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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO
1
(Finalità della legge)
1. La Regione, in coerenza con la normativa comunitaria
e nazionale, al fine di sostenere il processo di
modernizzazione delle attività del settore della pesca e
dell’acquacoltura marittima, dispone gli interventi
finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente
legge.
2. La Regione in particolare favorisce l’ammodernamento
della flotta peschereccia, la valorizzazione delle
attività di produzione di pesca, acquacoltura e attività
connesse, la cooperazione e l’associazionismo, la
ricerca e tecnologia applicata e le misure di
conservazione delle risorse del mare.
ARTICOLO 2
(Soggetti beneficiari)
1. Sono ammessi ai benefici della presente legge:
a) gli imprenditori ittici così come definiti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) le associazioni delle imprese e delle cooperative
della pesca e
dell’acquacoltura presenti sul territorio della Regione
Liguria, se organizzate con proprie strutture,
maggiormente rappresentative a livello territoriale,
aderenti ad associazioni nazionali riconosciute;
c) le organizzazioni di produttori riconosciute di cui
all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio, del 17 dicembre 1999 relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) organismi scientifici pubblici riconosciuti ai sensi
della normativa vigente;
e) fondi di garanzia operanti a favore degli
imprenditori ittici di cui all’articolo 2 comma 1 del
d.lgs. 226/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007, della
Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo
per la pesca.
ARTICOLO 3
(Contributi a fondo perduto)
1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle
disponibilità di
bilancio e nel rispetto del regolamento (CE) n.
1198/2006, per le seguenti iniziative:
a) ammodernamento delle imbarcazioni da pesca in
esercizio;
b) realizzazione e ammodernamento di impianti di
acquacoltura marittima;
c) realizzazione e ammodernamento di impianti per la
lavorazione,
trasformazione, conservazione, distribuzione e
commercializzazione dei prodotti;
d) introduzione di sistemi di certificazione ambientale
e di qualità;
e) adeguamento delle imbarcazioni, dei fabbricati, delle
attrezzature e degli impianti per le attività di
pescaturismo e ittiturismo;
f) valorizzazione della cooperazione e
dell’associazionismo attraverso progetti e programmi di
assistenza tecnica alle imprese;
g) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla
pesca e
all’acquacoltura e volta alla conservazione e gestione
delle risorse alieutiche;
h) sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai
consumatori;
i) fondi di garanzia operanti a favore degli
imprenditori ittici di cui all’articolo 2 del d.lgs.
226/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 498/2007.
2. L’intensità dell’aiuto è quella prevista dal
regolamento (CE) n. 1198/2006.
ARTICOLO 4
(Programma regionale della pesca e dell’acquacoltura)
1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa approva
il Programma regionale della pesca e dell’acquacoltura
adottato dalla Giunta regionale.
2. Il Programma regionale, che ha durata triennale,
rappresenta lo
strumento di pianificazione regionale di riferimento del
settore pesca ed acquacoltura professionale marittima
per il periodo di programmazione e contiene gli
interventi di competenza regionale da realizzare con le
proprie dotazioni di bilancio.
3. Il Programma regionale definisce, coerentemente e in
attuazione degli indirizzi nazionali, comunitari e degli
impegni internazionali, le misure di conservazione e
gestione delle risorse del mare in ambito regionale
finalizzate alla conservazione degli ecosistemi marini e
contiene le indicazioni degli interventi e delle
iniziative da realizzare.
4. Il Programma regionale, in coerenza con la normativa
nazionale e comunitaria:
a) contiene l’analisi regionale del settore pesca e
acquacoltura, anche avvalendosi di supporti informatici
appositamente predisposti;
b) descrive lo stato delle risorse alieutiche;
c) indica gli obiettivi strategici regionali atti a
favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di pesca
e acquacoltura, la tutela del consumatore, la
tracciabilità e lo sviluppo di nuovi mercati per i
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la ricerca
scientifica applicata al settore, nonché le opportunità
occupazionali e il ricambio generazionale;
d) indica le azioni finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi
strategici regionali;
e) indica le risorse complessive da destinare
all’attuazione del
programma, con particolare riferimento a quelle relative
alla sua prima annualità;
f) indica le tipologie di intervento finanziabili tra
quelle descritte nell’articolo 3 e ne fissa la priorità.
ARTICOLO 5
(Modalità, criteri e procedure per la concessione dei
contributi a fondo perduto)
1. La Giunta regionale, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 1198/2006, stabilisce la misura, i criteri e le
modalità di concessione dei contributi di cui
all’articolo 3 e definisce i valori percentuali sulla
spesa ritenuta ammissibile da assegnare quale
contributo.
2. La Giunta regionale stabilisce le linee guida per la
presentazione di programmi e progetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere f) e g), nonché i
criteri di valutazione per l’approvazione iniziale e le
modalità di controllo e di verifica dei programmi e dei
progetti.
3. I criteri e le linee guida di cui ai commi 1 e 2 sono
predisposti in coerenza con le previsioni del Programma
di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 6
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
e all’acquacoltura)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile del settore e valorizzazione della
produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse
previsti dal Programma regionale di cui all’articolo 4
la Giunta regionale approva ed attua, nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale e nei
limiti delle disponibilità di bilancio, un programma di
iniziative finalizzate:
a) all’effettuazione di ricerche volte, in coerenza con
i programmi nazionali e comunitari, ad orientare e
qualificare le attività di pesca e acquacoltura
marittima;
b) allo svolgimento di studi per la valutazione delle
caratteristiche biologiche e dello stato di
conservazione delle specie di interesse alieutico;
c) allo svolgimento di ricerche volte alla conoscenza e
alla
valorizzazione delle attività di pesca regionali;
d) allo sviluppo di tecnologie in grado di incrementare
la sostenibilità ambientale e sanitaria della
maricoltura e l’aumento della competitività delle
imprese.
2. Per la realizzazione del programma di iniziative di
cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in
materia, può avvalersi dei soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lettere b) e d), ovvero erogare contributi
agli stessi secondo le modalità previste all’articolo 5,
comma 2.
3. I progetti e i programmi di assistenza tecnica alle
imprese previsti all’articolo 3, comma 1, lettera f),
possono essere realizzati direttamente dalla Regione o
avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b).
ARTICOLO 7
(Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai
consumatori)
1. Per il perseguimento degli obiettivi atti a favorire
la tutela del consumatore e la tracciabilità e lo
sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e
dell’acquacoltura previsti dal Programma regionale di
cui all’articolo 4, la Giunta regionale approva ed
attua, nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale e nei limiti delle disponibilità
di bilancio, un programma di iniziative indirizzate:
a) alla realizzazione di campagne di promozione e
informazione regionali dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;
b) alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco
utilizzate;
c) a campagne finalizzate a migliorare l’immagine dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) alla realizzazione di indagini di mercato;
e) all’organizzazione e partecipazione a fiere ed
esposizioni;
f) alla realizzazione di iniziative volte ad aumentare
la competitività delle imprese di pesca e acquacoltura.
2. Per la realizzazione del programma di iniziative di
cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in
materia, può erogare contributi ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b)
ARTICOLO 8
(Commissione consultiva regionale per la pesca e
l’acquacoltura)
1. E’ istituita la Commissione consultiva regionale per
la pesca e
l’acquacoltura che esprime pareri:
a) sulle tematiche relative a leggi, regolamenti e
disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali;
b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca e
acquacoltura e delle attività connesse;
c) su questioni di natura ambientale che interagiscono
con la pesca;
d) su progetti di pianificazione delle attività in aree
demaniali di interesse per l’attività della pesca
professionale;
e) su altre questioni inerenti la pesca in ambito
regionale.
2. La Commissione consultiva regionale di cui al comma 1
è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in
materia di pesca con funzioni di presidente;
b) un funzionario appartenente alla struttura regionale
competente in materia di pesca con funzioni di
segretario;
c) un funzionario regionale esperto in materia di opere
marittime ed ecosistema marino;
d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità
veterinaria;
e) un funzionario regionale esperto in materia di
pianificazione
territoriale;
f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto
designati, previa
intesa, dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione Marittima della Liguria;
g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di
cui all’articolo 2, lettera b);
h) due esperti di biologia marina designati, previa
intesa,
dall’Università degli Studi di Genova;
i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca
designati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale;
j) un rappresentante delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura designato da
Unioncamere;
k) un rappresentante designato congiuntamente dai
direttori dei mercati ittici comunali;
l) un rappresentante delle Associazioni di pesca
sportiva, da queste congiuntamente designato;
m) un rappresentante delle Associazioni dei commercianti
dei prodotti ittici, da queste congiuntamente designato.
3. La Giunta regionale definisce i compiti di cui al
comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento della
Commissione.
4. Con riferimento alle specifiche tematiche poste
all’ordine del giorno, possono essere invitate a
partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto
al voto, persone particolarmente esperte in materia,
nonché i rappresentanti di enti interessati.
5. La Commissione ha durata triennale ed opera a titolo
gratuito.
6. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro
trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso
inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede
comunque alla costituzione della Commissione con un
numero minimo di membri superiore alla metà dei
componenti di diritto; con successivi atti si provvede
ad integrare i membri in base alle designazioni
pervenute.
ARTICOLO 9
(Norme transitorie)
1. Gli effetti dell’articolo 3, comma 1, lettere a) ed
i), decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso
dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte
della Commissione dell’Unione Europea ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo.
2. Gli aiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b),
c), d), e), f), g) ed h), non sono soggetti all’obbligo
di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del
Trattato istitutivo, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 736/2008, della
Commissione del 22 luglio 2008 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato
a favore delle piccole e medie imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IT L201/16
dell’Unione Europea del 30 luglio 2008.
3. Per i contributi concessi nell’anno 2010,
limitatamente agli
interventi previsti dagli articoli 7 e 16 del
regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24
luglio 2008, che istituisce un’azione specifica
temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle
flotte della Comunità europea colpite dalla crisi
economica, la Giunta regionale può elevare le
percentuali di contributo fino al limite massimo
previsto dal regolamento medesimo.
ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si
provvede, a partire dall’anno finanziario 2010, mediante
gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale – Area XIV “Industria
e piccola e media impresa” - alle seguenti Unità
Previsionali di Base:
14.104 ”Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed
acquacoltura marittima"14.204 "Interventi a favore
dell’attività della pesca, dell’acquacolturamarittima,
del pescaturismo e dell’ittiturismo”.
2. Agli oneri per l’esercizio 2010 e per gli esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 11
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 10 novembre 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando) |