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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
(Principi generali)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 3 della
Costituzione italiana e dell’articolo 2 dello Statuto
regionale, adotta politiche volte a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che si oppongono
ad una piena valorizzazione del talento individuale.
2. La Regione, consapevole che nel mondo globalizzato la
circolazione delle persone, delle culture e dei saperi è
funzionale al progresso delle comunità locali, riconosce
il talento come strumento privilegiato di crescita della
persona e come mezzo di sviluppo di una società fondata
sulla conoscenza, secondo i principi stabiliti
dall’Unione Europea.
ARTICOLO 2
(Finalità)
1. La Regione sostiene l’alta formazione, come definita
dall’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2007,
n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della
ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie
e di alta formazione), presso centri internazionali di
eccellenza, in quanto modalità qualificata di
valorizzazione delle capacità personali e strumento di
sviluppo per l’economia e il mercato del lavoro ligure.
2. La Regione incentiva il rientro dei propri residenti
che abbiano compiuto percorsi formativi e professionali
presso i centri internazionali d’eccellenza.
ARTICOLO 3
(Programma integrato per la formazione d’eccellenza e il
rientro dei talenti)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla
presente legge, la Regione adotta un programma integrato
per l’alta formazione dei giovani laureati presso centri
internazionali d’eccellenza, denominato “Master and
Back”, finalizzato anche al successivo loro
reinserimento nel mondo del lavoro ligure.
2. Il Programma istituisce un sistema di sostegno ai
giovani laureati mediante borse di formazione
internazionale, erogate dalla Regione e destinate a
sostenere la partecipazione a percorsi formativi
rientranti nelle seguenti tipologie:
a) programmi di alta formazione all’estero, di durata
non inferiore a cinque mesi e non superiore a quattro
anni, presso università e organismi di alta formazione
riconosciuti a livello internazionale per qualità e
reputazione;
b) tirocini e stage formativi all’estero, di durata
compresa fra cinque mesi e un anno, presso istituzioni
ed organizzazioni internazionali, centri di ricerca
pubblici e privati, università, imprese, associazioni
imprenditoriali e di categoria, di riconosciuta qualità
e reputazione a livello internazionale.
3. Per l’inserimento nel mondo del lavoro ligure dei
partecipanti ai percorsi formativi di cui al comma 2
ovvero per l’inserimento dei cittadini liguri residenti
all’estero da non più di dieci anni che abbiano avuto
esperienze formative e professionali assimilabili a
quelle realizzate nell’ambito del Programma “Master and
Back”, il Programma istituisce percorsi di rientro,
assistiti da borse di rientro.
ARTICOLO 4
(Soggetti beneficiari)
1. Possono avvalersi degli strumenti previsti dal
Programma “Master and Back” i cittadini italiani o
comunitari che rispettino le seguenti condizioni:
a) siano residenti in Liguria da almeno tre anni;
b) non abbiano compiuto 33 anni alla data di
presentazione della domanda per la partecipazione ai
percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2 e 37
anni per la partecipazione ai percorsi di
rientro di cui all’articolo 3, comma 3;
c) abbiano conseguito la laurea specialistica, oppure la
laurea a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento, con
votazione non inferiore a 105/110.
2. Possono partecipare ai soli percorsi di rientro di
cui all’articolo 3, comma 3, i cittadini, in possesso
dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) del comma
1, che abbiano trasferito la propria residenza dalla
Liguria all’estero da non più di dieci anni.
ARTICOLO 5
(Domanda di partecipazione)
1. Le domande di partecipazione al Programma sono
comprensive del curriculum vitae del richiedente e di un
programma dettagliato del percorso formativo proposto.
2. Nel caso di percorsi formativi per i quali non è
ancora stata accettata l’ammissione del candidato da
parte del centro internazionale d’eccellenza ospitante,
la domanda di partecipazione al Programma può essere
accettata con riserva.
ARTICOLO 6
(Valutazione della domanda)
1. Le domande di partecipazione al Programma sono
valutate secondo le disposizioni contenute nel
regolamento di cui all’articolo 12, tenendo conto:
a) del curriculum vitae del candidato;
b) dei percorsi formativi proposti dal beneficiario;
c) dei percorsi formativi proposti da università.
2. I candidati i cui profili personali e i percorsi
formativi proposti risultino idonei sono ammessi ad una
graduatoria.
ARTICOLO 7
(Borsa di formazione internazionale)
1. La borsa di formazione internazionale viene erogata,
nel limite dei massimali fissati con deliberazione della
Giunta regionale, a copertura parziale delle seguenti
spese: costi di iscrizione per i programmi di alta
formazione; costi di vitto, alloggio e viaggio per i
programmi di alta formazione e per i tirocini.
2. La borsa di formazione internazionale viene erogata
in tre quote:
un’anticipazione del 30 per cento all’atto di
presentazione del certificato di iscrizione o frequenza,
un’ulteriore quota del 30 per cento al raggiungimento
della metà del periodo di formazione o tirocinio,
un’ultima quota pari al 40 per cento dell’intera borsa,
erogata se, entro un anno dal conseguimento del titolo
finale, il beneficiario si inserisce nel mondo del
lavoro ligure attraverso uno dei percorsi di rientro
previsti nel Programma.
3. La Giunta regionale, con il Regolamento di cui
all’articolo 12, individua specifici massimali per le
borse destinate a sostenere la partecipazione a percorsi
formativi presso le università che occupano le prime
cinquanta posizioni nella classifica internazionale di
riconosciuta autorevolezza, che sarà allo scopo
individuata ed allegata.
ARTICOLO 8
(Percorsi di rientro)
1. I profili dei partecipanti al Programma “Master ad
Back” sono iscritti, di diritto, salva espressa
rinuncia, ad una banca dati on line ad accesso
riservato, finalizzata all’individuazione dei percorsi
di rientro. Il funzionamento e la gestione di tale banca
dati sarà disciplinata con deliberazione della Giunta
regionale.
2. Previa valutazione del soggetto attuatore, ispirata a
criteri definiti dal Comitato di Indirizzo di cui
all’articolo 11, possono essere inseriti nella banca
dati di cui al comma 1 i soggetti che soddisfino i
requisiti di cui all’articolo 4 e abbiano concluso
percorsi formativi di qualità confrontabili con quelli
del Programma “Master and Back”, ovvero abbiano nel
proprio curriculum vitae esperienze lavorative presso
centri internazionali d’eccellenza.
3. Alla banca dati di cui al comma 1 possono iscriversi
imprese, università e centri di ricerca, istituzioni,
associazioni imprenditoriali e di categoria presenti in
Liguria.
4. I datori di lavoro di cui al comma 3 prendono
contatto con il soggetto attuatore mediante specifica
richiesta di attivazione di un percorso di rientro, in
cui possono essere indicati i nominativi dei candidati
ritenuti idonei per tale percorso fra quelli presenti
all’interno della banca dati.
5. La Giunta regionale, con il Regolamento di cui
all’articolo 12, stabilisce la forma della domanda da
parte dei datori di lavoro e i criteri per una sua
valutazione, tra i quali deve essere opportunamente
valorizzata la dichiarazione di impegno all’accensione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei
dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di
rientro. L’aver partecipato al Programma “Master and
Back” costituisce elemento di priorità nella
valutazione.
ARTICOLO 9
(Borsa di rientro)
1. I soggetti che si avvalgono di un percorso di rientro
beneficiano di una borsa di rientro di durata annuale,
rinnovabile una sola volta, consistente in una indennità
mensile forfettaria, il cui massimo ammontare è
stabilito con il Regolamento di cui all’articolo 12.
2. Per i partecipanti ai percorsi formativi di cui
all’articolo 3, comma 2, la borsa di rientro si cumula
con la borsa di formazione internazionale prevista
dall’articolo 7.
ARTICOLO 10
(Impegno all’accensione di un rapporto di lavoro)
1. I datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 3,
che non siano vincolati all’espletamento di pubblici
concorsi, nella richiesta di attivazione di un percorso
di rientro, dichiarano la propria disponibilità ad
accendere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso
di rientro.
2. Qualora un datore di lavoro non abbia onorato la
propria dichiarazione di impegno per almeno il 75 per
cento dei beneficiari di borse, nonostante la loro
disponibilità, viene escluso dalla banca dati e non può
attivare nuovi percorsi di rientro, fatta salva la
conclusione dei percorsi già avviati.
ARTICOLO 11
(Comitato di Indirizzo e soggetto attuatore)
1. Il Comitato d’Indirizzo, cui sono attribuite le
funzioni di coordinamento operativo del Programma, da
esercitare attraverso l’adozione di tutti gli atti
amministrativi necessari alla sua attuazione, è composto
da non più di cinque persone, di cui almeno un
rappresentante designato dall’Università di Genova.
2. Su proposta del Comitato d’Indirizzo, la Giunta
regionale attribuisce, con propria deliberazione, le
funzioni di soggetto attuatore ad uno dei soggetti
autorizzati ai sensi di legge a svolgere attività
d’intermediazione;
nell’ipotesi in cui la Giunta regionale intenda
assegnare le funzioni di soggetto attuatore a soggetto
privato, l’assegnazione è soggetta all’espletamento
delle procedure concorsuali previste per legge. Al
soggetto attuatore competono tutte le funzioni di
attuazione ed esecuzione del Programma, ivi comprese
quelle di pubblicità e informazione.
ARTICOLO 12
(Programma e Regolamento di attuazione)
1. Il programma integrato di cui all’articolo 3, comma
1, costituisce una apposita sezione del Programma
triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla
ricerca ed all’innovazione di cui all’articolo 5 della
l.r. 2/2007.
2. La Giunta regionale approva, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 50, comma 1, dello Statuto un
regolamento di attuazione della presente legge che
disciplina in particolare:
a) i parametri per il riconoscimento e la valutazione
dei titoli di studio conseguiti all’estero dai soggetti
richiedenti percorsi di rientro ai sensi dell’articolo
3;
b) le particolari condizioni per l’alta formazione
presso centri internazionali d’eccellenza in campo
artistico e musicale;
c) il recepimento di classifiche internazionali di
riconosciuta autorevolezza in materia di università;
d) i termini di presentazione delle domande di cui
all’articolo 5;
e) le modalità e i criteri di valutazione delle domande,
tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 6;
f) i casi e le modalità di possibile sospensione
temporanea delle borse di cui all’articolo 7;
g) i massimali delle borse di cui all’articolo 7;
h) la forma della domanda da parte dei datori di lavoro
di cui all’articolo 8, comma 5;
i) i criteri di valutazione della domanda dei datori di
lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma
5;
j) l’ammontare massimo della borsa di rientro di cui
all’articolo 9, comma 1;
k) i criteri e i procedimenti di esclusione dalla banca
dati di cui all’articolo 10;
l) le funzioni di soggetto attuatore ai sensi
dell’articolo 11, comma 2;
m) il funzionamento e le modalità di nomina del Comitato
di indirizzo, secondo quanto disposto dall’articolo 11,
comma 1.
ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel
bilancio regionale – Area XI “Istruzione, Formazione,
Lavoro” alla seguente Unità Previsionale di Base dello
stato di previsione della spesa:
- 11.106 “Attività di ricerca e innovazione”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con legge di ibiancio.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 21 ottobre 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando) |