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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Integrazione dell’articolo 23 della legge regionale 16
luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” - albergo diffuso)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 della
legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo) è aggiunta la
seguente:
“e bis) albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla
centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio
ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale
di uso comune, ristorante e spazio vendita per i
prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle
camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche
con destinazione residenziale, purchè situati nel
medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non
superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia
garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed
igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per
lo svolgimento dell’attività alberghiera; lo stabile
centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi
possono essere di proprietà di soggetti distinti a
condizione che venga garantita la gestione unitaria
dell’albergo a norma dell’articolo 22, comma 1;
lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere
offerto anche nelle baite presenti sul territorio
montano, così come identificato dalla legge regionale 15
ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore
della popolazione dei territori montani).”.
ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 45 comma 5 della l.r. 15/2007)
1. Al comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 15/2007 le
parole: “L’attività può essere esercitata in non più di
tre stanze con un massimo di sei posti letto;” sono
sostituite dalle seguenti: “L’attività può essere
esercitata in non più di quattro stanze con un massimo
di dodici posti letto;”.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 9 febbraio 2010
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
VIII/963 del 3 febbraio 2010) |