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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione Liguria, in considerazione della loro
importanza economico-sociale, sostiene le imprese che
gestiscono le sale e le arene cinematografiche di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), della legge
regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della
diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione
della Film Commission regionale e istituzione della
mediateca regionale) e attua interventi diretti a
favorire il loro sviluppo e la loro competitività sul
mercato.
ARTICOLO 2
(Interventi finanziabili)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui
all’articolo 1, la Regione concede contributi per
l’effettuazione di investimenti diretti:
a) alla ristrutturazione e all’adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale e delle arene cinematografiche
esistenti, con particolare riguardo all’introduzione di
impianti automatizzati e di tecnologie digitali;
b) alla trasformazione delle sale e delle arene
cinematografiche
esistenti mediante l’aumento del numero degli schermi;
c) all’installazione, alla ristrutturazione e al rinnovo
delle apparecchiature e degli impianti, nonché dei
servizi accessori alle sale e alle arene
cinematografiche;
d) alla realizzazione di nuove sale e arene
cinematografiche e al
ripristino di quelle inattive;
e) all’abbattimento di barriere architettoniche;
f) all’attrezzatura delle sale e delle arene
cinematografiche con sistemi di sottotitolazione
proiettata e sistemi ad induzione, tali da consentire
agli ipoacusici l’ascolto mediante apparecchi acustici.
ARTICOLO 3
(Beneficiari)
1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti
dalla presente legge, le imprese di esercizio iscritte
nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della
disciplina in materia di attività cinematografiche, a
norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137), titolari o gestori di sale o arene
cinematografiche, in possesso dei titoli autorizzativi
prescritti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 4
(Agevolazioni)
1. L’agevolazione consiste in un contributo in conto
interessi in forma attualizzata, che comporta per il
beneficiario la riduzione della quota di interessi in
relazione ad un finanziamento bancario ottenuto per
realizzare gli investimenti di cui all’articolo 2.
2. La Giunta regionale può prevedere, in aggiunta al
contributo
attualizzato in conto interessi, la concessione di un
contributo a fondo perduto, il cui importo è determinato
sulla base dell’investimento dichiarato ammissibile
nella misura percentuale o assoluta dalla stessa
stabilita.
3. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è
istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato
“Fondo per favorire la ristrutturazione e l’adeguamento
tecnologico di sale e arene destinate all’attività
cinematografica”.
4. Il fondo può essere implementato ed alimentato con
risorse
comunitarie, statali e regionali.
5. Ai fini della presente legge, le operazioni di
finanziamento sono effettuate da istituti di credito
convenzionati con FI.L.S.E. S.p.A..
6. La Giunta regionale approva:
a) lo schema di convenzione atto a regolare i rapporti
tra Regione e FI.L.S.E. S.p.A., contenente, tra l’altro,
le modalità per la gestione del fondo;
b) i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui alla presente legge.
7. La Giunta regionale, nell’ambito del provvedimento di
cui al comma 6, lettera b), può determinare percentuali
diverse di agevolazioni in considerazione dei seguenti
elementi:
a) ambito territoriale nel quale è ubicata la sala o
arena oggetto di intervento, con particolare riguardo a
comuni sprovvisti di sale o arene e a comuni confinanti
con altri comuni anch’essi sprovvisti di sale o arene;
b) condizioni soggettive del richiedente, con
particolare riguardo allo sviluppo di imprenditoria
giovanile e femminile nel settore.
8. I contributi non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche per i medesimi investimenti.
ARTICOLO 5
(Regime delle agevolazioni)
1. La Regione concede le agevolazioni di cui
all’articolo 4 nei limiti stabiliti dal regime “de
minimis”, secondo quanto previsto dalla normativa
comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore
(“de minimis”).
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini
di competenza e di cassa, nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009:
• prelevamento di quota di euro 500.000,00 dall’U.P.B.
18.207 “ Fondo speciale di conto capitale”;
• iscrizione di euro 500.000,00 all’U.P.B. 14.201
“Interventi a sostegno dell’industria e delle piccole e
medie imprese”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con legge di
bilancio.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 21 ottobre 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando) |