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Il
Consiglio regionale ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei
soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA),
quali la dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia, come identificati dalla letteratura
scientifica ed ha lo scopo di:
a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA
si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione
professionale e in ogni altro contesto nel quale si
sviluppi e realizzi la persona;
b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di
una stretta collaborazione tra strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sistema di
istruzione e formazione professionale regionale,
famiglie e associazionismo;
c) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la
riabilitazione, facilitare l’apprendimento, agevolare
l’integrazione e le pari opportunità dei soggetti con
DSA.
ARTICOLO 2
(Iniziative di informazione e sensibilizzazione)
1. La Regione promuove iniziative di informazione e di
sensibilizzazione sulle problematiche dei soggetti con
DSA.
2. Le iniziative di cui al comma 1, promosse anche con
la partecipazione e la collaborazione
dell’associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle
famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e
formazione professionale regionale, agli operatori
sanitari e sociali nonché ai consultori pubblici e
privati accreditati.
3. Gli enti locali partecipano all’attuazione delle
iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
ARTICOLO 3
(Interventi per la formazione del personale docente)
1. Nell’ambito del programma annuale di cui all’articolo
7, la Regione prevede, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico regionale e con il sistema di istruzione e
formazione professionale regionale, l’attivazione di
iniziative formative rivolte al personale docente, per
fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei
DSA e consentire l’adozione di percorsi didattici
specifici, nonché il monitoraggio dei DSA.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate anche
in collaborazione con le società scientifiche e le
associazioni che si occupano dei DSA.
ARTICOLO 4
(Contributi)
1. La Regione prevede l’erogazione di contributi alle
famiglie, finalizzati all’acquisto di strumenti
tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli
studenti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti
con DSA.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati
nell’ambito delle attività di cui all’articolo 4 della
legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche
regionali per la famiglia).
ARTICOLO 5
(Interventi in ambito sanitario)
1. La Regione sostiene le attività diagnostiche e
riabilitative rivolte ai soggetti con DSA attraverso:
a) l’organizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla
diagnosi e alla riabilitazione;
b) la identificazione di centri di riferimento per la
diagnosi ed il trattamento dei soggetti con DSA, presso
le unità operative di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza (UONPIA) delle strutture pubbliche e
private accreditate;
c) la previsione in ogni UONPIA di operatori
specializzati nei DSA;
d) la predisposizione di iniziative volte a favorire
l’individuazione precoce e il monitoraggio dei DSA.
2. La Giunta regionale, sentiti i rappresentati delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, e delle istituzioni formative
regionali, determina le modalità di attuazione delle
iniziative di cui al comma 1, lettera d).
ARTICOLO 6
(Concorsi regionali)
1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti
con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo
svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante
l’utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei
soggetti con DSA.
ARTICOLO 7
(Programmazione regionale)
1. La Regione adotta entro il 31 luglio di ogni anno il
programma delle iniziative di cui alla presente legge ad
esclusione degli interventi nell’ambito dell’istruzione
e formazione, i quali sono ricompresi nella
programmazione di cui all’articolo 7 della legge
regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema
educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia).
ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di cui agli articoli 2 e 5 si provvede,
per l’esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le
risorse quantificate con legge di bilancio e stanziate
annualmente all’UPB 5.1.0.2.256 ”Mantenimento dei
livelli essenziali di assistenza”.
2. Alle spese di cui all’articolo 3 si provvede, per
l’esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse
quantificate con legge di bilancio e stanziate
annualmente all’UPB 2.1.1.2.406 “Sviluppo di un sistema
educativo di istruzione e formazione professionale di
qualità”.
3. Alle spese di cui all’articolo 4, comma 1, si
provvede, per l’esercizio finanziario 2010 e seguenti,
con le risorse quantificate con legge di bilancio e
stanziate annualmente all’UPB 5.2.2.2.91 “Promozione e
sostegno alla famiglia e ai minori”.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 2 febbraio 2010
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
VIII/953 del 26 gennaio 2010) |