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Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)- albergo diffuso - bed & breakfast

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1

(Integrazione dell’articolo 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” - albergo diffuso)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) è aggiunta la seguente:
“e bis) albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell’albergo a norma dell’articolo 22, comma 1;
lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).”.

ARTICOLO 2

(Modifica dell’articolo 45 comma 5 della l.r. 15/2007)

1. Al comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 15/2007 le parole: “L’attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto;” sono sostituite dalle seguenti: “L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto;”.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 9 febbraio 2010

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/963 del 3 febbraio 2010)

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