od associati possono vendere
soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci ed
agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di
punti di vendita.
2. I commercianti grossisti possono effettuare vendite
anche per conto terzi ove specificatamente incaricati
dal proprietario della merce, purché iscritti nell’albo
dei commissionari.
3. I commissionari con posteggio in mercato possono
effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti
nell’albo dei commercianti.
4. I commissionari in ogni caso debbono attenersi a
quanto disposto dall’articolo 59.
5. È vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi
ad operare nel mercato di vendere derrate in loro
possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti
all’ingrosso o commissionari del mercato per la
rivendita all’interno dello stesso.
6. Gli assegnatari di posteggio nel mercato non possono
esercitare tale attività fuori del mercato, pena la
revoca della assegnazione.
7. I mandatari e gli astatori non possono:
a) esercitare per conto proprio, sia nel mercato che
fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto
dell’attività del mercato nel quale operano;
b) svolgere il commercio di cui alla lettera a) per
interposta persona.
ARTICOLO 54
(Assegnazione e revoca dei punti di vendita)
1. I punti di vendita per attività a carattere
continuativo sono assegnati, su domanda, dall’ente
gestore, ai soggetti elencati nell’articolo 52, comma 1,
lettera a). I punti di vendita a carattere occasionale
sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal
regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo
accertamento dei requisiti prescritti.
2. L’assegnazione del punto di vendita a carattere
continuativo, che non può essere ceduta o sub-assegnata,
ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.
3. L’ente gestore del mercato all’ingrosso revoca
l’assegnazione all’esercizio dell’attività di vendita
all’interno del mercato:
a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva
della libertà personale superiore a tre anni per delitto
non colposo passata in giudicato;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi
della l.
1423/1956;
c) a chi venga condannato per due volte consecutive,
qualunque sia l’entità delle rispettive pene, per
delitti di:
1) turbata libertà di incanti (articolo 353 c.p.);
2) inadempimento di contratti di pubbliche forniture
(articolo 355 c.p.);
3) frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.);
4) uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
(articolo 472 c.p.);
5) contraffazioni alterazioni o uso illecito di segni
distintivi (articolo 473 c.p.);
6) frode nell’esercizio del commercio (articolo 515
c.p.);
7) vendita di prodotti con segni mendaci (articolo 517
c.p.);
8) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle
vigenti leggi;
d) nei casi previsti dalla normativa regolamentare
dell’assegnazione.
ARTICOLO 55
(Cessazione delle assegnazioni)
1. Le assegnazioni cessano:
a) per scadenza;
b) per rinuncia dell’assegnatario durante il periodo
dell’assegnazione;
c) per fallimento dichiarato a carico dell’assegnatario;
d) per scioglimento della società assegnataria;
e) per revoca.
ARTICOLO 56
(Gestione dei punti di vendita)
1. Il punto di vendita deve essere gestito
dall’intestatario dell’assegnazione che può, previa
autorizzazione del direttore, farsi rappresentare
eccezionalmente e temporaneamente da un proprio
delegato, o da un proprio familiare se l’assegnatario è
un produttore agricolo; egli può altresì farsi
coadiuvare da personale dipendente notificandone alla
direzione del mercato le generalità e l’indirizzo. Resta
ferma, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità
dell’intestatario della assegnazione.
2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la
gestione del punto di vendita può essere affidata a
persona diversa da quella del legale rappresentante,
purché sia in possesso dei requisiti prescritti
dall’articolo 3 della l. 125/1959 .
3. Gli assegnatari, per i rapporti con l’ente gestore
eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il
rispettivo punto di vendita.
ARTICOLO 57
(Vendita all’asta)
1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche
mediante asta pubblica, fermo restando il disposto
dell’articolo 52, comma 3.
2. La provvigione spettante all’astatore è stabilita
dall’ente gestore, sentita la commissione di mercato.
3. L’ente gestore può, in caso di necessità, provvedere
direttamente all’approvvigionamento di qualunque
prodotto trattato nel mercato nonché alle vendite di
tutti i prodotti che pervengono alla direzione da parte
di produttori singoli od associati o grossisti iscritti
all’albo, che ne facciano richiesta.
4. Le vendite devono essere effettuate con il sistema
dell’astazione a chi sia abilitato all’acquisto ai sensi
dell’articolo 52, comma 1, lettera b).
ARTICOLO 58
(Commercializzazione dei prodotti)
1. Per la qualificazione, la calibrazione, le
tolleranze, l’imballaggio e la presentazione dei
prodotti, si applicano le norme vigenti.
2. Il direttore del mercato vieta la vendita di quelle
parti o colli di prodotti non riclassificati secondo le
norme vigenti, oppure la consente qualora i prodotti
stessi vengano adeguatamente riclassificati.
3. Della esatta osservanza delle norme riguardanti la
qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti
in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei
prodotti stessi.
ARTICOLO 59
(Vendite per conto)
1. Ai commissionari ed ai mandatari che svolgono le
rispettive attività secondo le norme di legge è
consentita una provvigione fissata dal regolamento di
mercato.
2. I commissionari e mandatari tengono a disposizione
della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti
relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro
committenti o mandanti.
3. In ogni mercato l’ente gestore può organizzare un
servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di
cui all’articolo 34.
4. Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste
pubbliche sia per trattativa privata.
ARTICOLO 60
(Sanzioni disciplinari e amministrative)
1. Le infrazioni alle disposizioni del presente capo e
del regolamento di mercato comportano, salva ogni
diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative
così graduate secondo la gravità dell’infrazione e la
recidività:
a) diffida verbale o scritta;
b) sospensione di ogni attività nel mercato per un
periodo massimo di tre giorni, con chiusura del punto di
vendita per i rispettivi titolari;
c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi
regolamenti comunali;
d) sospensione di ogni attività nel mercato per un
periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con
chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;
e) revoca della concessione del punto di vendita nelle
ipotesi di cui all’articolo 54.
2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
irrogate dal direttore di mercato, sentito il
trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettera c) sono
irrogate dal sindaco.
4. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono
irrogate dalla commissione di mercato, d’ufficio o su
proposta del direttore di mercato, sentito il
trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.
5. La sanzione di cui al comma 1, lettera d), può essere
irrogata, quando non possa essere disposta
tempestivamente dalla commissione di mercato e vi siano
ragioni di gravità e urgenza, dal direttore di mercato;
il relativo provvedimento è esecutivo e perde efficacia
se non è ratificato, entro tre giorni dalla sua
adozione, dalla commissione di mercato, che deve
all’uopo essere convocata senza indugio ad iniziativa
del direttore.
Capo III
Somministrazione di alimenti e bevande
ARTICOLO 61
(Finalità)
1. Il presente capo disciplina l’esercizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande nel
rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni
legislative dello Stato e nel quadro delle competenze
concorrenti, al fine di garantire:
a) lo sviluppo e l’innovazione della rete dei pubblici
esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e
alla valorizzazione delle città e del territorio;
b) la trasparenza e la qualità del mercato;
c) la tutela della salute e della sicurezza dei
consumatori;
d) la corretta informazione e pubblicizzazione dei
prezzi e dei prodotti usati;
e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico,
storico, architettonico, artistico ed ambientale;
f) la compatibilità dell’impatto territoriale
dell’insediamento dei pubblici esercizi con particolare
riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e
l’inquinamento acustico ed ambientale;
g) la valorizzazione e promozione della cultura
enogastronomica e delle produzioni tipiche della
Regione;
h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei
pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei comuni di
minore consistenza demografica favorendo l’integrazione
della somministrazione con la vendita di beni o servizi
attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti
al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori
di concerto con i comuni interessati e finanziati
secondo le procedure e con le risorse di cui al titolo
V, capo II;
i) la tutela e la salvaguardia dei locali storici
secondo le procedure e con le risorse previste al titolo
V, capo II.
ARTICOLO 62
(Ambito di applicazione)
1. Il presente capo si applica all’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
definita all’articolo 64, comma 1, lettera a),
e inoltre all’attività di somministrazione di alimenti e
bevande effettuata:
a) mediante distributori automatici in locali adibiti a
tale attività;
b) presso il domicilio del consumatore;
c) in locali non aperti al pubblico;
d) su aree pubbliche, ai sensi del titolo II, capo I,
sezione III, limitatamente ai requisiti di cui agli
articoli 65 e 66.
2. Il presente capo non si applica all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale
16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali
in materia di turismo), limitatamente alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati
nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni
e convegni organizzati;
nell’ambito di tali attività l’esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande è effettuato
sulla base del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 65 e 66;
b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale
5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale);c) da parte dei circoli privati
nell’ambito della disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001,
n. 235 (Regolamento recante semplificazione del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e bevande da parte dei
circoli privati).
ARTICOLO 63
(Tipologia dell’attività)
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande sono costituiti da un’unica tipologia così
definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare
alimenti e bevande nel rispetto del regolamento (CE) del
29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari) e delle leggi regionali vigenti in materia
di sanità.
3. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande ha l’obbligo di comunicare al comune
l’attività o le attività individuate per tipologia negli
indirizzi generali di cui all’articolo 68 che intende
esercitare nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 e
delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il
comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai
sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento
della normativa sull’insediamento e sulla attività dei
pubblici esercizi) con l’indicazione della nuova
attività.
ARTICOLO 64
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande la vendita per il consumo sul posto, che
comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i
prodotti nei locali dell’esercizio o in una area aperta
al pubblico, a tal fine attrezzati;
b) per superficie aperta al pubblico l’area adiacente o
comunque pertinente al locale cui si riferisce
l’autorizzazione, ottenuta in concessione o
autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a
disposizione dell’operatore, se privata;
c) per somministrazione di alimenti e bevande in
esercizi non aperti al pubblico l’attività svolta dalle
mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende,
amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in
forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e
gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di
alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a),
ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di
qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi
sanitarie vigenti;
e) per somministrazione nel domicilio del consumatore,
l’organizzazione nel domicilio dello stesso di un
servizio di somministrazione di alimenti e bevande
rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e
alle persone da lui invitate;
f) per domicilio del consumatore non solo la privata
dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di
lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni,
congressi o cerimonie.
ARTICOLO 65
(Requisiti morali per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande)
1. Non possono esercitare l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, coloro che:
a) hanno riportato una condanna a pena restrittiva della
libertà personale superiore a due anni;
b) hanno riportato una condanna per reati contro la
moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e
la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro
II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi
in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope,
il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la
turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle
norme sul gioco del lotto;
c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio
precedente per delitti di frode nella preparazione o nel
commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al
libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
d) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della l. 1423/1956, o nei cui
confronti è stata applicata una delle misure previste
dalla l. 575 /1965, ovvero sono sottoposti a misure di
sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;
e) hanno riportato condanna per delitti contro la
personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico,
ovvero per delitti contro la persona commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione.
2. In caso di società, associazioni o organismi
collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
delegata all’attività di somministrazione, nonché da
tutti i soci e dai membri del consiglio di
amministrazione laddove esistente ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia).
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e
d), il divieto di ottenere l’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o
si sia in qualsiasi altro modo estinta. Nel caso di
sospensione condizionale della pena non si applica il
divieto di ottenere l’autorizzazione per l’esercizio
della somministrazione.
4. Il comune al quale viene richiesto il rilascio
dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande accerta il
possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può
avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla
base di convenzioni stipulate anche tra le
rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.
ARTICOLO 66
(Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L’esercizio delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al
titolare dell’impresa individuale o suo delegato o, in
caso di società, associazione o organismi collettivi, in
capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei
requisiti morali di cui all’articolo 65, nonché di uno
dei seguenti requisiti:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per la somministrazione di alimenti e
bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia
o da un’altra regione o dalle Province autonome di
Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un
diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente
legalmente riconosciuto;
b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni
nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in
qualità di dipendente qualificato addetto alla
somministrazione oppure, se trattasi di coniuge, parente
o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovatadall’iscrizione
all’istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il
Commercio (REC) previsto dalla l. 426/1971, per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L’accertamento del possesso dei requisiti di cui al
comma 1 è effettuato ai sensi dell’articolo 65, comma 4.
3. Il possesso del requisito cui al comma 1, lettera a),
è valido altresì ai fini dell’esercizio dell’attività
commerciale nel settore alimentare.
4. Le modalità di organizzazione, la durata, le materie
e i requisiti di accesso alle prove finali del corso
professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di
studio validi in sostituzione del corso professionale
medesimo e i corsi professionali di aggiornamento
obbligatorio per chi già esercita l’attività di
somministrazione sono definiti con deliberazione della
Giunta regionale.
ARTICOLO 67
(Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e
dell’Unione europea)
1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio
dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande accerta il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66
anche per il periodo di residenza in Italia dei:
a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti
all’Unione europea (UE) che possono esercitare
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande nel rispetto delle normative internazionali e
degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di
società l’accertamento dei requisiti di cui agli
articoli 65 e 66 è esteso a tutti i membri del consiglio
di amministrazione;
b) cittadini degli Stati membri dell’UE e società
costituite in conformità con la legislazione di uno
Stato membro dell’UE ed aventi la sede sociale,
l’amministrazione centrale o il centro di attività
principale all’interno dell’UE, a condizione che, se
hanno soltanto la sede sociale all’interno dell’UE, la
loro attività presenti un legame effettivo e continuato
con l’economia di uno Stato membro dell’UE, secondo le
modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre
2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione
delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania).
2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può
avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla
base di convenzioni stipulate anche tra le
rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.
ARTICOLO 68
(Programmazione delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande)
1. La Giunta regionale, sentito il parere delle
rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei
pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori del settore e delle organizzazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello
regionale e sentita la commissione consiliare
competente, definisce gli indirizzi di carattere
generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i
criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 contengono
indicazioni per i comuni relative:
a) al procedimento concernente le richieste di
autorizzazione relative agli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande affinché venga
assicurata la trasparenza e la celerità dell’azione
amministrativa;
b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con
particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico,
inquinamento acustico e ambientale, all’armonica
integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità
di spazi pubblici o di uso pubblico;
c) alle attività svolte dagli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande;
d) alle modalità di tutela dei locali storici.
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono
tenere conto dei consumi extra-domestici, della
popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici
e delle diverse caratteristiche del territorio regionale
al fine di assicurare la migliore funzionalità e
produttività del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 61.
4. La programmazione regionale di cui al comma 1 non si
applica per il rilascio delle autorizzazioni relative
all’attività di somministrazione di alimenti e bevande
da effettuare:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al
pubblico di alimenti o bevande viene svolta
congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale
da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari,
impianti sportivi e altri esercizi similari. L’attività
di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui
la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari
almeno ai tre quarti della superficie complessiva a
disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli
uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e
bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi
usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento.
Non costituisce attività di intrattenimento la semplice
musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di
servizio delle strade extraurbane principali, delle
autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto
pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad
aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la
somministrazione viene effettuata esclusivamente nei
confronti del personale dipendente e degli studenti;
d) nel domicilio del consumatore;
e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui
all’articolo 72;
f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei
loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura,
parrocchie, oratori, comunità religiose, asili
infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle
forze dell’ordine.
g) nelle attività da effettuarsi all’interno di musei,
teatri, sale da concerto e simili.
ARTICOLO 69
(Funzioni autorizzatorie dei comuni)
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal
presente capo e degli atti connessi è di competenza del
comune competente per territorio.
2. I comuni stabiliscono, sentito il parere della
commissione di cui all’articolo 78, i criteri relativi
al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle
relative al trasferimento di sede.
3. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande aperti al
pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio.
4. La domanda di autorizzazione è presentata al comune
competente con l’indicazione delle generalità o della
denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede
legale e della nazionalità del richiedente e
dell’ubicazione del locale nel quale si intende
esercitare l’attività.
5. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono
esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
La data di presentazione è attestata dal timbro postale
di spedizione della raccomandata con la quale viene
inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione
della domanda a mano, dall’apposizione su di essa del
timbro datario dell’ufficio ricevente.
6. L’esame della domanda ed il rilascio
dell’autorizzazione non sono subordinate:
a) alla disponibilità da parte dell’interessato, già
all’atto della presentazione della domanda o nel corso
dell’istruttoria, dei locali nei quali intende
esercitare l’attività;
b) all’indicazione dell’eventuale persona da preporre
all’esercizio;
c) alla presentazione preventiva del certificato
sanitario di igienicità dei locali e di quello di
prevenzione incendi.
7. L’accoglimento o il rigetto della domanda è
comunicato all’interessato entro quarantacinque giorni
dalla presentazione della domanda attestata dal
protocollo del comune.
8. Prima di iniziare l’attività e comunque entro
trecentosessantacinque giorni dal rilascio
dell’autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in
regola con le vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed
igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla
destinazione d’uso dei locali e degli edifici,
prevenzione incendi e sicurezza.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il comune
accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 1992,
n. 564 (Regolamento concernente i criteri di
sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi
per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero
si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non
sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre,
accerta l’adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto
del permesso a costruire per ampliamento.
10. Le attività di somministrazione di alimenti e
bevande devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di
quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli
edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni
relative alle norme e prescrizioni violate.
11. Il comune, nell’ambito dei criteri di cui al comma
2, può stabilire le condizioni per l’esercizio delle
attività di somministrazione effettuate in forma
stagionale.
12. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato
ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in
essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta
del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione
sul permanere del possesso dei requisiti di cui
all’articolo 65.
13. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione
il comune ne comunica gli estremi, anche in via
telematica, alla Giunta regionale, al prefetto, al
questore, alla ASL territorialmente competente e alla
CCIAA.
14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico
autorizzati ai sensi del comma 1 hanno facoltà di
vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati
autorizzati alla somministrazione.
15. La delega dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande al soggetto preposto per l’esercizio
dell’attività medesima deve essere comunicata al comune
competente entro trenta giorni dall’avvenuto
conferimento.
ARTICOLO 70
(Limitazioni all’esercizio dell’attività)
1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto
alcolico superiore al 21 per cento del volume non è
consentita negli esercizi operanti nell’ambito di
impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello
spettacolo viaggiante installati con carattere
temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi
di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive
o musicali all’aperto.
2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere
della commissione di cui all’articolo 78, può
temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale
divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al
21 per cento del volume.
ARTICOLO 71
(Ampliamento degli esercizi)
1. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a
comunicazione al comune competente per territorio e può
essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto
interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti
locali di polizia urbana, annonaria e
igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme
urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni
d’uso.
ARTICOLO 72
(Autorizzazioni temporanee)
1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il
comune nel cui territorio si svolge la manifestazione
può rilasciare l’autorizzazione per lo svolgimento
temporaneo dell’attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande.
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica del possesso da parte del
soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli
65 e 66, nonché all’accertamento delle condizioni di
sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata
superiore a quella della manifestazione e hanno validità
solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si
svolge la manifestazione.
ARTICOLO 73
(Disposizioni per i distributori automatici)
1. L’installazione di distributori automatici per la
somministrazione di alimenti e bevande in locali
esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle
disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande aperti al
pubblico di cui all’articolo 69.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
ARTICOLO 74
(Esercizio di attività accessorie)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 69 abilita
all’installazione e all’uso di apparecchi
radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione
sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle
normative vigenti.
ARTICOLO 75
(Subingresso)
1. Il subingresso in proprietà o in gestione
dell’attività è soggetto a comunicazione al comune in
cui ha sede l’esercizio anche ai fini di cui
all’articolo 63, comma 3, e determina la reintestazione
dell’autorizzazione nei confronti del subentrante a
condizione che sia provato l’effettivo trasferimento
dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 65 e 66.
2. In caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si
tratta di un’impresa esercitata in forma societaria,
colui che subentra, può richiedere la reintestazione
dell’autorizzazione continuando l’attività nei
trecentosessantacinque giorni successivi alla data della
morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei
mesi per ragioni non imputabili all’interessato. Entro
lo stesso termine l’interessato deve essere in possesso
del requisito di cui all’articolo 66, comma 1.
L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la
cessazione immediata dell’attività se l’interessato o il
rappresentante esercente risulta privo dei requisiti
morali di cui all’articolo 65.
ARTICOLO 76
(Revoca delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 69 sono
revocate quando:
a) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in
caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non
attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo
rilascio o sospenda l’attività per un periodo superiore
a dodici mesi;
b) il titolare dell’autorizzazione non risulti più in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 65;
c) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro
conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di
prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la
revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione
dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni
e non superiore a novanta giorni, termine entro il
quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e
previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i
requisiti mancanti;
d) venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei
quali si esercita l’attività e non venga richiesta, da
parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione
al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei
mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e
previa motivata istanza;
e) il titolare dell’autorizzazione non osservi i
provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione;
f) in caso di subingresso, non si avvii l’attività
secondo le modalità previste nell’articolo 75.
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le
proroghe di cui alle lettere a), c) e d) sono
individuati dagli indirizzi generali di cui all’articolo
68.
3. La proroga non è concessa in caso di:
a) mancata comunicazione di cui all’articolo 63, comma 3
del presente testo unico;
b) mancata richiesta delle abilitazioni
igienico-sanitarie, ovvero delle
concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
c) ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione
delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
ARTICOLO 77
(Pubblicità dei prezzi)
1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve
indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante
cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei
prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti
nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al
dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con
caratteri ben leggibili sono esclusi dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione,
l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione,
all’interno dell’esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse
modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge
l’obbligo di esposizione del menù anche all’esterno
dell’esercizio, o comunque leggibile dall’esterno.
4. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato
il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere
posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione
e deve inoltre indicare l’eventuale componente del
servizio.
5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte
dall’esercente debbono essere tali da rendere il prezzo
chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico,
anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al
servizio.
ARTICOLO 78
(Commissioni comunali)
1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una
commissione consultiva, presieduta da un rappresentante
del comune, composta da rappresentanti delle
associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni
dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal
comune. I criteri di designazione, di rappresentanza, di
durata in carica e di funzionamento della commissione
sono stabiliti dal comune, sentiti i soggetti di cui al
comma 1.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:
a) alla programmazione dell’attività dei pubblici
esercizi;
b) alla definizione dei criteri e delle norme generali
per il rilascio delle autorizzazioni relative ai
pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
c) alla determinazione degli orari di esercizio
dell’attività;
d) ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo
I, articolo 109.
ARTICOLO 79
(Coordinamento con le altre norme che regolano la
somministrazione)
1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui
agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di
sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi
per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché
ogni altra disposizione statale in materia di ordine
pubblico e sicurezza.
ARTICOLO 80
(Sanzioni)
1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o
altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia
stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i
requisiti di cui agli articoli 65 e 66, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis,
comma 1, del r.d. 773/1931.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della
presente legge, si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del .d.
773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater,
del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è
regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90
(Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n.
689 concernente modifiche al sistema penale).
“5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui
all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni
amministrative ed introita i proventi”.
Note:
BOLLETTINO UFFICIALE N. 6 DEL 12 FEBBRAIO 2010, II
SUPPLEMENTO ORDINARIO
AVVISO DI RETTIFICA N. 6/1-S.O. 2010
Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere”
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del 5 febbraio 2010 n. 5, III
Supplemento Ordinario al comma 5 dell’art. 80 al posto
di: “5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di
cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al
sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed
introita i proventi, e modalità di designazione dei suoi
componenti e di funzionamento, nonché l’entità degli
eventuali compensi spettanti ai componenti sono
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”, si
legga:
“5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui
all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni
amministrative ed introita i
proventi”.
Capo IV
Vendita dei carburanti per uso di autotrazione
ARTICOLO 81
(Finalità e competenze della Regione)
1. Il presente capo disciplina l’installazione degli
impianti e l’esercizio dell’attività di distribuzione
dei carburanti nel rispetto della normativa comunitaria,
delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro
delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
a) la razionalizzazione, la qualificazione e
l’ammodernamento della rete;
b) il contenimento dei prezzi di vendita;
c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e
l’adeguata articolazione della rete sul territorio;
d) lo sviluppo dell’offerta di prodotti a limitato
impatto ambientale, anche mediante forme di
incentivazione che utilizzino le risorse previste dalle
leggi di riferimento;
e) la corretta informazione e pubblicizzazione dei
prezzi;
f) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza
viabilistica, di tutela della salute e di qualità
dell’ambiente.
2. La Regione esercita i seguenti compiti:
a) svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e
controllo dell’attuazione delle disposizioni contenute
nel presente capo;
b) provvede a stipulare accordi per lo sviluppo
dell’offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante
forme di incentivazione di tipo economico e finanziario;
c) definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli
orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti
di distribuzione carburanti e rilascia il parere
vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi del
presente capo, in merito alle istanze di realizzazione
di nuovi impianti stradali e autostradali e alle
modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio
liquefatto (GPL) di gas metano, di idrogeno e di miscele
metano-idrogeno.
ARTICOLO 82
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione del presente capo e dei
provvedimenti attuativi di cui all’articolo 83 si
intende per:
a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio
lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per
autotrazione, il gas metano, l’idrogeno, le miscele
metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati
nell’Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa
alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro
carburante per autotrazione conforme ai requisiti
tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle
della commissione tecnica di unificazione
dell’autoveicolo (CUNA);
b) rete ordinaria: l’insieme degli impianti eroganti
carburante per autotrazione, ubicati sulla rete
stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla
rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali
classificate come autostrade, nonché degli impianti ad
uso privato, per aeromobili e per natanti;
c) impianto: il complesso commerciale unitario
costituito da una o più colonnine di erogazione di
carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle
attività economiche accessorie ed integrative;
d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di
apparecchiature per l’erogazione automatica di
carburante senza l’assistenza di apposito personale con
pagamento preventivo al rifornimento;
e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di
apparecchiature per il comando e il controllo a distanza
dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con
pagamento successivo al rifornimento;
f) impianto non assistito: impianto funzionante
unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza
la presenza del gestore durante l’orario di apertura,
ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive
di impianti;
g) erogatore: l’insieme delle attrezzature che
realizzano il trasferimento del carburante dall’impianto
di distribuzione all’automezzo e ne misurano
contemporaneamente le quantità trasferite ed il
corrispondente importo;
h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti
nell’anno dall’impianto sulla base dei dati risultanti
dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti
dall’agenzia delle dogane, ivi compresi quelli
riguardanti il metano per autotrazione;
i) ristrutturazione totale dell’impianto: il completo
rifacimento dell’impianto comprendente la totale
sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature
petrolifere;
j) servizi accessori all’utente: servizi di erogazione e
controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione,
officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio,
offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici
di uso pubblico, vendita accessori per l’auto, centro di
informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto
telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di
prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione
di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici,
rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.
ARTICOLO 83
(Provvedimenti di attuazione)
1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale
carburanti di cui all’articolo 98 e previ studi di
scenario affidati all’Istituto regionale di ricerca (IRER),
trasmette per l’approvazione al Consiglio regionale il
programma di qualificazione ed ammodernamento della rete
di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni
relative a:
a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo
equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e
gli indirizzi generali inerenti i requisiti qualitativi
richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo
urbanistico e della sicurezza;
b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli
impianti;
c) l’individuazione dei bacini di utenza, delineati in
relazione alle caratteristiche economiche, territoriali
e viabilistiche del territorio regionale al fine di
monitorare l’evoluzione della rete distributiva;
d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i
conseguenti strumenti per il raggiungimento degli
stessi;
e) l’individuazione delle aree carenti di impianti,
territorialmente svantaggiate, nelle quali è possibile
installare particolari tipologie di impianti e prevedere
possibili specifiche agevolazioni per lo sviluppo
qualitativo dell’offerta.
2. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale
carburanti, approva i provvedimenti relativi alle
procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per
le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi
degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di
conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di
realizzazione di nuovi impianti stradali ed
autostradali, comprese le modifiche relative ai soli
impianti GPL, metano, idrogeno e miscele
metano-idrogeno.
ARTICOLO 84
(Sistema informativo)
1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema
informatico, l’evoluzione della rete distributiva e
delle sue caratteristiche qualitative e ne pubblica
annualmente i risultati.
2. L’agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento
dell’evoluzione di cui al comma 1, previa convenzione,
comunica annualmente agli uffici regionali competenti i
dati relativi al prodotto erogato per ogni impianto e i
dati relativi agli impianti ad uso privato.
3. I comuni, anche in collaborazione con i titolari
delle autorizzazioni e con le associazioni che li
rappresentano, comunicano alla Regione i dati riferiti
agli impianti presenti sul proprio territorio e
verificano quelli sui servizi accessori di cui
all’articolo 82, comma 1, lettera j).
ARTICOLO 85
(Competenze dei comuni)
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative
concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione
degli impianti e l’esercizio dell’attività di
distribuzione carburanti, comprese le concessioni di
impianti autostradali;
b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli
impianti, nei casi in cui sono richieste;
c) il rilascio dell’autorizzazione per la rimozione
dell’impianto;
d) la definizione del piano urbanistico di
localizzazione degli impianti stradali di distribuzione
di carburanti di cui all’articolo 86,comma 2;
e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo
o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di
capacità complessiva superiore a cinquanta litri;
f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di
distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi
impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato;
g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di
distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad
uso pubblico;
h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione
temporanea dell’esercizio degli impianti;
i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle
autorizzazioni;
j) la convocazione e il coordinamento della commissione
di collaudo degli impianti nei casi previsti e
l’autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora
richiesta dal titolare dell’autorizzazione;
k) l’applicazione delle sanzioni amministrative;
l) le verifiche di incompatibilità degli impianti in
relazione alla sicurezza viabilistica;
m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della
sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme
vigenti;
n) l’applicazione della disciplina in materia di orari e
di turni di servizio e l’autorizzazione delle eventuali
deroghe;
o) la ricezione delle comunicazioni relative alle
modifiche degli impianti non soggette a preventiva
autorizzazione e al trasferimento di titolarità
dell’autorizzazione, di cui agli articoli 88 e 96.
2. Le competenze di cui al presente articolo sono
esercitate avvalendosi dello sportello unico, e nel
rispetto dei provvedimenti di cui all’articolo 83.
ARTICOLO 86
(Localizzazione impianti)
1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per
autotrazione sono realizzati in conformità ai
provvedimenti di cui all’articolo 83.
2. I comuni individuano i criteri di inquadramento
territoriale, i requisiti e le caratteristiche
urbanistiche delle aree private sulle quali possono
essere installati i nuovi impianti di distribuzione
carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali
degli impianti esistenti, anche in relazione ad attività
commerciali integrative. Contestualmente i comuni
stabiliscono le norme applicabili a tali aree, comprese
quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in
presenza delle quali i comuni stessi sono tenuti a
rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione
dell’impianto.
3. La localizzazione degli impianti di carburanti
costituisce un adeguamento degli strumenti di
pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone
individuate dagli strumenti urbanistici comunali non
sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero
monumentali e non comprese nelle zone territoriali
omogenee A e nei centri storici.
4. I comuni possono autorizzare l’installazione di nuovi
impianti su aree di loro proprietà, appositamente
individuate, nel rispetto di quanto previsto dai commi
1, 2 e 3. L’assegnazione è effettuata attraverso le
procedure di evidenza pubblica.
5. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei
servizi accessori all’utente di cui all’articolo 82,
comma 1, lettera j), nonché di prodotti a limitato
impatto ambientale e l’autosufficienza energetica
dell’impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni
individuano idonee forme di incentivazione anche
mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o
interventi sulle volumetrie consentite.
6. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC)
dei piani territoriali di coordinamento dei parchi
regionali, i comuni possono autorizzare l’installazione
di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto
GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei
piani territoriali di coordinamento dei parchi
regionali, escluse le zone classificate aree naturali
protette, è possibile prevedere la localizzazione di
impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o
uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di
viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie
paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta,
a parere dell’ente gestore del parco, rilevanti e
documentati aspetti naturalistici.
Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di
mitigazione e compensazione per il corretto inserimento
dell’infrastruttura nel paesaggio il titolare
dell’impianto vi provvede.
ARTICOLO 87
(Nuovi impianti)
1. L’autorizzazione per l’installazione di nuovi
impianti stradali di carburanti è di competenza del
comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti
verifiche di conformità a:
a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) prescrizioni fiscali;
c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria,
ambientale e stradale;
d) disposizioni per la tutela dei beni storici e
artistici;
e) provvedimenti di cui all’articolo 83;
f) parere vincolante di conformità di cui all’articolo
81, comma 2, lettera c);
g) adempimenti di cui all’articolo 89, comma 2, fino al
raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al
comma 1 dello stesso;
h) verifica di compatibilità degli impianti rispetto
alla sicurezza viabilistica da attestarsi con
riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di
sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile
2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle
strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro
successive modifiche e integrazioni. Per quanto non
previsto dal regolamento regionale, si applicano le
norme in materia stabilite dal codice della strada e dal
relativo regolamento di attuazione, nonché quelle
stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari
o concessionari delle strade.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal
comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi
ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), alla quale partecipano:
a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di
cui all’articolo 81, comma 2, lettera c);
b) l’ASL territorialmente competente, per gli aspetti di
sicurezza sanitaria;
c) l’azienda regionale per l’ambiente (ARPA)
territorialmente competente, per gli aspetti di
sicurezza e tutela dell’ambiente;
d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’ente
proprietario della strada, per il parere di conformità
alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di
rispettiva competenza.
3. In caso di inerzia del comune nell’indizione della
conferenza di servizi nei termini individuati dai
provvedimenti attuativi di cui all’articolo 83, comma 2,
la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per
l’indizione della conferenza di servizi.
4. Qualora il comune, previa richiesta scritta, entro un
termine prestabilito comunque non inferiore a trenta
giorni, raccolga dai soggetti invitati alla conferenza
di servizi di cui al comma 2 pareri tutti
positivi,procede al rilascio dell’autorizzazione senza
dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a
tutti i soggetti interessati.
5. Contestualmente all’autorizzazione di cui al comma 1,
il comune rilascia il permesso a costruire di cui
all’articolo 86, comma 2.
6. L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle
prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59).
7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se,
trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione
della stessa, risultante dal protocollo comunale, il
comune non comunica il diniego all’interessato. Al
silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e 5 della
legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di
semplificazione 2001. Semplificazione legislativa
mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di
semplificazione amministrativa e delegificazione).
8. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i
piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio
2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli
comuni della Lombardia) possono autorizzare, anche in
deroga ai vincoli stabiliti dal presente testo unico,
l’apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione
carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano
altri impianti a distanza stradale inferiore a 4
chilometri dall’impianto che si prevede di realizzare.
Le procedure amministrative ed ogni altra previsione
relativa all’applicazione del presente comma sono
determinate dai provvedimenti di cui all’articolo 83.
ARTICOLO 88
(Modifiche degli impianti)
1. Sono soggette a preventiva comunicazione al comune
territorialmente competente le seguenti modifiche degli
impianti di distribuzione carburanti:
a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia
erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e
viceversa, per prodotti già autorizzati;
b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per
prodotti già autorizzati;
c) installazione di apparecchi accettatori di carte di
credito;
d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti
già autorizzati;
e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti
modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già
autorizzati;
f) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio
dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già
autorizzati;
g) detenzione o variazione delle quantità di olio
lubrificante o di petrolio lampante adulterato per
riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti
recipienti, detenuti presso l’impianto, per la vendita
al pubblico;
h) installazione di apparecchiature self-service
post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service
pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri
prodotti già autorizzati;
i) installazione di colonnine per l’alimentazione di
veicoli elettrici;
j) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere
dell’impianto non espressamente elencate al comma 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare
dell’autorizzazione invia al comune, alla Regione, ai
vigili del fuoco e all’agenzia delle dogane competenti
per territorio, all’ente proprietario della strada o
alla società titolare della concessione autostradale,
apposita comunicazione nella quale attesta che le
modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche,
ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e
di prevenzione incendi. Le modifiche di cui al comma 1
non sono soggette a collaudo, né alla procedura di
esercizio provvisorio.
3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune
competente le seguenti modifiche degli impianti di
distribuzione carburanti:
a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi
diversi da quelli già autorizzati;
b) ristrutturazione totale dell’impianto;
c) trasformazione di impianti da servito in impianti non
assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in
modalità self-service pre-pagamento.
4. Le procedure amministrative ed ogni altra
disposizione relativa all’applicazione del presente
articolo sono determinate dai provvedimenti di cui
all’articolo 83. Alle modifiche soggette a preventiva
autorizzazione si applica la disciplina del
silenzio-assenso di cui all’articolo 87, comma 7.
ARTICOLO 89
(Misure per il completamento della rete distributiva di
metano)
1. Per perseguire le finalità di cui all’articolo 81,
comma 1, lettera d), e al fine di assicurare un’adeguata
ed equilibrata copertura della rete distributiva di
metano, la Regione stabilisce il numero minimo di
impianti di carburante a metano per la rete autostradale
e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.
2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti
di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete
autostradale e, distintamente in ciascun bacino di
utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di
impianti di distribuzione carburanti è fatto obbligo di
dotarsi del prodotto metano. I nuovi impianti con più
prodotti petroliferi non possono essere messi in
esercizio se non assicurano fin da subito l’erogazione
del prodotto metano. Il comune, su richiesta del
titolare dell’autorizzazione o della concessione e
previo parere vincolante della direzione generale
competente della Giunta regionale, può concedere, sia
sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti
autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti
completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti
all’allacciamento della rete di fornitura del gas metano
non imputabili al titolare dell’autorizzazione o della
concessione autostradale.
3. La Regione e gli operatori del settore, anche
attraverso le loro associazioni di rappresentanza,
possono stipulare specifici accordi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1.
4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate
agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e
al comma 8 dell’articolo 90, secondo criteri e modalità
dalla stessa definiti con apposita deliberazione.
ARTICOLO 90
(Impianti autostradali)
1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione
relativo all’installazione e all’esercizio degli
impianti di distribuzione di carburanti ubicati lungo le
autostrade e i raccordi autostradali secondo le
specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui
all’articolo 83, che disciplinano anche i trasferimenti
di titolarità delle concessioni e le modifiche degli
impianti.
2. La concessione ha validità di diciotto anni ed è
soggetta a rinnovo.
3. Per le concessioni inerenti all’installazione degli
impianti e all’esercizio dell’attività di distribuzione
carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi
autostradali, il comune indice una conferenza di servizi
ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge
241/1990, alla quale partecipano:
a) la Regione , per il parere vincolante di conformità
di cui all’articolo 81, comma 2, lettera c);
b) l’ASL territorialmente competente, per gli aspetti di
sicurezza sanitaria;
c) l’ARPA territorialmente competente, per gli aspetti
di sicurezza e tutela dell’ambiente;
d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’ente
proprietario della strada, per il parere di conformità,
secondo le rispettive competenze, alle norme tecniche e
di sicurezza vigenti in materia;
4. In caso di inerzia del comune nell’indizione della
conferenza di servizi entro i termini individuati dai
provvedimenti di cui all’articolo 83, la Giunta
regionale, previa diffida ad adempiere, indice la
conferenza di servizi.
5. La concessione è subordinata, oltre a quanto
stabilito dal comma 8 e al possesso dei requisiti di cui
all’articolo 93, all’accertamento della capacità
tecnico-organizzativa ed economica richiesta
dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, al fine di garantire
l’espletamento del pubblico servizio di distribuzione
carburanti.
6. Il trasferimento della titolarità della concessione
relativa agli impianti autostradali di distribuzione di
carburanti è soggetto ad autorizzazione del comune. A
tal fine la società subentrante presenta apposita
domanda al comune competente, redatta secondo le
modalità individuate dai provvedimenti di cui
all’articolo 83 e sottoscritta per assenso dalla società
titolare della concessione.
7. Il comune, verificata la completezza della richiesta
di trasferimento della titolarità della concessione,
anche in relazione ai documenti allegati alla stessa,
individuati dai provvedimenti di cui all’articolo 83,
emette il provvedimento d’autorizzazione.
8. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui
raccordi autostradali in sede di rilascio o rinnovo
della concessione devono dotarsi del prodotto metano.
ARTICOLO 91
(Impianti di distribuzione ad uso privato)
1. Per impianto di distribuzione carburanti per
autotrazione ad uso privato si intendono tutte le
attrezzature fisse o mobili ubicate in spazi all’interno
di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di
proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento
di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al
titolare dell’autorizzazione, con esclusione delle
attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti
agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di
impianti vige il divieto di cessione di carburanti a
terzi, sia a titolo oneroso sia gratuito.
2. Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle
compagnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente
alle attività operative all’interno del sedime
aeroportuale possono rifornirsi di carburante, in deroga
al divieto di cui al comma 1, presso gli impianti ad uso
privato situati all’interno degli aeroporti
internazionali previo accordo con i soggetti che
gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio
regionale.
3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici
o società a partecipazione maggioritaria pubblica, gli
stessi possono rifornire, oltre agli automezzi di
proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o
in leasing di altri enti o società pubbliche da loro
controllate.
4. L’autorizzazione degli impianti è rilasciata dal
comune nel rispetto dei criteri e delle procedure
stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 83.
ARTICOLO 92
(Impianti per natanti e aeromobili)
1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli
per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le
loro modifiche sono autorizzati dal comune nel quale ha
sede l’impianto secondo le procedure previste per gli
impianti di distribuzione della rete stradale, in
conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui
all’articolo 83, che disciplinano anche le deroghe alla
programmazione regionale degli impianti stessi.
2. Gli impianti devono essere adibiti all’esclusivo
rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità
di rifornimento di autoveicoli.
3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli
per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono
autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel
rispetto della disciplina applicabile per gli impianti
di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso
privato, nonché in conformità a quanto previsto dai
provvedimenti di cui all’articolo 83.
ARTICOLO 93
(Requisiti soggettivi del richiedente)
1. Il richiedente l’autorizzazione per l’installazione e
l’esercizio di un impianto stradale di distribuzione
carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) aver compiuto diciotto anni;
b) essere cittadino italiano, o persona giuridica
italiana o degli Stati dell’Unione europea, oppure
società aventi la sede legale in Italia o negli Stati
dell’Unione europea; oppure persona fisica o giuridica
avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini,
gli enti e le società italiane all’esercizio
dell’attività di distribuzione di carburanti per uso di
autotrazione.
2. L’autorizzazione non può essere rilasciata a coloro
che:
a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una
condanna per delitto non colposo per il quale è prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e
nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta
la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore
a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di
cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti è stata
applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965,
ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell’attività di
distribuzione carburanti ai sensi del comma 2, lettera
b), permane per la durata di tre anni a decorrere dal
giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro
modo estinta.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena, non si applica il divieto di esercizio
dell’attività.
4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono
posseduti dal legale rappresentante o da altra persona
specificatamente preposta all’attività di distribuzione
carburanti.
ARTICOLO 94
(Collaudo ed esercizio provvisorio)
1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in
esercizio, i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a
ristrutturazione totale e quelli potenziati con i
prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su
richiesta del titolare dell’autorizzazione, da apposita
commissione nominata dal comune e composta da
rappresentanti designati:
a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni
di
presidente;
b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
c) dall’agenzia delle dogane competente per territorio;
d) dall’ASL competente per territorio;
e) dall’ARPA competente per territorio.
2. Il collaudo è effettuato entro il termine perentorio
di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune,
della richiesta dell’interessato.
In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta
del titolare dell’autorizzazione, l’esercizio
provvisorio dell’impianto; a tal fine il titolare
dell’autorizzazione presenta al comune la dichiarazione
di inizio attività convalidata dal comando provinciale
dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 3, DPR
37/1998. Gli oneri del collaudo sono a carico del
richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per
l’effettuazione del collaudo il titolare
dell’autorizzazione può presentare al comune competente
idonea autocertificazione e perizia attestante la
conformità dell’impianto al progetto approvato,
sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.
3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto
le apparecchiature destinate al contenimento o
all’erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.
4. Le procedure e le modalità per il collaudo e per
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto
sono definite dai provvedimenti di cui all’articolo 83.
ARTICOLO 95
(Sospensione volontaria dell’attività)
1. L’esercizio degli impianti stradali di distribuzione
carburanti può essere sospeso, per un periodo non
superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del
comune, rilasciata su motivata richiesta del titolare.
2. La proroga della sospensione, per un ulteriore
periodo non superiore a dodici mesi, può essere
autorizzata solo per documentati motivi che devono
essere comunicati al comune prima del termine
dell’originaria scadenza.
3. Le procedure relative agli impianti la cui attività è
temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in
relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite
dai provvedimenti di cui all’articolo 83.
ARTICOLO 96
(Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione)
1. Le parti interessate comunicano al comune, alla
Regione, al comando dei vigili del fuoco e all’agenzia
delle dogane competenti il trasferimento della
titolarità dell’autorizzazione di un impianto stradale
di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la
cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita
autorizzazione comunale, entro quindici giorni dalla
data di registrazione dell’atto di compravendita ovvero
dalla data di registrazione dell’atto di cessione o
affitto di azienda o di ramo di azienda. Alla
comunicazione è allegata copia dell’atto registrato.
2. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al
comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 93.
ARTICOLO 97
(Comunicazioni agli utenti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei
carburanti per autotrazione espongono in modo visibile
al pubblico idoneo cartello, fornito dai titolari delle
autorizzazioni e posizionato in prossimità degli accessi
recante:
a) i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le
modalità del servizio offerto;
b) l’orario di apertura ed i turni di apertura degli
impianti.
ARTICOLO 98
(Consulta regionale carburanti)
1. È istituita, senza oneri aggiuntivi al bilancio
regionale, la consulta regionale carburanti con compiti
consultivi di analisi e di formulazione di proposte in
ordine al processo di qualificazione e ammodernamento
della rete di distribuzione dei carburanti, nonché di
monitoraggio dell’andamento dei relativi prezzi, al fine
di fornire una informazione completa, semplice e
trasparente ai consumatori. La Giunta regionale, sentito
il parere della commissione consiliare competente, ne
stabilisce con apposito provvedimento la composizione,
il funzionamento e la durata.
2. La consulta è costituita con decreto della direzione
regionale competente.
ARTICOLO 99
1. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni
contenute nella presente legge spetta ai comuni.
2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e
quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e
alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti
dalle normative di settore.
ARTICOLO 100
(Revoca, sospensione e decadenza dell’autorizzazione)
1. Le autorizzazioni relative agli impianti di
distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in
caso di:
a) sospensione non autorizzata dell’esercizio
dell’attività dell’impianto, previa diffida alla
riapertura entro un termine compreso fra un minimo di
quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal
comune;
b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o
gratuito negli impianti ad uso privato di cui
all’articolo 91;
c) esercizio dell’impianto in assenza del preventivo
collaudo o autorizzazione all’esercizio provvisorio di
cui all’articolo 94. Nel caso di singoli componenti
dell’impianto non collaudati, la revoca viene disposta
solo per gli stessi;
d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche
di cui all’articolo 85, comma 1, lettera l).
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il
provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo
di dodici mesi, qualora il titolare dell’autorizzazione
dell’impianto incompatibile dichiari di voler realizzare
un nuovo impianto. Trascorso tale termine il
provvedimento di revoca è definitivo.
3. Il comune può sospendere l’autorizzazione con
provvedimento motivato, per un periodo definito, nei
seguenti casi:
a) esercizio dell’impianto in violazione delle
prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di
tutela ambientale e di prevenzione incendi.
La sospensione dura fino a quando il titolare
dell’autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal
provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste
dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato,
salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune
procede alla revoca dell’autorizzazione;
b) esercizio dell’impianto in difformità da quanto
stabilito nell’autorizzazione, sino alla eliminazione
delle difformità.
4. La decadenza dell’autorizzazione, dichiarata dal
comune interessato, si verifica nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell’autorizzazione non attivi
l’impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio,
salvo proroga concessa su richiesta dell’interessato,
per gravi e comprovati motivi;
b) quando il titolare dell’autorizzazione per impianti
metano non attivi l’impianto entro un anno dal suo
rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo
proroga concessa su richiesta dell’interessato, per
gravi e comprovati motivi;
c) perdita da parte del titolare dell’autorizzazione dei
requisiti soggettivi di cui all’articolo 93;
d) rimozione degli impianti senza la preventiva
autorizzazione comunale;
5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono
utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli
impianti in relazione alla programmazione regionale
della rete distributiva di cui all’articolo 83.
ARTICOLO 101
(Sanzioni amministrative)
1. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria
della confisca del prodotto e delle attrezzature non
autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione
carburanti o eserciti l’attività di distribuzione senza
la preventiva autorizzazione. E’ sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000
euro e alla confisca delle attrezzature chiunque
realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette
ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.
2. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca
del prodotto e delle attrezzature non autorizzate
chiunque:
a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti
di distribuzione carburanti ad uso privato;
b) violi il divieto di cui all’articolo 91, comma 1;
c) eserciti l’attività di distribuzione carburanti ad
uso privato, senza la preventiva autorizzazione.
3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni
regionali e comunali in materia di orari di apertura e
di chiusura degli impianti di carburante. In caso di
recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere
disposta la chiusura dell’impianto fino ad un massimo di
quindici giorni.
4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia
all’obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati,
degli orari e dei turni di apertura dell’impianto
secondo le modalità previste dall’articolo 97.
5. L’applicazione delle sanzioni previste dai commi 1,
2, 3 e 4, è di competenza del comune ove è installato
l’impianto.
6. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni
previste dal presente articolo è regolato dalla l.r.
90/1983.
ARTICOLO 102
(Norma transitoria in materia di localizzazione degli
impianti)
1. All’entrata in vigore del presente testo unico
continuano ad applicarsi i piani urbanistici di
localizzazione di cui all’articolo 86, comma 2, già
adottati dai comuni in applicazione dell’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lett. c)
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Nei comuni che alla data di entrata in vigore del
presente testo unico siano privi del piano urbanistico
di localizzazione degli impianti stradali di
distribuzione di carburante, la localizzazione dei nuovi
impianti continua ad avvenire in conformità alle
disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta
regionale 29 febbraio 2000, n. VI/48714 (Individuazione,
in via sostitutiva, dei requisiti e delle
caratteristiche delle aree, per la localizzazione degli
impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi
dell’Articolo 1, comma 2, del d.lgs. 8 settembre 1999,
n. 346 come modificato dalla l. 28 dicembre 1999, n.
496, da applicare nei casi di inadempimento da parte dei
Comuni), pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 Serie Ordinaria
del 13 marzo 2000.
TITOLO III
Regolazione della condotta
Capo I
Orari
ARTICOLO 103
(Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede
fissa)
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede
fissa sono rimessi alla libera determinazione degli
esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo e dei criteri adottati dai comuni,
sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative
dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori
dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo
con le indicazioni del piano territoriale degli orari di
cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28
(Politiche regionali per il coordinamento e
l’amministrazione dei tempi delle città), ove approvato.
2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in
sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni
feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto
di tale fascia oraria l’esercente può liberamente
determinare l’orario di apertura e di chiusura del
proprio esercizio non superando comunque il limite di
tredici ore giornaliere. L’osservanza della mezza
giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.
3. I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo
restando il limite delle tredici ore giornaliere,
possono:
a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico
degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in
sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;
b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al
cittadino, specifiche deroghe all’orario di apertura
mattutino di cui alla lettera a).
4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni
interessati, non è consentita la vendita di pane la cui
panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e
festive.
5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in
sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto
dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14, possono restare
aperti al pubblico:
a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
b) nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio,
agosto o novembre;
c) nelle giornate domenicali e festive del mese di
dicembre;
d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte
dai comuni in relazione alle esigenze locali.
6. I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le
organizzazioni di cui al comma 1, individuano le
giornate di cui al comma 5, lettera d), entro il 30
novembre di ogni anno.
7. Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il
disposto dei commi 5 e 13, lettera d), il comune può
autorizzare l’apertura domenicale e festiva fino a un
massimo di ulteriori dieci giornate annue per:
a) i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle
zone diverse dal centro storico, previo accordo con le
organizzazioni di cui al comma 1;
b) gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria,
aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000
metri quadrati, denominati factory outlet center,
specializzati nella vendita di prodotti appartenenti al
settore merceologico non alimentare al fine di esitare
esclusivamente articoli invenduti di fine serie,
fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti
campionari, previo accordo con le organizzazioni di cui
al comma 1.
8. La Giunta regionale può autorizzare, per gli ambiti
di cui al comma 7, lettera b), un ulteriore incremento
di giornate di apertura domenicale e festiva a seguito
di motivata richiesta del comune interessato e previo
accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese
e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più
rappresentative a livello provinciale, sentite le
associazioni dei consumatori; limitatamente alle
organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo
a livello provinciale, con quella più rappresentativa a
livello regionale.
9. Il comune può autorizzare, per gli ambiti
territoriali di cui all’articolo 5, un incremento di
giornate di apertura domenicale e festiva delle attività
commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi
5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle
imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto
commerciale più rappresentative a livello provinciale
interessate dal distretto.
10. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui
ai commi 8 e 9, tengono conto in particolare degli
impegni assunti dalle imprese commerciali interessate
per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del
livello occupazionale.
11. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14,
l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e
festive è consentita, con riferimento all’intero anno
solare, agli esercizi commerciali di vendita al
dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita
fino a 250 metri quadrati.
12. In deroga a quanto previsto dal presente articolo,
nei comuni nei quali si svolgono i mercati domenicali o
festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui
all’articolo 18, è consentita l’apertura al pubblico
degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e
agli orari in cui si svolgono tali mercati.
13. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 14,
l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e
festive è consentita negli ambiti territoriali a forte
attrattività, così individuati:
a) i comuni montani che siano sedi di impianti
sciistici;
b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui
all’allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n.
12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione
dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi nei
quali è presente un servizio pubblico di navigazione di
linea per il trasporto di persone e cose;
c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai
sensi della disciplina regionale vigente;
d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia,
come delimitati dagli strumenti urbanistici;
e) i comuni sui quali insiste il sedime degli aeroporti
di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro
un raggio di 500 metri in linea d’aria a partire dagli
accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le
strutture di vendita a supporto dello sviluppo
aeroportuale.
14. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo
deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita
l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle
seguenti giornate domenicali o festive:
a) 1° gennaio;
b) Pasqua;
c) 25 aprile;
d) 1° maggio;
e) 15 agosto;
f) 25 dicembre pomeriggio;
g) 26 dicembre.
15. Salvo che non coincidano con la giornata di sabato,
nel caso di deroga ad una o più delle festività di cui
al comma 14, le stesse sono computate tra quelle di cui
al comma 5, lettera d).
16. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico
l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio
esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
17. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
del comma 16 e degli articoli 104 e 105, non si
applicano alle seguenti tipologie di attività, purché
esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’80
per cento della superficie di vendita dell’esercizio:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
d) esercizi specializzati nella vendita di bevande,
fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri,
materiali audiovisivi, opere d’arte, oggetti di
antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo,
oggetti religiosi e artigianato locale;
e) esercizi di vendita interni alle sale
cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed
alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di
servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.
18. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze
dell’utenza e alle particolari caratteristiche del
territorio, l’esercizio dell’attività di vendita in
orario notturno esclusivamente per un limitato numero di
esercizi di vicinato.
ARTICOLO 104
(Sanzioni delle violazioni della disciplina degli orari)
1. Le violazioni delle disposizioni in materia di
obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al
dettaglio in sede fissa di cui all’articolo 103 nelle
giornate domenicali e festive sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000
euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000
euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture
di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la
tipologia delle grandi strutture di vendita.
2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi
alla commissione della violazione di cui al comma 1,
accertata con provvedimento esecutivo, sia stata
commessa la medesima violazione. In caso di più
contestazioni di violazioni dell’obbligo di cui al comma
1 nell’arco di un quinquennio, il sindaco, oltre alla
sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la
sospensione dell’attività di vendita per un periodo
compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il
provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il
contravventore abbia effettuato il pagamento della
sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle
violazioni contestate.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo
103, commi 2, 3, 4 e 16, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli
esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la
tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000
euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi
strutture di vendita.
ARTICOLO 105
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale
dell’attuazione della legge e dei risultati da essa
ottenuti nell’ampliare e diversificare l’apertura degli
esercizi commerciali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale
trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale
che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura e con quali modalità gli esercenti
hanno utilizzato le opportunità di apertura domenicale e
festiva, in relazione alla dimensione degli esercizi
commerciali ed alla loro distribuzione territoriale;
b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e
dai comuni per incentivare le iniziative delle
associazioni di categoria delle imprese commerciali
finalizzate all’animazione dei centri urbani ed alla
promozione delle attività commerciali ai sensi degli
articoli da 136 a 141;
c) in che misura e con quali modalità i comuni hanno
regolato gli orari commerciali;
d) in che misura e con quali modalità le iniziative di
diversificazione e ampliamento delle aperture degli
esercizi commerciali sono state inserite nei piani
territoriali degli orari dei comuni che si sono dotati
di questo strumento;
e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di
lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli
esercenti per far fronte alle aperture domenicali e
festive, in relazione alla dimensione degli esercizi
commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.
ARTICOLO 106
(Provvedimenti di attuazione in materia di orari e turni
degli impianti di distribuzione carburanti)
1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale
carburanti, approva gli indirizzi generali per gli orari
ed i turni di apertura e chiusura degli impianti.
ARTICOLO 107
(Disposizioni in materia di orari e turni di servizio
degli impianti di distribuzione carburanti)
1. Le variazioni degli orari di servizio, all’interno
della fascia consentita, richieste dai gestori degli
impianti di distribuzione carburanti al fine di
sopperire ad accresciute necessità connesse a
particolari periodi o situazioni dell’anno sono
autorizzate dai comuni senza la necessità di previo
nulla osta regionale. I comuni danno comunicazione alla
Regione delle variazioni di orario autorizzate.
2. Le variazioni dei turni di servizio degli impianti di
distribuzione di carburanti sono autorizzate dai comuni
senza la necessità di previo nulla osta regionale. Resta
fermo l’obbligo di acquisire il previo nulla osta
regionale per le autorizzazioni concernenti il servizio
notturno.
3. I comuni devono trasmettere alla Regione copia delle
autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.
ARTICOLO 108
(Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande)
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
aperti al pubblico, compresi quelli nei quali vengono
svolte congiuntamente attività di vendita di beni o
servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli
esercenti entro i limiti stabiliti dal sindaco, sentito
il parere della commissione di cui all’articolo 78 e in
conformità agli indirizzi generali di cui all’articolo
68, comma 1.
2. Gli esercizi devono rispettare l’orario prescelto e
devono pubblicizzarlo mediante l’esposizione di appositi
cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei
pubblici esercizi, il Comitato regionale per la tutela
dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla
legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela
dei diritti dei consumatori e degli utenti) e la
competente commissione consiliare, emana direttive ai
comuni per la fissazione degli orari degli esercizi che
svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti
congiuntamente alla somministrazione di alimenti e
bevande.
ARTICOLO 109
(Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande)
1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al
sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se
superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei
livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere
della commissione di cui all’articolo 78, programmi di
apertura per turno degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti
sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a
renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un
apposito cartello ben visibile sia all’interno che
all’esterno dell’esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del
titolare, osservare una o più giornate di riposo
settimanale.
ARTICOLO 110
(Sanzioni)
1. Per la violazione delle disposizioni degli articoli
108 e 109 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 80 commi 2, 3, 4 e 5.
ARTICOLO 111
(Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree
pubbliche)
1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio
su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:
a) l’esercizio dell’attività può essere effettuato in
fasce orarie anche diverse rispetto a quelle degli altri
operatori al dettaglio in sede fissa;
b) la fascia oraria massima di articolazione dell’orario
per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore
5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei
mercati anche in orari pomeridiani e serali;
c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio
maggiormente rappresentative a livello provinciale,
l’istituzione di mercati su aree pubbliche che si
svolgono in giornate domenicali o festive;
d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei
giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che
coincidono con le festività di cui sopra possono essere
anticipati;
e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei
casi di indisponibilità dell’area commerciale per motivi
di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e
per motivi di pubblico interesse;
f) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in
materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio
in sede fissa.
ARTICOLO 112
(Sanzioni per la violazione delle disposizioni in
materia di orari per il commercio su aree pubbliche)
1. Per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 111 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro
Capo II
Vendite straordinarie
ARTICOLO 113
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente capo disciplina le vendite straordinarie
di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle
quali l’esercente dettagliante offre condizioni
favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri
prodotti.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui
la vendita è presente anche se effettuata in modo non
continuativo o non prevalente, comprese le attività di
vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in
luoghi diversi dai locali di produzione o a questi
adiacenti.
ARTICOLO 114
(Vendite di liquidazione)
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate
dall’operatore commerciale al fine di esaurire in breve
tempo tutte le proprie merci a seguito di:
a) cessazione dell’attività commerciale;
b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di
azienda;
c) trasferimento dell’azienda in altro locale;
d) trasformazione o rinnovo dei locali.
2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere
effettuate in qualunque periodo dell’anno, salvo quanto
disposto dal comma 5.
3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), possono essere effettuate per la durata
massima di tredici settimane.
4. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettera
d), possono essere effettuate per la durata massima di
sei settimane e per una sola volta in ciascun anno
solare.
5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il
rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei
mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate
nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui
all’articolo 115, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre
al 31 dicembre.
L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura
dell’esercizio per un periodo pari a un terzo della
durata della vendita di liquidazione e, comunque, per
almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione
della vendita straordinaria.
6. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve
comportare l’esecuzione di rilevanti lavori di
ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od
ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere
strutturali, all’installazione o alla sostituzione di
impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle
norme vigenti.
7. Non è consentita l’effettuazione delle vendite di
liquidazione nell’ipotesi di cessione dell’azienda, nei
casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate
o collegate, quali definite dall’articolo 2359 del
codice civile.
8. L’operatore commerciale che effettua una vendita di
liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune
nel quale ha sede l’esercizio, tramite lettera
raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di
inizio.
9. Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di
liquidazione devono indicare:
a) l’ubicazione dei locali in cui è effettuata la
vendita;
b) la data di inizio e quella di cessazione della
vendita;
c) le merci poste in vendita, distinte per voci
merceologiche con indicazione della quantità delle
stesse.
10. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione
per cessazione di attività devono recare indicazione,
anche mediante allegazione in copia, della comunicazione
di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato,
ovvero dell’atto di rinuncia all’autorizzazione per le
medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di
vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a) e
b), il titolare dell’attività, per un periodo di almeno
sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non
può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore
merceologico nei medesimi locali.
11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di
liquidazione per il trasferimento in gestione o la
cessione in proprietà di azienda devono indicare, o
recare accluso in copia, l’atto registrato che attesti
l’avvenuto trasferimento. È facoltà dell’esercente di
produrre tale atto entro il termine del periodo di
durata della vendita di liquidazione.
12. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione
per trasferimento in altro locale devono recare
indicazione, anche mediante allegazione in copia, della
comunicazione di trasferimento per gli esercizi di
vicinato, ovvero dell’autorizzazione al trasferimento
per le medie e le grandi strutture di vendita.
13. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione
per trasformazione o rinnovo locali devono recare
indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle
comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle
leggi edilizie.
14. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali,
ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la
sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione
di impianti, la comunicazione deve recare una
descrizione della natura effettiva dell’intervento.
15. Le comunicazioni di cui ai commi 13 e 14 devono, in
ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura
di cui al comma 5.
16. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b) e c),
le autorizzazioni o abilitazioni all’attività di vendita
al dettaglio mantengono la loro validità per la durata
delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il
termine di cui al comma 3.
17. È vietata l’effettuazione di vendite di liquidazione
con il sistema del pubblico incanto.
18. Dall’inizio delle vendite di liquidazione, è vietato
introdurre nei locali e nelle pertinenze dell’esercizio
di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita
di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad
altro titolo, anche in conto deposito.
ARTICOLO 115
(Vendite di fine stagione)
1. Le vendite di fine stagione sono effettuate
dall’operatore commerciale al fine di esitare, durante
una certa stagione o entro un breve periodo di tempo,
prodotti non alimentari di carattere stagionale o
articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono
venduti entro un certo tempo, siano comunque
suscettibili di notevole deprezzamento.
2. Le vendite di fine stagione possono essere
effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e
delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi
dell’anno, della durata massima di sessanta giorni,
determinati dalla Giunta regionale, sentite le camere di
commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente
rappresentative e le associazioni dei consumatori.
ARTICOLO 116
(Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate
dall’operatore commerciale al fine di promuovere la
vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma
merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo
normale di vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui
all’articolo 115, comma 1, non possono essere effettuate
nei periodi di cui all’articolo 115, comma 2, e nei
trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25
novembre al 31 dicembre.
3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei
prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della
casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma
2.
ARTICOLO 117
(Informazione e tutela del consumatore)
1. Nelle vendite straordinarie è esposto
obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale
e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.
2. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di
vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel
rispetto dei commi 6 e 7.
3. È vietato all’operatore commerciale indicare prezzi
ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi
1 e 2.
4. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite
straordinarie devono essere presentati, anche
graficamente, in modo non ingannevole per il
consumatore.
5. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle
vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle
comunicazioni al comune quando previste dal presente
capo.
6. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle
vendite straordinarie devono indicare la durata esatta
della vendita stessa.
7. L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire
informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai
ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni
pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei
locali di vendita.
8. L’operatore commerciale deve essere in grado di
dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli
organi di controllo.
9. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono
essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco
da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni
ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile,
l’operatore commerciale deve indicare, con cartelli o
altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle
vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto
in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore.
In caso contrario, non possono essere poste in vendita
merci a condizioni ordinarie.
10. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono
essere vendute ai compratori secondo l’ordine
cronologico delle richieste, senza limitazioni di
quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino
all’esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi
disponibili delle predette merci devono essere
comunicati al comune contestualmente alle altre
comunicazioni sopra previste.
11. L’eventuale esaurimento delle scorte di taluni
prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico
con avviso ben visibile.
12. Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è
comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a
rimborsarne il prezzo pagato.
13. Nelle vendite straordinarie di cui al presente capo
è vietato l’uso della dizione "Vendite fallimentari"
come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure
esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche
come termine di paragone.
ARTICOLO 118
(Sanzioni per le violazioni della disciplina delle
vendite straordinarie)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
capo sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
Capo III
Modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica
ARTICOLO 119
(Sanzioni per la violazione delle modalità di vendita
della stampa quotidiana e periodica)
1. Chiunque viola il divieto previsto dall’articolo 5,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3
della legge 13 aprile 1999 n. 108), è punito con la
sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.
TITOLO IV
Manifestazioni fieristiche
ARTICOLO 120
(Finalità)
1. L’attività fieristica è libera ed è esercitata
secondo i principi di pari opportunità e di parità di
trattamento fra gli operatori nazionali e quelli
appartenenti a paesi esteri. La Regione e i comuni
interessati, nell’ambito delle rispettive competenze,
garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la
libertà di impresa, anche tutelando la parità di
condizioni per l’accesso alle strutture, nonché
l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori
ed agli utenti e assicurando il coordinamento delle
manifestazioni ufficiali, nonché la pubblicità dei dati
e delle informazioni ad esse relativi.
ARTICOLO 121
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) "manifestazioni fieristiche", le attività commerciali
svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed
in ambito concorrenziale per la presentazione e la
promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo
ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi,
destinate a visitatori generici e ad operatori
professionali del settore o dei settori economici
coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si
individuano le seguenti tipologie:
1) "fiere generali", senza limitazione merceologica,
aperte al pubblico, dirette alla presentazione e
all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei
beni e dei servizi esposti;
2) "fiere specializzate", limitate ad uno o più settori
merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate
agli operatori professionali, dirette alla presentazione
e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con
contrattazione solo su campione e con possibile accesso
del pubblico in qualità di visitatore;
3) "mostre mercato", limitate ad uno o più settori
merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al
pubblico indifferenziato o ad operatori professionali,
dirette alla promozione o anche alla vendita dei
prodotti esposti;
b) "espositori", quanti partecipano alla rassegna per
presentare, promuovere o diffondere beni e servizi,
siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici e
associazioni appartenenti anche a paesi esteri operanti
nei settori economici oggetto delle attività fieristiche
o i loro rappresentanti;
c) "visitatori", coloro che accedono alle attività
fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od
operatori professionali del settore o dei settori
economici oggetto della rassegna;
d) "quartieri fieristici", le aree appositamente
attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni
fieristiche internazionali, ovvero nazionali e regionali
e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica
territoriale;
e) "organizzatori di manifestazioni", i soggetti
pubblici e privati anche appartenenti a paesi esteri che
esercitano attività di progettazione, realizzazione e
promozione di manifestazioni fieristiche;
f) "superficie netta", la superficie in metri quadrati
effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli
espositori nei quartieri fieristici;
g) "enti fieristici", i soggetti che hanno la
disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri
fieristici, anche al fine di promuovere l’attività
fieristica.
ARTICOLO 122
(Ambito di applicazione)
1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla
Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata
dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della
legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del
protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni
internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi
il 30 novembre 1972).
2. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente
titolo:
a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure
realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo
promozionale e rivolte alla clientela;
b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita,
realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni
culturali, purché non superino i 1.000 metri quadrati di
superficie netta;
c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate
dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul
commercio al dettaglio in aree pubbliche.
ARTICOLO 123
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di
rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale
in relazione al loro grado di rappresentatività del
settore o dei settori economici cui la manifestazione è
rivolta, al programma ed agli scopi dell’iniziativa,
alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. La Regione, con decreto del dirigente competente,
provvede al riconoscimento o alla conferma della
qualifica delle manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali e regionali nel rispetto della
normativa comunitaria e fatte salve le funzioni statali
derivanti dalle norme in materia di tutela della
concorrenza.
3. Le modalità per richiedere il riconoscimento sono
disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 131.
4. Il riconoscimento o la conferma della qualifica delle
manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei
comuni, che trasmettono alla Regione i dati delle
manifestazioni al fine della redazione del calendario
regionale.
5. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni
fieristiche con la qualifica di internazionale e
nazionale di avere il proprio bilancio annuale
verificato da una società di revisori contabili iscritta
nell’apposito albo della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di
Paesi membri dell’Unione Europea o extracomunitari.
6. La Giunta regionale stabilisce le modalità di
rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli
espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con
qualifica internazionale e nazionale, nonché i tempi di
attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione
dei dati medesimi.
ARTICOLO 124
(Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali, regionali e
locali)
1. L’esercizio delle attività di organizzazione di
manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti
pubblici e privati appartenenti a Paesi dell’Unione
Europea secondo i criteri definiti, nel rispetto dei
principi fissati dalla normativa comunitaria, dal
presente titolo. I soggetti pubblici e privati dei Paesi
non appartenenti all’Unione Europea possono esercitare
l’attività di organizzazione di manifestazioni
fieristiche in Lombardia nel rispetto delle normative
internazionali e degli indirizzi di programmazione
regionale.
2. I soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei
principi contenuti nel presente titolo, svolgono
manifestazioni fieristiche devono tassativamente darne
comunicazione, allegando il regolamento della
manifestazione, alla Regione se si tratta di
manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e
regionali o al comune nel caso di manifestazioni
fieristiche locali.
3. La comunicazione deve indicare la denominazione, la
qualifica posseduta, il luogo di effettuazione, le
categorie e i settori merceologici e le date di inizio e
chiusura della manifestazione. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione la Regione o il comune
possono chiedere informazioni integrative.
4. La manifestazione fieristica può essere effettuata
decorsi sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni
integrative. Al fine di assicurare la stabilità e la
trasparenza del mercato fieristico della Lombardia,
attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli
eventi fieristici, la Regione attua tutte le iniziative
necessarie per evitare lo svolgimento delle
manifestazioni fieristiche fra loro concomitanti, anche
attraverso il confronto tra gli operatori.
5. I termini e le modalità di presentazione della
comunicazione sono determinati con il regolamento di cui
all’articolo 131, che disciplina anche le modalità di
soluzione degli eventi concomitanti.
6. La comunicazione deve comunque contenere una
dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) lo svolgimento della manifestazione fieristica
all’interno di un quartiere fieristico, avente i
requisiti di cui all’articolo 127, ovvero in altra sede
che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e
agibilità degli impianti delle strutture e
infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad
essa attribuita;
b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti
gli operatori interessati e qualificati per l’attività;
c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei
singoli espositori che rispondano a criteri di
trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie
e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
7. La comunicazione concernente una specifica
manifestazione fieristica è relativa all’anno di
svolgimento della manifestazione stessa.
ARTICOLO 125
(Coordinamento interregionale e internazionale delle
manifestazioni)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della legislazione
nazionale, promuove le opportune intese, mediante
protocolli di intesa e convenzioni, con le altre
istituzioni europee, sia attraverso le associazioni e
comunità di lavoro Alpe Adria, Arge Alp e Quattro Motori
sia con iniziative e rapporti bilaterali, atte ad
evitare concomitanze tra le manifestazioni con qualifica
nazionale e internazionale nello stesso settore
merceologico, anche al fine di addivenire
all’elaborazione comune del calendario fieristico
europeo.
2. La Regione promuove forme di coordinamento
interregionale per definire criteri omogenei per
l’applicazione delle qualifiche internazionali e
nazionali, per i requisiti minimi dei quartieri
fieristici, per le modalità di composizione e
pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.
ARTICOLO 126
(Calendari fieristici)
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, è pubblicato il
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche
comunicate dagli organizzatori per l’anno successivo.
2. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per
le manifestazioni fieristiche internazionali che si
tengono con cadenze superiori all’anno.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organizzatori
di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione la
richiesta di inserimento nel calendario regionale e per
l’eventuale riconoscimento della qualifica
internazionale, nazionale o regionale, e ai comuni la
richiesta per la qualifica locale. Fatto salvo il
diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la
manifestazione decorsi sessanta giorni dalla
comunicazione alla Regione, qualora tale comunicazione
pervenga alla Regione dopo il 31 gennaio, la
manifestazione decade dal diritto di inserimento nel
calendario regionale relativo all’anno seguente.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione comunica
agli organizzatori il riconoscimento di qualifica. Tale
riconoscimento si intende definitivo salvo la verifica,
da attuarsi in sede di coordinamento interregionale,
dell’insussistenza di concomitanze con manifestazioni di
altre regioni.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale
approva il calendario regionale per le manifestazioni
con qualifica internazionale nazionale e regionale, che
contribuisce alla formazione del calendario nazionale.
6. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale,
le CCIAA provvedono alla trasmissione alla Regione dei
calendari delle manifestazioni locali comunicate ai
comuni, entro il 15 settembre dell’anno precedente a
quello in cui si svolgono le manifestazioni, sulla
scorta di un elenco predisposto dai comuni e trasmesso
alle CCIAA competenti per territorio entro il 30 luglio
di ogni anno.
ARTICOLO 127
(Quartieri fieristici)
1. Competono ai comuni le verifiche di conformità dei
quartieri fieristici di cui all’articolo 121, comma 1,
lettera d), ai requisiti previsti dal regolamento di cui
all’articolo 131, comma 1, lettera b). Nell’ambito delle
procedure di valutazione e approvazione dei piani
territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei
piani territoriali dei parchi regionali, la Regione
valuta che le destinazioni di eventuali nuove aree in
cui ubicare nuovi quartieri fieristici siano coerenti
agli indirizzi della programmazione regionale.
ARTICOLO 128
(Riordino degli enti fieristici)
1. La Giunta regionale gestisce e aggiorna l’elenco
degli enti fieristici dotati di personalità giuridica al
fine di monitorare l’evoluzione del settore, delle
tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di
concentrazione, nonché della distribuzione sul
territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.
2. L’elenco degli enti fieristici e i progetti di
trasformazione anche in società di capitali sono
disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 131,
comma 1, lettera e), che stabilisce i requisiti e le
procedure per l’iscrizione nell’elenco e le modalità di
verifica dei progetti di trasformazione.
3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di
condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici
che svolgano anche attività di organizzatori di
manifestazioni fieristiche sono tenuti alla separazione
contabile ed amministrativa delle diverse attività.
ARTICOLO 129
(Commissione regionale consultiva per il settore
fieristico)
1. Presso la Giunta regionale è costituita la
commissione regionale consultiva per il settore
fieristico, nominata con decreto del direttore generale
competente per materia e composta da rappresentanti
della medesima direzione, delle autonomie locali e
funzionali, degli organismi associativi delle
manifestazioni fieristiche, degli enti fieristici, dei
poli fieristici ed esperti in materia fieristica, nonché
da rappresentanti delle direzioni generali interessate
per materia.
2. La composizione della commissione, le modalità di
designazione dei suoi componenti e di funzionamento,
nonché l’entità degli eventuali compensi spettanti ai
componenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale.
3. La commissione esprime parere consultivo in merito:
a) al monitoraggio del corretto svolgimento delle
manifestazioni al fine di favorirne lo sviluppo,
comprese le modalità di raccolta e certificazione della
veridicità dei dati ufficiali delle manifestazioni;
b) allo studio di iniziative destinate alla promozione e
all’internazionalizzazione delle manifestazioni e delle
imprese;
c) alla stesura del regolamento di cui all’articolo 131.
ARTICOLO 130
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
organizzazione o svolgimento di manifestazioni
fieristiche che non corrispondano alla normativa
regionale vigente in materia di fiere ovvero in caso di
svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità
diverse da quelle comunicate, l’autorità competente a
ricevere la comunicazione dello svolgimento della
manifestazione dispone nei confronti dei soggetti
responsabili l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un
massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di
superficie netta, nonché la revoca della qualifica e
l’esclusione dal calendario regionale e dal
riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da
due a cinque anni.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione da parte
degli organizzatori della manifestazione fieristica
l’autorità competente dispone una sanzione
amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 20.000 euro.
Nel caso di recidiva la sanzione è aumentata a 100.000
euro. La Regione dispone inoltre l’esclusione della
manifestazione dal calendario regionale e dal
riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da
due a cinque anni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera
nazionale" o "fiera regionale", l’amministrazione
competente per l’attribuzione della qualifica dispone
nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una
somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento del
fatturato della manifestazione, nonché l’esclusione dei
medesimi soggetti dall’inserimento nel calendario
regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni
successivi.
4. In caso di violazione degli obblighi sulla
correttezza e veridicità dell’informazione e della
pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei
soggetti responsabili una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a una somma compresa tra l’1 e il 10 per
cento del fatturato della manifestazione.
5. L’accertamento delle violazioni è delegato ai comuni
nel cui territorio si svolge la manifestazione
fieristica.
6. Per l’applicazione delle relative sanzioni e la
riscossione delle so
ARTICOLO 131
(Regolamento di attuazione)
1. Anche sulla base di intese tra le regioni, la Regione
stabilisce con regolamento:
a) i requisiti e le procedure per l’attribuzione o la
conferma della qualifica delle manifestazioni
fieristiche;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in
relazione alla qualifica delle manifestazioni che
possono ospitare, nonché quelli delle altre sedi
espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di
manifestazioni fieristiche;
c) i termini e le modalità di presentazione delle
comunicazioni concernenti lo svolgimento delle
manifestazioni fieristiche e i criteri atti ad evitare
che manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale si svolgano, anche solo in parte, in
concomitanza tra loro o in concomitanza con
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;
d) i criteri atti ad evitare che manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con
merceologie uguali o affini, si svolgano nell’ambito
della stessa regione, anche solo in parte in
concomitanza tra loro;
e) la disciplina relativa al riordino degli enti
fieristici di cui all’articolo 128.
ARTICOLO 132
(Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del
sistema fieristico lombardo)
1. La Regione può organizzare manifestazioni
fieristiche, direttamente o per mezzo di enti o aziende
dipendenti di cui all’articolo 48 dello statuto, previa
approvazione del relativo regolamento, adottato secondo
le competenze stabilite dallo Statuto.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente, può disporre la propria
partecipazione a manifestazioni fieristiche.
3. La Giunta regionale approva il programma di
partecipazione a manifestazioni fieristiche
internazionali o ad eventi promozionali sui mercati
esteri, mettendo a disposizione delle piccole e medie
imprese lombarde spazi totalmente o parzialmente
gratuiti; per l’attuazione di tali iniziative la Giunta
regionale può avvalersi delle CCIAA lombarde singole o
associate o di altri organismi specializzati nella
promozione all’estero che siano diretta espressione
associativa della realtà imprenditoriale e che non
abbiano fini di
lucro, nonché concedere contributi agli stessi soggetti.
4. La Giunta regionale può promuovere l’intervento a
manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni
di operatori economici stranieri e la loro
partecipazione alle connesse attività informative anche
presso aziende di produzione e di servizi interessate
alle manifestazioni stesse.
5. La Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, approva annualmente i criteri di
priorità, nonché le modalità per la realizzazione degli
interventi di cui ai commi 3 e 4.
TITOLO V
Promozione e sostegno delle attività commerciali
Capo I
Disposizioni particolari per determinate aree
ARTICOLO 133
(Disposizioni in materia di commercio e distribuzione)
1. Nei piccoli comuni può essere autorizzato lo
svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività
commerciale, ivi compresa la somministrazione di
alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare
interesse per la collettività, anche in convenzione con
soggetti pubblici o privati.
2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo
di 250 metri quadrati per i negozi di vicinato in deroga
al criterio della consistenza demografica.
ARTICOLO 134
(Disposizioni particolari)
1. Nelle aree montane e nei comuni e frazioni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti si può
autorizzare in un solo esercizio lo svolgimento, insieme
con l’attività commerciale, di altri servizi di
particolare interesse per la collettività, anche in
convenzione con soggetti pubblici e privati; tali
attività sono autorizzate in base a convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 11 della l. 241/90 e
sono esentate dai tributi regionali.
ARTICOLO 135
(Nuovi impianti di distribuzione carburanti)
1. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i
piccoli comuni di cui alla l.r. 11/2004 possono
autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dal
capo IV del titolo II, l’apertura di un nuovo punto
vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano
sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza
stradale inferiore a 4 chilometri dall’impianto che si
prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed
ogni altra previsione relativa all’applicazione del
presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui
all’articolo 83 del presente testo unico.
Capo II
Contributi
ARTICOLO 136
(Interventi regionali per la qualificazione e lo
sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)
1. La Regione Lombardia, al fine di favorire una
razionale evoluzione e lo sviluppo della rete
distributiva regionale, promuove, nell’ambito delle
proprie competenze, anche attraverso azioni dirette,
interventi a favore delle piccole e medie imprese
commerciali, con particolare riferimento alle micro
imprese, diretti a:
a) riqualificare il commercio attraverso
l’ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi
gestionali delle imprese, lo sviluppo delle forme
associative e dei rapporti di collaborazione
interaziendali, la realizzazione di interventi di
riqualificazione urbana e l’offerta di adeguati servizi
commerciali anche nelle zone marginalizzate;
b) sviluppare l’assistenza tecnica, la formazione
imprenditoriale e l’aggiornamento professionale;
c) favorire il reperimento di migliori condizioni per
l’accesso al credito da parte delle imprese commerciali
anche con l’obiettivo di combattere il fenomeno
dell’usura;
d) sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività
commerciali attraverso l’accesso al credito agevolato e
disponendo contributi a fondo perduto per l’attuazione
degli interventi di cui al presente capo.
ARTICOLO 137
(Aree di intervento)
1. Gli interventi regionali di cui all’articolo 136 sono
in particolare volti a:
a) favorire lo sviluppo delle cooperative di garanzia e
dei consorzi fidi, costituiti fra imprenditori
commerciali mediante la concessione di contributi
destinati alla formazione ed integrazione del fondo
rischi di cui all’articolo 141 al fine di fornire ai
soci garanzie per l’accesso al credito finalizzate per
gli interventi e gli scopi del presente capo;
b) favorire l’acquisizione e l’ammodernamento delle
strutture immobiliari e l’adeguamento degli impianti e
delle attrezzature comprendendo fra queste anche i mezzi
adibiti al trasporto e alla commercializzazione dei
prodotti oggetto dell’attività del soggetto
beneficiario;
c) favorire la realizzazione di progetti di
riqualificazione urbana finalizzati alla
rivitalizzazione commerciale mediante:
1) iniziative, promosse da consorzi, cooperative o
associazioni costituite prevalentemente da operatori
commerciali, mirate a realizzare una gestione della
promozione delle attività commerciali nei centri urbani;
2) progetti di arredo urbano e per la dotazione di
infrastrutture;
3) progetti per la dotazione di servizi nelle aree
mercatali del commercio su aree pubbliche e progetti per
le strutture ed infrastrutture delle aree stesse;
d) favorire la ripresa delle attività delle imprese
commerciali danneggiate a seguito di eventi
straordinari;
e) realizzare progetti di assistenza tecnica,
progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa
nonché promuovere attività di formazione imprenditoriale
e aggiornamento professionale;
f) realizzare lo sviluppo di forme associative tra
imprese commerciali al fine di favorirne la promozione,
il consolidamento e la crescita;
g) realizzare progetti finalizzati alla
commercializzazione dei prodotti lombardi;
h) realizzare programmi innovativi anche in grado di
attuare piani di penetrazione e presenza sui mercati
esteri;
i) favorire l’acquisizione di strumenti ed attrezzature
dirette a garantire le imprese commerciali sotto il
profilo della sicurezza e della difesa dalle attività
criminose.
2. La Regione al fine di accelerare il processo di
ammodernamento della piccola impresa commerciale
costituisce un fondo per promuovere studi e ricerche sul
sistema commerciale urbano e progetti di sperimentazione
commerciale innovativi a beneficio della piccola
impresa.
3. Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore
della Regione e destinate alle imprese commerciali e ad
interventi di sostegno e qualificazione delle stesse
sono utilizzate per gli interventi di cui al comma 1,
secondo le procedure e le modalità previste nel presente
capo.
ARTICOLO 138
(Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere ai benefici del presente capo:
a) le micro, le piccole e medie imprese commerciali così
come definite dalle norme comunitarie;
b) le associazioni, i consorzi e le cooperative, e loro
società operative, che abbiano per oggetto la promozione
ed il sostegno delle imprese commerciali per gli
interventi e gli obiettivi del presente capo;
c) i comuni e gli enti pubblici, e loro società
operative, che operino secondo le finalità della
presente legge;
d) le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi per
quanto di loro specifica attinenza.
ARTICOLO 139
(Contributi regionali)
1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo
137, comma 1, lettere b) e d), la Regione concede
contributi in conto capitale sull’ammontare attualizzato
degli interessi relativi a finanziamenti concessi a
soggetti pubblici e privati da istituti di credito
convenzionati direttamente con la Regione o per il
tramite di Finlombarda s.p.a. 2. Per l’attuazione degli
interventi di cui all’articolo 137, la Regione concede
contributi in conto capitale a fondo perso.
3. Per attuare gli interventi di cui all’articolo 137,
comma 1, lettera c), numeri 2 e 3, la Regione può
utilizzare strumenti di programmazione negoziata qualora
le opere attuative dei progetti di intervento non siano
conformi alle previsioni urbanistiche.
4. E’ istituito un fondo di rotazione per attuare gli
interventi di cui all’articolo 137. Le spese di gestione
del fondo sono a carico dello stesso e le modalità di
gestione, funzionamento e amministrazione sono definite
dal direttore generale competente, previa deliberazione
della Giunta regionale.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 137, commi 1 e 2, e la concessione dei
contributi di cui al presente articolo, la Regione può
promuovere accordi con gli enti locali e le CCIAA per
attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di
cui al presente comma possono prevedere il trasferimento
di risorse agli enti suddetti finalizzate alla
concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui
all’articolo 138, comma 1, nonché lo svolgimento delle
connesse attività amministrative.
ARTICOLO 140
(Programma triennale degli interventi)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva il programma triennale degli
interventi a favore della micro, piccola e media
impresa, di cui al presente capo.
2. Il programma triennale degli interventi di cui al
comma 1 in particolare prevede:
a) la misura dei contributi;
b) le spese ammissibili per gli interventi di cui
all’articolo 137;
c) i termini e le modalità delle presentazioni delle
domande;
d) le priorità;
e) le modalità per la concessione, la revoca, la
decadenza dei benefici e la loro cumulabilità;
f) le modalità di rendicontazione delle spese
effettuate;
g) i criteri di priorità territoriale.
ARTICOLO 141
(Fondo rischi)
1. La Regione per le finalità di cui all’articolo 137,
comma 1, lettera a), concede altresì contributi in conto
capitale alle cooperative di garanzia ed ai consorzi
fidi, costituti prevalentemente da micro, piccole e
medie imprese commerciali, per la formazione e per
l’incremento dei fondi rischi, al fine di fornire ai
soci garanzie e migliori condizioni per l’accesso al
credito.
2. I contributi per la formazione e l’integrazione del
fondo rischi sono concessi:
a) nella misura del 60 per cento in proporzione al
rischio assunto per le operazioni di finanziamento
erogate dagli istituti bancari convenzionati con i
consorzi e cooperative di primo grado, a condizione che:
1. la durata minima sia di ventiquattro mesi;
2. l’esistenza in essere dei finanziamenti sia rilevata
alla chiusura dell’ultimo esercizio precedente la data
della domanda di contributi;
b) per il restante 40 per cento in proporzione al numero
delle imprese socie, alla stessa data, dei medesimi
consorzi e cooperative.
3. I contributi di cui al presente articolo sono
concessi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;
b) essere costituiti da almeno 250 imprese operanti nel
settore del commercio con sede operativa in Lombardia;
c) avere concordato con gli istituti bancari
convenzionati condizioni di accesso al credito coerenti
con gli indirizzi ed i parametri previsti dal programma
triennale degli interventi di cui all’articolo 140 con
particolare riferimento:
1) al tasso di interesse dei finanziamenti;
2) alla quota ed alla tipologia di garanzie richieste
dall’istituto bancario direttamente all’impresa;
3) alle procedure ed ai tempi di istruttoria e di
concessione dei finanziamenti stessi.
4. Nella determinazione dei contributi, di cui al
presente articolo, non può essere incluso il rischio di
garanzia delle operazioni perfezionate con gli istituti
che non applichino gli indirizzi e i parametri del
programma triennale degli interventi di cui all’articolo
140.
5. I contributi di cui al presente articolo sono altresì
concessi ai consorzi ed alle cooperative di secondo
grado che abbiano sede in Lombardia e che siano
costituiti da almeno quattro cooperative o consorzi in
possesso dei requisiti di cui al comma 3.
6. I criteri, i parametri e le modalità di concessione
dei presenti contributi sono stabiliti nel programma
triennale di cui all’articolo 140.
ARTICOLO 142
(Finanziamenti per le attività dei centri di assistenza
tecnica alle imprese)
1. Le attività svolte dai centri di assistenza sono
finanziate con il fondo di cui alla l. 266/1997.
2. I centri interessati presentano le domande di
finanziamento alla Giunta regionale, allegando la
seguente documentazione:
a) relazione circa gli obiettivi e le finalità
dell’intervento proposto;
b) piano finanziario dell’intervento progettato;
c) tempi previsti per la realizzazione dell’intervento.
3. La Giunta regionale verifica la coerenza degli
interventi proposti dai centri di assistenza con i
requisiti previsti dalla l. 266/1997 e ne determina le
priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri
contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.
4. La Giunta regionale approva il programma degli
interventi e contestualmente la relazione sugli
interventi svolti nell’anno precedente e sui risultati
da questi conseguiti.
ARTICOLO 143
(Norme in materia di carburanti)
1. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo
della rete distributiva di gas metano al fine di
prevenire ed abbattere emissioni inquinanti derivanti
dal traffico veicolare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede
contributi a soggetti pubblici e privati per la
realizzazione e il potenziamento degli impianti di
distribuzione di metano localizzati nel territorio
regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
3. La Giunta regionale individua annualmente:
a) l’entità massima dei contributi;
b) le spese ammissibili;
c) le categorie di soggetti beneficiari;
d) i casi di revoca del contributo;
e) le modalità e i termini di presentazione delle
domande nonché le modalità di rendicontazione delle
spese effettuate.
ARTICOLO 144
(Sviluppo dell’offerta di carburanti eco-compatibili)
1. La Regione stipula accordi per lo sviluppo
dell’offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante
forme di incentivazione di tipo economico e finanziario.
2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei
servizi accessori all’utente di cui all’articolo 82,
comma 1, lettera j), nonché di prodotti a limitato
impatto ambientale e l’autosufficienza energetica
dell’impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni
individuano idonee forme di incentivazione anche
mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o
interventi sulle volumetrie consentite.
3. La Regione e gli operatori del settore, anche
attraverso le loro associazioni di rappresentanza,
possono stipulare specifici accordi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 89,
comma 1.
ARTICOLO 145
(Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei
centri storici)
1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro
storico e contestualmente alla promozione di progetti ed
iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone
aventi valore storico e artistico di pregio dove
l’esercizio del commercio è sottoposto a particolari
condizioni ai fini della salvaguardia dell’ambiente
originario, quale testimonianza della cultura locale.
2. I comuni tutelano l’identità dei luoghi urbani di
pregio anche tramite la valorizzazione delle attività
commerciali storicamente presenti nell’area.
A tal fine i comuni possono individuare, nelle zone di
cui al comma 1, le attività commerciali espressione
delle tipicità locali per valorizzarne le
caratteristiche merceologiche nel contesto storico e
artistico in cui si sono sviluppate, mediante adeguate
forme di sostegno e promozione.
ARTICOLO 146
(Promozione delle attività commerciali nei centri
urbani)
1. La Regione, sostenendone l’organizzazione e gestione
con le risorse e gli strumenti previsti dagli articoli
da 136 a 141 del presente testo unico, incentiva le
iniziative delle associazioni rappresentative delle
imprese commerciali e loro articolazioni territoriali o
locali, finalizzate alla animazione dei centri urbani e
alla promozione delle attività commerciali in tutti i
giorni della settimana, comprese le iniziative che
prevedono la partecipazione delle piccole e medie
imprese commerciali, nonché lo sviluppo delle produzioni
tipiche locali e dei percorsi di educazione al consumo.
ARTICOLO 147
(Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)
1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi
strategici delineati negli strumenti di programmazione
regionale individuati dall’articolo 3 della legge
regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della regione) e nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, può concorrere
finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul
mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema
fieristico regionale.
2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo
del sistema fieristico lombardo, la Giunta istituisce un
comitato tra le diverse direzioni generali interessate,
coordinate dalla direzione generale competente che
definisce modalità e tempi degli interventi regionali.
3. La Giunta regionale può:
a) concedere contributi, sentita la competente
commissione consiliare, ai soggetti organizzatori di
manifestazioni fieristiche al fine di sostenere progetti
ed iniziative di promozione fieristica in Italia e
all’estero, di rilevante interesse per l’economia della
Regione Lombardia;
b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di
contributi in conto capitale, progetti di qualificazione
dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e
di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le
risorse delle leggi in materia di infrastrutture;
c) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di
tutela del consumatore quali la certificazione di
qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;
d) promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo
di nuove modalità espositive che facciano uso delle
moderne tecnologie informatiche e telematiche al fine di
concorrere all’ampliamento del settore attraverso nuove
fasce di utenti contenendo nel contempo i fenomeni di
congestione urbana innescati dai fenomeni espositivi;
e) concedere contributi per la formazione di operatori
qualificati in ambito fieristico e per la promozione
dell’informazione sul settore presso le imprese, la
scuola e le professioni;
f) stipulare convenzioni e svolgere azioni dirette per
lo sviluppo, la promozione e la competitività del
sistema fieristico lombardo e per l’organizzazione delle
manifestazioni fieristiche, in Italia e all’estero anche
con enti e organismi specializzati;
g) promuovere l’intervento a manifestazioni fieristiche
in Lombardia di delegazioni di operatori economici
stranieri e la loro partecipazione alle connesse
attività informative anche presso aziende di produzione
e di servizi interessate alle manifestazioni stesse.
4. La Giunta regionale approva annualmente i criteri di
priorità nonché le modalità per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 3, lettere a), c), d) ed e).
5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche
e che intendono beneficiare dei contributi di cui al
comma 3, lettera a), devono presentare specifica
richiesta alla direzione generale competente, secondo le
modalità previste nel relativo bando.
ARTICOLO 148
(Piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso)
1. Per favorire l’istituzione di nuovi mercati o
l’ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in
conformità con gli indirizzi del piano, la Regione può
concedere contributi a comuni, comunità montane,
consorzi di comuni associati tra loro o con le province,
nonché a società e a enti con una partecipazione di
capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due
terzi del capitale sociale.
TITOLO VI
Disciplina urbanistica del commercio
Capo I
Pianificazione urbanistica del commercio
ARTICOLO 149
Programmazione regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva gli indirizzi per lo sviluppo delle
diverse tipologie di vendita, indicando in particolare
gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi
strutture di vendita, anche con riferimento a differenti
ambiti territoriali o urbani.
2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori
adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla
definizione di criteri urbanistici per l’attività di
pianificazione e di gestione degli enti locali in
materia.
ARTICOLO 150
(Programmazione urbanistica riferita al settore
commerciale dei comuni e delle province)
1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli
insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e
negli strumenti di programmazione commerciale tenuto
conto delle finalità di cui al Titolo II, Capo I,
Sezione I del presente testo unico e delle indicazioni
stabilite nel programma pluriennale e nei criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale di
cui all’articolo 149.
2. I piani territoriali di coordinamento delle province
dettano disposizioni in materia di grandi strutture di
vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal
programma pluriennale regionale. In assenza dei piani
territoriali di coordinamento, le varianti di
adeguamento dei piani urbanistici comunali concernenti
le grandi strutture di vendita sono trasmesse, dopo
l’adozione e contestualmente al deposito, alle province
che formulano osservazioni nei termini previsti dalla
vigente normativa.
3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale
ed urbanistica generale con la programmazione
commerciale, i comuni favoriscono:
a) una integrazione armonica degli insediamenti
commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto,
nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e
del contesto sociale;
b) un adeguato livello di rinnovamento, di
riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte
le attività commerciali presenti sul territorio;
c) una integrazione delle attività commerciali con le
altre attività lavorative al fine di garantire la
presenza continuativa delle attività umane, attraverso
la creazione di zone miste con la presenza di funzioni
produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali,
funzioni direzionali, funzioni ricettive e di
spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate
nelle aree dismesse e degradate, se presenti;
d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli
insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni
negativi sulla rete viaria esistente;
e) la creazione di uno o più centri commerciali nei
centri storici agevolando l’insediamento di esercizi di
vicinato già presenti nel comune.
4. In particolare gli strumenti urbanistici comunali, in
coerenza con i criteri urbanistici di cui all’articolo
149, comma 2, individuano:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali
ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli
insediamenti di medie e di grandi strutture di vendita
al dettaglio, nonché la disciplina per la realizzazione
degli stessi;
b) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli
insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei
beni artistici, culturali ed ambientali, nonché
all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località
di particolare interesse artistico e naturale;
c) le misure per una corretta integrazione tra strutture
commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
d) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica
ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di
spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di
spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di
vendita.
5. In adeguamento ai criteri urbanistici di cui
all’articolo 149, comma 2, gli strumenti urbanistici
comunali e relative varianti, devono prevedere che le
aree destinate a grandi strutture di vendita siano
dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico
almeno nella misura del 200 per cento della superficie
lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno
la metà deve essere destinata a parcheggi di uso
pubblico.
Capo II
Disciplina urbanistica dei centri integrati all’ingrosso
non alimentare
ARTICOLO 151
(Finalità)
1. Il presente capo, al fine di favorire il
decongestionamento dei centri edificati interessati
dalla presenza di attività commerciali all’ingrosso non
più compatibili con il tessuto urbano circostante, anche
in relazione ai sistemi di mobilità e di parcheggio,
detta norme che agevolano le iniziative di aggregazione,
concentrazione e localizzazione esterna ai centri
edificati, per la realizzazione di centri commerciali
all’ingrosso non alimentari.
ARTICOLO 152
(Definizione di centro commerciale all’ingrosso non
alimentare)
1. Ai fini del presente capo, il centro commerciale
all’ingrosso non alimentare, conformemente a quanto
previsto nel D.M. 17 giugno 1988, n. 248,
(Caratteristiche dei centri commerciali all’ingrosso e
di quelli al dettaglio) è costituito da un numero di
esercizi di vendita all’ingrosso non inferiore a cinque,
inseriti in una struttura a destinazione specifica
provvista di spazi di servizio comuni gestiti
unitariamente.
ARTICOLO 153
(Requisiti del centro commerciale all’ingrosso non
alimentare)
1. Il centro commerciale all’ingrosso non alimentare,
per poter fruire della disciplina urbanistica dettata
dall’articolo 154, oltre a quanto previsto nell’articolo
152, deve:
a) essere destinato prevalentemente alla
commercializzazione di beni non alimentari di largo e
generale consumo;
b) prevedere una superficie coperta non inferiore a
60.000 metri quadrati per lo svolgimento delle attività
commerciali all’ingrosso;
c) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e
servizi necessari al deposito e smistamento dei prodotti
commercializzati, nonché di servizi complementari e
para-commerciali utili ad assicurare la compiutezza e la
integrazione delle funzioni proprie del centro;
d) essere inserito in un contesto territoriale
direttamente collegato con grandi vie di comunicazione;
e) prevedere un’adeguata dotazione di parcheggi in un
rapporto non inferiore al 50 per cento della superficie
coperta del centro commerciale all’ingrosso; la
superficie a parcheggio almeno per tre quinti deve
essere destinata a parcheggio pubblico o di uso
pubblico;
f) essere stato oggetto di relazioni di impatto
ambientale.
ARTICOLO 154
(Disciplina urbanistica)
1. La Regione definisce con regolamento i criteri e gli
indirizzi per la localizzazione, la distribuzione
territoriale e l’inserimento ambientale dei centri
commerciali all’ingrosso non alimentari.
2. I centri commerciali all’ingrosso non alimentari, ai
fini degli oneri di urbanizzazione, sono assimilati agli
interventi di carattere produttivo.
3. La collocazione dei centri commerciali all’ingrosso
non alimentari va prevista, di preferenza, nelle zone
nelle quali gli strumenti urbanistici consentono la
realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali o
terziario direzionali.
4. Qualora la realizzazione dei centri commerciali
all’ingrosso non alimentare interessi aree con
destinazioni diverse rispetto a quelle di cui al comma
3, oppure interessi aree nelle quali l’edificazione sia
assoggettata dallo strumento urbanistico generale in
vigore presso il comune interessato all’approvazione di
uno strumento urbanistico attuativo, l’approvazione di
tale piano attuativo è soggetta alle procedure di cui
alla l.r. 12/2005.
TITOLO VII
Disposizioni finali e abrogazioni
ARTICOLO 155
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono o restano abrogate le seguenti
leggi:
a) la legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12
(Ristrutturazione dei mercati all’ingrosso);
b) la legge regionale 29 agosto 1988, n. 45 (Promozione
e disciplina dei centri integrati all’ingrosso non
alimentare);
c) la legge regionale 14 luglio 1999, n. 14 (Norme in
materia di commercio in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59”);
d) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi
regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle
piccole e medie imprese commerciali);
e) la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in
materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche);
f) la legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina
delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di
orari degli esercizi commerciali);
g) la legge regionale 25 novembre 2002, n. 27 (Normativa
sull’occupazione abusiva del suolo pubblico per le
attività commerciali non autorizzate);
h) la legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30
(Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo);
i) la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30
(Disciplina delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande);
j) la legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina
per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti);
k) la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 29 (Modifica
della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 "Attuazione dell’art. 15
(vendite straordinarie) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
‘Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15
marzo 1997, n. 59’”);
l) la legge regionale 23 maggio 2006, n. 11 (Modifiche e
integrazioni alle leggi regionali in materia di
commercio, fiere e mercati);
m) la legge regionale 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa
in materia di orari degli esercizi commerciali);
n) la legge regionale 31 marzo 2008, n. 8 (Normativa in
materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche);
o) la legge regionale 7 agosto 2008, n. 25 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24
Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti);
p) la legge regionale 29 giugno 2009, n. 9 (Modifica a
leggi regionali e altre disposizioni in materia di
attività commerciali);
2. Sono o restano altresì abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l’articolo 40 della legge regionale 21 agosto 1981 ,
n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in
attuazione del bilancio pluriennale 1981-1983);
b) i commi 2 e 3, dell’articolo 2, della legge regionale
3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per
l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di
programmazione economico-finanziaria regionale –
Collegato ordinamentale 2001);
c) le lettere a), b), c), d), e), f) e g), comma 5,
dell’articolo 2, della legge regionale 22 luglio 2002,
n. 15 (Legge di semplificazione 2001.
Semplificazione legislativa mediante abrogazione di
leggi regionali.
Interventi di semplificazione amministrativa e
delegificazione);
d) la lettera a), comma 7, dell’articolo 2, della legge
regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni
legislative per l’attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato
2003);
e) la lettera a), comma 1, dell’articolo 5 della legge
regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modifiche a leggi
regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo
economico);
f) la lettera a), comma 3, dell’articolo 2, della legge
regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni
legislative per l’attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi
dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato
2004);
g) gli articoli 6, 7, 8 e la lettera a), comma 1,
dell’articolo 9 e la lettera a), comma 1, dell’articolo
10, della legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 (Modifiche
a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo
economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
h) l’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2004, n.
11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della
Lombardia);
i) le lettere a) e b), comma 8, dell’articolo 1, della
legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi
regionali in materia di potestà regolamentare);
j) la lettera a), comma 3, dell’articolo 7, della legge
regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio
per l’esercizio finanziario 2004 ed al bilancio
pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e
programmatico – I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali);
k) le lettere a) e b), comma 1, e le lettere a), b), c),
d) ed e), comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale
8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per
l’attuazione della programmazione regionale e di
modifica e integrazione di disposizioni legislative –
Collegato ordinamentale 2005);
l) le lettere a), b), c), d) ed e), comma 2,
dell’articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2006,
n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle
emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell’ambiente);
m) la lettera a), comma 1, la lettera a), comma 2, la
lettera a), comma 3, le lettere a), b) e c), comma 5, la
lettera a), comma 6, dell’articolo 2 della legge
regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi
per l’attuazione della programmazione regionale e di
modifica e integrazione di disposizioni legislative -
(Collegato ordinamentale 2007);
n) la lettera a), comma 6, dell’articolo 1 della legge
regionale 18 giugno 2008, n. 17 (Assestamento al
bilancio per l’esercizio finanziario 2008 ed al bilancio
pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e
programmatico - I provvedimento di variazione con
modifiche di leggi regionali).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e
dalle disposizioni abrogate dal presente articolo;
permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla
base delle medesime.
4. I riferimenti normativi alle leggi e alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si intendono fatti al
presente testo unico.
ARTICOLO 156
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di parte corrente derivanti
dall’attuazione della presente legge si provvede con le
risorse stanziate alle UPB 3.8.1.2.332 “Sviluppo e
ammodernamento delle reti distributive”, 7.2.0.2.186
”Studi, ricerche e altri servizi” e 3.8.2.2.366
"Promozione del sistema fieristico" dello stato di
previsione delle spese del bilancio per l’esercizio
finanziario 2010 e successivi.
2. Alle spese per investimenti derivanti dall’attuazione
della presente legge si provvede con le risorse
stanziate alla UPB 3.8.1.3.333 “Sviluppo e
ammodernamento delle reti distributive” e 3.8.2.3.367
"Promozione del sistema fieristico" dello stato di
previsione delle spese del bilancio per l’esercizio
finanziario 2010 e successivi.
3. Alle stesse spese derivanti dall’attuazione della
presente legge si provvede altresì con le risorse
provenienti dalle assegnazioni della UE, dello Stato e
di altri soggetti pubblici e privati, che saranno
previste a bilancio.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 2 febbraio 2010
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
VIII/956 del 26 gennaio 2010) |